CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 9 LUGLIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
L'11 marzo 1980 la Corte ha deciso, nella causa 104/79, Foglia e/ Novello (Race. 1980, pag. 745), che essa non era competente a pronunziarsi sulle questioni sottopostele, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal pretore di Bra nell'ambito d'un procedimento dinanzi ad esso pendente. In tale procedimento, l'attore, un commerciante italiano di vini, pretendeva dalla convenuta, che rifiutava di pagarlo, l'importo dei dazi su una partita di vini liquorosi italiani venduti alla convenuta per essere distribuiti a terzi in Francia, dazi che erano stati imposti dalle autorità francesi e pagati dallo spedizioniere incaricato dall'attore. Tutti i dettagli sono riportati nella parte «in fatto» della sentenza di cui sopra e non ritengo utile ripeterli. La Corte si è dichiarata incompetente, a mio modo d'intendere, in quanto era convinta che non sussistesse fra le parti una vera e propria questione di diritto comunitario. La causa davanti al giudice italiano e, a dire il verso, forse tutta la controversia erano state prediposte allo scopo d'ottenere una decisione su una questione in merito alla quale le parti erano d'accordo. Giacché non vi era alcuna lite fra loro, la Corte non era tenuta né autorizzata a pronunziarsi in materia. Il pretore ha ora sollevato cinque nuove questioni. Quattro mirano a far accertare quali siano gli effetti e la portata delle sentenze della Corte; con la quinta si chiedono indicazioni quanto all'applicazione dell'art. 95 del Trattato CEE nella fattispecie.
Una eccezione preliminare al presente rinvio è stata sollevata dal Governo francese, il quale sostiene che, avendo la Corte già deciso di non essere competente, la questione non può essere di nuovo sollevata. Non ritengo che tale eccezione sia fondata. La Corte ha già ammesso, nella causa 29/68, Milch-, Fettund Eier-Kontor GmbH c/ Hauptzollamt Saarbrücken (Race. 1969, pag. 165), che un giudice nazionale le sottoponga questioni dirette a chiarire la soluzione data ad una precedente questione pregiudiziale. Le quattro prime questioni ora formulate dal giudice a quo possono essere considerate su questa base. Mi sembra inoltre che, ove le siano state sottoposte questioni in base ad una informazione incompleta o qualora le circostanze siano cambiate in maniera sostanziale così da rendere inapplicabili le soluzioni iniziali, la Corte possa accettare eventualmente nuove questioni anche sul medesimo punto. Come esso stesso sottolinea, il pretore ha ora fornito spiegazioni più dettagliate e mi sembra chiaro che spetti alla Corte vagliare se ciò sia sufficiente a consentirle di decidere ch'essa è competente a trattare le questioni sottopostele, in particolare la quinta.
La prima questione solleva in termini generali il problema delle attribuzioni rispettive della Corte di giustizia e dei giudici nazionali autori dei rinvìi pregiudiziali in forza dell'art. 177. Si chiede in particolare quali siano le rispettive competenze, «tenuto soprattutto conto dei poteri ... spettanti [ai giudici nazionali]» in forza dei loro ordinamenti interni «in ordine alla valutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano le controversie di merito, nonché delle questioni ivi evocate, soprattutto quando oggetto della domanda nei giudizi a quo siano sentenze dichiarative». Tale questione sembra trarre origine da argomenti presentati al giudice e secondo i quali la Corte, per effetto della sua sentenza, si sarebbe attribuita la competenza a decidere questioni di fatto ed a giudicare delle intenzioni e dei comportamenti delle parti.
L'art. 177 conferisce alla Corte competenza a pronunziarsi in via pregiudiziale in merito rispettivamente all'interpretazione o alla validità del Trattato, nonché degli atti amministrativi e legislativi che vi sono indicati. Esso prosegue nei seguenti termini: «Quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione».
