CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 2 LUGLIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la presente causa è giunta dinanzi alla Corte in seguito a domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal presidente della High Court d'Irlanda il 31 luglio 1980, nell ambito di un procedimento in cui la Anglo-Irish Meat Company Limited pretende dal ministero dell'agricoltura irlandese la somma di 442069,16 sterline. Tale somma corrisponderebbe al saldo passivo di importi compensativi monetari («icm») dovuti alla società in relazione ad alcune partite di carne bovina, importate dall'Irlanda nel Regno Unito, nel periodo compreso tra il 20 marzo 1978 ed il 28 aprile 1979. Il ministero dell'agricoltura irlandese è stato citato in giudizio sulla base di un accordo stipulato tra i due Stati membri, il quale stabiliva che l'Irlanda avrebbe versato gli importi compensativi che dovevano venire concessi dal Regno Unito quale Stato membro importatore, in conformità all'art. 2 bis del regolamento 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, del 12 maggio 1971, pag. 1) modificato dal regolamento 30 aprile 1973, n. 1112 (GU n. L 114, del 30 aprile 1973, pag. 4).
A quell'epoca la società attrice si occupava dell'acquisto di bestiame e della vendita di carne. Le sue esportazioni erano in gran parte destinate al Regno Unito. I tagli di carne cui si riferisce il presente procedimento consistevano in quarti anteriori di carne bovina congelata, privati dell'atlante. L'atlante è un osso del peso di circa 500 grammi, che viene asportato dal collo della carcassa.
Dopo aver espletato le formalità doganali di esportazione, la società attrice dichiarava i suddetti tagli di carne come merce compresa nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) della tariffa doganale comune («TDC») e precisamente come «pezzi non disossati» di «altre» carni refrigerate, e riportava tale indicazione nell'esemplare di controllo T 5, documento prescritto per le operazioni di transito intracomunitario. Le autorità competenti irlandesi consideravano corretta tale classificazione e all'esportazione applicavano alla società che effettuava il pagamento importi compensativi secondo l'aliquota prevista per la sottovoce il modulo T 5 con varie annotazioni che richiamavano l'attenzione sull'aspetto controverso della classificazione sotto quella sottovoce, e gli attribuiva un numero di registrazione. All'udienza, il legale della società ha contestato che le precisazioni in questione rappresentassero una formale classificazione della merce sotto una diversa voce doganale. Tuttavia, nell'ordinanza di rinvio si dichiara che la merce era stata messa in libera pratica sul mercato britannico come rientrante nella sottovoce doganale 02.01 A II a) 2 bb) e che le competenti autorità britanniche avevano notificato il fatto al corrispondente ufficio doganale irlandese, ai sensi dell'art. 10 bis, n. 4, del regolamento 29 maggio 1975, n. 1380 (GU n. L 139, del 30 maggio 1975, pag. 37), modificato dall'art. 1, n. 2, del regolamento 11 luglio 1977, n. 1556 (GU n. L 173, del 30 luglio 1977, pag. 10). Qualunque sia stato il contenuto delle note aggiunte, è chiaro che il Regno Unito aveva ritenuto che i tagli di carne rientrassero nella sottovoce 2bb, considerandoli cioè, «altri» quarti anteriori e busti. L'aliquota degli importi compensativi da versare per i quarti anteriori era inferiore a quella da versare per i pezzi non disossati. Il ministero dell'agricoltura irlandese corrispondeva la minor somma stabilita dal Regno Unito. La differenza tra i due importi costituisce oggetto della controversia in esame.
