CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 29 OTTOBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
nella causa nella quale presento oggi le mie conclusioni si tratta della disciplina di quote per l'acciaio contenuta nella decisione della Commissione n. 2794/80 (GU n. L 291, del 31 ottobre 1980, pagg. 1 e segg.) che ci è già nota nelle sue linee essenziali dalle cause 275/80 e 24/81: Firma Krupp Stahl AG c/Commissione (conclusioni 25 giugno 1981).
Alla ricorrente, un'impresa che produce acciaio grezzo e profilati leggeri, tale disciplina veniva applicata mediante una decisione individuale della Commissione emessa il 1o novembre 1980, nella quale venivano comunicate le produzioni di riferimento e le quote di produzione per il quarto trimestre 1980 per l'acciaio grezzo e per i prodotti laminati del gruppo IV ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 2794/80.
Nei confronti della ricorrente veniva applicato anche l'art. 13 della decisione, in cui si dice:
«La Commissione verifica l'esattezza delle dichiarazioni e informazioni fornite dalle imprese le quali sono obbligate a permettere tali verifiche senza che siano necessarie decisioni singole...».
Della verifica si dava comunicazione in una nota della Commissione del 3 novembre 1980 con l'avvertimento che i controlli sarebbero stati effettuati da agenti di una società fiduciaria, fra i quali si trovavano anche degli ingegneri. Dapprima la ricorrente si rifiutava di consentire questi controlli in riferimento all'art. 1, n. 4, della decisione n. 2794/80 che dispone:
«La gestione della disciplina di quote è assicurata dalla Commissione; essa può farsi assistere da organismi indipendenti o da esperti. Il segreto professionale delle imprese deve essere garantito».
Essa vedeva minacciato questo segreto perché al controllo avrebbero partecipato anche dipendenti di un'impresa concorrente. A suo parere, i controlli dovevano essere effettuati soltanto da ispettori della Commissione o da esperti liberi professionisti. Dal dicembre 1980 l'azienda della ricorrente viene tuttavia manifestamente controllata senza che la Commissione abbia modificato il proprio metodo (inclusione di esperti tecnici di altre imprese) e senza che, secondo le assicurazioni da essa date in udienza, ciò abbia dato luogo a particolari problemi.
Sostenendo che la disciplina delle quote stabilita dalla Commissione e la sua applicazione sono criticabili sotto vari profili, il 24 novembre 1980 la Rumi adiva la Corte di giustizia chiedendo che, previa dichiarazione di inapplicabilità della decisione n. 2794/80, venisse annullata la comunicazione emessa nei suoi confronti il 1o novembre 1980.
Su queste richieste io penso quanto segue:
I — Sulle questioni di ricevibilità
Non è stata messa in dubbio la ricevibilità del ricorso come tale, e con piena ragione, come ho dimostrato nelle conclusioni relative alle suddette cause Krupp.
La Commissione ritiene però che due motivi di ricorso riguardanti la decisione generale, ma in ogni caso non l'atto stesso impugnato, siano inammissibili. Si tratta anzitutto della censura secondo cui la Commissione si è servita, per verificare l'esattezza delle dichiarazioni e informazioni della ricorrente, anche di esperti che erano alle dipendenze di imprese concorrenti. Si tratta poi della critica concernente l'art. 7, n. 2, della decisione n. 2794/80 secondo cui, per quanto riguarda la consegna dei prodotti soggetti alla disciplina di quote, le imprese non devono superare per ciascun gruppo di prodotti, relativamente alle consegne nel mercato comune, il rapporto tra le consegne comunitarie e le consegne complessive, rilevato nei dodici mesi del periodo luglio 1977/giugno 1980, durante i quali la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati è stata la più alta. La Commissione ha sostenuto in proposito che una decisione generale — poiché il Trattato CECA consente alle imprese l'impugnazione delle decisioni generali soltanto a condizioni rigorose, cioè qualora sia sufficientemente provato che è stato commesso uno sviamento di potere nei confronti del ricorrente — può essere incidentalmente sottoposta a controllo giurisdizionale in caso di impugnazione di una decisione individuale, a prescindere da censure che, come quella di difetto di motivazione, riguardano la decisione generale nel suo insieme, soltanto qualora sia dimostrato che la decisione individuale impugnata è un caso d'applicazione della criticata disposizione della decisione generale, quando dunque la disposizione criticata rappresenta il fondamento della decisione individuale. Ma questo non si può dire né riguardo all'art. 7, n. 2, né riguardo alle modalità di controllo applicate dalla Commissione.
