CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 25 GIUGNO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
nell'autunno 1980 la Commissione constatava che, nel corso del terzo trimestre di quell'anno, si era avuta una brusca e rilevante diminuzione della domanda dell'acciaio, che il grado di sfruttamento della capacità produttiva delle imprese siderurgiche comunitarie era sceso ad un livello molto basso e che si era giunti, nella Comunità, ad un crollo dei prezzi dell'acciaio con contemporaneo aumento dei costi di produzione. Ciò la portava a concludere che l'industria siderurgica europea si trovava in una situazione di «crisi manifesta». Nella convinzione che i mezzi d'azione indiretti previsti dall'art. 57 del Trattato CECA non fossero sufficienti, e che fosse invece necessario intervenire immediatamente e in modo vincolante nella produzione, per ristabilire un equilibrio tra l'offerta e la domanda, la Commissione decideva di applicare l'art. 58 del Trattato CECA e di stabilire una disciplina di quote di produzione. Ciò avveniva con la decisione n. 2794/80/CECA del 31 ottobre 1980, che veniva pubblicata in pari data sulla Gazzetta ufficiale (n. L 291, pag. 1) e che — in forza dell'art. 15 — entrava in vigore il giorno stesso.
Secondo questa decisione, per le imprese dell'industria siderurgica venivano fissate — cominciando dal quarto trimestre 1980 e per un periodo di tempo che, ai sensi dell'art. 15, doveva scadere il 30 giugno 1981 — quote di produzione trimestrali per l'acciaio grezzo e per quattro gruppi di prodotti laminati, che sono indicati all'art. 2 della decisione. A tal fine hanno funzione decisiva le cosiddette produzioni di riferimento, che sono calcolate, in via di principio, secondo l'art. 4, n. 1, della decisione, in modo che per ogni mese del trimestre considerato è preso in considerazione lo stesso mese durante il quale, nel periodo luglio 1977 - giugno 1980, la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati sia stata più alta. I tre mesi così prescelti, che non saranno necessariamente consecutivi, costituiscono il periodo di riferimento. Ai sensi dell'art. 4, n. 2, della decisione, le produzioni di riferimento sono uguali, per l'acciaio grezzo e per ciascuno dei quattro gruppi di prodotti laminati, alle rispettive produzioni realizzate durante il periodo di riferimento. Inoltre, i nn. 3-5 dell'art. 4 della decisione stabiliscono le varie possibilità di adeguamento delle produzioni di riferimento, secondo un sistema che — per quanto è d'interesse per il presente procedimento — sarà illustrato in seguito.
Rispetto alle produzioni di riferimento hanno luogo alcune riduzioni percentuali che, per il quarto trimestre del 1980, sono stabilite, per i quattro gruppi di prodotti laminati, nell'art. 5, n. 1; per il primo trimestre 1981, il tasso di riduzione è fissato nella decisione n. 3381/80/CECA 23 dicembre 1980 (GU n. L 355, del 30 dicembre 1980, pag. 37). Per l'acciaio grezzo, la riduzione deve essere fissata individualmente per ogni impresa, perché in ogni impresa i quattro gruppi di prodotti laminati corrispondono ad una diversa percentuale della produzione complessiva. In proposito, l'art. 5, n. 2, della decisione n. 2794/80/CECA contiene le necessarie prescrizioni.
In forza dell'art. 7, n. 1, della stessa decisione «le imprese devono rispettare le quote di produzione notificate loro dalla Commissione». Il n. 2 prescrive inoltre:
«Per quanto riguarda la consegna di prodotti soggetti alla disciplina di quote, le imprese non debbono superare per ciascun gruppo di prodotti, relativamente alle consegne nel mercato comune, il rapporto tra le consegne comunitarie e le consegne complessive rilevato nei dodici mesi del periodo luglio 1977 - giugno 1980, durante i quali la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati è stata la più alta».
Nell'art. 9 della decisione è previsto che alle imprese che «superano la loro aliquota di produzione o la parte di tale quota che, secondo l'art. 7, paragrafi 2 e 3, può essere consegnata nel mercato comune» verrà inflitta un'ammenda.
Infine, l'art. 14 della decisione recita:
«Qualora le limitazioni della produzione o delle consegne imposte dalla presente decisione e le sue misure di applicazione implichino per un'impresa difficoltà particolarmente gravi, tale impresa può rivolgersi alla Commissione presentando tutte le debite prove.
La Commissione esamina tempestivamente il caso nell'ambito degli obiettivi della presente decisione.
Se necessario, la Commissione modificherà le disposizioni della presente decisione».
Per il quarto trimestre 1980 alla ricorrente nel presente procedimento, la quale produce e lavora l'acciaio, perveniva una comunicazione ai sensi dell'art. 3, n. 2, della decisione (indicazione delle produzioni di riferimento e delle quote di produzione per i prodotti laminati e l'acciaio grezzo). In questo documento, datato 1o novembre 1980, si dice tra l'altro che le produzioni di riferimento sono state adeguate «ai sensi dell'art. 4»; per l'inosservanza delle disposizioni della decisione n. 2794/80/CECA venivano comminate sanzioni pecuniarie. A quanto pare, questa comunicazione veniva spiegata oralmente alla ricorrente, precisando che l'adeguamento delle produzioni di riferimento era avvenuto secondo l'art. 4, n. 5, della decisione n. 2794/80/CECA e cioè tenendo conto di provvedimenti di ristrutturazione in ragione dei quali la produzione complessiva dei quattro gruppi di prodotti laminati era stata inferiore, nel quarto trimestre 1980, a quella del quarto trimestre 1974, ma, ciò nonostante, nel 1979 era stato realizzato un utile di bilancio. Quest'ultima circostanza veniva ribadita in una lettera della Commissione in data 1o dicembre 1980, in cui si metteva ancora una volta in evidenza — come già era stato fatto in un colloquio del 19 novembre 1980 — che la comunicazione costituiva una decisione vincolante.
La ricorrente, non essendo d'accordo sul contenuto dell'atto notificatole, si rivolgeva per iscritto alla Commissione il 3 dicembre 1980 e chiedeva, per il gruppo I e per l'acciaio grezzo, un aumento della produzione di riferimento anche ai sensi dell'art. 4, n. 4, della decisione, in considerazione del fatto che dopo il 1o luglio 1980 — in base ad un programma d'investimenti debitamente dichiarato e sul quale la Commissione non aveva espresso parere negativo — essa aveva messo in funzione nel proprio stabilimento di laminatura di bande larghe a caldo un terzo forno di preriscaldamento, portando in tal modo la capacità produttiva totale, per i quattro gruppi di prodotti, ad un livello che superava di oltre il 15 % l'intera capacità produttiva dell'anno 1979.
Ancora prima che venisse adottata una decisione in merito a questa domanda, I'11 dicembre 1980 l'interessata adiva la Corte di giustizia, dando inizio alla causa 275/80, in cui essa chiedeva l'annullamento della comunicazione della Commissione del 1o novembre 1980 nella parte in cui fissa le quote di produzione per i coils e i nastri laminati a caldo su treni specializzati (art. 2 (gruppo I) della decisione) e per l'acciaio grezzo.
Con lettera 23 dicembre 1980 la Commissione comunicava poi all'interessata che, per il quarto trimestre 1980, non esistevano presupposti per un aumento della produzione di riferimento, perché secondo le indicazioni fornite dalla ricorrente nel questionario 2-61 l'aumento di capacità produttiva nel 1980 aveva raggiunto solo il 9,35 %. Nello stesso tempo la Commissione dichiarava che, per il primo trimestre 1981, non era stato ancora accertato se potesse applicarsi la suddetta norma.
