CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 4 GIUGNO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La Corte dei conti veniva istituita nel 1975. Nell'organizzare il servizio traduzione, il 24 ottobre 1978 essa pubblicava un avviso di posto vacante (n. CC/LA/27/1978) concernente il posto di capo di detto servizio. Questo posto era di grado LA/3. Tra il personale già alle dipendenze della Corte dei conti non vi era alcun promovibile al grado LA/3. Veniva sollecitata la candidatura di capi divisione di grado LA/3, già in servizio presso la Comunità, che si ritenessero idonei. Si avevano tre candidati, uno solo dei quali veniva ritenuto in possesso dei prescritti requisiti e in seguito ritirava la candidatura. Il posto di capo del servizio traduzione rimaneva quindi vacante.
Lo stesso giorno, veniva pubblicato un altro avviso di posto vacante (n. CC/LA/28/1978) relativo al posto di revisore di grado LA/5-LA/4. I revisori inquadrati in questi gradi presso la Comunità venivano invitati a presentare la loro candidatura. Il sig. Adriáén Van Zaanen, in servizio presso la Commissione a Lussemburgo come revisore di grado LA/4, chiedeva il trasferimento alla Corte dei conti, in esito a detto avviso. L'8 dicembre 1978 la Corte dei conti adottava una decisione con cui il candidato veniva trasferito al suo servizio traduzione, dove sarebbe stato inquadrato nel grado LA/4, 5o scatto, con effetto dal 1o dicembre 1978.
Il Van Zaanen ha sostenuto che gli era stato assicurato che, se si fosse trasferito alla Corte dei conti, dopo un certo tempo sarebbe stato promosso capo del servizio traduzione. La Corte dei conti ha contestato quest'assunto. Comunque stiano le cose, non veniva fatto alcun altro tentativo per coprire in via permanente il posto di capo del servizio traduzione. La Corte dei conti decideva invece di occupare detto posto ad interim e, il 1o marzo 1979, adottava una decisione con cui l'incarico veniva affidato al Van Zaanen per un periodo i tre mesi a partire da quel momento. Questa decisione si fondava sull'art. 7 dello Statuto del personale che, per quanto ci riguarda, recita :
«2.
Il funzionario può occupare ad interim un impiego di una carriera della sua categoria o quadro superiore della carriera alla quale appartiene. A decorrere dal quarto mese del suo interim, il funzionario percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe nel grado iniziale se fosse nominato nella carriera in cui assicura l'interim.
L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un funzionario comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.»
È pacifico che il Van Zaanen non sostituiva un dipendente comandato ad un altro posto, chiamato alle armi o in congedo per malattia. Il suo interim veniva in realtà prorogato da una serie di decisioni, l'ultima delle quali è del 28 febbraio 1980. Ciò faceva durare l'interim dal 1o gennaio 1980 al 29 febbraio 1980, data alla quale, si dichiara nella decisione, esso «prendra obligatoirement fin». A rigor di termini, le varie decisioni prodotte dinanzi alla Corte prorogavano soltanto la corresponsione dell'indennità differenziale connessa al posto, però esse sono state considerate come proroghe dell'incarico. Pare chiaro dal tenore della decisione del 28 febbraio 1980 che per la Corte dei conti l'interim sarebbe cessato automaticamente al termine del periodo di un anno contemplato dall'art. 7, n. 2.
In pari data (28 febbraio 1980) la Corte dei conti adottava un'altra decisione con cui si nominava un certo sig. E., revisore di grado LA/5, capo ad interim del servizio traduzione, per un periodo di sei mesi. Di conseguenza, il 3 aprile 1980, il Van Zaanen presentava alla Corte dei Conti un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, in cui ammetteva che, a norma dell'art. 7, n. 2, il suo interim non avrebbe potuto venir prorogato ulteriormente, ma eccepiva l'illegittimità della nomina dell'E. per tre motivi. Il primo era che l'art. 7, n. 2, vietava all'autorità che ha il potere di nomina di occupare un posto vacante, mediante una serie di nomine ad interim, per più di un anno. In secondo luogo, egli sosteneva che un dipendente può venir nominato ad interim, a norma dell'art. 7, n. 2, soltanto ad un posto di una carriera immediatamente superiore al grado in cui egli è inquadrato, mentre 1'E. era solo al grado LA/5 e il capo del servizio traduzione era al grado LA/3. U suo terzo argomento era che la nomina dell'E. non era stata effettuata nell'interesse del servizio, per il quale era necessario che il posto venisse occupato in uno dei modi indicati dall'art. 29 dello Statuto del personale.
