CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 27 MAGGIO 1981
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La presente causa ha per oggetto l'interpretazione degli articoli 7, 30 e 34 del Trattato CEE, in relazione a misure nazionali che vietano, nelle ore notturne, la lavorazione e il trasporto di prodotti di panetteria e pasticceria.
Riassumo brevemente i fatti. Il signor Sergius Oebel, cittadino della Repubblica federale, è stato imputato di contravvenzione alla legge tedesca del 23 luglio 1969 sull'orario di lavoro nelle panetterie e pasticcerie per avere autorizzato quindici dipendenti a produrre articoli di panetteria verso le ore 2 del mattino del 21 luglio 1978, nei locali della società Bockenheimer Brot GmbH di Wiesbaden. Si è aperto così un procedimento penale dinanzi all'Amtsgericht di Wiesbaden, e quest'organo giurisdizionale, con ordinanza 22 aprile 1980, ha deciso di sottoporre alla nostra Corte le seguenti domande pregiudiziali:
«Se l'articolo 7 del Trattato CEE vada interpretato nel senso che sussiste anche violazione del divieto di discriminazione qualora uno Stato membro della Comunità, tramite una disposizione di legge, venga a creare una situazione che pregiudica gravemente la concorrenzialità dei propri cittadini nei confronti di coloro che esercitano la stessa attività negli Stati limitrofi.
Se gli articoli 30 e 34 del Trattato CEE vadano interpretati nel senso che gli effetti esercitati dall'articolo 5 della legge relativa agli orari di lavoro delle panetterie, per quel che riguarda l'esportazione e l'importazione di prodotti di panetteria freschi, si debbano considerare provvedimenti assimilabili a una limitazione quantitativa delle esportazioni oppure ad una limitazione quantitativa delle importazioni».
2.
Per intendere chiaramente il significato del primo quesito, è opportuno ricordare che il giudice di merito^ nella citata ordinanza, ha affermato tra l'altro che nell'ambito della Comunità europea la Repubblica federale di Germania è l'unico paese in cui vige il divieto di esercitare un'attività lavorativa notturna nel settore della panetteria, e che ciò ha creato «una distorsione della concorrenza», a danno degli esercenti tedeschi e in particolare di quelli che operano nelle zone di frontiera. Questi ultimi sarebbero svantaggiati dal fatto che gli esercenti degli Stati limitrofi, dove non vigono analoghe limitazioni dell'orario di lavoro, sarebbero in grado di fornire prodotti di panetteria in ampie zone della Repubblica federale con notevole anticipo rispetto agli esercenti tedeschi. Perciò l'Amtsgericht di Wiesbaden pensa che il paragrafo 5 della legge sugli orari di lavoro nelle panetterie e nelle pasticcerie possa essere incompatibile con l'articolo 7 del Trattato CEE.
Dico subito che tale incompatibilità, a mio avviso, non sussiste. L'articolo 7, nel vietare «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità» vuole impedire che, nell'ambito di ciascuno Stato membro, i cittadini degli altri Stati membri ricevano un trattamento discriminatorio a causa della loro qualità di stranieri; ed è noto che, proprio per questa sua funzione, l'articolo 7 trova svolgimento soprattutto nelle norme comunitarie relative alla libertà di circolazione delle persone e dei servizi. Ciò non ha nulla a che fare con eventuali squilibri nella concorrenza a danno dei cittadini di uno Stato membro, a causa della legislazione vigente in questo Stato. In realtà una legislazione come quella del caso di specie si applica non in funzione della nazionalità degli esercenti, ma solo del fatto che essi operano in territorio tedesco; un panettiere francese o italiano in Germania sarebbe egualmente soggetto alla legge di cui si discute. La Corte ha già avuto occasione di affermare che, in casi del genere, non si verifica una discriminazione basata sulla nazionalità, e pertanto l'articolo 7 del Trattato CEE non può ritenersi violato (cfr sentenza 30 novembre 1978 nella causa 31/78, Bussone, Raccolta 1978, p. 2429, punto 37 e seguenti della motivazione). Si potrebbe, e anzi si dovrebbe, giungere a conclusioni diverse soltanto se la neutralità della normativa interna fosse apparente ed essa perseguisse in realtà, pur nel rispetto formale del divieto di discriminazioni, degli obbiettivi protezionistici, a vantaggio dei cittadini dello Stato; ma tale non è manifestamente il caso di una legislazione come quella tedesca sul lavoro notturno delle panetterie.
