CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 10 NOVEMBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
numerosi dipendenti della Commissione ( 2 ), del Consiglio ( 3 ) e del Parlamento ( 4 ) hanno proposto alla Corte ricorsi diretti contro la rispettiva istituzione di appartenenza ed intesi a contestare la legittimità dei regolamenti del Consiglio 21 gennaio 1980, n. 160, «che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità», e n. 161, «relativo all' adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni» ( 5 ), ovvero soltanto del primo dei suddetti regolamenti ( 6 ).
Le circostanze di fatto che sono all'origine di questi procedimenti ed i problemi giuridici sostanziali che vengono sollevati sono identici a quelli trattati nella causa 64/80, Giuffrida e Campogrande, che ha dato luogo alla vostra sentenza 26 febbraio 1981 ( 7 ), nella quale avete dichiarato irricevibile il ricorso proposto contro il Consiglio da un dipendente di questa istituzione e da un dipendente della Commissione, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del Trattato, per l'annullamento del regolamento n. 160/80.
Nelle presenti cause, invece, sarete probabilmente indotti a prendere posizione sulle questioni sostanziali, in ragione della diversa impostazione giuridica. I ricorsi in esame sono o possono essere considerati come azioni promosse da dipendenti in forza degli artt. 179 del Trattato e 91 dello Statuto, nell'ambito dei quali si chiede che intervenga il controllo incidentale della legittimità dei regolamenti ai sensi dell'art. 184 del Trattato. I ricorsi sono infatti diretti ( 8 ) o possono considerarsi parzialmente diretti ( 9 ) contro determinate schede di stipendio dei ricorrenti e determinate schede relative agli arretrati della loro retribuzione, che dovrebbero essere annullate in quanto basate sui regolamenti nn. 160 e 161/80, di cui si denuncia l'illegittimità ( 10 ).
Ricorsi analoghi sono stati proposti anche da dipendenti della Corte di giustizia ( 11 ), della Corte dei conti ( 12 ) e del Comitato economico e sociale ( 13 ). Tuttavia, nelle relative cause, all'istituzione ed agli organi interessati è stata concessa una proroga sine die per il deposito del controricorso. Contro il Parlamento, il procedimento è stato portato a termine a richiesta dei ricorrenti, poiché una parte di uno dei mezzi da essi dedotti riguarda direttamente questa istituzione e gli interessati speravano in una pronunzia nel merito. Il Parlamento si è tuttavia rimesso in proposito al prudente apprezzamento della Corte, limitando in pratica le proprie considerazioni alle questioni di ricevibilità.
I — Poiché gli antefatti e l'origine delle controversie in esame sono stati descritti dettagliatamente nella sentenza Giuffrida e Campogrande ( 14 ), nonché nelle conclusioni dell'avvocato generale Reischl nella relativa causa ( 15 ), mi limiterò a richiamarli solo brevemente.
1.
Il regolamento n. 160/80 aveva lo scopo di abolire i vantaggi pecu,niari di cui fruivano taluni dipendenti (con carichi di famiglia, titolari dell'indennità di dislocazione) in seguito all'incorporazione nel 1976 ( 16 ), negli stipendi base, del coefficiente correttore per Bruxelles e Lussemburgo e il conseguente adattamento degli altri coefficienti correttori. A tale scopo, l'art. 1 del regolamento modificava la tabella degli stipendi apportandovi una riduzione per tutti i dipendenti ed altri agenti ( 17 ). Tuttavia, per coloro che a causa di tale modifica avrebbero subito una perdita netta, l'art. 2 del regolamento manteneva in vigore lo stipendio base precedente.
Quest'ultima disposizione veniva applicata soltanto ad un numero molto ristretto di dipendenti, in quanto il regolamento n. 161/80, entrato in vigore lo stesso giorno, portava, nell'ambito dell'esame periodico del livello delle retribuzioni, ad un aumento degli stipendi base ( 18 ). Inoltre, il regolamento n. 161/80 abrogava il regolamento n. 160/80, ad eccezione dell'art. 2.
Avrò occasione di ricordare numerose altre circostanze di fatto esaminando i problemi giuridici sostanziali sollevati da queste cause.
2.
Tuttavia, aggiungerò sin d'ora, in considerazione dell'oggetto dei ricorsi, che i primi atti individuali compiuti dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 160/80 consistevano nel versamento, nei giorni 27 e 28 febbraio 1980, degli arretrati di retribuzione per i mesi di gennaio e febbraio 1980. Nell'ambito di tale istituzione, la prima retribuzione mensile stabilita secondo le tabelle fissate nel suddetto regolamento veniva pagata nel marzo 1980. Presso il Segretariato generale del Consiglio, il versamento degli arretrati di retribuzione aveva luogo nei giorni 9 e 10 febbraio 1980 e riguardava il periodo 1o gennaio 1979-31 gennaio 1980; la prima retribuzione mensile stabilita secondo le nuove tabelle veniva pagata alla fine del febbraio 1980 e le relative schede venivano inviate agli interessati nel mese di marzo. Al Parlamento, la cronologia era identica a quella del Consiglio, ma le schede di stipendio relative al febbraio 1980 venivano inviate più presto ai dipendenti interessati.
Nella causa Advernier e altri, e nelle cause contro il Consiglio ed il Parlamento, i ricorrenti presentavano all'autorità competente, entro i termini, un reclamo contro le schede da essi ricevute, reclamo motivato con gli stessi argomenti giuridici. Anche i reclami rivolti alla Commissione dai ricorrenti nelle cause riunite venivano presentati tempestivamente.
I suddetti reclami venivano espressamente respinti dalla Commissione il 28 luglio 1980 e dal Consiglio il 7 ottobre 1980. Quanto al Parlamento, che non rispondeva nel termine stabilito, il suo silenzio vale come tacita decisione negativa ( 19 ).
3.
I ricorrenti depositavano gli atti introduttivi del procedimento giurisdizionale in data 27 ( 20 ), 28 ottobre ( 21 ) e 25 novembre 1980 ( 22 ).
Nelle cause riunite, con ordinanza 8 luglio 1981 i ricorsi sono stati dichiarati irricevibili in quanto diretti contro il Consiglio. In tale ordinanza si è ritenuto che, essendo basati sull'art. 179 del Trattato, questi ricorsi di dipendenti della Commissione non erano diretti, nella parte riguardante il Consiglio, contro l'autorità competente, aggiungendo che
«dato che i regolamenti nn. 160/80 e 161/80 non sono decisioni di cui i ricorrenti siano destinatari, né decisioni le quali, pur avendo l'apparenza di regolamenti, li riguardano direttamente ed individualmente, i ricorsi sono del pari irricevibili in quanto basati sull'art. 173 del Trattato CEE».
Si sono poi avute proroghe di termini, in particolare a richiesta dei ricorrenti che speravano di giungere ad un accordo amichevole. Il procedimento ha ripreso il suo corso dopo il fallimento delle trattative.
