CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 17 SETTEMBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il 6 giugno 1979, il Parlamento europeo pubblicava il bando di concorso generale n. PE/21/A per titoli ed esami per la costituzione di un elenco di riserva ai fini dell'assunzione di amministratori di lingua francese e di lingua olandese, inquadrati nei gradi 7 e 6 della categoria A. Il sig. Bernard Michel, che era allora dipendente di grado Β 3 della Commissione, faceva domanda di partecipare al concorso. La commissione giudicatrice lo ammetteva al concorso, ma, ritenendo i suoi titoli insufficienti, non lo ammetteva alle prove. Egli inoltrava reclamo contro la mancata ammissione in base all'art. 90 dello Statuto del personale. Decorso il termine prescritto senza che avesse ricevuto risposta, egli proponeva ricorso dinanzi alla Corte contro il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo, sostenendo che la sua esclusione dalle prove era ingiusta poiché egli possedeva i titoli necessari. Chiedeva inoltre il risarcimento danni. Nella replica e nel corso della fase orale egli chiedeva un provvedimento più radicale, e cioè l'annullamento di tutte le operazioni del concorso.
Il bando di concorso stabiliva determinati requisiti per l'ammissione, tra cui il più importante era un diploma universitario in determinate materie o una «esperienza professionale ... che garantisca un livello e una qualificazione equivalenti». Il Michel possedeva un tale diploma. La seconda fase del procedimento del concorso consisteva nella «selezione per titoli». Era attribuibile un punteggio da 0 a 40, e per essere ammesso alle prove ciascun candidato doveva ottenere una votazione complessiva di almeno il 60 % del totale. Dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valutare i titoli dei candidati, la commissione giudicatrice avrebbe proceduto all'esame dei titoli di ciascuno di essi. Tali criteri non erano ulteriormente specificati.
Il Michel dichiarava nell'atto di candidatura di aver conseguito, oltre alla «licence en sciences commerciales et consulaires», il titolo di «agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales». Dopo il conseguimento di detto diploma egli aveva anche seguito un corso presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles tra il 1978 ed il 1979, senza che gli fosse stato rilasciato un diploma. Egli forniva particolari sulle sue pubblicazioni e sui suoi precedenti impieghi presso la «Hoechst-Belgium», dal 1969 al 1975 e presso la Commissione dal 1975 al 1979.
Facevano domanda complessivamente 2140 candidati. Questo numero veniva ridotto a 1740 con l'esclusione di coloro che non possedevano i titoli per l'ammissione. Di questi, 1455 non venivano ammessi alle prove. Il Michel, che era fra costoro, riceveva, in data 21 febbraio 1980, una lettera precompilata, firmata dal presidente della commissione giudicatrice, nella quale si comunicava che i suoi titoli erano stati valutati in base ai documenti allegati al suo atto di candidatura in conformità alle disposizioni del punto IV del bando di concorso, che la commissione giudicatrice aveva tenuto conto dei diplomi universitari ottenuti, della loro natura, del loro livello, della formazione postuniversitaria e dell'esperienza professionale, ma che il Michel non aveva conseguito la votazione minima stabilita (24 su 40) e pertanto la commissione aveva deciso di non ammetterlo alle prove. In un post scriptum si aggiungeva che la commissione giudicatrice avrebbe risposto ad ogni richiesta di chiarimenti.
Ricevuta tale lettera, il Michel, il 4 marzo 1980, scriveva al presidente della commissione giudicatrice, chiedendo quali fossero stati i criteri adottati dalla commissione stessa nel valutare i titoli dei candidati e quale votazione egli avesse riportato per ciascuno di essi. Non avendo avuto risposta fino all'inizio di giugno, egli, in data 2 giugno 1980, presentava il reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale contro la decisione della commissione. Alcuni giorni dopo riceveva la risposta del presidente della commissione, datata 9 giugno 1980, anch'essa sotto forma di una lettera stereotipata in cui si dichiarava che egli non era stato ammesso a causa dell'insufficiente esperienza professionale. Si aggiungeva inoltre che non potevano essere fornite ulteriori informazioni in quanto andava rispettata la segretezza delle decisioni della commissione. A quanto pare, la stessa lettera stereotipata venne inviata ad ogni candidato insoddisfatto che chiedeva ulteriori informazioni.
Il Michel non rimaneva soddisfatto ed il 6 ottobre 1980 proponeva il presente ricorso.
