CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 21 MAGGIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa riguarda una partita di cinque fusti da 100 lb di una sostanza chiamata «Keitrol F», prodotta dalla Kelco Division della Merck & Co. Inc., un'impresa americana, e importata nei Paesi Bassi dalla Smuling-De Leeuw BV (che chiamerò: «Smuling»). Keltről F sembra essere il nome commerciale della gomma xanthan idonea per l'alimentazione prodotta dalla Merck & Co. Quando la partita veniva dichiarata per la nazionalizzazione nei Paesi Bassi, l'Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Rotterdam (che chiamerò: l'ispettore) la classificava sotto la voce 39.06 B della tariffa doganale comune (TDC), che contempla il dazio del 16 %. La Smuling contestava questo provvedimento, sostenendo che le merci andavano classificate sotto la voce 13.03 C III o, in subordine, nella voca 13.02, entrambe esenti da dazio.
Le voci doganali di cui trattasi sono del seguente tenore :
Voce 13.02
«Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali».
Voce 13.03
«Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agaragar e altre mucillagini e ispessenti derivati dai vegetali».
La voce 13.03 si divide in tre sottovoci l'ultima delle quali è «Agaragar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali». Questa a sua volta si divide in tre: «Agaragar», «Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube» e, infine, sottovoce 13.03 C III, «Altri».
Voce 39.06
«Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, e i suoi sali e i suoi esteri; linossina».
La voce 39.06 si divide in: «A. Acido alginico, suoi sali e suoi esteri» e «B. Altri».
Sembra pacifico che le merci di cui trattasi vanno classificate o fra le «gomme naturali» ai sensi della voce 13.02, fra le altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali di cui alla voce 13.03 C III oppure fra gli altri alti polimeri di cui alla voce 39.06 B.
Secondo l'ordinanza di rinvio, la gomma xanthan viene prodotta dall'industria biochimica ponendo il batterio xanthomonas campestris in un brodo di coltura di zucchero di granoturco o di amido di granoturco cui è stato aggiunto dell'azoto, del fosfato di potassio ed altri oligoelementi, le quali tre sostanze aiutano a nutrire i microrganismi. La gomma xanthan deriva dal metabolismo del batterio. Quando il procedimento è terminato, il prodotto viene immerso nell'alcool isopropilico, indi essiccato e macinato. Non ha luogo alcuna altra trasformazione chimica. La gomma xanthan è un eteropolisaccaride con brevi catene laterali, cioè un alto polimero naturale in cui ciascun gruppo ripetitivo di molecole consiste in D-mannosio, D-glucosio e acido D-glucuronico.
In sede di appello dinanzi alla Tariefcommissie, pare che le parti abbiano ammesso concordemente che, tenuto conto della sua struttura, del metodo di produzione e dell'uso, la gomma xanthan corrisponde alle mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, ai sensi della voce 13.03. L'ispettore, appellato, pare abbia ammesso che, per quanto riguarda la classificazione chimica e biologica, essa corrisponde esattamente alle gomme ed alle mucillagini di cui alle voci 13.02 e 13.03 della tariffa.
In esito alla discussione, la Tariefcommissie giungeva alla conclusione che le merci importate corrispondevano a quelle contemplate dalle voci 13.02 e 13.03 come pure agli alti polimeri di cui alla voce 39.06. Essa decideva quindi che era necessario applicare l'art. 4, n. 2, lett. a), del Tariefbesluit 1960, il quale corrisponde al punto 3a delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della TDC. Questa regola recita:
«Qualora... per qualsiasi... ragione une merce sia ritenuta classificabile in due o più voci della tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi :
(a)
La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale».
La Tariefcommissie riteneva che entrambe le voci 13.02 e 13.03 dessero della merce in questione una descrizione più specifica che non la voce 39.06 ma, dato che l'ispettore aveva sostenuto che le merci, come quella di cui è causa, che non vengono ottenute naturalmente, bensì mediante procedimenti biochimici industriali, non potevano rientrare nel capitolo 13, essa decideva di sottoporre alla Corte la seguente questione:
«Se la classificazione sistematica delle merci nelle varie sezioni e nei vari capitoli della tariffa doganale comune osti a che una gomma usata come ispessente e che per natura e per composizione corrisponde alle merci descritte nelle voci 13.02 e 13.03 venga classificata in una delle voci del capitolo 13 della tariffa doganale comune, qualora detta gomma sia prodotta su scala industriale mediante l'azione del batterio xanthomonas campestris su un brodo di coltura di zucchero di granoturco e di amido di granoturco.»
Benché il modo in cui la questione è stata formulata abbia dato luogo a qualche critica, pare che essa chieda chiaramente alla Corte di stabilire se una sostanza che corrisponde alle merci descritte nel capitolo 13 ne sia esclusa perché le merci sono prodotte «su scala industriale» mediante l'azione sopra descritta. Mi sembra che in sostanza la questione sia se una merce del genere sopra descritto, prodotta nel modo sopra descritto, possa rientrare nel capitolo 13 correttamente interpretato.
