CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 14 MAGGIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nell'ottobre del 1973 la Commissione pubblicava sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (dell'8 settembre 1973, n. C 71, pag. 4 e segg.) un bando di concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire una riserva di assistenti di grado B 3 e B 2 (concorso COM/B/106).
La natura delle funzioni dei posti da coprire era descritta come segue:
«Funzionario di applicazione che, nel quadro di direttive generali, effettua lavori difficili e complessi, in particolare elabora e mette a punto programmi per calcolatore della terza generazione.»
I candidati dovevano avere almeno 28 anni e al massimo 40 anni. Circa i titoli o diplomi richiesti e l'esperienza professionale, il bando recava quanto segue:
«—
Diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado oppure esperienza professionale di livello equivalente;
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conoscenza di due linguaggi della programmazione, quali COBOL, PL/1, FORTRAN, ASSEMBLER, APL, ALGOL, METASYMBOL ecc.; uno dei due deve essere necessariamente il COBOL o il PL/1;
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buone conoscenze in merito alla confezione di fascicoli di programmazione e di gestione dei programmi;
—
esperienza nel trattamento su calcolatore dèi problemi amministrativi o statistici o di ricerca documentaria;
—
esperienza professionale nel campo del presente concorso.»
A questo concorso partecipava — con successo — anche il sig. Blasig, ricorrente nella presente causa. Egli riceveva quindi una lettera in data 6 settembre 1974 del direttore del personale e dell'amministrazione competente per gli uffici della Commissione di Lussemburgo, in cui gli veniva offerto un posto di «assistente (programmatore)» e gli veniva comunicato che, in caso di accettazione dell'offerta, sarebbe stato nominato in prova nel grado 3, 1o scatto, della categoria B. Il 1° ottobre 1974 il ricorrente entrava in servizio, ed era assegnato all'unità amministrativa «analisi e programmazione» in un posto del bilancio di funzionamento. La nomina in prova come assistente di grado B 3/1 avveniva con provvedimento 18 ottobre 1974 e con effetto dallo stesso giorno. Con provvedimento del 16 luglio 1975 egli era nominato in ruolo nel suo posto, con effetto dal 1° luglio 1975.
Già prima — cioè con lettera del 6 dicembre 1974 — il ricorrente aveva presentato alla Commissione una duplice domanda. In primo luogo egli chiedeva informazioni sui criteri seguiti per l'inquadramento nei gradi e negli scatti in esito al concorso COM/B/106, se ci si fosse valsi delle possibilità offerte dall'art. 31, n. 2, lett. B, e, rispettivamente, dall'art. 32, 2° comma, dello Statuto del personale e in base a quali criteri fosse stato effettuato il suo inquadramento in B 3/1. In secondo luogo egli presentava ad ogni buon conto reclamo contro l'inquadramento troppo basso e, richiamandosi alla sua esperienza professionale, chiedeva l'inquadramento in B 2/1, o quanto meno in B 3/3.
Il reclamo veniva respinto con nota del 2 giugno 1975, in cui ci si richiamava ad un provvedimento della Commissione, entrato in vigore il 1° luglio 1973, «relativo ai criteri da seguire per la nomina ai gradi e per l'inquadramento negli scatti». A quell'epoca non veniva proposto ricorso giurisdizionale.
Il 20 dicembre 1979 il ricorrente, proponeva un nuovo reclamo all'autorità che ha il potere di nomina. Egli vi si richiamava sostanzialmente alla «descrizione delle funzioni e delle attribuzioni degli impieghi tipo di cui all'allegato I A dello Statuto del personale delle Comunità europee» contenuta in un provvedimento della Commissione in data 1° luglio 1972, al testé menzionato allegato Statuto del personale, alla descrizione delle funzioni dei posti da coprire contenuta nel bando di concorso COM/B/106 e alle condizioni di ammissione nello stesso stabilite, nonché ai compiti da lui effettivamente svolti dopo l'entrata in servizio, per sostenere che in realtà col bando COM/B/106 era stato messo a concorso un posto di grado B 1 ed egli avrebbe quindi dovuto essere inquadrato in detto grado con effetto dal 1° ottobre 1974.
