CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 29 SETTEMBRE 1981
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La presente causa pregiudiziale ha per oggetto l'interpretazione di una norma del regolamento (CEE) della Commissione 269/73 del 31 gennaio 1973 — relativo a modalità di applicazione del regime di importi compensativi «adesione» — modificata dal regolamento 1466/73 del 30 maggio successivo. È noto che gli importi compensativi del tipo che qui interessa furono istituiti dall'Atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, della Repubblica d'Irlanda e del Regno Unito. Gli articoli 51 e 52 di tale Atto ammettevano che nei nuovi Stati membri, durante il periodo transitorio, i prezzi dei prodotti agricoli fossero fissati dalle autorità comunitarie a livelli diversi da quelli dei prezzi comuni. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'Atto, tali differenze dovevano essere riequilibrate mediante un regime di importi compensativi, che negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunità nella sua composizione originaria sarebbero stati riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore.
Tali importi sono stati poi progressivamente ridotti, durante i cinque anni del periodo transitorio, allo stesso ritmo del ravvicinamento annuale fra i prezzi agricoli fissati per i nuovi Stati membri e i prezzi comuni stabiliti all'inizio di ogni campagna agricola.
La motivazione del regolamento del Consiglio 229/73 del 31 gennaio 1973, che stabilii le norme generali del regime degli importi compensativi «adesione» nel settore dei cereali, precisava tra l'altro che il loro scopo era quello di permettere in condizioni soddisfacenti la circolazione dei prodotti fra due Stati membri aventi livelli di prezzi diversi. A tal fine, il regolamento prevedeva che l'esportatore di cereali da uno Stato membro ove i prezzi fossero più elevati avesse diritto di riscuotere un importo compensativo, e l'importatore da uno Stato membro avente un livello di prezzi più basso fosse obbligato a pagare un importo compensativo. Come ebbi occasione di osservare nelle mie conclusioni relative alla causa 6/78, Union française de céréales (Raccolta 1978, p. 1686), trattandosi di esportazioni dagli Stati membri originari verso i nuovi Stati membri (dove i prezzi dei cereali erano più bassi), la funzione del regime degli importi compensativi «adesione» era sostanzialmente identica a quella delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi. Nell'uno e nell'altro caso si è voluto infatti superare, mediante la concessione di un aiuto agli esportatori, l'ostacolo all'esportazione rappresentato dal livello più alto dei prezzi nell'area comunitaria rispetto ai paesi terzi, o nella vecchia area comunitaria rispetto ai nuovi Stati membri. La medesima funzione hanno avuto poi, naturalmente, gli importi compensativi versati agli esportatori negli scambi fra due nuovi Stati membri, in base al fatto che uno di essi (il paese esportatore) avesse un livello di prezzi più alto del livello del paese importatore.
Per quanto concerne l'entità degli importi compensativi, quelli che dovevano essere applicati negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria e uno dei nuovi Stati membri erano uguali alla differenza tra i prezzi fissati dalle istituzioni comunitarie competenti per il nuovo Stato membro interessato e i prezzi comuni (articolo 55, paragrafo 2, dell'Atto di adesione e articolo 1 del citato regolamento del Consiglio 229/73). Nel commercio fra i nuovi Stati membri, gli importi compensativi erano invece pari alla differenza tra gli importi applicabili negli scambi fra ciascuno dei nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria (articolo 55, paragrafo 3, dell'Atto di adesione, e articolo 3 del citato regolamento 229/73).
Un punto da tener presente, ai fini di questa causa, è che l'articolo 6 del regolamento 229/73 consentiva di introdurre un sistema di fissazione anticipata dell'importo compensativo, analogo a quello esistente nell'ambito del regime dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione applicabile agli scambi con i paesi terzi. Il regolamento della Commissione 3280/73 del 4 dicembre 1973 provvide a mettere in piedi tale sistema e dispose fra l'altro che l'importo compensativo venisse calcolato al tasso in vigore il giorno in cui fosse depositata ciascuna domanda di rilascio del certificato di fissazione anticipata. La durata di validità di tale certificato sarebbe stata limitata; d'altra parte, un certificato rilasciato in uno degli Stati membri originari sarebbe stato utilizzabile anche in un altro di tali paesi. Per i cereali, era prevista la costituzione obbligatoria di una cauzione di tre unità di conto per tonnellata; essa sarebbe stata liberata dopo la presentazione della prova del compimento delle formalità doganali, previste dall'articolo 8 del regolamento 3280/73 e, in caso di esportazione, della prova ulteriore che il prodotto avesse lasciato il territorio dello Stato membro in cui erano state compiute le predette formalità.
