CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 4 GIUGNO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel procedimento di cui mi occupo oggi si tratta ancora una volta della questione della classificazione doganale delle ciliege immerse in una miscela di alcool e di acqua. Essa è già stata trattata nelle cause 37/75 (Bagusat KG Hauptzollamt Berlin-Packhof, sentenza 11 novembre 1975, Race. 1975, pag. 1339) e nelle cause riunite 87/79 (Gebrüder Bagusat KG Hauptzollamt Berlin-Packhof), 112 e 113/79 (Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie mbH Hauptzollamt Hamburg-Waltershof e Hauptzollamt Bad Reichenhall, sentenza 20 marzo 1980, Race. 1980, pag. 1159).
Tuttavia, le importazioni dei due casi ultimi menzionati avevano avuto luogo dopo l'adozione da parte della Commissione di un regolamento relativo alla classificazione doganale (regolamento n. 1709/74, GU L 180 del 3 luglio 1974, P ag 15), mentre nel presente caso le importazioni sono state effettuate prima dell'adozione stessa.
L'attrice nella causa principale riceveva dalla Oberfinanzdirektion München un parere doganale vincolante in data 16 agosto 1968, emesso in forza del §23 della legge doganale tedesca. A norma di esso le amarene importate dalla Iugoslavia e immerse in una soluzione contenente il 13,4% di alcool e il 9,3% di zucchero andavano classificate nella voce 20.06 Ble («Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcool: ...B. altre: I. con aggiunta di alcool: ... e) altre frutta: 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % ...»).
L'attrice impugnava questa classificazione dinanzi al Bundesfinanzhof il quale — con sentenza 16 gennaio 1973 — annullava il parere di classificazione. Il 9 maggio 1973 le veniva quindi inviato un nuovo parere di classificazione secondo il quale la merce sopra menzionata — come era stato chiarito nella sentenza del Bundesfinanzhof — andava classificata nella voce 08.11 D («Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate: ... D. altre»).
Mentre era in vigore il primo parere di classificazione, cioè nel periodo dal 16 agosto 1968 al 24 aprile 1973, l'attrice aveva fatto mettere in libera pratica presso vari uffici doganali 111 partite di amarene e ciliege dolci, con o senza nocciolo, importate dalla Jugoslavia e immerse in una miscela di alcool e di acqua. L'attrice aveva dichiarato che il contenuto di alcool, in volume, oscillava fra il 14 e il 16 %, e in via eccezionale poteva raggiungere il 23 %. Secondo gli accertamenti doganali, molto numerosi, il contenuto di alcool, in peso, oscillava fra il 10,8 e il 15 % e giungeva in taluni casi fino al 18,1 % il contenuto di zucchero era talvolta inferiore e talvolta superiore al 9 %. Tutte queste merci — come stabilito dal parere di classificazione allora in vigore — venivano classificate dalla dogana nella voce 20.06. L'attrice ha impugnato 23 accertamenti doganali, mentre i rimanenti non sono ulteriormente impugnabili.
Dopo l'emissione del nuovo parere di classificazione l'attrice chiedeva, invocando il § 94 della legge fiscale tedesca (Reichsabgabenordnung) il quale consente un provvedimento discrezionale del genere, la rettifica di tutti gli accertamenti doganali effettuati fra il 16 agosto 1968 e il 24 aprile 1973. Gli uffici doganali procedevano però alla modifica solo nei casi in cui era stata fatta opposizione anteriormente alla pronunzia della sentenza 16 gennaio 1973 del Bundesfinanzhof. Nei casi restanti essi rifiutavano la modifica. Le opposizioni proposte contro il provvedimenti di rigetto non avevano esito.
La lite giungeva così dinanzi al Finanzgericht München. Con sentenza 26 febbraio 1975 questo annullava i provvedimenti di rigetto per tutti i casi in cui non era intervenuta la prescrizione. Il Bundesfinanzhof, dinanzi al quale era stata impugnata la sentenza del Finanzgericht, si spingeva oltre nel criticare l'atteggiamento degli uffici doganali. Nella sentenza 26 aprile 1979 esso affermava che, in caso di annullamento di un parere di classificazione doganale, la modifica degli accertamenti fiscali effettuati in base al parere stesso non è subordinata al fatto che gli accertamenti siano stati impugnati, bensì è possibile pure in caso di mancata impugnazione. Ciò valeva del pari per la rettifica di provvedimenti chiesta solo dopo la scadenza del termine di prescrizione in materia fiscale. Il Bundesfinanzhof annullava quindi la sentenza del Finanzgericht e rinviava allo stesso la causa per nuovo esame. Esso affermava inoltre che andava accertato se il parere di classificazione fosse stato determinate, cioè se esso avesse costituito il fondamento della classificazione doganale, il che si doveva presumere nel caso in cui le merci importate vi fossero contemplate e le dogane dovessero attenersi al parere di classificazione stesso.
