CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 25 FEBBRAIO 1981
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La situazione concreta, dalla quale è scaturita questa causa pregiudiziale, può essere descritta molto brevemente nei seguenti termini: lo Stato belga sottopone le importazioni di pesce a un regime molto dettagliato di controllo sanitario, e obbliga gli importatori a versare determinate somme a titolo di diritti di controllo; le società United Foods e Van den Abeele, avendo importato in Belgio certi quantitativi di pesce provenienti da altri Stati membri, hanno pagato quei diritti con riserva, considerandoli in contrasto con il Trattato CEE; successivamente esse hanno chiamato in giudizio lo Stato belga davanti al Tribunale di Bruges, per ottenere la restituzione delle somme pagate. I quesiti formulati dal giudice di merito, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, prospettano in sostanza due ordini di problemi: anzitutto, la valutazione delle misure di controllo sanitario del tipo indicato alla luce del divieto di misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione (articolo 30), tenendo tuttavia conto della derogabilità di tale divieto in forza dell'articolo 36; in secondo luogo, la valutazione dei diritti di controllo posti a carico degli importatori, alla stregua degli articoli 9 e 12 (contenenti il divieto di qualsiasi tassa d'effetto equivalente a dazi doganali), ovvero dell'articolo 95 (il quale vieta tutte le forme di imposizione interna a carattere discriminatorio).
Prima di esaminare la portata di tali norme in relazione a casi come quello di specie, mi sia consentito di notare che, una volta di più, viene chiesto in sostanza alla Corte di pronunciarsi sulla conformità o meno al diritto comunitario delle disposizioni vigenti in uno Stato membro, non a seguito di un'azione promossa in base all'articolo 169, bensì per il tramite di una procedura ex articolo 177. Gli inconvenienti di un tale approccio sono stati tante volte posti in rilievo, che può sembrare inutilmente ripetitivo insistere sul punto. Io vorrei dire soltanto che, se siamo d'accordo nel ritenere il compito della Corte limitato qui all'interpretazione delle norme comunitarie, rimarrà sulle spalle del giudice di merito l'apprezzamento delle circostanze di fatto che rappresentano le caratteristiche più specifiche del caso controverso.
2.
Con la prima domanda, il Tribunale di Bruges chiede «se gli articoli 30 e seguenti del Trattato CEE debbano essere interpretati nel senso che un controllo sanitario effettuato, alla frontiera, all'atto dell'importazione di pesce, e avente carattere obbligatorio e sistematico, vada considerato misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione». Ma la domanda va oltre l'ipotesi generale del controllo sanitario obbligatorio; in effetti, la frase riportata è seguita da numerose specificazioni che, pur essendo presentate come caratteristiche egualmente ipotetiche del controllo, rispecchiano punto per punto i dettagli del sistema vigente in Belgio. Molto minuziosamente, il giudice di merito si riferisce a) all'obbligo dell'importatore di informare per iscritto il servizio amministrativo competente, almeno 24 ore prima dell'importazione, circa la natura, la quantità e la provenienza della merce, indicando il giorno e l'ora dell'importazione, nonché l'ufficio doganale attraverso cui questa verrà effettuata; b) al fatto che l'importazione sia consentita solo attraverso gli uffici doganali designati dall'autorità, e nei giorni ed alle ore da questa stabiliti; e) alla determinazione per legge dei requisiti ai quali debbano rispondere i recipienti, gli imballaggi e il ghiaccio impiegati; d) all'obbligo di apporre su ciascun imballaggio i marchi di controllo prescritti dall'autorità; e) all'obbligo di far accompagnare le partite di pesce importato da un certificato sanitario, rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine, attestante che il pesce è stato sottoposto a controllo ed è stato dichiarato, il giorno della spedizione, idoneo al consumo; certificato redatto in conformità ad un modello stabilito dall'autorità dello Stato membro importatore.