Questo reclamo veniva respinto dal membro competente della Commissione con nota 24 aprile 1980. In primo luogo vi si dichiarava che l'inquadramento del ricorrente non poteva più essere impugnato giacché egli non aveva proposto ricorso dopo il rigetto del suo primo reclamo; in secondo luogo vi era detto che l'inquadramento era obiettivamente giustificato dato che egli aveva partecipato ad un concorso bandito per la carriera B 3/B 2; l'asserito svolgimento di compiti superiori non dava alcun diritto all'inquadramento in un altro grado.
Dopo di che il ricorrente si è rivolto a questa Corte chiedendo
—
che'sia dichiarato l'obbligo della convenuta di inquadrarlo nel grado B 1 con effetto dal 1° ottobre 1974 e
—
che la convenuta sia condannata a versare al ricorrente la differenza fra la retribuzione che gli è stata effettivamente versata e quella che egli avrebbe percepito se fosse stato inquadrato nel modo dovuto, più gli interessi dell'8 %.
La Commissione conclude che il ricorso sia dichiarato irricevibile o comunque respinto.
Ecco il mio punto di vista in proposito.
I — Sulla ricevibilità
La Commissione sostiene che il ricorso è per intero irricevibile. Per quanto riguarda la modifica dell'inquadramento del ricorrente, si tratterebbe di una critica rivolta ad un provvedimento del 1974, contro il quale era stato a suo tempo proposto reclamo che non aveva dato luogo ad un ricorso giurisdizionale. II provvedimento non potrebbe più essere impugnato; il successivo provvedimento dell'autorità che ha il potere di nomina — cioè il rigetto del reclamo del ricorrente in data 20 dicembre 1979 — non sarebbe infatti che un atto confermativo privo di autonoma rilevanza. Quanto alla tesi del ricorrente secondo cui solo in un secondo momento — in seguito alla comunicazione fattagli nel 1979 della guida per la compilazione del rapporto informativo nonché della descrizione delle funzioni adottata nell'anno 1972 — egli avrebbe avuto conoscenza dell'illegittimità del suo inquadramento, sarebbe decisivo il fatto che non si tratta di un fatto nuovo. La data in cui il ricorrente ha avuto effettivamente conoscenza del fatto di cui sopra sarebbe inoltre irrilevante in quanto la descrizione delle funzioni era già stata pubblicata sul Corriere del personale del 4 settembre 1973 e la guida per la compilazione del rapporto informativo era già stata posta a disposizione del ricorrente nel 1975, in occasione delle sue prime note caratteristiche. Dall'irricevibilità del capo della domanda riguardante l'inquadramento discende senz'altro quella del capo relativo al mancato pagamento di una parte della retribuzione. Dato che questa pretesa trae del pari origine dall'asserito illegittimo inquadramento, varrebbero — per quanto riguarda i termini — le stesse considerazioni. Se poi si vuole considerare la domanda come una domanda di risarcimento dei danni, a norma dell'art. 43 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, essa era già prescritta il 20 dicembre 1979, data in cui il ricorso era stato proposto.
