CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 18 GIUGNO 1981
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il ricorso con il quale è stata introdotta la presente causa si articola in una serie di pretese — riguardanti essenzialmente l'inquadramento, il pagamento di spettanze arretrate, il riconoscimento di diritti a pensione e la regolamentazione della posizione assicurativa — che un agente avanza nei confronti della Commissione. Per il momento, tuttavia, si tratta di decidere soltanto se siano fondate le eccezioni di irricevibilità avanzatedalla convenuta; ed è dunque di questo problema che mi occuperò nelle attuali conclusioni.
Conviene riassumere preliminarmente i fatti di causa. La ricorrente, signorina Maria Mascetti, dipendente del Centro comune di ricerca di Ispra dal 1961 in qualità di agente di stabilimento, il 18 novembre del 1974 si allontanò dal servizio perché era sottoposta a procedimento penale da parte della giustizia italiana per un preteso reato politico, e intendeva sottrarsi ad un mandato di cattura spiccato nei suoi confronti. L'amministrazione considerò legittima la sua assenza, quanto ai giorni dal 18 novembre al 14 dicembre 1974, tenendo conto del residuo congedo ordinario che le spettava per il 1974; ma quanto al periodo dal 14 dicembre 1974 in poi, essa ritenne l'assenza priva di giustificazione e pertanto sospese (con lettera del 9 gennaio 1975) il pagamento della retribuzione. La signorina Mascetti, con lettera fatta pervenire alla Direzione dello stabilimento il 30 gennaio 1975, chiese di essere collocata in aspettativa per motivi personali; avendo l'amministrazione respinto tale richiesta, ella impugnò la decisione negativa dapprima mediante reclamo e successivamente mediante ricorso giurisdizionale. Questa Corte, con sentenza del 16 dicembre 1976 (causa 2/76, Raccolta 1976, pag. 1975), rigettò il ricorso dichiarando che l'amministrazione possiede un ampio potere discrezionale nel decidere in ordine alle richieste di aspettativa dei dipendenti.
Con lettera del 23 marzo 1977, la Direzione dello stabilimento di Ispra invitò la signorina Mascetti a stipulare, nel termine di sei mesi, un contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo con inquadramento nella categoria C, grado 1, scatto 7, e con effetto dal 30 ottobre 1976, «per l'esercizio delle funzioni di segretaria principale». Tale proposta veniva fatta in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel regolamento del Consiglio n. 2615 del 21 ottobre 1976; regolamento il quale prevedeva fra l'altro che gli agenti di stabilimento, in servizio alla data del 30 ottobre 1976, dovessero essere invitati a concludere contratti di assunzione in qualità di agenti temporanei. Con lettera del 2 luglio successivo, la signorina Mascetti informò lo stabilimento che accettava l'offerta di stipulare il contratto; con altra lettera del 5 agosto, fece sapere all'amministrazione che non si sarebbe recata personalmente ad Ispra per la firma giacché non possedeva «libertà di movimento sul territorio italiano». La Direzione dello stabilimento allora, con lettera del 10 ottobre, le comunicò che il contratto doveva essere sottoscritto nella sede di servizio ed essere accompagnato da «una contestuale presa di funzioni».
La ricorrente replicò con lettera del 14 novembre 1977, chiedendo la «liquidazione delle somme (a lei spettanti) per la risoluzione del contratto di agente di stabilimento», l'invio del nuovo contratto di lavoro per la firma, nonché l'«applicazione al (suo) caso per analogia dell'articolo 88» dello Statuto dei funzionari (che disciplina la sospensione dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale) «con la corresponsione degli arretrati maturati... a titolo di acconto sulle (sue) spettanze mensili totali dall'epoca della sospensione del (suo) stipendio fino» alla data della richiesta. L'amministrazione, con lettera del 15 febbraio 1978, ripetè l'invito a concludere il contratto (come agente temporaneo) non appena la signorina Mascetti fosse stata «in grado di darvi corretta esecuzione»; quanto all'indennità di anzianità maturata dalla stessa per il servizio prestato come agente di stabilimento fino al 10 dicembre 1974, dichiarò di avere adottato le necessarie misure per il relativo pagamento. Con altra lettera del 15 novembre 1978, l'amministrazione informò altresì l'interessata del fatto che «i contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali presso l'INPS e 1'INAM di Varese (erano stati) effettuati fino alla data del 31 dicembre 1974».
