CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DELL'11 NOVEMBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La causa principale che ha dato luogo alla domanda di pronunzia pregiudiziale di cui mi occupo oggi riguarda la compatibilità tra il decreto britannico «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977», nella versione modificata dal «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979», e le norme del diritto comunitario. Entrambi i decreti del Regno Unito in materia di conservazione delle risorse ittiche avevano già costituito oggetto di una causa per violazione del Trattato, causa in cui la Corte aveva avuto occasione di valutare dettagliatamente le disposizioni in questione nonché le relative norme di diritto comunitario. La Corte, nella sentenza 4 ottobre 1979, causa n. 141/78, Repubblica francese contro Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (Race. 1979, pag. 2923), decideva che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE, per aver emanato il «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977», in data 1o aprile 1977, omettendo di informare in via preliminare gli Stati membri e la Commissione del provvedimento adottato, nonché di chiedere l'approvazione della Commissione. Nella sentenza 5 maggio 1981, causa 804/79, Commissione contro Regno Unito (non ancora pubblicata), la Corte dichiarava che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE, in quanto fra l'altro aveva emanato, in data 1o luglio 1979, omettendo di consultare preventivamente in modo adeguato la Commissione e nonostante le obiezioni da questa sollevate, il «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979», decreto che stabiliva, rispetto a quanto previsto dal sopramenzionato decreto del 1977, un aumento delle dimensioni minime delle maglie delle reti.
Il 16 ottobre 1979, Robert Tymen, cittadino francese, al comando di un peschereccio francese, veniva fermato da una nave britannica perché stava pescando scampi a circa 50 miglia a sudovest della costa del Pembrokeshire, entro i limiti della zona di pesca del Regno Unito, e aveva a bordo reti le cui maglie avevano dimensioni inferiori a quelle prescritte dall'art. 5 e dall'allegato 1 del sopracitato decreto del 1977, nella versione modificata del 1979.
Imputato per questi motivi, il sig. Tymen invocava l'incompatibilità del decreto inglese col diritto comunitario. Ciononostante, la «Cardiff Crown Court» infliggeva all'imputato una multa di 250 sterline, ponendo a suo carico le spese del procedimento per l'ammontare di 100 sterline ed ordinando la confisca delle reti usate per commettere il reato.
In sede d'appello, la Court of Appeal, Criminal Division, ha sospeso il procedimento, con ordinanza di rinvio 14 novembre 1980, e sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali :
«1.
Se, dopo la scadenza, il 31 dicembre 1978, del periodo di cui all'art. 102 dell'Atto di adesione, uno Stato membro abbia la facoltà di adottare e di mettere in vigore un provvedimento in materia d conservazione delle risorse ittiche che stabilisca dimensioni minime per le maglie delle reti impiegate nella pesca degli scampi, quale lo United Kingdom's Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979, (atto del 1979, che modifica il decreto inglese sulle reti da pesca nell'Atlantico nordorientale; S.I. 1979, n. 744).
2.
In caso di soluzione in senso negativo, se ai singoli, tradotti in giudizio in forza di disposizioni quali quelle spora menzionate, spettino diritti esperibili dinanzi ai giudici nazionali, e, in caso di soluzione positiva di quest'ultima questione, quale sia la portata di tali diritti.
3.
In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub 1), se
a)
le condizioni di procedura o
b)
le altre condizioni poste dalle seguenti norme:
i)
l'art. 3 del regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101;
ii)
l'allegato VI alla Risoluzione dell'Aia del 3 novembre 1976;
iii)
la decisione 79/590/CEE del 25 giugno 1979;
iv)
l'art. 5 del Trattato CEE possano considerarsi soddisfatte da uno Stato membro il quale, prima dell'adozione di tale provvedimento di conservazione delle risorse ittiche, abbia tenuto un comportamento quale quello tenuto dal Regno Unito secondo quanto risulta dallo “Statement of Facts” allegato.
4.