Mi sembra di poter condividere questa opinione.
1.
Tutto è chiaro per quanto riguarda le modalità di controllo criticate dalla ricorrente, che in realtà non tende alla dichiarazione di inapplicabilità di determinate disposizioni della decisione generale n. 2794/80. Essa, infatti, né sostiene che sia illegittimo il citato art. 13, il quale prevede che la Commissione verifichi l'esattezza delle dichiarazioni ed informazioni, né adduce che sia criticabile l'art. 1, n. 4, della decisione, il quale parla di assistenza di organismi indipendenti o di esperti, nonché di garanzia del segreto professionale. Essa lamenta invece il fatto che quest'ultima norma sia stata erroneamente applicata, perché la Commissione non si è servita di esperti indipendenti.
In proposito si deve constatare che, come affermato nella sentenza 16 dicembre 1963 (causa 18/62, Emilia Barge, vedova di Vittorio Leone e/Alta Autorità, Race. 1963, pag. 523), sono inammissibili le censure che riguardano soltanto il modo di applicazione di una decisione. È altresì chiaro che la decisione individuale impugnata (comunicazione delle quote di produzione alla ricorrente) non fa riferimento alle suddette disposizioni e ai controlli eseguiti dalla Commissione. È questo il punto decisivo, e contro ciò non è sufficiente per l'inclusione nella causa l'accenno della ricorrente al fatto che i controlli avrebbero «carattere strumentale» in relazione alle quote di produzione e costituirebbero un elemento accessorio della disciplina. Se invero le modalità di controllo fossero dichiarate illegittime, non ne risulterebbe affatto che la decisione relativa alla comunicazione delle quote di produzione della ricorrente, che costituisce oggetto della causa, debba essere modificata.
Neppure è esatto che, se si respinge la tesi della ricorrente, si escluda la possibilità del sindacato giurisdizionale sulle modalità di controllo, perché l'art. 13 della decisione n. 2794/80 prevederebbe delle verifiche senza previe decisioni individuali — come abbiamo sentito nella discussione orale — per motivi vincolanti di tecnica amministrativa collegati al numero dei procedimenti di controllo. Se invero le imprese si oppongono all'esecuzione dei controlli, è possibile, ai sensi dell'art. 13 della decisione n. 2794/80, l'irrogazione di ammende e, nell'ambito dell'impugnazione di queste ultime, possono essere sottoposte alla Corte di giustizia tutte le questioni connesse ai controlli.
2.
Circa la possibilità di sottoporre a controllo giurisdizionale, in un procedimento come quello attuale, la disciplina concernente le consegne contenuta nell'art. 7, n. 2, della decisione n. 2794/80, posso rimandare alle mie conclusioni nelle cause Krupp, ove ho già dimostrato che l'eccezione relativa all'illegittimità di una determinata disposizione di una decisione generale è ammissibile soltanto quando l'atto direttamente impugnato rappresenta un caso di applicazione della disposizione criticata, e che questo presupposto non ricorre nel caso della determinazione delle quote di produzione e della disposizione generale contenuta nell'art. 7, n. 2, -relativa al rispetto di un determinato rapporto tra le consegne nell'ambito della Comunità e quelle al di fuori della Comunità.
Né il riferimento della ricorrente al fatto che le quote di consegna e quelle di produzione rappresentano due aspetti di una disciplina globale indivisibile, né la summenzionata sentenza 16 dicembre 1963 nella causa 18/62 consentono di giungere ad un diverso risultato.
È invero anzitutto importante che, nella citata sentenza, l'ammissibilità dell'eccezione relativa all'illegittimità di una decisione generale viene per principio subordinata al fatto che la decisione individuale impugnata sia basata sulla decisione generale e rappresenti quindi un caso di applicazione della decisione generale. Se poi — si trattava allora di decisioni generali relative alla perequazione del rottame di ferro — sono state ritenute ammissibili censure riguardanti altre disposizioni della decisione generale, considerando che dette disposizioni potevano ostacolare il funzionamento dell'istituto della perequazione del rottame, non bisogna dimenticare che si trattava di norme derogatorie rispetto al regime della perequazione dei prezzi e all'obbligo contributivo e che la dichiarazione della loro illegittimità aveva effettivamente delle ripercussioni sull'importo del contributo stabilito per l'impresa interessata. Una siffatta connessione non esiste certamente nella presente fattispecie, anche se non si può negare che la limitazione delle consegne nel mercato comune è inscindibilmente collegata mediante l'art. 7, n. 2, alla disciplina delle quote di produzione.