Sottolineo infine che, in base all'articolo 5 del regolamento della Commissione 269/73, modificato dal regolamento 1466/73, il pagamento dell'importo compensativo all'esportatore era subordinato anch'esso alla prova che il prodotto avesse lasciato il territorio geografico dello Stato membro in cui erano state compiute le formalità doganali di esportazione. Tale prova doveva essere fornita mediante la presentazione del cosiddetto esemplare di controllo Τ 5 vistato dalle autorità dello Stato di destinazione, e recante fra l'altro la seguente dichiarazione dell'esportatore: «Destinato ad essere immesso in consumo». Vedremo tuttavia che non vi è concordanza fra le diverse versioni linguistiche di questa disposizione, e che proprio da ciò sono scaturiti i dubbi del giudice di merito.
2.
Passo ora a riassumere brevemente i fatti. In base a un certificato rilasciato il 29 luglio 1975 dalle autorità danesi, e valido fino al 26 settembre successivo, la società Töpfer di Amburgo — che si occupa del commercio internazionale di cereali — aveva ottenuto la fissazione anticipata di un importo compensativo «adesione» per l'esportazione di 5000 tonnellate di grano dalla Danimarca verso il Regno Unito, al tasso di 24,05 UC per tonnellata (a favore della ditta esportatrice), depositando a tale effetto la cauzione prescritta. Il 27 agosto dello stesso anno, la ditta Töpfer aveva inoltre ottenuto dalle autorità belghe la fissazione anticipata di un importo compensativo «adesione» per l'importazione di grano, proveniente dalla Danimarca e dal Regno Unito, in uno Stato membro della Comunità nella sua composizione originaria. Tale importo ammontava a 2 UC alla tonnellata (a carico della ditta importatrice). Anche questa volta era stata versata cauzione.
Il 4 settembre 1975, Töpfer stipulava con la ditta Bremer Rolandmühle di Brema un contratto di vendita di 1800 tonnellate di grano danese. Il 15 settembre, lo stesso Töpfer vendeva 1800 tonnellate di grano danese al prezzo di 63 sterline la tonnellata alla ditta inglese Dalgety Franklin Ltd. di Norwich, ma l'indomani (16 settembre) riacquistava da questa ditta la merce venduta al prezzo di 66,35 sterline la tonnellata. Nel frattempo, con telex datati 15 e 19 settembre, Töpfer noleggiava da un armatore inglese tre navi per trasportare dalla Danimarca il suddetto quantitativo di grano e impartiva le istruzioni seguenti: «For destination Lowestoft» — «discharging and reloading into the same vessel» — «final destination: Bremen». Le 1800 tonnellate di grano danese in questione sono state così trasportate a Lowestoft, nel Regno Unito, dove sono state, quanto meno parzialmente, scaricate in una istallazione di silos della ditta Lowestoft Storage Shipping Co. a spese della società Dalgety Franklin sopra menzionata. Subito dopo il compimento delle formalità di importazione, esse sono state ricaricate sulle stesse navi e riesportate a Brema.
Valendosi del certificato di fissazione anticipata del 29 luglio, la società Töpfer ha percepito in Danimarca un importo compensativo di 287500 corone danesi (ciò che corrisponde a circa 20,62 unità di conto la tonnellata) ed ha liberato la cauzione versata. Avendo successivamente compiuto le formalità di importazione in Germania, la stessa ditta ha pagato l'importo compensativo di 2 unità di conto la tonnellata, in base al certificato ottenuto il 27 agosto in Belgio. Ma nel modulo chiamato «esemplare di controllo Τ 5», regolarmente vistato dalle autorità britanniche ed esibito alle autorità danesi, la ditta Töpfer aveva dichiarato che la merce era destinata ad essere immessa al consumo in Gran Bretagna. Alla luce dei fatti descritti, tale dichiarazione è risultata fallace, e pertanto il procuratore danese competente per reati di natura economica, con atto del 14 novembre 1979, ha accusato i responsabili della ditta Töpfer di contravvenzione alla legge 22 dicembre 1972 n. 595 concernente l'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi all'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli, e ha chiesto la condanna degli imputati al rimborso degli importi compensativi indebitamente percepiti.
