CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 9 LUGLIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il servizio di traduzione a medio e lungo termine della Commissione fa parte della direzione generale IX, personale e amministrazione. Nel periodo che qui ci interessa tale direzione generale comprendeva cinque direzioni in Bruxelles ed una in Lussemburgo. Una di queste direzioni con sede in Bruxelles, denominata «Traduzione, documentazione, riproduzione e biblioteca», si componeva allora di undici divisioni, di cui sette dedite alla traduzione: vi era una divisione per gli affari generali di traduzione ed una per ciascuna delle lingue ufficiali. La direzione con sede in Lussemburgo si componeva di sette divisioni, una delle quali è il servizio di traduzione a medio e lungo termine. Tale divisione era divisa in otto sezioni, una per ciascuna lingua ufficiale, una riguardava gli affari generali e la programmazione, ed una le questioni di terminologia.
Nella presente causa cinque dei capi di queste sezioni si lagnano del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla loro domanda di riorganizzazione del servizio di traduzione a medio e lungo termine della Commissione, in modo da trasformare le esistenti sezioni in divisioni del tipo già esistenti in Bruxelles e di conseguenza nominare il più elevato in grado capodivisione invece di caposezione. La controversia ha una lünga storia.
Già nel giugno 1973 i capi delle sezioni di Lussemburgo inviavano al presidente della Commissione, allora sig. Ortoli, una lettera in cui sostenevano di essere trattati meno favorevolmente dei loro colleglli di Bruxelles e del Parlamento, che avevano il titolo di capidivisione col grado LA 3. Essi chiedevano di conseguenza la trasformazione dei loro posti. Il sig. Ortoli rispondeva che, sebbene la classificazione dei capisezione ben definisse la natura del lavoro e riflettesse l'attuale organizzazione e necessità del servizio in Lussemburgo, la Commissione si proponeva, alla luce di un probabile aumento di lavoro, di riesaminare l'organizzazione del servizio di traduzione a medio e lungo termine nonché di chiedere, nel progetto di bilancio per il 1975, uno stanziamento che consentisse di risolvere il problema. Per tutto il 1973 e il 1974 i capisezione e i loro successori scambiavano corrispondenza nello stesso senso col presidente della Commissione.
Nel 1974 e nel 1975 due membri del Parlamento europeo ponevano interrogazioni scritte alle Commissione sull'argomento: vedansi interrogazione scritta n. 19/74 del 20 marzo 1974, GU 1974, n. C 61, pag. 24; interrogazione scritta n. 189/74 del 21 giugno 1974, GU 1974, n. C 113, pag. 14; e interrogazione scritta n. 614/74 del 10 gennaio 1975, GU 1975, n. C 86, pag. 24. Nelle sue risposte, in particolare nell'ultima di esse, la Commissione confermava l'intenzione di procedere alla graduale riorganizzazione del servizio di traduzione a medio e lungo termine in modo da trasformare le sezioni in divisioni e asseriva che nel bilancio per il 1975 erano stati previsti due posti di grado LA 3.
Questi posti venivano assegnati a due dei capisezione di Lussemburgo, con la qualifica di consiglieri. In risposta ad una lettera di tutti e sette i capisezione, in cui esprimeva rincrescimento che i titolari dei nuovi posti non fossero stati nominati direttori, il presidente della Commissione, con lettera 19 novembre 1975, precisava che la decisione di assegnare a questi due capisezione la qualifica di consigliere era motivata unicamente dalla necessità di mantenere intatta una struttura amministrativa uniforme in Lussemburgo. Il presidente confermava che la Commissione teneva fermo il suo intento di riorganizzare gradualmente il servizio di traduzione a medio e lungo termine.
Il 12 luglio 1978, poco dopo l'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912, che modifica lo Statuto del personale (GU n. L 119, pag. 1) i capi delle sezioni di Lussemburgo (allora in numero di otto) scrivevano di nuovo al presidente della Commissione, sostenendo che sarebbe stato naturale e logico reinquadrarli nel grado LA 3, giacché il loro attuale grado LA 4 era divenuto LA 5/4, il che veniva considerato come una retrocessione. Essi sostenevano inoltre che nulla giustificava l'ulteriore ritardo nell'inquadrarli come capidivisione. La Commissione registrava questa lettera come una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, ma in questa fase non rispondeva ad essa. Il 12 marzo 1979 i capisezione scirvevano di nuovo al presidente della Commissione ripetendo in sostanza la loro lettera del 12 luglio 1978, facendo questa volta presente il fatto che presso la Commissione vi era una minore proporzione di personale di grado LA 3 che nelle altre istituzioni comunitarie. Tre mesi più tardi essi non avevano ricevuto risposta né all'una né all'altra lettera.
