CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 22 ottobre 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Gli antefatti della presente controversia, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti sono riportati dettagliatamente nella relazione d'udienza, per cui posso permettermi di entrare immediatamente nel merito dei problemi che vengono in rilievo.
L'art. 39 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia dispone che:
« Gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che esse siano state chiamate in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti ».
L'art. 97 del regolamento di procedura della Corte precisa le condizioni che devono essere soddisfatte da un atto di opposizione di terzo. Soltanto due di esse vengono in rilievo nel caso di specie in quanto le altre sono incontestabilmente soddisfatte.
L'atto di opposizione di terzo deve indicare:
—
per quali motivi la sentenza opposta pregiudica i diritti del terzo opponente [art. 97, § 1, lett. b)],
—
per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale [art. 97, § 1, lett. e)].
Passo quindi ad esaminare di seguito questi due requisiti.
1. Se la sentenza opposta pregiudichi i diritti del terzo opponente
Ricordo innanzitutto che il rigetto del ricorso presentato dalla Riseria Modenese nell'ambito della causa 267/80 è motivato (punto 7 della motivazione della sentenza 13 novembre 1984) nel modo seguente:
« Tuttavia, va constatato che la ricorrente nella causa 267/80, la Riseria Modenese, pur chiedendo di essere risarcita dei danni da essa subiti a seguito della mancanta corresponsione delle restituzioni per le rotture di riso durante il periodo dal 25 novembre 1975 al 31 agosto 1977 che, secondo i calcoli contenuti nella sua risposta ad un quesito rivoltole dalla Corte, ammonterebbero in totale ad un importo di 59954,5598 ECU, riconosce formalmente, nella replica e nella summenzionata risposta alla Corte, di aver ceduto i propri diritti a percepire le restituzioni di cui trattasi alla Birra Peroni, ricorrente nella causa 282/82. Avendo così alienato, attraverso tale cessione, i propri diritti alla corresponsione delle restituzioni di cui è causa, essa ha di conseguenza cessato di essere titolare del diritto ad essere risarcita dei danni arrecati dal rifiuto di versare dette restituzioni. La sua domanda di risarcimento danni va pertanto respinta ».
Nella sentenza 23 ottobre 1985, relativa alla domanda di revocazione ( 1 ) presentata dalla Riseria Modenese contro la sentenza 13 novembre 1984, la Corte ha constatato (punto 12 della motivazione) che « il rigetto del suo ricorso nella sentenza impugnata è motivato dalla sola constatazione che essa rivendicava diritti da lei alienati tramite cessione — come essa conferma nella domanda di revocazione — e non dalla constatazione che essa li aveva ceduti a favore di un cessionario determinato. L'individuazione della Birra Peroni in quanto cessionario non era un elemento necessario alla logica del dispositivo. Il ricorso doveva pertanto esser respinto qualunque fosse stata l'identità del suo o dei suoi cessionari ».
Quest'argomentazione vale altresì per quel che riguarda la presente opposizione di terzo.
È assodato che la Riseria Modenese ha alienato i suoi diritti al pagamento delle restituzioni di cui è causa, in particolare alla Birra Dreher. Ciò è esplicitamente riconosciuto dalla Birra Dreher nella domanda di opposizione di terzo (pag. 3) e confermato dalla Riseria Modenese nelle osservazioni da essa presentate (anche in questo caso pag. 3).
Il fatto che la Birra Dreher, al punto 7 della sentenza 13 novembre 1984, non venga menzionata quale cessionario non pregiudica in alcun modo i suoi diritti. O questa società disponeva, prima della pronunzia della sentenza, dei mezzi per far valere i diritti che le erano stati alienati e in questo caso la sentenza non l'ha privata di questi mezzi in quanto non vi si afferma affatto che la Birra Dreher non sia cessionária della Riseria Modenese, oppure essa non disponeva o non dispone più di tali mezzi e allora la sentenza — a fortiori — non ha potuto pregiudicare i suoi diritti.
Anche se per pura ipotesi la Corte dovesse integrare la sentenza 13 novembre 1984 dichiarando che la Riseria Modenese ha alienato alla Birra Peroni e alla Birra Dreher i diritti alla percezione delle restituzioni, ciò non modificherebbe in alcun modo la situazione giuridica della Birra Dreher.
In realtà, come osservano il Consiglio e la Commissione, al momento della pronunzia della sentenza i diritti della Birra Dreher erano prescritti.
Le pretese della Birra Dreher riguardano infatti consegne di rotture di riso effettuate dalla Riseria Modenese fra il 1o agosto 1975 e il 19 ottobre 1977. Poiché in materia di risarcimento danni i diritti si prescrivono in cinque anni, è giocoforza riconoscere che nel caso di specie il termine di prescrizione è scaduto entro e non oltre il 19 ottobre 1982.