La Corte ha ritenuto, mi sembra, che detta disposizione implichi una forma di cooperazione o di dialogo tra essa stessa e il giudice nazionale, dato che i due organi giurisdizionali hanno diverse funzioni. Da una parte, è una questione di diritto comunitario — che spetta quindi alla Corte risolvere in ultima istanza — l'accertamento del se una questione sollevata rientri nelle categorie di cui al 1o comma dell'art. 177 (causa 105/79 e 68/80, domanda di pronunzia pregiudiziale del giudice del Tribunal d'instance d'Hayange, Race. 1979, pag. 2257, e causa 175/78, Regina e/Saunders, Race. 1979, pag. 1129); o se l'organo davanti al quale la questione è stata sollevata costituisca una «giurisdizione» (causa 61/65, Vaasen-Gobbels, Race. 1966, pag. 407; causa 17/76, Brack cl Insurance Officer, Racc. 1976, pag. 1429; causa 65/77, Razanatsimba, Race. 1977, pag. 2229), o, infine, se si possa ritenere che è stata sollevata una questione. D'altra parte, come la Corte ha di frequente ammesso, spetta essenzialmente al giudice nazionale stabilire i fatti: è questo giudice, perciò, e non la Corte, che deve valutare se la soluzione di «una questione del genere», dinanzi ad esso sollevata, sia necessaria per consentirgli di pronunziare la sua sentenza. La Corte non prende in esame i motivi sottostanti alle questioni, né la pertinenza delle questioni stesse alla controversia (causa 26/62, Van Gend en Loos, Race. 1963, pag. 1, a pag. 22; causa 13/67, Bechere/Hauptzollamt München, Racc. 1968, pag. 249, a pag. 262; causa 117/77, Algemene Ziekenfonds Drenthe Platteland c/ Pierik, Race. 1978, pag. 825, a pag. 834). Tale esame è di competenza del giudice nazionale.
11 giudice nazionale deve tuttavia essere convinto che una questione del genere è stata sollevata e che è per lui necessario risolverla. Qualora alla Corte non sia chiaro che il giudice ha valutato la necessità di risolvere la questione onde poter pronunciarsi nella causa o qualora a prima vista risulti ch'esso ha semplicemente ritenuto l'opportunità di avere una risposta senza che questa sia necessaria ai fini della sua sentenza, mi sembra che in questo caso la Corte possa rifiutare di occuparsi delle questioni. È, naturalmente, solo in casi eccezionali che la Corte riscontrerà che il giudice nazionale non ha soddisfatto questa esigenza. Come la Corte ha osservato nella causa 13/68, Salgoilc/Italia (Racc. 1968, pag. 601, a pag. 611) e nella causa 5/77, Tedeschi zi Denkavit (Racc. 1977, pag. 1555, a pag. 1573), «quando un giudice nazionale chiede l'interpretazione di un testo di diritto comunitario, si deve ritenere che esso consideri l'interpretazione come necessaria per la risoluzione della controversia». Cionondimeno possono esservi casi eccezionali, nei quali dall'ordinanza di rinvio o dal fascicolo risulta che il giudice nazionale non ha fatto ricorso al giusto criterio per l'applicazione dell'art. 177. Possono verificarsi circostanze nelle quali la Corte può rifiutare di trattare questioni che costituiscono manifestamente un abuso di procedura, o in cui la Corte può ritenere necessario rinviare le questioni al giudice per chiarimenti, o nelle quali, come è stato detto nel corso della fase orale, la Corte può ritenere giusto restituire gli atti al giudice nazionale perché questo esamini nuovamente, alla luce delle osservazioni della Corte, se il rinvio fosse veramente necessario.
Il nocciolo della questione, nella presente causa, mi sembra essere il convincimento del giudice nazionale circa il fatto che la soluzione di una questione di diritto comunitario che rientra nell'art. 177 è per lui necessaria onde consentirgli di pronunciare la sentenza.
