CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 16 LUGLIO 1981
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Mi sia consentito di descrivere prima di tutto la situazione di fatto, dalla quale ha tratto origine la presente controversia. Il 25 giugno 1979 il Parlamento europeo decise di indire un concorso interno, per titoli ed esami, al fine di coprire un posto di amministratore (categoria A, grado 7-6) presso il suo ufficio informazioni di Roma. Il relativo avviso di concorso fu contrassegnato dalla sigla A/66. Contemporaneamente, vennero banditi altri tre concorsi per la copertura di posti della stessa natura presso gli uffici informazioni di Parigi, Bruxelles e Dublino. La signora Anna Guglielmi, funzionarla del Parlamento europeo di categoria Β in servizio presso l'ufficio di Roma sin dal 1967, partecipò al concorso A/66, ma non superò la prima prova scritta e venne perciò eliminata dalle prove successive.
Prima ancora di conoscere l'esito della anzidetta prova, la signora Guglielmi e altre due candidate che partecipavano ai concorsi per i posti di Bruxelles e di Parigi si rivolsero al presidente dell'unica commissione giudicatrice, con lettera del 26 marzo 1980, dolendosi del tema che era stato loro chiesto di svolgere («esporre, sotto forma di un articolo per una rivista di grande diffusione, i vantaggi o gli svantaggi dell'appartenenza del vostro paese alla Comunità»). A loro dire, questo tema si sarebbe discostato dalle indicazioni del bando, sia perché il suo svolgimento avrebbe richiesto una trattazione a livello universitario, sia perché esso sarebbe stato estraneo all'attività propria degli uffici di informazione; pertanto le tre firmatarie chiedevano che i loro elaborati venissero esaminati tenendo conto di queste osservazioni. Con lettera dell'8 aprile successivo, il presidente della commissione giudicatrice comunicò alle tre concorrenti interessate di non poter fornire loro alcuna notizia circa i lavori della commissione, essendo vincolato al segreto d'ufficio.
Le medesime tre candidate, dopo aver appreso di essere state eliminate dalle prove ulteriori, si rivolsero di nuovo al presidente della commissione giudicatrice (con lettera del 18 aprile 1980) chiedendo «spiegazioni dettagliate». Il 14 maggio il presidente rispose affermando che la commissione non era tenuta a dare ai candidati le spiegazioni volute sull'esito dell'esame. La signora Guglielmi presentò allora, il 1° luglio 1980, reclamo al Parlamento europeo, chiedendo l'annullamento del concorso; non avendo ottenuto risposta, ella ha reiterato la sua richiesta sotto forma di ricorso giurisdizionale, con atto depositato il 3 dicembre 1980. A sostegno di questo ricorso, l'interessata adduce la violazione dei principi del legittimo affidamento e dell'eguaglianza di trattamento e lo sviamento di potere; inoltre, ella domanda che la parte convenuta sia condannata al risarcimento dei danni.
2.
È opportuno precisare subito che il solo concorso impugnato è quello relativo al posto di amministratore presso l'ufficio informazioni di Roma. Ciò risulta dagli atti ed è stato confermato dalla difesa della ricorrente in udienza.
Circa il preteso vizio di violazione del legittimo affidamento, questa difesa sostiene essenzialmente che l'argomento scelto dalla commissione esaminatrice per la prima prova scritta non aveva connessione con le funzioni proprie del posto da coprire, quali erano descritte nel bando di concorso. In tal modo l'amministrazione, e per essa la commissione giudicatrice, non avrebbe tenuto conto dell'affidamento che i candidati facevano sul contenuto del bando, in base al quale avevano previsto di dover svolgere la prova scritta principale su di un argomento generale, legato alle funzioni da espletare presso l'ufficio informazioni di Roma.
A mio avviso, questo insieme di circostanze non può essere presentato come un caso di violazione dell'affidamento legittimo. È noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'affidamento per essere rilevante deve basarsi su precise assicurazioni, fornite dall'amministrazione agli interessati. Ricordo al riguardo la sentenza 5 giugno 1973 relativa alla causa 81/72, Commissione e/Consiglio (Raccolta 1973, p. 575), nella quale la Corte riconobbe che vi era stata violazione dell'affidamento del personale nei confronti dell'amministrazione perché il Consiglio si era impegnato ad osservare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'articolo 65 dello Statuto, un determinato metodo di calcolo dell'incidenza che le variazioni del potere d'acquisto della moneta avrebbero avuto sul livello delle retribuzioni, e successivamente aveva mancato di rispettare tale metodo. Nel caso di cui ci stiamo occupando, invece, l'amministrazione non ha assunto impegni verso i candidati: essa si è limitata a formare e pubblicare un bando di concorso, secondo le prescrizioni dell'allegato III allo Statuto.