Nel corso del procedimento penale, gli imputati hanno ammesso che già prima che la merce venisse esportata dalla Danimarca, si era pensato che essa dovesse in definitiva essere consegnata ad un cliente della ditta Töpfer nella Repubblica federale, in conformità al citato contratto del 4 settembre 1975. Essi hanno sostenuto tuttavia che, alla stregua delle norme comunitarie, nulla avrebbe vietato che la merce, dopo essere stata posta in libera pratica in Gran Bretagna, venisse riesportata nella Repubblica federale tedesca. Il pretore di Copenaghen, in una ordinanza del 17 ottobre 1980, ha affermato che è necessario accertare il significato dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento della Commissione 269/73, come modificato con regolamento 1466/73, in considerazione delle differenze esistenti tra le diverse versioni linguistiche, e tenendo anche conto delle osservazioni del pubblico ministero, secondo cui detta disposizione sarebbe applicata in modi diversi nei vari Stati membri. Perciò, in base all'articolo 177 del Trattato CEE, lo stesso pretore ha chiesto alla nostra Corte di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione seguente :
«Se uno Stato membro (A), che abbia rilasciato un certificato di prefissazione relativo all'importo compensativo ”adesione”, per esportazione di frumento in un altro Stato membro (B), possa riferirsi all'articolo 5, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 269/73 come modificato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1466/73, per rifiutare il pagamento dell'importo stesso all'interessato, qualora sotto il profilo tecnico-doganale il frumento sia posto in libera pratica nello Stato B, e l'interessato presenti il documento di controllo di cui al regolamento (CEE) della Commissione n. 2315/69, rilasciato nello Stato Β e recante fra l'altro l'indicazione ”Bestemt til afsætning til forbrug” o ”Für den freien Verkehr bestimmt”, ma il frumento venga posto in libera pratica nello Stato Β esclusivamente al fine della immediata riesportazione in un terzo Stato membro (C), supposto al riguardo che, nell'esportazione dallo Stato Β allo Stato C, vengano rispettate le norme relative agli importi compensativi ”adesione”».
3.
Al centro del problema sollevato dal giudice di merito c'è dunque l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 269/73 della Commissione, come è stato modificato dall'articolo 1 (non già dall'articolo 2 a cui erroneamente si riferisce la domanda) del regolamento 1466/73 della stessa Commissione. Ho già detto che l'articolo in questione riguarda la prova che l'interessato deve fornire per ottenere il pagamento dell'importo compensativo «adesione»; se egli non è in grado di fornirla, il pagamento non può aver luogo. Mi sembra perciò che, attraverso la determinazione del mezzo di prova al quale è subordinato il pagamento, questa norma stabilisca delle vere e proprie condizioni dell'esistenza del diritto a ricevere l'importo compensativo (condizioni ulteriori sono fissate da altri articoli dello stesso regolamento; ad esempio dall'articolo 7).
Il paragrafo 2 prevede una prova più ampia di quella indicata nel primo paragrafo, quando l'importo compensativo è corretto dell'incidenza dei dazi doganali, o è superiore alla restituzione più bassa all'esportazione applicabile al prodotto considerato il giorno dell'esportazione, o infine si applica ad un prodotto per il quale non è fissata alcuna restituzione. In particolare, l'ultimo comma stabilisce quale documento debba essere presentato, per dimostrare che, nello Stato membro di destinazione, le formalità d'importazione sono state espletate e i dazi e tasse d'effetto equivalente esigibili sono stati riscossi. Nel testo modificato dal regolamento 1466/73 della Commissione, questo ultimo comma dispone: «La prova di cui al comma precedente viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) 2315/69». A sua volta, l'articolo 1 del medesimo regolamento 1466/73 indica quali caselle dell'esemplare di controllo fra quelle contenenti «menzioni speciali» debbano essere riempite, e precisa (alla lettera b): «la casella 104, cancellando le menzioni inutili e aggiungendo una delle seguenti menzioni: Destiné a être mis à la consommation; Bestemt til afsætning til forbrug; für den freien Verkehr bestimmt; intended for entry for home use; destinato ad essere immesso in consumo; bestemd om in het vrije verkeer te worden gebracht». Infine, il citato articolo 1 prevede che l'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione riempia la casella «controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione», completandola con l'indicazione dell'ammontare dei diritti di dogana effettivamente riscossi al momento dell'importazione.