E chiaro che un'ordinanza basata sul consenso delle parti è possibile per determinati giudici, ad esempio in caso di azione per il pagamento di un debito non contestato. In un caso del genere, il giudice può essere in grado d'agire in base all'accordo delle parti, senza dover esso stesso risolvere specifici punti di diritto. D'altro canto può darsi che il giudice sia tenuto a farsi un'opinione su un punto di diritto, prescindendo dalla posizione delle parti.
Qualora, davanti ad un giudice nazionale, venga sollevata una questione di diritto comunitario che rientri nell'art. 177, ma il giudice possa pronunciarsi senza risolvere tale questione, esso non dovrebbe a mio avviso rinviare la questione alla Corte, neppure se le parti desiderano il rinvio. La scelta e la decisione spetta al giudice e non alle parti. Del pari, ove ritenga che la soluzione di una questione del genere è necessaria per pronunziare la sentenza, il giudice nazionale ha, a mio avviso, il diritto di effettuare il rinvio in forza dell'art. 177. Secondo me, il fatto che le parti adottino la stessa posizione sul punto di diritto comunitario non ha alcuna rilevanza in proposito. È decisivo non già il fatto che le parti siano d'accordo, bensì che il giudice ritenga che la questione deve essere risolta al fine della pronunzia della sentenza. Nel caso in cui venga richiesta una sentenza di tipo dichiarativo la quale sollevi in maniera chiara e immediata una questione di diritto che rientra nell'art. 177, mi sembra che il giudice debba essere legittimato a rinviare, indipendentemente dalla posizione adottata dalle parti. Salvo il caso, che mi sembra improbabile, che il giudice sia vincolato dalle concordi tesi delle parti sul punto di diritto (e in tal caso non sarà necessaria, per l'emanazione della sentenza, alcuna decisione su questo punto), il giudice deve pronunciarsi su qualsiasi questione di diritto che si ponga e che sia necessaria per risolvere la controversia. Se tale questione riguarda una delle materie contemplate nel 1o comma dell'art. 177, il giudice può, a mio avviso, sottoporla alla Corte.
Il pretore ammette di buon grado che nella prima ordinanza di rinvio gli antefatti della causa dinanzi ad esso pendente erano illustrati in modo troppo conciso. Esso ha ora sviluppato gli elementi già sottoposti alla Corte. La situazione, come la vedo ora, è quella d'un attore che pretende una somma di denaro, senza ritener necessario far ricorso al diritto comunitario per quanto riguarda la sua domanda. La convenuta contesta il suo debito basandosi sul contratto stipulato fra le parti, il quale esclude l'obbligo di pagare somme legalmente inesigibili. Essa sostiene che i dazi non sono dovuti, in quanto incompatibili col diritto comunitario. La convenuta si oppone alla domanda e chiede a sua volta una pronunzia dichiarativa in proposito. Il giudice ha concluso che era necessario risolvere una questione di diritto comunitario per consentirgli di pronunciarsi sulla domanda dell'attore, nonché sulla domanda riconvenzionale. Stando così le cose e fatti salvi i punti che devono essere ancora esaminati, esso può, a mio avviso, sottoporre una questione alla Corte a norma dell'art. 177. Non mi sembra che a ciò osti il fatto che non sia stato sostenuto nella fattispecie, ad esempio dallo spedizioniere Danzas, che i dazi fossero stati legittimamente riscossi dall'autorità francese.
La seconda questione del pretore è così redatta:
«Se, nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia nel corso di un rinvio pregiudiziale per qualsivoglia motivo si dichiari incompetente a pronunziarsi sui quesiti ad essa sottoposti, il giudice autore del rinvio il quale sia tenuto in forza del proprio diritto nazionale a rendere comunque giustizia alle parti possa, ed entro quali limiti e secondo quali criteri, ugualmente procedere ad interpretare il diritto comunitario o debba invece decidere esclusivamente alla stregua del diritto nazionale».
