CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL9 APRILE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
nel gennaio e nel febbraio del 1977, le ditte Debayser, Sucre-Union e Jean Lion proponevano ciascuna un ricorso contro la Commissione, miranti ad ottenere il risarcimento dei danni ad esse assertivamente arrecati dall'omissione o rifiuto — ch'esse pretendono abusivi — di applicare la clausola di equità dell'art. 1 del regolamento della Commissione 26 giugno 1974, n. 1608/74, recante disposizioni particolari in materia di importi compensativi monetari (GU n. L 170, del 27 giugno 1974, pag. 38) alle esportazioni di zucchero effettuate in base a contratti definitivamente conclusi dopo il 15 marzo 1976.
Con sentenza 2 marzo 1978 (Race. 1978, pag. 553), la Corte di giustizia dichiarava irricevibili tali ricorsi.
Le ditte attrici introducevano allora, nel maggio 1978, un ricorso dinanzi al Tribunal administratif di Parigi, lamentando che il Fonds d'intervention et de régularisation du marche du sucre (FIRS) avesse respinto tacitamente le loro richieste di rimborso degli aumenti degli importi compensativi monetari applicati, dal 23 luglio 1976, allo zucchero da essi esportato dalla Francia in paesi terzi con contratti definitivamente conclusi dopo il 15 marzo 1976 — cioè dopo la data della decisione del Governo francese di lasciare fluttuare il franco al di fuori del «serpente», ed eseguiti dopo il 25 luglio 1976.
Con sentenza 17 giugno 1980, il Tribunal administratif di Parigi sottoponeva alla Corte di giustizia la questione della validità dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1608/74, che limita l'applicazione della clausola di equità dell'art. 1 ai negozi di importazione e di esportazione in base a contratti definitivamente conclusi prima che intervenisse la misura monetaria [di cui trattasi].
Tale questione era già stata posta nelle cause riunite 12, 18 e 21/77, summenzionate. La Corte di giustizia si era limitata, nella sentenza 2 marzo 1978, a dichiarare irricevibili i ricorsi presentati nell'ambito di tali cause, rilevando, tra l'altro, che il regolamento n. 1608/74 «ha attribuito agli Stati membri un margine di discrezionalità che permette loro di pronunciarsi in merito all'applicazione della clausola equitativa in ogni caso concreto, nonché di valutare le circostanze che possono giustificare la concessione o il rifiuto dell'esonero di cui all'art. 1 del regolamento» (Race. 1978, pag. 568).
Per non abusare del vostro tempo, mi sia lecito fare rinvio innanzitutto alle conclusioni integrative presentate in quell'occasione, il 1o febbraio 1978, dall'avvocato generale Mayras (Race. 1978, pag. 577), dopo che la Corte, con ordinanza 1° luglio 1977, aveva rinviato al merito l'esame dell'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
Come sapete, l'avvocato generale, in tali conclusioni, aveva esaminato la configurazione data al potere discrezionale della Commissione per ciò che riguarda l'adozione di disposizioni transitorie ed, in particolare, il problema dell'eventuale illegittimità del regolamento n. 1608/74 in relazione alla violazione, lamentata dalla parte attrice, del divieto di discriminazione, nonché del principio fondamentale della tutela dell'affidamento. Le conclusioni a cui l'avvocato generale era allora pervenuto — conclusioni sfavorevoli alla parte attrice — mi sembrano del tutto convincenti. Per questo motivo, non mi sembra il caso, visto che le argomentazioni delle attrici non presentano sostanzialmente alcun aspetto di novità, di esaminare nuovamente nell'ambito del presente procedimento, il punto di vista in esse espresso a proposito della legittimità del regolamento n. 1608/74.
L'unico argomento in un certo qual senso nuovo fatto valere dalle attrici nella causa principale è quello tratto dalla possibilità, creata successivamente, col regolamento della Commissione 1o febbraio 1978, n. 243, della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, nei casi in cui sia fissato anticipatamente, nelle licenze d'importazione, anche l'importo delle restituzioni, perché, in particolare, «l'importo compensativo monetario non corrisponde sempre alle relazioni monetarie che stanno alla base dei contratti commerciali».
Giacché il regolamento di cui trattasi era entrato in vigore solamente il 3 aprile 1978, e non ha effetto retroattivo, l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1608/74, ad avviso delle ditte attrici, è illegittimo, per il periodo precedente alla pubblicazione del regolamento stesso, nella misura in cui esso non è stato applicato nei loro confronti come da esse richiesto.
Anche se la riscossione degli importi compensativi monetari ha posto in essere una situazione economica nuova, che rende necessaria la parallela modifica delle disposizioni in materia, non ne risulta che tale mutata situazione economica implichi necessariamente l'obbligo, per la Commissione, di forzare la clausola equitativa nel senso voluto dalle attrici nella causa principale.
Contrariamente a quanto sostenuto da queste ultime, la presente situazione non è nemmeno paragonabile al caso in cui un nuovo regolamento dispieghi immediatamente i propri effetti — grazie all'efficacia diretta di cui è fornito — sui rapporti giuridici creatisi sotto l'impero della normativa previgente.
L'avvocato generale Mayras ha riconosciuto nelle conclusioni summenzionate del 1o febbraio 1978, che, ai fini di una maggiore efficacia, sarebbe molto opportuna la modifica del regolamento n. 1608/74; chiarendo tuttavia che la Commissione non è vincolata sotto questo profilo (Race. 1978, pagg. 577 e 578), e aggiungendo:
«Il “rispetto dei contratti già stipulati”, preteso dalle ricorrenti, equivarrebbe, date le circostanze particolari del caso di specie, a concedere a detti contratti una garanzia equivalente a quella di cui essi fruirebbero di regola mediante la prefissazione dell'importo compensativo. Orbene, allo stato attuale della normativa comunitaria, la prefissazione di detti importi non è possibile, e tale impossibilità costituisce, di per sé, un ammonimento per gli operatori commerciali. Peraltro, la prefissazione degli importi compensativi non accompagnata da determinate precauzioni potrebbe dare origine a gravi speculazioni a destrimento del bilancio comunitario ...» (Race. 1978, pag. 582).
Il fatto che le ditte attrici, secondo quanto da esse affermato, abbiano agito nella convinzione che la portata della clausola equitativa dovesse venire ampliata in considerazione della ratio a cui essa è ispirata, in modo da comprendere anche l'aumento eccessivo degli importi compensativi monetari che potevano venire riscossi come conseguenza dell' uscita del franco francese dal «serpente monetario», non può implicare che tale clausola vada interpretata, per non essere illegittima, nel senso voluto dalle attrici.
Vi propongo pertanto di dichiarare che l'esame della questione sottopostavi non ha permesso di riscontrare alcun elemento atto a inficiare la validità dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 26 giugno 1974, n. 1608/74.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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