CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 1O OTTOBRE 1981
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La presente causa ha per oggetto l'interpretazione della nozione di «stipendio base», utilizzata dall'articolo 3, paragrafo 3, delle disposizioni generali di esecuzione inerenti all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari. Il problema si pone nel quadro del computo, ai fini della pensione di anzianità comunitaria, delle annualità che vengono riconosciute a titolo di servizio prestato in precedenza; si tratta in sostanza di stabilire se, per determinare l'ammontare dello stipendio base, si debba oppure no tener conto della incidenza del coefficiente correttore sugli importi indicati dalla tabella di cui all'articolo 66 dello Statuto.
Conviene precisare subito che, secondo l'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto, «il funzionario che entra al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione un'organizzazione nazionale o internazionale o un'impresa, ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità: — sia l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell'amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva, — sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa all'atto della cessazione dal servizio». Lo stesso articolo prevede che, qualora il funzionario faccia uso di questa facoltà, «l'istituzione, presso cui ... (egli) presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto». La norma in questione non fissa peraltro i criteri secondo i quali deve essere calcolato il numerio delle annualità da prendere in considerazione; a ciò provvede l'articolo 3, paragrafo 3, delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 (pubblicate sul Corriere del personale n. 77 del 29 luglio 1969), il quale stabilisce che viene assunto come base l'ammontare trasferito (dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto) e lo si converte «in rendita teorica, in funzione dei valori attuariali adottati dalle autorità di bilancio ...»; successivamente questa rendita è a sua volta convertita «in annualità di pensione statutaria in funzione dello stipendio base annuale corrispondente al grado di titolarizzazione».
Nel caso di specie, è accaduto che il signor Paolo Benassi, essendo stato nominato funzionario di ruolo presso la Commissione con decorrenza dal 1° settembre 1975, esercitò Ia facoltà prevista dal citato articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII, valendosi di un periodo di servizio precedentemente prestato in Italia, e facendo versare alle Comunità così l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità da lui maturati, come il forfait di riscatto dovutogli dalla cassa pensioni italiana al momento della cessazione dal servizio. La Commissione, tenuto conto del grado di titolarizzazione dell'interessato, determinò il periodo da prendere in considerazione agli effetti della pensione in due anni, tre mesi e sette giorni. Ma il signor Benassi, con lettera del 17 marzo 1980, propose reclamo contro tale decisione, dolendosi che l'amministrazione avesse utilizzato, per il proprio calcolo, l'ammontare dello stipendio base annuale risultante dall'applicazione del coefficiente correttore; egli sostenne che non si sarebbe dovuto tener conto delle rettifiche di stipendio imputabili a variazioni del costo della vita e fece notare che, se fosse stata seguita la strada da lui ritenuta corretta, sarebbero state prese in considerazione più annualità ai fini pensionistici.
Il reclamo fu respinto dalla Commissione, con nota del 2 settembre 1980. Il 30 settembre successivo, il signor Benassi presentò ricorso giurisdizionale, chiedendo si dichiarasse che lo stipendio base, ai fini del calcolo delle annualità da considerare come servizio prestato, secondo il regime pensionistico comunitario, doveva essere quello indicato nella tabella di cui all'articolo 66 dello Statuto, senza l'applicazione del coefficiente correttore. Pertanto, la Commissione sarebbe tenuta a modificare il suo calcolo, e a riconoscergli una anzianità pregressa, ai fini pensionistici, di tre anni, quattro mesi e quindici giorni.
2.
Lo Statuto parla di stipendio base nell'articolo 62, con il quale si apre il titolo V, capitolo I, sezione I (sezione intitolata: «retribuzione», ma ne parla solo per indicarlo come uno dei tre elementi della retribuzione (gli altri due sono gli assegni familiari e le indennità). All'articolo 66 figura, poi, una tabella degli stipendi base mensili, per ogni grado e scatto.
Quanto al coefficiente correttore, esso è menzionato nell'articolo 64, primo e secondo comma, e nell'articolo 65, paragrafo 2. L'articolo 64 stabilisce, al primo comma, che «Alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito ... un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio»; ed aggiunge poi, alla fine del comma secondo, che «Il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è alla data del 1° gennaio 1962, pari al 100 %». Il successivo articolo 65 si occupa invece dell'esame annuale del livello delle retribuzioni da parte del Consiglio e della possibilità di un loro adeguamento (che tenga conto in particolare dell'eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione); il secondo paragrafo stabilisce che «In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività».
