CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 12 NOVEMBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il ricorrente nel procedimento di cui oggi ci dobbiamo occupare dopo aver esercitato dal 1957 al 1960 la libera professione di architetto, entrava in servizio presso la Commissione Euratom nell' agosto I960, con una retribuzione corrispondente all'inquadramento nel grado A 7/2. Egli veniva inizialmente assegnato al Centro ricerche nucleari di Ispra, dove, fino al 1970, dirigeva un'unità amministrativa. Nel 1963 egli veniva nominato in ruolo con inquadramento in A 6/1 e, con effetto dal 1o ottobre 1970, veniva trasferito alla Direzione generale «sviluppo» della Commissione, nel frattempo unificata, delle tre Comunità nelľ ambito della quale prestava servizio presso la divisione «Operazioni tecniche» della direzione «Fondo europeo di sviluppo». Con effetto dal 9 marzo 1971, veniva assegnato alla divisione 3 della stessa direzione («Costruzione, industria, agricoltura, infrastruttura generale») e, dopo essere stato promosso al grado A 4/3 nel 1974, veniva trasferito, nel giugno 1975, alla divisione 5 («Urbanistica e infrastrutture sociali») della direzione C, dove era a capo del settore Africa occidentale, Africa centrale, Pacifico e Magreb e sostituiva il capo divisione in sua assenza.
Nel 1975, inoltre, partecipava al concorso interno COM/716/75, bandito per la copertura del posto di capo della divisione C 5. Egli non otteneva il posto, ma veniva iscritto nell'elenco degli idonei.
Nel maggio 1979 questo posto A 3 veniva nuovamente dichiarato vacante presso la direzione «Progetti» (COM/161/79). Per quanto concerne la descrizione delle relative funzioni e i requisiti per esso richiesti, rinvio per ora all'allegato I del controricorso; sarà comunque necessario tornare su questo punto in un altro contesto. Oltre al ricorrente, aspiravano al posto suddetto alcuni altri candidati. In una nota datata 1o giugno 1979 del capo della direzione generale «Sviluppo» si dichiarava che solo il ricorrente ed il candidato L. erano in possesso dei necessari requisiti, e che bisognava dare la preferenza al candidato L. in ragione della sua esperienza.
Quest'altro candidato aveva lavorato nell'Africa centrale dal settembre 1973 fino al 1976 alle dipendenze dell'Associazione europea per la cooperazione come controllore del Fondo europeo di sviluppo. Egli veniva assunto dalla Commissione come dipendente temporaneo, con inquadramento nel grado A 3/2, con effetto dal 1o giugno 1976 per la durata di due anni ed era assegnato alla Direzione generale VIII, direzione B, come capo della divisione «Africa occidentale». Dopo aver partecipato ad un concorso interno egli veniva nominato in prova, nel grado A 3/3, con decisione 23 gennaio 1979 e, con effetto dal 1o gennaio 1979, veniva nuovamente assegnato al posto suddetto.
Questo candidato veniva poi effettivamente prescelto per coprire il posto vacante di cui all'avviso COM/161/79. A seguito di deliberazione della Cominissione13 giugno 1979 egli veniva, con decisione del presidente della Commissione 10 luglio 1979, nominato capo della divisione C 5 («Urbanistica ed infrastrutture sociali») con effetto dal 1o luglio 1979. La sua nomina in ruolo seguiva con decisione 11 ottobre 1979, avente effetto dal 1o ottobre 1979.
Il 5 luglio 1979, veniva comunicato al ricorrente l'insuccesso della sua candidatura. Egli presentava reclamo al presidente della Commissione il 10 settembre 1979 chiedendo la revoca della decisione con la quale il sig. L. era stato nominato capo della divisione C 5. Tale reclamo veniva espressamente respinto con decisione 27 marzo 1980.
L'interessato adiva quindi la Corte di giustizia chiedendole di annullare sia la decisione 13 giugno 1979 che la decisione 17 marzo 1980 con cui è stato respinto il suo reclamo.
Circa tali domande osserverò quanto segue:
1.