Prima di passare alla valutazione dei mezzi dedotti nel merito, è anzitutto necessario esaminare i problemi di ricevibilità.
II — Sulla ricevibilità
1. Ricevibilità dei ricorsi diretti contro la Commissione nelle cause riunite
Il dibattito fra i ricorrenti e la Commissione su tale problema si è svolto fino in fondo all'insegna di un malinteso. Mentre l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione nel controricorso riguardava soltanto il fatto che i ricorsi mirano all'annullamento dei regolamenti del Consiglio nn. 160 e 161/80, i ricorrenti, nella replica, hanno ripetuto gli argomenti ch'essi avevano fatto valere per confutare l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio e che sono stati in seguito disattesi nell'ordinanza sopra ricordata. Ritenendo preferibile che la Corte statuisse sulla ricevibilità prima di pronunciarsi nel merito, essi hanno inoltre limitato l'oggetto della replica alle questioni di ricevibilità ed hanno chiesto di poter replicare nel merito con memoria separata. Poiché tale richiesta non veniva accolta, la Commissione, nella controreplica, limitava anch'essa i propri argomenti nello stesso modo, pur sottolineando che non contestava interamente la ricevibilità dei ricorsi.
A mio avviso, nella misura in cui hanno direttamente ad oggetto l'annullamento dei regolamenti del Consiglio nn. 160 e 161/80, tali ricorsi sono manifestamente irricevibili per i motivi già esposti nell'ordinanza 8 luglio 1981. Tuttavia, essi sono diretti anche contro il «calcolo della... retribuzione effettuato a norma» di questi due regolamenti. Perciò, si può pensare ch'essi tendano all'annullamento delle schede di stipendio basate sui suddetti regolamenti, la cui validità sarebbe in tal modo contestata indirettamente, come nelle altre cause.
2. Eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio e dal Parlamento
a)
Il Consiglio contesta la ricevibilità del ricorso in quanto diretto all'annullamento della decisione espressa di rigetto adottata dal suo Segretario generale il 7 ottobre 1980 in merito ai reclami dei ricorrenti.
La portata di tale eccezione mi sembra limitata. Il Consiglio non nega la ricevibilità dei suddetti ricorsi in quanto diretti a contestare la legittimità delle schede relative agli stipendi ed agli arretrati, nonché, indirettamente, del regolamento sul quale erano basate. Esso considera soltanto che i ricorrenti non hanno interesse ad agire contro la decisione espressa di rigetto del loro reclamo, e sostiene infatti che l'annullamento di tale decisione lascerebbe sussistere sia gli effetti del regolamento di cui i ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità, sia quelli delle schede relative alle retribuzioni ed agli arretrati, che costituiscono gli atti direttamente impugnati.
Questa tesi non mi sembra fondata. Ritengo che i ricorrenti abbiano interesse ad agire contro le decisioni di rigetto dei reclami riguardanti atti del genere delle schede relative alla retribuzione ed agli arretrati, poiché siffatte decisioni confermano, espressamente e con una adeguata motivazione, la validità di detti atti. In via generale, sarebbe d'altronde aiquando illogico ammettere la ricevibilità di un ricorso in quanto diretto contro un atto recante pregiudizio, e negarla invece in quanto esso sia diretto contro l'espressa reiezione del reclamo presentato contro tale atto, che costituisce una fase necessaria nel sistema delle impugnazioni contemplate dallo Statuto.
b)
Anche il Parlamento, pur rimettendosi al vostro giudizio, esprime dubbi circa la ricevibilità dei ricorsi proposti nei suoi confronti. Le sue riserve sono di due specie: esse riguardano, da una parte, il fatto che il ricorso sia diretto contro le schede relative alle retribuzioni ed agli arretrati e, dall'altra, il fatto che i ricorrenti si servano delle facoltà offerte dall'art. 184 del Trattato.
Quanto al primo punto, il Parlamento parte dall'ipotesi che, ai sensi dello Statuto, soltanto una decisione dell'amministrazione può costituire oggetto di un reclamo e, in seguito, eventualmente, essere impugnata in via giurisdizionale. Ora, per il Parlamento, le schede di stipendio e quelle relative agli arretrati di cui trattasi nella presente fattispecie non possono essere considerate come decisioni adottate dalla propria amministrazione, poiché sono soltanto provvedimenti d'attuazione delle disposizioni dei regolamenti ritenuti illegittimi dai ricorrenti. In altri termini, nell'emanare queste schede, l'amministrazione del Parlamento non ha adottato alcuna decisione; essa si è limitata a dare attuazione ad un regolamento del Consiglio, per essa vincolante.
Questa tesi, che potrebbe a priori apparire logica, deve tuttavia essere disattesa alla luce della vostra giurisprudenza, nella quale è stato più volte riconosciuto che le schede di stipendio possono costituire atti recanti pregiudizio, impugnabili nei termini stabiliti per il procedimento precontenzioso e per quello giurisdizionale ( 23 ). Difficilmente potrebbe seguirsi l'interpretazione data dal Parlamento alle sentenze in questione, interpretazione secondo cui la Corte si sarebbe limitata ad affermare che il momento in cui l'interessato riceve la scheda di stipendio costituisce il termine a quo per la presentazione del reclamo. Detta interpretazione restrittiva è resa impossibile dal seguente passo della sentenza Reinarz:
«Nel presente caso l'atto che reca pregiudizio è costituito dalla prima scheda di stipendio del maggio 1974 in base alla quale il ricorrente ha potuto accertare quale fosse il metodo di calcolo usato» ( 24 ).
Anche a prescindere da questa citazione, ritengo che la vostra giurisprudenza, avendo ammesso che i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui l'interessato riceve la scheda di stipendio, ha implicitamente riconosciuto che un documento di questo tipo può avere la natura di atto recante pregiudizio. Mi sembra che non possa essere altrimenti, in ragione della formulazione dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, il quale stabilisce che i reclami devono essere diretti contro un atto recante pregiudizio, il quale può assumere la forma, come nelle presenti cause, di un atto di carattere individuale, il quale può essere impugnato entro un termine che decorre dal giorno della notifica dell'atto stesso al destinatario.
Il Parlamento ritiene inoltre inammissibile l'eccezione d'illegittimità sollevata nei confronti del regolamento n. 160/80 contestualmente alla domanda d'annullamento delle schede di stipendio. Esso sostiene che l'art. 184 del Trattato, il quale consente a qualsiasi parte di far valere, nell'eventualità di una controversia che mette in causa un regolamento del Consiglio, i motivi previsti dall'art. 173, 1° comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso, anche dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso, esclude soltanto il carattere perentorio del termine entro il quale dev'essere proposto il ricorso diretto. A suo avviso, nelle presenti cause, la validità del regolamento n. 160/80 non può più essere contestata in via incidentale, dopo la vostra sentenza 26 febbraio 1980 con la quale si dichiarava irricevibile il ricorso d'annullamento proposto nei suoi confronti in forza dell'art. 173, 2° comma, del Trattato. L'irricevibilità della domanda principale implicherebbe, in ragione del carattere di regolamento proprio dell'atto impugnato, l'irricevibilità della domanda incidentale, per identici motivi.