Il ricorrente sostiene invece in primo luogo che nel reclamo del 1974 non si trattava dell'inquadramento nel grado B 1, bensì unicamente — come si desumerebbe chiaramente pure dal provvedimento adottato in proposito dalla Commissione — di un inquadramento più favorevole nell'ambito della carriera B 3/B 2 in considerazione della sua esperienza professionale. Il diritto all'inquadramento in B 1 gli sarebbe apparso solo nell'ottobre del 1979 dopo aver ricevuto la guida per la compilazione del rapporto informativo e la descrizione delle funzioni. La Commissione non potrebbe opporre il fatto che la descrizione delle funzioni era già stata pubblicata nel 1973 o che nel 1975 il ricorrente aveva ricevuto quanto meno un'appendice alla guida. Ciò in realtà non sarebbe avvenuto, cioè il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza già nell'anno 1975 della descrizione delle funzioni. Per quanto riguarda la loro pubblicazione nel 1973, sarebbe rilevante il fatto che a quell'epoca il ricorrente non era ancora in servizio presso la Comunità. Nemmeno si potrebbe partire dal principio che egli fosse obbligato ad informarsi in proposito; sarebbe invece conforme agli obblighi di correttezza del datore di lavoro il porre tempestivamente a disposizione dei dipendenti tutti i provvedimenti rilevanti per la loro posizione giuridica.
Circa questo contrasto va premesso che la tesi sostenuta dal ricorrente nella fase scritta, cioè che i provvedimenti illegittimi possono essere impugnati in ogni momento, è manifestamente infondata. Ciò chiaramente non corrisponde alla struttura dello Statuto del personale. A causa del principio della certezza del diritto, che ha importanza per l'amministrazione ma anche per gli interessi di altri, esso ha fatto dipendere il controllo di legittimità degli atti che recano pregiudizio dalla presentazione entro un determinato termine, anzitutto di un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina, indi di un ricorso alla Corte di giustizia.
È poi importante il fatto che il ricorrente chiede in realtà la modifica di un provvedimento adottato nel 1974 circa il suo inquadramento, al momento dell'entrata in servizio. Tenuto conto del termine stabilito dallo Statuto del personale — presentazione del reclamo entro 3 mesi dalla comunicazione dell'atto che reca pregiudizio (art. 90) — questo scopo non può essere raggiunto mediante un reclamo proposto nel 1979. È chiaro a priori che un provvedimento adottato in esito a ciò va considerato unicamente come atto confermativo, il quale secondo la giurisprudenza (cfr. ad esempio la sentenza 33 e 75/79, Richard Kuhner c/Commissione, 28 maggio 1980, Race. pag. 1677) non può essere impugnato. Ciò è tanto più vero in quanto nel provvedimento adottato in seguito al reclamo è stato in particolare rilevato che l'inquadramento criticato non era ulteriormente impugnabile e solo incidentalmente è stato dichiarato che l'inquadramento disposto nel 1974 era del tutto legittimo.
La situazione potrebbe essere diversa solo se, dopo l'originario provvedimento d'inquadramento, fosse intervenuto un fatto nuovo tale da modificare la situazione di fatto e di diritto. In un caso del genere l'amministrazione avrebbe effettivamente motivo di riconsiderare un provvedimento in precedenza adottato e — qualora in questo modo fosse stato avviato un nuovo procedimento amministrativo — l'atto adottato in esito a ciò potrebbe non essere considerato come puramente confermativo; si tratta infatti allora di un nuovo atto che può dar luogo a reclamo e a ricorso giurisdizionale. Ciò si desume dalla giurisprudenza, ad esempio dalla sentenza 109/63 e 13/64 (Charles Muller c/Commissione, 16 dicembre 1964, Race. pagg. 1277 e 1297) in cui è detto che, qualora vi sia un fatto nuovo, l'amministrazione deve riprendere in esame un provvedimento non più impugnabile, ovvero dalla sentenza 59/65 (Heinrich Schreckenberg c/Commissione CEEA, 15 dicembre 1966, Race. pag. 734 e segg.) che contiene considerazioni analoghe.
Chiaramente non è questo il caso nostro. In realtà il ricorrente non motiva l'azione intrapresa nel 1979 con un fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata. Egli si limita a sostenere di aver scoperto solo in quel momento il criterio giuridico per valutare il provvedimento d'inquadramento, il che presuppone che si tratta di un criterio che già valeva nel 1974 e che andava osservato nell'adoţtare il provvedimento impugnato. Una situazione del genere non può far ritenere che l'amministrazione, nel pronunziarsi sulla domanda del ricorrente, abbia adottato un nuovo atto autonomamente impugnabile; si trattava in effetti di un atto puramente confermativo, che non faceva decorrere un nuovo termine d'impugnazione, proprio perché la circostanza addotta dal ricorrente non era nuova per l'amministrazione.