Il ricorrente sostiene innanzitutto che all'atto dell'attribuzione del posto da coprire potevano essere presi in considerazione solo elementi risultanti dall'avviso di posto vacante e inerenti al posto suddetto. Nella fattispecie, per contro, il motivo decisivo per la nomina del sig. L. sarebbe stato un elemento considerato dal ricorrente «estraneo», e cioè esigenze inerenti alla riorganizzazione di varie divisioni della Direzione generale «Sviluppo». Al riguardo il ricorrente fa riferimento innanzitutto a talune note del febbraio e del marzo 1979 (allegati 6 e 7 alla replica), le quali chiariscono in che modo fu a suo tempo modificato l'organigramma della Direzione generale «Sviluppo». Come prova della fondatezza della sua censura il ricorrente ha poi prodotto una lettera che un membro della Commissione inviò nel giugno 1979 al Ministro degli Esteri belga — in risposta al suo intervento a favore del ricorrente — e nella quale si dichiarava che il trasferimento del sig. L. «répondait à des exigences plus larges quant à la réorganisation de plusieurs divisions de cette direction générale». Inoltre, in una memoria suppletiva, egli ha fatto notare che la riorganizzazione della divisione B della Direzione generale «Sviluppo» si era conclusa, in base ad una decisione del 2 luglio 1980, entrata in vigore il 1o agosto 1980, con la soppressione delle divisioni B 2 e B 3, nonché della divisione B 1, che. precedentemente era diretta dal sig. L., perchè esse«n'ont guère de tâches de gestion et de coordination».
Per quanto riguarda questo argomento, si può, a mio avviso, dubitare se sia giusto il suo rigoroso presupposto, cioè che quando si tratta di attribuire un posto non si può in nessun caso tener conto di elementi diversi da quelli indicati nell'avviso di posto vacante e intrinseci al posto da coprire. Ritengo che l'«interesse del servizio», a cui si richiama il ricorrente in questo contesto, non escluda che all'atto della copertura di un posto abbiano rilievo anche considerazioni inerenti alla riorganizzazione degli uffici. In ogni caso, ciò dovrebbe valere quando, dopo l'esame della candidatura, rimangono in lizza solo candidati di pari merito e l'autorità che ha il potere di nomina — dopo essersi attenuta a tutti i criteri prescritti dall'avviso di posto vacante — deve stabilire a quale candidato convenga dare infine la preferenza. Tale risulta essere stata in effetti la situazione nel caso di specie, anzi sembra addirittura che il concorrente preferito al ricorrente fosse maggiormente idoneo, come si può dedurre dalla già menzionata nota del capo della Direzione generale «Sviluppo» del 1o giugno 1979. Allo stato delle cose, quindi, il fatto che sulla nomina del sig. L. possono aver influito motivi correlati alla riorganizzazione degli uffici, non dovrebbe affatto autorizzare a parlare di mancato rispetto dell'interesse del servizio.
Inoltre faccio ancora notare — proprio perchè è in questione anche l'idoneità dell'altro concorrente nominato al posto vacante — che in verità non risulta che la sua nomina sia stata esclusivamente determinata dalla ristrutturazione della Direzione generale «Sviluppo». A tale proposito non è sufficiente l'osservazione, fatta dal ricorrente, che si intravede un indubbio collegamento tra i provvedimenti organizzativi da lui menzionati e l'avviso di posto vacante, e che è importante il fatto che il sig. L. già allora — comunque per un periodo determinato — sia stato incaricato anche della direzione della divisione C 5. Invero, di «esigenze», quindi di obblighi di riorganizzazione dell'ufficio relativamente alla persona del sig. L. si potrebbe parlare solo se già allora si fosse previsto di sopprimere il posto da lui occupato, il che avrebbe reso necessario dargli una diversa sistemazione. Tuttavia, le cose stavano diversamente all'inizio del 1979. Allora si procedette semplicemente — come risulta dalla nota menzionata — ad una riorganizzazione di diversi posti A 3, e, tra l'altro, al trasferimento di un posto A 3 vacante dalla divisione B 2 alla divisione C 5, il quale rese possibile la pubblicazione dell'avviso di cui qui ci occupiamo. Per contro, la soppressione del posto occupato dal sig. L. non venne affatto presa in considerazione, anzi al riguardo — come indica la nota 1o giugno 1979.— fu proposta la pubblicazione di un avviso di posto vacante.