Come la precedente, questa tesi è smentita dalla vostra giurisprudenza. Già nella sentenza 14 dicembre 1962, nella causa Wöhrman ( 25 ), la Corte ha messo in rilievo che
"l'art. 184 ha... l'unico scopo di tutelare gli amministrati contro l'applicazione di un regolamento illegittimo ( 26 ).
Più tardi, la Corte ha chiarito questo concetto nella sentenza 6 marzo 1979, Simmenthal ( 27 ), affermando che :
«l'art. 184 del Trattato CEE è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente ed individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie, che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora non avesse il diritto di proporre, in forza dell'art. 173 del Trattato, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento» ( 28 ).
Aggiungasi che, come è stato rilevato dai ricorrenti, in una precedente causa di personale il ricorso era stato proposto contro la decisione individuale con cui si rifiutava al ricorrente una prestazione pecuniaria (indennità d'espatrio) contemplata da un regolamento ( 29 ), e non è stato sollevato alcun dubbio quanto alla sua ricevibilità ( 30 ).
III — Nel merito
Una volta ammessa, in tal modo, la ricevibilità dei ricorsi, passo ad esaminare i mezzi dedotti nel merito. Tuttavia, preliminarmente, mi sembra utile segnalare che
—
taluni di questi mezzi sono stati già dedotti nella causa Giuffrida e Campogrande, ma nella presente fattispecie hanno costituito oggetto di una discussione più approfondita,
—
taluni mezzi dedotti nelle cause riunite hanno contenuto sostanzialmente identico a quello dei mezzi proposti nelle altre cause, nelle quali tuttavia sono stati notevolmente sviluppati,
—
nell'ambito di ciascun gruppo di cause (cause riunite e altre cause) si possono trovare connessioni, talora abbastanza strette, fra vari mezzi.
Inoltre, è avvenuto che uno stesso argomento sia stato presentato nell'ambito di più mezzi; in tal caso, io l'esaminerò una sola volta.
A —
Tutti i ricorrenti sostengono che il regolamento n. 160/80 è basato su una motivazione errata, in quanto nel secondo punto del preambolo è detto che il modo in cui è stata realizzata nel 1976 l'incorporazione dei coefficienti correttori nelle tabelle degli stipendi base «ha provocato degli aumenti non voluti dei diritti pecuniari».
1.
A loro avviso, numerosi elementi provano che il Consiglio ha deliberatamente scelto un metodo d'incorporazione dei coefficienti correttori che portava ad attribuire a taluni dipendenti, e precisamente a quelli aventi carichi di famiglia ed ai titolari dell'indennità di dislocazione, determinati aumenti netti di stipendio.
Tre mesi prima che venisse adottata la decisione 29 giugno 1976, i rappresentanti del personale avevano avvertito il Consiglio delle distorsioni che sarebbero conseguite all'attuazione del sistema previsto. In ogni caso, il Consiglio non poteva ignorare tale conseguenza, tenuto conto sia del livello di preparazione dei suoi esperti, sia dei risultati delle precedenti incorporazioni.
Inoltre, dalla proposta di modifica del regolamento n. 3177/76 presentata dalla Commissione il 18 luglio 1977 e da una nota della sua direzione generale del personale e dell'amministrazione in data 8 novembre 1977 risulterebbe che, effettivamente, al momento dell'adozione del metodo del giugno 1976 e del primo regolamento in cui tale metodo veniva applicato, il Consiglio non ignorava che il sistema prescelto per l'incorporazione dei coefficienti correttori avrebbe determinato vantaggi pecuniari per taluni dipendenti. Secondo i ricorrenti, questo sistema riflette quindi una deliberata scelta di politica salariale.
2.
A propria difesa, le istituzioni ammettono che il Consiglio era, certamente, consapevole del rischio che si verificassero le distorsioni constatate. Esse aggiungono, tuttavia, di essere state sorprese, invece, sia dall'ampiezza degli aumenti di cui taluni dipendenti venivano a beneficiare, sia dalle perdite registrate da altri. Per scusare in qualche modo questo errore, il Consiglio mette in rilievo la complessità del suo compito in materia d'adeguamento delle retribuzioni, attinente alla necessità di rispettare il parallelismo nell'evoluzione delle retribuzioni dei dipendenti comunitari e di quelle dei pubblici dipendenti degli Stati membri. Devo osservare che a questa difficoltà costante si è aggiunta, nel 1976, la volontà del Consiglio di profittare del cambiamento di metodo d'adeguamento annuo delle retribuzioni per riportare al 100 % il coefficiente correttore relativo al Belgio ed al Lussemburgo, rendendo in tal modo a questi coefficienti la loro vera funzione, che è quella di compensare le differenze delle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio ( 31 ). Le istituzioni sottolineano che questo era il principale obiettivo perseguito dal Consiglio ed accettato da tutte le parti interessate, compresi i rappresentanti del personale.
Stando così le cose, le difficoltà incontrate, e che il Consiglio aveva accettato d'affrontare, erano per esso soltanto un effetto, certamente deprecabile, ma secondario, della realizzazione del suo obiettivo principale. In proposito si deve d'altronde osservare che il Consiglio aveva previsto, in via precauzionale, un'eventuale correzione nella clausola di revisione (punto V) inserita nella decisione del giugno 1976. Comunque sia, il Consiglio nega formalmente che il modo d'incorporazione dei coefficienti correttori prescelto nel 1976 sia stato l'espressione di una politica salariale consistente nel favorire, per vie traverse, talune categorie di dipendenti.
3.
A mio avviso, nel 1976, al momento dell'adozione del metodo d'adeguamento delle retribuzioni, il Consiglio era ben consapevole del fatto che il sistema prescelto per neutralizzare l'incorporazione dei coefficienti correttori per Bruxelles e Lussemburgo negli stipendi base in termini di retribuzione netta avrebbe determinato aumenti più o menò importanti a vantaggio di tutti i dipendenti ed agenti diversi da quelli non coniugati che non fruiscano delle indennità varie. Anche senza richiamare qui la clausola di revisione, la cui portata è stata contestata nell'ambito dell'esame di un altro mezzo e che, per questa ragione, esaminerò in relazione a tale mezzo, i documenti prodotti dai ricorrenti lo dimostrano a sufficienza.
Tuttavia, dagli stessi documenti, e specialmente da quelli che attestano gli sforzi delle istituzioni per eliminare le distorsioni verificatesi, risulta che le istituzioni stesse, come esse hanno affermato, sono state sorprese dalla constatazione di perdite in determinate ipotesi e dall'ampiezza degli aumenti in altri numerosissimi casi.