3.
Ritengo perciò che le due censure ora trattate possano senz'altro non essere prese in considerazione per l'ulteriore esame del caso.
II — Sul merito
1. Inammissibilità della retroattività della decisione n. 2794/80
Anzitutto la ricorrente critica il fatto che, secondo la decisione n. 2794/80, entrata in vigore ai sensi del suo art. 15 il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, cioè il 31 ottobre 1980, si debba tener conto della produzione e delle vendite attuate dal 1o ottobre 1980. A suo avviso, tale retroattività viola un principio generale del diritto, che vale per tutti i settori giuridici e si trova espresso, ad esempio, nell'art. 12 del codice civile italiano. Questa disciplina, d'altra parte, violerebbe altresì le esigenze della tutela dell'affidamento: benché, in proposito, non si possa negare che già I'11 ottobre 1980 aveva manifestato la sua intenzione di adottare una disciplina di quote di produzione, la Commissione non ha tuttavia a suo tempo chiarito che questa disciplina si sarebbe riferita anche alle consegne; per di più, il testo predisposto a tale scopo veniva ripetutamente modificato nel corso del mese di ottobre 1980, e precisamente perché — come si poteva desumere dalla stampa — sussistevano ancora divergenze di opinione nel Consiglio, fra l'altro proprio sul periodo di applicazione. Negli ambienti economici interessati si era quindi avuto motivo di ritenere che la Commissione lasciasse cadere il progetto e adottasse altre soluzioni come, ad esempio, riduzioni volontarie di produzione, ma in ogni caso per applicarle a partire da un momento successivo. Se ora l'inclusione del mese di ottobre nella disciplina fosse avallata dalla Corte, ciò significherebbe un indiscutibile danno per le imprese che in quel periodo avevano prodotto e avevano dovuto effettuare consegne. La ricorrente osserva che, infatti, per queste operazioni, la disciplina delle quote non aveva ancora prodotto i suoi effetti in forma di aumento dei prezzi; d'altra parte, poiché le quote di produzione sono state ridotte in considerazione della produzione del mese di ottobre, si è più tardi avuta soltanto una limitata compensazione mediante l'aumento dei prezzi per la residua produzione del 1980.
In merito a questi argomenti si deve anzitutto constatare che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nell'ambito del diritto comunitario non è a priori esclusa la retroattività. Ricorderò soltanto due sentenze in materia di compensazione monetaria: quella in data 7 luglio 1976 (causa 7/76, IRCA (Industria Romana Carni e Affini S.p.A.) e/Amministrazione delle Finanze dello Stato, Race. 1976, pag. 1213) e quella emessa il 25 gennaio 1979 (causa 98/78, Ditta A. Racke e/Hauptzollamt Mainz, Race. 1979, pag. 69), in cui l'applicazione degli importi compensativi monetari a determinati negozi ed operazioni prima della pubblicazione dei relativi regolamenti è stata ritenuta valida in quanto essa era inevitabile tenuto conto del sistema della compensazione monetaria, degli obiettivi da esso perseguiti e della necessità di garantire la piena efficacia della disciplina. Ciò che importa è comunque il fatto che si fosse tenuto debitamente conto del legittimo affidamento degli ambienti interessati, e cioè che una siffatta disciplina fosse prevedibile.