In linea generale, bisogna riconoscere che la materia degli orari di lavoro è rimasta nell'ambito di competenza dei singoli Stati membri, e che ciò comporta la possibilità di una regolamentazione diversa da Stato a Stato. Le normative nazionali in questo campo possono, naturalmente, esercitare un'influenza diretta o indiretta sulle condizioni di concorrenza delle imprese ad esse sottoposte, e in certi casi determinare delle situazioni di squilibrio, soprattutto nei rapporti fra imprese limitrofe, situate al di qua e al di là di una frontiera; tuttavia tali situazioni non sono intrinsecamente contrarie a principi di diritto comunitario. Quando le disparità esistenti fra le disposizioni nazionali nelle sfere spettanti al legislatore interno conducano a distorsioni della concorrenza sul mercato comune, il rimedio più avanzato sta nell'adozione da parte delle autorità comunitarie di direttive volte al ravvicinamento delle legislazioni, ai sensi dell'articolo 101 del Trattato CEE.
3.
La seconda domanda posta dal giudice di merito concerne, come abbiamo visto, l'interpretazione degli articoli 30 e 34 del Trattato CEE, e più in particolare dei divieti di misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative rispettivamente all'importazione e all'esportazione. Conviene sottolineare che la portata di questi divieti è stata precisata man mano da una giurisprudenza particolarmente abbondante di questa Corte, e che tale giurisprudenza si è quasi totalmente ispirata ad un criterio di severità. In effetti, non vi era dubbio che dovessero considerarsi incompatibili con gli articoli citati le misure direttamente restrittive della circolazione delle merci fra Stati membri, come i controlli sanitari all'importazione (v. ad esempio la sentenza 15 dicembre 1976 nella causa 35/76, Simmenthal, Raccolta 1976, p. 1871), o come l'onere imposto agli esportatori di presentare un certificato tecnico di conformità rilasciato da un apposito organismo incaricato dallo Stato (v. la sentenza 3 febbraio 1977 nella causa 53/76, Bouhelier, Raccolta 1977, p. 197). Ma la Corte ha adottato, e mantenuto, una nozione ben più larga di misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, quando vi ha incluso «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (v. la notissima sentenza dell'I 1 luglio 1974 nella causa 8/74, Dassonville, Raccolta 1974, p. 837, alla quale si è conformata la sentenza del 13 marzo 1979 nella causa 119/78, Grandes Distilleries Peureux, Raccolta 1979, p. 975, punto 22 della motivazione); e più recentemente, «qualsiasi normativa nazionale» avente le suddette caratteristiche (punto 8 della motivazione della sentenza del 26 febbraio 1980 nella causa 94/79, Pieter Vriend, Raccolta 1980, p. 327).
Questo orientamento ha condotto a ritenere vietate dagli articoli 30 e 34 le misure attualmente o potenzialmente restrittive degli scambi intracomunitari anche se prive di carattere discriminatorio: vale a dire, anche se restrittive, allo stesso modo, degli scambi che si svolgono all'interno di un singolo Stato membro e del commercio intracomunitário. In tal modo, la Corte ha considerato misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa pure la fissazione, da parte delle autorità nazionali, di prezzi minimi o massimi di vendita applicati indistintamente sia ai prodotti nazionali che a quelli importati, se essi risultano di fatto svantaggiosi ai prodotti importati, perchè il livello prescritto impedisce ai produttori stranieri di ripercuotere i loro costi sui consumatori (v. le sentenze del 24 gennaio 1978 nella causa 82/77, Van Tiggele, Raccolta 1978, p. 25; e del 6 novembre 1979 nelle cause riunite 16-20/79, Danis, Raccolta 1979, p. 3327). La stessa valutazione è stata applicata a misure nazionali aventi per effetto di contingentare la produzione, giacché esse incidono, quantomeno potenzialmente, sulla libertà degli scambi nel commercio intracomunitário (sentenza del 30 ottobre 1974 nella causa 190/73, Van Haaster, Raccolta 1974, p. 1123; si aggiunga, in materia di macellazione di pollame, la sentenza del 18 maggio 1977 nella causa 111/76, Van den Hazel, Raccolta 1977, p. 901).