In sede di riesame della causa il Finanzgericht München rilevava che, ai fini del § 94 della legge fiscale — dato che il contenuto dell'accertamento tributario è soggetto a norme rigorosissime — si doveva stabilire se i provvedimenti originari fossere viziati, cioè se le merci fossero state erroneamente classificate dalle dogane. Sotto questo profilo il Finanzgericht non doveva attenersi né alle sentenze del Bundesfinanzhof 16 gennaio 1973 e 26 aprile 1979, né al parere di classificazione 9 maggio 1973. Per risolvere la questione non ci si poteva nemmeno rifare al regolamento n. 1709/74, essendo questo entrato in vigore solo in epoca posteriore a quella delle importazioni. D'altra parte, tenuto conto di quanto stabilisce in fatto di classificazione il detto regolamento, il quale è in contrasto con la sentenza 16 gennaio 1973 del Bundesfinanzhof, andava rilevato che, per il periodo precedente all'adozione del regolamento n. 1709/74, il confine fra le voci 08.11 e 20.06 non era chiaro.
Con ordinanza 4 luglio 1980 il Tribunale sospendeva quindi il giudizio e sollevava, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«Come andasse interpretata la voce 08.11 della tariffa doganale comune per quanto riguarda le caratteristiche “temporaneamente conservate” e “non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate” e come andasse delimitata la stessa voce rispetto alla voce doganale 20.06 prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1974, n. 1709».
Ecco il mio parere in proposito:
1.
Nella memoria del 13 ottobre 1980 l'attrice nella causa principale ci ha informato di aver impugnato dinanzi al Bundesfinanzhof l'ordinanza di rinvio del Finanzgericht. All'inizio delle sue osservazioni scritte ci ha quindi chiesto di sospendere il procedimento fino a che il Bundesfinanzhof non si sia pronunziato.
Non è a mio parere più necessario occuparsi di questa richiesta. Manifestamente non è stata tenuta ferma, dato che nel frattempo il Bundesfinanzhof si è pronunziato, anche se non nel senso voluto dall'attrice. Se non mi inganno, il Bundesfinanzhof ha conservato il suo precedente orientamento, che aveva trovato espressione in un'ordinanza del 27 gennaio 1981 (Außenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters 1981, pag. 971), e secondo il quale le domande di pronunzia pregiudiziale proposte dai Finanzgericht (tribunali finanziari) in forza dell'art. 177 del Trattato CEE non possono essere impugnate.
2.
Così pure, l'attrice non ha manifestamente tenuta ferma la tesi, del pari esposta nelle osservazioni scritte, secondo cui la domanda di pronunzia pregiudiziale sarebbe attualmente irricevibile, cioè fino a che non sia stata risolta la questione, preliminare a quella della classificazione, se il secondo parere di classificazione doganale sia vincolante con effetto retroattivo al 16 agosto 1968 e vada quindi applicato alle importazioni di cui trattasi.
Non poteva trattarsi che di una decisione del Bundesfinanzhof, giacché il Finanzgericht proponente aveva manifestamente un'opinione in proposito e non si poteva certo pretendere che la Corte di giustizia suggerisse al giudice proponente una modifica del proprio punto di vista, relativo al diritto nazionale.
L'attrice ha cambiato atteggiamento giacché nel frattempo si è avuta una pronunzia del Bundesfinanzhof nella quale invero — dato che il ricorso è stato dichiarato irricevibile — il problema da essa sollevato non è stato risolto. Questa soluzione si potrà quindi eventualmente avere — previo regolare ricorso in cassazione (Revision) — se il Finanzgericht, in esito alla vostra pronunzia pregiudiziale, definirà il giudizio senza accogliere la tesi dell'attrice.
3.
All'udienza l'attrice è tornata in altra forma all'assunto testé menzionato.