Il dubbio che ha indotto il pretore di Copenaghen a rivolgersi alla nostra Corte concerne specificamente la menzione da aggiungere nella casella 104 dell'esemplare di controllo. In effetti, la menzione in lingua francese «destiné à être mis à la consommation» la quale trova i suoi precisi equivalenti nelle espressioni riportate in danese, inglese e italiano, implica che, secondo la dichiarazione dell'esportatore, la merce sia destinata ad essere commercializzata nel paese di importazione, vale a dire immessa sul mercato di questo paese in modo da poter raggiungere i consumatori locali. Invece la menzione in lingua tedesca «für den freien Verkehr bestimmt» alla quale si allinea il testo in olandese, è stata interpretata dagli imputati nel giudizio penale danese come equivalente a «destinato ad essere messo in libera pratica» cioè, in sostanza, destinato ad essere sdoganato nel paese di importazione. Sono chiare le ripercussioni di ciascuna delle due formule divergenti se interpretate come ho detto: la prima impedisce all'esportatore di pretendere il pagamento dell'importo compensativo a suo favore, nel caso che la merce sia destinata ad essere immessa in consumo su di un mercato diverso da quello del primo paese di sdoganamento; la seconda permette invece il pagamento, alla sola condizione che la merce sia sdoganata nel primo paese, verso il quale essa è stata esportata.
4.
Gli imputati nel giudizio di merito hanno insistito, nelle loro difese, sulla necessità che la norma controversa sia interpretata in maniera uniforme e sulla base di criteri oggettivi. Questa necessità non può essere contestata, ma essa conduce ad un risultato opposto a quello che i soggetti privati interessati auspicano.
Il primo argomento contrario alla loro tesi scaturisce da una più attenta considerazione del testo tedesco (e del corrispondente testo olandese) del citato articolo 5, paragrafo 2. L'esigenza che un prodotto sia destinato ad essere immesso nel libero commercio («für den freien Verkehr bestimmt») nello Stato di importazione a cui si riferisce la fissazione anticipata dell'importo compensativo non è «ipso facto» soddisfatta dal disbrigo delle formalità di sdoganamento (in tedesco «Abfertigung»), le quali costituiscono soltanto una condizione necessaria per l'immissione del prodotto sul mercato dello Stato di cui trattasi. In mancanza di una condizione ulteriore — l'offerta sul mercato, l'offerta ai potenziali acquirenti dello Stato di destinazione, ovvero l'esistenza di un acquirente al quale la merce va consegnata — è l'idea stessa di scambio che non si realizza. Qui conviene tener presente che nel caso di specie la vendita alla ditta inglese Dalgety Franklin Ltd. (effettuata il 15 settembre 1975) era stata seguita il giorno dopo dal riacquisto da parte della società Töpfer; cosicché quando la merce giunse nel porto inglese di Lowestoft essa apparteneva alla società esportatrice.
Sul piano generale, comunque, importa sottolineare che vi è la possibilità di interpretare i testi tedesco e olandese in maniera che essi risultino concordanti con i testi nelle altre lingue comunitarie. L'elemento comune è quello del mercato dello Stato importatore: a mio avviso, l'idea della destinazione al mercato locale è accolta in tutte le versioni linguistiche, e pertanto interpretare la frase «für den freien Verkehr bestimmt» nel senso ristretto e formale di immissione in libera pratica (cioè di sdoganamento) significa fraintendere la stessa versione in lingua tedesca. D'altra parte è evidente che, ove siano astrattamente possibili due interpretazioni di un testo in una data lingua, deve essere preferita quella che più si avvicina ai testi paralleli in altre lingue. Noto, in proposito, che la già rilevata esigenza di una interpretazione uniforme è resa qui ancora più evidente dal fatto che l'articolo di cui trattasi reca le menzioni circa la destinazione del prodotto in tutte le lingue comunitarie, quale che sia la versione linguistica del regolamento 1466/73. Ciò doveva rendere più accorti gli interessati, i quali sostengono invece di aver basato il loro comportamento sulla sola versione tedesca, interpretandola in senso conforme ai propri interessi.