Al massimo, in caso di scoperta successiva di una circostanza importante per la valutazione di un atto giuridico si potrebbe pensare al ripristino della situazione anteriore, a proposito della quale l'art. 42, 2° comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia stabilisce:
«Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.»
Tuttavia, nemmeno invocando questa disposizione il ricorrente può dimostrare la ricevibilità del ricorso. Ci si può anzitutto chiedere se, in linea di principio, conoscenze giuridiche mancanti o incomplete — di queste si tratta nel caso del ricorrente — possano costituire un valido motivo per il ripristino della situazione anteriore. Ci si può richiamare in proposito alle norme di diritto nazionale che si occupano — come ad esempio il § 60 del codice di procedura amministrativa tedesco — del problema se un termine sia stato lasciato scadere senza colpa ed a proposito delle quali la dottrina sostiene che l'ignoranza del diritto va assolutamente esclusa (cfr. Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung di Eyermann-Fröhler, nota 11 al §60). Si può quindi sostenere — e ciò vale comunque per ¡dipendenti di un determinato livello, fra i quali vanno certo annoverati anche quelli dei gradi superiori della categoria B — che essi devono procurarsi tempestivamente le conoscenze giuridiche necessarie per controllare il loro inquadramento e che, in caso di omissione, essi non possono — in occasione di un ricorso in seguito proposto — far valere gli obblighi che incombono all'autorità che ha il potere di nomina né sostenere di non essere stati da questa adeguatamente informati circa i particolari della loro posizione amministrativa.
A parte ciò, nel presente caso l'ignoranza del ricorrente, protrattasi fino al 1979, circa i criteri per il suo inquadramento non può essere assolutamente considerata scusabile agli effetti del diritto di essere ricollocato nella situazione precedente. In proposito non occore accertare se nel 1975 sia stata rimessa al ricorrente un'appendice alla guida per la compilazione del rapporto informativo accompagnata dalla descrizione delle funzioni ovvero — com'egli sostiene — ciò non sia avvenuto. È invece importante il fatto che, al momento dell'entrata in servizio, il ricorrente ha ricevuto lo Statuto del personale. Con ciò gli è stato indicato che esisteva una descrizione delle funzioni (si veda l'art. 5); era facile procurarsela, giacché nell'ottobre del 1973 era stata pubblicata nel Corriere del personale che era accessibile a tutti i dipendenti. In secondo luogo il ricorrente — come dimostra il suo primo reclamo — si è manifestamente interessato di tutte le finezze del diritto del pubblico impiego subito dopo l'entrata in servizio e si è in particolare occupato dei criteri per l'inquadramento. Sarebbe quindi stato logico per lui sviscerare la questione, anziché limitarsi all'inquadramento nell'ambito della stessa carriera, e comunque non procrastinare fino all'anno 1979 le sue considerazioni in proposito.