Nella presente fattispecie, la Commissione ha spiegato che l'efficacia della disciplina sarebbe stata gravemente compromessa se non fosse stato preso in considerazione il mese di ottobre 1980, perché le imprese — dato un tasso di utilizzo medio del 50 % — avrebbero potuto raddoppiare la loro produzione nel mese di ottobre. Non si può negare, poi, che le imprese sono state tempestivamente avvertite dell'adozione della disciplina delle quote, prima con la comunicazione della Commissione in data 11 ottobre 1980 (GU n. C 264, pag. 2), che parlava dell'inclusione del mese di ottobre nel sistema di quote, poi con la decisione n. 2613/80, pubblicata l'11 ottobre 1980 (GU n. L 268, pag. 25), che sanciva l'obbligo delle imprese di fornire informazioni circa la produzione del mese di ottobre. Né si può avere l'impressione che questi avvertimenti siano stati resi caduchi da eventi successivi. In ogni modo la Commissione ha affermato, e la ricorrente non ha potuto confutare, che le discussioni successive si sono riferite ad altri punti della disciplina, mentre non si è mai prospettata l'idea che il mese di ottobre 1980 non fosse incluso nella disciplina.
D'altra parte, si può anche sostenere che la tesi secondo cui nella presente fattispecie non si avrebbe affatto a che fare con una vera e propria retroattività, bensì con una situazione simile a quella della causa 44/65 (Hessische Knappschaft c/Ditta Singer et Fils, sentenza 9 dicembre 1965, Race. 1965, pag. 951), nella quale la Corte dichiarava ammissibile che una norma stabilisca per il presente le conseguenze giuridiche di fatti passati e che, a partire dalla data di entrata in vigore di una norma, anche fatti anteriori a tale data possono dare origine a diritti ed obblighi. Anche nel caso della disciplina di quote valida durante tre mesi e della sua pubblicazione a fine ottobre 1980 ci si basava in parte su fatti passati, per ricollegare a questi la valutazione della legittimità di comportamenti successivi. Era però del tutto improbabile — appunto in seguito alla surricordata comunicazione della Commissione — che le quote venissero superate già con la produzione del mese di ottobre, di guisa che nel periodo di vigenza della disciplina non fosse più possibile effettuare un adattamento e, quindi, evitare le sanzioni relative ad operazioni avvenute in passato; si doveva invece presumere che le imprese avrebbero potuto ancora adeguare la propria produzione nei mesi di novembre e dicembre 1980, e in tal modo evitare le sanzioni.
Se inoltre si tiene conto del fatto che la ricorrente ha adeguato la sua produzione solo a partire dal 15 dicembre 1980, non esiste, secondo me, alcun motivo di dichiarare inapplicabile la disciplina delle quote, relativamente al quarto trimestre 1980, per violazione del principio della irretroattività.
2. Sulla violazione dell'art. 58 del Trattato CECA
Nell'art. 58 del Trattato CECA è statuito che prima dell'instaurazione di un sistema di quote di produzione venga sentito il Comitato consultivo e che le quote vengano stabilite equamente, in base a studi fatti dalla Commissione in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese. Su quest'ultimo punto, la ricorrente riconosce che effettivamente, nell'ottobre 1980, avevano avuto luogo tre riunioni di rappresentanti della Commissione e delle associazioni delle imprese siderurgiche italiane. Essa sostiene però che non si era trattato di vere e proprie consultazioni intese ad una effettiva collaborazione, come quelle previste dall'art. 58 del Trattato CECA. Pochi giorni dopo la prima riunione del 4 ottobre 1980, infatti, la questione veniva già sottoposta al Consiglio. Non vi era quindi stata alcuna possibilità per controproposte delle associazioni di imprese; ci si era invece trovati, in particolare per quanto riguarda il computo delle quote di produzione, di fronte a un «diktat» della Commissione. Sempre secondo la ricorrente, è in ogni caso indiscutibile che non veniva accolto alcuno dei suggerimenti fatti da parte italiana, che si riferivano fra l'altro a provvedimenti paralleli per la difesa contro le importazioni, ai controlli da eseguire, agli interventi statali nei rapporti di concorrenza o alla presa in considerazione della capacità produttiva nella determinazione delle quote di produzione. La ricorrente ritiene inoltre che, date le sue dimensioni, essa stessa avrebbe dovuto partecipare a detti studi; anche il fatto che ciò non sia avvenuto costituisce un grave errore, che comporta l'inapplicabilità della disciplina.
A mio avviso, la ricorrente non può essere seguita neppure su questo punto.
