CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHI
DEL 29 OTTOBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Anche la causa che passo ora a trattare verte sulla nota disciplina delle quote di produzione d'acciaio di cui alla decisione n. 2794/80 (GU n. L 291 del 31 ottobre 1980, pagg. 1 e segg.).
Essa riguarda la ditta Ferriera Padana, un'azienda relativamente piccola, che acquista acciaio grezzo e lo trasforma in tondo per cemento armato del gruppo IV ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 2794/80. Alla Ferriera Padana veniva notificata, in una comunicazione del 1o novembre 1980, la quota di produzione che le competeva per il quarto trimestre del 1980. Il 10 novembre 1980 essa chiedeva, in applicazione dell'art. 4, n. 4, della decisione n. 2794/80, un aumento della produzione di riferimento in considerazione dell'entrata in funzione di nuovi impianti, il che le veniva accordato con decisione 18 dicembre 1980.
Già in precedenza, tuttavia, la Ferriera Padana aveva adito la Corte di giustizia chiedendo:
—
l'annullamento della decisione 1o novembre 1980, nonché della decisione generale n. 2794/80 in quanto fondamento della decisione prima menzionata,
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il rinvio della pratica alla Commissione, al fine di consentirle di prendere i necessari provvedimenti, e
—
l'accertamento dell'obbligo, da parte della Commissione, di provvedere, con l'ausilio di misure appropriate, ad un equo risarcimento del danno causato all'attrice.
L'attrice manteneva ferme tali pretese anche dopo la notifica della suddetta decisione 18 dicembre 1980, formulando obiezioni di principio circa l'introduzione di quote di produzione nel campo del tondo per cemento armato.
Nella presente controversia esprimo il seguente parere, affrontando prima le doglianze di natura formale e quindi la questione se la Commissione abbia violato disposizioni del Trattato.
I — Violazione di forme essenziali
L'art. 58 del Trattato CECA — come ho già accennato nelle conclusioni in causa Rumi (causa 258/80) — prescrive di sentire il Comitato consultivo prima di adottare una decisione in forza di tale disposizione nonché di far precedere la fissazione delle quote da studi effettuati con la partecipazione delle imprese e delle associazioni di imprese.
La ricorrente mette innanzitutto in dubbio che il primo precetto sia stato osservato, in quanto la motivazione della decisione n. 2794/80 non contiene alcuna dichiarazione in tal senso. Essa sostiene poi che gli studi erano stati effettuati con la partecipazione, non già dell'associazione, dei produttori di tondo per cemento armato, ma solo dell'associazione dei produttori di acciaio grezzo. Al riguardo essa fa riferimento alle considerazioni contenute nella motivazione della decisione in ordine al grado di sfruttamento della capacità dell'impresa, che non corrispondono chiaramente al vero riguardo al tondo per cemento armato, in quanto in tale settore non è possibile una previsione del genere a causa di fattori imponderabili. Inoltre gli studi ai sensi dell'art 58, n. 2, sarebbero iniziati solo pochi giorni prima della notifica ufficiale dei provvedimenti, cosicché essa non sarebbe stata più in grado di influire su di essi in quanto in quel momento essi erano ormai cosa fatta.
La Commissione ribatte anzitutto che il Comitato consultivo aveva in realtà emesso il proprio parere il 16 ottobre 1980. Ciò può avere valore decisivo, mentre la circostanza che di ciò non sia stata fatta menzione nella motivazione della decisione non può essere considerata come una violazione di forme essenziali, e quindi non costituisce sicuramente un motivo di annullamento.
Riguardo agli studi da eseguire ai sensi dell'art. 58, n. 2, la Commissione dichiara non solo di effettuare continui studi di mercato in conformità agli artt. 46 e 48 del Trattato CECA, ma di avere altresì intrapreso studi complementari appositi per la fissazione della disciplina delle quote. A questo scopo si erano tenute riunioni non solo con le associazioni dei produttori di acciaio ma anche con l'associazione dei cosiddetti «Bresciani». Il suo comportamento è stato perciò manifestamente corretto. Anzitutto, non si può infatti mettere in dubbio la tempestività degli studi, come ho già illustrato particolareggiatamente nelle conclusioni per la causa Rumi. In secondo luogo, è privo di rilievo anche il fatto che la ricorrente non appartenga alla summenzionata associazione. In ogni caso, cioè, essa aveva avuto la possibilità, come assicura la Commissione, di manifestare alla Commissione stessa il proprio parere, anche in qualità di impresa singola, ma non ne ha fatto uso.