Ciò dovrebbe avere senz'altro valore determinante. Per contro, è a mio avviso del tutto irrilevante il reclamo, da parte del ricorrente, a sostegno del primo mezzo di ricorso, ai provvedimenti che vennero adottati circa un anno dopo, precisamente nel luglio 1980. In effetti, non è dato in alcun modo ravvisare un nesso tra tali provvedimenti e l'attribuzione del posto di cui si discute; quel che conta, piuttosto, è che non è stato dimostrato in modo convincente che sulla decisione di nomina impugnata abbiano influito considerazioni scaturenti dalla soppressione del posto occupato dal sig. L.
Allo stato delle cose neanche la già menzionata lettera 25 giugno 1979 di un membro della Commissione può, a mio parere, essere considerata come una prova della fondatezza della tesi del ricorrente. A tale proposito ritengo, al pari del rappresentante della Commissione, che si tratta solo di un rifiuto opposto in termini diplomatici, ad un intervento di per sé inopportuno, e non della rivelazione del motivo determinante dell'attribuzione del posto vacante.
Di conseguenza, la decisione impugnata non può certo essere annullata con la motivazione che considerazioni estranee sono state decisive per l'assegnazione del posto.
2.
Relativamente al secondo mezzo di ricorso, che passo ora ad esaminare, il ricorrente sottolinea che, in base all'avviso di posto vacante COM/161/79, requisito per la nomina al posto di cui trattasi era la «connaissance approfondie et expérience des problèmes économiques et techniques dans le domaine des équipements sociaux et de l'urbanisme dans les pays en voie de développement». Con ciò sarebbe stata stabilita una condizione molto severa per la ricevibilità della candidatura. Questo si dedurrebbe dal fatto che in un precedente avviso relativo allo stesso posto (COM/716/75) l'aggettivo «approfondie» mancava per l'evidente motivo che all'epoca l'ampiezza e l'importanza delle funzioni relative al posto erano minori. Si dovrebbe pertanto far carico alla Commissione di aver erroneamente ritenuto, in base al fascicolo personale del sig. L. ed alla sua precedente attività professionale, che questo concorrente possedeva i requisiti stabiliti dall'avviso di posto vacante. In ogni caso le si dovrebbe rimproverare di non aver precisato fino a che punto il sig. L. soddisfaceva la menzionata condizione.
a)
Se si esamina innanzitutto, nell'ambito di questo mezzo di ricorso, l'aspetto formale — menzionato in secondo luogo — della mancanza di motivazione, bisogna senz'altro dar ragione alla Commissione sotto due aspetti.
È esatto il suo punto di vista — al riguardo essa può basarsi su una costante giurisprudenza — che non è in alcun modo necessario motivare decisioni di promozione o di nomina perchè non costituiscono atti lesivi nei confronti dei diretti destinatari. È anche esatto che il provvedimento di rigetto del reclamo del ricorrente non è privo di motivazione perchè, secondo la giurisprudenza (sentenza 30 ottobre 1974 nella causa 188/73, Daniele Grassi e/Consiglio della Comunità europea, Race. 1974, pag. 1099), in tali casi la motivazione può essere costituita da un riferimento ai presupposti giuridici, cui lo Statuto subordina la regolarità dell'atto. A questo proposito è sufficiente solo uno sguardo al suddetto provvedimento, prodotto in giudizio come allegato 3 dell'atto introduttivo.