Il reclamo del Van Zaanen pare non abbia ricevuto alcuna risposta dalla Corte dei conti. Esso veniva quindi considerato implicitamente respinto alla scadenza dei quattro mesi di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale e, il 4 settembre 1980, il Van Zaanen depositava in cancelleria l'atto introduttivo della presente causa.
Nel frattempo, il 2 settembre, la Corte dei conti pubblicava un bando di concorso (CC/LA/3/80) relativo ad un concorso interno per il posto di capo del servizio traduzione. L'8 settembre il Van Zaanen comunicava per iscritto alla commissione d'esame di non intendere presentare la sua candidatura per i motivi espressi nel reclamo del 3 aprile nonché nell'atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte. Il termine per la presentazione delle candidature era stato fissato in un primo tempo al 22 settembre, ma il 12 settembre la Corte dei conti lo prorogava al 2 ottobre. Il 1o ottobre il Van Zaanen cambiava idea. Egli presentava la sua candidatura, dichiarando tuttavia che avrebbe continuato l'azione in giudizio. All'udienza, il patrono del Van Zaanen dichiarava che al concorso si erano presentati complessivamente 18 candidati, i quali erano stati tutti, compreso il Van Zaanen, respinti per un motivo o per un altro.
Nell'atto introduttivo il Van Zaanen deduce quattro mezzi:
(1)
la decisione con cui veniva posto termine al suo interim non era motivata e quindi va annullata;
(2)
la Corte dei conti non poteva legittimamente nominare ad interim un altro dipendente, in quanto il periodo interinale è limitato ad un anno;
(3)
la Corte dei conti doveva dichiarare vacante il posto e prendere in esame la possibilità di coprirlo mediante promozione, come prescritto dagli artt. 4 e 29 dello Statuto del personale;
(4)
l'inerzia della Corte dei conti ha leso il Van Zaanen e gli ha recato danni che possono venir valutati in un'unità di conto.
Gli artt. 4 e 29 stabiliscono quanto segue:
Articolo 4
«Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente Statuto.
Ogni posto vacante in un'istituzione è portato a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.
Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, promozione o concorso interno, essa viene portata a conoscenza del personale delle tre Comunità europee.»
Articolo 29
«1. Per provvedere ai posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato
(a)
la possibilità di promozione o di trasferimento all'interno dell'istituzione;
(b)
le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione;
(c)
le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle altre tre Comunità europee, bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.
Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.
2. Per l'assunzione dei funzionari di grado A 1 e A 2 nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedono una speciale competenza, l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso.»
La Corte dei conti ha eccepito l'inammissibilità dei primi tre mezzi sostenendo che:
(1)
nel reclamo il Van Zaanen aveva ammesso che il suo interim non poteva venir prorogato, cosicché egli ora, in sede giurisdizionale, non può sollevare il problema;
(2)
la decisione con cui si poneva termine al suo interim non lo lede, in quanto le stesse conseguenze scaturiscono inevitabilmente dall'art. 7, n. 2, dello Statuto del personale;
(3)
la nomina dell'E. non può venir impugnata se questi non viene chiamato in giudizio:
(4)
il terzo mezzo del Van Zaanen è inammissibile in quanto non è stato dedotto nel reclamo.