Tuttavia, la Corte ha temperato la portata dei divieti di cui agli articoli 30 e 34, non soltanto facendo applicazione delle clausole derogatorie dell'articolo 36, ma anche riconoscendo la legittimità di misure restrittive nazionali le quali perseguano «uno scopo d'interesse generale atto a prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità» (punto 14 della motivazione della sentenza del 20 febbraio 1979 nella causa 120/78, Rewe, Raccolta 1979, p. 649); in particolare, di misure dirette ad assicurare l'efficacia dei controlli fiscali, a tutelare la lealtà dei negozi commerciali, a difendere i consumatori. A mio avviso, questo indirizzo si è basato sulla considerazione che l'effetto restrittivo di determinate misure statali può risultare oggettivamente innegabile — soprattutto se si tiene fermo l'ampio concetto, accolto dalla sentenza Dassonville, di effetto restrittivo attuale o potenziale, diretto o indiretto —; ma che d'altra parte, indipendentemente dalle deroghe consentite dall'articolo 36 del Trattato, esistono determinati valori riconosciuti dal sistema giuridico comunitario, o corrispondenti a principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i quali meritano priorità rispetto alle regole degli articoli 30 e 34, e pertanto riescono a neutralizzare i divieti da essi stabiliti. Naturalmente la Corte ha sempre tenuto fermo che nessuna misura restrittiva della produzione o degli scambi può eccedere la misura di ciò che appare necessario, in vista della finalità d'interesse generale che la rende legittima.
Una presa di posizione ispirata ad un criterio diverso è invece rappresentata dalla sentenza pronunciata l'8 novembre 1979 dalla seconda sezione di questa Corte nella causa 15/79, Groenveld (Raccolta 1979, p. 3409). Si trattava di valutare un provvedimento nazionale che vieta ai fabbricanti di salumi di lavorare la carne equina e di detenerne scorte, senza differenziare i prodotti destinati all'esportazione da quelli destinati alla vendita all'interno dello Stato. E la Corte ha affermato che l'articolo 34 «riguarda i provvedimenti nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale od al mercato interno dello Stato interessato, a detrimento della produzione o del commercio di altri Stati membri» (punto 7 della motivazione). Di conseguenza, è stato deciso che «allo stato attuale della normativa comunitaria, il provvedimento nazionale che vieta ai fabbricanti di salumi di lavorare carne di cavallo o di detenerne scorte non è incompatibile con l'articolo 34 del Trattato, se non comporta una differenza di trattamento fra i prodotti destinati all' esportazione e i prodotti smerciati nello Stato membro interessato».
Il principale elemento di novità introdotto da questa pronuncia sta nell'avere assunto, come condizione di applicabilità dell'articolo 34, l'esistenza di un effetto specifico sulle correnti di esportazione — e quindi di un elemento discriminatorio fra commercio interno e commercio di esportazione — mentre la Corte si era precedentemente limitata alla condizione dell'effetto restrittivo sugli scambi, prescindendo dal carattere discriminatorio delle misure adottate. Non si può negare, mi sembra, il mutamento di linea interpretativa rispetto alle citate sentenze Van Haaster e Van den Hazel. Né credo che varrebbe osservare che queste due sentenze avevano desunto la nozione di divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative da due regolamenti istitutivi di organizzazioni comuni di mercato, mentre nel caso Groenveld il settore delle carni equine, al quale si riferiva la misura nazionale controversa, non faceva parte di una organizzazione di tal genere. In realtà, la nozione fissata negli articoli 30 e 34 del Trattato non differisce — né dal punto di vista testuale né da quello funzionale — da quella contenuta nei regolamenti istitutivi di organizzazioni comuni di mercato.