Questa conclusione mi sembra corroborata da un altro indizio. Subito dopo aver constatato l'ampiezza degli aumenti provocati dal sistema prescelto, il Consiglio ha cercato di porre rimedio a tale situazione. Col regolamento 19 dicembre 1977, n. 2859, «relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni», esso abbandonava, in via provvisoria e per un anno, il sistema che aveva portato alle distorsioni registrate l'anno precedente. Esso adottava definitivamente la tecnica neutrale dell'indicizzazione della base imponibile in funzione dei coefficienti correttori, modificando, il 26 giugno 1978, il metodo stabilito due anni prima e adottando, lo stesso giorno, il regolamento n. 1461/78 per l'adeguamento dei coefficienti correttori, «il cui articolo 2 prevede l'applicazione illimitata alla base imponibile del coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo» ( 32 ). Infine, la causa delle distorsioni, che aveva continuato a sussistere fino a quel momento, veniva eliminata con l'art. 1 del regolamento n. 160/80.
Tenuto conto di queste circostanze, mi sembra eccessivo sostenere che gli aumenti intervenuti erano stati voluti dal Consiglio o addirittura ch'essi costituivano l'espressione di una deliberata scelta di politica salariale da parte sua. Non mi sembra quindi errato il secondo punto del preambolo del regolamento n. 160/80, nel quale si parla di «aumenti non voluti dei diritti pecuniari».
Β —
Il secondo mezzo, nelle cause Advernier e Andersen, è quello della violazione di norme giuridiche, e cioè, in concreto, della decisione del Consiglio 29 giugno 1976 sul metodo d'adeguamento delle retribuzioni e dell'art. 65 dello Statuto. Esaminerò questo mezzo congiuntamente al sesto mezzo dedotto nelle cause riunite, relativo alla violazione del principio espresso nella massima «patere legem quam ipse fecisti».
1.
Gli argomenti svolti in merito alla violazione del metodo del 1976 e, indirettamente, dell'art. 65 dello Statuto si possono riassumere come segue:
L'art. 1 del regolamento n. 160/80 sostituisce le tabelle degli stipendi base fissate dal regolamento n. 3084/78, in vigore fino al 30 giugno 1979, con tabelle in cui detti stipendi sono meno elevati, a decorrere dal 1o luglio 1979. Ora, le tabelle di cui al regolamento n. 3084/78 erano state a loro volta fissate in base a quelle contenute nel regolamento n. 3177/76, che costituisce la prima applicazione del metodo definito con la decisione del Consiglio 29 giugno 1976. Perciò, sostituendo dette tabelle, il regolamento impugnato contravviene al metodo del 1976 e, poiché questo era stato adottato per dare attuazione all'art. 65 dello Statuto, viola altresì quest'ultima norma. Più precisamente, l'allegata violazione consiste nel fatto che il regolamento n. 160/80, fissando delle tabelle in cui gli stipendi base sono inferiori a quelli dell'anno precedente, non tiene conto dell'evoluzione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti nazionali durante il periodo di riferimento (1° luglio 1978-30 giugno 1979), elemento contemplato al punto II, 2, relativo all'indicatore specifico, della decisione sul metodo.
2.
Ritengo che questo mezzo debba essere disatteso, in quanto non tiene conto del fondamento giuridico, dell'oggetto specifico e del rango delle pertinenti norme del regolamento n. 160/80.
Il ragionamento sarebbe valido se riguardasse il regolamento n. 161/80, col quale si procedeva all'adeguamento, per il periodo 1o luglio 1979-30 giugno 1980, delle retribuzioni dei dipendenti e degli altri agenti. Adottato in particolare a norma dell'art. 65 dello Statuto, questo regolamento doveva rispettare tale disposizione, nonché la decisione 29 giugno 1976 relativa al metodo d'applicazione della stessa. D'altra parte, l'osservanza, di tali atti, dichiarata nel preambolo del regolamento, non viene contestata dai ricorrenti.
Il regolamento impugnato ha carattere diverso. Fondato direttamente sull'art. 24 del Trattato di «fusione degli esecutivi» ( 33 ), esso ha lo scopo di riformare lo stesso Statuto, nonché il regime applicabile agli altri agenti. In tal modo, collocandosi ad un rango superiore rispetto al regolamento n. 161/80 nella gerarchia delle norme relative alla funzione pubblica comunitaria, esso non doveva rispettare né l'art. 65 dello Statuto, disposizione avente pari rango e oggetto diverso, né, a fortiori, la decisione 29 giugno 1976.
A questa tesi si potrebbe tuttavia opporre che l'art. 1 del regolamento n. 160/80 modifica le tabelle degli stipendi base di cui al regolamento n. 3084/78, che adeguava per il periodo 1o luglio 1978-30 giugno 1979 le retribuzioni figuranti nelle tabelle fissate dal regolamento n. 3177/76. Tuttavia, ripeto, il suddetto articolo non ha lo scopo d'adeguare le retribuzioni per il periodo 1o luglio 1979-30 giugno 1980; esso è inteso ad abolire la causa prima delle distorsioni createsi nel 1976. Ora, si può dire che, in tal modo, esso violi la decisione del 1976?
La risposta è negativa. In primo luogo, come abbiamo visto, già in precedenza il sistema d'incorporazione dei coefficienti correttori contemplato dalla decisione era stato riformato per l'avvenire, dapprima in modo provvisorio col regolamento n. 2857/77, indi a titolo definitivo con la decisione 29 giugno 1978, che modifica il punto II, 2, lett. c), della decisione 29 giugno 1976, e col regolamento n. 1471/78 recante la stessa data. In secondo luogo, né la decisione del 1976, né l'art. 65 dello Statuto, né alcun principio giuridico generale vietavano d'abolire le distorsioni verificatesi in passato, purché ciò non avvenisse con effetto retroattivo. Al contrario, nell'adottare la decisione del 1976, il Consiglio precisava ch'esso non intendeva «restringere la sua libertà di apprezzamento oltre quanto risulta dall'applicazione dell'art. 65 dello Statuto». Per di più, la clausola di revisione inserita nella decisione gli consente di correggere eventuali distorsioni.
Conseguentemente, le sentenze richiamate dai ricorrenti, e secondo cui il Consiglio è tenuto a rispettare il metodo d'adeguamento delle retribuzioni ch'esso si è impegnato ad applicare ( 34 ), non sono pertinenti nella fattispecie.
3.
Per gli stessi motivi non è provata neppure la violazione del principio espresso nell'adagio «patere legem quam ipse fecisti».
Nelle cause riunite, i ricorrenti sostengono che il Consiglio, adottando il sistema con cui veniva neutralizzata l'incorporazione dei coefficienti correttori nel 1976, s'impegnava a rispettare il sistema prescelto. Óra, esso se ne sarebbe discostato adottando i regolamenti nn. 160 e 161/80 ed avrebbe quindi violato il suddetto principio.
Tuttavia, come ho già detto, il regolamento n. 161/80 è stato adottato in conformità al metodo del 1976. Quanto al regolamento n. 160/80, non era necessario che questo testo si conformasse ad un sistema estraneo al proprio oggetto.
