CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 28 GENNAIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
L'altro procedimento di cui dobbiamo ora occuparci riguarda la direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, n. 76/769, «concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi» (GU n. L 262, del 27 settembre 1976, pag. 201 e segg.).
A norma dell'art. 3 — per il resto faccio rinvio alla relazione d'udienza — gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla suddetta direttiva entro 18 mesi dalla sua notifica. Questo termine è scaduto il 2 febbraio 1978.
Con lettera 29 gennaio 1979 la Commissione iniziava nei confronti della Repubblica italiana il procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE. Nella fattispecie, la convenuta ha messo in rilievo che l'attività comunitaria nel campo dell'emanazione di direttive per il ravvicinamento delle legislazioni è notevolmente aumentata negli ultimi anni, di guisa che spesso, per adempiere gli obblighi imposti dal diritto comunitario, si rendono necessari interventi legislativi. Il Governo italiano ha perciò cercato di ottenere dal Parlamento una delega di poteri, onde soddisfare con propri decreti i suddetti numerosi obblighi. Un apposito disegno di legge è stato approvato dal Senato il 16 luglio 1980 ed è attualmente all'esame della Camera dei deputati. Dopo la sua approvazione, per la quale non si può ovviamente indicare con sicurezza una data, sarà possibile attuare rapidamente tutto un complesso di direttive comunitarie, compresa quella di cui è causa.
Anche in questo caso si deve dire, in base alla giurisprudenza esistente e dettagliatamente richiamata dalla Commissione, che argomenti del genere sono manifestamente irrilevanti in un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE.
Poiché fino ad oggi, in Italia, non sono stati emanati provvedimenti per l'attuazione della summenzionata direttiva, si dovrà dichiarare, anche in questo caso, che la Repubblica italiana, non avendo posto in vigore entro il termine stabilito le disposizioni per conformarsi alla direttiva n. 76/769, è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE. Inoltre, anche in questo caso, la Repubblica italiana va condannata, come richiesto dalla Commissione, alle spese giudiziali.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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