Il Parlamento obietta innanzitutto che il ricorso è irricevibile, perché il Michel ha presentato il reclamo di cui all'art. 90 più di tre mesi dopo la data di notifica della decisione arrecantegli pregiudizio. Sostiene che la lettera reca, impressa con timbro, la data del 21 febbraio e deve essere stata impostata nello stesso giorno, perché è prassi del Parlamento apporre con timbro sulle lettere la data della consegna alle poste. Perciò essa sarebbe dovuta giungere a destinazione il 25 febbraio, considerati i normali tempi di recapito. A mio avviso, occorrerebbe una prova più sicura del fatto che questa lettera fu impostata il 21 febbraio, quanto meno perché la seconda lettera del 9 giugno pervenne al destinatario in una busta recante un timbro con la data del 6 giugno, apposto manifestamente dall'ufficio postale.
Il Michel sostiene di aver ricevuto il 3 marzo la lettera del 21 febbraio. La Corte ha ascoltato diversi argomenti, da un lato, sul perché non si dovrebbe ritenere che la lettera abbia impiegato troppo tempo per arrivare a destinazione, e, dall'altro, sui disguidi che hanno potuto verificarsi. Io non ho visto niente che metta in dubbio l'affermazione del Michel di aver ricevuto la notifica il 3 marzo e considererei questa la data di decorrenza del periodo di tre mesi. Se un'istituzione desidera fissare l'inizio di un periodo di decadenza, deve, a mio avviso, produrre prove più convincenti circa la data della consegna all'ufficio postale, come, ad esempio, la ricevuta di una lettera raccomandata.
L'obiezione, comunque, non finisce qui. Il reclamo è pervenuto al Parlamento solo il 4 giugno, cioè oltre il termine di tre mesi decorrente dal 3 marzo. Il difensore del Michel sostiene innanzitutto che esso fu impostato il 2 giugno e che ciò è sufficiente. A mio avviso ciò non è sufficiente, perché il reclamo deve essere «presentato» entro tre mesi. Esso non è presentato quando è consegnato all'ufficio postale, bensì quando è ricevuto.
E stato inoltre argomentato che il Michel può invocare l'art. 80 del regolamento di procedura della Corte, il quale dispone che, se il giorno di scadenza dei termini di procedura stabilito dai Trattati, dagli statuti della Corte e dal regolamento stesso è una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo. Questo, a mio avviso, non può aiutare il Michel, innanzitutto perché l'art. 80 non si applica allo Statuto del personale, in secondo luogo perché il 3 giugno, giorno in cui è scaduto il termine, non era né una domenica né un giorno festivo legale. L'art. 81 del regolamento di procedura della Corte non ha rilevanza, perché non si applica, secondo me, ai termini fissati dall'art. 90 dello Statuto del personale.
Di conseguenza ritengo fondata l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Parlamento.
Se fossi pervenuto alla conclusione opposta, avrei accolto alcuni mezzi dedotti dal Michel, ma ne avrei respinto altri.
Avrei respinto la domanda intesa all'annullamento dell'intero concorso e motivata con la considerazione che nel bando si dichiara che il concorso era inteso a coprire posti vacanti ed a costituire un elenco di riserva, laddove in realtà si trattava solo di costituire un elenco di riserva. Benché il bando non sia del tutto chiaro, sembra che questo fosse lo scopo essenziale del concorso come risulta dall'introduzione. Comunque, questo e altri mezzi dedotti per contestare la validità all'intero concorso sono, nel caso specifico, tardivi.
Non accoglierei neppure l'argomento che, nel considerare l'esperienza oltre ai diplomi, la commissione giudicatrice abbia commesso errori nel valutare i titoli. Questa tesi è basata essenzialmente sulle disposizioni del bando relative ai requisiti per l'ammissione al concorso. Risulta chiaramente da queste disposizioni che condizione di ammissione è un diploma universitario o (nel testo francese «éventuellement») un'esperienza professionale. In questa fase, chiaramente, si poteva tener conto dell'esperienza in mancanza del diploma. Il Michel fu ammesso in base al suo titolo di studio e non ci fu bisogno di prendere in considerazione la sua esperienza. La seconda fase è la valutazione dei titoli. La commissione giudicatrice deve stabilire i relativi criteri. Benché, a mio avviso, sarebbe stato molto meglio se al punto III del bando si fosse precisato che i titoli comprendevano la formazione postuniversitaria e l'esperienza pratica, non si può dire, a mio parere, che la commissione giudicatrice abbia commesso un errore in diritto nel considerare questi ultimi elementi all'atto della valutazione dei titoli dei candidati tenuto conto specialmente, del gran numero di candidati ammissibili al concorso.
Né accoglierei l'argomento secondo cui non è stato indicato chi effettuò la selezione preliminare e che questo potrebbe viziarne l'esito. Non ritengo neppure che in questo caso debba essere accolta la domanda intesa a far esaminare il fascicolo di un altro candidato che è stato ammesso alle prove. Ci possono essere situazioni in cui l'esistenza «prima facie» di una discriminazione giustificherebbe tale esame, ma questo non è il caso della fattispecie.
D'altro canto sono aspetti di questa causa che, a mio avviso, sono insoddisfacenti.