C —
1.
In tutte le cause, i ricorrenti denunciano la violazione del dovere di prudenza, derivante dall'obbligo generale di buona gestione e di sana amministrazione incombente alle istituzioni comunitarie, dovere che queste devono rispettare nell'esercizio del loro potere normativo.
Ora, nonostante gli avvertimenti, in particolare dei rappresentanti del personale, il Consiglio adottava nel 1976 un metodo d'adeguamento delle retribuzioni ed un regolamento su questo basato, ben sapendo che ne sarebbero derivati vantaggi pecuniari per determinati dipendenti.
Esso non può quindi trincerarsi dietro il pretesto di un errore per imporre, vari anni dopo, provvedimenti di rettifica, da applicarsi per di più con effetto retroattivo.
2.
Vari motivi mi portano a ritenere infondato questo mezzo. Se la negligenza commessa nell'esercizio del potere normativo può, certamente, esser fatta valere a sostegno di un ricorso per danni, mi sembra invece dubbio ch'essa possa costituire un motivo d'illegittimità tale da poter essere dedotto a sostegno di un ricorso per annullamento. In ogni caso, anche se così non fosse, questo mezzo potrebbe dedursi utilmente soltanto nei confronti del regolamento adottato per imprudenza, e cioè del regolamento n. 3177/76, ma certamente non potrebbe esserlo nei confronti del regolamento avente lo scopo di porre rimedio all'imprudenza. Poiché le schede relative agli stipendi ed agli arretrati delle quali si chiede l'annullamento sono state emanate in base ai regolamenti del Consiglio nn. 160 e 161/80, a sostegno dell'eccezione d'illegittimità sollevata contro questi regolamenti i ricorrenti possono far valere soltanto vizi inerenti a questi atti. Essi non possono opporre alla controparte una negligenza commessa al momento dell'adozione di un atto normativo anteriore, non costituente il fondamento giuridico delle decisioni individuali ch'essi intendono fare annullare.
D'altro canto, a seguire la tesi dei ricorrenti, qualsiasi organo amministrativo sarebbe esposto al rischio di vedere annullare le proprie decisioni per il motivo che queste si discostano dai pareri, o addirittura dalle opinioni, espressi durante il procedimento d'elaborazione, mentre, in generale, come nella fattispecie, i pareri non hanno carattere vincolante.
D —
Tutti i ricorrenti hanno sostenuto che è stato violato il principio del legittimo affidamento.
Secondo questo principio, che in quanto principio generale del diritto prevale sugli atti di diritto comunitario derivato quali i regolamenti del Consiglio, gli amministrati ed i loro rappresentanti devono poter fare affidamento sull'osservanza, da parte delle autorità comunitarie, degli impegni da esse assunti:
I ricorrenti sostengono che tale principio è stato violato in vari modi, che è opportuno prendere separatamente in considerazione.
1.
Pur ammettendo che la clausola di revisione inserita nella decisione del 1976 autorizza la modifica del metodo, essi contestano che il Consiglio abbia il potere d'effettuare tale modifica in modo unilaterale. A loro avviso, la decisione sul metodo è stata elaborata in un ambito convenzionale e le sue revisioni devono quindi intervenire soltanto nella stessa forma.
Ora, mentre i rappresentanti del personale hanno manifestato il proprio consenso nel 1977 (al momento dell'adozione del regolamento n. 2859/77) e nel 1978 (al momento della modifica del metodo stesso e dell'adozione del regolamento n. 1461/78) quanto alla modifica, per l'avvenire, del sistema d'incorporazione dei coefficienti correttori nelle tabelle degli stipendi, è pacifico ch'essi non hanno dato tale consenso per la modifica effettuata col regolamento n. 160/80.
Questa censura dev'essere disattesa.
Insisto sul fatto che il regolamento n. 160/80 non apporta modifiche al sistema d'incorporazione dei coefficienti correttori nelle tariffe degli stipendi stabilito con la decisione 29 giugno 1976; la modifica è stata effettuata con la decisione rettificativa del 26 giugno 1978. Scopo del suddetto regolamento è l'abolizione degli effetti, generatori di distorsioni, del sistema del 1976, che continuavano a sussistere sotto l'impero del regolamento n. 3177/76 e che la decisione del'1978, avente efficacia soltanto per l'avvenire, non aveva eliminati.
In ogni caso, nel vigente sistema d'elaborazione degli atti normativi, l'autorità avente il potere di adottare regolamenti dispone della facoltà di modificare unilateralmente i propri atti precedenti. Il Consiglio aveva quindi il potere di adottare il regolamento n. 160/80, che, nonostante le riserve dei rappresentanti del personale, abolisce definitivamente i criticabili effetti del regolamento n. 3177/76.
2.
I ricorrenti sostengono inoltre che la clausola di revisione inserita nella decisione del Consiglio 29 giugno 1976 non giustifica la violazione del legittimo affidamento da essi fatto sul perdurare del sistema d'incorporazione dei coefficienti correttori scelto al momento in cui era stata adottata tale decisione. Detta clausola ha, a loro avviso, unicamente lo scopo di creare le adeguate premesse per giungere alla revisione del metodo stesso, in vigore a tempo indeterminato. Servendosene per modificare il sistema d'incorporazione dei coefficienti correttori adottato nel 1976, il Consiglio ha attribuito a detta clausola una portata che non è quella effettiva. Mai, infatti, durante tutto il procedimento di dialogo con i rappresentanti del personale, il Consiglio ha comunicato la sua intenzione di servirsi in tal modo della clausola di revisione. Perciò, anche ai dipendenti più informati era lecito ritenere che la clausola non riguardava certamente gli effetti del sistema d'incorporazione dei coefficienti correttori.
Neppure questa censura può essere accolta. Se fosse fondata, si dovrebbe infatti constatare, per le ragioni da me già esposte, l'illegittimità non già del regolamento n. 160/80, bensì della decisione rettificativa del 1978. Inoltre, anche facendo astrazione da quanto precede, si deve constatare che l'interpretazione data dai ricorrenti è incompatibile con la lettera della clausola di revisione, secondo cui «il Consiglio esaminerà i risultati dell'applicazione del metodo illustrato in precedenza,... al fine... di correggere eventuali distorsioni».
3.