Bisogna dunque prendere atto che, dopo la sentenza Groenveld, la giurisprudenza della Corte in materia di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non è più uniforme al cento per cento. Ciò nondimeno, l'indirizzo che ho precedentemente descritto è assolutamente prevalente, ed ha trovato conferma anche in decisioni successive a quella del caso Groenveld: mi riferisco alla citata sentenza Vriend, del 26 febbraio 1980; alla quale si può aggiungere la sentenza 26 giugno 1980 nel caso 788/79, Gilli (Rac-' colta 1980, p. 2071). Perciò mi sembra giustificato ritenere che la soluzione accolta nella citata sentenza Groenveld non possa essere disgiunta dai caratteri propri di quel caso, e resti quindi limitata all'interpretazione dell'articolo 34, in rapporto a misure restrittive adottate al livello della produzione, i cui effetti sulle esportazioni risultino secondari. Mi sia peraltro consentito di osservare che l'abbandono di un concetto unitario delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative rischia di essere fonte di confusione, e che se la Corte volesse cominciare a restringere quel concetto anche in sede di interpretazione dell'articolo 30 sarebbe gravemente indebolito il controllo sulle misure statali pregiudizievoli alla libertà degli scambi nel mercato comune.
4.
Ritorno ora all'esame del quesito prospettato dall'Amtsgericht di Wiesbaden nel caso di specie. Tale quesito ha due aspetti, corrispondenti rispettivamente all'interpretazione dell'articolo 30 e dell'articolo 34 del Trattato CEE. Quanto alle misure da confrontare con ciascuna di queste norme, si tratta, da un lato, della limitazione dell'orario di lavoro notturno nelle panetterie e, dall'altro, del divieto di trasportare, vendere e consegnare prodotti freschi di panetteria e pasticceria fra le ore 22 e le 5.45 del mattino. Bisogna infatti tener presente che l'articolo 5 della legge germanica sull'orario di lavoro nelle panetterie e pasticcerie — la cui applicazione nel giudizio di merito ha dato luogo a questa causa pregiudiziale — non solo vieta l'attività produttiva negli anzidetti esercizi durante la notte, ma vieta altresì che nelle ore sopra indicate i prodotti di panetteria e di pasticceria siano venduti, trasportati o consegnati ai consumatori o ai rivenditori, quale che sia la loro provenienza.
Non vi è difficoltà a riconoscere che la limitazione dell'orario di lavoro in sé e per sé rimane al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 30: evidentemente, essa può ripercuotersi sulle importazioni non nel senso di restringerle, ma piuttosto di favorirle, nei rapporti con i Paesi esportatori dei medesimi prodotti i quali adottino regolamentazioni interne meno severe. A risultati diversi conduce invece la valutazione del fenomeno alla luce dell'articolo 34: limitare l'orario di lavoro significa infatti limitare la produzione e indirettamente le correnti di esportazione delle merci prodotte (quanto meno, i prodotti di panetteria e pasticceria destinati ad essere consumati freschi, vale a dire, entro poche ore dalla loro uscita dal forno).