Se la circostanza che, nella causa 141/78 (Repubblica francese c/Regno Unito, Race. 1979, pag. 2923), la Corte di giustizia abbia ritenuto che il Regno Unito, mettendo in vigore il Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977 (decreto inglese del 1977 relativo all'utilizzazione delle reti da pesca nell'Atlantico nordorientale; S. I. 1977, n. 440), è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE, abbia rilievo ai fini della soluzione della questione sub 3).
5.
Qualora nessuna delle condizioni summenzionate, o qualcuna di esse, non siano soddisfatte, se ai singoli, citati in giudizio in forza di tali provvedimenti, spettino diritti esperibili dinanzi ai giudici nazionali, e, in caso di soluzione affermativa, quali».
Come hanno rilevato tanto il giudice a quo, quanto l'imputato nella causa principale, i Governi britannico e francese, e la Commissione, i quali hanno presentato osservazioni, dette questioni si possono risolvere soltanto alla luce della sentenza nel frattempo pronunciata dalla Corte nella causa 804/79, in cui si trattava del pari di decidere se, ed eventualmente a quali condizioni, gli Stati membri avessero facoltà, dopo la scadenza del periodo di cui all'art. 102 dell'Atto di adesione, di adottare provvedimenti del genere sopra indicato.
I —
1.
È quindi opportuno ricordare ancora una volta brevemente i punti fondamentali della suddetta pronunzia, ribaditi ulteriormente dalla Corte nella sentenza 2 giugno 1981, causa 124/80 (procedimento penale contro Firma J. Van Dam & Zonen, non ancora pubblicata). La Corte di giustizia, in tale pronunzia, ha fra l'altro specificato espressamente in relazione al decreto del 1979 adottato dal Regno Unito, che «il 1o gennaio 1979, alla scadenza del periodo transitorio contemplato dall'art. 102 dell'Atto di adesione, la competenza ad adottare, nell'ambito della politica comune della pesca, i provvedimenti destinati alla conservazione delle risorse ittiche, è passata pienamente e definitivamente alla Comunità», e che «gli Stati membri... non hanno quindi più il diritto di esercitare una competenza autonoma in materia di provvedimenti di conservazione, per quel che riguarda la acque che rientrano sotto la loro giurisdizione». La Corte ha inoltre rilevato che «poiché la competenza in materia spetta ora definitivamente ed esclusivamente alle Comunità, va radicalmente scartata l'idea» che la carenza del Consiglio, competente, a partire dalla suddetta data, ad adottare provvedimenti comunitari, «abbia avuto la conseguenza di restituire agli Stati membri la competenza e la libertà d'azione unilaterale in questo settore».
2.
Sulla base di tali affermazioni, la prima questione andrebbe risolta sostanzialmente in senso negativo. La situazione venutasi a creare di fatto, a causa dell'inerzia del Consiglio, ha indotto tuttavia la Corte di giustizia ad ammettere un'eccezione a tale principio — e la prima questione si può esaurientemente risolvere soltanto in base a tale eccezione —, affermando chiaramente che «tuttavia, ciò non vuol dire che gli Stati membri siano stati interamente privati della possibilità di modificare eventualmente i provvedimenti di conservazione già in vigore, per adeguarli al mutamento dei dati d'indole biologica e tecnica pertinenti in materia». Ma siffatti provvedimenti di modifica, come risulta dalla sentenza, possono soltanto essere di portata limitata e non possono implicare una nuova politica di conservazione da parte di uno Stato membro.
3,
Circa i casi in cui possono essere adottati simili provvedimenti nazionali di conservazione — che è quello che si domanda nella terza questione —, la Corte si è espressa come segue :
«Trattandosi di un settore riservato alla competenza della Comunità, e nel cui ambito gli Stati membri possono ormai agire solo come gestori dell'interesse comune, uno Stato membro non può, qualora il Consiglio non intraprenda un' azione adeguata, porre in vigore provvedimenti provvisori di conservazione eventualmente imposti dalla situazione se non collaborando con la Commissione, nel rispetto del compito generale di sorveglianza che l'art. 155, in combinazione, nella fattispecie, con la decisione 25 giugno 1979 e con le decisioni parallele, attribuisce a questa istituzione.