Anche per questo motivo la sentenza 13 novembre 1984 non ha potuto pregiudicare i diritti del terzo opponente.
Ci si può chiedere se le osservazioni che precedono siano idonee a dimostrare che l'opposizione di terzo è irricevibile o se invece esse vertano sul merito della controversia.
È inevitabile riconoscere che, valutando se ricorra la condizione di cui all'art. 97, § 1, lett. b), del regolamento di procedura, e cioè se la sentenza opposta pregiudichi « prima facie » i diritti del terzo opponente, si tende a spostare insensibilmente l'esame al merito di questa censura.
Dal punto di vista formale, il terzo opponente ha indicato i motivi per cui la sentenza pregiudica, a suo parere, i suoi diritti. Risulta però immediatamente palese che il motivo addotto, e cioè che la sentenza impedirebbe di per se stessa al terzo opponente di far valere i suoi diritti nei confronti del cedente nonché nei confronti della Commissione, non è convincente.
Infatti la sentenza ha semplicemente constatato che la Riseria Modenese non era più titolare dei diritti di cui è causa e non ha neppure privato la Birra Dreher della possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti della Commissione qualora questa possibilità esistesse ancora.
L'istanza di opposizione di terzo è dunque irricevibile.
Essa è d'altronde infondata in quanto è diretta ad ottenere che la Corte voglia « riconoscere a favore della Riseria Modenese i diritti al risarcimento del danno da essa subito a seguito dell'abolizione (...) delle restituzioni alla produzione ed al mancato ripristino di esse per le vendite di rotture di riso effettuate fino al 19 ottobre 1977 alla Birra Dreher ».
Non è infatti possibile che la Corte riconosca ad una persona giuridica diritti di cui quest'ultima non è più titolare.
Sono pertanto indotto a concludere che l'atto di opposizione di terzo della Birra Dreher è irricevibile in quanto non soddisfa la condizione di cui all'art. 97, § 1, lett. b), e, in via subordinata, che esso è infondato.
Tuttavia, per scrupolo di completezza, vorrei ancora verificare se sia soddisfatta la condizione di cui al § 1, lett. e), dell'art. 97.
2. Se il terzo opponente non abbia potuto partecipare alla causa principale
In due sentenze del 12 luglio 1962 ( 2 ) la Corte ha precisato la portata ed il senso dell'art. 97, § 1, lett. c), del regolamento di procedura che dispone che l'atto di opposizione deve « indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale ». Da queste sentenze risulta che nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e della certezza del diritto è necessario evitare che le persone aventi interesse alla risoluzione di una controversia pendente dinanzi alla Corte facciano valere questo loro interesse dopo che la Corte si è pronunciata risolvendo la controversia. Proprio per rispondere a questa esigenza, l'art. 37 del protocollo sullo statuto (CEE) della Cone offre a tutti coloro i cui interessi sono posti in discussione in una controversia pendente dinanzi alla Corte, la possibilità d'intervenire volontariamente (alla sola condizione che le loro conclusioni siano dirette unicamente all'accoglimento od al rigetto delle conclusioni di una delle parti).
L'art. 97, § 1, lett. e), del regolamento di procedura va quindi interpretato come inteso ad ammettere, in primo luogo, l'opposizione del terzo il quale, chiamato nella causa principale, non ha potuto parteciparvi per validi motivi e, in secondo luogo, quella di tutti coloro che non erano in grado di intervenire nella causa principale ai sensi degli artt. 37 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte e 93 del regolamento di procedura.
È pacifico che la Birra Dreher non è stata « chiamata » in giudizio nella causa principale. Ciò sarebbe d'altronde stato impossibile in quanto l'intervento forzato non è contemplato dal regolamento di procedura ( 3 ).
Essa aveva tuttavia la possibilità d'intervenire volontariamente nella causa principale in quanto aveva manifestamente un « interesse alla risoluzione della controversia ».
Sarebbe stato senz'altro più logico e più prudente da parte sua presentare a proprio nome un ricorso diretto, in forza degli artt. 178 e 215, 2° comma, del trattato, analogo a quelli presentati dalla Birra Wührer (causa 256/80) e dalla Birra Peroni (causa 282/82), anch'esse cessionarie dei diritti delle imprese produttrici di rotture di riso.
Ma se la Birra Dreher era veramente persuasa a quell'epoca che i diritti di cui trattasi potessero essere recuperati, per suo conto, soltanto dalla Riseria Modenese, essa sarebbe stata senz'altro accorta intervenendo a sostegno delle conclusioni di quest'ultima. È comunque certo che essa avrebbe avuto il diritto di farlo, a condizione evidentemente di rispettare i termini.
La società opponente sostiene tuttavia che validi motivi le avrebbero impedito di partecipare alla causa principale.