Vi è una chiara differenza tra la funzione assegnata al coefficiente correttore dall'articolo 64 e quella che lo stesso meccanismo può svolgere nell'ambito dell'articolo 65. L'articolo 64 mira in sostanza ad assicurare a tutti i funzionari, indipendentemente dalla sede di servizio rispettiva, una retribuzione che comporti sempre il medesimo potere di acquisto: in questa prospettiva, la retribuzione espressa in franchi belgi non viene puramente e semplicemente convertita nella moneta locale della sede di servizio diversa dal Belgio e dal Lussemburgo, ma le si applica un coefficiente, che tiene conto delle condizioni di vita esistenti nelle varie sedi. Esso svolge dunque una funzione meramente perequativa, che non ha nulla a che fare con le variazioni retributive, tanto è vero che le retribuzioni spettanti ai funzionari in servizio nelle sedi provvisorie (le quali servono da punto di riferimento) possono restare inalterate, nel momento stesso in cui le oscillazioni del costo della vita in altri paesi comportano modifiche dei coefficienti correttori «geografici». Al contrario, l'eventuale ricorso al coefficiente correttore ai fini previsti dall'articolo 65 incide prima di tutto sull'indice fissato per le sedi provvisorie delle istituzioni; il coefficiente rappresenta infatti in questo caso uno dei due strumenti tecnici che il Consiglio può utilizzare per adeguare le retribuzioni di tutti i funzionari e agenti delle Comunità (l'altro strumento è la modifica delle cifre indicate nella tabella di cui all'articolo 66, ed il Consiglio ha proceduto in questo senso annualmente dal 1° gennaio 1977 in poi). La distinzione fra il coefficiente correttore «geografico» e quello di adeguamento generale delle retribuzioni è stata d'altronde riconosciuta dalla Corte nella sentenza del 13 luglio 1978 relativa al caso 114/77, Jacquemart (Raccolta 1978, p. 1697).
E fuor di dubbio che il coefficiente cui nel caso di specie si fa riferimento è quello contemplato nell'articolo 65 : basta considerare che si tratta del coefficiente applicabile a un funzionario destinato a prestare servizio in una delle sedi provvisorie delle Comunità.
3.
Veniamo ora alla questione essenziale della causa: la nozione di stipendio base va definita includendo o escludendo il coefficiente correttore di cui all'articolo 65? Tenuto conto della funzione di questo coefficiente, che ho poc'anzi chiarita, non mi sembra ragionevole attribuire un autonomo rilievo alle cifre della tabella contenuta nell'articolo 66, indipendentemente dall'incidenza che su di esse abbia esercitato il coefficiente correttore. Quelle cifre, separate dal coefficiente, rispecchiano unicamente la situazione esistente al momento della formazione della tabella, mentre è noto che, col trascorrere del tempo e con il sopravvenire di variazioni sensibili nel potere di acquisto del franco belga, nonché col modificarsi degli altri presupposti indicati nel primo paragrafo dell'articolo 65, lo stipendio base è stato man mano «attualizzato» con l'applicazione del coefficiente correttore (metodo seguito, in particolare, fra il 1972 e il 1976). Perciò sono d'avviso che, quando l'articolo 3, paragrafo 3, delle disposizioni generali, di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII parla di stipendio base, bisogna riferirsi, a seconda del momento in cui la titolarizzazione del funzionario è avvenuta, o alle cifre di cui all'articolo 66 dello Statuto, finché non furono modificate mediante il coefficiente previsto per le sedi provvisorie delle istituzioni, o agli importi risultanti dall'applicazione del coefficiente correttore a quelle cifre (come nel caso di specie, verificatosi nel 1975), o infine alle cifre della tabella aggiornata con la incorporazione del coefficiente (qualora si tratti di titolarizzazioni successive al 1o gennaio 1977).
Questa tesi è conforme al principio di non discriminazione. La nozione di stipendio base da me accolta ha infatti la conseguenza che i funzionari saranno trattati in modo eguale, agli effetti dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto, indipendentemente dalla circostanza che, al momento della loro titolarizzazione, gli adeguamenti di stipendio derivanti da variazioni del costo della vita o dagli altri fattori indicati all'articolo 65, paragrafo 1, siano stati introdotti con il meccanismo del coefficiente correttore oppure mediante aggiornamenti della tabella contenuta nell'articolo 66. Mi sembra opportuno sottolineare al riguardo che la differenza fra queste due ipotesi è soltanto formale; nulla impediva al Consiglio di realizzare gli obbiettivi dell'articolo 65 modificando direttamente le cifre tabellari, tutte le volte che si sono verificati i presupposti per la rettifica degli stipendi base. Il fatto che sia stato deciso per alcuni anni di lasciare immutata la tabella, applicandovi però dei coefficienti correttori, non tocca la sostanza delle cose; anche per questa via sono stati rettificati gli stipendi base. La tesi del ricorrente ha invece la conseguenza aberrante che due funzionari, a parità di contributi versati nel corso del precedente impiego, si vedrebbero riconoscere una anzianità diversa ai fini del regime comunitario delle pensioni, a seconda che le variazioni del costo della vita posteriori all'emanazione dello Statuto siano state o no trasferite nelle cifre della tabella di cui all'articolo 66.
Osservo infine che il mio punto di vista coincide con quello espresso da questa Corte nella citata sentenza del 13 luglio 1978 in causa Jacquemart. Si trattava allora di stabilire la nozione di stipendio base ai fini del computo dell'indennità una tantum di cui all'articolo 12 dell'allegato VIII; la Corte ritenne che tale nozione «comprende gli importi che figurano nella tabella di cui a detta disposizione (l'articolo 66), modificati, se del caso, dal coefficiente correttore adottato per le sedi provvisorie dal Consiglio a seguito dell'esame di cui all'articolo 65, n. 1» (punto 22 della motivazione).