Senza dubbio non si può parlare quindi di violazione di forme essenziali nell' emanazione della decisione n. 2794/80 per i motivi addotti dalla ricorrente.
II — Violazione dell'art. 58, n. 1, del Trattato CECA
Per quanto riguarda l'asserita violazione di norme sostanziali, di cui ora passo a trattare, la ricorrente si rifa in primo luogo all'art. 58, n. 1, del Trattato CECA. A norma di questo, i presupposti per la fissazione di quote di produzione sono anzitutto la diminuzione della domanda in maniera tale che si possa parlare di crisi manifesta e, in secondo luogo, l'insufficienza delle misure contemplate dall'art. 57 del Trattato CECA. La ricorrente sostiene che nel settore del tondo per cemento armato mancavano entrambi i presupposti e che quindi sotto questo profilo la disciplina delle quote era ingiustificata.
1.
Sul primo punto, la ricorrente fa riferimento anzitutto ad una comunicazione della Commissione del luglio 1980, in cui si parlava di una diminuzione degli ordini a causa della riduzione della domanda negli USA. In ogni caso, ciò era privo di valore per il tondo per cemento armato in quanto al riguardo il mercato americano non rileva a motivo dei costi di trasporto. Inoltre, nella richiesta della Commissione 6 ottobre 1980 indirizzata al Consiglio veniva posto in rilievo il diminuito sfruttamento della capacità produttiva nel settore dell'acciaio grezzo. Con ciò non poleva essere dimostrata una crisi per il tondo per cemento armato in quanto l'acciaio grezzo viene trasformato anche in altri prodotti ed inoltre l'aumento della produzione di tondo per cemento armato, che viene impedito dalla disciplina delle quote, avrebbe potuto contribuire al superamento della crisi sul mercato dell'acciaio grezzo. Per di più, la stessa Commissione accennava che nel settore del tondo per cemento armato, durante la prima metà del 1980, i programmi di consegna venivano disattesi in misura crescente, fatto che era indizio di un aumento della produzione a fronte di una domanda crescente. Concordava altresì con questo quadro il fatto che già nel 1977 solo il 50 % dei produttori di tondo per cemento armato aveva partecipato a programmi di consegna, mentre in altri settori la partecipazione era giunta fino al 90 o/o.
Può darsi che entrambi i documenti della Commissione indicati dalla ricorrente — per quanto riguarda i problemi esistenti nel settore del tondo per cemento armato — non fossero sufficientemente chiari, benché non vada trascurato che nel documento del 1980 si parlava non solo del mercato degli USA ma, ad esempio, anche del mercato iraniano, e che in esso si trattava anche di rilevanti mutamenti e di una situazione particolarmente difficile nell'edilizia nonché di una conseguente diminuzione della produzione. Va pure ricordato che nella richiesta della Commissione indirizzata al Consiglio non si parla affatto solo dell'acciaio grezzo e dei relativi problemi, ma anche del fatto che, secondo le previsioni sulla produzione per i principali settori di trasformazione, ci si doveva attendere un calo del consumo di acciaio.
È invece determinante che, quanto meno in corso di causa, sia divenuto evidente che, non solo riguardo al mercato dell'acciaio in sé, ma proprio anche riguardo al mercato del tondo per cemento armato si è parlato a ragione di una crisi, in ordine alla quale si può del resto ritenere che essa dipenda non in ultimo luogo anche dalla circostanza che già nel 1977 solo il 50 % dei produttori di tondo per cemento armato hanno partecipato a programmi di riduzione della produzione, e quindi da allora non si era potuto fare alcun progresso nella riduzione quantitativa.