Benché nella normale prassi commerciale raramente si riscontri l'asportazione dell'atlante e benché tale operazione non abbia alcuna incidenza commerciale sul prodotto, la società attrice sosteneva che, se mediante l'asportazione dell'osso poteva ottenere la classificazione dei tagli di carne in una sottovoce diversa e più redditizia, era suo legittimo diritto farlo. Altri operatori economici avevano adottato lo stesso sistema e, in un campo che presenta esigui margini di profitto, essa non aveva altra scelta. Di conseguenza, l'attrice insisteva su tale classificazione al fine di farsi versare gli importi compensativi all'importazione. Dopo uno scambio di corrispondenza, le autorità competenti britanniche scrivevano alla Commissione chiedendo che la questione fosse portata dinanzi al Comitato per la momenclatura della TDC. Il problema veniva dapprima preso in esame dal predetto comitato in data 4 dicembre 1978; la votazione in proposito avveniva però soltanto il 6 aprile 1979. Il Comitato si pronunciava nel senso che i quarti anteriori privati dell'atlante non rientravano nella sottovoce 02.01 A II a) 2 bb), bensì nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) e, poco tempo dopo, in data 11 maggio 1979, la Commissione adottava il regolamento n. 936/79 (GU n. L 117, del 12 maggio 1979, pag. 19) che entrava in vigore nel giugno 1979 e nel quale i quarti anteriori venivano classificati nella sottovoce 4aa, secondo il parere del Comitato. Inoltre, per i tagli di carne rientranti in entrambe le predette sottovoci, veniva stabilita la stessa aliquota di importi compensativi a far tempo dal 30 aprile 1979 (ved. art. 1 del regolamento della Commissione 11 aprile 1979, n. 745, GU n. L 95, del 16 aprile 1979, pag. 1).
Il presidente della High Court ha sottoposto alla Corte le tre seguenti questioni:
«1)
Se le disposizioni della tariffa doganale comune delle Comunità europee (adottata col regolamento (CEE) del Consiglio n. 950/68, successivamente modificato) vadano interpretate, per il periodo 20 marzo 1978 -28 aprile 1979, nel senso che i quarti anteriori di carne bovina refrigerata, privati dell'atlante, vanno classificati ai fini doganali nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) e assoggettati, negli scambi fra gli Stati membri, ad importi compensativi monetari negativi all'esportazione e positivi all'importazione al tasso corrispondente a tale voce doganale.
2)
In caso di soluzione affermativa della questione di cui al precedente punto 1), se le disposizioni degli artt. 10 bis, e 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75 vadano interpretate nel senso che esse impongono al convenuto di versare all'attrice importi compensativi monetari al tasso corrispondente alla voce doganale di cui trattasi anziché al tasso corrispondente ad un'altra voce, nella quale, conformemente alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 10 bis, n. 4, la merce è stata classificata all'atto dell'importazione nello Stato membro di destinazione.
3)
In caso di soluzione negativa di una delle questioni precedenti, se le summenzionate disposizioni del regolamento n. 1380/75 vadano interpretate nel senso che esse impongono al convenuto l'obbligo di rimborsare all'attrice gli importi compensativi monetari in eccesso riscossi, all'atto dell'esportazione di tali merci dall'Irlanda a causa dell'applicazione della voce doganale 02.01 A II a) 4 aa)».
Sulla prima questione
La voce doganale 02.01 A II a) 2 della TDC si riferisce unicamente ai «quarti anteriori e busti». Le note complementari, figuranti all'inizio del capitolo e riguardanti tale sottovoce, danno la definizione seguente dei quarti anteriori e busti :
«... la parte anteriore della mezzena [carcassa], comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla [le spalle], con un minimo di quattro [paia di] costole ed un massimo di dieci [paia]...».
Le autorità doganali irlandesi ritenevano che l'asportazione dell'atlante impediva ai tagli in questione di ricadere nell'ambito della definizione di quarti anteriori e busti, in quanto non potevano più considerarsi comprensivi di «tutte le ossa». Di conseguenza, essi dovevano considerarsi come «pezzi disossati». Sembra invece che l'ufficio doganale britannico abbia considerato l'espressione «tutte le ossa» come riferentesi soltanto alle costole, di modo che l'asportazione dell'atlante non aveva alcuna incidenza sulla classificazione dei tagli di carne, oppure semplicemente, che l'asportazione di tale ossicino, totalmente privo di valore commerciale, non poteva impedire di considerare la carcassa comprensiva di «tutte le ossa».