A favore della possibilità di intendere le diverse versioni in modo concordante vi è anche un altro argomento. La motivazione della norma di cui si discute si trova nel quarto considerando del regolamento 269/73 («considerando che, quando l'importo compensativo concesso dallo Stato membro di partenza è o superiore alla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi o rettificato in funzione dell'incidenza dei dazi doganali riscossi nello Stato membro importatore, sia per evitare abusi, sia per concedere un importo di compensazione adeguato, è necessario richiedere la prova della immissione al consumo nello Stato membro di destinazione»). Ora, nella versione danese del regolamento 269/73, la frase finale di questo considerando è redatta utilizzando la nozione di immissione nel libero commercio dello Stato membro di destinazione; mentre l'articolo 1 del regolamento 1466/73, sempre nella versione danese, parla — come ho ricordato innanzi — di immissione al consumo. La coesistenza delle due espressioni nell'ambito di una medesima versione linguistica rivela chiaramente che ad esse il legislatore comunitario assegnava lo stesso significato. Nel caso di specie, gli interessati avrebbero dovuto tenerne conto, dato che la loro domanda di prefissazione dell'importo compensativo era stata rivolta alle autorità danesi.
5.
Al di là degli argomenti testuali che ho finora esposti vi è comunque, ed ha importanza decisiva, un argomento sistematico. Tutta la normativa comunitaria sugli importi compensativi «adesione» si basava sul fatto che, per un certo periodo di tempo, vi erano dislivelli nei prezzi dei prodotti agricoli, nei rapporti fra il complesso degli Stati membri originari e ciascun nuovo Stato membro, nonché fra i nuovi Stati membri. L'obbiettivo di quella regolamentazione consisteva, l'abbiamo visto, nel consentire la libera circolazione comunitaria dei prodotti agricoli mediante la compensazione di tali dislivelli. Il sistema, dunque, implicava volta a volta il confronto fra due mercati (Stato di esportazione, Stato di destinazione) e sulla base di tale confronto era determinato l'ammontare dell'importo compensativo. In tali condizioni, non si può ammettere che un prodotto, beneficiario di un determinato importo compensativo a causa del minor livello dei prezzi in un altro Stato membro, potesse essere spedito in quello Stato al solo fine di compiervi le operazioni di sdoganamento, e subito dopo essere rispedito dal medesimo esportatore in un terzo Stato membro, senza mai esser immesso sul mercato del primo Stato di destinazione. Una simile ipotesi (verificatasi nel caso di specie) contrasta apertamente con la ratio delle misure d'aiuto accordate agli esportatori sotto forma di importi compensativi, essendo queste misure in funzione dell'immissione dei prodotti sul mercato dello Stato destinatario, e della difficoltà di affrontare la concorrenza dei commercianti locali — agevolati dai bassi prezzi — senza il sostegno comunitario.
Semplificando questo ragionamento, si può osservare che gli importi compensativi sono un correttivo degli scambi fra due Stati membri in cui prezzi di mercato si situano a livelli diversi. Ma se uno Stato è scelto dall'esportatore come punto di transito e di breve sosta della merce, diventa un abuso di linguaggio considerarlo Stato «di destinazione»: esso rimane estraneo al concreto fenomeno di scambio, il quale si svolge in realtà tra lo Stato di partenza e lo Stato della destinazione finale.
6.