4.
Secondo il ricorrente, bisognerebbe attribuire all'espressione «stipendio base» significati diversi, a seconda della norma nella quale essa figura: in particolare, altro sarebbe lo stipendio base menzionato all'articolo 12, lettera e) dell'allegato VIII, altro lo stipendio base cui si riferisce l'articolo 3, paragrafo 3, delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2 del medesimo allegato. Quest'idea mi sembra arbitraria, tanto più che le norme citate rientrano entrambe nel contesto delle modalità del regime delle pensioni, e che il principio della coerenza sistematica dell'interpretazione richiede di intendere nello stesso modo un'espressione utilizzata da più norme contestuali. Ricordo inoltre che la Corte, nella sentenza Jacquemart già richiamata, dopo aver affermato che «l'articolo 12, lettera e), dell'allegato VIII dello Statuto non può ... interpretarsi nel senso che esso esprima la volontà del Consiglio di calcolare l'indennità una tantum partendo da una somma diversa da quella dello stipendio mensile base qual è voluto e stabilito dal Consiglio a norma dei congegni d'adeguamento del livello delle retribuzioni di cui all'articolo 65», ha sottolineato che «un'interpretazione diversa porterebbe a concludere che l'articolo 12, lettera e), dell'allegato VIII dello Statuto è illegittimo in quanto incompatibile col principio dell'uguaglianza dei dipendenti, per il fatto che le due nozioni diverse di stipendio base sarebbero applicate dall'articolo 66 dello Statuto e, rispettivamente, dall'articolo 12 dell'allegato VIII, senza che alcuna considerazione obbiettiva possa giustificare una differenza del genere» (punti 23 e 24 della motivazione). A mio avviso, lo stesso ragionamento vale anche a proposito della nozione di stipendio base che figura nelle disposizioni di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso allegato VIII.
La difesa del ricorrente afferma che nel caso in esame vi sarebbero ragioni obbiettive capaci di giustificare una diversa nozione di stipendio base, che non tenga conto della incidenza del coefficiente correttore ex articolo 65. Essa fa notare che nella sentenza Jacquemart in tanto la Corte ha ritenuto che per calcolare l'indennità una tantum sì debba assumere a base lo stipendio indicato nell'articolo 66, modificato dal coefficiente correttore, in quanto tale indennità si basa sulla retribuzione percepita dal dipendente alla fine del servizio e ne deve perciò rispecchiare l'importo effettivo. La situazione sarebbe del tutto diversa nel presente caso: qui non ci si riferisce ad una precedente retribuzione effettiva, ma si tratta soltanto di calcolare, secondo formule matematiche, un periodo fittizio di servizio prestato, tenuto conto dei contributi versati nell'ambito di un precedente rapporto di impiego.
Questa tesi non mi sembra convincente. Innanzi tutto l'impiego delle formule matematiche, per il calcolo in questione, è legato a due precisi elementi di natura concreta, vale a dire da un lato all'importo trasferito (che rispecchia l'ammontare dei contributi a suo tempo versati dall'interessato) e dall'altro all'importo dello stipendio base corrispondente al grado di titolarizzazione. È dunque ragionevole che anche in questo caso, come per l'indennità una tantum, si tenga conto dell'ammontare effettivo dello stipendio base, quale risulta dall'applicazione del coefficiente correttore. Escludo poi che, per sorreggere il punto di vista del signor Benassi, si possa trarre argomento dalla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari, adottata dalle diverse istituzioni nel 1974 (e, in particolare, dalla Commissione il 26 settembre 1974). La difesa del ricorrente ha posto in risalto che, secondo l'articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamentazione, l'importo dei contributi è una percentuale dello stipendio base, e che si dispone espressamente: «a tale importo si applica il coefficiente correttore previsto per la retribuzione dei funzionari in servizio in Belgio». La circostanza che qui sia contemplata in modo esplicito l'incidenza del coefficiente correttore per la determinazione dello stipendio base convaliderebbe l'idea che, in mancanza di un espresso richiamo di questo tenore, dovrebbe considerarsi stipendio base quello risultante dalla tabella di cui all'articolo 66 dello Statuto. Ma tale idea è già stata smentita dalla Corte nella citata sentenza Jacquemart, là dove essa ha riconosciuto che si deve tener conto del coefficiente correttore per determinare la nozione di stipendio base facendo riferimento a due norme — l'articolo 66 dello Statuto, l'articolo 12, lettera e) dell'allegato VIII —, nelle quali il coefficiente correttore non è per nulla menzionato.
5.
In base alle considerazioni fin qui svolte, propongo alla Corte di respingere il ricorso introdotto dal signor Paolo Benassi nei confronti della Commissione, con atto del 30 settembre 1980. Quanto alle spese, propongo che ciascuna delle parti sopporti le proprie, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura.
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