Non è necessario che io ora ripeta tutto quanto è stato detto circa il mercato dell'acciaio in sé. La situazione del mercato del tondo per cemento armato in special modo è peggiorata, soprattutto a causa della condizione dell'edilizia, già nei primi mesi del 1980; dal maggio si delineava una vera e propria crisi con la crescente diminuzione delle commesse e, correlativamente, la bassa utilizzazione delle capacità produttive. Ciò è confermato dal fatto che la produzione del gruppo IV, come ha mostrato la Commissione, rimaneva, nel quarto trimestre del 1980, quasi del 12 % al di sotto delle quote preyiste e che la ricorrente stessa — a fronte di una capacità produttiva annua di 230400 tonnellate — ha prodotto nei primi dieci mesi del 1980 solo 81000 tonnellate.
Dovendosi quindi legittimamente parlare di crisi manifesta anche per il mercato del tondo per cemento armato, e cioè non limitatamente ad alcuni settori a monostruttura come sostiene la ricorrente, nemmeno altri argomenti avanzati in tale contesto dall'attrice danno motivo di porre in discussione l'esistenza del presupposto di cui all'art. 58, n. 1.
Così, alla luce di quanto è già stato esposto, è certamente fuori luogo la tesi secondo cui sarebbe assurdo, in caso di crisi nel settore dell'acciaio grezzo, ridurre anche la domanda di prodotti di trasformazione come il tondo per cemento armato. Lo stesso vale per gli argomenti della ricorrente relativi alla situazione dei prezzi, che cioè la caduta dei prezzi nel settore del tondo per cemento armato, su cui la Commissione si era tanto soffermata, si spiegherebbe soprattutto con l'aumento della concorrenza fra i produttori e che essa del resto — lasciando da parte la diminuzione dei prezzi dell'acciaio grezzo — nel 1980 avrebbe avuto soltanto una minima ampiezza, come d'altra parte per la tesi secondo cui, di fronte a siffatti fenomeni di mercato, la soluzione adeguata sarebbe consistita in una disciplina dei prezzi minimi. In proposito non occorre in ultima analisi accertare se — come sostiene la Commissione — la diminuzione dei prezzi del tondo per cemento armato non sia stata maggiore di quanto calcolato dalla ricorrente, in quanto i costi del tondo per cemento armato sono determinati solo per il 40 % dai costi della materia prima e si può ritenere che, in caso di cattiva congiuntura, il prezzo della materia prima è determinato da quello del prodotto finito. È comunque chiaro infatti che per la Commissione stava in primo piano non già la caduta dei prezzi, ma — come stabilito dall'art. 58 — l'entità della diminuzione della domanda. Per quanto invece riguarda la tesi della ricorrente, secondo cui la fissazione di prezzi minimi sarebbe stata la soluzione adeguata in una situazione del genere, si deve certamente dare ragione alla Commissione sul punto che eventuali interventi sui prezzi sarebbero stati efficaci soltanto se si fosse anche addivenuti a limitazioni volontarie della produzione e che, poiché non si potevano ottenere queste ultime entro il quarto trimestre del 1980, essa poteva leggittimamente ritenere insufficienti i provvedimenti in materia di prezzi.
2.
La riccorrente contesta l'esistenza del secondo presupposto di cui all'art. 58, n. 1, del Trattato CECA in quanto, a suo parere, per il superamento dei problemi di mercato presentatisi sarebbero state sufficienti misure indirette come, ad esempio, l'intervento sul consumo in collaborazione con i Governi degli Stati membri, interventi nel campo dei prezzi oppure misure di politica commerciale.
Al riguardo osservo in linea generale che la Commissione dispone di un'ampia discrezionalità nell'ambito di una siffatta scelta di politica economica, come si può rilevare dal punto n. 63 della sentenza 18 marzo 1980 sui prezzi minimi del tondo per cemento armato, citata nelle mie conclusioni in causa Rumi (cause riunite 154, 205, 206, 226-228, 263 e 264/78 nonché 39, 31, 83 e 85/79, Spa Ferriera Valsabbia e altri c/Commissione, Racc. 1980, pagg. 907, 1005). Ora, da tutto ciò che abbiamo udito non si può trarre l'impressione che la Commissione abbia abusato del proprio potere discrezionale per il fatto di essere pervenuta ad un risultato negativo nell'esaminare le possibili misure indirette.
Ciò vale sicuramente per le misure per l'incremento della domanda, ad esempio per il sostegno di programmi edilizi nazionali, di cui ha parlato la ricorrente; in questo campo la Commissione non ha infatti alcun potere.
