CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 10 LUGLIO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti
Per un resoconto completo dei molti fatti rilevanti ai fini del ricorso nelle presenti cause riunite, si può rinviare, anche in questo caso, alla relazione d'udienza. Il contenuto di questo atto processuale contemplato dallo statuto della Corte (art. 18, 4° comma) influisce in misura non irrilevante sull'ampiezza delle conclusioni. Sulla base della relazione redatta nella fattispecie, posso qui limitarmi ad una breve sintesi degli elementi di fatto più rilevanti.
Com'è noto, circa l'8 % della produzione comunitaria di cereali viene impiegata per scopi industriali, in particolare per la produzione dell'amido quale prodotto base. Onde mantenere concorrenziale la produzione di amido soprattutto nei confronti dei surrogati chimici, i regolamenti comunitari in materia di cereali provvedono a concedere restituzioni alla produzione di detto amido. Lo stesso vale inevitabilmente anche per il «quell-mehl» (preparato di granoturco e frumento per l'industria della panificazione) e il «gritz» (farina di granoturco e rotture di riso per l'industria della birra), prodotti concorrenti con l'amido.
Fin dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato vale, nei confronti di queste restituzioni alla produzione, il principio di uguaglianza. Nel corso del tempo tuttavia gli oneri finanziari di tali pagamenti aumentavano considerevolmente. Per il Consiglio, tale andamento costituiva un motivo per abolire senz'altro — nell'ambito di una serie di modifiche a tali organizzazioni di mercato — le restituzioni alla produzione di gritz e di quellmehl. Ciò avveniva coi regolamenti nn. 665/75 (gritz di granoturco, 1. 8. 1975) e 668/75 (rotture di riso, 1. 9. 1975) (GU L 72, 1975, pagg. 14 e 18). Tali provvedimenti provocavano alcuni ricorsi da parte di imprese colpite dall'abolizione, a seguito dei quali questa Corte dichiarava invalida tale soppressione per violazione del suddetto principio di uguaglianza. In materia di restituzioni al quellmehl, ciò avveniva nelle sentenze nelle cause riunite 117/76 e 16/77 (Race. 1977, pag. 173); in materia di gritz di granoturco, nella causa 117/76 (Race. 1977, pag. 173) e nelle cause riunite 124/76 e 20/77 (race. 1977, pag. 1795).
A seguito di tali sentenze, le restituzioni alla produzione di granoturco, di gritz e di rotture di riso venivano reistituite coi regolamenti nn. 1125/78, 1126/78 e 1127/78 del 22 maggio 1978 (GU L 142, 1978).
Ciò veniva stabilito con efficacia retroattiva al 19 ottobre 1977, data di pronuncia delle sentenze nelle cause riunite 117/76 e 16/77 e nelle cause riunite 124/76 e 20/77. Conformemente a ciò non veniva concessa alcuna restituzione per il periodo intermedio (1° agosto e, rispettivamente, 1° settembre 1975 - 19 ottobre 1977). Nelle sentenze pronunziate il 4 ottobre 1979 nella causa 238/78 (Race. 1979, pag. 2955), nelle cause riunite 241, 242, 245 e 250/78 (Race. 1979, pag. 3017), nelle cause riunite 261 e 262/78 (Race. 1979, pag. 3045) e nelle cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 28 e 45/79 (Racc. 1979, pag. 3091) questa Corte ha riconosciuto che la Comunità è responsabile per i danni risultanti dalla mancata concessione delle restituzioni durante tale periodo intermedio.
Nella presente controversia si tratta di una serie di imprese italiane le quali sostengono di aver impiegato, durante il periodo intermedio, gritz di granoturco e/o rotture di riso destinate all'industria della birra. In conformità alle sentenze 19 ottobre 1977 e 4 ottobre 1979, dette imprese richiedevano alla Comunità europea il pagamento di restituzioni riferentisi a tale periodo intermedio.
La Commissione rifiutava però di accogliere tali richieste, richiamandosi all'art. 43 dello statuto della Corte di giustizia in materia di prescrizione. Le imprese interessate proponevano al riguardo un ricorso ai sensi dell'art. 215, 2° comma, del trattato CEE. Nelle sentenze interlocutorie 27 gennaio 1982 nelle cause riunite 256, 257, 265, 267/80 e 5/81, nonché nella causa 51/81, questa Corte respingeva l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Comunità. Pertanto siete attualmente investiti di ricorsi diretti ad ottenere una pronuncia nel merito delle cause suddette come pure della causa 282/82. Tutto considerato, le conseguenze dell'improvvisa soppressione delle restituzioni da parte del Consiglio nel 1975 si estendono così per un periodo di quasi 10 anni.