Nel frattempo la Corte di assise di Roma, con sentenza del 14 luglio 1978, aveva pienamente assolto la ricorrente dalle imputazioni che avevano provocato il suo rinvio a giudizio; sicché ella poté riprendere servizio presso il Centro di Ispra il 6 novembre 1978. Il 30 successivo, ella firmò nella sede dello stabilimento un primo contratto di lavoro come agente temporaneo, che prevedeva (all'articolo 3) il suo inquadramento nella categoria C, grado 1, scatto 6, facendo decorrere l'anzianità nel grado dal 1 dicembre 1978 e l'anzianità nello scatto dal 1 settembre 1977. L'interessata contestò questa clausola; l'amministrazione consentì allora a stipulare un secondo contratto, firmato il 24 aprile 1979, che inquadrava la signorina Mascetti nello scatto 7 dal 1o novembre 1977, riconoscendole un'anzianità nel grado dal 30 ottobre 1976.
Per intendere i. motivi di questo inquadramento, conviene precisare che il citato regolamento del Consiglio 2615/76, nel prevedere come ho già detto l'assunzione degli agenti di stabilimento (come la Mascetti) nella categoria degli agenti temporanei, disponeva che la durata del servizio dell'agente così assunto fosse calcolata tenendo conto degli anni di servizio precedentemente compiuti in qualità di agente di stabilimento (articolo 2, paragrafo 4).
Tuttavia, anche dopo il secondo contratto, la signorina Mascetti avanzò una richiesta di rettifica: con lettera del 26 maggio 1979 ella dedusse che l'anzianità nello scatto 7 doveva decorrere dal 1o ottobre 1975 e non già dal 1o novembre 1977, e chiese che il contratto fosse modificato in tal senso. L'amministrazione, con lettera del 10 agosto 1979, ribadì che all'interessata spettava un'anzianità nello scatto 7 decorrente dal 1o novembre 1977 e fece riferimento al parere espresso sul punto dal Servizio giuridico il 26 luglio 1979, secondo il quale «l'anzianità di scatto acquisita al 30 ottobre 1976 non (aveva) potuto ricominciare a decorrere che a far tempo dalla ripresa effettiva delle... funzioni, e cioè dal dicembre 1978» (copia di tal parere fu trasmessa dall'amministrazione alla ricorrente il 2 ottobre 1979).
Il 7 novembre 1979, infine, la signorina Mascetti si rivolse ancora una volta all'amministrazione chiedendo: a) che fosse ricostruita completamente la sua carriera, senza soluzione di continuità e con il riconoscimento di tutti gli scatti biennali; b) che le fossero corrisposti tutti gli emolumenti maturati nel periodo in cui era stata assente dal servizio; e) che fossero versati tutti i contributi assicurativi, il cui pagamento era stato interrotto al 31 dicembre 1974; d) che le venisse corrisposta la differenza sull'indennità di anzianità relativa al servizio da lei prestato come agente di stabilimento; differenza dovutale per il fatto che nel computo dell'indennità non si era tenuto conto del periodo di servizio corrente dal 10 dicembre 1974 al 30 ottobre 1976. Questa nota rimase senza risposta e pertanto l'interessata, il 13 giugno 1980, introdusse il suo ricorso giurisdizionale nei confronti della Commissione (dalla quale il Centro comune di ricerca di Ispra dipende), chiedendo: a) che fosse annullato «il rifiuto della Commissione a considerare quale servizio a tutti gli effetti il periodo di forzata assenza della ricorrente» e b) che si dichiarasse «che la Commissione (era) tenuta a procedere alla ricostruzione della (sua) carriera... nonché alle conseguenti prestazioni patrimoniali... specificate» nel reclamo del 7 novembre 1979.
Come ho già avuto occasione di dire, la Commissione, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la irricevibilità della domanda e la Corte ha deciso di trattare questo profilo della causa separatamente dal merito.
2.
A sostegno dell'eccezione fatta valere, la Commissione si serve di argomenti diversi in relazione ai diversi capi della domanda. Esaminerò quindi la ricevibilità di ciascun capo separatamente.