Per quanto concerne l'obiezione del ricorrente — questa precisazione figura nella replica — secondo cui dai documenti prodotti dalla Commissione non risulta perchè essa ha potuto giudicare che il sig. L. possedesse la «connaissance approfondie» ai sensi dell'avviso di posto vacante, e quindi manca una motivazione interna, indispensabile per ogni decisione amministrativa, è senz'altro sufficiente rispondere che ėgli non ha chiarito l'esistenza di un tale principio giuridico formale (se i suddetti presupposti ricorressero effettivamente è un'altra questione che sarà esaminata più avanti). Senza soffermarsi ulteriormente su questo punto, si può pertanto concludere che la decisione impugnata non può certo essere annullata per mancanza (considerata sotto qualsiasi aspetto) di motivazione, ma che l'annullamento potrebbe comunque essere preso in considerazione qualora effettivamente mancassero i presupposti obiettivi dell'ammissione del candidato di cui trattasi nel novero delle candidature ricevibili.
b)
Prima di dedicarci a tale questione, che costituisce il punto centrale del procedimento, mi sembrano opportuni alcuni chiarimenti in considerazione di quanto sostenuto dalle parti.
aa)
La Commissione ha basato la sua difesa principalmente sul richiamo alla giurisprudenza, secondo cui l'autorità che ha il potere di nomina, nello scrutinio comparativo del merito nell'ambito di un procedimento di promozione, dispone di un amplissimo potere discrezionale, e secondo cui i giudizi di valore ch'essa può trovarsi a dover formulare nell'effettuare, con piena autonomia, detta valutazione, possono essere censurati solo in caso di errore manifesto. La Commissione ha anche obiettato che il ricorrente ha isolato mi solo elemento dell'avviso di posto vacante e su di esso ha concentrato i suoi argomenti. Al riguardo andrebbe rilevato che il raffronto dei meriti dei candidati doveva essere effettuato in relazione a tutti i requisiti stabiliti dall'avviso di posto vacante. Poichè, d'altro canto, bisognerebbe considerare che per il posto di cui trattasi hanno particolare importanza la capacità di direzione, le qualità manageriali e l'esperienza in diversi settori, difficilmente potrebbe negarsi che il sig. L. fosse più adatto del ricorrente al posto suddetto.
A questo proposito va effettivamente osservato — e il ricorrente non ha tralasciato di farlo presente nella replica — che la Commissione ha in tal modo eluso, e comunque in parte, gli argomenti del ricorrente. Invero non si tratta qui di stabilire se, in sede di comparazione dei meriti, quelli del sig. L. siano stati ingiustamente considerati superiori; il punto controverso è piuttosto se il sig. L. possedesse uno dei requisiti contemplati dall'avviso di posto vacante e quindi potesse essere ammesso tra i candidati i cui meriti dovevano costituire oggetto di un esame comparativo.
Il rilievo della Commissione merita però attenzione sotto un determinato profilo. Anche se è certo che la giurisprudenza relativa all'art. 45 dello Statuto del personale non può essere, in sè e per sè, invocata in questo contesto, è senz'altro utile prendere in considerazione uno dei suoi principi: anche il decidere se un candidato possieda cognizioni approfondite ai sensi dell'avviso di posto vacante, quindi cognizioni di particolare qualità, costituisce senza dubbio un giudizio di valore. Tale giudizio non può certo essere sindacato in tutti i particolari dalla Corte di giustizia; anche a questo proposito bisogna quindi ritenere che esiste un margine di valutazione discrezionale e che il controllo giurisdizionale sia limitato all'accertamento di errori manifesti.
D'altra parte, la Commissione, a mio avviso, non sbaglia quando sostiene che, in sede di controllo della valutazione di candidati relativamente al quesito sottolineato in particolar modo dal ricorrente si deve considerare che nell'avviso di posto vacante era contemplata anche una serie di altri requisiti.
Pertanto, proprio perchè per la direzione della divisione C 5 sono essenziali pure altre qualità, come la capacità di dirigere un'unità amministrativa e di condurre trattative, non era necessario adottare criteri di valutazione troppo severi per quanto concerne il requisito trattato dal ricorrente; invero, la condizione relativa alla «connaissance approfondie», poteva essere intesa, secondo la sovrana interpretazione delle condizioni stabilite dall'avviso di posto vacante riservata all'autorità che ha il potere di nomina, nel senso che sono sufficienti solide cognizioni nel campo di cui trattasi.