Il primo di questi motivi consisterebbe nel fatto che essa sarebbe venuta a conoscenza della causa soltanto in seguito alla lettura della sentenza del 13 novembre 1984 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ( 4 ).
La cedente, Riseria Modenese, afferma di non aver informato la cessionaria, Birra Dreher, in merito al ricorso da essa presentato contro il Consiglio e la Commissione e che è stato respinto con la summenzionata sentenza (causa 267/80).
Orbene, come hanno osservato il Consiglio e la Commissione, è difficile credere che la Birra Dreher abbia potuto trovare nella Gazzetta ufficiale la pubblicazione della sentenza della Corte 13 novembre 1984 ma non la pubblicazione, in data 31 dicembre 1980, del ricorso presentato dalla Riseria Modenese ( 5 ) da cui risultava manifesto l'interesse che avrebbe avuto la Birra Dreher ad intervenire, né quella, in data 5 marzo 1982, della sentenza interlocutoria pronunziata dalla Corte il 27 gennaio 1982 ( 6 ).
Anche a prescindere da queste pubblicazioni, è difficile immaginare che un'impresa importante come la Birra Dreher non abbia avuto conoscenza, per altre vie, delle iniziative intraprese dalle sue concorrenti Birra Wiihrer e Birra Peroni, e da diverse imprese produttrici di gritz di mais e di rotture di riso, in seguito alle sentenze 4 ottobre 1979 ( 7 ) in cui la Corte aveva una prima volta riconosciuto, nel medesimo contesto, un diritto al risarcimento dei danni a tutta una serie di altre imprese.
Un altro valido motivo consisterebbe, secondo la Birra Dreher, nel fatto che la cedente, da essa invitata a fornire precisazioni circa il recupero del credito ceduto, l'avrebbe sempre rassicurata sul fatto che i diritti le sarebbero stati versati dopo che la Riseria Modenese, che era l'unica autorizzata ad agire, avesse recuperato il credito.
Anche da questo elemento risulta che la Birra Dreher poteva difficilmente ignorare che la Riseria Modenese si preparava a presentare un ricorso o che l'aveva già presentato.
La Birra Dreher dichiara infine di essersi posta il problema dell'eventuale ricevibilità di un ricorso presentato da un cessionario, e afferma di essere pervenuta alla conclusione, dopo aver esaminato la sentenza della Corte 4 ottobre 1979 ( 8 ), che il suo eventuale ricorso non sarebbe stato ricevibile in quanto essa non rientrava nel medesimo gruppo di imprese di cui faceva pane la Riseria Modenese.
Ora, a mio parere, un soggetto comunitario, per giustificare la sua inazione, non può addurre a pretesto l'interpretazione da lui data ad una sentenza della Corte.
La Birra Dreher avrebbe d'altronde potuto constatare, alla lettura della Gazzetta ufficiale del 13 dicembre 1980, C 340 (pag. 15) che la Birra Wührer, anch'essa cessionária di diritti al pagamento di restituzioni alla produzione, aveva scelto, da parte sua, di presentare un ricorso diretto al risarcimento dei danni.
Non mi sembra quindi possibile ammettere che validi motivi abbiano impedito alla Birra Dreher di partecipare alla causa principale.
Conclusione
In base a tutte le osservazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare irricevibile l'istanza di opposizione di terzo, in via subordinata, di respingerla e di porre le spese a carico dell'opponente.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) Causa 267/80 Rev., Racc. 1985, pag. 3499.
( 2 ) Sentenza 12 luglio 1962, cause riunite 42 e 49/59, Breedband NV/Société des Aciéries du Temple e altri, Racc. pag. 269; sentenza 12 luglio 1962, cause riunite 9 e 12/60, governo del regno del Belgio contro Société commerciale A. Vloeberghs e Alta Autorità della CECA.
( 3 ) Sentenza 10 dicembre 1969, causa 12/69, Wonnerth/Commissione, Racc. pag. 577.
( 4 ) GU del 4.12.1984, C 323, pag. 4.
( 5 ) GU C 340, pag. 17.
( 6 ) GU C 57, pag. 6.
( 7 ) Causa 238/78, Ireks-Arkady GmbH/Consiglio e Commissione, Racc. 1979, pag. 2955; cause riunite 241, 242, e da 245 a 250/78, DGV e Rheinische Kraftfutterwerke GmbH e altri/Consiglio e Commissione, Racc. 1979, pag. 3017; cause riunite 261 e 262/78, Interquell Stärke-Chemie GmbH e Diamalt AG/Consiglio e Commissione, Race. 1979, pag. 3045; cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 28 e 45/79, P. Dumortier Frères SA e altri/Consiglio, Racc. 1979, pag. 3091.
( 8 ) Causa 238/78, Racc. 1979, pag. 2955.
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