Il 21 giugno 1979, perciò, ciascuno dei cinque ricorrenti inviava alla Commissione una comunicazione dal titolo «Demande au titre de l'article 90, n. 1 du Statut» in cui chiedevano alla stessa Commissione di prendere tutti i provvedimenti amministrativi e di bilancio necessari per trasformare il suo posto in quello di capodivisione col grado LA 3. Il 31 luglio 1979, il sig. Tugendhat, membro della Commissione, rispondeva alla lettera spedita il 12 luglio 1978. Egli diceva che nel progetto di bilancio per il 1980 la Commissione aveva chiesto fondi che, se assegnati, le avrebbero consentito di nominare un vicedirettore generale presso la direzione generale IX in Lussemburgo. Ciò, a sua volta, al fine di consentire una modifica nell'organizzazione della Direzione generale nell'ambito del bilancio 1981. Non vi era tuttavia, in questa lettera, una più specifica promessa.
Di conseguenza, il 17 gennaio 1980, i ricorrenti presentavano i loro reclami in forza dell'art. 90. n. 2, dello Statuto. Dato che questi rimanevano senza esito, il 16 agosto 1980 essi proponevano ricorso in forza dell'art. 91, n. 3.
La Commissione assume che i presenti ricorsi sono irricevibili. Essa sostiene che la lettera 12 luglio 1978 equivaleva ad una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, ch'essa era stata registrata come tale e costituiva un punto di partenza per i termini prescritti da questo e dal successivo articolo. Secondo questo ragionamento, le lettere dei ricorrenti in data 21 giugno 1979 non potevano far decorrere nuovi termini per presentare reclamo e proporre ricorso, giacché esse avevano lo stesso oggetto della precedente domanda collettiva.
È ora assodato che un ricorrente che non si opponga ad una decisione entro i termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto non può ovviare alla sua mancanza contestando semplicemente una successiva comunicazione della competente autorità che confermi la precedente decisione. Nel presente caso, la questione è se la lettera 12 luglio 1978 vada considerata come una domanda.
Una comunicazione che non rechi il titolo «demande» (o «domanda») e che non faccia espresso riferimento all'art. 90 dello Statuto può essere equiparata ad una domanda ai sensi del suddetto articolo, qualora indichi con sufficiente chiarezza un espresso invito alla competente autorità ad adottare una specifica decisione nei confronti di determinate persone. (Vedansi cause riunite 22 e 23/60, Elz c/ Alta Autorità (Race. 1961, pag. 345) e causa 79/70, Müllers cl Comitato economico e sociale (Race. 1971, pag. 689)). Ove la lettera sia letta isolatamente, si può sostenere che costituisca una «demande» sebbene riguardi principalmente il grado LA 3 piuttosto che il posto di capodivisione. Mi sembra, tuttavia, che sia irrealistico occuparsi di una lettera presa isolatamente. Essa deve essere letta nel contesto del prolungato scambio di corrispondenza svoltosi fra i ricorrenti, e i loro predecessori, ed i successivi presidenti della Commissione, in cui i primi hanno ripetutamente sollecitato la riorganizzazione del loro servizio. Ciò premesso, la lettera 12 luglio 1978 non mi sembra costituire una domanda, diretta ad ottenere che l'autorità adotti una decisione relativa ai suoi firmatari, nel senso di cui all'art. 90, n. 1. Essa è piuttosto parte di una serie di comunicazioni intese a convincere le competenti autorità ad effettuare determinati cambiamenti nella struttura dell'organizzazione. Di conseguenza, non ritengo che i ricorsi siano irricevibili.
Anche se la lettera 12 luglio 1978 è una «domanda» ai sensi dell'art. 90, il ricorso del sig. Stefan Bauer non è per questo irricevibile giacché egli non ha firmato tale lettera. Ne consegue che sarebbe necessario esaminare la domanda del sig. Bauer nel merito.
La tesi dei ricorrenti in questo procedimento è che la Commissione è venuta meno ai suoi doveri nei loro confronti per non aver creato divisioni (piuttosto che sezioni) nella direzione generale di Lussemburgo, con la conseguenza che vi sarebbe stato per loro almeno una possibilità di essere nominati capidivisione.
Da parte mia condivido sin d'ora l'argomento del patrono della Commissione secondo cui le lettere e le risposte parlamentari invocate dai ricorrenti non creano di per sé un obbligo di cui i ricorrenti possono esigere l'adempimento. Esse creano tutt'al più una dichiarazione d'intenzioni, o (come è stato detto) un impegno morale, nelle circostanze descritte a grandi linee, di studiare e, quando possibile, di porre in atto, una riorganizzazione del servizio.