Passando ora a considerare i fatti della causa 24/81 ricordo che, per il primo trimestre 1981, alla ricorrente giungeva una comunicazione datata 19 dicembre 1980, effettuata ai sensi dell'art. 3 della decisione n. 2794/80/CECA e relativa alle produzioni di riferimento — adeguate secondo l'art. 4 — e alle quote di produzione per i prodotti laminati e per l'acciaio grezzo fissate applicando i tassi di riduzione di cui alla decisione n. 3381/80/CECA. Anche a proposito di questa comunicazione sembra esser stato precisato a voce che, per l'aumento, era stato applicato solo l'art. 4, n. 5.
Contro questo provvedimento la ricorrente adiva, il 9 febbraio 1981, la Corte di giustizia e chiedeva l'annullamento della comunicazione 19 dicembre 1980 nella parte in cui fissa le quote di produzione per i coils e i nastri laminati a caldo su treni speciali e per l'acciaio grezzo. Lo stesso giorno del deposito del ricorso, la Commissione inviava alla ricorrente una lettera dalla quale si può desumere il risultato dell'accertamento, di cui si parlava nella lettera 23 dicembre 1980, relativo all'applicazione dell'art. 4, n. 4, per il primo trimestre 1981. La Commissione riconosceva che esistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 4, n. 4, al gruppo I, perché, essendo stati resi operativi nuovi impianti dopo il 1o luglio 1980 ed essendo state così create nuove capacità produttive per il gruppo I, il totale delle possibilità di produzione dei quattro gruppi era stato portato, per il 1981, ad un livello che superava del 16,98 % la capacità produttiva del 1979. Questo risultato, che era più favorevole di quello cui si giungeva nella lettera 19 dicembre 1980, basato sull'art. 4, n. 5, doveva sostituirsi a quest'ultimo. Conseguentemente, per il gruppo I e per l'acciaio grezzo, venivano fissate, per il primo trimestre 1981, nuove produzioni di riferimento e nuove quote di produzione; per il resto, il contenuto della comunicazione del 19 dicembre 1980 rimaneva invariato.
Ciò induceva la la ricorrente a proporre, il 10 marzo 1981, un ulteriore ricorso, in cui si chiede l'annullamento della comunicazione 19 dicembre 1980, nella versione 9 febbraio 1981, nella parte in cui fissa le quote di produzione per i coils e i nastri laminati a caldo su treni specializzati e per l'acciaio grezzo.
Su queste istanze, che a parere della Commissione vanno respinte, vorrei fare le seguenti osservazioni:
I — Sulle questioni di ricevibilità
1.
Nel primo ricorso, la ricorrente ha svolto ampie considerazioni sulla ricevibilità, in relazione alla circostanza che, nel-l'effettuare la comunicazione impugnata non sarebbero state rispettate, sotto vari aspetti, le disposizioni della decisione 20 settembre 1960, n. 22/60 (GU n. 61 del 26 settembre 1960, pag. 1248) sulle forme da osservare nell'emanazione di decisioni, raccomandazioni e pareri — riprenderò ancora nei particolari questo argomento — e che, in riferimento a detta decisione, in una comunicazione pubblicata nella GU n. 61 del 29 settembre 1960 (pag. 1250) era stato dichiarato che, se le forme stabilite dalla decisione n. 22/60 non siano state osservate, gli interessati possono dedurne che si tratta di atti giuridicamente non vincolanti.
La ricorrente stessa ritiene, comunque, che ciò non abbia importanza decisiva. Essa rimanda, in proposito, alla giurisprudenza esistente in materia, anteriore all'emanazione della decisione di cui trattasi, o anche ad essa successiva, e precisamente anche a quella relativa al Trattato CEE. Da tale giurisprudenza risulta chiaro che la nozione di decisione, cioè di atto impugnabile, non si definisce in base a criteri formali. Ciò che importa è invece il contenuto dell'atto, e specialmente il fatto che questo sia inteso a produrre effetti giuridici nel caso specifico. Ciò può senz'altro dirsi, secondo la ricorrente, per le comunicazioni qui considerate. In primo luogo, infatti, nell'art. 7, n. 1, della decisione n. 2794/80/CECA si parla dell'obbligo di «rispettare le quote di produzione notificate ... dalla Commissione», dal che si desume che dette comunicazioni, il cui contenuto peraltro, almeno per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 4, nn. 3 e 4, può essere determinato soltanto dalla Commissione stessa, servono a concretare una disposizione contenuta nella decisione generale n. 2794/80/CECA. Inoltre, anche quanto disposto dall'art. 9 della decisione n. 2794/80/CECA relativamente all'ammenda si perfeziona solo mediante la comunicazione prevista all'art. 3.
La Commissione non ha contestato questa opinione della ricorrente. Già nella lettera indirizzata alla stessa il 1o dicembre 1980 essa dichiarava espressamente che, ai sensi dell'art. 3 della decisione generale, le comunicazioni rivolte alle imprese sono decisioni obbligatorie. Essa ha ribadito questo punto di vista nel corso del procedimento, dichiarando di condividere la tesi della ricorrente secondo cui gli artt. 7 e 9 della decisione generale sono norme imperfette, che devono essere completate dalle comunicazioni della Commissione, e mettendo in risalto che obblighi concreti sorgono, per le imprese, in forza della decisione generale in relazione alle comunicazioni loro dirette circa le quote di produzione.
Non posso far altro che condividere questi argomenti e, di conseguenza, constatare che non vi è alcun motivo di dubitare della ricevibilità dei ricorsi in ragione del fatto che gli atti impugnati non potrebbero qualificarsi «decisioni».
2.
Per quanto riguarda, poi, l'ammissibilità dei singoli motivi d'impugnazione — come è noto, essa è controversa per i motivi riguardanti la legittimità dell'intera decisione n. 2794/80/CECA —, intendo affrontare questo punto in un secondo momento.
II — Sul merito
Nell'esaminare se i ricorsi siano fondati, prenderò in considerazione anzitutto il mezzo, comune ad entrambi i ricorsi, della violazione di forme sostanziali. Indi, passerò ad esaminare in particolare la comunicazione 1o novembre 1980 (causa 275/80) concentrandomi, in proposito, sull'interpretazione dell'art. 4, n. 4, della decisione n. 2794/80/CECA, per procedere poi all'esame della comunicazione 19 dicembre 1980 nella versione risultante dalla lettera 9 febbraio 1981, trattando la questione dell'applicazione cumulativa od alternativa, ai fini dell'aumento delle produzioni di riferimento, dei nn. 4 e 5 dell'art. 4 della decisione n. 2794/80/CECA. Infine, dovrò prendere in considerazione due censure di illegittimità della decisione generale relative l'una all'art. 4, n. 4, e l'altra all'art. 7, n. 2, della decisione n. 2794/80/CECA.
1. Sulla violazione di forme sostanziali
a)
In proposito si deve anzitutto considerare la censura, alla quale si è già accennato con riguardo alla ricevibilità dei ricorsi, secondo cui non sarebbero state rispettate le forme stabilite nella decisione n. 22/60.
aa)
La ricorrente sottolinea che, secondo la suddetta decisione, una decisione deve essere espressamente qualificata come tale nel titolo, portare la data in cui viene adottata dall'Alta Autorità (ora, dalla Commissione) e essere firmata da un membro della Commissione previa menzione «per l'Alta Autorità» (ora «per la Commissione» (art. 1). Le decisioni devono inoltre essere redatte in articoli (art. 3) e notificate per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante consegna contro ricevuta ad una persona abilitata a riceverla (art. 4). Tutte queste condizioni non sono state rispettate per le comunicazioni della Commissione. In particolare la ricorrente lamenta che le comunicazioni non contengono alcun richiamo alla firma dell' originale, e ritiene che la loro elaborazione nel centro di calcolo lascia presumere che la firma sia stata tralasciata. Inoltre essa mette in evidenza che le comunicazioni sono state firmate da un Commissario «in nome della Commissione» e ciò fa pensare — come l'assenza di un richiamo ad una deliberazione della Commissione — che non vi sia stata alcuna decisione del collegio, ma soltanto quello del commissario competente.