Qualora la Corte decida che la questione formulata dal giudice nazionale non è una questione relativa all'interpretazione del Trattato o alla validità ovvero all'interpretazione degli atti derivati (non è quindi una questione che rientra nell'art. 177), il giudice nazionale dovrà accettare questa conclusione e risolvere la controversia in conformità al sistema giuridico ch'esso applica. Qualora la Corte rifiuti di risolvere una questione, in quanto non sia convinta che il giudice nazionale si è chiesto se la soluzione di tale questione fosse necessaria per consentirgli di pronunciarsi, il giudice nazionale dovrà esaminare questo problema. Ove concluda che la soluzione della questione è necessaria, non vi è alcun dubbio ch'esso potrà nuovamente rinviare alla Corte, ma — come nel presente caso — dovrà fornire a questa elementi sufficienti per provare di aver preso in considerazione il vero problema.
Con la terza questione il pretore chiede:
«Se, nel quadro dei criteri interpretativi dell'art. 177 del Trattato CEE, esista nell'ordinamento comunitario un principio d'ordine generale che imponga o consenta ai giudici nazionali — investiti di controversie nel corso delle quali sorga questione d'interpretazione del diritto comunitario che coinvolga normative nazionali, eventualmente appartenenti a ordinamenti diversi da quello del giudice adito — di disporre l'integrazione del contraddittorio prima del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiamando in causa le autorità dello Stato membro interessato».
Non ritengo che esista un siffatto principio generale di diritto comunitario, che imponga o consenta la chiamata in causa dell'autorità dello Stato membro la cui legislazione dev'essere presa in considerazione dai giudici di un altro Stato membro. In pratica, può darsi che vi sia un principio generale, comune al diritto degli Stati membri, secondo cui i giudici nazionali non possono sindacare atti di una potenza straniera, almeno quando questi siano stati adottati nell'esercizio di un potere sovrano (cfr. Rousseau, Droit international public, 1980, vol. IV, pagg. 14-15; O'Connell, International Law, 1970, vol. II, pag. 847). Non trovo che sia necessario risolvere questo problema nel caso di specie, giacché anche in mancanza di un siffatto principio spetterebbe al diritto interno stabilire se un altro Stato possa essere chiamato in causa in procedimenti del genere, e se uno Stato membro possa invocare l'immunità fondata sulla sua sovranità per opporsi alla chiamata in causa. Il procedimento pregiudiziale in forza dell'art. 177 (contrariamente al procedimento d'azione diretta in forza dell'art. 169) non consente in sé di chiamare in causa Stati membri in quanto parti, ma offre a tali Stati la possibilità d'intervenire. Tanto meno può esistere una norma di diritto comunitario secondo cui gli Stati membri dovrebbero, o potrebbero, essere chiamati in causa in sede nazionale prima che si proceda al rinvio. Inoltre, lo stesso art. 177 non autorizza la Corte o i giudici nazionali a pronunciarsi sulla validità della legislazione di uno Stato membro. Come la Corte ha rilevato nella causa 20/64, Albatros c/ Sopéco (Race. 1965, XI-3, pag. 1, a pag. 8)«in base a tale disposizione ... la Corte non può applicare il Trattato ad una data fattispecie, né pronunciarsi sulla compatibilità di un provvedimento interno col Trattato stesso, come invece le spetta di fare nelle ipotesi contemplate dagli artt. 169 e 170». La funzione della Corte, in casi del genere, è limitata alla pronunzia di sentenze interpretative sulle questioni di cui al 1o comma dell'art. 177.
Con la quarta questione il pretore chiede:
«Se, in ogni caso, tutte le volte che dinanzi alle giurisdizioni nazionali od a cura delle giurisdizioni nazionali venga sollevato in un giudizio tra parti private un quesito interpretativo che coinvolga direttamente le situazioni soggettive di cittadini od operatori economici appartenenti ad uno degli Stati membri, tali situazioni soggettive del diritto materiale comunitario ottengano un grado di tutela diverso e comunque affievolito rispetto al grado di tutela che possono ottenere le stesse situazioni soggettive nel caso in cui, sia dinanzi al giudice nazionale, sia dinanzi alla Corte di giustizia CEE, siano presenti e costituite in giudizio le amministrazioni degli Stati membri le disposizioni di diritto dei quali costituiscono oggetto di quesiti interpretativi concernenti la loro compatibilità con il Trattato CEE».