Quindi, in una situazione caratterizzata dall'inazione del Consiglio e dalla permanenza in vigore, in linea di massima, dei provvedimenti di conservazione vigenti alla scadenza del periodo contemplato dall'art. 102 dell'Atto di adesione, la decisione 25 giugno 1979 e le decisioni parallele, al pari delle esigenze inerenti alla salvaguardia, da parte della Comunità, dell'interesse comune e dell'integrità dei suoi poteri imponevano agli Stati membri non solo l'obbligo di consultare la Commissione in modo circostanziato e di chiedere lealmente la sua approvazione, ma anche il dovere di non adottare provvedimenti nazionali di conservazione in spregio di obiezioni, riserve o condizioni che la Commissione poteva esprimere».
Da questa citazione e da altri passi della sentenza, che considero noti e che perciò non devo menzionare testualmente, consegue chiaramente che un provvedimento di conservazione adottato da uno Stato membro è legittimo soltanto se risponde alle condizioni tanto formali quanto materiali del diritto comunitario — fra cui rientrano in particolare anche le disposizioni richiamate nella terza questione.
La Corte, essendo giunta alla conclusione che le condizioni richiamate non erano soddisfatte dal decreto in questione, ha quindi stabilito che il Regno Unito era venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato, sia «in quanto, mediante il procedimento di consultazione seguito, ha impedito alla Commissione'di esaminare adeguatamente i provvedimenti progettati, sia perché ha posto in vigore gli stessi nonostante le obiezioni formulate dalla Commissione».
II —
Partendo da tali premesse, come hanno sostenuto tutti i partecipanti alla causa, rimangono da esaminare essenzialmente due complessi di questioni, che non sono stati trattati espressamente nella suddetta sentenza e che si fondano sulla circostanza che il decreto adottato dal Regno Unito il 1o luglio 1979 era, perlomeno in linea di massima, incontestabilmente analogo ai provvedimenti che la Commissione aveva contemporaneamente proposto al Consiglio. Tuttavia, a differenza di quelli britannici, i provvedimenti proposti dalla Commissione dovevano entrare in vigore il 1o settembre 1979.
Di conseguenza, si pone innanzitutto la questione se, come ritiene il Governo britannico, a partire da quella data si possa ritenere che il provvedimento nazionale in questione deve considerarsi tacitamente approvato. Se non dovesse essere così, si dovrebbe risolvere l'altra questione, cioè quali conseguenze abbia, dal punto di vista del diritto penale, per i signoli, il fatto che il provvedimento nazionale non approvato sia, come nel caso presente, sostanzialmente identico a quello proposto dalla Commissione.
1.
Secondo l'opinione espressa dal Governo britannico, per iniziare dalla prima questione, le obiezioni sollevate dalla Commissione si riferivano in primo luogo alla data di entrata in vigore del provvedimento britannico e non alla sua ulteriore conservazione in vigore. Le riserve espresse dalla Commissione si riferivano perciò soltanto alla prematura adozione del provvedimento in questione; questo sarebbe stato quindi approvato a condizione che non entrasse in vigore prima del 1o settembre 1979. A partire dalla suddetta data si sarebbe venuta a creare tuttavia una coincidenza tra il provvedimento nazionale ed il progetto della Commissione e quindi il provvedimento nazionale, che teneva conto degli interessi comunitari e nazionali, non poteva più considerarsi in contrastò col diritto comunitario. Infine la Corte avrebbe chiaramente posto in evidenza, nella sentenza 804/79, che l'addebito di violazione del Trattato si referiva alla prematura entrata in vigore del decreto. Ma la prassi dimostrerebbe che la Commissione spesso approva i provvedimenti nazionali anche a posteriori. Nel caso si dovesse disattendere tale opinione, la mancata approvazione configurerebbe in ogni caso un abuso di diritto.
Tuttavia questa argomentazione, come hanno sostenuto anche gli altri partecipanti alla causa, è poco convincente da diversi punti di vista. Come ho già detto, si evince chiaramente dalla sentenza in causa 804/79 che gli Stati membri, conformemente alle disposizioni comunitarie, erano tenuti — in una situazione d'inerzia del Consiglio dopo la scadenza del periodo di cui all'art. 102 dell'Atto di adesione — a consultare in modo adeguato la Commissione ed a chiederne l'approvazione, prima di adottare un provvedimento di conservazione; inoltre, essi non potevano adottare provvedimenti nazionali di conservazione in spregio di obiezioni, riserve, o condizioni della Commissione. Perciò, i provvedimenti nazionali adottati contro tali doveri di facere e di non facere sono incompatibili col diritto comunitario.