A mio avviso, anche senza questi dettagli, la risposta alla domanda avrebbe dovuto essere affermativa. La vostra sentenza dell'8 novembre 1979 relativa alla causa 251/78, Denkavit (Raccolta 1979, pag. 3369) ha giustamente sottolineato che «secondo la costante giurisprudenza della Corte, la nozione di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, di cui all'articolo 30 del Trattato, va intesa nel senso che essa comprende i controlli sanitari sistematici effettuati alle frontiere intracomunitarìe» (punto 10 della motivazione). Ciò s'intende facilmente: ogni forma di controllo delle merci importate è, in sé e per sé, un intralcio alla libera circolazione delle merci stesse e, costituendo logicamente uno strumento di selezione dei prodotti, è suscettibile di restringere quantitativamente il loro ingresso nel territorio di uno Stato membro. Noto qui tra parentesi che anche una selezione ispirata a criteri «qualitativi» sfocia in una limitazione delle quantità ammesse nel territorio. Aggiungo poi che la Corte, nella citata sentenza Denkavit, ha qualificato misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa anche il semplice obbligo imposto dallo Stato membro importatore di produrre un certificato rilasciato dalle autorità dello Stato esportatore (punto 11 della motivazione). A fortiori, dunque, è in contrasto con l'articolo 30 un sistema in cui si sommano l'obbligo di produrre un certificato di tal genere e un nuovo controllo sanitario diretto.
La difesa del Governo belga, intervenuta nella procedura orale, ha sostenuto che il regime di cui trattasi non potrebbe costituire una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa, poiché il controllo sanitario si applica egualmente sia ai pesci sbarcati nei porti belgi dopo la cattura, sia a quelli importati. In realtà, questa equiparazione non è corretta, come dirò in seguito. Ma, in linea di principio, sarà sufficiente ricordare il criterio accolto dalla giurisprudenza di questa Corte — ed espresso, da ultimo, nella sentenza 26 giugno 1980 relativa alla causa 788/79, Gilli-Andres — secondo cui anche una normativa nazionale indistintamente vigente per i prodotti nazionali e per quelli importati non può derogare alle esigenze poste dall'articolo 30, se non quando sia necessaria «per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori». Perciò, la circostanza che un regime nazionale di controllo sanitario si applichi eventualmente ai prodotti ittici di qualsiasi provenienza non escluderebbe l'incompatibilità dei controlli dei prodotti importati con la regola dell'articolo 30, e la necessità di verificare se vi siano esigenze (come la tutela della salute pubblica) che consentano di derogare a tale norma.
Va infine respinta l'idea che gli Stati membri possano liberamente continuare ad applicare le legislazioni rispettive, in tema di condizioni per la messa in circolazione di prodotti legalmente smerciati in altri Stati membri, finché la Comunità non abbia armonizzato le varie legislazioni nazionali in ciascun settore. La sentenza resa da questa Corte il 5 aprile 1979 nella causa 148/78, Ratti (Raccolta 1979, pag. 1629) ha affermato che laddove esistono direttive comunitarie le quali dispongano l'armonizzazione delle misure necessarie per garantire la tutela della salute e prevedano procedure comunitarie di controllo, «il ricorso all'articolo 36 perde la sua giustificazione, e i controlli appropriati vanno allora effettuati ed i provvedimenti di tutela adottati, secondo lo schema tracciato dalla direttiva d'armonizzazione» (punto 36 della motivazione). Ma è evidente che nella specie, mancando direttive d'armonizzazione delle legislazioni relative ai controlli sanitari sui pesci, i regimi nazionali in materia non possono sfuggire ai principi degli articoli 30 e 36 del Trattato.
3.
Con la seconda domanda (subordinata alla soluzione affermativa di quella precedente) il giudice belga chiede «se l'articolo 36 del Trattato CEE vada interpretato nel senso che un controllo sanitario del tipo descritto nel primo quesito è giustificato dai fini di tutela della sanità pubblica che il controllo sanitario anzidetto si presume cerchi di raggiungere». Noto in proposito che, parlando di controllo «del tipo descritto», il giudice di merito vuole evidentemente riferirsi a tutte le caratteristiche del sistema di controllo dettagliatamente elencate nel suo primo quesito. Perciò è necessario tener conto di queste caratteristiche ai fini della risposta.