Con questo, tuttavia il caso non è chiuso. Il patrono dei ricorrenti ha soprattutto invocato a sostegno del petitum le disposizioni dello Statuto del personale e dei principi generali del diritto. Il fatto che ciò che era stato detto nelle lettere e nelle risposte non sia ancora stato realizzato viene invocato per provare che lo Statuto del personale e detti principi di diritto sono stati violati. L'art. 5, n. 3, dello Statuto del personale dispone che «i funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera». Il gruppo da prendere in considerazione è quindi una «categoria», non un grado, o posti nell'ambito dello stesso campo di specializzazione professionale costituiti in uffici che comprendono un certo numero di gradi in una o più categorie.
Che cosa esattamente si intenda con la frase «identiche condizioni di sviluppo di carriera» non è, in ogni caso per me, immediatamente chiaro. Evidentemente essa non significa identiche condizioni di servizio, altrimenti, ad esempio, gli stipendi dovrebbero essere identici in ciascuna categoria. Essa sembra, comunque, contenere T'idea che coloro che svolgono un lavoro identico devono essere trattati nella stessa maniera, in particolare per quanto riguarda la qualifica, e che devono essere loro offerte le stesse possibilità di promozione. Questa maniera di intendere sembra scaturire dal testo francese «des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière». Ciò sembra pure ammesso nella sentenza della Corte 102/63, Boursin d Alta Autorità della CECA (Race. 1964, pag. 1329, a pag. 1360), dove è stato affermato che «il principio della corrispondenza tra funzioni esercitate e grado — principio che costituisce il fondamento dell'allegato I dello Statuto, come pure dell'art. 5 il quale contempla la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni da effettuarsi da ciascuna istituzione, — ha lo scopo di evitare, in primo luogo, le disparità di trattamento fra dipendenti cui siano state validamente affidate mansioni analoghe e, in secondo luogo, che si pretendano dai dipendenti prestazioni che non rientrano nella descrizione della funzioni relative al loro impiego».
È vero che secondo l'art. 4 le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, come stabilito dallo Statuto. Di conseguenza, il dipendente nominato in un posto particolare, ma incaricato di svolgere funzioni analoghe a quelle proprie di un posto di grado superiore, non può pretendere che questo fatto sia di per sé sufficiente a giustificare il suo reinquadramento. (Vedasi Boursin supra e cause 77/70, Prelle zi Commissione [Race. 1971, pag. 561, a pag. 566]). Questo tuttavia, a mio modo di vedere, non vale a confutare, le tesi dei ricorrenti, giacché in origine non viene criticato il fatto che gli interessati non siano stati promossi, ma che non siano stati creati i posti di capodivisione.
Quest'asserita violazione dell'art. 5 è intimamente connessa con un secondo mezzo, secondo cui vi è violazione dei principi generali di equità e di non discriminazione che devono applicarsi nelle relazioni fra la Commissione ed i suoi dipendenti.
Ammesso che l'art. 5 vada inteso nel senso che esso comprende quando detto sopra, e che valga il principio generale, resta sempre la questione se i dipendenti tra i quali si è cercato di fare un paragone vadano posti sullo stessso piano. Questo mi sembra un punto che spetta alla Commissione accertare. Da un lato, come l'avvocato generale Reischl ha detto nella causa 14/79, Loebisch e/ Consiglio (Race. 1979, pag. 3679, a pag. 3701) «si deve in linea di principio evitare che, a causa della differenza fra i criteri di valutazione usati, le mansioni di un grado determinato varino da un'istituzione all'altra». Eppure chiaramente «le istituzioni dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda l'organizzazione dei loro uffici. Si può quindi parlare di disparità di trattamento solo nel caso in cui i dipendenti delle varie organizzazioni che svolgono mansioni dello stesso valore vengano trattati in modo diverso». Mi sembra che ambedue queste massime si riferiscano ad. una situazione che riguarda dipendenti occupati in diversi rami della stessa istituzione.
Come la Corte ha affermato nella causa Loebisch, a pag. 3692 «ciascuna istituzione è padrona del proprio organigramma e dispone di un ampio potere discrezionale per l'organizzazione dei propri uffici». Spetta soprattutto alla Commissione stabilire le esigenze della sua organizzazione e valutare la relativa equivalenza di posti. Ciò, naturalmente, non significa che la decisione della Commissione sfugga completamente al sindacato della Corte. Proprio come nella causa 61/70, Vistosi e/ Commissione (Race. 1971, pag. 541), la Corte ha ritenuto che il sottrarre ad un dipendente una parte degli incarichi che egli svolgeva in precedenza sia atto a costituire una violazione degli artt. 5 e 7, così mi sembra che la Corte possa intervenire qualora sia dimostrabile che la Commissione ha agito in un modo in cui un diligente datore di lavoro non può logicamente agire alla luce dello Statuto del personale e dei principi generali sopra menzionati. Una decisione basata su una errata interpretazione dello Statuto, o dettata da considerazioni non pertinenti, legittimerebbe la Corte a correggere quanto la Commissione ha discrezionalmente disposto.