Ciò posto, la soluzione più semplice del problema interpretativo inerente all'articolo 34 potrebbe apparire quella di ribadire il precedente costituito dalla sentenza Groenveld; in effetti, anche nel caso di specie si discute di misure limitative della produzione che hanno effetti restrittivi così sul commercio interno come su quello di esportazione e che incidono su quest'ultimo in misura limitata (si tenga conto del fatto che la natura del prodotto consente la sua vendita all'estero solo a partire da zone vicine alla frontiera). Ma non vi suggerisco questa soluzione, anche perché essa condurrebbe ad un primo allargamento dei criteri sui quali si basa la citata sentenza Groenveld: bisognerebbe cioè ritenere estranea all'articolo 34 pure la misura limitativa concernente gli orari di trasporto e di consegna della merce prodotta da panetterie tedesche. Un secondo e ancor più grave allargamento di quei criteri si avrebbe poi se si volesse ritenere egualmente estranea al divieto di misure equivalenti a restrizioni quantitative la limitazione degli orari di trasporto e di consegna della merce prodotta da panetterie straniere e importata in Germania: qui siamo nell'ambito dell'articolo 30, e il precedente rappresentato dalla sentenza Groenveld non può essere correttamente invocato.
Io credo dunque che la via da seguire sia un'altra: quella che la Corte ha da molto tempo indicato. Bisogna cominciare con il riconoscere che la limitazione della produzione risultante dal divieto di lavorazione notturna del pane e dei prodotti di pasticceria ha obbiettivamente un effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione. Ma bisogna pure al tempo stesso riconoscere che quella limitazione è giustificata sia alla stregua dell'articolo 36, per la tutela della salute delle persone, sia in quanto risponde all'obbiettivo di interesse generale di migliorare le condizioni di lavoro. L'importanza di queste due finalità nel sistema comunitario permette, a mio avviso, di ritenere giustificate anche le limitazioni di orario disposte, nel medesimo contesto normativo, riguardo al trasporto e alla consegna dei prodotti di cui trattasi, nella misura in cui esse sono necessarie per garantire l'osservanza del divieto di lavoro notturno.
Queste affermazioni devono essere chiarite. Il fatto che un minore orario di lavoro comporti una minore produzione è di tutta evidenza; quanto al rapporto fra misure limitative della produzione ed effetto restrittivo sulle esportazioni, esso risulta dalla interpretazione che ripetutamente avete dato del concetto di misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative agli scambi (senza l'aggiunta, beninteso, del carattere discriminatorio, che l'articolo 34 non richiede). È appena necessario aggiungere che, nella specie, il verificarsi di intralci all'esportazione è stato ampiamente illustrato dall'ordinanza di rinvio.
Come si arriva a giustificare il divieto di lavoro notturno nelle panetterie e pasticcerie?
Se ci riferiamo al caso della Repubblica federale, possiamo constatare, in base agli atti, che tale divieto venne disposto essenzialmente per tutelare la salute dei lavoratori impiegati nelle piccole e medie imprese di panetteria e pasticceria, le quali non hanno un numero di dipendenti tale da poter lavorare su tre turni distinti e sarebbero quindi costrette a utilizzare per il lavoro notturno parte del personale già impiegato nel lavoro diurno o, comunque, non potrebbero garantire ai loro dipendenti un'adeguata alternanza fra i periodi di lavoro notturni e quelli diurni. L'estensione degli stessi divieti ai grandi produttori, malgrado il fatto che essi potrebbero organizzare la loro attività su turni distinti, con corrispondente rotazione del personale, sembra invece essere motivata (secondo quanto ha rilevato la Corte costituzionale germanica) dall'esigenza di non creare una discriminazione, nociva anche dal punto di vista economico, fra le grandi e le piccole o medie imprese.
In linea generale, poi, il collegamento fra il divieto di lavoro notturno nelle panetterie e la tutela della salute e del benessere dei lavoratori è dimostrato in modo convincente dall'esistenza di una Convenzione multilaterale, predisposta dall'Organizzazione internazionale del lavoro nel 1925, che concerne il lavoro di notte nelle panetterie e vieta la fabbricazione, durante la notte, del pane, della pasticceria o dei prodotti simili a base di farina (articolo 1, paragrafi 1 e 2). Tale Convenzione è in vigore dal 26 maggio 1928, e annovera fra le parti contraenti due Stati membri, l'Irlanda e il Lussemburgo. A ciò si aggiunga che altri due Stati membri — la Francia e l'Italia — hanno inserito nelle loro legislazioni il divieto di lavorare nelle ore notturne nelle panetterie, sia pure temperandolo con determinate eccezioni. Perciò mi sembra che alla base di tale divieto vi sia un'esigenza obbiettiva largamente avvertita di protezione dei lavoratori, indipendentemente dalla dimensione delle imprese.