L'articolo 36, in quanto deroga al principio sancito nell'articolo 30, è norma di stretta interpretazione: le restrizioni agli scambi, che esso lascia sussistere, debbono essere effettivamente giustificate da uno dei motivi che lo stesso articolo indica in modo tassativo (nel caso di specie, sappiamo che si tratta «della salute e della vita delle persone»). Inoltre, la deroga è sottoposta alla condizione che le restrizioni introdotte sulla sua base non costituiscano «un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Di fronte ad un fenomeno di controllo sanitario alla frontiera, è chiaro che la funzione del controllo medesimo permette allo Stato membro interessato di invocare l'articolo 36; ma è ugualmente chiaro che resta da stabilire: a) se il controllo sia effettivamente giustificato; b) se esso abbia o no carattere discriminatorio o eccessivamente restrittivo. Su quest'ultimo punto, conviene ricordare quanto fu precisato dall'articolo 3 della direttiva della Commissione 70/50/CEE del 22 dicembre 1969 (in materia di soppressione di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative); vale a dire che le misure relative alla commercializzazione dei prodotti — anche se applicabili indistintamente a prodotti nazionali e importati — hanno un effetto restrittivo che eccede il contesto degli effetti propri di una regolamentazione commerciale, in particolare quando la restrizione è sproporzionata rispetto al risultato perseguito e quando lo stesso obbiettivo può essere raggiunto con altro mezzo che intralci in minor misura gli scambi.
Alla luce di questi criteri va considerato il tipo di controllo sanitario, al quale si è riferito il giudice di merito. Una prima caratteristica da esaminare è il cumulo fra il controllo effettuato nel paese esportatore, il giorno della spedizione, e il nuovo controllo ad opera del paese importatore. La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi su di un sistema analogo nella citata sentenza dell'8 novembre 1979 relativa al caso Denkavit, ed ha affermato (al punto 3° del dispositivo) che la sottoposizione di mangimi per animali, da parte dello Stato importatore, ad un doppio controllo, consistente nel richiedere un certificato sanitario rilasciato dalla competente autorità del paese esportatore e nel sottoporre inoltre i prodotti accompagnati da tale certificato ad un nuovo controllo sanitario sistematico alla frontiera, avente lo stesso oggetto, «supera i limiti di quanto è consentito dall'articolo 36 del Trattato CEE, se la salute e la vita delle persone e degli animali possono essere tutelate in modo altrettanto efficace mediante provvedimenti che abbiano effetti meno restrittivi sugli scambi intracomunitari».
Bisogna chiedersi se questo precedente basti a ritenere eccessivo, ai fini dell'articolo 36, ogni meccanismo di doppio controllo sanitario.
A me sembra che non si possa prescindere dalla natura del prodotto, al quale il controllo deve applicarsi. I prodotti ittici, di cui si tratta nel presente caso, sono particolarmente deperibili, e la tutela della salute pubblica potrebbe giustificare il doppio controllo qualora, fra il momento dell'esame sanitario effettuato nello Stato esportatore e quello dell'arrivo nello Stato importatore, intercorra un lasso di tempo tale da poter provocare alterazioni nel pesce. Ciò significa tuttavia, a contrario, che se quel lasso di tempo è breve, il secondo controllo non risponde ad una obbiettiva necessità. Inoltre, bisognerebbe tener conto della differenza tra pesce fresco e congelato, del sistema di refrigerazione, del mezzo di trasporto adoperato. Tutti questi fattori concreti finiscono con l'essere determinanti, al fine di stabilire la legittimità o meno del doppio controllo alla luce dell'articolo 36; ma il loro accertamento non può essere fatto che dalle autorità nazionali (in sede amministrativa e poi eventualmente in sede giudiziaria) sulla base del criterio generale di diritto comunitario, secondo cui i controlli del tipo descritto sono legittimi soltanto quando risultano indispensabili per la tutela della salute pubblica. Conviene a tal riguardo ricordare quanto la Corte ha precisato nella già citata sentenza dell'8 novembre 1979 relativa alla causa Denkavit (punto 24 della motivazione), e cioè che «spetta, in ciascun caso, ai giudici nazionali applicare tali criteri alla luce di tutte le circostanze delle liti sottoposte al loro esame, tenendo presente che incombe sempre all'autorità nazionale che si richiami all'articolo 36 l'onere di provare che i propri provvedimenti rispondono a detti criteri».
Nel quadro degli elementi che possono rendere eccessivamente restrittivo il controllo sanitario del pesce rientra poi anche l'onere, incombente sull'importatore, di informare per iscritto il servizio doganale competente almeno 24 ore prima dell'importazione circa la natura, la quantità e la provenienza della merce, precisando inoltre il giorno e l'ora dell'importazione e l'ufficio doganale attraverso il quale questa verrà effettuata. Come giustamente ha osservato il rappresentante del Governo danese, il pesce fresco esige per sua natura una distribuzione rapida, e pertanto l'onere indicato può rappresentare una restrizione eccessiva ogni qualvolta l'arrivo del pesce fresco importato subisce un ritardo dovuto soltanto a questa formalità. Si tratta evidentemente di un'altra circostanza da apprezzare caso per caso.
Infine, con riferimento al carattere discriminatorio che il controllo sanitario in questione può presentare, osservo che per applicare un sistema di controllo diverso al pesce importato, da un lato, e al pesce d'allevamento, proveniente dall'interno dello Stato, nonché a quello direttamente sbarcato dopo la pesca nei porti nazionali, d'altro lato, è necessario che esistano giustificazioni obbiettive. In Belgio, il controllo del pesce di origine nazionale è effettuato nei luoghi di vendita; la Commissione e il Governo danese si chiedono se non sarebbe possibile usare il medesimo trattamento per il pesce importato. Anche nel controllo dei mezzi e delle condizioni di trasporto, pesce nazionale e pesce importato sono sottoposti a regimi diversi, aventi un diverso grado di severità (maggiore per il secondo, naturalmente). Accertare se vi sia discriminazione arbitraria — e quindi se sia inapplicabile la deroga al principio dell'articolo 30 — spetta unicamente al giudice di merito: la Corte non può far altro che ribadire quel che chiaramente dispone l'articolo 36, ultimo comma.
4.
La terza domanda del giudice belga tende a stabilire
«se i diritti di controllo il cui pagamento è imposto all'importatore per coprire le spese del controllo sanitario descritto nella prima questione vadano considerati tasse d'effetto equivalente a dazi doganali ai sensi degli articoli 9 e seguenti del Trattato CEE o come imposizioni interne ai sensi dell'articolo 95 dello stesso Trattato, qualora:
—
per il controllo dei vivai nello Stato membro di cui trattasi non venga riscosso alcun diritto;
—
il controllo del pesce catturato in mare venga effettuato al momento del trasporto ai mercati e concerna la bontà sotto il profilo sanitario, la freschezza e l'integrità del pesce, mentre il controllo sanitario all'importazione abbia luogo nell'ufficio doganale e riguardi il certificato sanitario, il modo di trasporto, lo stato di conservazione nonché la conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa dello Stato membro importatore in materia di controllo ed importazione del pesce;
—
i diritti di controllo all'importazione debbano essere obbligatoriamente pagati al momento del passaggio della frontiera;
—
i diritti di controllo per il pesce sbarcato siano fissati in modo uniforme, indipendentemente dallo stato della merce, mentre i diritti di controllo riscossi all'importazione, per quanto concerne il pesce diverso da quello intero non lavorato, siano pari al doppio dei primi».
Osservo che, ricorrendo di nuovo alla medesima tecnica adoperata nel formulare la prima domanda, il giudice a quo ha riassunto le disposizioni più significative fra quelle vigenti in Belgio in materia di diritto di controllo sanitario sul pesce, presentandole come condizioni di un sistema ipotetico. Ai nostri fini, peraltro, quel che interessa è che le condizioni descritte riflettono la diversità del regime che si applica al pesce importato, rispetto a quello concernente il pesce di provenienza nazionale. In sostanza, questa diversità emerge dalle quattro circostanze indicate nel quesito, che si possono tradurre nei seguenti termini:
a)
per taluni pesci di origine nazionale (pesci d'allevamento) non si paga alcun diritto, mentre l'obbligo di pagamento sussiste per tutti i pesci importati;
b)
le operazioni di controllo, le quali giustificano l'imposizione, sono diverse per le due categorie di pesci e si svolgono in luoghi diversi;
e)
l'obbligo di pagamento sorge in momenti diversi;
d)
l'ammontare dei diritti di controllo non è lo stesso (almeno per il pesce diverso da quello intero non lavorato).
In relazione a quest'ultimo punto, aggiungo che il giudice di merito, attingendo come ho già detto alla regolamentazione belga, avrebbe potuto mettere in luce anche una quinta circostanza, e cioè la diversità della base di imposizione: nella normativa belga, infatti, l'onere per il controllo del pesce importato non lavorato è di 15 franchi belgi al quintale o porzione di quintale (30 franchi belgi per il pesce lavorato), mentre l'imposizione applicabile al pesce catturato e sbarcato nei porti nazionali è di 0,15 franchi belgi al chilogrammo o frazione di chilogrammo.
Ciò che rende decisive le differenze segnalate, ai fini della risposta al terzo quesito, è il criterio sancito dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di limiti fra la sfera di efficacia dell'articolo 9 e quella dell'articolo 95 del Trattato CEE. Questo criterio si può sintetizzare così: ricadono nell'ambito dell'articolo 95 le forme di imposizione che facciano parte di un sistema generale di tributi interni, applicati indistintamente a tutti i prodotti, nazionali o importati, di un certo genere; in particolare, deve trattarsi di tributi riscossi in base a identici criteri e in una comparabile fase del ciclo produttivo, ovvero al medesimo stadio di commercializzazione (vedi le sentenze 5 febbraio 1976 nella causa 87/75, Bresciani, Raccolta 1976, pag. 129, punto 11 della motivazione; 28 giugno 1978 nella causa 70/77, Simmenthal, Raccolta 1978, pag. 1453, punto1° del dispositivo; 31 maggio 1979 nella causa 132/78, Denkavit, Raccolta 1979, pag. 1923, punto 8 della motivazione).
A mio avviso, tale giurisprudenza merita di essere confermata. In effetti, l'articolo 95 rispecchia il principio di eguaglianza sul piano dei carichi fiscali, presupponendo l'unità del meccanismo — per non dire del «tipo» — di una data imposta, e la sua applicabilità sia ai prodotti nazionali sia a quelli importati. Diversa è la situazione quando una tassa colpisce i prodotti importati, è pagata al momento del passaggio della frontiera (come precisa il terzo quesito del giudice belga) ed è posta in relazione con operazioni di controllo specifiche compiute sulla merce importata, anche se una tassa per taluni aspetti analoga, ma autonoma nel suo meccanismo e basata su criteri non identici, colpisca una parte dei prodotti nazionali corrispondenti. Una situazione di questo genere ricade nell'ambito dell'articolo 9, che vieta le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali. In tal senso si è pronunciata giustamente, e in numerose occasioni, la nostra Corte, proprio occupandosi di diritti di controllo sanitario riscossi su merce importata: ricordo la sentenza del 14 dicembre 1972 nella causa 29/72, Marimex (Raccolta 1972, pag. 1309, dispositivo), la già citata decisione del 5 febbraio 1976 nella causa Bresciani (punto 7 della motivazione e punto1° del dispositivo), la sentenza del 15 dicembre 1976 nella causa 35/76, Simmenthal (Raccolta 1976, pag. 1871, punto 3° del dispositivo). Ed è particolarmente interessante per la soluzione del presente caso rammentare che, in questa giurisprudenza, la circostanza della riscossione della tassa alla frontiera è stata considerata molto significativa, sia come elemento distintivo fra gli oneri pecuniari vietati dall'articolo 9 e quelli che ricadono sotto l'articolo 95 (v. la citata sentenza nella causa 35/76, Simmenthal, punti 3° e 4° del dispositivo), sia in relazione al fine proprio dell'articolo 9: «evitare nel commercio fra Stati membri, qualsiasi imposizione di carattere pecuniario basata sul fatto che delle merci circolanti all'interno della Comunità varchino la frontiera di uno Stato» (v. la citata sentenza Bresciani, punto 8 della motivazione).
Risulta da quanto precede che i diritti di controllo dei quali il giudice belga ha descritto le caratteristiche nella terza domanda non possono considerarsi, a causa appunto di tali caratteristiche, come facenti parte di un sistema generale di imposizioni interne sottoposto alla regola dell'articolo 95, e costituiscono invece tasse d'effetto equivalente a dazi doganali all'importazione, incompatibili col divieto di cui all'articolo 9.
La percezione dei diritti di controllo di cui stiamo discutendo dovrebbe ritenersin sottratta al divieto dell'articolo 9 qualora il controllo fosse uniformemente imposto da una norma comunitaria (ipotesi esaminata nella sentenza della Corte in data 25 gennaio 1977 relativa alla causa 46/76, Bauhuis, Raccolta 1977, pag. 5) o se esso avesse natura di servizio reso all'importatore a titolo individuale (v. la citata sentenza dell'8 novembre 1979 nel caso Denkavit, punto 30 della motivazione). Ma la prima ipotesi è assolutamente esclusa nel presente caso: le domande formulate dal giudice di merito si riferiscono senza dubbio a un sistema di controllo predisposto da uno Stato membro indipendentemente da ogni prescrizione comunitaria. Quanto alla seconda possibilità, ricordo ciò che fu affermato dalla Corte nella citata sentenza del 5 febbraio 1976 nella causa Bresciani: «l'attività amministrativa dello Stato diretta a dare esecuzione ad un regime di controllo sanitario nell'interesse generale non può essere considerata come un servizio reso individualmente all'importatore, dal quale si possa pretendere, come contropartita, la corresponsione di un onere pecuniario» (punto 10 della motivazione). Anche questa volta siamo in presenza di un controllo sanitario istituito per la tutela di un interesse generale; vale dunque la medesima argomentazione che fu applicata al caso Bresciani.
Non voglio infine mancare di osservare che le circostanze invocate dal Governo belga per giustificare il diverso livello dei diritti di controllo riscossi per il pesce «nazionale» e il pesce importato allorché si tratti di prodotto lavorato, sono assolutamente prive di rilievo in questa causa. Da un lato, infatti, non mi stancherò di ripetere che l'esame delle questioni pregiudiziali, sulla base dell'articolo 177, va condotto su di un piano generale, e deve quindi prescindere dalla particolare motivazione delle linea di condotta seguita da un determinato Governo. D'altro lato, poi, il diverso livello dei diritti di controllo non basterebbe certo a determinare il loro inquadramento nella sfera dell'articolo 9 anziché dell'articolo 95: tutt'al più, esso rappresenta una delle circostanze che concorrono a dimostrare la diversità fra il sistema d'imposizione applicato al pesce di origine nazionale e quello applicato al pesce importato. Ma altre circostanze, già menzionate, hanno certo maggiore peso, come prove della differenza fra i due regimi: l'oggetto e le modalità del controllo che dà luogo all'imposizione, il momento e il luogo del controllo, il momento in cui sorge l'obbligo di pagare i diritti, l'ambito limitato di applicazione dei diritti relativi al pesce di origine nazionale.
5.
La tesi sostenuta in relazione alla terza domanda rende inutile esaminare la quarta, espressamente subordinata alla qualificazione dei diritti di controllo, di cui si discute, come imposte interne rientranti nell'ambito dell'articolo 95.
In conclusione dunque, in base agli argomenti fin qui svolti, sono d'avviso che la Corte dovrebbe rispondere ai quesiti rivoltile dal Tribunale di prima istanza di Bruges, con ordinanza del 5 marzo 1980, dichiarando quanto segue:
1.
L'articolo 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che un controllo sanitario avente carattere obbligatorio e sistematico, effettuato alla frontiera all'atto dell'importazione di pesce proveniente da un altro Stato membro, costituisce in linea di principio una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.
2.
Riguardo a una merce facilmente deperibile come il pesce, l'articolo 36 del Trattato può giustificare in casi specifici un controllo sanitario all'importazione anche quando il prodotto sia già stato sottoposto ad un analogo controllo nel paese di provenienza e sia accompagnato da un certificato della competente autorità sanitaria di tale paese, in cui si attesti che il pesce risultava, il giorno della spedizione, idoneo al consumo; ma ciò soltanto qualora sussistano, in concreto, motivi tali da poter dare adito a ragionevoli dubbi sulla corrispondenza, al momento dello sdoganamento, dello stato del prodotto a quello accertato col primo controllo. In ogni caso, il controllo sanitario all'importazione non deve essere accompagnato da formalità eccessivamente restrittive, né da condizioni che costituiscano una discriminazione arbitraria rispetto al sistema di controllo applicato al pesce di origine nazionale.
3.
Gli oneri pecuniari gravanti sugli importatori di determinati prodotti, nell'ambito di un sistema di controllo sanitario obbligatorio alla frontiera, rientrano nella categoria delle tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale malgrado il fatto che i prodotti nazionali corrispondenti siano sottoposti al pagamento di analoghi diritti di controllo, se non si tratta di una imposizione gravante indistintamente sui prodotti importati e su quelli nazionali, e riscossa in base a identici criteri.
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