Prescindiamo, tuttavia, dall'erronea configurazione del primo motivo, ed esaminiamo la tesi della ricorrente da un altro punto di vista. Allorché l'amministrazione, nell'espletare un concorso attraverso una commissione giudicatrice all'uopo istituita, non si conforma alle indicazioni fornite nel bando, essa viola le regole che si applicano alla procedura concorsuale. Lo Statuto dei funzionari infatti, all'articolo 29, paragrafo 1, stabilisce che «per provvedere ai posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina bandisce un concorso ...», la cui procedura «è stabilita nell'allegato III»; e all'articolo 28 indica fra i requisiti che si devono possedere per la nomina a funzionario «l'avere sostenuto ... un concorso ... alle condizioni previste dall'allegato III». Tale allegato, all'articolo 1, lettera b), dispone a sua volta che nel bando devono essere indicate le «modalità» del concorso. Mi sembra chiaro, perciò, che la eventuale inosservanza delle indicazioni contenute nel bando da parte della commissione giudicatrice darebbe luogo al vizio di violazione di norme statutarie, destinato a riflettersi sull'intera procedura concorsuale.
Ciò premesso, resta da verificare se, nel caso di specie, la commissione giudicatrice abbia realmente disatteso le clausole del bando, e in particolare quella concernente l'oggetto della prova scritta.
Non va dimenticato che il concorso controverso concerneva un posto al quale è connesso l'esercizio — sotto la direzione di un superiore responsabile — di attività nel campo dell'informazione e delle relazioni pubbliche; il bando precisava, al punto I, che tale attività implica contatti con la stampa e con gli ambienti specializzati, conferenze, lavori redazionali, eccetera. Lo stesso bando, al punto V, lettera a), così descriveva l'oggetto della prima prova scritta: «esposizione di un argomento di ordine generale legato direttamente alla natura delle funzioni». Abbiamo già visto che il tema assegnato fu: «esporre, sotto forma di un articolo per una rivista di grande diffusione, i vantaggi o gli svantaggi dell'appartenenza del vostro paese alla Comunità».
A me sembra che un tema di questo genere fosse conforme al bando sia sotto il profilo del suo contenuto, sia considerando il grado di difficoltà che esso presentava. In primo luogo, infatti, l'argomento indicato è di interesse comunitario generale, e chiedere che esso venisse trattato sotto forma di articolo per una rivista di grande diffusione corrispondeva alle conoscenze richieste ai candidati e alla natura delle funzioni collegate al posto da coprire. Ricordo che il bando, al punto III, indicava, fra le «conoscenze» richieste ai candidati, sia quelle linguistiche e quelle relative al «funzionamento dei mezzi di informazione e del sistema parlamentare in Italia», sia una «conoscenza approfondita della struttura e dell'attività della Comunità europea». Il tema prescelto rappresentava dunque uno strumento adeguato per vagliare l'idoneità dei candidati non soltanto in relazione ai compiti specifici, indicati nel bando con le espressioni «conferenze» e «lavori redazionali», ma anche rispetto al livello globale di preparazione necessario per espletare l'insieme delle mansioni connesse al posto. In secondo luogo, poi, quanto al grado di difficoltà, si deve innanzitutto osservare che un'indagine su questo punto potrebbe risolversi nel sindacare l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione; sindacato che, come è noto, è precluso a questa Corte. Qualora si superi questo scoglio, non vi è a mio avviso ragione di dubitare che la commissione esaminatrice si conformò al bando anche nel valutare il livello di conoscenze che lo svolgimento del tema richiedeva ai candidati. Occorre infatti considerare che il posto da coprire era di categoria A e che, secondo l'articolo 5, secondo comma, dello Statuto, i funzionari appartenenti a questa categoria svolgono compiti «di direzione, e di studio, che richiedono cognizioni di livello universitario o un'esperienza professionale equivalente». Inoltre, lo stesso bando esigeva, come ho già notato, che i candidati possedessero, fra gli altri requisiti, una conoscenza approfondita del fenomeno comunitario.