Infine, i ricorrenti sostengono, in via subordinata, ch'essi potevano legittimamente contare sul mantenimento in vigore, da parte del Consiglio, delle basi di calcolo stabilite nel regolamento n. 3177/76, se non dal 1976, almeno a decorrere dall'adozione della decisione 26 giugno 1978, che istituisce un nuovo metodo d'incorporazione dei coefficienti correttori, e del regolamento n. 1461/78, emanato in pari data, in cui questo metodo viene applicato per la prima volta. In effetti, nella motivazione della sua proposta per l'emanazione del regolamento suddetto, la Commissione aveva precisato ch'essa considerava «inopportuna una modifica della base di calcolo precedentemente adottata dal Consiglio». Da parte loro, durante il procedimento di dialogo che aveva preceduto l'adozione della nuova formula d'incorporazione, i rappresentanti del personale avevano tenuto a sottolineare che «per quanto riguarda il passato, le decisioni intervenute devono restare invariate. In effetti, sarebbe inconcepibile che il Consiglio rimetta in causa le sue proprie decisioni, da esso adottate con piena cognizione di causa e nonostante l'avvertimento (...) quanto agli inconvenienti che potrebbero derivarne» ( 35 ), ed il Consiglio non aveva espresso alcuna riserva in proposito.
A mio avviso, questi argomenti sono inconsistenti. Che cosa, infatti, rivelano gli elementi addotti dai ricorrenti? Per quanto riguarda la Commissione, si deve necessariamente concludere che il suo punto di vista, nel 1979, era diverso da quello ch'essa nutriva nel 1978, tenuto conto del fatto ch'essa aveva proposto al Consiglio il testo che doveva diventare il regolamento n. 160/80. Questa constatazione non è tuttavia decisiva. Certamente, il Consiglio può adottare regolamenti soltanto su proposta della Commissione, ma non è tenuto a seguire le relative proposte. Esso avrebbe quindi potuto adottare il regolamento di cui trattasi, anche se la Commissione non avesse cambiato parere.
Quanto al Consiglio, nulla prova che la sua inerzia di fronte alla suddetta dichiarazione dei rappresentanti del personale vada considerata come acquiescenza. Poiché le distorsioni create nelle tabelle degli stipendi dal vecchio metodo d'incorporazione dei coefficienti correttori non erano state abolite mediante i provvedimenti adottati nel 1978, non è invece affatto strano che il Consiglio non abbia risolto di mantenere definitivamente questa disparità di trattamento. In ogni caso, nella fattispecie non si sono avute le precise assicurazioni fornite dall'amministrazione agli interessati, che, secondo la vostra giurisprudenza, sono necessarie affinché possa essere utilmente invocata la violazione del principio del legittimo affidamento ( 36 ).
Stando così le cose, questo mezzo dev'essere disatteso nel suo complesso.
E —
In tutte le cause, inoltre, i ricorrenti sostengono che il regolamento n. 160/80 ha leso i loro diritti quesiti.
Nell'esaminare questo mezzo, tratterò contemporaneamente due mezzi dedotti specificamente nelle cause riunite. Così come è stato formulato, il mezzo basato sull'inosservanza del principio di equità viene in effetti a coincidere in gran parte con quello basato sulla violazione dei diritti quesiti, poiché consiste nel sostenere che «è contrario al senso d'equità permettere che l'amministrazione ritorni su situazioni acquisite,..., che hanno prodotto effetti durante molti mesi, o addirittura anni». Esprimerò inoltre il mio parere sull'allegata violazione dell'art. 85 dello Statuto.
1.
Secondo i ricorrenti, il regolamento n. 3177/76 aveva attribuito ai suoi destinatari il diritto a che i loro stipendi base venissero calcolati in conformità al sistema d'incorporazione dei coefficienti correttori scelto nel 1976, almeno per tutto il periodo in cui il metodo del 1976 fosse rimasto in vigore.
Ora, il regolamento n. 160/80, adottato durante il periodo di vigenza del metodo, viola tale diritto sia perché ha effetto retroattivo alla data del 1o luglio 1979, sia perché fissa, a partire da tale data, l'importo delle retribuzioni ad un livello inferiore a quello vigente il 30 giugno dello stesso anno.
2.
Neppure questo mezzo è fondato, in quanto non tiene conto della natura giuridica dei rapporti che esistono fra le istituzioni comunitarie ed i loro dipendenti. Questi rapporti non sono di natura contrattuale; essi sono retti da disposizioni puramente normative, statutarie. Di conseguenza, il Consiglio, autorità avente il potere normativo, ha il diritto d'apportare in qualsiasi momento alle norme dello Statuto le modifiche ch'esso ritiene conformi all'interesse del servizio ( 37 ). Ora, come è stato molto giustamente osservato dalla Commissione, l'importo delle retribuzioni dei dipendenti è fissato dallo Statuto ( 38 ). Quest'importo può quindi essere modificato in qualsiasi momento per l'avvenire, senza che gli interessati possono pretendere il mantenimento dello stesso al livello fissato in precedenza.
Tuttavia, secondo la vostra giurisprudenza, la nuova disciplina non può retroagire sugli arretrati di stipendio già maturati sotto l'impero della norma anteriore. I dipendenti hanno un diritto quesito su tali arretrati, poiché il fatto generatore di tale diritto si è verificato sotto l'impero di un determinato Statuto, anteriore alla modifica decisa dall'autorità competente ( 39 ).
Nella fattispecie, il regolamento n. 160/80 non lede i diritti quesiti dei dipendenti sugli arretrati di stipendi o di pensioni già maturati. In effetti, da una parte, esso stabilisce che non si procederà ad alcuna ripetizione delle somme percepite nel periodo compreso fra il 1o luglio 1979 e la sua data d'entrata in vigore ( 40 ) e, dall'altra, esso contempla, per i dipendenti ed agenti che abbiano fruito di aumenti pecuniari, un regime transitorio il quale garantisca loro, per l'avvenire, quantomeno il mantenimento della loro retribuzione netta anteriore ( 41 ).
Da notare, infine, che da queste disposizioni transitorie, le quali escludono espressamente qualsiasi ripetizione, risulta che i ricorrenti nelle cause riunite fanno valere manifestamente a torto la violazione dell'art. 85 dello Statuto, relativo alla ripetizione d'indebito.
F —
Vanno pure respinti, e a tal fine basterà un rapido esame, gli ultimi due mezzi relativi alla legittimità interna del regolamento adottato, dedotti dai soli ricorrenti nelle cause riunite.
1.
Il principio dell'uguaglianza fra dipendenti ai fini del calcolo degli stipendi, principio garantito dallo Statuto, sarebbe stato violato perché, a quanto pare, l'art. 1 del regolamento n. 160/80 avrebbe implicato una riduzione degli stipendi base soltanto per i dipendenti assunti prima del 1o gennaio 1977.
In proposito basterà osservare che il regolamento si applica a tutti i dipendenti ed agenti, quale che sia la data della loro assunzione, e in via di principio a decorrere dal 1o luglio 1979. Se esso stabilisce una distinzione, è nel fissare un regime transitorio a favore dei soli dipendenti i cui diritti pecuniari risultano ridotti in avvenire in conseguenza dell'applicazione delle nuove tabelle degli stipendi base ( 42 ). Questi dipendenti non hanno quindi interesse a far valere il principio d'uguaglianza che, del resto, non è stato affatto violato, poiché il Consiglio poteva legittimamente ritenere ch'essi non si trovavano nella stessa situazione degli altri dipendenti e costituivano, quindi, una categoria a sé, obiettivamente determinabile.