La soluzione del problema dipende dall'interpretazione della lettera della voce invocata, alla luce delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura che si trovano all'inizio dell'allegato contenente la TDC nel regolamento a quell'epoca in vigore (nel nostro caso il regolamento 8 novembre 1976, n. 2723). La regola A di queste regole generali dichiara: «L'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune è disciplinata dalle seguenti regole generali: 1)... la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli...». La regola A riproduce in gran parte le regole per l'interpretazione della nomenclatura del Consiglio per la collaborazione doganale (o «CCD»). Come la Corte ha già affermato, ci si può richiamare alle note esplicative del CCD qualora manchino note esplicative della Comunità, benché le prime non possono naturalmente prevalere su quello che la Corte decide essere il reale significato della tariffa doganale comune.
Il primo problema è quindi se una sostanza prodotta nel modo sopra descritto rientri nella voce 13.02 e in particolare se sia una gomma naturale. La parola critica è «naturale» e, come la Commissione e il Governo francese hanno rilevato, nessuno dei prodotti indicati come gomma naturale nelle note esplicative del CCD (cui le note della Comunità si richiamano) sembra essere diversa da quelle che si trovano in natura. Queste gomme, come le altre sostanze menzionate nella seconda parte della voce, «hanno la caratteristica comune di essere secrezioni vegetali che si solidificano al contatto con l'aria». U Keltről F esiste solo perché viene prodotto nel modo sopra descritto: esso non viene posto in essere «naturalmente» nel senso della voce. E superfluo accertare se la gomma xanthan che si trova in natura rientri nella voce, giacché a mio parere il prodotto di cui si tratta qui non è una «gomma naturale».
Per quanto riguarda la voce 13.03, le «altre mucillagini e ispessenti» devono essere «derived from vegetable products» nel testo inglese o «dérivés des végétaux» nel testo francese. Mi risulta che il testo olandese è uguale a quello inglese e che i testi tedesco e danese recano parole analoghe a «vegetable substances or matter» (sostanze o materie vegetali), cioè «pflanzliche Stoffe» e «vegetabilske stoffer». Il testo italiano dice «vegetali». Si deve ritenere che tutti i testi abbiano lo stesso significato. «Vegetable» (vegetale) è comune a tutti. «Vegetable products» (prodotti vegetali) può comprendere una gamma molto più ampia di articoli che non possono essere chiamati (vegetables) (vegetali). A meno che la parola «derived» (derivato) vada interpretata estensivamente, il che mi pare escluso, ritengo che il significato da accogliere sia quello indicato nel testo francese dalla parola «végétaux». Non mi sembra che il Keltről F, prodotto nel modo sopra descritto, possa essere considerato «dérivé des végétaux».
Una considerevole documentazione scientifica e tecnica è stata prodotta dall'importatore onde provare che altre sostanze che rientrerebbero nella voce 13.03 vengono prodotte con mezzi industriali. Ad onta di ciò, va osservato che la maggior parte degli articoli di questa voce sono ottenuti o naturalmente (ad esempio mediante incisione) o grazie ad un processo di estrazione o di soluzione, ad esempio in acqua o in alcool, e sono al massimo «standardizzati» o «stabilizzati» mediante l'aggiunta ad esempio di zucchero o di un prodotto chimico. Malgrado gli argomenti basati sulla dichiarazione, contenuta nelle note, che «le sostanze mucillaginose ottenute dalla carragenina mediante trasformazione chimica», ed altri ispessenti «resi idrosolubili... con qualunque altro procedimento», sono compresi nella voce, mi sembra che quello che si è inteso includere in questa voce è una sostanza derivata dai vegetali mediante un procedimento relativamente semplice di estrazione, soluzione o (se ci si attiene alle note), nel caso delle mucillagini derivate dalla carragenina, mediante «trasformazione chimica». Il processo produttivo descritto nella presente causa mi sembra vada molto al di là di questo e impedisca, anche per questa ragione, di includere il Keltről F nella voce 13.03.
Ho inteso la frase «su scala industriale», che figura nell'ordinanza di rinvio, nel senso di «industrialmente», dato che non credo che, ai fini della presente voce, si debba tener conto di un qualsiasi fattore quantitativo come la frase di cui sopra parrebbe indicare.
Di conseguenza, ritengo che la questione che ci è stata sottoposta dovrebbe essere risolta nel senso che la gomma preparata industrialmente mediante l'azione del batterio xanthomonas campestris su un brodo di coltura di zuc-. chero di granoturco o di amido di granoturco, nel modo descritto nell'ordinanza di rinvio, non può rientrare nelle voci 13.02 o 13.03 della tariffa doganale comune.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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