Per quanto riguarda i possibili interventi nel campo dei prezzi — di cui già si è parlato — si deve riconoscere che nel 1980 si sono verificate nuove circostanze che dovevano indurre la Commissione ad allontanarsi dalla propria dichiarazione, emessa alla fine del 1979, secondo cui essa, nel settore del tondo per cemento armato, pensava al massimo all'introduzione di prezzi minimi. Causa ne era la mancata disponibilità delle imprese ad accettare programmi di consegne i quali — come già detto — costituiscono il presupposto per il funzionamento di tali provvedimenti.
In particolare, posso al riguardo far riferimento alla domanda della Commissione al Consiglio, in cui si parla dell'aumentata inosservanza dei programmi volontari di consegne e delle disposizioni sui prezzi in cui viene esposto come la Commissione, fino all'autunno del 1980, cercasse di migliorare la disciplina delle imprese, ma in ciò — come in occasione dei suoi sforzi per giungere ad un sistema volontario di quote di produzione — urtasse contro la dura opposizione delle imprese che recalcitravano proprio a tali misure indirette.
Considerando infine possibili misure di politica economica, deve dirsi, da una parte, che la ricorrente non chiarisce come sarebbe stato possibile superare la crisi solo grazie ad esse. D'altra parte, si può rimandare — per quanto riguarda gli effetti concreti delle misure adottate — all'esposizione fatta nelle conclusioni per la causa Rumi. Va al massimo ancora aggiunto — specialmente con riferimento al tondo per cemento armato — che al riguardo — come ha dichiarato la stessa ricorrente — nel 1980 non fu necessario avviare alcun procedimento antidumping, dopo che nel 1979 se ne era avuto uno solo. Ciò chiarisce bene la capacità concorrenziale di questo settore e mostra che al riguardo non apparivano indispensabili più incisive misure di politica economica.
III — Violazione dell'art. 58, n. 2
Una seconda censura di diritto sostanziale, di cui dobbiamo ora occuparci, si riferisce all'art. 58, n. 2, del Trattato CECA, che contempla la fissazione di «quote eque» tenuto dei principi definiti agli artt. 2, 3 e 4.
La ricorrente deduce al riguardo le seguenti censure:
—
Nella fissazione della produzione di riferimento, effettuata in base alla produzione effettiva, non si è tenuto conto che presso talune imprese la seconda è stata influenzata da limitazioni volontarie delle consegne e dall'osservanza di prezzi minimi. Da ciò sono derivati, per dette imprese, svantaggi rispetto alle imprese che hanno effettuato le loro forniture in maniera pienamente libera e per le quali la disciplina delle quote non ha significato una seconda riduzione della produzione.
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Va pure criticato il fatto che sia stato incluso nella disciplina delle quote il mese di ottobre del 1980.
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Infine, non sono stati sufficientemente presi in considerazione i principi di cui agli artt. 2, 3 e 4, in particolare l'esigenza di assicurare la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività.
Circa tali punti vanno a mio parere formulate le seguenti osservazioni:
1.
Per quanto riguarda la disciplina dei prezzi minimi e le restrizioni volontarie delle consegne negli anni scorsi, la prima, secondo le assicurazioni della Commissione, non riguarda per nulla la ricorrente; inoltre la stessa ricorrente — e la Commissione lo ha provato in dettaglio — non ha rispettato i programmi di consegna proprio durante i mesi che sono stati presi in considerazione come periodo di riferimento per il quarto trimestre del 1980. Ci si può quindi chiedere se essa abbia davvero interesse a formulare tale censura.
Di più, non è solo importante il fatto che per una buona parte del periodo di riferimento non esistevano affatto programmi di consegna e che, se la Commissione avesse accolto il punto di vista della ricorrente e avesse cercato di prendere in considerazione l'inosservanza di limitazioni volontarie delle consegne nonché dei prezzi minimi, si sarebbero senza dubbio posti problemi di calcolo molto difficili. L'introduzione di determinati effetti giuridici negativi nell'ambito del sistema delle quote avrebbe altresì sollevato inevitabilmente gravi dubbi sotto il profilo dei principi dello Stato di diritto in quanto essa avrebbe potuto assumere il valore di una specie di sanzione retroattiva.