3.
Un altro motivo di ricorso consiste nella pretesa violazione del principio dell'eguaglianza di trattamento. Ciò nel senso che l'argomento scelto per la prova scritta avrebbe favorito i candidati di grado elevato ammessi a partecipare al concorso, e in particolare un candidato il quale proveniva dai servizi delle commissioni parlamentari. È evidente che lo Statuto non impedisce che partecipino ai concorsi funzionari già inquadrati in un grado più elevato di quello previsto per i posti da coprire. Il criterio cui lo Statuto si ispira è quello di consentire la partecipazione a tutti coloro i quali posseggono i requisiti indicati nel bando, in base al principio dell'interesse del servizio. Pertanto, la circostanza che, nel caso di specie, tra i candidati ammessi al concorso A/66 ce ne fosse uno che, al momento della pubblicazione del bando, era inquadrato al livello A 7 e, al momento delle prove, al livello A 6, non poteva dar luogo ad alcuna violazione del principio di eguaglianza.
Non risulta poi, in punto di fatto, che l'argomento oggetto del tema fosse già stato trattato, nell'ambito del servizio di provenienza, dal candidato dichiarato idoneo e che quindi il principio di eguaglianza possa ritenersi violato sotto questo specifico profilo. Nessuna fonte processuale ha dimostrato che il candidato in questione, il quale prima del concorso era stato addetto al segretariato della commissione parlamentare sul bilancio, avesse svolto nell'espletamento delle sue funzioni uno studio o una ricerca sull'argomento assegnato per la prova scritta. Una richiesta di provare tale circostanza è stata avanzata dalla difesa della ricorrente nella replica (p. 11), ma in modo assolutamente generico, così da non meritare che vi si desse seguito. Mi sembra quindi fuor di luogo richiamare, come fa la difesa della ricorrente, la sentenza della nostra Corte del 13 febbraio 1979 nella causa 24/78, Martin e/Commissione (Raccolta 1979, p. 603), per trarne sostegno alla tesi secondo cui l'attuale procedura concorsuale sarebbe viziata per violazione del principio di eguaglianza. Si trattava in quel caso di un candidato che la Corte ritenne essere stato indebitamente avvantaggiato dalla scelta del tema per l'esame scritto, dato che questo tema gli aveva consentito di sfruttare l'esperienza specifica acquistata nell'esercizio delle funzioni di dipendente comunitario. Ma nel nostro caso, come ho già detto, non consta che il candidato dichiarato idoneo avesse svolto, nell'ambito della commissione parlamentare sul bilancio, uno studio sull'argomento della prova scritta, o quanto meno su un argomento analogo, e la semplice circostanza che questo candidato avesse acquisito, grazie al lavoro svolto, una vasta conoscenza dei problemi comunitari non creava certo una situazione suscettibile di essere qualificata come discriminatoria.
4.
La difesa della signora Guglielmi sostiene infine che il concorso sarebbe viziato per sviamento di potere, in quanto la commissione avrebbe scelto l'argomento della prima prova scritta allo scopo di favorire l'unico candidato proveniente dalla categoria A, poi dichiarato idoneo.
Anche questa doglianza è priva di fondamento; non è stato indicato, né risulta in atti, alcun elemento che possa in qualche modo confermare l'assunto della ricorrente. La verità è che tutto si riduce a ripresentare con un altro inquadramento formale la tesi secondo cui il tema della prova scritta sarebbe stato eccezionalmente complesso rispetto alle indicazioni del bando: cosi complesso, da consentire un corretto svolgimento solo a una persona già munita di una qualificazione elevata. Ma ho già espresso il mio disaccordo su questa tesi, e non mi resta che ribadirlo.
5.
Per tutte le considerazioni che precedono, concludo proponendo alla Corte di rigettare il ricorso introdotto dalla signora Anna Guglielmi nei confronti del Parlamento europeo, con atto depositato il 3 dicembre 1980. Quanto alle spese, sono d'avviso che ciascuna parte debba sopportare le proprie, in conformità all'articolo 70 del regolamento di procedura.
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