Alla luce di tale situazione giuridica, la Corte ha quindi stabilito che già la consultazione cui ha proceduto il Governo del Regno Unito era stata poco soddisfacente e non corrispondeva alle prescrizioni delle delibere del Consiglio. La Commissione aveva poi formulato le proprie riserve sin dall'inizio del procedimento di consultazione e le aveva ribadite in modo espresso, il 22 e 27 giugno, dopo aver preso visione del testo del provvedimento, manifestando la sua intenzione di non approvarlo finché un esame più approfondito non avesse consentito di trovare un punto d'intesa.
Sulla questione, in base a quali circostanze la Commissione avesse formulato obiezioni, la Corte, nella sentenza sopramenzionata ha assunto una posizione ben precisa, sottolinenando che:
«le critiche mosse dalla Commissione si fondano sulla considerazione che provvedimenti di questa fatta non possono venir adottati utilmente se non per tutta la Comunità, che il Consiglio sarebbe stato in grado di adottarli nelle forme prescritte dal Trattato se lo stesso Regno Unito non avesse posto ostacoli al procedimento di decisione in seno a detta Istituzione, e che, adottando unilateralmente i provvedimenti in questione, il Regno Unito ha sconfinato in una sfera di competenza che, dal 1o gennaio 1979, spetta esclusivamente alla Comunità».
La Commissione ha invece esaminato solo in subordine il contenuto dei singoli provvedimenti adottati, per dimostrare che, pur trattandosi di vere e proprie misure di conservazione, la loro adozione ha violato il principio della parità di trattamento di tutti i pescatori della Comunità, o in considerazione del momento in cui sono stati posti in vigore o in ragione delle loro modalità di applicazione. Da tali constatazioni risulta chiaramente che le obiezioni formulate dalla Commissione non si riferivano soltanto alla data di entrata in vigore dei provvedimenti britanici. Da ciò consegue inoltre che, sebbene al momento in cui l'imputato fu fermato, il decreto britannico coincidesse con i provvedimenti di conservazione proposti dalla Commissione, l'obiezione principale di questa non era venuta meno a causa del tempo trascorso.
In questo contesto non si deve perdere di vista il fatto che le proposte della Commissione, le quali sono rivolte al Consiglio, e non agli Stati membri, rappresentano il punto di partenza di un'azione comunitaria concertata e pertanto non possono senz'altro venir sostanzialmente considerate come ratifica di un autonomo provvedimento nazionale in un settore di competenza della Comunità.
Nell'interesse della certezza del diritto, si dovrebbe prescrivere che, qualora la Commissione abbia sollevato espressamente obiezioni, riserve o condizioni, rispetto all'adozione di un provvedimento nazionale, queste si debbano considerare superate solo se, successivamente, la Commissione abbia lasciato chiaramente intendere di non volerle tener ferme. Ora, non si conoscono, sino ad oggi, indizi in tal senso. La Commissione ha invece posto in evidenza, nella comunicazione relativa all'approvazione da parte sua delle misure nazionali di conservazione nel settore della pesca (GU 4 giugno 1980, C 133, pag. 2), alla data del 3 agosto 1979, la sua persistente disapprovazione di tale provvedimento, consentendo l'inclusione delle spigole fra le specie protette «senza però approvare il decreto in quanto tale». Se la Commissione avesse ritenuto sorpassate le sue obiezioni dopo il 1o settembre 1979, tale circostanza sarebbe stata presumibilmente posta in evidenza anche nel procedimento per violazione del Trattato, instaurato contro il Regno Unito e conclusosi solo nel maggio del 1981.
Come osserva giustamente il Governo del Regno Unito, nelle mie conclusioni per quella causa, presentate il 12 febbraio 1981, ho posto in evidenza che l'approvazione di un provvedimento nazionale può essere anche tacita. Ma non è più possibile, naturalmente, sostenere l'esistenza di una simile approvazione tacita qualora la Commissione, sin dall'inizio del procedimento di consultazione, abbia avanzato delle riserve ed abbia espressamente tenuto ferme le sue obiezioni. Al riguardo, la tesi sostenuta dal Governo del Regno Unito, che invoca precedenti in cui la Commissione avrebbe approvato a posteriori provvedimenti già posti in vigore dagli Stati membri, non può modificare nulla, poiché, in quegli altri casi non si poteva escludere l'approvazione tacita dei provvedimenti. In ogni caso, come ha parimenti sottolineato la Corte nella sentenza in causa 804/79, i casi citati non sono raffrontabili ai provvedimenti litigiosi del Regno Unito, nei cui confronti la Commissione ha avanzato riserve sin dall'inizio del procedimento di consultazione, e contro i quali essa ha espressamente tenuto ferme le sue obiezioni.
La tesi della sanatoria a posteriori del provvedimento in contestazione, in quanto identico alla proposta avanzata dalla Commissione, urta inoltre, in ultima analisi, contro una considerazione di carattere di politica giuridica. Se si consentisse una simile sanatoria senza nuova consultazione della Commissione, ciò comporterebbe che, qualora una proposta della Commissione fosse respinta dal Consiglio, gli Stati membri potrebbero sempre adottare provvedimenti nazionali analoghi, per cui non sarebbe sempre garantita la tutela dell'interesse comune, ad esempio nel caso di mutamento dei dati d'indole biologica e tecnica pertinenti in materia.
Ciò implica in conclusione che il provvedimento contestato sarebbe esente da critiche, sotto il profilo del diritto comunitario, soltanto qualora il Regno Unito, anteriormente al 1o settembre 1979 e tenendo conto delle esigenze del procedimento disposto a tutela di un esame approfondito, avesse nuovamente sottoposto alla Commissione il provvedimento. Dato che ciò non è avvenuto, non si può nemmeno far carico alla Commissione di aver commesso un abuso di diritto approvando a posteriori il provvedimento.
2.
Essendo giunti a questo risultato, ci si deve ora occupare del secondo complesso di problemi sollevato nelle questioni 2 e 5, cioè entro quali limiti i singoli possano far valere dei diritti contro l'applicazione di provvedimenti incompatibili col diritto comunitario.
Il Governo del Regno Unito sostiene in subordine su questo punto che, in caso di coincidenza tra un provvedimento nazionale e le proposte avanzate dalla Commissione, malgrado la trasgressione delle disposizioni formali del diritto comunitario non si deve necessariamente giungere alla conclusione che il provvedimento nazionale è inapplicabile. La disciplina di diritto comunitario in materia di provvedimenti di conservazione riguarderebbe cioè solo gli Stati membri e sarebbe quindi priva di efficacia diretta nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui i singoli non possono invocare alcun diritto soggettivo in relazione alla mancata osservanza di tale disciplina. Infine, sarebbe pure nell'interesse della Comunità il fatto che il singoli non possano invocare tali disposizioni, nel caso in cui uno Stato membro abbia trasgredito solo le norme di collaborazione con la Commissione.
Questa tesi, che si ricollega evidentemente alla questione se ai singoli spettino diritti esperibili dinanzi ai giudici nazionali, disconosce tuttavia, come hanno particolarmente rilevato anche il Governo francese e la Commissione, il fatto che, nel caso in esame, non si tratta tanto di stabilire se il diritto comunitario spieghi un'efficacia diretta di modo che i singoli possano invocarlo dinanzi ai giudici nazionali, ma semplicemente se esso abbia validità diretta nell'ordinamento giuridico degli Stati membri.