Giustamente la Commissione rileva anzitutto che, poiché nell'art. 58 à prevista soltanto una consultazione delle imprese e non più ampi diritti di partecipazione alle discussioni, essa non era obbligata a tener conto dei pareri espressi dalle imprese. È altresì chiaro che, anche dopo l'intervento del Consiglio e fino all'emanazione della decisione (31. ottobre 1980), le imprese avevano ancora il tempo e la possibilità di esprimere il loro parere, tanto più che nella proposta presentata dalla Commissione al Consiglio si dice espressamente, in vari punti (pagg. 10, 12, 13, 14), che le indagini ai sensi dell'art. 58, n. 2, non erano state ancora concluse. Non si può neppure sostenere, inoltre, che nessuna delle osservazioni delle imprese sulle modalità di applicazione della disciplina delle quote sia stata presa in considerazione dalla Commissione, come risulta da un confronto del testo presentato in origine al Consiglio col testo della decisione, proprio per quanto riguarda il previsto tasso di riduzione.
Quanto poi alla consultazione della ricorrente, in particolare, è anzitutto importante il fatto che un rappresentante dell'impresa aveva partecipato alla riunione del 17 ottobre 1980, nella quale aveva quindi avuto la possibilità di esprimere il suo parere. Inoltre, la Commissione non poteva, di fronte alla necessità urgente di provvedere, raccogliere i pareri di circa 350 imprese. Essa doveva invece accontentarsi di sentire le associazioni e, inoltre, di offrire la possibilità di esprimere il loro parere a singole imprese che lo avessero richiesto.
Perciò non può certamente ravvisarsi una violazione di forme sostanziali commessa nell'emanazione della decisione n. 2794/80.
3. Insufficiente tutela contro le importazioni
La ricorrente ha altresì sostenuto — e con questo vengo ad un ulteriore mezzo di impugnazione — che nell'art. 58 del Trattato CECA è detto espressamente, in merito all'istituzione di un sistema di quote di produzione, che si devono adottare, per quanto necessario, i provvedimenti previsti all'art. 74. Secondo l'art. 74, uno dei presupposti per l'adozione di provvedimenti nei confronti di paesi terzi, è il fatto che uno dei prodotti elencati all'art. 81 sia stato importato nel territorio di uno o di più Stati membri in quantità comparativamente aumentate e a condizioni tali che queste importazioni portino un pregiudizio serio alla produzione, nel mercato comune, dei prodotti similari o direttamente concorrenti. Sebbene questa condizione fosse soddisfatta — in effetti si era registrato un aumento delle importazioni di prodotti laminati e semilavorati, e precisamente a prezzi inferiori, perché i produttori dei paesi terzi avevano costi di produzione più bassi oppure, come ad esempio in Spagna, godevano di sovvenzioni —, la Commissione ometteva di adottare efficaci provvedimenti, come la fissazione di contingenti d'importazione o di prezzi minimi. Secondo la ricorrente, ciò configura una violazione dell'art. 58 dal quale deriva — dato l'espresso riferimento all'art. 74 — l'esigenza di una disciplina parallela concernente le importazioni. Ciò giustificherebbe anche la censura di violazione del principio di proporzionalità, perché i provvedimenti adottati per le imprese della Comunità non erano idonei, a causa della loro incompletezza, al raggiungimento dello scopo da essi perseguito — aumento dei prezzi nel mercato comune mediante diminuzione dell'offerta —, ma avevano tuttavia richiesto sacrifici da parte delle imprese della Comunità.
Su questo mezzo di impugnazione ci si può chiedere, con la Commissione, se l'illegittimità di un provvedimento concreto possa effettivamente basarsi sulla mancanza di un provvedimento di altro genere, o se in tal caso lo strumento adeguato non sia invece il ricorso per carenza. Non è tuttavia necessario risolvere ora questo problema, perché, a mio parere, nel caso di specie sono sufficienti altre considerazioni.