Il regolamento n. 936/79, entrato in vigore nel giugno 1979, classificava specificamente i tagli di carne in questione nella sottovoce 4aa (pezzi disossati). Credo si possa affermare che tale regolamento non è dotato di efficacia retroattiva (ved., ad esempio, sentenze 30/71, Siemen c/ Hauptzollamt Bad Reichenhall, Race. 1971, pagg. 919-928, e 158/78, Biegi c/Hauptzollamt Bochum, Race. 1979, pagg. 1103-1119). Di conseguenza non lo si può applicare per la classificazione di merci come quelle di cui trattasi, importate prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, l'attrice nella causa principale, il ministro dell'agricoltura e la Commissione concordano sul fatto che la classificazione adottata dalle autorità del Regno Unito era errata e si riferiscono al regolamento non perché lo considerino decisivo ai fini della soluzione del problema, ma per dimostrare quale sia l'interpretazione corretta. Nelle proprie osservazioni scritte, il Governo britannico ha sostenuto che le note complementari avrebbero avuto una diversa formulazione se si fosse voluto intendere che la mancanza di un ossicino del collo valeva ad escludere la classificazione della merce nella sottovoce 02.01 A II a) 2 bb); il Governo ha anche sostenuto che le suddette note risultano, a dir poco, ambigue, cosicché, visto che l'asportazione dell'atlante non modifica le caratteristiche essenziali di un quarto anteriore di carne bovina, né impedisce che tale merce sia acquistata e venduta sul mercato come tale, la corretta classificazione rimane quella di quarto anteriore piuttosto che quella di pezzo disossato.
Le regole per l'interpretazione della nomenclatura della TDC stabiliscono che la classificazione è determinata legalmente dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. Il rinvio a queste ultime si riferisce, a mio avviso, anche alle «note complementari» che si trovano all'inizio del capitolo 2 e che sono così chiamate in quanto completano le note al capitolo stesso ricavate dalla nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, documento sul quale si basa la TDC. La frase «comprendente tutte le ossa», che si trova nella definizione di «quarti anteriori» figurante nelle note complementari non si riferisce, a mio giudizio, unicamente alle costole, come sostiene il Regno Unito; e questo, non foss'altro, perché tali note continuano ad ammettere la presenza di un numero di costole, o paia di costole, variante tra le quattro e le dieci. Se il quarto anteriore dovesse comprendere «tutte le costole», non avrebbe alcun senso prevedere un margine del genere. Anche se la formulazione delle note avrebbe potuto essere più felice, e quantunque non risulti evidente il motivo della distinzione iniziale, non mi sembra che sia stato dedotto alcun argomento atto a giustificare l'asserzione secondo cui, all'espressione «comprendente tutte le ossa» dovrebbe attribuirsi un significato diverso da quello corrente. Tutte le ossa significa tutte le ossa, e non tutte meno una, o tutte meno un osso dal valore commerciale insignificante.
Inoltre, il fatto che il taglio di carne, per essere considerato anteriore, debba comprendere l'atlante, sembra suffragato dal rinvio alle note esplicative della TDC, le quali, nella versione pubblicata nel 1978, stabiliscono, in relazione alla sottovoce 02.01 A II: «ai fini dell'applicazione delle definizioni relative ai quarti anteriori ... sono considerati: a) come colletto, la parte muscolare del collo, con le sette semivertebre cervicali ...». All'udienza, i legali dell'attrice nella causa principale e della Commissione hanno provato che l'atlante è una delle sette vertebre cervicali. Sembra dunque che la sua presenza sia necessaria, in quanto parte del «colletto».
Ritengo perciò che i tagli di carne in questione dovessero correttamente essere classificati nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa). Dato che sono giunto, indipendentemente dall'opinione espressa dalla maggioranza dei componenti il Comitato della nomenclatura, ad una conclusione conforme al parere di questo, non mi sembra necessario soffermarmi ulteriormente sugli argomenti relativi all'importanza da attribuire ai pareri del Comitato, ai fini dell'interpretazione della TDC.