Essa ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza (sentenza in causa 77/71 del 15 dicembre 1971, Gervais-Danone AG Hauptzollamt München-Schwanthalerstraße, Race. 1971, pagg. 1127, 1138), pure il diritto comunitario ammette i pareri di classificazione doganale vincolanti, emessi in forza del § 23 della legge doganale tedesca; essa deduce che questi vanno comunque considerati validi qualora, — in mancanza di disposizioni tariffarie di diritto comunitario — siano conformi alle note esplicative di Bruxelles, ben note. Sarebbe questo il caso del parere di classificazione 9 maggio 1973 che qui ci interessa, secondo il quale — come detto all'inizio — le merci andavano classificate nella voce 08.11 D. Esso sarebbe stato infatti emesso in base alla sentenza 16 gennaio 1973 del Bundesfinanzhof, in cui il giudice, per respingere la classificazione nella voce 20.06 e stabilire che andava applicata la voce 08.11, si sarebbe espressamente richiamato alle note esplicative di Bruxelles. Per la classificazione ci si dovrebbe quindi attenere al sopramenzionato parere di classificazione doganale. Dato che esso retroagisce al 16 agosto 1968, il giudice nazionale, per pronunziarsi su accertamenti fiscali relativi ad importazioni effettuate dopo questa data, non avrebbe affatto bisogno dell'interpretazione delle voci doganali menzionate nell'ordinanza di rinvio, né della delimitazione delle rispettive sfere di validità.
Con ciò viene chiaramente sollevato il problema della rilevanza ai fini della decisione della questione sollevata dal Finanzgericht. Non ritengo però che le considerazioni svolte dall'attrice obblighino a rinunziare a risolvere la questione che ci è stata sottoposta.
La Corte ha già più volte rilevato che, nei procedimenti a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, essa non deve in linea di principio occuparsi della necessità o meno, per la definizione della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, che vengano chiarite determinate questioni. Ciò è particolarmente vero quando gli argomenti addotti non sono puramente di diritto comunitario, ma riguardano anche il diritto nazionale.
Nel presente caso le cose stanno manifestamente così. Dalla stessa memoria dell'attrice si può infatti desumere che la questione se l'effetto retroattivo del secondo parere di classificazione doganale valga anche per le importazione per le quali il Bundesfinanzhof ritiene possibile la rettifica degli accertamenti doganali, a norma del § 94 della legge fiscale tedesca, ad onta della scadenza del termine d'impugnazione e di prescrizione, è una questione di diritto nazionale. Non si può nemmeno dire che la questione sia stata chiaramente risolta nella sentenza 26 aprile 1979 del Bundesfinanzhof. In ogni caso il giudice proponente, dopo il rinvio da parte del Bundesfinanzhof, non ha interpretato in questo modo la pronunzia di questo. Esso è invece d'opinione di non essere vincolato dal parere di classificazione doganale nel valutare i casi che gli sono stati sottoposti, e ciò manifestamente anzitutto per motivi di diritto tedesco; a pag. 14 dell'ordinanza di rinvio è infatti detto che il parere di classificazione doganale 9 maggio 1973 non poteva affatto attribuire all'attrice il diritto di far classificare nella voce 08.11 D merci già importate e poste in libera pratica. Dato che — per quanto riguarda la valutazione della rilevanza ai fini della decisione — non si può nemmeno parlare di errore manifesto (nel senso della sentenza 19 dicembre 1968 nella causa Salgoil contro Ministro del commercio estero della Repubblica italiana, Race. 1968, pag. 680), non è effettivamente possibile dichiarare irrilevante l'esame della questione di classificazione sollevata alla luce del sopramenzionato parere di classificazione doganale.
4.
Dobbiamo ora esaminare — e con questo vengo alla questione posta dal Finanzgericht — come andasse interpretata la voce 08.11 della tariffa doganale comune con riguardo alle espressioni «frutta temporaneamente conservate» t «non atte per il consumo nello stato ir cui sono presentate» e come andasse distinta dalla voce 20.06, il tutto prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1709/74. L'attrice nella causa principale ha sostenuto in proposito che, prima dell'adozione del menzionato regolamento, il quale, secondo la giurisprudenza, essendo di natura costitutiva non ha effetto retroattivo, erano possibili varie interpretazioni — essa parla anche di più interpretazioni corrette — della voce 08.11. Altrimenti il regolamento non sarebbe stato infatti necessario e non sarebbe stato disposto che esso entrasse in vigore solo 21.giorni dopo la pubblicazione. Se ora ci si attiene per tale periodo alle note esplicative di Bruxelles, l'attribuzione delle merci di cui trattasi alla voce 08.11 — che è stata ammessa anche dal Bundesfinanzhof nella sentenza 16 gennaio 1973 — apparirebbe del tutto possibile. Ciò si desumerebbe da quella parte delle note esplicative di Bruxelles secondo la quale, ai fini dell'applicazione della voce 08.11, hanno rilievo le circostanze che la frutta sia stata temporaneamente conservata solo in vista del trasporto, che essa serva in primo luogo come materia prima per l'industria alimentare e si trovi abitualmente in barili o ceste.