Tenuto conto di tutto ciò, ritengo che l'articolo 36 debba essere applicato alla questione che stiamo discutendo per la parte in cui esso dichiara impregiudicati «i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di ... tutela della salute e della vita delle persone». Ma ciò non esclude l'opportunità di richiamare anche il criterio sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli intralci agli scambi possono essere giustificati in vista di un interesse generale atto a prevalere sul principio della libera circolazione delle merci (citata sentenza Rewe del 20 febbraio 1979). Nel nostro caso, l'interesse generale è quello di «promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera», solennemente riconosciuto dall'articolo 117, paragrafo 1, del Trattato CEE.
5.
Resta il problema più delicato di questa causa: quello delle limitazioni di orario relative alla vendita, alla consegna e al trasporto dei prodotti di panetteria e di pasticceria. È chiaro il nesso fra tali limitazioni e la proibizione del lavoro notturno: dato che l'attività produttiva nelle panetterie è consentita a decorrere dalle ore 4 del mattino, il divieto di vendere, di consegnare e di trasportare dalle 22 alle 5.45 del mattino mira a scoraggiare le infrazioni al divieto di produzione fra le 22 e le 4 del mattino, giacché il pane eventualmente fabbricato in quest'arco di tempo non potrebbe comunque essere messo subito in circolazione. Ma il punto da non perdere di vista è che le limitazioni di orario di cui trattasi si applicano sia ai prodotti fabbricati in Germania, sia a quelli importati da altri paesi.
Ora, per quanto concerne i primi, il legame fra le disposizioni inerenti al lavoro notturno e quelle che stiamo esaminando si può logicamente considerare come un rapporto fra regole principali e regole accessorie. Ciò consente di ritenere che la giustificazione applicabile al divieto di lavoro notturno — per derogare a quanto stabilisce l'articolo 34 del Trattato CEE — copra anche il divieto di vendita, consegna e trasporto dei prodotti, la cui fabbricazione è soggetta alla legge locale (nella specie, la legge tedesca). Ma questo tipo di argomentazione incontra indubbiamente delle serie difficoltà, quando si tratta di prodotti fabbricati in paesi dove non vigono analoghi divieti di lavoro notturno, e che sono importati (nella specie, in Germania).
Una linea di ragionamento rigorosa condurrebbe a ritenere violato l'articolo 30 per l'intralcio che le accennate limitazioni di orario recano allo smercio dei prodotti legittimamente fabbricati in altri Stati membri. Né certo varrebbe a giustificare tale intralcio la considerazione che la produzione interna sarebbe svantaggiata sul piano concorrenziale rispetto alla produzione di altri paesi membri, qualora le restrizioni di cui trattasi si applicassero soltanto alla prima. È noto infatti che il proposito di difendere la produzione nazionale dalla concorrenza straniera non può certo legittimare, nel diritto comunitario, le restrizioni alla circolazione delle merci importate.
Il nodo della questione, in ultima analisi, sta nella possibilità o meno di ritenere che l'estensione alle merci importate del divieto di trasporto, vendita e consegna del pane e dei prodotti di pasticceria freschi, durante certe ore della notte, sia conditio sine qua non per applicare lo stesso divieto alle merci nazionali e garantire così l'osservanza delle regole relative al lavoro notturno. Il rappresentante del Governo federale tedesco ha osservato che, in forza del principio dell'uguaglianza di trattamento così come è inteso nella Repubblica federale, sottrarre i prodotti stranieri al divieto in questione impedirebbe di mantenerlo per gli equivalenti prodotti tedeschi. Questo è, naturalmente, un problema di diritto interno, che come tale non ha rilevanza sul piano dell'ordinamento comunitario; tuttavia l'ostacolo giuridico prospettato dal Governo federale tedesco potrebbe concorrere a dimostrare che la possibilità effettiva di mantenere il divieto di lavoro notturno nelle panetterie presuppone necessariamente limitazioni generali dell'orario di trasporto, vendita e consegna del pane fresco e dei prodotti ad esso assimilati, quale che ne sia la provenienza.