La doglianza principale della ricorrente riguarda l'anzianità nello scatto 7. Sappiamo che l'amministrazione ha riconosciuto in proposito la decorrenza dal 1o novembre 1977 e che ha assunto questa posizione nell'articolo 3 della bozza di contratto trasmessa all'interessata il 19 aprile 1979, ed effettivamente firmata il 24 aprile'successivo.
La Commissione attribuisce al contratto in questione — nella parte in cui esso determina la decorrenza dell'anzianità nello scatto — la natura di atto suscettibile di recare pregiudizio, alla stregua dell'articolo 90 dello Statuto. Secondo questa tesi, comunicando all'interessata la bozza di contratto, l'amministrazione avrebbe adottato, sul punto dell'anzianità nello scatto, una decisione idonea a incidere nella sfera giuridico-patrimoniale del dipendente. Di qui la conseguenza che la signorina Mascetti, per tutelare i propri interessi, avrebbe avuto l'onere di proporre tempestivamente reclamo contro tale decisione, ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto. La difesa della Commissione osserva a questo punto che, anche se si volesse riconoscere natura di reclamo alla lettera della ricorrente in data 26 maggio 1979, il successivo ricorso giurisdizionale — introdotto il 13 giugno del 1980 — dovrebbe essere considerato tardivo: invero, l'amministrazione rispose negativamente alla citata lettera del 26 maggio 1979 con le note del 10 agosto e del 2 ottobre successive, e l'interessata lasciò trascorrere più di otto mesi da quest'ultima data prima di proporre il ricorso giurisdizionale.
A mio avviso, tuttavia, la clausola contrattuale predisposta dall'amministrazione in ordine alla decorrenza dell'anzianità nello scatto non ha i caratteri necessari per costituire un atto suscettibile di recare pregiudizio, ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto. Si arriva a questa conclusione tenendo conto di tutte le circostanze che precedettero e seguirono la firma del contratto.
Ho già ricordato che la prima offerta dell'amministrazione alla signorina Mascetti di stipulare un nuovo contratto di lavoro come agente temporaneo fu fatta con la lettera del 23 marzo 1977, lettera nella quale si proponeva all'interessata l'inquadramento nella categoria C, grado 1, scatto 7, con effetto dal 30 ottobre 1976. Anche se non veniva precisata l'anzianità nel grado e nello scatto, doveva trattarsi comunque di un'anzianità decorrente dallo stesso 30 ottobre o da data precedente; altrimenti la frase «con effetto dal 30 ottobre 1976» risulterebbe priva di significato. Il 30 novembre 1978 fu firmato il primo contratto, che faceva decorrere l'anzianità nel grado dal 1o dicembre 1978 e quella nello scatto 6 dal 1o settembre 1977. Cinque mesi dopo, a seguito di proteste dell'interessata che supponiamo verbali, in assenza di riscontri documentali, l'amministrazione rivide la propria posizione e riconobbe l'anzianità nel grado a partire dal 30 ottobre 1976 (cioè dalla data che già figurava nella lettera del 23 marzo 1977) e quella nello scatto 7 del 1o novembre 1977. Quest'ultima posizione dell'amministrazione ha dunque la caratteristica di essere stata assunta nel quadro di una serie di contatti coll'interessata e a modifica di due offerte precedenti.
Un tale carattere di incertezza della condotta dell'amministrazione trova conferma nella lettera dell'11 luglio 1979, con la quale il Centro di Ispra, anziché enunciare direttamente il suo punto di vista, come aveva fatto nelle precedenti fasi della vicenda, informava la signorina Mascetti di avere investito della valutazione delle sue richieste gli uffici competenti della Commissione. Solo nella successiva nota del 10 agosto l'amministrazione finalmente giustificava il proprio orientamento sul computo dell'anzianità di scatto, dichiarando che l'anzianità acquisita al 30 novembre 1976 (data di riferimento per determinare l'inquadramento degli ex agenti di stabilimento nel nuovo statuto di agenti temporanei : v. articolo 2 del citato regolamento 2615/76) aveva potuto ricominciare a decorrere solo dalla ripresa effettiva del servizio.