2. Sulla ricevibilità dei ricorsi
Tenuto conto del termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello statuto della Corte, i periodi a cui si riferiscono le domande di risarcimento danni delle sei imprese possono essere ora determinati come segue:
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causa 256/80: 18 agosto 1975 — 18 ottobre 1977 compreso,
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causa 257/80: 24 novembre 1975 — 18 ottobre 1977 compreso,
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causa 265/80: 28 novembre 1975 — 18 ottobre 1977 compreso,
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causa 267/80: 8 agosto 1977 — 18 ottobre 1977 compreso,
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causa 5/81: 12 febbraio — 18 ottobre 1977 compreso,
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causa 51/81: 9 marzo 1976 — 18 ottobre 1977 compreso.
Per una più estesa trattazione in ordine al calcolo di tali periodi rinvio nuovamente alla relazione d'udienza.
Riguardo alla causa 282/82, il cui ricorso è stato presentato soltanto il 23 giugno 1982 e quindi non ha formato oggetto della vostra sentenza 27 gennaio 1982, esistono ancora opinioni discordi.
La ricorrente in questa causa, la Birra Peroni, sostiene che il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere solo dal 30 maggio 1978, data di pubblicazione dei regolamenti 23 maggio 1978, nn. 1125 e 1127 (GU L 142, 1978). Tale punto di vista non può, a mio parere, venire condiviso. Il termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello statuto della Corte di giustizia si riferisce ai fatti connessi con l'abolizione disposta dai regolamenti nn. 665 e 668/75 e non ai successivi provvedimenti diretti alla riparazione del danno provocato e da questa Corte riconosciuto. Ciò si desume chiaramente anche dal punto 10 della vostra sentenza interlocutoria 27 gennaio 1982, in cui, come si è detto, sono stati respinti gli argomenti addotti dalla Commissione e dal Consiglio a sostegno dell'irricevibilità. Conformemente al punto di vista sostenuto dalla Commissione e dal Consiglio, il periodo relativo alla causa 282/82 dovrà essere fissato dal 23 giugno 1977 al 18 ottobre 1977 compreso.
3. Sul merito del ricorso
Il ricorso delle sette imprese italiane è diretto, nel merito, a far condannare la Comunità al risarcimento del danno conseguente all'abolizione delle restituzioni alla produzione da parte dei regolamenti 4 marzo 1975, nn. 665 e 668, secondo i criteri di calcolo da esse indicati e quelli eventualmente ritenuti necessari dalla Corte. Inoltre, esse chiedono la condanna della Comunità al pagamento degli interessi maturati e delle spese processuali. Il Consiglio invece chiede che questa Corte voglia porre a carico delle ricorrenti la prova dell'esistenza di un danno reale nonché del nesso causale fra questo e gli atti illeciti del Consiglio, e, in mancanza di essa, respinga il ricorso con la condanna alle spese. In subordine, nel caso in cui le domande vengano accolte in tutto o in parte, il Consiglio chiede che il relativo ammontare sia ridotto delle somme per le quali, in una fase commerciale successiva, vi sia stata rivalsa ed inoltre che tali importi siano calcolati in lire, applicando il tasso rappresentativo (verde) in vigore al momento in cui avrebbe dovuto aver luogo il pagamento delle restituzioni. La Commissione conclude chiedendo senz'altro che i ricorsi siano respinti, basandosi essenzialmente sulla considerazione che le perdite derivanti dall'abolizione delle restituzioni sono state ripercosse sui clienti tramite aumenti di prezzo.
Queste rispettive domande vanno considerate alla luce delle precedenti sentenze 4 ottobre 1979, in cui questa Corte ha dichiarato la responsabilità della Comunità, ai sensi dell'art. 215, 2° comma, per i danni derivanti dall'abolizione delle restituzioni. Inoltre, questa Corte, nelle stesse sentenze, ha dichiarato che l'entità del danno va calcolata in base all'importo della restituzione (in misura pari a quella per l'amido di granoturco). Nel contempo è stato riconosciuto che, ove sia avvenuta una ripercussione del danno attraverso un aumento dei prezzi di vendita, se ne debba tener conto nella quantificazione del danno. In queste cause non risulta però che ciò sia avvenuto, così che i danni sono stati effettivamente calcolati in base agli importi delle restituzioni in vigore per l'amido di granoturco. Lo stesso è avvenuto nella sentenza 18 maggio 1983, in causa 256/81 (Pauls Agriculture Ltd/Consiglio e Commissione, non ancora pubblicata).