Se quindi il ricorrente, nel 1979, non poteva più tornare sul provvedimento d'inquadramento adottato nel 1974, deve ritenere irricevibile non solo il primo capo della domanda, ma anche il secondo. Ciò è chiaro, dato che la sua pretesa di arretrati dipende dall'accertamento dell'illegitimità del provvedimento relativo al suo inquadramento, accertamento che non può più essere effettuato attualmente. Non ci si può sottrarre a questa conseguenza cercando di qualificare la pretesa di arretrati come una pretesa di risarcimento dei danni. In proposito è già importante il fatto che l'atto introduttivo non contiene argomenti relativi ad un illecito della pubblica amministrazione e che il risarcimento del danno andrebbe effettuato mediante pagamento della differenza fra la sua retribuzione e quella relativa al grado B 1. Questo caso ricorda cioè da vicino quello della già citata causa 59/65 (Race. 1966, pagg. 734 e segg.). In questa veniva rilevato che il ricorrente in realtà non chiedeva il risarcimento dei danni, bensì semplicemente la differenza fra lo stipendio corrispostogli e quello del grado A3; in proposito veniva espressamente affermato che per questa via — cioè valendosi di una domanda di risarcimento dei danni — non si poteva eludere l'irricevibilità del ricorso diretto contro lo stesso provvedimento illegittimo e tendente alle stesse conseguenze finanziarie. Oltre a ciò, nel nostro caso si dovrebbe tener conto anche dell'art. 43 dello Statuto CEE, a norma del quale le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extra contrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. Dato che il fatto dannoso — l'inquadramento assertivamente illegittimo del ricorrente — sarebbe avvenuto nel 1974 e dato che il reclamo — per quanto riguarda l'inquadramento in B 1 — è stato proposto solo nel dicembre del 1979, l'eccezione di prescrizione andrebbe senz'altro accolta; il secondo capo della domanda andrebbe quindi comunque respinto sotto questo profilo.
II — Nel merito
Dopo di che mi occuperò solo in subordine della fondatezza del ricorso, che la Commissione del pari contesta.
L'assunzione del ricorrente, in occasione della quale aveva luogo l'inquadramento attualmente controverso, avveniva — come prescritto dall'art. 29 dello Statuto del personale — in esito ad un concorso, i cui particolari sono disciplinati nell'allegato III dello Statuto stesso. Questo precedente, il quale ha manifestamente importanza capitale in un caso come il nostro, non dà luogo ad incertezze in quanto vi si parla della nomina di assistenti di grado B 3 e B 2.
1.
Il ricorrente cionondimeno sostiene — e questo è uno dei suoi principali argomenti — che la determinazione del grado del posto messo a concorso non era corretta. Che in realtà si volesse l'inquadramento in B 1, si desumerebbe da vari indizi. Il più importante sarebbe la descrizione delle funzioni, in particolare la circostanza che vi si parla dell'elaborazione e della messa a punto di programmi nello stesso modo in cui ciò è stato fatto — per il grado B 1 — nella descrizione dei posti a carico del bilancio di funzionamento stabilita dalla Commissione nell'anno 1972. Avrebbe inoltre rilievo l'età minima indicata nel bando, la quale presupporrebbe una lunga esperienza professionale in qualità di programmatore. A parte ciò, militerebbero a favore del ricorrente anche le conoscenze richieste nel bando, in particolare nella sezione III, sotto i numeri 3 e 4.
A mio parere, già questa tesi del ricorrente non può essere accolta.
Si può a priori considerare estremamente problematico il tentativo di ottenere la modifica dell'inquadramento attraverso la modifica del bando di concorso. Anche ammettendo che — contro l'espresso tenore del bando — sia stato messo a concorso un posto B 1, ciò non era senz'altro manifesto, cosicché non vi è stata alcuna candidatura per un posto del genere. In altre parole, il concorso sarebbe stato falsato; non è affatto sicuro che, se le cose si fossero svolte regolarmente e fosse stato chiaramente messo a concorso un posto B 1, proprio il ricorrente sarebbe stato prescelto fra i candidati, che in quel caso sarebbero stati senz'altro diversi. Accettando la premessa da cui parte il ricorrente, sarebbe quindi molto più logico dichiarare illegittimo l'intero concorso, anziché attribuire ora al ricorrente, il quale ha partecipato ad un concorso che non era chiaramente preordinato ad un grado B 1, un siffatto inquadramento superiore.
Anche più importante di questa considerazione è il fatto che il bando di concorso, che è il frutto di un procedimento accurato nel corso del quale viene sentita la commissione paritetica, non può essere criticato nella parte in cui contempla espressamente l'inquadramento del posto in B 3/B 2.