bb)
Da tali considerazioni risulta inoltre evidente — e ciò mi porta al secondo chiarimento riguardante il punto di vista del ricorrente — che la premessa da cui quest'ultimo parte, illustrata nella sua memoria suppletiva non è certamente da prendere in considerazione. Come è noto, egli fa, per così dire, del livello delle sue cognizioni un criterio vincolante e dichiara che, siccome nella divisione C 5 un dipendente del grado A 4 deve trattare un gran numero di progetti importanti, bisogna ammettere che il capo di questa divisione deve disporre di cognizioni ed esperienze almeno equivalenti. Questa tesi non è, a mio avviso, affatto convincente, anzi sembra perfino dubbia, perchè un siffatto criterio avrebbe necessariamente comportato un'intollerabile ed inutile limitazione del campo di scelta per l'autorità che ha il potere di nomina. Non sarebbe giusto esigere che il capo di un'unità amministrativa possieda tutte le cognizioni e le esperienze dei suoi collaboratori; ciò che conta soltanto è che egli disponga nel settore che dovrà dirigere di un solido bagaglio di cognizioni tale da consentirgli di dirigere, controllare e coordinare opportunamente i suoi collaboratori.
cc)
Fin dall'inizio è perciò chiaro che l'indagine da effettuare nell'ambito del presente mezzo di ricorso può essere limitata al se gli elementi di valutazione indicati dalla Commissione dimostrino sufficientemente che a buon diritto si è ritenuto che il dipendente di cui trattasi avesse una solida e approfondita conoscenza dei problemi economici e tecnici nel campo delle infrastrutture sociali e dell'urbanistica nei paesi in via di sviluppo o se dall'esame di questi elementi — nell'effettuare il quale la Corte non può naturalmente scendere in tutti i particolari — risulti che manca una base per un giudizio positivo o che si deve addirittura constatare un errore manifesto.
e)
La Commissione ha, al riguardo, fatto riferimento soprattutto a due documenti, i quali forniscono ragguagli sull'attività svolta dal sig. L. presso studi di architetti a Rotterdam ed a Roma dal 1962 al 1973, cioè prima ch'egli iniziasse a lavorare alle dipendenze dell'Associazione europea per la cooperazione (allegati 7 e 8 al controricorso). Essa sottolinea inoltre che il sig. L. ha potuto ampliare ed approfondire la solida esperienza in materia, acquisita nel corso della suddetta attività, sia nel periodo 1973-1976, quando era controllore delegato della Commissione nell'Africa centrale, sia successivamente come capo della divisione B 1 della Direzione generale «Sviluppo».
A questo proposito ho l'impressione — lo dico subito — che risulti in tal modo del tutto evidente l'esistenza di una solida base per una valutazione positiva del suddetto condidato e che in ogni caso le critiche del ricorrente non rendono palese alcun errore manifesto.
aa)
La critica principale del ricorrente è rivolta, come sapete — conformemente all'importanza data dalla Commissione agli elementi di valutazione — all'attività del sig. L. nel settore privato. Egli sostiene al riguardo che all'esperienza ivi acquisita bisogni attribuire a priori solo un valore relativo perchè essa è lontana nel tempo.
A mio avviso ciò è errato, tanto se si considerano i periodi di tempo di cui trattasi, quanto perchè non è stato affermato che il settore che qui ci interessa abbia conosciuto, nel frattempo, evoluzioni sostanziali. Per di più è importante il fatto che il sig. L. non ha successivamente lavorato in un campo completamente diverso, ma ha esercitato funzioni che erano certamente tali da consentirgli di conservare ed ampliare le esperienze acquisite.
Inoltre il ricorrente ha cercato di mettere in dubbio il valore dell'esperienza acquisita dal sig. L. nel settore privato deducendo da un lato, che, chiaramente, l'attività della divisione C 5 concerne essenzialmente (95 % dei progetti) infrastrutture sociali nel settore dei servizi sanitari, dell'edilizia popolare e dell'istruzione, ed evidenziando, dall'altro, il contrasto esistente tra tale attività specifica e le risultanze dei documenti prodotti dalla Commissione circa la precedente partecipazione del sig. L. a progetti relativi a paesi in via di sviluppo. Il suddetto candidato si sarebbe poi occupato solo di un limitato numero di progetti, che riguardavano per di più solo pochi paesi, mentre nelle competenze della divisione C 5 rientrano da 60 a 80 paesi in via di sviluppo. Sarebbe inoltre evidente che, dei pochi progetti suddetti, solo sei rientravano nel settore «infrastrutture sociali ed urbanistiche», nessuno si riferiva al settore «servizi sanitari ed edilizia popolare» e quattro progetti pertinenti al campo dell'«istruzione» si riferivano solo ad un piccolo settore di esso.
