CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 28 GENNAIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il procedimento nel quale devo oggi esprimere il mio parere riguarda l'attuazione della direttiva n. 77/62, «concernente il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture», emanata il 21 dicembre 1976 (GU n. L 13, del 15 gennaio 1977, pag. 1).
Tale direttiva — per i dettagli del suo contenuto rimando al ricorso della Commissione e alla relazione d'udienza — stabilisce all'art. 30 che gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva stessa entro 18 mesi dalla sua notifica; questo termine scadeva il 23 giugno 1978.
Poiché la Repubblica italiana non adempiva il suddetto obbligo, nel marzo 1979 la Commissione iniziava nei suoi confronti un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE; anche riguardo a questo punto, rimando alla relazione d'udienza.
Nel corso del presente procedimento è stato accertato che un primo disegno di legge per l'attuazione della suddetta direttiva si trovava all'esame del Parlamento italiano già alla fine del 1978, ma non poteva essere approvato — talune modifiche richieste dal Senato avevano reso necessario il rinvio alla Camera dei deputati — a causa dell'anticipato scioglimento delle assemblee legislative, intervenuto nella primavera del 1979. Un nuovo disegno di legge veniva approvato dal Senato nel dicembre 1979 e quindi trasmesso il 4 dicembre 1980 — come abbiamo appreso nel corso della trattazione orale — alla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva. Questa è stata ritardata, a quanto pare, dal fatto che il 1° gennaio 1981 è entrata in vigore, nel settore di cui trattasi, una nuova direttiva (n. 80/767) e che perciò — come ha dichiarato il rappresentante del Governo italiano — il suddetto disegno di legge dev'essere corrispondentemente modificato ed essere nuovamente rinviato al Senato, prima della sua approvazione definitiva (per la quale è impossibile indicare una data).
La valutazione di. questi argomenti risulta dalla vasta giurisprudenza della Corte che è stata richiamata nella memoria della Commissione. In particolare, è evidente che l'emanazione di una nuova direttiva e la necessità della sua attuazione non possono in alcun modo giustificare la mancata attuazione nel termine stabilito, della direttiva cui si riferisce il presente procedimento.
Stando così le cose, non si può fare a meno di accogliere la domanda della Commissione. La Corte dovrebbe quindi dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo posto in vigore entro il termine stabilito i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva n. 77/62, è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE. Inoltre, com'è stato chiesto dalla controparte, le spese del giudizio dovrebbero venir poste a carico della convenuta.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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