Non va perduta di vista, infine, la finalità propria della norma che qui si tratta di interpretare. Ho già riportato il testo del quarto considerando del regolamento 269/73: vi si parla degli obbiettivi di «evitare abusi» e di «concedere un importo di compensazione adeguato». La prova della immissione in consumo nello Stato di destinazione è prescritta in vista di tali obbiettivi. Ora, in un caso come quello di specie, c'è un evidente abuso: per una fornitura di grano danese destinato alla Germania (come dimostrano sia il contratto del 4 settembre 1975 fra le ditte Töpfer e Bremer Rolandmühle, sia le istruzioni date ai comandanti delle navi utilizzate per il trasporto) l'esportatore predispose una sosta in Inghilterra al solo scopo di riscuotere l'importo compensativo. In termini generali, non c'è dubbio che costituisca abuso un'operazione puramente speculativa effettuata dall'esportatore, nella quale la immissione nel libero commercio dello Stato membro dove la merce viene fatta sostare è ridotta alla formalità dello sdoganamento. Si può aggiungere che risulta assolutamente inadeguato, per eccesso, un importo compensativo calcolato in funzione della immissione sul mercato di uno Stato membro (nella specie, il Regno Unito) se esso viene corrisposto a chi esporta in realtà il prodotto in un altro Stato membro (nella specie, la Repubblica federale).
La difesa dei privati interessati ha obbiettato che i passaggi ulteriori della merce esportata sono estranei all'operazione commerciale per la quale è concesso l'importo compensativo e che non si dovrebbe attribuire rilevanza alla conoscenza, da parte dell'esportatore, del fatto che la merce sia destinata alla riesportazione in un altro Stato membro; ha dichiarato inoltre che le intenzioni dell' esportatore, o i suoi moventi soggettivi, non dovrebbero influire sull'applicazione del sistema. Queste affermazioni sono chiaramente insostenibili in un caso, come quello di specie, in cui lo stesso esportatore, nel quadro di un'operazione commerciale sostanzialmente unitaria, ha inoltrato la merce in uno Stato membro solo ai fini dello sdoganamento, avendo già concluso un contratto di vendita con una ditta di un altro Stato membro e avendo disposto la prosecuzione del trasporto verso quest'ultimo paese. Ma ritengo che anche se la speculazione fosse stata diversamente congegnata — ad esempio, utilizzando come intermediario per conto dell'esportatore un acquirente del paese di prima destinazione — la regolamentazione comunitaria sugli importi compensativi avrebbe cosentito di verificare l'esistenza o meno di un abuso da parte dell'esportatore. Se è vero, infatti, che l'immissione del prodotto sul mercato dello Stato di destinazione non può precludere ulteriori fenomeni di scambio, anche con i mercati di Stati diversi, è ugualmente vero che l'esportatore beneficiario degli importi compensativi deve restare effettivamente estraneo ai passaggi successivi verso altri Stati membri della merce da lui esportata. La sua semplice conoscenza di tali passaggi naturalmente non rileva, ma la sua intenzione di trarre profitto dai difetti tecnici del sistema degli aiuti, quando essa si realizza, viola senza dubbio il principio generale della buona fede e si traduce in un abuso illegittimo.
Mi sia infine consentito di dire, a proposito dei difetti tecnici del sistema, che riesce difficile comprendere come esistesse una differenza tanto sensibile fra l'importo compensativo che l'esportatore è riuscito a riscuotere facendo sostare il grano danese in Gran Bretagna, prima di spedirlo nella Repubblica federale, e quello che avrebbe potuto ottenere spedendo direttamente le stessa merce dalla Danimarca alla Repubblica federale. Viene da chiedersi se difetti tecnici di questo genere siano proprio inevitabili! Ciò che è certo è che una maggiore cura nella redazione del regolamento 1466/73 e nel coordinamento delle sue diverse versioni linguistiche avrebbe almeno evitato un altro difetto (quello di natura tecnico-giuridica) semplificando così il compito degli interpreti.
7.
In base alle considerazioni fin qui svolte, suggerisco che la Corte risponda alla domanda pregiudiziale rivoltale dal Byret di Copenaghen con ordinanza del 17 ottobre 1980, dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE della Commissione 269/73, come risulta modificato dall'articolo 1 del regolamento 1466/73, deve essere interpretato nel senso che l'esportatore il quale invia in un nuovo Stato membro prodotti agricoli provenienti da un altro Stato membro con prezzi più elevati non può pretendere il pagamento di importi compensativi «adesione» allorché allo sdoganamento della merce non faccia seguito la sua effettiva immissione nel mercato dello Stato d'importazione, ma, al contrario, la merce venga riesportata subito dopo lo sdoganamento dal medesimo operatore economico verso un terzo Stato membro.
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