Di fronte a queste censure, la Commissione si giustifica principalmente sostenendo che la decisione n. 22/60 non prescrive forme sostanziali, mentre l'opinione — manifestamente insostenibile — espressa precedentemente alla ricorrente e secondo cui, dopo la fusione dell'Alta Autorità con la Commissione Euratom e con la Commissione CEE, la decisione n. 22/60 non sarebbe stata più applicabile — e ciò anche senza esplicita abrogazione — non viene da essa più difesa in corso di causa.
bb)
Mi sembra chiaro — permettetemi di dirlo subito — che in effetti le tesi della ricorrente non possono trovare sostegno nella decisione n. 22/60.
A mio parere non può sussistere alcun dubbio sul fatto che non si tratta comunque di «forme essenziali» ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA quando nella decisione n. 22/60 si dice che una decisione deve essere espressamente qualificata come tale nel titolo, essere redatta in articoli, ed essere notificata per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Se un atto deve essere riconosciuto come decisione in base al suo contenuto, sarebbe in effetti assurdo annullarlo solo perché non reca espressamente tale denominazione. Lo stesso vale per la disposizione secondo cui la decisione dev'essere redatta in articoli, che è stata dettata a fini di chiarezza e di linearità, ma la cui inosservanza non può in alcun modo influire sull'esistenza dell'atto. Quanto al requisito della notificazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, è chiaro che si tratta di un elemento successivo all'adozione della decisione e che non può, quindi, avere alcun influsso sul suo contenuto. Al massimo, esso potrebbe essere importante per l'osservanza del termine di ricorso; ma questo punto non dà luogo a problemi nel presente caso, perché le comunicazioni sono incontestabilmente pervenute alla ricorrente.
Quanto, poi, alla circostanza che nelle comunicazioni non è indicata la data della deliberazione della Commissione, essa non autorizza, a detta della Commissione, a concludere che la decisione sarebbe stata soltanto del Commissario competente e non anche dell'intera Commissione. In realtà è stata senz'altro adottata una decisione della Commissione, e precisamente una decisione a norma dell'art. 27, n. 1, del regolamento interno provvisorio, cioè una decisione di delega di uno dei membri della Commissione «ad adottare provvedimenti di amministrazione o di gestione». Effettivamente questa — non contestata — affermazione sembra essere sufficiente, come non può neppure mettersi in dubbio che la delega è, nella fattispecie, coperta dall'art. 27 del regolamento interno provvisorio, poiché la fissazione delle quote di produzione è una semplice applicazione matematica della decisione n. 2794/80/CECA, che stabilisce in proposito tutti i necessari criteri e non prevede alcun potere discrezionale. Anche se nelle comunicazioni manca un riferimento alla decisione della Commissione, neppure questo, a mio parere, si può qualificare come violazione di forme sostanziali.
Lo stesso vale, infine, per la censura relativa alla firma delle comunicazioni. La ricorrente ha solo presunto che manchi la firma autografa sugli originali. Tuttavia, neppure il fatto che le comunicazioni non contengono alcun riferimento alla firma degli originali e che esse sono state firmate non già «per la Commissione», bensì «in nome della Commissione» può essere considerato come un vizio di forma tale da poter giustificare l'annullamento degli atti impugnati.
b)
La ricorrente contesta inoltre — e questo è un secondo aspetto da trattare nell'ambito del primo motivo d'impugnazione — che le comunicazioni rivoltele erano insufficientemente motivate, e quindi non soddisfacevano una condizione posta non solo dalla decisione n. 22/60, ma anche dall'art. 15 del Trattato CECA e la cui importanza è stata ripetutamente messa in evidenza nella giurisprudenza della Corte.
Secondo la ricorrente, non si capisce come sia stato effettuato l'adeguamento delle produzioni di riferimento ai sensi dell'art. 4 della decisione n. 2794/80/CECA. Non sono state indicate le precise disposizioni applicate e manca anche qualsiasi chiarimento del risultato aritmetico, ad esempio sotto forma di dati sulla produzione di riferimento o di ragguagli sui valori statistici e sulla loro elaborazione, cioè sugli elementi che possono essere rilevanti nell'ambito dell'art. 4, n. 4 (tasso di utilizzo medio annuo). Le delucidazioni date successivamente a voce dalla Commissione non soddisfano certamente l'esigenza di motivazione, poiché in tal modo si giunge ad abbreviare i termini d'impugnazione, a prescindere dal fatto che — secondo la giurisprudenza — la motivazione serve non solo ad informare i destinatari della decisione, ma anche a rendere possibile il controllo giurisdizionale da parte della Corte.
A ciò la Commissione oppone che un'esatta valutazione si ottiene soltanto se si prende in considerazione l'intero sistema in cui si collocano le comunicazioni ai sensi dell'art. 3 della decisione n. 2794/80/CECA. Tali comunicazioni servono, invero, soltanto ad integrare la decisione generale che già contiene tutti gli elementi per effettuare i conteggi. Per esse non possono perciò valere gli stessi requisiti cui devono rispondere decisioni di per sé perfette. Nulla si può quindi validamente obiettare al fatto che la Commissione abbia programmato, per fare le comunicazioni, un calcolatore i cui risultati — come dimostrano le considerazioni svolte dalla ricorrente nelle sue memorie — possono in realtà essere senz'altro verificati dai destinatari della comunicazione.
Anche su questo punto, credo che si debba seguire l'opinione della Commissione.
In primo luogo, infatti, le comunicazioni ai sensi dell'art. 3 della decisione n. 2794/80/CECA sono strettamente connesse a questa decisione, di guisa che non è certamente necessario ch'esse ripetano i criteri già enunciati nella decisione generale. Inoltre, nella giurisprudenza, l'obbligo di motivazione è già stato notevolmente limitato. Penso, al riguardo, in particolare alla sentenza 1o dicembre 1965 — richiamata dalla stessa ricorrente — nella causa 16/65 (Ditta C. Schwarze c/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Race. 1965, pag. 909 e segg.), secondo cui il grado di precisione della motivazione di un atto deve essere proporzionato alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione; non è poi affatto indispensabile che vengano comunicati tutti gli elementi di fatto rilevanti, essendo invece sufficiente quanto è necessario per informare un interessato competente.
Si può quindi constatare che era senz'altro possibile alla ricorrente individuare, fra le disposizioni dell'art. 4 della decisione n. 2794/80/CECA, relative all'adeguamento, quella che era stata applicata nel suo caso. Tale disposizione era d'al-tronde espressamente indicata — per quanto riguarda il primo trimestre 1981 — nella lettera della Commissione 9 febbraio 1981; ora, il fatto che nella comunicazione riguardante il quarto trimestre 1980 mancasse la menzione del relativo numero dell'art. 4 della decisione n. 2794/80/CECA non può essere considerato come inosservanza di un requisito essenziale di forma. Bisogna anche riconoscere che la mancata indicazione dei dati di base per la determinazione della produzione di riferimento della ricorrente risulta irrilevante in quanto tali dati erano stati forniti dalla ricorrente stessa. Per quanto riguarda, poi, i singoli conteggi, deve ritenersi decisivo il fatto che le relative indicazioni si trovano nella decisione generale. Non era quindi necessaria un'ulteriore delucidazione nella comunicazione, mentre eventuali punti oscuri avrebbero potuto essere chiariti in sede contenziosa. Infine, quanto ai dati statistici criticati dalla ricorrente e che nella fattispecie sono rilevanti solo riguardo all'applicazione dell'art. 4, n. 4, della decisione n. 2794/80/CECA, non solo è d'uopo constatare che non si può pretendere che una decisione contenga tutti gli elementi contabili, ma si deve anche presumere che essi potevano essere accessibili alla ricorrente senza particolari difficoltà.