Anzitutto, l'art. 58 non dispone — e ciò risulta dall'espressione «per quanto necessario» — un necessario collegamento del sistema delle quote di produzione con i provvedimenti ai sensi dell'art. 74. La formulazione adottata si riferisce invece alle necessità di una «valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche» ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA. La difficile decisione di natura politica che si deve pertanto adottare deve tener conto non soltanto dell'obiettivo definito nell'art. 3 f) del Trattato CECA — promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali — nonché degli impegni della Comunità, nell'ambito del GATT, ma anche degli effetti di provvedimenti ai sensi dell'art. 74 sulle esportazioni comunitarie in generale, e in particolare su quelle di acciaio, che potrebbero aver portato, nell'ambito del sistema di quote, ad una ulteriore riduzione delle quote di produzione. Ciò risulta chiaramente dalla sentenza 18 marzo 1980 relativa al prezzo minimo delle barre per cemento armato (cause riunite 154, 205, 206, 226 a 228, 263 e 264/78 e 39, 31, 83 e 85/79 — S.p.A. Ferriera Valsabbia ed altri e/Commissione, Racc. 1980, pag. 907). Al punto 110 della motivazione (Race. 1980, pag. 1015 e segg.) si dice infatti:
«Non si può quindi far carico alla Commissione di non aver cercato di frenare le importazioni dai paesi terzi. È inoltre necessario osservare che, nelle trattative con i paesi terzi, la Commissione deve sormontare difficoltà non trascurabili in quanto la CECA è prevalentemente esportatrice d'acciaio; pertanto, essa deve ad un tempo garantire la continuità delle esportazioni comunitarie e tentare di arginare le importazioni nella Comunità; se avesse adottato decisioni restrittive non concordate con i Paesi terzi, essa avrebbe potuto provocare, da parte di questi ultimi, provvedimenti di ritorsione nocivi agli interessi comunitari».
In una siffatta situazione, il controllo giurisdizionale presuppone — come risulta dall'art. 33, 1o comma — la censura di sviamento di potere o di palese misconoscimento delle disposizioni del Trattato. Ora, nella presente fattispecie si può a ragione mettere in dubbio che questa censura sia stata formulata adeguatamente (adducendo in proposito indizi concreti). È perciò lecito prescindere senz'altro dalle deduzioni riferentesi all'art. 74.
A parte questo, si può tuttavia rilevare anche che la Comunità non è affatto rimasta inattiva nei confronti dei paesi terzi, in relazione all'istituzione del sistema delle quote. Ricordo i provvedimenti, menzionati dalla Commissione, che riguardano la garanzia di un determinato livello dei prezzi d'importazione e cui possono ricollegarsi procedimenti per la tutela contro il dumping e la riscossione di tributi all'importazione. Ricordo, inoltre, varie decisioni e raccomandazioni in materia di controllo delle importazioni, da cui risultano l'obbligo degli importatori di fornire dati importanti e l'obbligo degli Stati membri di eseguire i controlli e di riferire alla Commissione. Ricordo, infine, anche il divieto di allineare i prezzi sui prezzi di importazione e, in particolare, gli accordi conclusi con numerosi paesi sull'entità e sui prezzi delle importazioni e che — unico elemento rilevante nel presente procedimento — erano in vigore sino alla fine del 1980.
A quanto pare, questi provvedimenti hanno altresì — come asserisce la Commissione — dato esito soddisfacente, di guisa che non si può dire che la mancanza di provvedimenti di più vasta portata rappresenti uno sviamento di potere o un palese misconoscimento di disposizioni del Trattato. Mi riferisco, in proposito, a quello che la Commissione ha detto in particolare sul regresso delle importazioni già nel corso del 1980 e all inizio del 1981, fra l'altro anche con riguardo alla Spagna. Inoltre, rimando alle tabelle da essa prodotte e dalle quali risulta l'evolversi della situazione dei prezzi nella Comunità durante il quarto trimestre 1980.
4. Violazione del divieto di discriminazione ed altre censure
E vengo quindi ad un ultimo gruppo di censure che — se non mi sbaglio — sono state sollevate per la prima volta nella replica. A rigore, esse potrebbero perciò non venir prese in considerazione, in quanto formulate tardivamente; voglio però soffermarmi su di esse almeno brevemente.
a)
La ricorrente ha rilevato — e con questo essa ha chiaramente in mente prima di tutto il divieto di discriminazione — che le istituzioni comunitarie hanno tollerato sovvenzioni statali alle imprese metallurgiche in varie forme e contro il divieto dell'art. 4, b) del Trattato CECA. In tal modo sarebbero state mantenute artatamente in vita grosse imprese e sarebbe stata resa possibile la concorrenza sleale. Comunque, nella disciplina delle quote, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che le imprese così favorite hanno potuto risolvere i problemi di costi derivanti dalle limitazioni della produzione meglio delle imprese che hanno effettuato, coi propri mezzi, notevoli investimenti per la trasformazione e l'ammodernamento della loro azienda. La Commissione avrebbe inoltre consentito, in vari Stati, la costruzione di nuovi impianti, mentre non avrebbe tenuto conto del fatto che le imprese italiane hanno sotto vari aspetti costi elevati, in particolare alti costi di energia per la conversione in fornaci elettriche.