Concordo con la Commissione nel ritenere che vi siano buone ragioni per escludere questa tesi.
Indicazioni in questo senso si possono trovare nella giurisprudenza esposta all' inizio, e in particolare nella sentenza 87, 112 e 113/79 (Race. 1980, pag. 1171). È vero che qui — come già nella causa 37/75 — si tratta soprattutto di accertare la validità del regolamento n. 1709/74. Tuttavia, nell'accertare se detto regolamento sia compatibile con la tariffa doganale comune si è proceduto del pari all'interpretazione diretta della voce 08.11 alla quale ci possiamo senz'altro rifare ora.
Dunque, per l'applicazione delle voce 08.11 è decisivo il presupposto «non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate», mentre la questione se le merci siano destinate ad una ulteriore lavorazione è irrilevante ai fini della delimitazione delle rispettive sfere di validità delle voci 08.11 e 20.06.
Circa il detto presupposto, nelle conclusioni per le cause 87, 112 e 113/79 ho effettuato un'indagine approfondita, tenendo conto delle varie versioni linguistiche e del contesto in cui la voce doganale si trova. Essa mi ha portato alla conclusione che «genießbar» (consumabile) significa «eßbar» (commestibile) e «Genuß» (consumo) è sinonimo di «Verzehr». Secondo me, quindi, si può applicare la voce 08.11 solo quando la merce può essere consumata direttamente senza inconvenienti per la salute. La Corte ha accolto questo punto di vista affermando che il fatto che, secondo l'opinione corrente dei consumatori, una merce non è considerata appetibile e che non è usuale consumarla tale e quale non significa affatto che tali merci non siano per ciò atte per il consumo, «dal momento che possono essere consumate nello stato in cui si trovano senza danno per la salute».
Anche nel presente caso ci possiamo fermare a questa massima. Dato che — come ho del pari dimostrato nelle mie conclusioni — i pareri di cui disponiamo non sono atti a provare che le merci importate non siano atte per il consumo nel senso sopra indicato, essa porta manifestamente a concludere che la classificazione va effettuata non già nella voce 08.11 bensì unicamente nella voce 20.06, che cioè il regolamento n. 1709/74 — come la Commissione ha sostenuto — costituisce effettivamente un importante ausilio per l'interpretazione della tariffa doganale comune anche per il periodo precedente alla sua adozione.
All'udienza l'attrice si è poi richiamata alla sentenze 4/79 (Société cooperative «Providence agricole de la Champagne» Office national interprofessionnel des céréales, 15 ottobre 1980, non ancora pubblicata) e 109/79 (Maïseries de Beauce Office national interprofessionnel des céréales, 15 ottobre 1980, non ancora pubblicata) — in cui, dopo l'accertamento dell'invalidità degli importi compensativi monetari fissati per le semole e i semolini di granoturco, è detto che ciò non consente di rimettere in discussione la riscossione o il versamento degli importi compensativi monetari effettuati in base al regolamento invalido per il periodo anteriore alla pronunzia della sentenza — e, riferendosi al così affermato principio della tutela del legittimo affidamento, ha inoltre chiesto che venga statuito che un parere di classificazione doganale vincolante conserva la propria efficacia fino all'entrata in vigore di un'eventuale modifica, con la conseguenza che anche i giudici sono obbligati ad attenervisi; in proposito vorrei osservare solo che ciò non può dare occasione ad ulteriori considerazioni che escono dall'ambito della questione che ci è stata sottoposta. Anzitutto, infatti, le situazioni non sono manifestamente paragonabili. In secondo luogo, riguarda soprattutto il diritto nazionale la questione se i pareri di classificazione doganale i quali, come già detto, non sono in contrasto col diritto comunitario, siano vincolanti anche in situazioni come quelle in esame, cioè quando si tratta di riesaminare provvedimenti fiscali non più impugnabili valendosi del § 94 della legge fiscale tedesca, cioè di una disposizione che attribuisce poteri discrezionali. Solo una volta chiarito questo ci si può chiedere se il parere di classificazione doganale che non sia conforme alla tariffa doganale comune conservi cionondimeno la propria efficacia fino a che non sia stato annullato secondo le norme del diritto nazionale.
5.
Propongo quindi che la questione sollevata dal Finanzgericht München sia risolta nel senso che, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1709/74, per l'applicazione della voce 08.11 era decisivo se si trattasse di frutta temporaneamente conservate, non atte per il consumo nello stato in cui erano presentate, e che quest'ultima caratteristica non si poteva ritenere presente qualora la frutta si potesse consumare tale e quale senza pericolo per la salute.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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