Riassumendo si può dire che, considerate le particolarità del sistema di quote, il quale richiede la rapida trasmissione delle comunicazioni a un gran numero di imprese, l'uso di un calcolatore non può essere in linea di principio biasimato, e che la motivazione così data alle singole comunicazioni — da valutare in relazione alla decisione generale e alle eventuali delucidazioni supplementari date a voce dalla Commissione — può essere considerata sufficiente sia per gli interessi dei destinatari, sia al fine del controllo giurisdizionale.
2. Sulla comunicazione relativa alle quote di produzione valide per il quarto trimestre 1980, in particolare
All'inizio, ho già ricordato che le produzioni di riferimento della ricorrente, calcolate secondo l'art. 4, nn. 1 e 2, della decisione n. 2794/80/CECA, e cioè le normali produzioni di riferimento, sono state adeguate (aumentate) dalla Commissione ai sensi dell'art. 4, n. 5, con riguardo ai provvedimenti di ristrutturazione adottati dalla ricorrente dal 1974. La ricorrente sostiene che la Commissione ha omesso, a torto, di effettuare un adeguamento ai sensi dell'art. 4, n. 4, in relazione alla messa in opera di un nuovo impianto dopo il 1o luglio 1980. A suo avviso, una esatta interpretazione della suddetta norma avrebbe portato infatti necessariamente ad ammettere che i presupposti da essa stabiliti ricorrevano nel suo caso. In tal modo si sarebbe giunti almeno ad un maggiore aumento, anche ammesso che non fosse opportuna — come invece ritiene la ricorrente — la contemporanea applicazione delle due norme di adeguamento, e ciò avrebbe fatto salire le produzioni di riferimento ad un livello molto al di sopra di quello ritenuto esatto dalla Commissione.
a)
In questo contesto è necessario anzitutto sapere che la ricorrente, dopo il 1o luglio 1980, poneva in servizio un ulteriore forno di preriscaldamento e rendeva quindi possibile una più ampia utilizzazione del proprio treno di bande laminate a caldo. Questo investimento veniva dichiarato all'inizio del 1979. Nonostante le capacità eccedentarie esistenti in questo settore, la Commissione non dava parere negativo in proposito, e cioè non dichiarava che l'ampliamento degli impianti fosse in contrasto con gli obiettivi generali «Acciaio», evidentemente perché esso rendeva possibili un sostanziale ammodernamento ed una intensificata produzione di acciaio speciale. In quale misura, inoltre, sul parere della Commissione abbia influito la contemporanea chiusura di un vecchio forno di preriscaldamento non è del tutto chiaro, ma neppure molto importante per il presente procedimento. Vorrei soltanto ricordare, in proposito, l'affermazione della Commissione secondo cui vi era stato un impegno in tal senso da parte della ricorrente e corrispondenti aspettative da parte della Commissione, senza che venisse tuttavia stabilita espressamente una siffatta condizione e senza che la. ricorrente assumesse in proposito alcun obbligo giuridico. Su questo investimento la ricorrente forniva informazioni, all'inizio del 1980, servendosi del questionario 2-61, di cui è stato prodotto in causa un esemplare nel procedimento 24/81. Da tali informazioni — erano richiesti dati relativi alle più elevate possibilità di produzione nel corso di un anno, tenuto conto dei prevedibili tassi di utilizzo — risulta che, col nuovo impianto, il volume di produzione della ricorrente era aumentato del 9,35 %, nel 1980, rispetto al 1979. Su tale base, la Commissione giungeva a concludere che le condizioni poste dall'art. 4, n. 4, della decisione n. 2794/80/CECA non erano soddisfatte, in quanto detta norma parla di un aumento del volume di produzione di almeno il 15 %.
b)
La ricorrente sostiene invece che a torto la Commissione considera la nozione di «possibilità di produzione» («Produktionskapazität») ai sensi dell'art. 4, n. 4, equivalente a quella di «più elevata possibilità di produzione» («höchstmöglichen Erzeugung») cui si riferisce il suddetto questionario. A suo parere è inammissibile il fatto di basarsi sulla differenza fra le più elevate possibilità di produzione di un'impresa in due anni diversi, e si deve invece considerare la capacità dell'impianto stesso. Come nell'uso linguistico generale e in quello economico-aziendale, per «capacità produttiva» si deve intendere il volume di produzione più elevato possibile di una impresa, ammettendo che la possibilità di produzione esistente al momento della rilevazione rimanga immutata per un certo tempo, normalmente un anno. Inoltre, è necessario basarsi sulla capacità produttiva astratta, e non prendere in considerazione le caratteristiche concrete della struttura produttiva e i presumibili tassi di utilizzo degli impianti di una impresa (nel presente caso, cioè, il fatto che la ricorrente procede alla trasformazione di una certa quantità di bramme di acciaio speciale in nastri larghi laminati a caldo, procedimento che richiede più tempo della produzione di acciaio ordinario). In tal modo, nel caso della ricorrente, si avrebbe per il 1980 un aumento di produzione — rispetto al 1979 — superiore al 18,70%.
In particolare, a sostegno del suo punto di vista, la ricorrente adduce i seguenti argomenti :
—
Essa rileva che nell'art. 4, n. 4, le nuove capacità produttive non vengono espressamente riferite ad un anno, e sostiene che, se nella decisione n. 2794/80/CECA fosse stata effettivamente presa in considerazione la «più elevata possibilità di produzione» ai sensi del questionario 2-61, si sarebbe certamente fatto espresso riferimento a questa precisa nozione.
—
A suo avviso, inoltre, il punto di vista della Commissione implica — dato che per il 1981 esistevano solo preventivi — che per i primi due trimestri del 1981 ci si è basati su criteri che solo alla fine dell'anno, cioè molto tempo dopo la scadenza del periodo di validità della disciplina delle quote, potevano essere considerati sicuri. Per di più, ammesso che ci si debba basare su un determinato periodo di tempo, dal sistema della disciplina stessa risulta necessariamente che tale periodo non è l'anno, bensì il trimestre.
