CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 17 SETTEMBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
Può capitare che i dipendenti si lamentino d'essere costretti a fornire prestazioni superiori a quelle per la quali sono retribuiti in base al loro inquadramento. È molto più raro che essi insistano per espletare mansioni di livello superiore rispetto a quelle che dovrebbero svolgere normalmente, senza tuttavia esigere la retribuzione corrispondente. Ed è proprio una situazione di tal genere che voi vi trovate ad esaminare nella presente causa.
Con ricorso registrato col n. 218/80, la Waltraut Kruse vi chiede di ordinare alla Commissione di garantire la conservazione del suo diritto a svolgere le funzioni di traduttrice e la sua esclusiva assegnazione a compiti inerenti a tali funzioni.
Nella replica ella vi chiede, inoltre, di dichiarare che la Commissione è venuta meno all'obbligo di facilitare il suo perfezionamento professionale e, di conseguenza, di condannarla a pagarle un franco come risarcimento per il danno che ella sostiene di aver subito.
La ricorrente è dipendente della Commissione dal 1961. Ella veniva nominata in ruolo dal 1o giugno 1962 come segretaria, nel grado C 3,1o scatto.
Nella categoria C, esiste una carriera di segretaria-stenodattilografa o di commesso, articolata in due gradi, C 2 e C 3.
Assegnata, a decorrere dal 1o aprile 1963, alla segreteria esecutiva della direzione generale «ricerca e insegnamento», direzione programmi, il 1° ottobre 1964 ella era promossa al grado C 2/1. Dopo aver lavorato successivamente in vari uffici, la ricorrente veniva assegnata, dal 1o marzo 1973, alla segreteria della direzione generale «ricerca affari scientifici ed educazione», ma non fruiva di ulteriori promozioni; a quanto pare, ella ha raggiunto, da lungo tempo, l'ultimo scatto dell'ultimo grado della sua carriera.
A partire dal periodo 1970/1971, le veniva affidato, in misura sempre crescente, il compito di tradurre e di redigere testi in varie lingue. Dal marzo 1973, ella veniva incaricata addirittura esclusivamente di svolgere tale compito e, come risulta dai suoi rapporti informativi, l'assolveva in modo del tutto soddisfacente.
Nel rapporto informativo per il periodo 1° luglio 1977 - 30 giugno 1979, vistato dal compilatore il 3 giugno 1980, alla domanda: «corrispondono le mansioni alla qualifica del dipendente?» viene risposto: «le mansioni non corrispondono né alla sua attitudine, né alla sua formazione. Ella ha potuto, tuttavia, grazie a corsi di perfezionamento e ad altre iniziative, acquisire cognizioni tali da permetterle di utilizzarle proficuamente nell'ambito della direzione generale, dato che, del resto, ella si dichiara inabile, per motivi di salute, a svolgere un altro tipo di lavoro».
Per quanto riguarda il rendimento e il comportamento in servizio, tale rapporto contiene i seguenti giudizi analitici: «stabilisce da sé le precedenze; da ciò deriva un'insufficienza nell'insieme, anche se alcuni lavori sono effettuati durante le ore libere ed i fine settimana»; «mostra iniziativa solo allorché si tratta di imparare nuove lingue; outsider sotto tutti i punti di vista».
Dal giugno 1979 la ricorrente — come ella stessa ha testualmente affermato — «è stata costretta a tralasciare in misura sempre maggiore il suo lavoro di traduttrice per svolgere lavori minori di segreteria».
Dal 6 giugno 1979, l'interessata si assentava dal lavoro per malattia. Ella si presentava per riprendere servizio il 7 gennaio 1980, con riserva «di tutti i suoi diritti acquisiti». L'8 gennaio 1980, ella si assentava di nuovo per causa di malattia, nonostante che le fosse stato offerto, il 3 dicembre 1979, il distacco presso la biblioteca dove avrebbe potuto dedicarsi — solo per la metà del tempo — a lavori urgenti di traduzione.
Il 18 aprile 1980, l'interessata presentava un reclamo, che veniva respinto il 28 luglio seguente.
II — Sulla ricevibilità
La ricevibilità del ricorso, depositato il 28 ottobre 1980, mi sembra fortemente dubbia, sia perché il reclamo del 18 aprile 1980 era fuori termine, sia per il carattere puramente confermativo del rigetto di tale reclamo in data 28 luglio 1980, ancorché nella stessa decisione di rigetto non sia stata rilevata la tardività del reclamo.