Anzitutto, se ci si attiene alla descrizione delle funzioni dell'anno 1972, invocata dal ricorrente, la quale effettivamente — insieme al titolo del concorso — costituisce il criterio più importante, va rilevato che a norma di essa gli impiegati della carriera B 2/B 3 — per quanto qui ci interessa — sono incaricati di effettuare «nel quadro di direttive generali, lavori difficili e complessi». Ciò corrisponde quasi alla lettera alla prima parte della descrizione della natura delle funzioni contenuta nel bando di concorso, in cui si parla — e ciò, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, vale anche per i dipendenti tecnici, non solo per quelli amministrativi — di effettuare «nel quadro di direttive generali», «lavori difficili e complessi». Quando poi nella seconda parte si dice: «elabora e mette a punto programmi per calcolatore della terza generazione» solo in apparenza — come la Commissione ha giustamente rilevato — ci si riferisce alla descrizione delle funzioni per gli impiegati di grado B 1, in cui viene del pari menzionata l'«elaborazione dei programmi-macchine degli ordinatori elettronici». Di fatto si deve ritenere che la frase citata non si riferisce veramente ad un posto B 1 il quale, secondo la descrizione delle funzioni della Commissione, è caratterizzato dall'esecuzione, nell'ambito di direttive generali, di lavori particolarmente difficili e complessi. Data l'espressa menzione della carriera B 3 e B 2 al punto I del bando di concorso e visto che nella descrizione delle funzioni si parla solo di lavori difficili e complessi, la frase che si riferisce ai programmi per calcolatore della terza generazione va interpretata nel senso che si trattava dell'elaborazione di programmi, per così dire, in senso improprio, cioè di collaborazione ad un compito del genere. In questo senso potrebbe poi essere intesa — benché non sia necessario risolvere il problema — anche la circostanza che nella descrizione delle funzioni del bando di concorso, accanto all'elaborazione di programmi si parla di messa a punto degli stessi, cosa di cui non vi è del pari traccia nella descrizione delle funzioni del grado B 1.
Nemmeno gli altri indizi addotti dal ricorrente sono a mio parere atti a far dubitare dell'esattezza del modo in cui il bando di concorso COM/B/106 era formulato. Ciò appare sicuro per l'età minima. Anche se si parte dal presupposto — il che non è affatto obbligatorio — che occorreva una certa esperienza professionale proprio nell'elaborazione dei dati, non se ne può desumere che doveva trattarsi di programmatori con l'esperienza propria del grado B 1. Vi sono invece ottimi motivi per ritenere il contrario; secondo la «decisione relativa ai criteri da seguire al momento dell'assunzione per la nomina nei gradi e l'inquadramento negli scatti» — trasmessa al ricorrente col provvedimento emesso in esito al suo primo reclamo e allegata al controricorso — per l'inquadramento in B 1 era infatti richiesta una esperienza professionale di 14 anni, esperienza che in questo campo non si può pretendere da un candidato che abbia l'età minima di 28 anni. Lo stesso va detto delle conoscenze richieste dal bando di concorso. Anche se si dovesse ammettere — cosa che non occorre approfondire qui — che esse non erano affatto diverse da quelle richieste per il grado B 1, ciò non basterebbe per far ritenere che in realtà sia stato messo a concorso un posto B 1. Una siffatta uguaglianza di conoscenze per posti di livello diverso non è del tutto insolita. Nel nostro caso essa significherebbe unicamente che le conoscenze non vanno usate per effettuare lavori particolarmente difficili e complessi (B 1), bensì solo per effettuare lavori difficili nell'ambito della carriera B 3/B 2, in cui esse hanno del pari la loro ragione d'essere, anche se si tratta solo di compiti sussidiari.
2.