2.
Sulla questione dell'inclusione del mese di ottobre del 1980 nel sistema delle quote posso rinviare sostanzialmente alle mie conclusioni nella causa Rumi.
A tale proposito non si poteva naturalmente riservare alle singole imprese un trattamento diverso a seconda del loro comportamento, così come la ricorrente ritiene manifestamente equo, mettendo in rilievo di non avere, quanto a lei, per nulla aumentato la produzione nel mese di ottobre e che non è quindi giustificato far gravare su di lei le conseguenze del comportamento di altre imprese che avevano intrapreso nell'ottobre 1980 un ampliamento della produzione.
Inoltre, con l'inclusione del mese di ottobre del 1980 non venne richiesto alle imprese alcun sacrificio eccessivo. In realtà si può difficilmente supporre che in tal modo si sia loro impedito di dare esecuzione agli ordini, per i quali vigevano spesso termini di consegna elastici e che potevano inoltre essere evasi attingendo alle scorte. Né tanto meno, come dimostra proprio il caso della ricorrente, si impedì loro in tal modo di produrre in misura adeguata nei mesi di novembre e dicembre del 1980; in proposito, come giustamente evidenzia la Commissione, non si può dimenticare che nei mesi invernali si verificano comunque limitazioni della produzione.
3.
La censura di inosservanza dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 4, infine, è formulata in maniera troppo generica e manca di qualsiasi spiegazione. Inoltre la Corte ha già chiarito da molto tempo che spesso non è possibile perseguire contemporaneamente tutti gli obiettivi ed i principi dei trattati e che può essere opportuno dare la precedenza ad uno o ad alcuni di essi a seconda delle circostanze economiche.
IV — Sviamento di potere e violazione del principio di proporzionalità
Passo quindi a trattare di un insieme di censure in parte piuttosto eterogenee, che la ricorrente ha raggruppato sotto il titolo «Sviamento di potere e violazione del principio di proporzionalità».
1.
In primo luogo la ricorrente deduce al riguardo che i provvedimenti adottati non erano idonei al perseguimento dei fini con essi perseguiti; tutto è rimasto come prima, come è apparso evidente dopo le prime sette settimane, e quindi non si è giunti a compensare i costi di produzione aumentati dalla disciplina delle quote.
Al riguardo assume innanzitutto importanza (tali considerazioni si trovano nella sentenza 7 febbraio 1973 in causa 40/72 — I. Schroeder KG e/Repubblica federale di Germania — Racc. 1973, pag. 125) il fatto che in un caso come il presente non possono avere rilevanza considerazioni retrospettive. Per la valutazione dell'efficacia dei provvedimenti adottati ha invece rilevanza il se al momento della loro emanazione vi fosse motivo di ritenere che essi fossero inadeguati al perseguimento dei fini prefissi. Questo è tuttavia escluso nella fattispeeie. D'altra parte — come ha fatto notare la Commissione — si sono pure avute delle riepercussioni sulla situazione dei prezzi. Effettivamente molte imprese, anche i produttori di tondi per cemento armato della zona di Brescia, avevano potuto aumentare i loro prezzi nel quarto trimestre del 1980. Il fatto che in seguito non fu mantenuto tale livello — all'inizio del 1981 si verificò di nuovo un crollo dei prezzi, i quali però risalirono nuovamente nel giugno 1981 al livello del settembre 1980 — costituisce peraltro solo un indice delle dimensioni della crisi, che naturalmente non poteva essere superata in breve tempo e durevolmente.
2.
In secondo luogo viene lamentato il fatto che si sia trascurato di prendere adeguate misure contro le importazioni così che i commercianti hanno potuto rifornirsi in paesi terzi a prezzi più vantaggiosi di quelli comunitari, influenzati dall'aumento dei costi di produzione.
A questo proposito posso rinviare, per quanto concerne i provvedimenti effettivamente adottati, all'esposizione contenuta nella richiesta della Commissione al Consiglio, ma anche a quanto ho detto nelle conclusioni in causa Rumi. Se poi si considera ancora che le importazioni in realtà sono diminuite, appare evidente anche senza ulteriori spiegazioni che al riguardo non si può parlare di violazione del Trattato, tanto meno manifesta.