—
Infine, la tesi della ricorrente sarebbe fra l'altro corroborata dall'esame degli scopi della disciplina e dalla necessità di pervenire ad una interpretazione in complesso ragionevole. Con il regime delle quote viene perseguito lo scopo di ridurre la capacità produttiva. La tesi sostenuta dalla Commissione porta chiaramente a risultati contrari, poiché induce le imprese che vogliano fruire dei vantaggi di cui all'art. 4, n. 4, a rimandare una prevista riduzione di capacità, e favorisce quindi le imprese che abbiano rinunciato ad una tale riduzione. Ora, se si parte dal presupposto che la Commissione rinuncia ad esprimere parere negativo, secondo l'art. 4, n. 4, soltanto qualora la messa in opera di nuovi impianti sia collegata ad una riduzione di capacità, si deve constatare che la suddetta norma non porta mai ad un aumento della produzione di riferimento. Ciò deve ritenersi del tutto assurdo, come l'altra conseguenza della tesi della Commissione, e cioè il fatto che un nuovo impianto, per fuire dell'art. 4, n. 4, dev'essere tanto più grande quanto più tardi esso viene messo in funzione. Per finire si può parlare anche di un effetto discriminatorio collegato alla tesi della Commissione, nel senso che, per le produzioni di riferimento calcolate soltanto in base all'art. 4, nn. 1 e 2, la chiusura di parti degli impianti non dà luogo ad una riduzione.
e)
La Commissione sostiene che tutto ciò non è convincente e, da parte mia, ho l'impressione che anche su questo punto i suoi argomenti siano i più validi.
aa)
Così, non è evidentemente possibile — e del resto neppure la ricorrente sembra sostenerlo con energia — basarsi, ai fini dell'art. 4, n. 4, su una nozione astratta di capacità, e cioè nel suo caso — ignorando la sua reale struttura produttiva e i suoi programmi di produzione — assumere fittiziamente ch'essa produca solo acciaio comune, nonostante il progettato ampliamento della produzione di acciaio speciale a scapito di quella di acciaio comune. Ciò vale in particolare con rigardo al fatto che la disciplina mira ad una riduzione della produzione e al ripristino dell'equilibrio tra l'offerta e la domanda. Poiché, quindi, si tende ad ottenere effetti sul mercato, sembra logico applicare soltanto criteri connessi al mercato, e perciò basarsi sugli effettivi rapporti di produzione.
bb)
Si deve inoltre riconoscere che l'aumento della capacità produttiva è stato determinato in modo appropriato mediante un raffronto tra le più elevate possibilità di produzione dell'anno 1979 e del 1980, anche se questo non risulta chiaramente nel testo del provvedimento, come sarebbe stato senz'altro possibile. Ciò induce a fare varie considerazioni.
—
Ancora una volta bisogna ricordare la finalità cui è informato il regime in questione, che è quella di giungere ad una riduzione della produzione. Ciò implica — e in proposito si può fare riferimento alle dettagliate disposizioni dell'art. 4, n. 4 (necessità che l'aumento di capacità produttive sia almeno pari ad un certo minimo; mancanza di un parere negativo della Commissione, e quindi compatibilità del progetto con gli obiettivi generali «acciaio») — che le nuove capacità non vengono prese in considerazione in ogni caso; ciò rende inoltre necessaria la prudenza nell'ammettere tali capacità, tenuto conto della necessità di neutralizzare provvisoriamente l'aumento di capacità. È perciò sicuramente inammissibile che la ricorrente debba essere trattata come se il suo nuovo impianto fosse stato operante non dal 1o luglio 1980, ma già per la durata dell'intero anno 1980.
—
La ricorrente stessa riconosce evidentemente che l'elemento determinante per il raffronto è la produzione dell'anno 1979, e cioè la produzione effettiva, dichiarata per quell'anno. Poiché un raffronto è possibile solo fra elementi omogenei, appare necessariamente logico basarsi sulla stessa nozione per gli anni 1980 e 1981 e quindi rilevare l'effettivo aumento di produzione — dato utile unicamente ai fini della regolazione del mercato — che dipende da vari fattori concreti, come la capacità degli impianti già esistenti, l'acquisto di materie prime, la capacità dei nuovi impianti, ecc. Il fatto che, in proposito, possono essere rilevanti solo periodi annuali è chiaro non soltanto perché nell'art. 4, n. 4, si parla esclusivamente di anni, ma anche in quanto solo un periodo annuale, nel quale si compensano le oscillazioni stagionali, è sufficientemente rappresentativo e in quanto la Commissione non dispone affatto dei necessari dati per singoli trimestri.
—
Si deve fra l'altro ammettere che la tesi della Commissione è suffragata anche da motivi di praticità. Le imprese dovevano comunque, nella primavera 1980, rispondere alle richieste d'informazioni della Commissione sugli investimenti servendosi del surricordato questionario 2-61 e con riferimento agli anni 1979, 1980 e 1981. Era quindi logico adottare gli stessi criteri per l'applicazione del regime di quote, facendo così in modo da evitare — perlomeno in generale — lunghe e complicate discussioni con le imprese interessate.
cc)
D'altra parte, mi sembra altresì chiaro che le obiezioni della ricorrente in merito alle difficoltà inerenti alla chiusura di impianti non sono valide.
Quando sostiene che l'art. 4, n. 4, della decisione n. 2794/80 è in pratica inapplicabile, perché evidentemente un incremento di capacità dovrebbe sempre essere compensato da chiusure d'impianti, la ricorrente certamente fraintende il punto di vista della Commissione. Nel corso del procedimento abbiamo appreso che non s'intendeva imporre un siffatto automatismo; si doveva invece accertare se la creazione di un nuovo impianto apparisse giustificata alla luce degli obiettivi generali «acciaio», e quindi anche per motivi di ammodernamento e di ristrutturazione, ed era in pratica risultato chiaramente che in una serie di casi, in particolare per i cosiddetti mono-produttori, l'art. 4, n. 4, era stato già applicato nel quarto trimestre 1980.
Quando poi afferma che l'interpretazione difesa dalla Commissione porta necessariamente a ritardare la riduzione della capacità produttiva per evitare un pregiudizio, in ragione di chiusure d'impianti, nell'applicazione dell'art. 4, n. 4, la ricorrente non considera che alle imprese non compete, proprio in base al sistema dell'art. 4, n. 4, una siffatta libertà di disposizione. Se la Commissione esige, come condizione per soprassedere ad un parere negativo, la chiusura di determinati impianti, si perverrà così — e giustamente — ad una riduzione di capacità; se la Commissione ritiene invece che la chiusura non sia necessaria, anche le imprese, normalmente, se ne asterranno.
Per quanto riguarda, poi, il confronto con imprese per le quali vale soltanto una produzione di riferimento normale, che quindi non è soggetta ad alcuna riduzione per le chiusure, il trattamento discriminatorio è già escluso perché in tal caso non hanno alcuna importanza le capacità produttive e, quindi, la modifica delle stesse.
d)
Per quanto riguarda la comunicazione 1o novembre 1980 e la omessa applicazione dell'art. 4, n. 4, della decisione n. 2794/80/CECA, si può quindi ritenere che la Commissione ha esattamente interpretato la suddetta disposizione e che, in base a questa, appunto perché dalle dichiarazioni fatte dalla ricorrente nel questionario 2-61 è risultato, per il 1980 soltanto un aumento di produzione del 9,35 % rispetto al 1979, non si può sostenere ch'essa avrebbe dovuto applicare l'art. 4, n. 4. È così accertato, inoltre, che per l'esame della comunicazione relativa al quarto trimestre 1980 è irrilevante il problema dell'applicazione cumulativa o alternativa dei nn. 4 e 5 dell'art. 4 della decisione n. 2794/80.
3. Sulia comunicazione relativa alle quote di produzione valide per il primo trimestre 1981
Per il primo trimestre 1981 le produzioni di riferimento sono state inizialmente adeguate secondo l'art. 4, n. 5, della decisione n. 2794/80, come ho già detto all'inizio. Perciò nel ricorso, analogamente a quanto sostenuto in merito alle quote di produzione del quarto trimestre 1980, si critica il fatto che non sia stato applicato anche il n. 4 dell'art. 4. Avendo la Commissione successivamente applicato l'art. 4, n. 4, e precisamente invece dell'art. 4, n. 5, la ricorrente dichiarava, ad integrazione del ricorso, che ormai la sua critica riguardava principalmente la mancata applicazione di quest'ultima norma. Non era quindi del tutto chiaro (anche perché la ricorrente sosteneva che l'aumento di produzione non era stato soltanto del 16,98 % — come ritenuto dalla Commissione —, ma di oltre il 18,69 %) se essa mettesse in dubbio anche la corretta applicazione dell'art. 4, n. 4. In proposito la ricorrente ha però chiarito, nella fase orale del procedimento, rispondendo ad una domanda rivoltale al riguardo, ch'essa non intendeva censurare l'applicazione dell'art. 4, n. 4, nel primo trimestre 1981. Non è quindi necessario esaminare ora i problemi connessi a tale applicazione. Ciò che importa è invece unicamente accertare se dovesse essere applicato anche l'art. 4, n. 5, e cioè se si debbano applicare, cumulativamente o alternativamente, più norme relative all'adeguamento.
a)
Per quanto riguarda questo punto delle controversia, entrambe le parti si sono richiamate, a sostegno della rispettiva tesi, anzitutto al testo letterale della decisione n. 2794/80/CECA. In tal modo non si può tuttavia raggiungere un univoco, decisivo risultato.