Ad ogni modo, l'esistenza di un simile legame rappresenta a mio avviso, in linea di principio, la sola via per riuscire ad ammettere, in deroga all'articolo 30 del Trattato, che anche i prodotti di panetteria importati siano soggetti a restrizioni quanto alle ore di trasporto, vendita e consegna. La Corte può dunque limitarsi ad una affermazione di principio in tal senso, tenendo conto della natura e dei limiti del presente procedimento di interpretazione pregiudiziale.
6.
Prima di concludere, desidero spendere ancora una parola sulla opportunità che non sia messa a repentaglio la concezione finora seguita dalla Corte in tema di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative: concezione basata su una interpretazione ampia e unitaria dei divieti di cui agli articoli 30 e 34, la quale trova tuttavia temperamento in importanti possibilità di deroga, in funzione di interessi generali preminenti. Questa concezione ha i vantaggi della chiarezza e della funzionalità: l'ampia portata assegnata al divieto consente di bloccare tutte le misure statali aventi effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci; d'altra parte, viene salvaguardato il margine d'azione spettante agli Stati per la regolamentazione di materie rimaste nella loro sfera di disposizione. Senza dubbio l'esistenza di normative nazionali diverse che incidano sulla produzione e sul commercio continua a determinare intralci alla libertà degli scambi, ma il fatto di ammettere tali intralci solo a titolo derogatorio vale implicitamente a mettere in risalto la necessità di portare avanti il processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali. Se, invece, nel quadro delle misure nazionali suscettibili di ostacolare il commercio intracomunitário, ci si propone di distinguere quelle che rientrano nell'ambito degli articoli 30 e 34 da quelle cui tali norme non si applicano affatto, si rischia di aprire la porta a ulteriori misure di tal genere senza disporre di strumenti collaudati per tracciare un confine preciso fra le due categorie. Vi sarebbe allora da temere che questo confine venga man mano spostato, indebolendo i divieti dei citati articoli 30 e 34, per tener conto di determinati interessi pubblici propri di questo o quello Stato membro; laddove la ferma salvaguardia del principio della libera circolazione delle merci è stata finora intesa soprattutto come un potente mezzo di tutela degli interessi degli imprenditori e dei consumatori, nella Comunità.
7.
Per tutte le considerazioni svolte finora, sono d'avviso che la Corte, in risposta alle domande pregiudiziali che le sono state sottoposte dall'Amtsge-richt di Wiesbaden, con ordinanza del 22 aprile 1980, dovrebbe dichiarare quanto segue:
1.
L'articolo 7 del Trattato CEE non si oppone a che uno Stato membro regoli l'orario di lavoro in determinati settori della produzione in maniera più restrittiva degli altri Stati membri, se i destinatari di tale regolamentazione non sono discriminati in base alla nazionalità.
2.
Il divieto di lavoro notturno nelle panetterie e pasticcerie emanato da uno Stato membro, pur costituendo una misura suscettibile di intralciare il commercio di esportazione intracomunitário, è da ritenere lecito in forza dell'articolo 36 del Trattato CEE nonché in relazione alla finalità generale di migliorare le condizioni di lavoro.
3.
Le limitazioni dell'orario di trasporto, vendita e consegna del pane e dei prodotti di pasticceria nazionali e importati, in vigore in uno Stato membro e connesse al divieto di lavoro notturno nelle panetterie e pasticcerie, sono ammissibili solo nella misura in cui risultino strettamente necessarie per garantire l'osservanza di quel divieto.
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