Così stando le cose, sono d'avviso che la clausola contrattuale relativa all'anzianità nello scatto, considerata in sé e per sé, non era tale da esprimere ancora una decisione dell'amministrazione. Per il contesto di circostanze nel quale la clausola in questione fu formulata, essa non poteva apparire al dipendente coma una presa di posizione definitiva e chiara. Solo in un secondo momento, e cioè quando con la lettera del 10 agosto 1979 (successivamente confermata dalla lettera del 2 ottobre), l'amministrazione rese note alla signorina Mascetti le ragioni per le quali non intendeva retrodatare al di là del 1o novembre 1977 l'anzianità nello scatto 7, si poté considerare intervenuta una decisione, di fronte alla quale la signorina Mascetti fu in grado di predisporre efficacemente le sue difese, dapprima col reclamo del 7 novembre e successivamente col ricorso giurisdizionale.
D'altra parte, anche se si volesse far risalire la decisione pregiudizievole alla data della proposta di contratto, essa era, in quel momento, del tutto immotivata. La motivazione non sopravvenne che con le lettere dell'agosto e dell'ottobre 1979, le quali ebbero anche sotto questo profilo un'importanza essenziale. Esse sole infatti fornirono alla dipendente un quadro preciso della portata dell'atteggiamento dell'amministrazione, e le permisero di valutare l'opportunità di far ricorso ai mezzi di tutela previsti dallo Statuto. A tal proposito ricordo che la giurisprudenza della nostra Corte ha avuto occasione di affermare: «l'obbligo di motivare stabilito dall'articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ha (tra l'altro) lo scopo... di permettere all'interessato di valutare se l'atto sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità» (senzenza 28 maggio 1980 nelle cause riunite 33 e 75/79, Kuhner, Raccolta 1980, pag. 1677, in particolare punto 15 della motivazione); in questo modo si è riconosciuto che esiste una necessaria correlazione tra la motivazione dell'atto e la possibilità di valutarne l'effettiva portata, al fine di predisporre gli opportuni mezzi di tutela. Inoltre, sulla necessità della motivazione perché una decisione possa essere considerata come «atto che arrechi pregiudizio» ai sensi dello Statuto, la nostra Corte si è espressa molto chiaramente di recente nella sentenza 20 novembre 1980 in causa 806/79, Gerin (inedita). Si trattava in quel caso di stabilire se un formulario a stampa, compilato a mano, proveniente dall'amministrazione e recante la frase: «Vostro figlio (segue il nome) non è più considerato come figlio a carico dal 1o gennaio 1978», potesse considerarsi come atto suscettibile di recare pregiudizio. La Corte ha optato per la soluzione negativa, osservando che la formula usata era laconica e priva di motivazione; mentre nella stessa causa ha riconosciuto la natura di atto idoneo a recare pregiudizio a una decisione successiva, fornita di motivazione. Questo orientamento si fonda certamente sul fatto che l'obbligo di motivare gli atti suscettibili di ledere i diritti dei funzionari e agenti è imposto dall'articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ed è ribadito dall'articolo 90, paragrafo 1, del medesimo Statuto; ma il merito principale della giurisprudenza citata sta nell'avere attribuito alla motivazione la funzione di permettere una consapevole valutazione della portata di ciascun atto e della convenienza di impugnarlo.
Se si condivide questa tesi, la lettera indirizzata dalla Mascetti all'amministrazione il 7 novembre 1979 — lettera che, come vedemmo, conteneva fra l'altro la richiesta di retrodatare la decorrenza dell'anzianità nello scatto — deve essere considerata come un reclamo tempestivo rispetto alla decisione lesiva dell'amministrazione, contenuta nella lettera del 10 agosto. Quanto poi alla lettera dell'amministrazione del 2 ottobre 1979, anche se la si considera puramente confermativa di quella del 10 agosto, il risultato non cambia; il reclamo infatti risulta essere stato introdotto prima dello scadere dei tre mesi a decorrere dal 10 agosto.
3.
Sempre per dimostrare la irricevibilità del capo della domanda inerente all'anzianità nello scatto, la Commissione sostiene pure che la ricorrente, firmando il contratto di assunzione, avrebbe fatto acquiescenza alla decorrenza dello scatto ivi indicata. La convenuta sottolinea che la signorina Mascetti firmò il contratto (nella seconda versione) senza sollevare eccezioni né riserve; ciò dimostrerebbe che ella ne condivideva e accettava il contenuto per intero. Avendo così prestato acquiescenza alla decisione amministrativa incorporata nel contratto, le sarebbe stata preclusa ogni successiva contestazione in sede giurisdizionale.
Questo argomento a mio avviso non può essere accolto, per due buone ragioni, In primo luogo, richiamo ciò che ho affermato nell'esaminare l'altro profilo dell'eccezione di irricevibilità — quello inerente alla tardività del ricorso giurisdizionale — vale a dire che la posizione espressa dall'amministrazione nel contratto non è identificabile come atto suscettibile di recare pregiudizio, ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto, sia perché si trattava di una posizione non ancora ben definita, sia perché mancava ogni motivazione. Se le cose stanno — come io credo — in questi termini, il fatto di accettare, eventualmente, la presa di posizione dell'amministrazione risultante dal contratto non avrebbe avuto nessuna incidenza sulle possibilità di reclamo del dipendente. Un problema del genere potrebbe porsi solo se la pretesa acquiescenza si fosse verificata relativamente alla decisione del 10 agosto 1979: ma sappiamo che questa è stata tempestivamente impugnata con il reclamo del 7 novembre 1979.
In secondo luogo, non si deve dimenticare che l'acquiescenza consiste nell'accettazione degli effetti dell'atto contro il quale dovrebbe rivolgersi il ricorso; essa fa venir meno, per rinuncia, le situazioni contrapposte, a tutela delle quali l'interessato avrebbe potuto validamente agire. Ora, perché possa attribuirsi al comportamento di un individuo il significato di rinuncia a situazioni giuridiche determinate, è indispensabile che tale comportamento sia univoco, nel senso di indicare chiaramente e indiscutibilmente la volontà di quell'individuo di abdicare a un diritto. Nel nostro caso, la circostanza che la Mascetti abbia sottoscritto il contratto di assunzione contenente una clausola sulla decorrenza dello scatto non esprimeva univocamente la sua volontà di rinunciare a qualsiasi pretesa relativa a tale decorrenza, basata sui suoi precedenti rapporti con l'amministrazione.
In realtà, è di tutta evidenza che la signorina Mascetti, quando ha firmato il contratto di agente temporaneo, era mossa dal predominante interesse di regolarizzare il suo rapporto di lavoro con il Centro di ricerca di Ispra dopo anni di assenza e dopo essersi trovata nella impossibilità di stipulare un analogo contratto subito dopo l'entrata in vigore del regolamento 2615 del 1976. Si deve dunque escludere che, firmando il contratto, ella intendesse rinunciare, con piena consapevolezza dei suoi diritti, ad una maggiore anzianità nello scatto. Mi sembra molto più ragionevole pensare che ella non abbia esitato a concludere il contratto, mossa com'era dalla preoccupazione di regolarizzare il suo rapporto di lavoro e che, quanto al dettaglio dell'anzianità nello scatto, ella abbia ritenuto impregiudicata la possibilità di una correzione dell'inquadramento in senso a lei più favorevole. Questa soluzione trova conferma nella serie di contatti che ci furono fra il Centro e l'interessata, prima e dopo il 24 aprile 1979, allo scopo di rivedere la clausola dell'anzianità nello scatto predisposta dall'amministrazione: il fatto che la firma abbia avuto luogo allorché tali contatti erano in corso deve indurre a non attribuirle alcun significato abdicativo.
4.
Consideriamo ora la ricevibilità dei capi della domanda, riguardanti il pagamento delle retribuzioni, i diritti a pensione, i contributi assicurativi e l'indennità di liquidazione per il lavoro prestato come agente di stabilimento. Tutti questi capi hanno una base comune: la pretesa della ricorrente che la convenuta consideri come anni di servizio quelli nei quali la signorina Mascetti si allontanò dal lavoro per sottrarsi al mandato di cattura.