Sulla seconda questione
Per quel che concerne la seconda questione, la Corte, nella sentenza 18 settembre 1980 (causa 795/79, Handelsmaatschappij Peseb c/ Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, non ancora pubblicata) ha affermato che l'art. 1 del regolamento n. 974/71 fa comprendere che la concessione degli importi compensativi monetari è di competenza dello Stato membro in cui i prodotti sono importati e che l'art. 2 bis del regolamento non trasferisce tale competenza allo Stato membro esportatore, ma ha unicamente offerto a quest'ultimo la possibilità «di versare, col consenso dello Stato membro importatore e per conto di questo, l'importo compensativo all'importazione che lo Stato membro importatore stesso è tenuto a corrispondere». Poiché la concessione degli importi compensativi monetari dipende dalla classificazione doganale della merce, ne consegue che lo Stato esportatore non può far altro che versare gli importi compensativi in base all'aliquota prevista per la voce doganale applicata alla merce da parte dello Stato importatore. «Lo Stato membro esportatore, nel versare gli importi compensativi dovuti dallo Stato membro importatore, è vincolato dalla classificazione doganale che quest'ultimo Stato applica ai prodotti di cui trattasi al fine della loro importazione».
L'attrice nella causa principale ha cercato di stabilire una distinzione tra la causa Pesch e la presente fattispecie. Essa ritiene che, poiché l'intera questione è stata rimessa al Comitato per la nomenclatura, il quale si è pronunciato a favore della tesi da lei caldeggiata, il ministero dell'agricoltura irlandese è tenuto a pagare la somma che avrebbe dovuto essere versata in base al predetto parere. A mio avviso, tuttavia, non si può interpretare il punto 11 della sentenza Pesch nel senso che, qualora una controversia venga portata dinanzi al Comitato per la nomenclatura, ciò valga automaticamente a modificare la classificazione doganale stabilita dalle autorità competenti dello Stato importatore. La classificazione vincolante per lo Stato esportatore è quella stabilita dallo Stato importatore, soprattutto quando, come manifestamente è avvenuto nel caso in esame, il Comitato abbia emesso il proprio parere dopo la classificazione delle merce in questione da parte dello Stato importatore.
In subordine si sostiene che, qualora sorgano dei dubbi, lo Stato membro esportatore deve effettuare le indagini necessarie per dirimere le controversie riguardanti la classificazione adottata dallo Stato importatore, dato che, ai sensi dell'art. 2 bis del regolamento n. 974/71, esso è tenuto a versare gli importi compensativi che avrebbero dovuto essere concessi dallo Stato importatore in base ad una corretta interpretazione del diritto comunitario. Benché si possa senz'altro sostenere che l'obbligo di versare l'importo che dovrebbe essere concesso dallo Stato importatore implichi che lo Stato esportatore è tenuto a versare l'ammontare esatto, e non semplicemente la somma erroneamente ritenuta esatta dallo Stato importatore, ritengo che questa tesi sia in contrasto con la sentenza della Corte nella causa Pesch.
In quella sentenza, la Corte ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 2 bis, lo Stato membro importatore rimane competente per la concessione degli importi compensativi monetari e, quindi, per la classificazione delle merci necessaria al fine di stabilire la relativa aliquota. Il compito dello Stato esportatore è limitato all'effettuazione del versamento secondo detta aliquota. In secondo luogo, lo Stato esportatore versa l'importo su presentazione del documento di transito comunitario relativo alla merce ed in conformità a quanto ne risulta. Lo Stato membro esportatore, come precisato dall'agente della Commissione, agisce semplicemente per conto dello Stato membro importatore, nel versare gli importi compensativi monetari dovuti. Esso non ha alcuna facoltà di modificare la liquidazione effettuata da quest'ultimo e risultante dal documento di transito.
L'art. 10 bis, n. 4, del regolamento n. 1380/75 stabilisce che quando le merci importate vengono immesse al consumo sul mercato interno sotto una voce doganale diversa da quella menzionata nel documento di transito, l'ufficio doganale di partenza deve essere informato della voce o sottovoce adottata. Normalmente si provvederà a ciò mediante annotazione a tergo del documento di transito, prima di effettuare la restituzione all'ufficio doganale di partenza (ved. art. 12 del regolamento n. 223/77 del 22 dicembre 1976, GU n. L 38 del 9 febbraio 1977, pag. 20). Com'è stato ricordato in udienza dal legale dell'attrice nella causa principale, il versamento degli importi compensativi può essere differito, ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 1380/75, «... nei casi in cui esistano dei dubbi sull'esattezza della pratica presentata e se l'amministrazione abbia aperto un'inchiesta». Ciò vale, tuttavia, per il caso in cui si sospetti che il documento di transito non rispecchi fedelmente l'avvenuto espletamento delle formalità doganali e l'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente, o per il caso in cui, ad esempio, dall'esame del documento risulti poco chiaro sotto quale voce le merci sono state immesse al consumo nello Stato membro importatore. Non ritengo che detto articolo attribuisca allo Stato esportatore il diritto, o gli imponga l'obbligo, di differire il versamento degli importi compensativi monetari per il periodo necessario a svolgere l'inchiesta sull'esattezza della classificazione doganale adottata dallo Stato membro importatore.
L'importatore o l'esportatore che lamenti l'erroneità della classificazione adottata dallo Stato importatore deve, a mio avviso, richiedere alle proprie autorità competenti di riesaminare tale classificazione. Allo stato attuale della legislazione, se lo Stato importatore rifiuta di modificare la propria classificazione o di conformarsi ad un parere espresso dal Comitato per la nomenclatura, la soluzione consiste nell'intentare una causa dinanzi ai giudici nazionali. L'interessato non può, secondo me, costringere l'autorità dello Stato membro esportatore a modificare la situazione.
L'agente della Commissione ha sostenuto che le autorità del Regno Unito, anche qualora avessero commesso un errore nella classificazione della merce in questione, potevano pur sempre versare gli importi compensativi in base all'aliquota prevista per i quarti anteriori anziché per i pezzi disossati, se ritenevano che si fosse in presenza di una distorsione o di un abuso del regime degli importi compensativi monetari, con conseguente rischio di deviazioni di traffico. Da quel che ho potuto ricavare dalla sentenza della Corte nella causa Pesch, non mi sembra che si ponga un problema simile nel presente procedimento. Pertanto, non mi pronuncio sul se le sentenze richiamate dalla Commissione possano suffragare la tesi di vasta portata da essa sostenuta o sul se nella presente fattispecie si possa effettivamente parlare di distorsione o di abuso del regime degli importi compensativi.
Sulla terza questione
Il giudice nazionale domanda ancora, nella terza questione, se il ministro dell'agricoltura sia tenuto a rimborsare all'attrice gli importi compensativi monetari riscossi su carne esportata dall'Irlanda in base ad un'aliquota superiore a quella vigente al momento dell'importazione della carne nel Regno Unito per la voce doganale in cui la merce doveva essere classificata. Ritengo che la risposta debba essere negativa. La classificazione adottata dalle autorità competenti irlandesi era incontestabilmente corretta e gli importi compensativi erano stati riscossi secondo l'aliquota esatta. I regolamenti non prevedono alcun mezzo per imporre il rimborso di importi compensativi monetari regolarmente riscossi, indipendentemente dalla situazione verificantesi all'importazione.
L'attrice nella causa principale sostiene che, in tal modo, si giunge ad un risultato palesemente iniquo, in quanto allo stesso prodotto si applicano, nel medesimo momento e per un'unica operazione, due classificazioni tra di loro contrastanti, con conseguente applicazione degli importi compensativi secondo aliquote diverse. Questo argomento, tuttavia, ammesso che sia fondato, non può essere opposto all'autorità dello Stato membro esportatore, che ha agito conformemente ad un accordo fondato sull'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 successivamente modificato.
Per tali motivi, ritengo che le questioni sottoposte alla Corte debbano essere risolte come segue:
1)
Nel periodo intercorrente tra il 20 marzo 1978 ed il 28 aprile 1979, i quarti anteriori di carne refrigerata privati dell'atlante rientravano nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) della TDC ed erano soggetti ad importi compensativi monetari secondo l'aliquota prevista per tale sottovoce.
2)
A norma dell'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 e degli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1380/75, le autorità dello Stato membro esportatore sono tenute a corrispondere gli importi compensativi monetari secondo l'aliquota stabilita dallo Stato membro importatore, anche qualora la classificazione doganale sulla quale si basa l'aliquota fosse ritenuta errata.
3)
Il regolamento n. 1380/75 non obbliga le autorità dello Stato membro esportatore a rimborsare gli importi compensativi monetari correttamente riscossi sulle merci esportate, solo perché essi vengono riscossi o concessi dallo Stato membro importatore secondo un'aliquota diversa.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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