Prescindendo dal fatto che il ricorrente esamina solo uno dei due documenti presentati dalla Commissione e tace sull'altro, bisogna sottolineare che una siffatta considerazione quantitativa appare già, in via di principio, errata. Non si può poi ignorare che il documento richiamato indica solo i progetti più importanti, e non ne contiene quindi l'elenco completo e che per di più — cosa che concerne il numero dei paesi in questione — il sig. L. può avere comunque acquisito ulteriori utili esperienze nella sua successiva attività.
bb)
Inoltre, non possiamo neanche accogliere la tesi del ricorrente, secondo cui la Commissione nella valutazione del suddetto candidato ha ingiustamente tenuto conto dell'attività che egli ha svolto dal 1973 al 1976 come controllore delegato nell'Africa centrale e successivamente come capodivisione presso la Commissione stessa.
Certo, in primo luogo può essere esatto che l'elaborazione dei progetti — come risulta dalla descrizione delle attività della divisione C 5 — viene effettuata presso la sede di Bruxelles, alla quale compete anche la supervisione generale della loro esecuzione.
Nondimeno si può a buon diritto ammettere che, al riguardo, anche un controllore delegato, il quale — come la Commissione ha assicurato in modo convincente — non deve adempiere solo compiti esecutivi, ma deve essere considerato come una specie di ambasciatore con ampie ed importanti competenze, può senz'altro essere in grado di acquisire, relativamente ad un gran numero di progetti, utili conoscenze ai sensi dell'avviso di posto vacante di cui trattasi nel presente procedimento. A questo proposito, si può sicuramente fare a meno di esaminare dettagliatamente le considerazioni, in parte davvero pedanti, del ricorrente circa il livello di determinati progetti realizzati nell'Africa centrale tra il 1973 e il 1976 e le critiche ch'egli formula al riguardo.
Per quanto concerne, in secondo luogo, le funzioni del sig. L. come capo della divisione B 1, è vero che, in base alla descrizione delle funzioni fornita in corso di causa, si può senz'altro ritenere che, in tale qualità, egli si sia occupato di progetti meno intensamente di quanto fosse possibile nell'ambito della divisione C 5. Tuttavia, poiché, diversamente da quanto asserisce il ricorrente, è evidente che nella divisione B 1 non ci si occupa solo della semplice registrazione di progetti — comunque, nella sua memoria supplementare egli sostiene che le descrizioni dei progetti e le valutazioni finanziarie erano effettuate, almeno in parte, di concerto dalle divisioni B 1 e C 5 — e poiché nemmeno si può contestare che, in qualità di capodivisione, il sig. L. ha preso parte, dal 1976, ad una serie di importanti riunioni ed ha effettuato viaggi in quasi tutti i paesi in via di sviluppo, per i quali la divisione è competente, non è per me plausibile che in questo modo non sì possa acquisire un'utile e solida esperienza anche in relazione all'attività della divisione C 5.
d)
Neanche il secondo motivo di ricorso può quindi essere accolto, perchè in complesso non si può avere l'impressione che la Commissione abbia errato nel giudicare che il detto candidato possedesse i requisiti menzionati nell'avviso di posto vacante.
3.