3.
In tale contesto la ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non ha considerato le differenze che esistono fra le imprese integrate con produzione a ciclo completo e le imprese, quali la ricorrente, che acquistano l'acciaio grezzo per lavorarlo. A parte ciò, essa avrebbe trascurato il fatto che non era vantaggiosa per i produttori di acciaio grezzo, che avevano dovuto limitate la produzione, la contemporanea riduzione della domanda di laminatoi a produzione non integrata.
Contro tali argomenti va innanzitutto ricordato che si dovette giungere a limitazioni della produzione per le imprese che lavorano l'acciaio grezzo, come la ricorrente, perché anche in questo settore esisteva una grave crisi. Inoltre, con la Commissione si può a ragione sollevare la questione se non costituisca un mezzo di ricorso inammissibile per mancanza di interesse il riferimento agli svantaggi derivanti ai produttori di acciaio grezzo dall'inclusione del tondo per cemento armato nella disciplina delle quote. Del resto va anche detto — se si parte dal presupposto che una disciplina di quote completa era giustificata — che non è affatto dato di vedere come al riguardo si dovessero ragionevolmente distinguere le imprese integrate da quelle per la trasformazione dell'acciaio grezzo. Poiché la ricorrente omette di fornire qualsiasi spiegazione in proposito, non vedo perché si dovrebbe dichiarare illegittima per questo motivo la disciplina delle quote.
4.
Infine, la ricorrente vede un altro motivo di doglianza nel fatto che le esportazioni nei paesi terzi non siano state esentate dalla disciplina delle quote, il che avrebbe portato a un indebolimento della posizione delle imprese del mercato comune su questo mercato assai conteso. Inoltre essa lamenta, anche se "solo in sede di replica, che siano state assegnate quote anche ad imprese che hanno sospeso la loro attività produttiva. Ciò avrebbe reso possibile il commercio delle quote e i produttori che hanno acquistato tali quote ne avrebbero ricavato un vantaggio.
Quanto a quest'ultima critica rinvio, per motivi di semplicità, alle mie conclusioni in causa Rumi, nelle quali sono state svolte del pari considerazioni del genere. Per quanto riguarda invece l'influenza della disciplina delle quote sull'attività di esportazione, la Commissione sostiene, in primo luogo, in maniera convincente, che non si può affatto parlare di un effettivo impedimento in quanto le quote di produzione in generale superavano ampiamente il volume delle esportazioni. Essa ha inoltre sottolineato di essere stata pienamente disponibile ad un aumento delle quote in base alla disposizione eccezionale di cui all'art. 14 della decisione n. 2794/80, nel caso in cui si fosse dovuto riconoscere che, a causa della disciplina delle quote, era impossibile aumentare le proprie esportazioni nei paesi terzi.
V — Mancanza di una crisi manifesta e abnorme applicazione del principio di solidarietà
Da ultimo debbo trattare di un altro gruppo di argomenti ugualmente assai eterogeneo.
1.
La ricorrente sostiene che non si può parlare di crisi se una parte di un settore è stata organizzata in modo più moderno e produttivo del resto e che il grado di utilizzazione degli impianti non costituisce per nulla indizio dell'esistenza di una crisi se è certo che nel settore interessato ha avuto luogo, con l'aiuto di risorse pubbliche, una irragionevole espansione. Inoltre, una crisi ai sensi dell'art. 58 sarebbe per sua natura transitoria, mentre la Commissione già da cinque anni opera nel settore dell'acciaio con misure di tutti i generi, per eliminare le difficoltà manifestatesi.
Alla luce delle considerazioni già svolte in un altro contesto riguardo all'Art. 58, nemmeno tale argomento appare atto a provare l'erronea applicazione di tale norma.
Così, nella valutazione della situazione fatta dalla Commissione stava in primo piano non già la diminuzione dei ricavi delle imprese, ma la riduzione della domanda che ha provocato per la maggior parte delle imprese considerevoli limitazioni della produzione. Alla luce delle approfondite spiegazioni della Commissione sulla situazione del mercato e sul suo andamento, nemmeno le allusioni del tutto generiche e infondate della ricorrente in ordine all'efficienza di imprese che producono con metodi moderni ed all'ampliamento della potenzialità produttiva incentivata con risorse pubbliche possono, a mio avviso, portare a una diversa conclusione. Lo stesso vale, non da ultimo, per quanto riguarda il carattere temporaneo di una crisi. Non è dato comprendere dalle deduzioni della ricorrente come una tale tesi possa essere provata in maniera convincente. Inoltre essa manifestamente ignora in tale contesto che solo da un anno si è giunti all'applicazione dell'ultima ratio dell'art. 58 e che la Commissione si era in precedenza adoperata per superare i problemi manifestatisi, di concerto con le imprese, essenzialmente senza interventi d'autorità.
2.
Quando la ricorrente parla, poi di una «abnorme applicazione del principio. di solidarietà» io non vedo come in tale modo possa venire messa in questione la disciplina delle quote.
Prendendo le mosse dai fini e dai principi del Trattato CECA — distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività, formazione di prezzi più bassi, sviluppo e miglioramento della capacità produttiva, espansione e ammodernamento della produzione nonché miglioramento della qualità — essa non ritiene lecito che, con l'aiuto di una normativa come quelle in discussione, vengano mantenute in vita per così dire artificiosamente imprese grosse e obsolete con una struttura dei costi sfavorevole e che a tal fine vengano imposti, ad imprese moderne, e in particolare a quelle di piccole dimensioni, che possono senz'altro reggersi in regime di concorrenza, sacrifici che compromettono la loro competitività. A suo avviso, è da considerare altresì discriminatorio il fatto che piccole imprese della sua dimensione, in grado di reagire in maniera più flessibile ed efficienti anche in periodi di difficoltà, siano state trattate alla stregua dei grossi produttori, nell'ambito di una disciplina anticrisi, senza considerare le differenze strutturali.
A tal proposito, riguardo ai fini e ai principi generali del Trattato, può solo venire rilevato che essi non richiedono in maniera categorica il libero gioco delle forze economiche e l'accettazione di una concorrenza eccessiva, allorquando altre esigenze essenziali rischino in tal modo di andare disattese. Come viene espressamente affermato al punto 80 della sentenza 18 marzo 1980 in materia di prezzi minimi del tondo per cemento armato (Valsabbia), a fronte di situazioni particolari sono consentite deroghe ai sensi dell'art. 58 concernente la crisi. È anche difficile ammettere che la difficoltà constatate vadano ricondotte solo alla concorrenza di fabbriche moderne e che l'azione della Comunità miri in particolare alla protezione di imprese obsolete e non redditizie. Si deve invece riconoscere che si tratta proprio di risolvere i problemi di un intero settore dell'economia. Se la ricorrente à del parere che la normale applicazione del principio di solidarietà e una struttura non discriminatoria della disciplina delle quote avrebbe dovuto portare all'esenzione dalle limitazioni della produzione delle imprese piccole, moderne e competitive, ocorre risponderle — poiché, in considerazione del volume della produzione delle piccole imprese da essa stessa illustrato, ciò avrebbe significato certamente l'inefficacia di ogni azione della Comunità ed il perpetuarsi della crisi — che essa muove manifestamente da un'errata concezione degli strumenti anticrisi previsti dal Trattato, che hanno pur sempre consentito di prendere in considerazione anche le misure di ristrutturazione quali l'attivazione di nuovi impianti presso la stessa ricorrente.
VI — Tutto ciò conduce — senza bisogno dell'istruttoria richiesta dalla ricorrente — alla conclusione che la domanda diretta all'annullamento della decisione 1o novembre 1980 e della decisione n. 2794/80, in quanto quest'ultima costituisce la base della prima, non può venire accolta. Ne consegue chiaramente che è priva di fondamento anche la domanda intesa alla declaratoria dell'obbligo della Commissione di prendere provvedimenti atti ad assicurare un equo risarcimento dell'asserito danno, prescindendo completamente dal fatto che da quanto allegato dalla ricorrente non è dato conoscere in che cosa possano consistere i danni diretti e particolari arrecatile.
VII — Di conseguenza posso solo proporvi di respingere il ricorso e di accollare le spese del procedimento alla ricorrente.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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