Non mi è chiaro il vero scopo di tale questione e nutro dubbi quanto al se essa rientri nell'ambito dell'art. 177. Col beneficio del dubbio, si può ritenere che essa sollevi il problema, discusso nel precedente procedimento davanti alla Corte, della possibilità, per il singolo, di opporsi ad una pretesa fatta valere nei suoi confronti sostenendo che tale pretesa deriva unicamente da una disposizione, incompatibile con il Trattato CEE, del diritto di uno Stato membro che non è quello nel quale il procedimento è stato posto in atto e che non è parte nel procedimento. Prescindendo dagli aspetti d'ordine pubblico, che possono escludere l'applicazione del diritto di un altro Stato membro, mi sembra che, ove si ponga una questione del genere, essa debba essere risolta, prescindendo dal fatto che lo Stato membro la cui legislazione è in discussione sia o no parte nel procedimento ovvero sia o no altrimenti presente in giudizio. I giudici nazionali sono abituati a risolvere questioni di diritto straniero cui non è connesso alcun problema di diritto comunitario. Questioni simili potranno tanto più facilmente sorgere in materia di negozi commerciali per i quali debba essere valutata la compatibilità del diritto di un altro Stato membro col diritto comunitario. Esistono certo difficoltà linguistiche e difficoltà relative alla presentazione del punto di vista dello Stato membro interessato ma, a mio avviso, esse non escludono che il giudice di un altro Stato membro decida di tali questioni, specialmente quando la decisione ha efficacia solo inter partes e non è vincolante per lo stesso Stato membro interessato. Può darsi che il giudice nazionale disponga di procedimenti che gli consentono di dare allo Stato membro interessato l'opportunità di svolgere argomenti o produrre prove davanti ad esso, riducendo il rischio d'una decisione involontariamente erronea. In caso di rinvio alla Corte in forza dell'art. 177, esiste la possibilità d'intervenire, la quale, anche se non pone lo Stato membro nella stessa posizione di una parte davanti al giudice nazionale, consente alla Corte di giustizia di conoscere l'atteggiamento dello Stato membro di cui trattasi.
Con la quinta questione, il pretore chiede se l'art. 95 del Trattato CEE vada interpretato nel senso che il divieto d'imposizioni interne differenziate in funzione dell'origine e provenienza di un prodotto comprenda fattispecie come quella del regime fiscale francese per i vini liquorosi, descritto in dettaglio nella prima causa Foglia. Per le ragioni già indicate, non spetta alla Corte, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale in forza dell'art. 177, pronunciarsi sulla validità d'un provvedimento di diritto interno, come essa deve farlo nelle cause che le sono sottoposte in forza dell'art. 169. «Essa può cionondimeno desumere dal provvedimento di rinvio le questioni riguardanti l'interpretazione del Trattato in via pregiudiziale»(Albatros zi Sopéco, loc. cit.). La quinta questione sollevata dal pretore di Bra va quindi, a quanto sembra, intesa nel senso che il giudice chiede se l'art. 95 del Trattato CEE correttamente interpretato vieti agli Stati membri di classificare, a fini fiscali, i vini liquorosi secondo criteri che, essendo basati sulle caratteristiche oggettive d'un prodotto o sulle indicazioni d'origine, hanno l'effetto di determinare la classificazione dei prodotti importati da un altro Stato membro in una categoria soggetta ad una aliquota fiscale più elevata di quella che grava su un prodotto nazionale.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del Trattato CEE, è ben stabilito che l'eventuale differenza di trattamento fra il prodotto nazionale e il prodotto importato non è necessariamente giustificata da un espresso riferimento all'origine. In questo contesto, il giudice nazionale deve tener conto della sostanza, non già soltanto della forma. Il criterio decisivo è la reale incidenza di ciascuna imposta sulla produzione nazionale, da una parte, e sui prodotti importati, dall'altra (causa 55/79, Commissione c/Irlanda, Racc. 1980, pag. 481, a pag. 491). Una distinzione, ai fini fiscali, tra prodotti aventi diverse caratteristiche fisiche può quindi comportare una violazione dell'art. 95, qualora il suo vero effetto sia un trattamento preferenziale della produzione nazionale.