Una volta assodato che la tesi principale del ricorrente, secondo cui in realtà si sarebbe voluto mettere a concorso un posto B 1, non è convincente, resta da accertare se altri argomenti da lui addotti siano sufficienti per giustificare l'inquadramento in B 1.
Ciò non vale certo per la circostanza che, nella lettera 6 settembre 1974, in cui veniva fatta al ricorrente un'offerta di assunzione, è stata usata l'espressione «programmatore», che compare anche nella descrizione delle funzioni della Commissione relative al grado B 1. Senza dubbio una siffatta designazione abbreviata delle mansioni in una comunicazione amministrativa non può avere importanza decisiva, non da ultimo in vista del fatto che detta nozione non compariva nel procedimento di concorso né nel provvedimento di nomina e che inoltre nella stessa lettera si parlava espressamente di un posto di «assistente» e dell'inquadramento in B 3/1.
Non è poi dato di vedere come si possa trarre qualche utile elemento per la valutazione del presente caso dal richiamo fatto dal ricorrente a due altri concorsi (COM/B/135 e COM/B/137). Il concorso ultimo menzionato è infatti identico a quello di cui trattasi nella presente causa. Nel concorso COM/B/135 non si trattava invece di un «programmatore aggiunto» della carriera B 2/B 3, bensì di un posto della carriera B 4/B 5. Era questo il motivo per cui nel bando di concorso non si parlava nemmeno di effettuare lavori difficili e complessi né di assistere il programmatore, bensì unicamente di effettuare sotto controllo lavori correnti e di partecipare all'elaborazione ed alla messa a punto di programmi.
Infine, la pretesa del ricorrente non può nemmeno trovare fondamento nelle mansioni che — a suo dire — egli avrebbe di fatto svolto o nei rapporti informativi stesi sul suo conto a norma dell'art. 43 dello Statuto del personale, nei quali le sue mansioni sarebbero indicate con la parola «programmatore» e in cui viene dichiarato che egli si occupa di lavori di analisi e coordina lavori di analisi e di programmazione. Le qualifiche e le valutazioni contenute nei rapporti informativi ai sensi dell'art. 43 dello Statuto del personale e provenienti dal superiore gerarchico del ricorrente non possono infatti, evidentemente, giustificare di per sé un inquadramento diverso da quello stabilito nel provvedimento dell' autorità che ha il potere di nomina. Per quanto riguarda poi le asserite mansioni effettive, la Commissione ha contestato formalmente che il ricorrente svolga lavori corrispondenti alla categoria B 1. Secondo la giurisprudenza (cfr. ad esempio la sentenza 189/73, Gijsbertus van Reenen c/Commissione, 19 marzo 1975, Race. pag. 445), una circostanza siffatta potrebbe al massimo avere rilievo ai fini della promozione, ma non dà diritto alla modifica dell'inquadramento. Le cose non potrebbero stare diversamente, giacché altrimenti le norme relative ai concorsi potrebbero essere facilmente eluse ed i poteri riservati all'autorità che ha il potere di nomina verrebbero svuotati.
Detto questo, non è necessario prendere in esame gli argomenti relativi agli sforzi della Commissione per modificare la descrizione dei posti retribuiti sul bilancio di funzionamento al fine di coordinarli con la descrizione delle funzioni che vale per i posti corrispondenti retribuiti sul bilancio delle ricerche: essi sono manifestamente irrilevanti nel presente caso, giacché si tratta essenzialmente di introdurre anche nel campo retribuito sul bilancio di funzionamento i posti B 4/B 5 relativi all'elaborazione dei dati. Si deve invece concludere che il ricorso non può essere considerato fondato né per quanto riguarda l'inquadramento al momento dell'assunzione, né per quanto riguarda il pagamento della differenza fra la retribuzione effettiva del ricorrente e quella del grado B 1.
III — Vi propongo quindi in primo luogo di dichiarare irricevibile il ricorso e in subordine di respingerlo e di provvedere sulle spese a norma dell'art. 70 del nostro regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzioni dal tedesco.
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