2.
Infine, manifestamente non si può affermare che gli atti criticati abbiano fatto dei coefficienti correttori, che hanno lo scopo di garantire la parità di trattamento di tutti i dipendenti a prescindere dalla sede di servizio ( 43 ) e di garantire un rapido adeguamento degli stipendi in caso di notevole variazione del costo della vita in una sede di servizio ( 44 ), uno strumento di politica salariale, il che costituirebbe uno sviamento di potere.
Questo mezzo non può infatti essere utilmente invocato, né avverso i regolamenti adottati nel 1980, né d'altronde avverso la decisione 29 giugno 1976 e il regolamento n. 3177/76. Come abbiamo visto, questi ultimi atti erano intesi a restituire ai coefficienti correttori la loro funzione statutaria, qual è descritta dai ricorrenti, ed il regolamento n. 160/80 non ha fatto altro che eliminare le distorsioni create dal sistema prescelto a tal fine. Una siffatta critica avrebbe dovuto essere diretta contro la politica salariale che è stata per l'appunto abbandonata con la decisione del 1976, politica stabilita dal Consiglio nel 1972 e nella quale l'aumento delle retribuzioni, invece di essere attuato mediante adeguamento degli stipendi base figuranti nell'art. 66, avveniva mediante applicazione dei coefficienti correttori.
G —
Restano da esaminare i mezzi dedotti dai ricorrenti in merito alla legittimità esterna, e basati sulla violazione delle forme sostanziali ( 45 ) e dell'incompetenza del Consiglio ad adottare il regolamento n. 1.60/80 ( 46 ).
1.
Si potra scartare, senza dilungarci, quest'ultimo mezzo.
Per i ricorrenti, il regolamento n. 160/80 avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio a norma dell'art. 65 dello Statuto, non già dell'art. 24 del Trattato di fusione, poiché il suo art. 1 sostituisce con nuove tabelle degli stipendi le tabelle stabilite mediante regolamento adottato dal Consiglio in base all'art. 65.
Questa tesi, tuttavia, trascura il fatto che, oltre all'art. 1, il regolamento in questione contiene un art. 2 che stabilisce disposizioni transitorie per le quali l'art. 65 dello Statuto non costituisce un sufficiente fondamento giuridico e che tali disposizioni non possono essere dissociate da quelle dell'art. 1, di cui attenuano le conseguenze negative per i dipendenti che fino a quel momento traevano vantaggio dalle distorsioni createsi nel 1976.
2.
Secondo i ricorrenti nelle altre cause, il regolamento n. 160/80 sarebbe stato adottato in violazione di forme sostanziali, sotto tre aspetti: mancata presa in considerazione del parere del Parlamento, violazione della dichiarazione comune 4 marzo 1975 sulla concertazione interistituzionale, violazione della decisione in merito al dialogo col personale a) Essi fanno valere due circostanze per provare che, adottando, il 21 gennaio 1980, il regolamento n. 160/80, il Consiglio non ha propriamente preso in esame il parere del Parlamento, che era stato emesso il 18 gennaio. In primo luogo, sin dal 17 gennaio, il Consiglio avrebbe formalmente comunicato ai rappresentanti del personale la propria decisione di adottare il testo che doveva divenire il regolamento n. 160/80. Per valutare se il Consiglio abbia effettivamente rispettato la procedura di consultazione del Parlamento, ci si dovrebbe quindi riferire alla data del 17 gennaio. In secondo luogo, il 18 gennaio 1980 cadeva di venerdì ed il 21 gennaio di lunedì. Il confronto fra le due date suddette, separate da un sabato e da una domenica, e il fatto che le critiche espresse nel parere negativo siano state assolutamente ignorate proverebbero che il Consiglio non è stato in grado di prendere seriamente in considerazione detto parere, né ha avuto l'intenzione di farlo.
Dalle vostre sentenze 20 ottobre 1980 nelle cause dette «dell'isoglucosio» ( 47 ) risulta che l'osservanza della formalità sostanziale costituita, per la validità dell'atto, dalla regolare consultazione del Parlamento implica che questo abbia espresso il proprio parere, mentre è insufficiente al riguardo la semplice richiesta del parere, a meno che siano state esaurite tutte le possibilità procedurali per ottenerlo. Inoltre, come i ricorrenti, ritengo anch'io che un atto debba essere annullato per violazione di forme sostanziali qualora sia accertato che il suo autore ha omesso l'esame di un parere richiesto per la legittimità dell'atto.
b)
Tuttavia, la presente fattispecie si distingue, sotto un duplice punto di vista, dalle cause dell'isoglucosio. Anzitutto è accertato che il regolamento n. 160/80 è stato adottato dopo che il Parlamento aveva emesso il proprio parere. Inoltre, si deve notare che il Consiglio aveva non soltanto richiesto il parere del Parlamento sin dal 29 giugno 1979, ma aveva anche successivamente richiesto l'applicazione della procedura d'urgenza ( 48 ).
I documenti prodotti dal Consiglio dopo la conclusione della fase orale provano inoltre che, durante la sessione dei giorni 15 e 16 gennaio 1980 (620a sessione del Consiglio), i suoi membri non erano riusciti a giungere ad un accordo circa l'adozione del futuro regolamento n. 160/80. Poiché il Consiglio teneva la successiva riunione il 21 gennaio (621a sessione), un suo rappresentante non poteva avere emesso, il 17 gennaio, la dichiarazione formale cui si riferiscono i ricorrenti. Infine, da questi stessi documenti risulta che il Comitato dei Rappresentanti Permanenti aveva ripreso, fin dal 18 gennaio, l'esame del fascicolo relativo alla retribuzioni dei dipendenti, tenendo conto del parere del Parlamento, e che lo stesso giorno esso poteva raccomandare al Consiglio l'adozione dei regolamenti di cui è causa.
Risulta quindi che il parere del Parlamento è stato debitamente preso in considerazione dal Consiglio.
3.
Potremo soffermarci meno a lungo sulle ultime due parti di questo mezzo.
a)
Come è noto, la procedura di concertazione fra l'Assemblea ed il Consiglio, istituita dalla dichiarazione comune 4 marzo 1975, «può essere applicata per gli atti comunitari di portata generale che abbiano implicazioni finanziarie notevoli e la cui adozione non sia imposta a norma di atti preesistenti» (n. 2) ( 49 ).
I ricorrenti ritengono che questa procedura sia stata violata in quanto il Parlamento, nella propria risoluzione del 18 gennaio, aveva considerato che nella fattispecie ricorrevano le condizioni per la sua applicazione ed aveva espressamente chiesto al Consiglio di applicarla qualora intendesse discostarsi dal suo parere.