Poiché, a proposito della questione riguardante le conseguenze dell'efficacia diretta di una disposizione di diritto comunitario in caso di incompatibilità con un atto legislativo di uno Stato membro, esiste una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, è sufficiente che mi riferisca, piuttosto che a diverse pronunzie, alla sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Amministrazione delle finanze c/SpA Simmenthal (Race. 1978, pag. 629), in cui la Corte ha riassunto e caratterizzato la sostanza di tale efficacia come segue (loc. cit. pag. 643) :
«l'applicabilità diretta va intesa ... nel senso che le norme di diritto comunitario devono esplicare la pienezza dei loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità. Dette norme sono quindi fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro ch'esse riguardano, siano questi gli Stati membri ovvero i singoli, soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario ...»
Oltracciò va ricordato in questo contesto che, in forza del principio della preminenza del diritto comunitario, com'è stato pure affermato nella sopramenzionata sentenza (vedi pag. 643),
«le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l'effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli Stati membri, non solo di rendere “ipso iure” inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche — in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell'ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri — di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie. Il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali che invadano la sfera nella quale si esplica il potere legislativo della Comunità, o altrimenti incompatibili col diritto comunitario, equivarrebbe infatti a negare, sotto questo aspetto, il carattere reale d'impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del Trattato, dagli Stati membri, mettendo così in pericolo le basi stesse della Comunità».
In base a queste considerazioni nonché allo spirito dell'art. 177 del Trattato CEE, la Corte di giustizia ha pertanto sottolineato :
«che qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria».
A maggior ragione, questo vale quando la Corte abbia accertato, in una sentenza passata in giudicato, la violazione del Trattato (vedi sul punto la sentenza 13 luglio 1972, causa 48/71, Commissione e/Repubblica italiana, Race. 1972, pag. 529).
Contrariamente all'opinione espressa dal Governo britannico, in proposito è irrilevante, nell'ambito di un procedimento penale, che la corrispondente disposizione di diritto comunitario sia atta a garantire al singolo diritti soggettivi. Ai fini della validità diretta e della preminenza basta invece che il comando o il divieto di diritto comunitario siano sufficientemente chiari, il che non può essere contestato per i provvedimenti di conservazione adottati in attuazione dell'obbligo di cooperazione assunto dagli Stati membri a norma dell'art. 5, come si desume dalla sentenza 804/79.
Ora, la sopradescritta efficacia del diritto comunitario sarebbe ostacolata qualora uno Stato membro fosse autorizzato ad infliggere sanzioni penali in forza di una norma interna dichiarata incompatibile col diritto comunitario, e quindi da disapplicarsi. Di conseguenza, come la Corte ha già affermato nella sentenza 16 febbraio 1978, causa 88/77 (Ministro della pesca c/C. A. Schonenberg ed altri, Race. 1978, pag. 473) la condanna penale inflitta in forza di un atto legislativo interno dichiarato incompatibile col diritto comunitario, è anch'essa incompatibile con questo diritto. L'esistenza di una proposta della Commissione sostanzialmente coincidente con un provvedimento nazionale è perciò irrilevante poiché, come la Corte ha chiarito nella sentenza 10 ottobre 1973, causa 34/73 — F.lli Variola SpA e/Amministrazione italiana delle finanze, Race. 1973, pag. 981 — specialmente con riguardo alla propria competenza a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, è inammissibile qualsiasi pratica «che possa nascondere agli amministrati la natura comunitaria di una norma giuridica».
III —
Poiché, in base a quanto precede, non è più necessario soffermarsi sulla quarta questione, concludendo propongo di risolvere le questioni nel modo seguente:
1.
Dopo la scadenza del periodo di cui all'art. 102 dell'Atto di adesione, gli Stati membri non hanno più facoltà di adottare provvedimenti in materia di conservazione delle risorse ittiche nelle acque soggette alla loro sovranità territoriale. Di fronte all'inerzia del Consiglio hanno unicamente la facoltà di agire come gestori dell'interesse comune, tenendo conto delle disposizioni formali e sostanziali del diritto comunitario. Da ciò consegue che provvedimenti di tal genere possono in particolare essere adottati soltanto dopo adeguata consultazione della Commissione e a condizione che questa non abbia sollevato obiezioni, riserve o condizioni.
2.
L'inflizione di una sanzione penale o di altre misure coercitive, in forza di un atto legislativo interno dichiarato incompatibile col diritto comunitario, è incompatibile con lo stesso diritto comunitario.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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