CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 15 SETTEMBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il ricorso in esame è stato proposto dalla Commissione per far dichiarare, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato omettendo di adottare i provvedimenti necessari al fine di dare attuazione ad una serie di sette direttive, entro i termini da queste rispettivamente indicati. Tali direttive (nn. 76/765 e 76/766 del 11 luglio 1976, 76/891 del 4 novembre 1976, 77/95 del 21 dicembre 1976, 77/313 del 5 aprile 1977, 78/365 del 31 marzo 1978 e 78/629 del 19 giugno 1978) riguardano certe unità di misura e strumenti di misurazione.
La Repubblica italiana non contesta di non essersi conformata alle direttive. Essa ha spiegato i motivi dei ritardi intervenuti, riferendosi in primo luogo all'onere imposto al Parlamento nazionale in ragione della necessità di dare attuazione al gran numero di direttive che sono state emanate in sede comunitaria. Inoltre, essa ha ricordato il fatto che il governo italiano ha preso l'iniziativa di richiedere al Parlamento la delega del potere legislativo, per provvedere mediante decreti all'attuazione delle direttive. Il relativo procedimento non si sarebbe ancora concluso.
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante di questa Corte, lo Stato membro non può invocare norme o prassi del proprio ordinamento interno, né circostanze di fatto che si verifichino in sede nazionale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi ad esso imposti da una direttiva (cfr., ad esempio, sentenza 17 febbraio 1981, causa 171/80, Commissione e/ Italia, ancora inedita).
In relazione a tale giurisprudenza, ritengo che la domanda della Commissione debba essere accolta e che le spese del presente procedimento debbano essere poste a carico della Repubblica italiana.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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