CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 19 MAGGIO 1983
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il ricorso 13 giugno 1980 con cui è stata introdotta questa causa si articola in una serie di pretese — riguardanti l'inquadramento, la corresponsione degli emolumenti, i diritti a pensione, i contributi assicurativi e la liquidazione per la risoluzione del contratto di «agente di stabilimento» — che la signorina Maria Mascetti, dipendente del Centro comune di ricerca di Ispra, avanza nei confronti della Commissione.
I fatti della causa furono già analiticamente riassunti dall'avvocato generale Capotorti nelle conclusioni presentate il 18 giugno 1981. Mi limiterò quindi a ricordare le vicende successive, cominciando con la vostra sentenza interlocutoria del 14 luglio 1981. In quell'occasione dichiaraste il ricorso ricevibile «per quanto riguarda il capo relativo all'anzianità di scatto» (punto 10 della motivazione, Raccolta 1981, p. 1975). Negaste invece la ricevibilità delle altre pretese perché reclamate tardivamente.
A seguito di tale sentenza, la Commissione propose alla Mascetti (14 ottobre 1981) di aggiungere al contratto d'impiego concluso il 24 aprile 1979 una clausola che le avrebbe riconosciuto dal 1o dicembre dell'anno precedente l'anzianità nello scatto 8 del grado C 1. Allo stesso tempo, con domanda incidentale ex articolo 91 del Regolamento di procedura, essa vi chiese di metter fine alla procedura scritta, di stabilire eventualmente che non si passasse alla fase orale, di dichiarare il ricorso divenuto privo di oggetto per sopravvenuta carenza d'interesse da parte della ricorrente, di pronunciare il non luogo a provvedere e di decidere sulle spese in via equitativa, tenendo debito conto del fatto che nella precedente controversia la quasi totalità delle richieste avanzate dalla Mascetti era stata giudicata irricevibile.
Avendo la ricorrente insistito per la prosecuzione del giudizio, con ordinanza 6 maggio 1982 rinviaste all'esame del merito la decisione sulla domanda di non luogo a provvedere. Dal canto suo, la Commissione vi chiese in via principale di dichiarare che il ricorso era divenuto privo d'oggetto per sopravvenuta carenza d'interesse e di pronunziare il non luogo a provvedere; in subordine, di respingere quel ricorso perché infondato; in entrambi i casi, di condannare la ricorrente all'integrale pagamento delle spese.
2.
Affronto anzitutto il tema relativo all'interesse della ricorrente a proseguire la lite, ricordando che la vostra sentenza interlocutoria ha di molto ridotto il contenzione. Suo solo oggetto è ormai l'anzianità della Mascetti negli scatti del grado C/1. Il 1o ottobre 1973, e cioè prima del processo penale che la ebbe protagonista, la ricorrente era inquadrata in detto grado allo scatto 6. Assumendo la continuità del suo rapporto d'impiego, essa chiede lo scatto 7 dal 1o ottobre 1975 e lo scatto 8 dal 1o ottobre 1977. Con una condotta negoziale quanto meno incerta, la Commissione le ha invece fatto numerose e difformi proposte. Così, con lettera 23 marzo 1977, le ha offerto il grado C 1, scatto 7, a far tempo dal 30 ottobre 1976. Cinque mesi più tardi, modificando i termini del contratto concluso il 30 novembre 1978, le ha riconosciuto l'anzianità nel grado a partire dal 30 ottobre 1976 e quella nello scatto 7 dal 1o novembre 1977. Infine, dopo la vostra sentenza, ha proposto di riconoscerle lo scatto 8 a decorrere dal 1o dicembre 1978.
Ciò premesso, non sono affatto persuaso che quest'ultima offerta abbia fatto venir meno l'interesse della Mascetti a vedere giudizialmente definito il proprio ricorso. C'è da dire, in primo luogo, che essa non investe la totalità del contenzioso residuo e soddisfa solo in parte la pretesa della ricorrente. Ma poi, anche a ritenerla comprensiva di tutti i miglioramenti a cui la Mascetti aspira, sta di fatto che quest'ultima noti l'ha accettata: con ciò escludendo che si possa constatare un regolamento negoziale dei rapporti controversi e, da qui, la cessazione della materia del contendere.
Sussiste infine — e già questo basterebbe a far ritenere il ricorso legittimo — l'interesse dell'attrice a che sia decisa la finora impregiudicata questione delle spese processuali.
3.
Scendere all'esame del merito è dunque inevitabile; e poiché esso concerne la retrodatazione dell'anzianità di scatto nel grado C 1, esaminarlo significa chiedersi se, o in quale misura, l'assenza della Mascetti dal servizio abbia inciso sulla continuità del suo rapporto d'impiego.
Ebbene, a me pare che la complessiva condotta della convenuta implichi il riconoscimento di tale continuità. Alla Mascetti — riparata in altro paese per sottrarsi a un mandato di cattura poi rivelatosi privo di fondamento — fu sospeso unicamento lo stipendio. L'amministrazione non ritenne di sottoporla a procedimento disciplinare e tanto meno di risolvere il suo rapporto. Anzi, con lettera del 23 marzo 1977, e dunque scritta mentre la destinataria era latitante, essa propose a quest'ultima di assumerla come agente temporaneo, in applicazione delle norme transitorie contenute nel regolamento n. 2615 del 21 ottobre 1976. Il dato è significativo perché tali norme disponevano che proposte del genere fossero rivolte agli agenti di stabilimento in servizio alla data del 30 ottobre 1976 (sempre, perciò, durante la latitanza della Mascetti), prevedendo altresì la risoluzione dei loro contratti se essi non le avessero accolte entro sei mesi.
Né il riconoscimento di cui ho detto è venuto meno dopo la pronuncia della vostra sentenza. L'offerta del 14 ottobre 1981 postula infatti l'ammissione che, alla ripresa del servizio, la Mascetti avesse diritto a un inquadramento nello scatto 8. Ma ancora più esplicita è la Commissione quando, controreplicando in questa fase della procedura, valuta gli effetti delle circostanze che indussero la Mascetti ad assentarsi dal servizio. Anche se non sia imputabile al lavoratore — osserva la convenuta — «l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ... comporta la sospensione temporanea del rapporto di lavoro». Su questa valutazione, del resto, io sono d'accordo; e trovo persuasivi gli argomenti con cui l'avvocato generale Capotorti dimostrò la possibilità di regolare la relativa fattispecie applicandole in via estensiva o analogica l'articolo 88 dello Statuto (conclusioni in causa 2/76, Raccolta 1976, p. 1982, in particolare p. 1985 ss.).
L'assenza della Mascetti dal servizio e la modifica del suo «status» (passaggio da agente di stabilimento ad agente temporaneo) non hanno dunque influito sulla continuità del rapporto che la lega alla Commissione. Se ne arguisce che lo scatto 8 nel grado C 1 dev'esserle riconosciuto dal 1o ottobre 1977.
4.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di: a) dichiarare l'interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite dopo la sentenza interlocutoria; b) dichiarare che la ricorrente ha diritto di essere inquadrata nello scatto 8 del grado Cla decorrere dal 1o ottobre 1977.
Per quanto concerne le spese, avuto riguardo in particolare all'accoglimento parziale della domanda, al comportamento processuale delle parti e alla natura della lite, ritengo equo che ne disponiate la compensazione fra le parti nella misura dei due terzi e che condanniate la Commissione a pagare in favore della ricorrente il residuo terzo.
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