Con un terzo mezzo di ricorso, infine, il ricorrente sostiene che il procedimento per la copertura del posto vacante, nell'ambito del quale — in base ai documenti prodotti dalla Commissione — si trattava ormai solo di scegliere tra il ricorrente e il sig. L., si è in ogni caso svolto irregolarmente perchè mancava, ai fini di tale raffronto, la valutazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto del personale, per il biennio 1975-1977, cioè l'ultimo rapporto informativo che esisteva, per tale periodo, sul ricorrente. Al riguardo si dovrebbe innanzitutto considerare che tali rapporti — in base alla giurisprudenza — costituiscono un elemento essenziale per tutte le decisioni riguardanti la carriera. Per di più sarebbe indubitabile che, ove si fosse preso in considerazione il suddetto rapporto, il risultato del raffronto avrebbe facilmente potuto essere differente. Infatti, esso non solo conterrebbe un giudizio molto lusinghiero che — a causa della modifica dei criteri di valutazione nel frattempo intervenuta — sarebbe già favorevole rispetto ai precedenti rapporti, — ma si riferirebbe in particolare anche ad un periodo in cui le funzioni del ricorrente sarebbero state ampliate, la sua responsabilità sarebbe aumentata poiché sarebbe stato incaricato di sostituire il capodivisione.
Al riguardo è esatto che effettivamente, all'atto dell'adozione della decisione impugnata, il rapporto informativo redatto sul ricorrente per il periodo dal 1975 al 1977, non era a disposizione dell'autorità che ha il potere di nomina. La causa di ciò è spiegata da una nota 15 settembre 1980 del capo della Direzione generale «Sviluppo». Da tale documento risulta che il rapporto era stato compilato il 5 dicembre 1977 e consegnato al ricorrente. Costui però non lo accettava, ma, con lettera 15 dicembre 1977, chiedeva un colloquio con il relatore. In esito a tale colloquio il rapporto veniva modificato e nuovamente trasmesso al ricorrente. Questi continuava però a non essere d'accordo a causa di una frase figurante nella valutazione complessiva che, a suo parere, poteva dar luogo ad equivoci, ma che, secondo il relatore, non conteneva alcun apprezzamento negativo. Il ricorrente tratteneva pertanto presso di sé il rapporto — non ancora definitivo — che quindi effettivamente non si trovava nel suo fascicolo personale all'atto dell'adozione della decisione impugnata (esso è stato prodotto solo in allegato alla sua replica nel presente procedimento).
La Commissione ritiene che da tale fatto non si possa tuttavia dedurre alcun motivo di annullamento. Al riguardo essa fa rilevare in primo luogo che il ricorrente, in base alle norme generali di attuazione dell'art. 43 da essa emanate, era tenuto a restituire entro otto giorni tre copie del rapporto informativo che lo concerneva. Poiché non lo ha fatto, l'impossibilità di prendere in considerazione il rapporto nell'ambito del procedimento per la copertura del posto di cui trattasi andrebbe addebitata al suo comportamento irregolare. In secondo luogo la Commissione sostiene che la mancata presa in considerazione del rapporto informativo non può affatto aver svantaggiato il ricorrente: infatti, non solo il rapporto era chiaramente meno favorevole di precedenti rapporti figuranti nel fascicolo personale del ricorrente, ma è anche palese che — come si evince dalla già menzionata nota 1o giugno 1979 del Direttore generale e dalla decisione di rigetto del reclamo adottata dalla Commissione — nella scelta da quest'ultima effettuata è stato decisivo il fatto che il sig. L. aveva una maggiore esperienza in materia di problemi africani, specie dal punto di vista politico.
Secondo il parere del ricorrente la mancata restituzione del rapporto non costituisce inadempimento di un dovere, perchè — a prescindere completamente dal fatto che il rapporto non gli era stato notificato ufficialmente — bisogna ammettere che all'epoca — come risulta chiaramente dal confronto tra le nuove norme di attuazione dell'art. 43 con quelle precedentemente in vigore — non era stabilito alcun termine perentorio per la restituzione, ma solo un «délais d'ordre». In ogni caso, in base allo Statuto del personale, avrebbe sostanziale rilievo in materia l'obbligo dell'autorità che ha il potere di nomina di compilare il rapporto e di prenderlo in considerazione ai fini di decisioni riguardanti la carriera. Tale obbligo avrebbe potuto essere adempiuto, perchè, in base alle disposizioni della «guide de notation», un rapporto diverrebbe definitivo in assenza di tempestiva contestazione.