Bisogna invero riconoscere — e ciò è stato messo in evidenza dalla ricorrente — che nella decisione con si dice mai espressamente che di volta in volta si può applicare soltanto una disposizione di adeguamento. Anche talune espressioni contenute nel preambolo della decisione sembrano deporre a favore dell'opinione della ricorrente (ad esempio, il 4° capoverso del n. 4, che si riferisce all'art. 4, n. 4, dice che «è inoltre necessario» — «ferner» in tedesco, «also» in inglese ed «egalement» in francese — e nel testo inglese e francese del 5° capoverso sono usati termini analoghi). In realtà, tuttavia, ciò non può costituire una base sicura, perché il testo della decisione stessa non parla di una applicazione cumulativa.
Quando, d'altra parte, la Commissione sottolinea la circostanza che nei numeri 3-5 dell'art. 4 si parla ogni volta di aumento delle «produzioni di riferimento», cioè delle produzioni di riferimento normali da calcolare secondo i numeri 1 e 2, o quando sostiene che per poter accogliere la tesi della ricorrente, si dovrebbe invece parlare dell'adeguamento delle produzioni di riferimento aumentate, ad un più attento esame risulta che la tesi della ricorrente non può essere in tal modo smantellata definitivamente. Innanzitutto, infatti, la ricorrente fa valere, in questo contesto, che la nozione di «produzione di riferimento» non è usata nello stesso senso negli artt. 4 e 5 della decisione (nell'art. 4 essa si riferisce alla produzione calcolata secondo i nn. 1 e 2 dello stesso articolo, mentre nell'art. 5 può trattarsi senz'altro di produzioni di riferimento già aumentate). Inoltre, essa non sostiene che in caso di applicazione cumulativa si debba avere un doppio aumento sulla base della produzione di riferimento già adeguata, ma assume invece che si dovrebbero avere più adeguamenti partendo di volta in volta dalla normale produzione di riferimento, il che logicamente non dovrebbe creare, in effetti, alcuna difficoltà.
Dall'analisi del testo letterale della decisione risulta quindi, tutt'al più, che esso non esclude l'applicazione cumulativa delle varie norme d'adeguamento.
b)
La Commissione si riferisce inoltre al sistema delle norme in questione. A suo avviso è evidente che la produzione di riferimento è di regola quella calcolata secondo l'art. 4, nn. 1 e 2, e cioè la produzione effettiva nel periodo di riferimento, mentre le norme di adeguamento dei numeri 3-5 portano a produzioni di riferimento fittizie. Queste ultime disposizioni rappresentano quindi eccezioni, da interpretare in senso stretto. L'applicazione cumulativa può quindi essere considerata ammissibile soltanto se espressamente prevista. Inoltre, non si deve neppure trascurare il fatto che i numeri 3-5 porterebbero normalmente ad un differente aumento, il che non sarebbe logico, se comunque fosse lecita l'applicazione cumulativa.
A ciò la ricorrente ha opposto che, in realtà, non si può trattare di un rapporto fra norma ed eccezione come quello di cui parla la Commissione, perché i numeri 3-5 dell'art. 4 portano soltanto ad un completamento, e non invece ad una sostituzione delle normali produzioni di riferimento. Inoltre la Commissione non ha potuto provare l'esistenza di una regola generale, secondo cui potrebbe venire di volta in volta applicata solo una delle varie disposizioni eccezionali.
Ora, non si può dire a priori che queste obiezioni della ricorrente siano prive di qualsiasi fondamento. Effettivamente sono consentiti dubbi sul fatto che nell'art. 4 della decisione, per ciò che riguarda da un lato i numeri 1 e 2 e dall'altro i numeri 3-5, sia stato stabilito un vero e proprio rapporto norma-eccezione. Né si capisce bene perché non dovrebbero essere applicate varie norme integrative, supposto che si riferiscono a fattispecie diverse, non connesse fra loro, e per le quali è quindi giustificata una diversa valutazione a seconda delle circostanze.
Se però si allarga il campo dell'esame sistematico di cui parla la Commissione e si tiene conto della finalità perseguita dalla disciplina di cui trattasi nel suo complesso, che è quella di giungere ad effettive riduzioni di produzione, non appare del tutto infondata la tesi della Commissione secondo cui si dovrebbe evitare che, premiando eccessivamente determinate situazioni, l'applicazione dei provvedimenti restrittivi risulti priva di effetti concreti. Ciò induce effettivamente a considerare, quanto meno con scetticismo, l'idea di una applicazione cumulativa che potrebbe essere accolta soltanto qualora venissero dedotti in proposito altri argomenti di rilievo e venisse dimostrato che, altrimenti, si avrebbero risultati chiaramente assurdi.
e)
La ricorrente crede di poter desumere un siffatto argomento di rilievo dalla circostanza che inequivocabilmente, a suo avviso, le diverse norme di adeguamento dell'art. 4 hanno diverse finalità e riguardano fattispecie diverse. Mentre i numeri 3 e 5 riguarderebbero fatti anteriori al 1o luglio 1980, le disposizioni del n. 4 sarebbero intese a rendere possibile la presa in considerazione di nuove capacità create dopo la scadenza del periodo di riferimento. Ora, con riguardo al fatto che una data agevolazione è concessa per il raggiungimento di un determinato scopo, non si può rifiutare un'altra agevolazione che serva ad uno scopo diverso.
La Commissione considera invece che, quanto meno i numeri 4 e 5 dell'art. 4 della decisione 2794/80/CECA, che sono le norme rilevanti nella fattispecie, hanno una finalità comune in quanto, secondo entrambe le disposizioni, deve essere premiato un comportamento che corrisonde agli obiettivi generali «acciaio». Ai sensi del n. 5 vengono prese in considerazione le ristrutturazioni che portano a lunga scadenza ad una auspicata riduzione di capacità, come è dimostrato dal fatto che il presupposto per l'applicazione di detta norma è la realizzazione di un profitto nell'anno 1979. Ma anche in base al n. 4 — correttamente interpretato — non si deve prendere in considerazione qualsiasi aumento di capacità. Importa invece — come indica la condizione relativa alla mancanza di un parere negativo della Commissione — il fatto che si tratti di provvedimenti positivi di ristrutturazione e che, con la creazione di nuovi impianti, non venga in via di principio aumentata la capacità complessiva, esigenza sottolineata anche da una decisione del Consiglio del marzo 1981.