Per ciò che riguarda la richiesta di pagamento degli emolumenti maturati durante i quattro anni di assenza, rammento che l'amministrazione del Centro di Ispra comunicò alla signorina Mascetti, con lettera del 9 gennaio 1975, che avrebbe bloccato con effetto immediato il pagamento delle retribuzioni dato che la sua assenza era ingiustificata. L'amministrazione assunse questa posizione applicando per analogia al caso della signorina Mascetti, agente di stabilimento, l'articolo 60 dello Statuto dei funzionari, secondo il quale «ogni assenza irregolare» (cioè non giustificata né autorizzata) «debitamente accertata» viene imputata sulla durata del congedo ordinario con la implicazione che, «qualora abbia esaurito il congedo», il funzionario «perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente». La ricorrente a suo tempo non propose reclamo contro la decisione dell'amministrazione: tuttavia ritengo che da tale inerzia non possa desumersi automaticamente la irricevibilità del presente ricorso. Occorre infatti considerare che quasi quattro anni dopo quella decisione si verificò un fatto nuovo, del quale non si può non tener conto: intendo riferirmi all'assoluzione della signorina Mascetti da ogni imputazione da parte della Corte di assise di Roma (citata sentenza del 14 luglio 1978).
Questo fatto modificò profondamente la condizione della ricorrente: la sua assenza dal servizio, risalente al 1974, si presentava ora sotto la diversa luce di un'assenza giustificata dalla necessità di sfuggire ad una ingiusta detenzione. Sarebbe stato dunque comprensibile e ragionevole che l'interessata avesse presentato nuovamente la propria domanda di pagamento degli emolumenti, invitando l'amministrazione a riesaminare il suo caso, alla stregua della nuova situazione. Ora, avvenne che la ricorrente presentò effettivamente tali richieste, ma in ritardo. In effetti, se si accoglie l'idea che il sopravvenire di un fatto nuovo comporti la riapertura del termine per proporre reclamo, si deve ritenere che nel nostro caso il nuovo termine scadeva tre mesi dopo la ripresa del servizio e quindi, al più tardi, il 6 febbraio 1979. Viceversa il reclamo, concernente — fra l'altro — gli emolumenti maturati durante l'assenza, è stato presentato solo il 7 novembre 1979, e perciò largamente fuori termine: con la conseguenza di rendere irricevibile anche il successivo ricorso giurisdizionale.
Un ragionamento analogo può essere sviluppato per quanto concerne le pretese relative ai diritti a pensione e ai contributi assicurativi. Occorre considerare che la sospensione del versamento degli emolumenti, in applicazione dell'articolo 60 dello Statuto, paralizzava anche quei diritti a contributi, e che perciò la signorina Mascetti avrebbe dovuto azionare le anzidette pretese negli stessi termini — riapertisi a seguito del fatto nuovo dell'assoluzione — entro i quali ella avrebbe dovuto presentare, come abbiamo visto, le richieste inerenti alla retribuzione. Sappiamo però che il reclamo, comprendente tutte le pretese poi trasferite nel ricorso giurisdizionale, è stato presentato solo il 7 novembre 1979, quando il nuovo termine era abbondantemente scaduto. Il successivo ricorso giurisdizionale va considerato dunque non ricevibile per mancanza di una previa, tempestiva impugnazione in via amministrativa.
Infine, circa la richiesta di una integrazione della indennità di fine rapporto, corrisposta alla ricorrente nel 1978 per il servizio prestato in qualità di agente di stabilimento (v. lettera della Direzione dello stabilimento di Ispra del 15 febbraio 1978), osservo che — sempre per le ragioni già esposte — la signorina Mascetti avrebbe dovuto impugnare la liquidazione al più tardi entro tre mesi dalla ripresa del servizio. Il reclamo del 7 novembre 1979 fu perciò anche sotto questo aspetto tardivo, e lo stesso vizio si è comunicato al successivo ricorso giurisdizionale.
5.
Per le considerazioni fin qui sviluppate, propongo alla Corte che il ricorso presentato dalla signorina Maria Mascetti nei confronti della Commissione, con atto depositato il 13 giugno 1980, sia dichiarato ricevibile quanto al capo relativo alla retrodatazione dell'anzianità nello scatto 7, ed ìrncevibile per gli altri capi. La decisione relativa alle spese dovrà restare riservata fino alla sentenza definitiva.
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