Il relatore avrebbe potuto semplicemente constatare il decorso del termine e quindi dare al rapporto, confermandolo, carattere definitivo. Comunque, non si potrebbe certo affermare che la mancata presa in considerazione del rapporto relativo al periodo 1975-1977 non ha arrecato danno perchè esso era meno favorevole di quelli precedenti che si trovavano nel fascicolo personale del ricorrente: infatti, dal raffronto di tali atti risulterebbe, almeno per quanto concerne il contenuto principale del rapporto, chiaramente il contrario.
Anche su questo punto controverso non si può non aderire alla tesi della Commissione.
Al riguardo non è necessario soffermarsi a stabilire come vadano considerati i termini per la restituzione dei rapporti informativi stabiliti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 43 precedentemente in vigore e se si trattasse effettivamente solo di «délais d'ordre», la cui inosservanza non fosse da qualificare violazione di un dovere (ciò che comunque il testo della «guide de notation» allora in vigore sembra escludere). È invece importante la sentenza 13 luglio 1972 nella causa 90/71 (Giorgio Bernardi e/Parlamento europeo; Race. 1972, pag. 603), emessa a proposito di una fattispecie simile e riferentesi ad una situazione giuridica corrispondente a quella del presente caso. In tale sentenza la Corte ha dichiarato, in armonia con le conclusioni dell'avvocato generale, il quale aveva menzionato l'obbligo di lealtà e di collaborazione incombente ai dipendenti interessati, che la mancata presa in considerazione di un rapporto informativo in sede di scrutinio comparativo del merito di più candidati ad una promozione non ha rilievo quando sia dovuta al comportamento del dipendente interessato; di conseguenza, quest'ultimo, se trattiene un rapporto presso di sé — in quel caso per quattro mesi — non può sostenere che il procedimento di promozione si è svolto in modo irregolare. Da questo principio, a mio parere, non ci si deve allontanare. Al ricorrente deve quindi essere obiettato — ed al riguardo, manifestamente, non importa se il rapporto di cui trattasi sia stato o meno ufficialmente notificato — che egli, essendo consapevole del fatto che l'ultimo rapporto compilato su di lui poteva essere importante per la valutazione della sua candidatura, avrebbe dovuto preoccuparsi di versarlo tempestivamente agli atti, e, avendo omesso di farlo, non può successivamente in nessun caso far annullare il procedimento per la copertura del posto vacante al quale ha partecipato, richiamandosi ad irregolarità che deve imputare a sé stesso.
Pertano, non è affatto necessario occuparsi di ulteriori argomenti, e, in particolare, della delicata questione se il rapporto non preso in considerazione sia effettivamente meno favorevole rispetto ad altre precedenti valutazioni formulate sul conto del ricorrente. Infine vorrei solo aggiungere — ed anche questo depone contro la fondatezza del terzo mezzo di ricorso — che si può avere effettivamente l'impressione che, anche qualora il rapporto informativo di cui trattasi fosse stato preso in considerazione, il risultato non sarebbe stato, molto probabilmente, diverso e che l'irregolarità dedotta dal ricorrente sia quindi priva di importanza per il procedimento. Al riguardo ci si può richiamare — il che non costituisce. un'inammissibile intromissione nella valutazione riservata all'amministrazione — alla nota 1o giugno 1979 del capo della Direzione generale «Sviluppo», la quale ha contribuito all'adozione della decisione impugnata ed in cui si suggeriva di dare la preferenza al candidato L. per il suo «feeling politique» indispensabile per la direzione della divisione C 5. Del pari, è rilevante in proposito la decisione con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente, nella quale si sottolinea che per la Commissione era stato determinante il fatto che il sig. L., data l'esperienza acquisita come delegato della Commissione nell'Africa centrale e come capo della divisione B 1, sembrava maggiormente idoneo per la direzione di un'unità amministrativa implicante contatti regolari con alte personalità dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
4.
In definitiva, non posso fare altro che pregarvi di respingere il ricorso e di statuire sulle spese in base all'art. 70 del nostro regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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