Lo stesso potere discrezionale e gli stessi poteri di controllo esistono per quanto riguarda la decisione in merito a quanti dipendenti debbano essere nominati in un particolare grado (qui LA 3) nelle diverse istituzioni.
Nella presente causa il significato dell'atteggiamento della Commissione era inizialmente nel senso che l'assetto di Lussemburgo era adeguato alle condizioni di lavoro ivi esistenti, compresa la mole di lavoro e il numero dei dipendenti assunti. La riorganizzazione proposta veniva considerata in relazione alle future esigenze e sviluppi. La Commissione sostiene ancora, sia nelle osservazioni' scritte sia nella fase orale, che si riscontrano differenze fra la dimensione dell'organizzazione e il volume di lavoro in Bruxelles e in Lussemburgo, le quali giustificano la diversa organizzazione, anche se il lavoro è in gran parte lo stesso e comporta la stessa responsabilità.
Le dimensioni dell'unità possono a mio avviso costituire, sotto il profilo giuridico, un fattore rilevante di cui la Commissione deve tener conto nel pervenire alla sua decisione. L'ufficiale comandante di una divisione è ad un livello diverso del comandante di una brigata anche se ambedue comandano. Spetta quindi alla Commissione valutare quali siano le esigenze e fino a che punto sia possibile soddisfarle alla luce delle limitazioni di bilancio. Non ritengo che il fatto che la Commissione abbia manifestato l'intenzione di creare nel futuro dei posti di capodivisione, fondi permettendo, provi necessariamente che la Commissione violi attualmente l'art. 5. Non spetta alla Corte chiedersi se cambiamenti nelle future dimensioni e nel futuro carico di lavoro del seivizio modificherebbero la situazione.
È stato inoltre sostenuto che la Commissione aveva violato la propria decisione 4 maggio 1978 con cui modificava la descrizione delle funzioni dei dipendenti nell'allegato I dello Statuto. La sostanza di questo argomento, se ho ben compreso, era che i ricorrenti che sono stati nominati consiglieri col grado LA 3 continuano in pratica ad eseguire i compiti di capisezione col grado LA 4, mentre nella decisione 4 maggio 1978 si descrivono i consiglieri come funzionari di grande preparazione che devono dare consigli sulle questioni linguistiche o svolgere specifici compiti sotto il controllo di un direttore generale o di un direttore. Non ritengo che questo argomento sia fondato. I tre ricorrenti clic sono stati promossi consiglieri nel grado LA 3 può darsi che in pratica svolgano i compiti di capisezione del tipo descritto sotto la rubrica LA 4 della decisione. In tal caso, essi non possono sostenere di aver subito una perdita per il fatto di essere stati promossi consiglieri. Gli altri ricorrenti non sostengono che la decisione descriva inesattamente le loro mansioni.
Infine, è stato sostenuto che la decisione di cui è causa è incompatibile con l'art. 24 dello Statuto, che contempla l'obbligo della Commissione di proteggere il suo personale contro gli attacchi alla loro persona o reputazione cui essi siano esposti a motivo delle loro mansioni. La protezione contemplata in tale articolo è contro gli atti provenienti da terzi: causa 116/78, Bellitani e/Commissione (Race. 1979, pag. 1585, a pag. 1600). L'articolo è stato inteso in modo da estendere la protezione contro gli attacchi ad un dipendente da parte di un altro; causa 18/78, Mrs. V c/Commissione (Race. 1979, pag. 2093, a pag. 2102). A mio modo di vedere, tuttavia, la Commissione non ha il dovere di proteggere i dipendenti contro sé stessa. Nella causa 115/76, Leonardini c/ Commissione (Race. 1978, pag. 735, alle pagg. 745-746), la Corte ha dichiarato che l'art. 24 non va applicato nel caso in cui vi sia un ritardo abnorme ed eccessivo imputabile alla negligenza della Commissione nell'occuparsi dell'infortunio di un dipendente. Nella presente causa, a mio avviso, tale articolo non è pertinente.
Il disappunto di quelli (alcuni dei quali sono ora in pensione) che avevano sperato nella riorganizzazione in base alle lettere ed alle risposte parlamentari è ben comprensibile dopo questo lunghissimo ritardo, ma non sono persuaso dai ricorrenti (cui, a mio avviso, incombe l'onere della prova) che la Commissione abbia nel presente caso violato il suo dovere in modo da mettere la Corte in condizioni di intervenire.
Ciò premesso, ritengo che i ricorsi siano ricevibili, ma che essi vadano respinti. Giusta gli artt. 69, § 2, e 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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