Non mi pare che le allegazioni della Cone dei conti, secondo cui i mezzi invocati dal Van Zaanen sono inammissibili, siano state adeguatamente sustanziate. Non è stato citato alcun precedente a sostegno dell'assunto secondo cui 1'E. avrebbe dovuto venir chiamato in giudizio perché il mezzo fosse ammissibile. Se lo avesse ritenuto opportuno, l'interessato avrebbe potuto chiedere d'intervenire, onde tutelare i suoi interessi. Il fatto che il ricorrente non lo abbia chiamato in giudizio non mi pare implichi l'inammissibilità di questo mezzo.
Pur se il Van Zaanen ammette che egli non avrebbe potuto venir rinominato ad interim, il vero problema che egli vuole far risolvere è se la Corte dei conti potesse coprire ad interim il posto di capo del servizio traduzione per più di un anno. In caso negativo, la Corte dei conti sarebbe stata obbligata a coprirlo come prescritto dagli artt. 4 e 29 dello Statuto del personale, nella quale ipotesi il Van Zaanen avrebbe avuto la possibilità di accedervi mediante promozione o concorso. Non mi pare trattarsi di una pretesa inammissibile. Per di più mi sembra che il punto sia stato sollevato nel reclamo dal Van Zaanen.
Per quanto riguarda il primo mezzo del Van Zaanen, ritengo che, pur se non è stato dichiarato precisamente il perché della cessazione obbligatoria del suo interim, è chiaramente indicato che l'interim cessa perché così è stabilito ed entrambe le parti sapevano che ciò era dovuto all'art. 7. Tuttavia, anche se ha ragione quando sostiene che i motivi non sono stati indicati, il Van Zaanen non ha alcun interesse ad ottenere l'annullamento della decisione che pone fine al suo interim, poiché, come egli stesso ha ammesso espressamente nel reclamo e implicitamente nel secondo mezzo del presente ricorso, il suo incarico non poteva protrarsi oltre la fine di febbraio del 1980. Se la decisione venisse annullata, egli non ne trarrebbe vantaggio in quanto, dato il tenore dell'art. 7, n. 2, la Cone dei conti potrebbe solo confermarla nella sostanza (vedi causa 9/76, Morello e/ Commissione, 1976, Race, pag. 1422). Ritengo quindi che questo mezzo sia infondato.
Il Van Zaanen sostiene che l'art. 7, n. 2, vieta di coprire un posto mediante uno o più interim per più di un anno. Il combinato disposto di questa norma e dell'art. 4 implica l'obbligo di coprire un posto entro un anno dall'inizio della vacanza. L'interpretazione opposta, egli osserva, consentirebbe all'autorità che ha il potere di nomina di mantenere scoperti i posti a tempo indeterminato, se non per sempre, tramite l'espediente delle nomine ad interim.
L'art. 7, n. 2, a mio parere, non riguarda il lasso di tempo durante il quale un posto può venir occupato mediante una o più nomine ad interim. Il primo capoverso dell'an. 7, n. 2, rende manifesto che oggetto della disposizione è la nomina del singolo, cioè «la nomina ad interim». La frase «l'interim è limitato ad un anno» si riferisce alla stessa cosa. Scopo dell'art. 7, n. 2, è principalmente quello di impedire che un dipendente venga mantenuto in un posto di una carriera superiore alla sua per troppo tempo, con tutte le conseguenze che ciò può avere per le sue possibilità di carriera e per la sua posizione nell'ambito del servizio. L'articolo non pone il limite di un anno per la copertura di un posto mediante nomine ad interim. Se così non fosse, qualora entro un anno non si riuscisse a trovare un candidato idoneo, sarebbe inevitabile, se quanto sostiene il Van Zaanen fosse esatto, lasciare il posto vacante oppure nominare un candidato inidoneo alla scadenza dell'anno.
Ciò non significa che non vi è limite per l'autorità che ha il potere di nomina. Quando si deve coprire un posto, l'autorità deve avviare i procedimenti contemplati dagli artt. 4 e 29 dello Statuto entro un termine regionevole. Se nessuna iniziativa viene presa oppure il ritardo è eccessivo, vi può essere motivo di impugnazione in forza degli artt. 4 e 29. L'art. 7, n. 2, comunque, non impone perentoriamente di occupare un posto entro il termine di un anno, ma limita solo il periodo durante il quale un dipendente può occupare il posto stesso.
