CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 2 APRILE 1981 ( 1 )
Signor Presidente, signori Giudici,
Nella presente causa di personale si tratta dell'applicazione dell'art. 102, n. 2, dello Statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 1o gennaio 1962, le cui lettere a) e b) corrispondono sostanzialmente all'art. 107, nn. 1 e 2, dello Statuto del personale allora in vigore. Questa disposizione la quale, a norma dell'art. 2, 3o comma, del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto del personale delle Comunità europee (GU n. L 56 del 4 marzo 1968, pag. 1) è stata espressamente mantenuta in vigore per i dipendenti assunti già quando vigeva lo Statuto CECA del 1956, recita (nella versione emendata di cui al regolamento 30 giugno 1972, n. 1473; GU n. L 60 del 16 luglio 1972, pag. 1):
«2.
Il funzionario non ammesso al beneficio del disposto dell'art. 108 del regolamento generale della CECA, beneficia delle disposizioni qui di seguito:
a)
il funzionario ammesso al beneficio dello Statuto in applicazione delle presenti disposizioni transitorie e che dimostri di aver dovuto rinunziare, a motivo della sua entrata in servizio presso la Comunità, in tutto o in parte ai diritti a pensione che avrebbe acquisito nel paese d'origine senza poter ottenere l'equivalente attuariale di detti diritti, beneficia, a titolo di pensione di anzianità presso la Comunità e senza dover versare contributi, di un abbuono di annualità corrispondente al numero di annualità di pensione maturate nel paese di origine.
b)
Il numero delle suddette annualità è fissato dall'autorità dell'istituzione da cui dipende il funzionario che ha il potere di nomina, previo parere del Comitato dello Statuto previsto dall'art. 10. Esso non può essere superiore:
—
...
—
alla metà del numero di anni di servizio che non potrà compiere per raggiungere, all'età di 65 anni, 35 annualità.
e)
... ».
Il 2 luglio 1969 la Commissione delle Comunità europee adottava disposizioni generali di attuazione tra l'altro per questa norma, che venivano pubblicate nel Corriere del personale n. 77, del 29 luglio 1969, alle pagg. 601 e seguenti.
Richiamandosi a questa pubblicazione il ricorrente, nato nel 1915, assunto in prova dall'Alta Autorità della CECA il 15 ottobre 1956 al grado A4 e rimasto ininterrottamente in servizio presso l'Alta Autorità e, rispettivamente, presso la Commissione, fino al recente pensionamento, il 10 novembre 1969 chiedeva la compensazione delle spettanze di pensione perdute.
Con provvedimento 11 dicembre 1978 l'autorità che ha il potere di nomina comunicava al ricorrente che egli era ammesso a fruire della disposizione sopra menzionata e che era stato calcolato a suo favore un periodo pensionabile di tre anni, un mese e quindici giorni, per i seguenti motivi: prima di essere assunto dall'Alta Autorità il ricorrente aveva lavorato da ultimo presso la Hütten-und Walzwerks-Berufsgenossenschaft (in prosieguo: Berufsgenossenschaft), ente di diritto pubblico che applica il regime previdenziale contemplato dal Bundesbeamtengesetz. Dal 1o marzo 1951 al 31 maggio 1953 egli aveva lavorato come impiegato ai sensi della legge sulle assicurazioni sociali degli impiegati (Angestelltenversicherungsgesetz), indi, fino al 31 ottobre 1956, come controllore tecnico con lo status di pubblico impiegato, cioè secondo le norme della legge federale sul pubblico impiego (Bundesbeamtengesetz).
Mentre era impiegato non era soggetto all'assicurazione pensione obbligatoria, giacché il suo stipendio annuo era superiore al massimale. Di conseguenza la Berufsgenossenschaft non versava per questo periodo alcun contributo al Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA: ente assicurativo federale per gli impiegati). Il ricorrente versava tuttavia per questo periodo 17 contributi volontari.
Per il periodo di lavoro come pubblico impiegato, dato il diritto al pensionamento secondo le norme vigenti per questa categoria, esisteva la possibilità di assicurarsi volontariamente a norma del § 11, n. 1, della legge sull'assicurazione degli impiegati (Angestelltenversicherungsgesetz). Il ricorrente, avendo lasciato la Berufsgenossenschaft senza aver maturato l'anzianità di servizio minima di dieci anni allora prescritta dalla legge federale sul pubblico impiego, non acquistava il diritto alla pensione dei pubblici impiegati e, a norma dell'art. 9 della legge sull'assicurazione degli impiegati, la Berufsgenossenschaft era quindi obbligata ad assicurarlo retroattivamente per il periodo 1o giugno 1953 - 31 ottobre 1956.
A partire dal1o giugno 1953 il ricorrente versava 29 contributi volontari al BfA, 13 mentre lavorava presso la Berufsgenossenschaft e 16 dopo averla lasciata. A norma dell'art. 2, § 15, della legge 23 febbraio 1957 che modifica l'assicurazione degli impiegati (Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz; AnVNG; Bundesgesetzblatt I, pag. 88), questi contributi, data l'assicurazione retroattiva ad opera del precedente datore di lavoro, vanno considerati come i contributi per l'assicurazione complementare.
Nell'effettuare il calcolo la Commissione partiva dagli anni di servizio pensionabili effettivamente maturati dal ricorrente presso la Berufsgenossenschaft, cioè cinque anni, sette mesi e quindici giorni.
Il calcolo delle spettanze conservate nei confronti del BfA veniva effettuato in base ad un calcolo virtuale del BfA in data 26 agosto 1976 il quale partiva dal presupposto che la somma relativa al periodo di cui trattasi e risultante da tutti i contributi al BfA a favore del ricorrente ammontasse a 976,17 unità, acquistate in 58 mesi. Ne risultava un tasso del 201,57 % della base di calcolo generale per il 1957, pari a DM 4281. Per ciascun anno di assicurazione veniva quindi attribuito l'I,5 % della base per la commisurazione della pensione così calcolata, come pensione annua, il che dava infine una pensione annua di circa DM 625, cui andavano aggiunti circa DM 330 provenienti dall'assicurazione complementare. La pensione mensile ammontava secondo questo calcolo a DM 79,57, di cui DM 27,56 provenivano dall'assicurazione complementare.
Il calcolo delle spettanze perdute si basava invece sull'ipotesi che, dopo un periodo minimo di servizio di dieci anni, la pensione sarebbe stata pari al 35 % dello stipendio pensionabile corrisposto dalla Berufsgenossenschaft, cioè DM 397,60 sotto forma di pensione mensile.
Dal raffronto fra questo importo e la pensione conservata di DM 79,57 risultava, per il periodo 1o marzo 1951 - 31 ottobre 1956, una perdita dell'83,32 % ossia, espressa in anni di servizio pensionabili, di quattro anni, otto mesi e cinque giorni.
A questa perdita veniva indi applicato un coefficiente di trasformazione onde determinare — tenuto conto dell'età e del sesso dell'interessato — l'equivalente attuariale. Questo calcolo dava i già menzionati tre anni, un mese e quindici giorni di servizio pensionabili, che a parere della Commissione andavano bonificati al ricorrente a norma dell'art. 102 dello Statuto CECA.
Con lettera 25 giugno 1979 il ricorrente criticava fra l'altro la mancata inclusione negli anni di servizio pensionabili perduti di «periodi utili anteriori all'entrata in servizio» («nützlicher Vordienstzeiten») nonché la presa in considerazione di contributi all'assicurazione volontaria nel calcolo delle spettanze di pensione perdute e da compensare. Dopo che il capo della divisione «diritti individuali e privilegi» della Direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, con lettera 13 agosto 1979, aveva confermato il calcolo in ogni sua parte, il 6 novembre 1979 il ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale.
Non avendo la Commissione risposto entro il termine prescritto, il 30 maggio 1980 il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Con lettera 4 settembre 1980 la Commissione respingeva infine espressamente il reclamo.
Nell'atto introduttivo il ricorrente ha concluso che la Corte voglia:
—
dichiarare illegittimo e annullare il silenzio-rifiuto opposto al reclamo 6 novembre 1979;
—
statuire che la Commissione deve bonificare al ricorrente il periodo degli studi;
—
accertare inoltre che la Commissione non ha alcun diritto alla cessione delle spettanze che il ricorrente ha acquistato grazie a contributi all'assicurazione volontaria;
—
in subordine, accertare che le disposizioni d'attuazione adottate dalla Commissione sono incompatibili con l'art. 102 dello Statuto CECA e che esse vanno disapplicate; di conseguenza, dichiararle illegittime nella parte in cui possono attribuire all'amministrazione il potere di farsi cedere delle spettanze acquistate grazie a contributi all'assicurazione volontaria;
—
rinviare la pratica alla Commissione, affinché le spettanze del ricorrente vengano nuovamente calcolate.
I —
Prima di addentrarmi nei particolari della causa, della cui ricevibilità non vi è motivo di dubitare, ritengo opportuno — tenuto conto di quanto il ricorrente ha dedotto nella fase orale — premettere delle considerazioni di principio circa la possibilità di applicare nel presente caso l'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA 1o gennaio 1962.
Come il ricorrente giustamente rileva, questa disposizione vale, stando alla sua lettera, solo per i dipendenti che non avevano potuto fruire dei vantaggi di cui all'art. 108 del vecchio regolamento generale della CECA. Viceversa, il dipendente il quale, al momento dell'entrata in vigore del vecchio Statuto del personale della CECA, era stato ammesso a fruire dei vantaggi dell'art. 108 del vecchio regolamento generale conserva — come si desume dall'art. 102, n. 1 — i vantaggi stessi.
Ora, basta uno sguardo all'art. 108 del regolamento generale entrato in vigore il 1o luglio 1956 insieme allo Statuto del personale della CECA del 29 marzo 1956 per comprendere che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non gli potevano essere attribuiti i vantaggi di questa disposizione transitoria contenuta nel Capitolo IX. Presupposto per l'applicazione di questa disposizione — secondo la quale i dipendenti di ruolo o locali di età inferiore a 57 anni al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità possono fruire, senza versare contributi, di un abbuono di anzianità ai fini della pensione pari ai Vio del numero degli anni di servizio che non potranno compiere fino all'età di 60 anni — è infatti che essi siano stati «ammessi al beneficio dello Statuto del personale in applicazione delle disposizioni transitorie». Ora il ricorrente è entrato in servizio presso la Comunità solo il 15 ottobre 1956, cioè dopo l'entrata in vigore del sopra menzionato Statuto del personale della CECA (1o luglio 1956), con la conseguenza che le disposizioni transitorie dello Statuto stesso non si applicano nei suoi confronti ed egli non può quindi fruire dei vantaggi di cui all'art. 108 del regolamento generale, che si basa sull'art. 50 dello Statuto. Nel calcolare le spettanze di pensione del ricorrente la convenuta si è perciò giustamente valsa dell'art. 102 dello Statuto del personale CECA 1o gennaio 1962.
A parte ciò — per chiudere l'argomento — né nel carteggio che è seguito alla determinazione delle spettanze di pensione, né in occasione del reclamo o persino nella fase scritta il ricorrente ha sostenuto che nei suoi confronti si debba applicare non già l'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA, bensì l'art. 108 del vecchio Statuto. Perciò, anche se fosse fondato questo mezzo dovrebbe essere disatteso in quanto tardivo ai sensi dell'art. 42, § 2, del regolamento di precedura.
II —
Rimane quindi da accertare se l'art. 102, n. 2, dello Statuto del personale CECA 1o gennaio 1962, sia stato erroneamente applicato nel calcolare le spettanze di pensione del ricorrente. In proposito vanno tenute distinte due questioni, che saranno anche trattate separatamente, cioè quale sia il valore delle spettanze di pensione come pubblico impiegato perdute dal ricorrente e, in secondo luogo, se si possa tener conto a carico del ricorrente, nel calcolare la pensione, dei contributi da lui versati volontariamente all'ente pensionistico di Stato.
1.
Circa la prima questione va rilevato anzitutto che la Commissione — a norma dell'art. 102, n. 2, lett. b), 2o trattino — ha correttamente determinato in cinque anni, cinque mesi e tre giorni, il numero massimo di anni di servizio pensionabili. Nella replica il ricorrente ha ammesso espressamente questo massimale come limite dell'oggetto del contendere. Si deve quindi stabilire se, per quanto riguarda le spettanze di pensione nei confronti della Berufsgenossenschaft che il ricorrente ha perduto, la Commissione non possa bonificare altri due anni e due mesi per giungere al massimale testé menzionato, includendo nel calcolo i cosiddetti periodi anteriori all'entrata in servizio e anni di studi.
Entrambe le parti sostengono giustamente che le spettanze di pensione perdute vanno calcolate secondo le disposizioni tedesche sul pubblico impiego. Controversa è invece la questione quale situazione giuridica vada presa in considerazione, quella esistente nell'ottobre del 1956 al momento dell'assunzione del ricorrente da parte della Comunità — come sostiene la Commissione — oppure — come sostiene il ricorrente — quella in atto alla data del pensionamento.
Ritengo che la questione possa essere risolta, d'accordo con la Commissione, solo nel senso che le spettanze di pensione acquistate dal ricorrente nei confronti del suo precedente datore di lavoro devono essere valutate, indipendentemente dalla data in cui viene effettuato il calcolo, secondo le disposizioni in vigore nel momento in cui egli ha dovuto rinunziarvi a causa dell'entrata in servizio presso la Comunità. Ciò si desume già dalla lettera della norma, la quale parla di annualità di pensione maturate nel paese di origine prima della rinunzia.
A favore di questa interpretazione milita poi anche la ratio delle disposizioni transitorie di cui trattasi, la quale mirava a garantire, senza corrispettivo, ün trattamento pensionistico adeguato ai dipendenti che non potevano raggiungere il massimo della pensione. È conforme a questo scopo il fatto che eventuali successive modifiche della situazione giuridica, più favorevoli per il ricorrente, non possano essere prese in considerazione, dato che l'interessato non era ormai più un pubblico impiegato tedesco ed aveva invece acquistato spettanze di pensione nella Comunità. In conformità a ciò, anche l'art. 7, n. 1, delle disposizioni generali d'attuazione emanate in seguito, il quale concreta questa norma, si richiama espressamente e con ragione alle norme previdenziali in vigore nel momento in cui il dipendente ha dovuto rinunziare alle sue spettanze.
Ora, il § 106 del Bundesbeamtengesetz 14 luglio 1953 (BGBl. I, pag. 551) in vigore fino al 1970, prescriveva come regola per i pubblici impiegati un'anzianità di servizio di almeno dieci anni per avere diritto alla pensione. Solo dopo questo periodo di servizio effettivo il dipendente acquista l'aspettativa di pensione.
Al momento delle dimissioni dalla Berufsgenossenschaft il ricorrente non aveva compiuto i dieci anni di servizio e non aveva quindi acquistato alcuna aspettativa di pensione a norma della disciplina del pubblico impiego. Come compenso per la perdita, il suo ex datore di lavoro aveva perciò versato retroattivamente dei contributi — a norma dell'Angestelltenversicherungsgesetz — all'ente pensionistico di Stato.
Nel calcolare il valore delle spettanze di pensione perdute dal ricorrente la Commissione, dal canto suo, non ha tenuto conto dell'assicurazione con effetto retroattivo, bensì si è basata sugli anni di servizio pensionabili effettivamente prestati, cioè cinque anni, sette mesi e quindici giorni. Essa ha poi valutato le spettanze di pensione relative a questo periodo nel 35 % dello stipendio, benché questa percentuale spettasse in linea di principio solo dopo dieci anni di servizio effettivo.
L'attore sostiene che, a norma del § 116 a) del Bundesbeamtengesetz — aggiunto a questa legge con effetto retroattivo al 1o settembre 1953 dal § 139 del Beamtenrechtsrahmengesetz (legge quadro sul pubblico impiego) 1o luglio 1957 (BGBl. I, pag. 667) — determinati periodi anteriori all'inizio dell'attività lavorativa, in particolare gli anni di studio, vanno presi in considerazione nel calcolare gli anni di servizio pensionabili. Data la retroattività di questa disposizione, gli sarebbero spettati i vantaggi attribuiti dalla nuova legge.