Lo stesso difensore della ricorrente se ne è reso conto poiché, con la replica depositata il 19 gennaio 1981, ha presentato conclusioni miranti a far dichiarare un inadempimento della Commissione e ad ottenere un risarcimento danni. Anche queste nuove domande mi sembrano però irricevibili, quanto meno per quel che riguarda il primo capo.
La Commissione aggiunge che la ricorrente non ha un interesse reale, dato che la commissione d'invalidità, alla quale il caso è stato nel frattempo sottoposto, è prossima a pronunciarsi circa l'idoneità dell'interessata a svolgere le mansioni proprie della sua categoria e vi chiede di sospendere il procedimento finché questo organo non si sia pronunciato.
Il capo della divisione «diritti individuali e privilegi» ha effettivamente pregato, il 22 settembre 1980, l'interessata di comunicargli al più presto il nome del medico che ella intendeva designare come suo rappresentante in seno alla commissione d'invalidità. Il 27 novembre 1980, egli ha rinnovato l'invito, avvertendo la ricorrente che, in mancanza di risposta entro il 15 dicembre 1980, si sarebbe rivolto al presidente della Corte per la nomina d'ufficio di un medico, in conformità all'art. 7 dell'allegato II dello Statuto. Abbiamo appreso all'udienza che questa designazione c'era stata e che la commissione si era riunita il giorno prima, il 3 giugno 1981.
Non vi è dunque motivo di accogliere la domanda della Commissione di sospendere il procedimento e mi sembra logico che la commissione d'invalidità venga invitata a sospendere i suoi lavori al fine di evitare una decisione precedente alla vostra sentenza.
III — Nel merito
Senza dilungarsi su tali questioni di ricevibilità o di interesse, ritengo che questi due ordini di domande non siano fondati.
1.
Non vi è alcun contrasto sul fatto che la descrizione delle mansioni e delle attribuzioni, il cui esercizio è richiesto alla ricorrente, corrisponde all'impiego tipo ed alla denominazione della carriera C 2/C 3. D'altronde la ricorrente fruisce, almeno dal 1973, dell'indennità forfettaria contemplata all'art. 4 bis dell'allegato VII dello Statuto (nella versione di cui al regolamento 3 maggio 1978, n. 914), il versamento della quale è collegato all'esercizio di mansioni di segretaria-stenodattilografa e dattilografa; la soppressione di tale indennità si imporrebbe in caso di cambiamento di mansioni.
La «corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere in ciascuna delle categorie e nel quadro linguistico» (allegato I dello Statuto), di cui all'art. 5, n. 4, dello Statuto stesso, nonché la descrizione delle funzioni ed attribuzioni che comporta ogni impiego tipo, stabilite da ciascuna istituzione, hanno lo scopo non solo di permettere all'amministrazione di esigere dai dipendenti le prestazioni corrispondenti al loro inquadramento ed alla descrizione delle funzioni, ma anche di proteggere i dipendenti contro richieste abusive dell'amministrazione (sentenza 12 luglio 1973, Tontodonati, Racc. pag. 785, punto 8: «l'amministrazione non può esigere dal dipendente che questi svolga compiti di livello superiore al suo grado»: tranne che in caso di interim, un dipendente non può essere chiamato ad occupare un posto di una carriera della sua categoria o del suo grado superiore alla carriera alla quale appartiene (art. 7, n. 2, dello Statuto). Tutt'al più, il fatto che il dipendente accetti di svolgere funzioni di livello superiore al suo grado costituisce un elemento da tener presente agli effetti di una promozione, ma non gli conferisce alcun diritto ad essere reinquadrato (sentenza 19 marzo 1975, Van Reenen, Racc. pag. 454, punto 6; sentenza 11 maggio 1978, de Roubaix, Racc. pag. 1089, punto 17).
Al di fuori dell'interim, l'unico modo per un dipendente di svolgere regolarmente funzioni di livello superiore rispetto a quelle affidategli è quello di essere promosso, con o senza concorso.
A quanto risulta dal fascicolo, la ricorrente ha presentato la sua candidatura ad un concorso per titoli ed esami, bandito nel 1975, al fine di costituire una riserva di traduttori aggiunti di grado A 7/A 8, ma non è stata ammessa poiché non possedeva i titoli (diplomi o esperienze) richiesti ed al riguardo non ha presentato alcun reclamo.