4. Il problema della rivalsa e l'onere della prova
Nella vostra giurisprudenza è riconosciuto, in via generale, che le domande pecuniarie, avanzate dagli interessati nei confronti di autorità nazionali o istituzioni comunitarie a fronte di tributi nazionali o comunitari indebitamente riscossi ovvero di contributi comunitari negati indebitamente in base al diritto comunitario, vengono anch'esse quantificate tenendo conto della misura in cui si è verificata una rivalsa in fasi commerciali successive. Tale principio è stato ancora una volta espresso, in termini generali, nel punto 13 della motivazione della vostra sentenza in causa 199/82 (San Giorgio, Race. 1983, pag. 3595). Così come è illustrato anche dalle presenti controversie, l'attuazione di tale principio dipende in misura rilevante dall'attribuzione dell'onere della prova. Dato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il danno dev'essere calcolato in base all'importo delle restituzioni non concesse, vanno a mio parere addotti tre argomenti perché l'onere della prova della rivalsa eventualmente verificatasi gravi sulle istituzioni comunitarie.
In primo luogo, un argomento di ordine economico. Come ho già esposto all'inizio delle mie conclusioni, le restituzioni alla produzione di cui è causa sono state istituite al fine di rendere possibile un'utilizzazione concorrenziale del gritz di granoturco e delle rotture di riso. La ratio economica delle restituzioni alla produzione consiste nel fatto che, senza la loro concessione, i prodotti di cui trattasi non avrebbero alcun carattere di redditività. Si può pertanto ritenere che il pregiudizio derivante dalla soppressione delle restituzioni non sia in linea di massima incorporato nel prezzo di vendita, dato che, altrimenti, la posizione concorrenziale di questi prodotti sarebbe andata perduta. Tale argomento di carattere economico crea così una rilevante presunzione giuridica a favore delle ricorrenti per la quale, in base ai normali principi economici di mercato, non ha avuto luogo una rivalsa. È quindi logico che il Consiglio contesti tale presunzione.
In secondo luogo, va considerato che tra gli importi delle restituzioni ed i prezzi di vendita effettivamente applicati sussiste appunto una connessione di natura economica, ma non giuridica. Il diritto a percepire restituzioni non dipende dai prezzi effettivamente applicati, ma solo dall'impiego nella produzione di rotture di riso per l'industria della birra e nella produzione di gritz di granoturco. Giustamente la Corte ha così deciso, nelle sentenze 4 ottobre 1979, che nel calcolo dei danni subiti ci si deve basare sugli importi delle restituzioni. Si deve pertanto partire dal fatto che il danno è pari agli importi delle restituzioni abolite, a meno che non sia provato che ha avuto luogo una rivalsa. Spetta così al Consiglio provare l'entità di questa.
In terzo luogo, dal punto 14 della motivazione della vostra precitata sentenza San Giorgio consegue che l'attribuzione dell'onere della prova in caso di ripetizione delle somme riscosse in contrasto col diritto comunitario non può essere tale da rendere con ciò praticamente impossibile la ripetizione stessa. Ciò avviene in particolare, come questa Corte ha affermato, nel caso in cui incomba sull'interessato l'onere di dimostrare di non aver trasferito su altri soggetti, in una fase commerciale successiva, tali tributi. Mutatis mutandis tale principio vale anche nel caso di contributi non concessi in contrasto col diritto comunitario. Da tale sentenza si ricava pure, a mio parere, che l'onere della prova in ordine alla rivalsa incombe sul Consiglio.