Su questo punto, mi sembra che debba prevalere la tesi della Commissione. Non si può negare, infatti, che tra le norme di adeguamento del n. 4 e del n. 5 dell'art. 4 esiste una strettissima connessione materiale, anche se si deve partire dal presupposto — la Commissione lo ha messo in rilievo rispondendo all'obiezione della ricorrente secondo cui l'art. 4, n. 4, non sarebbe in prativa mai applicabile — che un ampliamento di capacità non deve sempre essere collegato con chiusure d'impianti e che, quindi, non si ha sempre, necessariamente, un parere negativo della Commissione quando i progetti di investimento non prevedono anche delle chiusure. Mi sembra anche evidente che, secondo lo spirito della normativa, è logico considerare soltanto una volta le differenze di capacità rispetto al periodo di riferimento. Perciò, o si applica il n. 5, trattando l'impresa come se non vi fossero state riduzioni di capacità, o subentra il n. 4, e in tal caso si deve di regola presumere che siano state create nuove capacità al posto delle vecchie, ridotte dopo il 1974. Se si applicassero contemporaneamente le due disposizioni, l'impresa sarebbe trattata, da un lato, come se le capacità non fossero state ridotte e, dall'altro, come se avesse effettuato riduzioni di capacità. Tutto ciò è, in effetti, difficilmente conciliabile. Fra l'altro, in questo contesto, non si dovrebbe neppure dimenticare che ai fini dei nn. 4 e 5 valgono differenti periodi di riferimento (per il n. 5 l'anno 1974 e per il n. 4 gli anni dal 1977 al 1980). Come giustamente dice la Commissione, anche questo depone senza dubbio contro la tesi secondo cui, ai fini dell'adeguamento della produzione di riferimento, si dovrebbe assumere come dato di partenza la produzione massima del 1974, da aumentare poi mediante una rettifica basata sulla produzione degli anni 1977-1980.
d)
Resta ancora da esaminare quale risultato comportano la considerazioni che si riferiscono all'osservanza del divieto di discriminazioni.
aa)
La ricorrente sostiene in proposito che solo il suo punto di vista è conforme al principio della parità di trattamento e che perciò, per garantire il rispetto dei principi generali del Trattato, fra i quali rientra anche il divieto di discriminazioni, si deve dare la preferenza ad una interpretazione che consenta l'applicazione cumulativa delle norme di adeguamento. La sola applicazione alternativa porterebbe infatti a trattare nello stesso modo fattispecie diverse. A suo avviso, è inoltre incontestabile che il punto di vista della Commissione porta ad un ingiustificato trattamento di favore per le imprese che nel 1974 non abbiano proceduto a ristrutturazioni ed abbiano successivamente posto in funzione nuovi impianti ai sensi dell'art. 4, n. 4. Ad esse — partendo da un alto livello di produzione — si applicherebbe il n. 4 dell'art. 4, ottenendo così una produzione di riferimento molto più elevata che nel caso di un'impresa la quale, dopo il 1974, abbia ridotto la propria capacità.
Ribattendo a questi argomenti, la Commissione ha dimostrato che la sua interpretazione deve essere preferita anche dal punto di vista della non discriminazione.
bb)
Su questo punto della controversia si deve constatare in particolare quanto segue:
—
Anzitutto la ricorrente non può negare ch'essa può parlare di uguale trattamento di diverse fattispecie solo assumendo determinati valori teorici, cioè nell'ipotesi che, in un'impresa, la riduzione di capacità dopo il 1974 corrisponda esattamente alla capacità presa in considerazione, a norma dell'art. 4, n. 4, per un nuovo impianto posto in funzione. Ora, le cose non stanno necessariamente così e in particolare non per la ricorrente, per la quale, secondo la Commissione, l'applicazione dell'art. 4, n. 4, porta ad un premio più elevato, nell'aumento della produzione di riferimento, che l'applicazione del n. 5. Non si può quindi sostenere che essa sia stata trattata come un'impresa che — a parità di riduzione della capacità dopo il 1974 — non abbia messo in funzione alcun nuovo impianto; nel suo caso, si tiene invece pienamente conto dell'aumento di capacità. Inoltre non si deve dimenticare, in generale, che non si può parlare di discriminazione se un trattamento diverso può giustificarsi oggettivamente, e cioè in relazione agli scopi della normativa di cui trattasi.
—
Circa l'altro esempio addotto dalla ricorrente per dimostrare l'ingiustificato trattamento di favore di cui godrebbe un'impresa che, senza previa ristrutturazione, abbia creato nuovi impianti, è essenziale la circostanza che la ricorrente — la quale presume che la produzione di riferimento sia pari a quella dell'anno 1974 e venga ulteriormente aumentata mediante l'applicazione dell'art. 4, n. 4 — parte dal presupposto che tale impresa abbia potuto mantenere negli anni successivi al 1974, nonostante la crisi dell'acciaio, il proprio livello di produzione. In proposito la Commissione ha giustamente rilevato che questo presupposto dev'essere basato sul fatto che si tratti di una impresa già in precedenza modernizzata; in tal caso, il trattamento di favore non sarebbe criticabile, bensì giustificato, perché si avrebbe a che fare, per così dire, con un «pioniere» della ristrutturazione. D'altra parte, la ricorrente deve ammettere che la premessa del suo ragionamento non risponde alla realtà, perché è semplicemente inconcepibile, in circostanze normali, che una impresa abbia potuto mantenere il volume di produzione del 1974. Quest'ultima affermazione non può essere smentita neppure dall'argomento della ricorrente secondo cui tali casi sono pienamente concepibili qualora, con l'aiuto di sovvenzioni, siano stati integralmente sfruttati impianti antiquati. A sostegno di questo argomento la ricorrente non ha potuto fornire alcuna prova, né in particolare dimostrare che si tratta di casi tipici, i soli che potrebbero esser presi in considerazione per un raffronto.
—
D'altra parte, bisogna riconoscere che le considerazioni addotte dalla Commissione, dal punto di vista della non discriminazione, contro l'idea dell'applicazione cumulativa delle norme di adeguamento, non sono fuori luogo. È chiaro, ad esempio, che la «ratio» dell'art. 4, n. 4, consiste nel fatto di trattare le imprese che dispongono di nuovi impianti, al fine di una ragionevole presa in considerazione di nuove capacità, come se gli impianti fossero stati già in funzione nel periodo di riferimento conclusosi il 30 giugno 1980. Poiché, infatti, non sembra ragionevole attribuire maggior peso, nell'ambito del regime delle quote, ad impianti che siano stati resi operanti solo più tardi, è necessario evitare che tali imprese siano trattate meglio di altre che pure abbiano effettuato una ristrutturazione, ma nelle quali la creazione di nuove capacità sia stata attuata in modo da essere ancora presa in considerazione nel periodo di riferimento. Un siffatto inammissibile trattamento di favore si dovrebbe tuttavia constatare — come dimostrano gli esempi della Commissione — se si seguisse la tesi della ricorrente, mentre può essere evitato con l'applicazione esclusivamente alternativa delle norme di adeguamento propugnata dalla Commissione.
A ciò non si può neppure opporre — come ha cercato di fare la ricorrente — che la poco felice formulazione della decisione n. 2794/80/CECA rende comunque inevitabili le discriminazioni nel senso che gli impianti messi in funzione anteriormente al 1o luglio 1980 hanno potuto essere presi in considerazione, per la normale produzione di riferimento, solo qualora la loro messa in funzione abbia avuto luogo in epoca abbastanza remota rispetto al 1° luglio 1980; le messe in funzione successive hanno avuto invece solo effetti limitati e quelle del 30 giugno 1980, giorno precedente alla data decisiva, non hanno potuto avere alcun effetto. Un simile risultato, certamente non soddisfacente, può essere in realtà evitato — come ha dimostrato la Commissione — con una sensata applicazione della norma, cioè considerando come messa in funzione la fine del periodo di collaudo di un impianto e basandosi quindi sul principio che il macchinario deve già aver lavorato per tre mesi. Inoltre, la Commissione ha fatto capire ch'essa è assolutamente disposta a comporre altre eventuali divergenze residue in base all'art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA, già citato all'inizio.
e)
Alla fine di tutte queste considerazioni, alle quali può anche aggiungersi il timore che un'applicazione cumulativa delle norme di adeguamento porti eventualmente ad una produzione di riferimento che supera la capacità produttiva di un'impresa, si può quindi constatare che gli argomenti a favore dell'applicazione alternativa delle norme di adeguamento sono più numerosi di quelli a favore dell'applicazione cumulativa e che, comunque, non si riscontra alcuna considerazione di rilievo e di carattere decisivo che possa corroborare il punto di vista della ricorrente. Perciò, alla Commissione non si può certamente far carico di non aver applicato, ai fini della determinazione delle quote di produzione della ricorrente per il primo trimestre 1981, oltre al n. 4 dell'art. 4 della decisione anche il n. 5 dello stesso articolo.