Su questi argomenti — nella misura in cui non si tratta di deduzioni del tutto vaghe e inconsistenti — è anzitutto consentita senz'altro l'obiezione che la legittimità dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA non può essere messa in dubbio a causa della mancata adozione di altri provvedimenti che non hanno alcun diretto e rilevante rapporto con al disciplina delle quote. È inoltre noto che le istituzioni comunitarie si sono seriamente adoperate per risolvere il problema delle sovvenzioni all'industria siderurgica, come mostra ad esempio la decisione del Consiglio n. 257/80.
Alla censura della ricorrente secondo cui nella fissazione delle quote non si sarebbe tenuto conto, da un lato, delle sovvenzioni statali e, dall'altro, della particolare situazione di costi delle industrie italiane, si deve obiettare non soltanto che, nell'ambito del regime di quote da creare relativamente in fretta, sarebbe stato difficile prendere adeguatamente in considerazione anche tali delicate e complesse questioni, ma anche che la ricorrente non ha in alcun modo chiarito come — per evitare la censura di discriminazione — ciò avrebbe potuto ragionevolmente avvenire.
b)
La ricorrente ha infine sostenuto che la Commissione ha erroneamente valutato la capacità produttiva nell'ambito della Comunità, il che sarebbe dimostrato dal fatto che, per molte imprese, le quote di produzione hanno dovuto essere corrette in base agli artt. 4 e 14 della decisione n. 2794/80. Essa lamenta inoltre che siano state previste delle quote per imprese che avevano cessato l'attività produttiva e che perciò hanno potuto, con la loro quota, intraprendere una proficua attività.
In proposito va anzitutto osservato che per la disciplina delle quote non erano determinanti la capacità produttiva e la sua valutazione e che, invece, ci si era basati in via di principio sulla produzione effettiva in un periodo di riferimento. Questo avveniva a ragion veduta, perché la produzione effettiva costituisce un dato di fatto obiettivo, mentre l'impostare la valutazione sulla capacità avrebbe comportato — come ha indicato la Commissione — problemi in numerosi settori. Il fatto, però, che le produzioni di riferimento sulle quali si basavano le quote di produzione abbiano dovuto essere corrette in un certo numero di casi non consente certamente di concludere che le disposizioni adottate dalla Commissione in un primo momento non avessero alcun logico rapporto con la realtà. Tali adeguamenti erano previsti sin da principio, nel sistema, e gli elementi a tal fine determinanti erano di massima noti al momento della emanazione della normativa. Non è stato peraltro dimostrato che in tal modo si siano avuti tilevanti pregiudizi o che la disciplina delle quote sia stata in pratica inefficace. Comunque ne è derivata una notevole riduzione delle produzioni, per lo meno rispetto alle capacità esistenti.
Per quanto riguarda, infine, l'assegnazione delle quote ad imprese che avevano cessato l'attività produttiva, la Commissione ha dichiarato in proposito, nella fase orale del procedimento, che tale assegnazione aveva avuto luogo, in un primo momento, perché ai fini di una rapida applicazione della disciplina si era dovuto ricorrere ?ll'elaborazione elettronica dei dati, nella quale erano state incluse tutte le imprese che avevano pagato contributi CECA. Questo errore riguardava però solo una percentuale molto ridotta della produzione complessiva e, inoltre, ha potuto essere presto corretto. Da ciò e dal fatto che tali imprese avevano ceduto le loro quote, senza però che questo avesse influito — circostanza decisiva ai fini della disciplina sulla consistenza delle quote mente alterato e che ciò imponga di anglobali, non si può certamente desumere nullare il provvedimento che fissa le che l'intero sistema sia stato notevol- quote per la ricorrente.
III —
Propongo quindi — e senza che sia necessario accogliere le richieste della ricorrente relative alla produzione di determinati documenti — che il ricorso venga respinto e che le spese del procedimento vengano poste a carico della ricorrente.
( 1 ) Traduzionne dal tedesco.
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