L'applicazione dell'art. 95 è tuttavia subordinata alla prova del fatto che l'imposta gravante sul prodotto importato è superiore a quella applicata sui «prodotti nazionali similari», ovvero che il dazio sull'importazione è inteso «a proteggere indirettamente altre produzioni». Prodotti similari nel senso di cui dall'art. 95, 1o comma, sono quelli che «abbiano, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze». Il criterio non è che i due prodotti siano di natura strettamente identica, ma semplicemente che essi debbano avere un uso analogo a paragonabile (causa 168/78, Commissione c/Francia, Race. 1980, pag. 347, alle pagg. 359-360). Si può dire che un'imposta offre una protezione indiretta ad altri prodotti ai sensi dell'art. 95, 2o comma, quando questi altri prodotti sono in concorrenza, anche parziale, indiretta o potenziale, con determinati prodotti del paese importatore che sono soggetti in tale paese ad una tassazione secondo un'aliquota meno elevata o su una base più favorevole (causa 27/67, Fink Frucht GmbH c/Hauptzollamt München-Landberger Straße, Racc. 1968, pag. 297, a pag. 310).
La questione se due prodotti abbiano proprietà analoghe o rispondano ad esigenze simili agli occhi dei consumatori e quella se essi siano in concorrenza tra loro sono sostanzialmente questioni di fatto; in quanto tali, esse vanno risolte dal giudice nazionale quando il procedimento è stato instaurato davanti ad esso. Onde risolvere la prima di tali questioni, non è decisivo, a mio avviso, che il prodotto importato e il prodotto nazionale siano compresi in una definizione comune in un regolamento del Consiglio sull'organizzazione comune d'un mercato, come il regolamento 5 febbraio 1979, n. 337 (GU 1979, L 54, pag. 1), all. II, o nella tariffa doganale comune, com'è pubblicata nella GU del 1979, L 335, pag. 105, voce 22.05 C. I criteri applicati dal legislatore nel redigere una definizione che comprende due o più prodotti possono, ma non devono necessariamente, corrispondere a quelli che vanno applicati dal giudice per stabilire se detti prodotti siano «similari» o se essi siano «in concorrenza». Nella causa Fink Frucht c/ Hauptzollamt München-Landberger Straße (a pag. 310) la Corte ha affermato che «la similarità di cui all'art. 95, 1o comma, sussiste qualora i prodotti in questione si debbano normalmente considerare come rientranti, a seconda dei casi, nella stessa categoria fiscale, doganale o statistica». Tuttavia, la Corte parlava allora di classificazioni esistenti nel diritto nazionale contestato, non già di quelle della legislazione comunitaria invocate al fine di provare la similarità del prodotto nazionale e del prodotto importato.
Nella presente fattispecie, può essere necessario esaminare separatamente se un prodotto importato, classificato come un vino liquoroso senza denominazione d'origine controllata, sia similare ad un vino liquoroso a denominazione d'origine controllata o ad un vino dolce naturale o in concorrenza con questi. In entrambi i casi si può concepire una diversa soluzione di tale questione tenuto conto del fatto che, nella prima causa Foglia, il Governo francese ha fatto una distinzione tra le due categorie di vini liquorosi, in base' alla circostanza che l'esenzione concessa a quelli aventi denominazione d'origine controllata sarebbe giustificata dall'intento di mantenere condizioni di concorrenza eque tra prodotti soggetti ad una disciplina minima e prodotti soggetti a rigorose condizioni di produzione, nonché tra i vini dolci naturali e gli altri vini dolci, in base al fatto che i primi verrebbero prodotti a partire da vini con limitato rendimento per ettaro e sarebbero quindi diversi dai prodotti ottenuti su scala industriale. Qualora il giudice nazionale ritenga che il prodotto indigeno e il prodotto importato siano «analoghi» o siano «in concorrenza», resterà da esaminare se il diritto comunitario consenta una qualsiasi differenza di trattamento, nei loro confronti, ai fini fiscali.