4. Sulle censure relative alla decisione generale n. 2794/80/CECA
Per finire, devo ancora prendere in considerazione le critiche formulate nei confronti delle norme di base per l'adozione del regime delle quote di produzione.
Occorre, in proposito, distinguere due punti di vista :
—
Da una parte, la ricorrente nutre dubbi sulla conformità della condizione stabilita nell'art. 4, n. 4, della decisione (mancanza di un parere negativo della Commissione su un programma di investimento) al Trattato CECA, in quanto siffatti pareri, ai sensi dell'art. 54, 4° comma, di tale Trattato, non dovrebbero essere vincolanti, mentre nell'ambito del regime di quote ad essi si ricollegano effetti giuridici.
—
D'altra parte, la ricorrente afferma che la determinazione delle quote di consegna nell'art. 7, n. 2, della decisione n. 2794/80/CECA è inammissibile, ed osserva che, sotto vari profili, questa norma manca di chiarezza.
In questo contesto la ricorrente sostiene, in linea di principio, che tali eccezioni d'illegittimità sono consentite per tutte le disposizioni di una decisione generale. È irrilevante che la norma criticata sia stata applicata nel suo caso e non è neppure necessario che la ricorrente sia direttamente danneggiata da una siffatta violazione del Trattato. Ciascuna impresa dovrebbe per principio considerarsi colpita, qualora sia certo che il regime di quote viola principi generali e in particolare il divieto di discriminazioni.
In proposito si deve, a mio avviso, osservare quanto segue:
a)
Anzitutto non è molto chiaro se la prima censura sia stata o no mantenuta. Dopo che la Commissione aveva chiarito ch'essa non intendeva dare parere negativo nel caso della ricorrente, questa dichiarava, nel suo secondo ricorso, che non voleva insistere su questo punto. Ora, ciò potrebbe essere inteso nel senso che la ricorrente ha lasciato cadere la suddetta censura.
b)
Come sapete, la Commissione ha decisamente contestato, nel presente procedimento, l'ammissibilità delle censura in questione. Essa ha sostenuto al riguardo, in via di principio, che le critiche relative ad una decisione generale sono certo ammissibili, quando sono intese a mettere in evidenza la illegittimità dell'intera decisione ed in tal modo a scuotere la base delle decisioni individuali. Se invece si tratta soltanto di criticare singole disposizioni della decisione generale, è necessario che queste trovino rispondenza in una decisione individuale, che la decisione individuale sia basata sulla disposizione impugnata e rappresenti un caso di applicazione della regola generale.
Ritengo che questa tesi sia valida, come ho già chiaramente fatto intendere nelle conclusioni relative alla causa 92/78 (Simmenthal SpA e/Commissione delle Comunità europee, Race. 1979, pag. 813 é segg.), richiamate dalla ricorrente nel presente procedimento, e in cui si trova non soltanto l'affermazione (citata dalla ricorrente — e che si riferisce ad un problema diverso —) secondo cui l'eccezione d'illegittimità non richiede la prova di uno specifico interesse, ma anche il riferimento alla necessità che la decisione impugnata costituisca l'immediata applicazione della regola generale contestata. Questo principio è stato sempre ribadito anche nella vostra giurisprudenza, ad esempio nella sentenza 13 luglio 1966 (causa 32/65, Governo della Repubblica italiana e/Consiglio e Commissione, Race. 1966, pagg. 296, 323 e segg.), che si riferisce all'analogo principio sancito dall'art. 184 del Trattato CEE e secondo cui è indispensabile che il regolamento, di cui si eccepisce l'illegittimità, sia stato applicato alla fattispecie controversa; la questione decisiva è perciò se la dichiarazione di inapplicabilità di un siffatto regolamento influisca sulla legittimità dell'atto direttamente impugnato.
c)
Nella presente fattispecie, ciò significa che certamente non esiste alcun motivo di esaminare le obiezioni formulate in merito all'art. 4, n. 4, della decisione n. 2794/80. Il rifiuto di applicare questa norma nel caso della ricorrente non dipende, infatti, da un parere negativo della Commissione, bensì dalla mancanza di altri presupposti di detta disposizione. Se venisse dichiarata l'illegittimità della condizione «mancanza di un parere negativo della Commissione» alla ricorrente non potrebbe in pratica applicarsi al-cun'altra decisione o tutt' al più si arriverebbe — dato che, in tal caso, l'art. 4, n. 4, si sarebbe dovuto applicare ad altre imprese, nei cui confronti sia stato espresso parere negativo — ad una riduzione delle quote della ricorrente, risultato cui essa certamente non aspira.
d)
Lo stesso vale per le censure e le osservazioni relative all'art. 7, n. 2.
Secondo questa norma tutte le imprese hanno l'obbligo di limitare le proprie consegne nel mercato comune in base al rapporto tra consegne comunitarie e consegne complessive che risultava durante un determinato periodo di dodici mesi, fra il luglio 1977 e il giugno 1980. Non si può certo negare che esiste una connessione fra questa norma e la comunicazione delle quote, poiché la somma delle quote di consegna valide per la Comunità e per paesi terzi è uguale alla quota di produzione, e quindi la determinazione delle quote di produzione implica nello stesso tempo la determinazione delle quote di consegna. È però decisivo il fatto che la disciplina delle quote di consegna, nell'ambito della quale non si tratta, come per le quote di produzione, di una cifra assoluta, bensì di un rapporto numerico, diverso per ciascuna impresa, già fissato al momento dell'emanazione della decisione, non rappresenta il fondamento per la determinazione delle quote di produzione e che, pertanto, non si può dire ch'essa sia stata applicata nelle comunicazioni impugnate. Perciò la dichiarazione d'illegittimità dell'art. 7, n. 2, non avrebbe come conseguenza l'annullamento della comunicazione delle quote di produzione. Il riferimento che si deve fare, per le quote di consegna, alle quote di produzione non è quindi certamente sufficiente, in un procedimento che riguarda il controllo delle comunicazioni delle quote di produzione, per includere nell'esame la disposizione dell'art. 7, n. 2. Esso può tutt'al più acquistare rilevanza qualora per il superamento del limite delle consegne comunitarie venga inflitta un'ammenda e il relativo provvedimento sia impugnato dinanzi alla Corte di giustizia.
Si potrebbe ancora dire — e con questa osservazione ho finito — che i ricorsi d'annullamento come quello in esame non possono certamente costituire il mezzo per far chiarire in astratto il contenuto dell'art. 7, n. 2. Ora, è proprio a questo che mira la ricorrente con la maggior parte della sua argomentazione che si riferisce all'art. 7, n. 2.
III —
Non posso quindi far altro che proporre alla Corte di respingere i due ricorsi della Krupp Stahl AG, e di porre le spese di causa a carico della ricorrente.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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