È evidente che l'organo cui è affidato il compito di valutare i candidati è in primo luogo la commissione giudicatrice.
La Corte non deve sostituire il suo parere a quello della commissione solo perché non lo condivide. Cionondimeno, essa può annullare una decisione o accordare un risarcimento se le norme dettate dal bando di concorso non sono state osservate o se si è raggiunto un risultato del tutto irragionevole in base ai dati disponibili. Del pari, se sono stati addotti motivi insufficienti o inaccettabili, la Corte può intervenire annullando la decisione o chiedendo motivazioni più esaurienti, allo scopo di accertare che non ci siano stati errori di diritto.
La Corte in diverse occasioni ha sostenuto che, nei casi in cui il numero dei candidati è elevato, la commissione giudicatrice può motivare sommariamente l'esclusione di un candidato (vedi, per esempio, la sentenza nelle cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno e/Commissione, Race. 1978, pagg. da 2403 a 2417, punto 29, e la sentenza in causa 89/79, Bonn e/Consiglio, Race. 1980, pagg. da 553 a 563, punto 6). Tuttavia «il semplice richiamo della condizione considerata insoddisfatta non può rispondere all'esigenza di motivazione, dato fra l'altro che un siffatto richiamo non è atto a fornire all'interessato sufficienti indicazioni quanto alla fondatezza del rifiuto o, per contro, alla possibilità che esso sia inficiato da un vizio che consenta di contestare la legittimità» (sentenza Salerno, loc. cit.). La Commissione giudicatrice non può invocare la segretezza dei suoi lavori per giustificare la mancanza di motivazione delle sue decisioni (sentenza Bonu, punto 5). Alla luce di tali principi, né l'una né l'altra lettera inviata dal presidente della commissione giudicatrice possono essere considerate soddisfacenti sotto il profilo della motivazione. La prima elencava gli elementi presi in considerazione dalla commissione, ma ometteva di indicare gli aspetti sotto cui i titoli del Michel erano stati ritenuti insufficienti. La seconda precisava che il titolo di cui egli era sprovvisto era la sufficiente esperienza professionale, ma non specificava affatto su quale base questa valutazione era stata effettuata.
Inoltre, la seconda lettera non trattava per niente degli altri due criteri stabiliti.
In corso di causa il Parlamento ha prodotto alcuni estratti della relazione della commissione giudicatrice. Da essi risultava che la commissione aveva adottato quattro criteri per la valutazione dei titoli dei candidati ed aveva assegnato i seguenti punteggi: 1) un diploma universitario di base, per il quale erano attribuiti da 19 a 22 punti, 2) un ulteriore diploma universitario (da 1 a 3 punti), 3) corsi speciali postuniversitari (da 1 a 3 punti), 4) esperienza professionale (da 1 a 12 punti). AI sig. Michel, come risulta, fu attribuito il punteggio massimo di 22 per la prima voce e un punteggio pari a zero per le altre. Non è perciò esatto quanto risulta detto nella lettera del 9 giugno, cioè che egli non era stato ammesso unicamente a causa della mancanza di una sufficiente esperienza professionale. Anche il fatto di non aver ottenuto alcun punto per un ulteriore diploma universitario o per corsi speciali postuniversitari lo ha privato dei due punti necessari per raggiungere il punteggio minimo (24) per l'ammissione alle prove.
Può darsi che ci siano stati dei motivi per cui il suo corso ed il suo diploma postuniversitario siano stati valutati a zero punti. Il Michel e la Corte rimangono, comunque, nel dubbio quanto al se tali titoli siano stati presi in considerazione e, se sì, quanto al perché per essi non sia stato attribuito alcun punto. Inoltre non è stato fornito alcun motivo sul perché non gli è stato attribuito alcun punto per la sua lunga esperienza lavorativa. Ci potrebbe essere una spiegazione. Allo stato attuale della causa, sembra abbastanza sorprendente che egli non abbia ricevuto alcun punto sui 12 disponibili per detta voce.
Pur dando pienamente atto alla commissione giudicatrice dell'enorme mole di lavoro cui essa ha dovuto far fronte nel concorso di cui trattasi, non si può ignorare che al Michel, per poter essere ammesso alle prove, servivano solo due dei 18 punti disponibili. Ritengo che, omettendo di far menzione del corso e del diploma postuniversitario del ricorrente e di spiegare perché non ha tenuto conto della sua esperienza pratica, la commissione giudicatrice abbia commesso errori che avrebbero giustificato, se il ricorso fosse stato ricevibile, un provvedimento della Corte volto ad annullare la decisione emessa nei confronti del ricorrente e/o a concedere a quest'ultimo un risarcimento, anche se non necessariamente corrispondente a quello richiesto.
Comunque, a mio avviso, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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