A norma del § 116, n. 1, punto 3, del Bundesbeamtengesetz, il periodo, successivo al diciassettesimo anno di età, durante il quale il pubblico impiegato, prima di entrare in servizio, ha acquistato in determinati settori conoscenze specifiche che costituiscono il necessario presupposto per l'esercizio delle sue mansioni va tenuto distinto dal periodo degli studi che, a norma del § 116 a) della stessa legge può essere preso in considerazione ai fini della pensione. Manifestamente il ricorrente pretende la presa in considerazione del periodo di lavoro, anteriore all'entrata in servizio presso la Berufsgenossenschaft, che va dal 1941 al 1951 come periodo utile ai sensi del § 116, n. 1, punto 3, della legge soprammenzionata ed inoltre l'inclusione nel calcolo del periodo degli studi dal 1936 al 1941 a norma del § 116 a) della stessa legge.
Ora, entrambi i periodi vanno esclusi dal calcolo del periodo minimo di servizio che dà diritto alla pensione di pubblico impiegato ai sensi del § 106 del Bundesbeamtengesetz, dato che essi non sono ivi menzionati come periodi di servizio pensionabili. Come la Commissione ha giustamente rilevato, perché se ne possa tener conto occorre infatti che il diritto alla pensione spetti già indipendentemente da essi.
Il ricorrente pretende invece di essere trattato, ai fini dell'indennizzo da attribuirsi a norma dell'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA, come se non avesse lasciato il pubblico impiego tedesco nell'ottobre del 1956, bensì fosse rimasto in servizio. Solo in questo caso, nell'ipotesi di inabilità al lavoro o di maturazione del periodo di servizio minimo di dieci anni, egli avrebbe avuto il diritto o l'aspettativa alla pensione dei pubblici impiegati.
L'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA, non si basa sulle spettanze e aspettative di pensione che avrebbero potuto eventualmente essere acquistate nel paese di origine se l'interessato fosse rimasto in servizio, bensì contempla molto chiaramente solo la presa in considerazione delle spettanze di pensione «acquistate» nel paese di origine.
A causa dell'entrata in servizio presso la Comunità il ricorrente hă dovuto rinunziare solo al periodo di servizio di cinque anni, sette mesi e quindici giorni e può quindi essere indennizzato a norma dell'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA unicamente entro questo massimale.
Come si desume poi dai calcoli allegati dalla lettera 26 agosto 1976 del BfA, per il periodo anteriore all'inizio dell'attività lavorativa il ricorrente è pienamente coperto grazie ai contributi versati all'ente pensionistico di Stato, con la conseguenza che non vi è alcuna lacuna previdenziale e che la presa in considerazione di tale periodo ai fini dell'art. 102, n. 2, porterebbe ad un cumulo di prestazioni.
Come la convenuta ha giustamente osservato, la possibilità di prendere in considerazione, nell'applicare l'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA, il periodo degli studi ai sensi del § 116 a) del BBG va poi esclusa anche per un altro motivo. Come abbiamo visto, questa disposizione è stata introdotta nella legge sul pubblico impiego — con effetto dal 1o settembre 1953 — dal § 139, nn. 1 e 2, della legge quadro 1o luglio 1957 la quale, come si desume dal suo § 139, n. 4, non contempla conguagli per il periodo fino alla sua entrata in vigore (1o settembre 1957). Ora, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'effetto retroattivo riguarda solo coloro che rientrano nel campo di applicazione di questa normativa. In linea di principio, si tratta solo di tutti i pubblici impiegati in attività di servizio il 1o settembre 1957 e i beneficiari di prestazioni previdenziali a causa di un evento prodottosi posteriormente al 1o settembre 1953. Il ricorrente, che aveva lasciato il servizio con effetto dal 31 ottobre 1956, non può quindi trarre alcun diritto da questa nuova normativa. In particolare egli non può richiamarsi all'eccezione di cui al § 139, n. 3, della legge quadro, non essendo stato pensionato per raggiungimento dei limiti d'età e non avendo raggiunto il minimo di dieci anni di servizio di cui al § 106 BBG. Dato che quindi per il ricorrente non sussisteva la possibilità che il periodo degli studi fosse preso in considerazione al momento della sua entrata in servizio presso la Comunità, tale possibilità non poteva nemmeno essere considerata sotto il profilo delle spettanze di pensione cui egli aveva dovuto rinunziare al momento di detta entrata in servizio.
La pretesa del ricorrente che, nell'applicare l'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA, si tenesse conto del periodo anteriore all'inizio della sua attività lavorativa e del periodo degli studi appare quindi infondata.
2.
Resta da esaminare la questione della presa in considerazione dei contributi versati volontariamente per ottenere un aumento di pensione.
Il ricorrente ha manifestamente rinunziato al capo della domanda relativo all'accertamento che la Commissione non aveva il diritto di detrarre le spettanze derivanti dai contributi volontari, dopo che nella replica la convenuta ha dichiarato che una pretesa del genere non era mai stata fatta valere.
Egli concorda con la convenuta nel ritenere che va ormai risolta solo la questione se, nell'applicare l'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA, la Commissione potesse prendere in considerazione le spettanze di pensione conservate dal dipendente dopo la sua entrata in servizio presso la Comunità anche nel caso in cui tali spettanze derivano in parte da contributi volontari.
Il ricorrente, il quale sostiene che i suoi contributi volontari hanno in definitiva l'effetto di diminuire gli anni di servizio pensionabili, caldeggia la soluzione negativa della questione. A suo parere la normativa relativa alla presa in considerazione degli anni di servizio pensionabili non ha nulla a che vedere col versamento di contributi volontari, dato che l'assicurazione volontaria non può essere equiparata a quella obbligatoria. Il calcolo effettuato dalla Commissione è a suo parere in contrasto col principio di uguaglianza anche per il fatto che egli verrebbe a trovarsi in una situazione meno favorevole di quella dei dipendenti che non hanno versato alcun contributo volontario.
La convenuta ritiene invece legittima la presa in considerazione dei contributi volontari nel calcolare la perdita di spettanze di pensione, richiamandosi alla lettera ed allo spirito dell'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA.
Questa tesi va secondo me accolta, per i seguenti motivi:
La convenuta rileva giustamente che il diritto del pubblico impiego comunitario conosce solo il trasferimento — contemplato dall'art. 11, n. 2, dell'Allegato VIII dello Statuto del personale e dello Statuto CECA — dell'equivalente attuariale o del forfè di riscatto delle spettanze e aspettative di pensione di chi sia entrato in servizio presso la Comunità lasciando un precedente lavoro pubblico o privato. Se questa possibilità non sussiste, ad esempio perché le spettanze o aspettative previdenziali vengono meno nel momento in cui il dipendente lascia il suo impiego precedente, a norma dello Statuto del personale e dello Statuto CECA il dipendente acquista — a prescindere dall'art. 107 dello Statuto del personale e dall'art. 102 dello Statuto CECA — solo le spettanze di pensione derivanti dagli anni di servizio effettuati presso la Comunità.
Le due disposizioni ultime menzionate costituiscono una deroga a favore dei dipendenti che, al momento dell'istituzione del sistema previdenziale della Comunità, erano già in servizio presso una delle Comunità e che, data la loro età al momento dell'assunzione, non sono più in grado di raggiungere il massimo della pensione contemplato dallo Statuto. Deve quindi venir offerto loro un indennizzo per le spettanze di pensione che essi hanno perso a causa dell'entrata in servizio presso una delle Comunità, in modo che possano ottenere una pensione adeguata nell'ambito del sistema previdenziale comunitario. Presupposto dell'indennizzo è perciò che il dipendente, a causa dell'entrata in servizio presso la Comunità, abbia dovuto rinunziare in tutto o in parte alle spettanze di pensione acquistate nel paese di origine, senza poterne ottenere l'equivalente attuariale.
La presa in considerazione degli anni di servizio pensionabili contemplata dall'art. 102, n. 2, dello Statuto CÈCA, si basa quindi sul principio del confronto fra i diritti cui l'interessato ha dovuto rinunziare nel lasciare il pubblico impiego nazionale e quelli che ha potuto conservare. Un confronto del genere è stato effettuato dalla convenuta nel calcolo allegato alla lettera inviata al ricorrente l'11 settembre 1978. Includendo le prestazioni dell'assicurazione volontaria, essa è giunta ad una pensione mensile conservata di DM 79,57. A queste spettanze conservate si contrappongono spettanze perdute sotto forma di pensione mensile di DM 397,60, il che implica una perdita dell'83,32 %.
