CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL DELĽ8 LUGLIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente causa è stato dichiarato che non vi è luogo a provvedere e pertanto, a norma dell'art. 69, § 5, del Regolamento di procedura, la Corte deve decidere sulle spese in via equitativa.
Dall'ultima fase del procedimento risulta che sussisterebbe ancora, in sostanza, un unico mezzo, e cioè l'assunto che il regolamento impugnato è stato emanato senza la necessaria consultazione del Parlamento. Non credo che tale mezzo sia fondato poiché il Parlamento, anche se non ha preso posizione su questo specifico regolamento, ha però emesso un parere sul progetto di un regolamento che doveva contenere una disciplina in materia di quote per cinque anni. Orbene, a mio avviso, il parere favorevole del Parlamento circa una nuova normativa più ampia implica anche l'approvazione della proroga della corrispondente disciplina precedente.
È poi senz'altro significativo che il Parlamento, il quale era intervenuto la prima volta (causa 138/79, Roquette Frères c/Consiglio delle Comunità europee, sentenza 29 ottobre 1980), non è intervenuto nel caso presente. Credo che anche il Parlamento sia dell'avviso che in questo caso i suoi diritti non siano stati lesi.
Di conseguenza, il ricorso non sarebbe affatto risultato fondato. Ciononostante, suggerisco che la Corte compensi le spese, cioè disponga che ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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