È stato inoltre sostenuto che la nomina dell'E. era illegittima in quanto l'interim può venir effettuato solo nel grado immediatamente superiore a quello in cui è inquadrato il dipendente. L'interesse del Van Zaanen sotto questo profilo del secondo mezzo consiste — si afferma — nel conservare impregiudicato il sistema gerarchico. Un dipendente non può venire subordinato ad un collega di grado gerarchico inferiore. Comunque, l'espressione determinante nell'art. 7, n. 2, non è «grado», bensì «carriera». Molti posti comprendono più di un grado. Stando così le cose, il dipendente titolare di un posto in una carriera che comprende due gradi e che è in quel momento inquadrato nel grado più basso, qualora venga chiamato ad occupare temporaneamente un posto nella carriera immediatamente superiore, può darsi che salti il grado intermedio. Ciò in realtà mi pare si sia verificato nella fattispecie, in quanto l'avviso di posto vacante in base al quale il Van Zaanen si è trasferito alla Corte dei conti suggerisce che i revisori rientrano nella carriera LA/5-LA/4. Non pare quindi vi sia alcunché d'illegittimo nel fatto che un revisore di grado LA/5 è stato nominato ad interim in un posto di una carriera superiore che comprende il grado LA/3. Non è dimostrato che ciò implichi un grave pregiudizio per gli interessi del servizio.
Di conseguenza, ritengo che il secondo mezzo vada disatteso.
Per quanto riguarda il terzo mezzo, è stato sostenuto da parte del Van Zaanen che la Corte dei conti avrebbe dovuto ricominciare il procedimento di assunzione del capo del servizio traduzione appena si è constatato che il primo avviso di posto vacante del 24 ottobre 1978 non aveva dato tangibili risultati. Infatti, si sostiene che la Corte dei conti avrebbe dovuto esaminare le possibilità di coprire il posto mediante promozione, essendo il Van Zaanen stesso la persona più qualificata per l'impiego (e forse l'unico promovibile al grado LA/3).
L'art. 29 stabilisce un ordine preferenziale, indicando la promozione e il trasferimento come i due metodi per coprire un posto che l'autorità che ha il potere di nomina dovrebbe prendere in considerazione in primo luogo (vedi causa 176/73, Van Belle e/ Consiglio, Race. 1974, pag. 1361 a pag. 1370). Però ciò non attribuisce ad un dipendente il diritto alla promozione: l'autorità che ha il potere di nomina ha un ampio potere discrezionale e, in determinate circostanze, può con ragione bandire un concorso interno, particolarmente qualora vi sia un solo dipendente promovibile (vedi causa 123/75, Küster ài Parlamento, Race! 1976, pag. 1701 alle pagg. 1709 e 1710). Nella fattispecie, il ritardo nell'iniziare un nuovo procedimento per assumere il capo del servizio traduzione era, a quanto risulta, dovuto al fatto che, dopo l'esito negativo del primo avviso di posto vacante, la Corte dei conti aveva deciso di bandire un concorso, ma la preparazione e le formalità necessarie a tale scopo avevano richiesto molto tempo, in quanto l'istituzione stava ancora completando la sua orgnizzazione; proprio in quel momento essa doveva organizzare complessivamente circa 157 concorsi tra i quali quello per il posto di capo del servizio traduzione era l'ultimo. Il fatto che sia trascorso tanto tempo tra il primo avviso di posto vacante ed il concorso per il posto di capo del servizio di traduzione è deplorevole. Tuttavia, alla luce delle spiegazioni fornite, non posso asserire che la Corte dei conti sia venuta meno ai suoi obblighi in modo così grave da giustificare un ricorso dinanzi alla Corte. Di conseguenza, il terzo mezzo va disatteso.
Dato che i primi tre mezzi non possono venire accolti, anche il quarto mezzo dal Van Zaanen va respinto.
Di conseguenza, pur comprendendo il senso di frustrazione del Van Zaanen, propongo di respingere il ricorso. Ciascuna delle parti dovrebbe sopportare le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy