CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 4 GIUGNO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
nel presente procedimento si tratta della classificazione doganale di una merce definita «cerchi luminosi lampeggianti» e sostanzialmente — per quanto riguarda i particolari rimando all'ordinanza di rinvio — descritta come segue :
Su un supporto circolare di plastica, di circa 21 cm di diametro, sono applicate in tre cerchi 49 lampadine ad incandescenza a forma di candela, lunghe circa 24 mm, di vari colori, con portalampade in plastica e collegate fra loro da un cavo elettrico, che si accendono alternativamente quando è chiuso il circuito elettrico. Inoltre il supporto è ornato con lamina argentata e un fiocco colorato di stagnola; esso è altresì munito di un congegno che permette di collocare l'oggetto sulla cima dell'abete.
Questo articolo veniva importato nel dicembre 1978 da Formosa e — in conformità alla dichiarazione fatta dall'importatore — veniva classificato sotto la voce 97.05 della TDC, per la quale è dovuto un dazio del 10 % e che ha la seguente formulazione :
«Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese, oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, Babbi Natale, ecc.».
Nel procedimento di opposizione, l'importatore chiedeva la classificazione sotto la voce 85.20:
«Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:
A.
lampade e tubi a incandescenza per illuminazione
...
B.
altri;
C.
parti e pezzi staccati».
Il competente Hauptzollamt non accoglieva questa domanda e anzi, nella decisione sull'opposizione, classificava la merce nella voce doganale 39.07 E IV, per la quale è dovuto un dazio del 17,6 % e che ha il seguente tenore:
«Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso;
...
E.
di altre sostanze:
....
IV.
altri».
Questa classificazione veniva motivata col fatto che si sarebbe trattato, in base all'aspetto esteriore e alla destinazione, non già di un accessorio per l'albero di Natale, bensì di un dispositivo normalmente usato come illuminazione per feste e bar domestici. Questo, essendo un oggetto composito, doveva essere classificato secondo la regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, cioè secondo la materia o l'oggetto che conferisce alla merce il suo carattere essenziale. Era quindi inevitabile, trattandosi di un oggetto prevalentemente di plastica, procedere alla classificazione doganale precitata, cioè qualificare la merce come «altri oggetti di plastica — luci elettriche per interni».
L'importatore adiva allora il Finanzgericht di Berlino, adducendo, a sostegno del suo punto di vista secondo cui il congegno importato costituiva un accessorio per albero di Natale ai sensi della voce doganale 97.05, che la merce era prodotta per il mercato americano ed ivi effettivamente usata come accessorio per alberi di Natale. Inoltre, quali elementi che conferiscono il carattere essenziale dovevano comunque considerarsi le lampade a incandescenza, perché le parti in plastica del congegno avevano solo funzione accessoria.
Lo Hauptzollamt convenuto ammetteva, in corso di causa, che l'uso come ornamento per alberi di Natale era possibile, ma sottolineava, nel contempo, che nella Repubblica federale di Germania gli oggetti in questione vengono principalmente usati come lampade decorative e per altri scopi. Lo Hauptzollamt ammetteva altresì la possibilità che l'uso prevalente del congegno, riferito all'intera Comunità, fosse un altro.
Considerate queste divergenze sull'interpretazione della tariffa doganale comune, il Finanzgericht di Berlino, con ordinanza 29 settembre 1980, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte, ai sensi all'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se i cosiddetti “cerchi luminosi lampeggianti” (Blinkende Leuchtkreise) (diametro ca. 21 cm) consistenti in un supporto circolare di plastica, su cui sono applicate delle lampade ad incandescenza lunghe circa 24 mm, a forma di candela e di vari colori, e che possono essere posti come ornamento in cima ad un albero di Natale, vadano classificati nella voce 97.05 della tariffa doganale comune (dazio 10 %) in quanto oggetti ed accessori per alberi di Natale, ovvero nella voce 39.07 E IV (dazio 17,6 %) in considerazione delle loro parti in plastica».
Su tale questione soltanto la Commissione ha presentato osservazioni scritte ed orali.
Quanto alla voce doganale 97.05, cui si può in primo luogo pensare con riguardo alla disposizione n. 1, q, del capitolo 39 (sono esclusi da questo capitolo... q) gli oggetti per divertimenti e sport), essa ha sostenuto che si potrebbe forse partire dal presupposto che gli oggetti in contestazione siano stati destinati dal produttore ad essere usati come ornamenti per alberi di Natale. Essa ha anche ammesso che un uso siffatto può occasionalmente riscontrarsi in Europa. Questi due elementi non sono però sufficienti; si deve invece stabilire quale sia, di regola, l'uso prevalente della merce nel mercato comune. Non si può tuttavia ammettere che tale uso sia quello di decorazione per alberi di Natale; ciò è confermato anche da pareri scritti del Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e.V. e della Vereinigung Bayerischer Spielwarenund Christbaumschmuckhersteller e.V. (Federazione centrale delle industrie elettrotecniche e Unione produttori bavaresi di giocattoli e articoli per alberi di Natale), che sono stati prodotti in causa dinanzi al giudice a quo.
Ad un quesito della Corte, a proposito della suddetta voce doganale, la Commissione ha risposto che non si può neppure pensare ad una classificazione nella prima parte di tale voce, relativa agli «oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese». Secondo le note esplicative alla Nomenclatura di Bruxelles, in questa voce rientrano, infatti, soltanto gli oggetti che, in considerazione del loro uso effimero, sono di solito di costruzione semplice e poco robusti e questi non vanno confusi con gli oggetti di uso corrente che essi imitano. I cerchi luminosi lampeggianti sono invece oggetti di illuminazione, che possono essere usati come ornamento per feste, decorazione di bar domestici o di vetrine e negozi; ciò dimostra che non sono concepiti per un uso effimero.
Se non può, quindi, esser presa in considerazione la classificazione della merce nella voce doganale 97.05, è importante stabilire se si tratti di un oggetto composito ai sensi della regola generale A 2 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, a norma della quale gli oggetti compositi vanno classificati, in base alla regola 3 b), «secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale». Secondo la Commissione, questo elemento non può essere altro che il supporto in materia plastica e perciò ad essa sembra effettivamente esatta la classificazione nella voce doganale 39.07 EIV, come ritenuto dallo Hauptzollamt.
A me, tuttavia, ciò non sembra convincente. A mio avviso, vi sono due punti di questa argomentazione che si prestano, manifestamente, ad obiezioni.
È vero che — per quanto si riferisce alla parte della voce doganale 97.05 in cui si parla di «accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale» — non rileva la destinazione prevista dal produttore, bensì l'uso prevalente ed effettivo nell'ambito della Comunità. Questa interpretazione trova conferma nelle note esplicative alla Nomenclatura di Bruxelles, in cui si parla, al punto C 2, di oggetti tradizionalmente usati per le feste di Natale. Al riguardo non possono tuttavia essere considerate prove sufficienti i pareri delle due associazioni citati nella memoria della Commissione. Essi possono infatti documentare solo abitudini ed usi tedeschi, senza contare che si potrebbe dubitare della obiettività di detti pareri, perché i produttori aderenti alle associazioni potrebbero propugnare — a tutela dei propri interessi — una specifica classificazione della merce di cui si discute. Qualora, perciò, nella voce doganale 97.05 si dovesse prendere in considerazione solo la parte di cui sopra — oggetti ed accessori per alberi di Natale e oggetti simili per feste di Natale —, sarebbe comunque necessaria una ulteriore indagine sul l'uso prevalente della merce importata nell'ambito della Comunità, per giustificare la conclusione secondo cui si dovrebbe escluderne l'uso come decorazione per alberi di Natale.
L'altro punto riguarda l'applicazione della regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, che è ovviamente la sola rilevante se si esclude la classificazione dell'oggetto in questione nella voce doganale 97.05. In proposito, vorrei solo rilevare che, in base alla designazione della merce ed al suo aspetto esterno a noi noto, è lecito nutrire dubbi sul fatto che il supporto in plastica costituisca l'elemento che conferisce alla stessa il carattere essenziale; questi dubbi non sono stati, secondo me, dissipati neppure dalle ulteriori considerazioni orali svolte dal rappresentante della Commissione, a richiesta del giudice relatore. Tenuto conto dell'evidente funzione dell'oggetto di cui trattasi — raggiungimento dello scopo di illuminazione e dell'effetto ornamentale con il lampeggiamento — è molto più congruente porre in primo piano, ai fini della classificazione tariffaria, le parti destinate all'illuminazione. Non è tuttavia necessario, in fin dei conti, che questo problema sia definitivamente chiarito e ciò per le considerazioni che seguono.
Come è già stato più volte sottolineato nella giurisprudenza, per l'interpretazione della tariffa doganale comune è decisivo — come viene indicato anche dalla regola generale A 1 per l'interpretazione della nomenclatura della stessa tariffa — anzitutto il testo della voce considerata. Inoltre — come pure è stato ripetutamente messo in rilievo nella giurisprudenza (cfr., ad esempio, sentenza 26 febbraio 1980, causa 54/79, Firma Hako-Schuh Dietrich Bahner c/Hauptzollamt Francoforte sul Meno-Est, Race. 1980, pag. 311) — un utile mezzo d'interpretazione è costituito dalle note esplicative alla nomenclatura di Bruxelles.
Per quanto riguarda la voce doganale 97.05, già da una prima lettura risulta chiaramente trattarsi di una voce che comprende merci di vario genere, per cui valgono limiti alquanto elastici. Ciò è dimostrato dal fatto che, per due volte ( 2 ), viene adoperata la parola «simile»«ähnliche Waren zur Unterhaltung»; «ähnliche Weihnachtsartikel». Se si escludono gli accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale — perché, stando a quanto è finora risultato nel procedimento, non esiste in relazione ad essi un giudizio univoco sull'uso prevalente della merce in questione nelle Comunità — per il caso di specie resta da prendere in considerazione la prima parte della voce doganale 97.05 «oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese», che ha portata molto ampia. Se si ammette che l'oggetto di cui trattasi è prevalentemente usato, in Europa, per l'illuminazione in occasione di feste e scopi analoghi, come ritiene la Commissione, è senz'altro evidente, in base al testo letterale della voce tariffaria, ch'esso rientra nella nozione di «oggetti... per feste».
A ciò non ostano neppure, a mio parere, le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles che, al punto A, dispongono: «oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese che in considerazione del loro uso effimero sono normalmente di costruzione semplice e poco robusti». Benché non si possa ignorare che detto testo parla di costruzione semplice e poco robusta ed accenna al fatto che il più delle volte si tratta di oggetti di carta, di cartone o di ovatta, bisogna considerare, d'altra parte, che questa definizione viene chiaramente limitata dall'uso delle espressioni «normalmente» e «il più delle volte». Inoltre, gli esempi elencati non sempre rispondono ai suddetti criteri, come dimostra, ad esempio, la citazione di cappelli, capi di vestiario, ombrelli da sole, ecc.
Penso pertanto che la classificazione degli oggetti in questione nella voce doganale 97.05 sia del tutto giustificata ed appaia comunque molto più plausibile, se si tiene conto del concetto espresso nella regola generale 3 a) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune — priorità della voce più specifica — che non l'applicazione della voce doganale 39.07 EIV, avente portata molto più generale e carattere residuale.
Propongo perciò che la questione sottopostavi dal Finanzgericht di Berlino venga risolta nel seguente modo:
I cosiddetti «cerchi luminosi lampeggianti» consistenti in un supporto circolare di materia plastica di circa 21 cm di diametro, sul quale sono fissate delle lampade ad incandescenza di vari colori, lunghe circa 24 mm, a forma di candela, che lampeggiano quando sono inserite nel circuito elettrico, possono essere classificati sotto la voce 97.05 della tariffa doganale comune.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) N.d.T.: Nel testo tedesco; in italiano si trova solo l'espressione «oggetti simili per feste di Natale».
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