In questo confronto, già secondo la lettera dell'art. 102, n. 2, non si deve distinguere fra le spettanze derivanti dall'assicurazione volontaria e quelle derivanti dall'assicurazione obbligatoria. Presupposto per l'attribuzione dell'indennizzo è unicamente il fatto che si sia dovuto rinunziare senza contropartita a spettanze di pensione e si sia quindi prodotta una lacuna previdenziale in seguito all'entrata in servizio presso la Comunità. Ora, il ricorrente ha corrisposto, di propria iniziativa, i contributi volontari onde eliminare una lacuna manifestatasi prima della sua entrata in servizio presso la Comunità e completamente indipendente da questa. Dato che egli in seguito non ha dovuto rinunziare — a causa dell'entrata nella Comunità — alle relative spettanze, non è dato di vedere quale sia la lacuna da colmare a norma dell'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA. In particolare, non corrisponderebbe nemmeno allo scopo della normativa, che è di dare un indennizzo per una lacuna non altrimenti colmabile, l'attribuire dei vantaggi per una lacuna inesistente.
Che i contributi volontari all'ente pensionistico di Stato non debbano essere esclusi dal calcolo lo si desume anche da un'altra considerazione. Quasi tutte le versioni linguistiche della disposizione di cui trattasi indicano chiaramente che i vantaggi ivi contemplati vanno attribuiti solo per le spettanze cui l'interessato dimostri di aver «.dovuto rinunziare». Come la convenuta giustamente osserva, «dover rinunziare» presuppone l'inevitabilità della perdita delle spettanze. Una perdita del genere si può però evitare versando contributi volontari all'ente pensionistico di Stato del paese d'origine. Ne consegue in generale che una lacuna la quale viene colmata dal dipendente, valendosi della possibilità di versare contributi volontari, non ha bisogno di essere colmata dalle norme comunitarie relative all'indennizzo, che quindi nel calcolare tale indennità si deve tener conto dei contributi volontariamente versati.
Questa conclusione, che si trae dalle stesse disposizioni dello Statuto, è semplicemente concretata dalle disposizioni d'attuazione — che il ricorrente contesta — le quali prescrivono la presa in considerazione anche delle spettanze di pensione conservate, derivanti da contributi volontari.
Infine, la disposizione di cui trattasi, secondo l'interpretazione qui datane, non è neppure in contrasto — contrariamente a quanto sostiene il ricorrente — col principio generale di uguaglianza. Dato che essa, come abbiamo visto, costituisce una deroga al diritto previdenziale generale delle Comunità, la si può ritenere giustificata, tenuto conto del suo scopo, solo se interpretata restrittivamente. La violazione del principio di uguaglianza nei confronti dei dipendenti che non hanno versato contributi volontari non sussiste già per il fatto che, a differenza del ricorrente, essi non conservano alcuna spettanza di pensione. A parte ciò, i pagamenti effettuati a sistemi di assicurazione privati i quali, come ci è stato detto, non vengono presi in considerazione nel calcolo dell'indennità, non si possono equiparare ai pagamenti effettuati all'ente assicurativo di Stato, per il quale, come nel sistema previdenziale comunitario, vi è uno stretto rapporto fra l'impiego e il sistema assicurativo.
Dato che quindi la Commissione, nel-l'applicare l'art. 102, n. 2, dello Statuto CECA, poteva legittimamente tener conto delle spettanze di pensione conservate dopo l'entrata in servizio del ricorrente presso la Comunità, anche se esse derivavano in parte da contributi volontari, il ricorso va respinto anche sotto questo profilo.
3.
Contro il parere del ricorrente non vedo alcun motivo per cui le spese andrebbero poste a carico della convenuta, la quale avrebbe trasgredito l'obbligo di assistenza. Dal fascicolo si desume al contrario che la Commissione, in stretta collaborazione col ricorrente, ha cercato dal 1970 di chiarire i criteri per il calcolo delle spettanze di pensione. Il ricorrente ha avuto in particolare la possibilità di pronunziarsi sulla decisione provvisoria e la convenuta ha ribattuto in un ampio scritto ai suoi argomenti, senza esigere che, ad esempio, egli «restituisse» alla Commissione una parte della futura pensione corrispostagli dal BfA.
III —
Propongo quindi che il ricorso sia respinto e che, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, ciascuna parte sia condannata a sopportare le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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