Nella causa 148/77, Hansene/Hauptzollamt Flensburg (Race. 1978, pag. 1787, a pag. 1806), la Corte ha osservato che:
«Nello stadio attuale della sua evoluzione, e in mancanza di unificazione o armonizzazione delle norme rilevanti in materia, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzione da tributi o riduzione di questi, a taluni tipi di prodotti alcolici o a talune categorie di produttori».
È opportuno tuttavia ricordare che, a parte le restrizioni ai poteri fiscali di uno Stato membro imposte dall'organizzazione comune di mercato realizzata col regolamento n. 337/79, e a parte la natura di quelle prese in considerazione nelle cause 36 e 71/80, Irish Creamery and Milk Suppliers' Association (sentenza 10 marzo 1981, non ancora pubblicata), resta la riserva fatta dalla stessa Corte, nella causa 148/77, Hansen c/ Hauptzollamt Flensburg, nei seguenti termini:
«ai sensi dell'art. 95, siffatti regimi di favore devono tuttavia essere estesi senza discriminazione ai (prodotti) originari di altri Stati membri».
Un regime di favore esteso a prodotti originari di determinate zone geografiche nessuna delle quali comprenda regioni di altri Stati membri non può considerarsi come rispondente a tale criterio. Spetta al giudice nazionale pronunciarsi su tali questioni in base alle summenzionate sentenze e a quella pronunziata nelle cause riunite 142 e 143/80, Amministrazione delle finanze dello Stato e/ Essevi e Salengo (sentenza 27 maggio 1981, non ancora pubblicata).
Ciò premesso, ritengo che le questioni sottoposte alla Corte dal pretore di Bra vadano risolte come segue:
1)
Nell'applicazione dell'art. 177 del Trattato CEE, il giudice nazionale, prima di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una data questione, deve vagliare se la soluzione di tale questione sia necessaria per consentirgli di pronunciare la propria sentenza. La Corte può rifiutare di risolvere una questione sollevata da un giudice nazionale qualora dall'ordinanza di rinvio non risulti che il giudice nazionale ha correttamente valutato il problema.
2)
Ogni volta che un giudice di uno Stato membro è tenuto a risolvere una questione del genere di quelle indicate nell'art. 177, 1o comma, del Trattato CEE, tale questione può essere sottoposta alla Corte di giustizia, a condizione che il giudice nazionale tenga presente quanto disposto nel 2o comma di detto articolo.
3)
Il diritto delle Comunità europee non impone né consente al giudice nazionale il quale debba pronunciarsi su una questione d'interpretazione del diritto comunitario che coinvolga disposizioni del diritto interno d'un altro Stato membro di ordinare la chiamata in causa dell'autorità di tale Stato.
4)
I giudici di uno Stato membro possono essere tenuti a pronunciarsi sulle questioni relative alla compatibilità del diritto d'un altro Stato membro col diritto comunitario in controversie fra privati, prescindendo dal fatto che quest'ultimo Stato membro sia o no parte nel procedimento.
5)
L'art. 95 del Trattato CEE, correttamente interpretato, vieta agli Stati membri di adottare a fini fiscali una classificazione dei vini liquorosi avente l'effetto di garantire l'imposizione, sui vini importati, di un'aliquota più elevata di quella gravante sui vini nazionali, anche se la classificazione viene effettuata con riferimento alle caratteristiche oggettive dei prodotti, purché i prodotti nazionali e i prodotti importati presentino proprietà analoghe e rispondano alle stesse esigenze agli occhi dei consumatori, o purché essi siano fra loro in concorrenza, anche parziale, indiretta o potenziale.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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