Del resto, nella lettera 22 aprile 1980, la ricorrente stessa dichiara «che ella non contesta assolutamente la sua appartenenza alla categoria C e non intende rivendicare diritti inerenti alla funzione dei traduttori regolarmente inquadrati nella categoria L A».
Tenuto conto dei giudizi particolarmente lusinghieri contenuti nei rapporti informativi della ricorrente per i periodi 1969/1971, 1971/1973, 1973/1975 e 1975/1977, non può, tuttavia, non destare stupore il fatto che la ricorrente, pur avendo spesso cambiato ufficio, non si sia mai presentata ad un concorso per un posto corrispondente ai nuovi impieghi tipo di assistente e di assistente aggiunto di segreteria, inquadrati nella categoria B, creati dal regolamento del Consiglio 30 giugno 1972, n. 1473, proprio al fine di dare a talune categorie di dipendenti bloccati nei gradi della categoria C o che rischiavano di esserlo una possibilità di accedere ai gradi della categoria B.
Comunque sia, posso solo constatare che l'art. 24 dello Statuto non contempla per niente i diritti che la ricorrente vi chiede, nell'atto introduttivo, di riconoscerle. Il fatto che ella abbia acquisito una preparazione personale di traduttrice e che le funzioni di traduttrice dalla stessa esercitate de facto con grande soddisfazione dei superiori gerarchici corrispondano ad un'esigenza crescente in seno all'amministrazione non può conferirle il diritto indiscutibile di continuare a svolgere tale funzione specializzata.
2.
Ai termini dell'art. 24, 3° e 4° comma, dello Statuto:
«Le Comunità facilitano il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi.
Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera».
Supponendo che «l'obbligo di assistenza» (art. 24), la cui violazione è lamentata dalla ricorrente nella replica, abbia la portata che la stessa gli attribuisce, ritengo che l'amministrazione vi abbia ottemperato nella misura in cui i suoi interessi glielo permettevano.
Il medico curante dell'interessata aveva certificato il 22 ottobre 1979 che «ella era in grado di riprendere la sua attività se il lavoro che le veniva proposto fosse stato corrispondente alle sue qualificazioni. In caso contrario è da temere un riaggravamento del suo stato medico-psicologico». Il 2 gennaio 1980 egli dichiarava ancora: «solo la funzione di traduttrice poteva facilitare la stabilizzazione del suo equilibrio medico-psichico».
La Commissione sembra aver dato seguito a questa raccomandazione, comunicando alla ricorrente nel novembre 1979, tramite l'assistente scientifico della direzione generale, che ella avrebbe dovuto effettuare, durante metà dell'orario normale, lavori di biblioteca e, nell'altra metà, lavori urgenti di traduzione. La Commissione ha sostenuto in modo convincente che non era compatibile con il buon funzionamento dei servizi il fatto che la ricorrente dedicasse più della metà del suo orario di lavoro a lavori di traduzione. D'altra parte, per non svuotare completamente di ogni significato le norme in materia di corrispondenza tra impieghi tipo e carriere, non sembra possibile andare oltre e incaricare la ricorrente esclusivamente, come in passato, di lavori di traduzione.
3.
Secondo l'avvocato della ricorrente, «nell'ambito di ogni categoria, le condizioni di lavoro, le specializzazioni e le prerogative acquisite dal dipendente costituiscono un diritto incontestabile, sì che ogni modifica, imposta unilateralmente dall'autorità a queste condizioni, specializzazioni o prerogative, che miri a restringerle o a renderne l'esecuzione più laboriosa, costituisce un illecito».
Questa asserzione mi sembra priva di ogni fondamento: la ricorrente non aveva acquisito nessuna prerogativa nell'ambito della sua categoria; pretendere che ella riassuma le funzioni corrispondenti al suo inquadramento — con le modifiche da ultimo propostele — non costituisce alcun atto «unilaterale» tale da far sorgere la responsabilità della Commissione.
Mi permetterò di aggiungere che, tenuto conto degli scopi manifestamente perseguiti dalla Commissione con la creazione di un «settore medico-sociale», il caso della ricorrente sembra rientrare molto più in questo settore che nella competenza della commissione di invalidità. La Commissione, sembra, ha fatto un passo in tal senso, proponendo alla ricorrente di dedicarsi, per la metà del suo tempo, a lavori di traduzione; quest'ultima dovrebbe cogliere tale occasione che le è stata offerta prima che la commissione d'invalidità si pronunzi sul suo caso.
Concludo proponendo che il ricorso venga respinto e che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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