Senza dover stabilire se la dichiarazione di cui trattasi costituisca soltanto un impegno di carattere politico ovvero produca effetti giuridici, basta osservare che il regolamento n. 160/80 non può essere qualificato come atto avente notevoli implicazioni finanziarie, poiché il suo art. 1 è stato abrogato, il giorno della sua entrata in vigore, dal regolamento n. 161/80 e poiché il suo art. 2 trovava applicazione soltanto per il 5 % di coloro che avevano tratto vantaggio dalle distorsioni. Poiché tale condizione ha carattere obiettivo e dal momento che manifestamente essa non era soddisfatta, l'una delle istituzioni interessate non poteva imporre alle altre l'applicazione di una procedura subordinata alla condizione stessa.
b)
Dato che gli argomenti dedotti dai ricorrenti, relativamente all'ultima parte dello stesso mezzo, sulla procedura di dialogo con i rappresentanti del personale, sono identici a quelli svolti dai sigg. Giuffrida e Campogrande nella causa 64/80, farò mio il punto di vista espresso su tali questioni dall'avvocato generale Reischl nelle sue conclusioni in detta causa ( 50 ). Come l'avvocato Reischl, e per i motivi da lui esposti, ritengo che anche quest'ultima parte del mezzo non sia fondata.
Per tutte queste ragioni, concludo che dovreste statuire nel senso che:
—
i ricorsi sono respinti;
—
le spese sostenute dalle istituzioni convenute restano a loro carico in forza dell'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Causa 211/80, Michel Advernier e a., e cause riunite 219-228, 230-235, 237, 238 c 240-242/80, Maurice André c a.
( 3 ) Causa 260/80, Ivar Andersen e a.
( 4 ) Causa 262/80, Kirsien Andersen e a.
( 5 ) Cause riunite, André e a.
( 6 ) Altre cause.
( 7 ) Racc. 1981, pag. 693.
( 8 ) Cause diverse dalle cause riunite.
( 9 ) Cause riunite.
( 10 ) Nelle cause diverse dalle cause riunite viene contestata unicamente la legittimità del regolamento n. 160/80.
( 11 ) Causa 261/80, Jean Lens/Corte di giustizia.
( 12 ) Causa 259/70, Caroline Buick-Lucas e a./Corte dei conti.
( 13 ) Causa 263/80 John Baker e a./Comitato economico e sociale.
( 14 ) In fatto — I. Gli antefatti ed il procedimento, Race. 1981, pagg. 695 e 696.
( 15 ) Race. pagg. 704-708.
( 16 ) Col regolamento del Consiglio 21.12.1976, n. 3177, primo regolamento d'applicazione del metodo di calcolo stabilito dal Consiglio il 29.6.1976 per l'esame periodico del livello delle retribuzioni.
( 17 ) Art. 1 del regolamento.
( 18 ) In base alla tabella degli stipendi «adeguata» di cui all'art. 1 del regolamento n. 160/80.
( 19 ) Art. 90, n. 2, in fine, dello Statuto.
( 20 ) Causa 211/80, contro la Commissione.
( 21 ) Cause riunite.
( 22 ) Cause 260 c 262/80, contro il Consiglio e, rispettivamente, contro il Parlamento.
( 23 ) Semenza (Seconda Sezione) 21.2.1974, cause riunite 15-33, 52, 53, 57-109, 116, 117, 123, 132 e 135-137/73, Roswitha Kortner, in Schots e. a./Consiglio e Commissione delle Comunità europee e Parlamento europeo, Racc. pag. 177, e in particolare punti 14-19 della motivazione, pag. i 89; sentenza (Seconda Sezione) 21.5.1981, causa 29/80, Andreas Rcinarz/Commissione, Racc. pag. 1311, in particolare punto 10 della motivazione, pag. 1321.
( 24 ) Racc. 1981, pag. 1321.
( 25 ) Cause riunite 31 e 33/62, Wöhrmann KG e Lütticke GmbH/Commissione, Racc. 1962, pag. 937.
( 26 ) Racc. pag. 951.
( 27 ) Causa 92/78 (Simmenthal IV) SpA Simmenthal/Com-missione, Race. pag. 777.
( 28 ) Sentenza Simmenthal, punto 39 della motivazione, Racc. pag. 800 (la sottolineatura č mia); cfr. anche, nello stesso senso, le conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe nelle cause riunite 9 e 11/71, Compagnie d'Approvisionnement et Grands Moulins de Paris, Racc. 1972, pag. 413.
( 29 ) Art. 21, n. 2, punto 2, del regolamento del Consiglio n. 912/78.
( 30 ) Sentenza (Seconda Sezione) 16.10.1980, causa 147/79, Hochstrass/Corte di giustizia, sostenuta dal Consiglio e dalla Commissione, Racc. pag. 3005.
( 31 ) Artt. 64 e 65, n. 2, Statuto.
( 32 ) Conclusioni dell'avvocalo generale Rcischl nella causa Giuffrida c Campograndc, Racc. 1981, pag. 706.
( 33 ) Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l' 8.4.1965.
( 34 ) Sentenze 5.6.1973, causa 81/72, Commissione/Consiglio, Race. pag. 575, e 26.6.1975, causa 70/74, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 795, alle quali si deve aggiungere la sentenza 6.10.1982, causa 59/81, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 3329.
( 35 ) La richiesta, formulata dal Consiglio, tli stralciare dagli alti il documento da cui e estratta questa citazione, in quanto avrebbe carattere riservato, è manifestamente irricevibile, poiché questo stesso documento è stato già prodotto nella causa Giuffrida e Campogrande/Consi-glio, senza alcuna reazione da parte del convenuto.
( 36 ) In tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa 268/80, Guglielmi/Parlamento, Racc. 1981, pag. 2307.
( 37 ) In tal senso, cfr. conclusioni dell'avvocato generale Mayras nella causa 28/74, F. Gillet/Commissione, Racc. 1975, pagg. 477-478.
( 38 ) Art. 66 per gli stipendi base.
( 39 ) Sentenza (Seconda Sezione) 19.3.1975, nella suddetta causa Gillet, punto 5 della motivazione, Race. pag. 473; nello stesso senso, conclusioni dell'avvocato generale Mayras nella stessa causa, Racc. pag. 478.
( 40 ) Art. 2, n. 1, lett. a).
( 41 ) Art. 2, n. 1, lett. b).
( 42 ) Art. 2.
( 43 ) Art. 64 dello Statuto.
( 44 ) Art. 65, n. 2, dello Statuto.
( 45 ) Cause 211, 260 e 262/80.
( 46 ) Cause riunite.
( 47 ) Causa 138/79, SA Roquette frères/Consiglio, punti 32 e 37 della motivazione, Race. pagg. 3360 e 3361, e causa 139/79, Maizena GmbH/Consiglio, punti 33 e 38 della motivazione, Racc. pag. 3424 e 3425.
( 48 ) In data 23. 8., 29. 10. c 27.11.1979.
( 49 ) Conclusioni dell'avvocato generale Reischl nella causa Giuffrida c Campogrande, Race. 1981, pag. 714.
( 50 ) Racc. 1981, pagg. 713,714.
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