5. Sul risarcimento del danno
Poiché, a mio parere, grava sul Consiglio l'onere della prova di un'eventuale ripercussione del danno risultante dall'abolizione delle restituzioni alla produzione, con questa riserva l'importo del danno richiesto dalle ricorrenti può essere determinato nell'equivalente delle restituzioni per l'impiego di granoturco per la produzione di amido, che sarebbero state versate se tali restituzioni fossero state concesse per i periodi elencati al punto 2. La concreta determinazione delle somme per ogni singola impresa dipenderà, per sua natura, dall'esame delle pertinenti prove documentali da parte delle istanze competenti. In conformità alla vostra sentenza in causa 256/81 e a quanto richiesto dalle ricorrenti nel corso della fase orale, ciò a mio parere giustifica la pronuncia di una sentenza interlocutoria in cui la determinazione degli importi venga lasciata alle parti, ferma restando, ove ciò non produca risultati, la competenza della Corte a decidere in materia. Durante la fase orale, questa Corte si è espressa in forma critica in ordine all' inerzia delle istituzioni comunitarie nel-l'effettuare già un tale esame. In considerazione di ciò, è a mio parere adeguato un termine di sei mesi.
Nella cause 256/80 e 282/82 assume poi rilevanza il fatto che le ricorrenti non sono produttori di gritz di granoturco o di rotture di riso, ma fabbriche di birra che, in qualità di cessionarie, esercitano i diritti al risarcimento dei danni subiti dai loro fornitori e successivamente ad esse trasferiti. Per ulteriori particolari in materia rinvio nuovamente alla relazione d'udienza.
In quanto le circostanze di fatto di tale cessione non siano completamente chiare, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei diritti delle ricorrenti nelle cause 267/80 e 5/81 alla Birra Peroni, il problema potrà essere risolto nell'ambito dell'esame delle prove documentali da parte delle istanze competenti. Ciò vale anche per l'eccezione, sollevata dalla Commissione, secondo cui la cessione, che ha avuto luogo in forza o a seguito di una circolare dell'amministrazione italiana, non sarebbe del tutto conforme alle disposizioni contenute nella circolare stessa. Atteso che le istituzioni comunitarie non sostengono il carattere illegittimo della cessione di cui trattasi e che, di conseguenza, esso non potrebbe essere loro opposto, ritengo che non vi siano le condizioni per procedere a tale indagine, come comporta la vostra sentenza in causa 250/78 (Racc. 1983, pag. 421).
Il Consiglio e la Commissione hanno poi sostenuto che i cessionari possono far valere il loro diritto al risarcimento del danno solo in quanto dimostrino di non aver fatto gravare, in concreto, sui loro acquirenti le perdite derivanti dalle mancate restituzioni. Ritengo che tale tesi sia insostenibile alla luce dell'attribuzione dell'onere della prova da me propugnata. Essa è poi in contrasto con la natura della restituzione stessa, che è collegata al prodotto e non necessariamente al suo fabbricante.
6. Sugli interessi e sul tasso di conversione
In ordine alle domande relative agli interessi e al tasso di conversione da applicare, posso esprimermi brevemente. Entrambe le questioni sono risolte nella vostra sentenza interlocutoria in causa 256/81, rispettivamente ai punti 14 e 17 della motivazione, ove questa Corte ha fissato il tasso di interesse per una domanda identica al 6 %, a decorrere dalla data della sentenza, nonché, in analogia alla vostra sentenza nelle cause riunite 64/76 e altre, (Race. 1982, pag. 1733), il tasso di conversione in vigore alla data della sentenza che dichiara l'obbligo del risarcimento del danno.
7. Conclusioni
Riassumendo, concludo come segue:
1.
La CEE va condannata a pagare alle ricorrenti gli importi corrispondenti alle restituzioni alla produzione di gritz di granoturco e di rotture di riso destinato all'industria della birra, che le ricorrenti avrebbero riscosso qualora, a partire dalle date precedentemente indicate al n. 2, e diverse l'una dall'altra, in cui il ricorso è ricevibile fino al 19 ottobre 1977, l'impiego di questi prodotti avesse dato diritto alle stesse restituzioni stabilite per l'impiego di granoturco per la produzione di amido.
2.
Tali importi vanno eventualmente diminuiti delle somme ripercosse in fasi commerciali successive mediante un aumento dei prezzi. L'onere della prova in ordine a tale rivalsa grava sulla Comunità.
3.
Gli importi da corrispondere saranno aumentati del 6 % di interessi a decorrere dalla data della sentenza; tale data sarà presa altresì in considerazione per la conversione degli importi in moneta nazionale.
4.
Le parti debbono comunicare alla Corte, entro 6 mesi dalla pronuncia della sentenza, l'importo del risarcimento del danno determinato di comune accordo.
5.
In mancanza di accordo, le parti faranno pervenire alla Corte, entro lo stesso termine, i rispettivi calcoli.
6.
La decisione in ordine alle spese va riservata.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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