CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 3 DICEMBRE 1981 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
in questa causa la Prima Sezione civile del Tribunale di Milano chiede alla Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale su di una questione riguardante l'interpretazione dell'art. 35 del regolamento del Consiglio 18 marzo 1969, n. 542, (GU n. L 77 del 1969, pag. 1), modificato dall'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 1079/71 (GU n. L 116 del 1971, pag. 7). Il regolamento n. 542/69 era in vigore all'epoca dei fatti di causa anche se ora è stato sostituito dal regolamento del Consiglio n. 222/77 del 13 dicembre 1976 (GU n. L 38 del 1977, pag. 1).
Tale regolamento stabilisce un regime comunitario per il transito delle merci che si suddivide in due parti: una per il «transito comunitario esterno» e l'altra per il «transito comunitario interno». La prima si applica, fra l'altro, al transito di merci che non soddisfano le condizioni stabilite dagli artt. 9 e 10 del Trattato CEE (art. 1, n. 2, leu. a), del regolamento n. 542/69), ad esempio merci originarie di paesi terzi e per le quali le formalità doganali non siano state ancora compiute dagli uffici doganali dello Stato membro importatore. Tale sembra essere la situazione nel caso in esame.
Riguardo alle merci cui si applica il regime del transito comunitario esterno, va compilata una dichiarazione T 1 su modello T 1 ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 542/69. Tale modulo consta di tre parti e va completato e presentato all'ufficio doganale ove iniziano le operazioni di transito comunitario («l'ufficio di partenza»). Esso viene ivi allibrato; un esemplare del modulo viene conservato e gli altri due vengono consegnati alla persona che ha richiesto di effettuare l'operazione di transito delle merci. Questa deve curare che tali due esemplari viaggino con la merce: al loro ricevimento da parte dell'ufficio doganale ove la merce va presentata per concludere l'operazione di transito comunitario («l'ufficio di destinazione»), tale ufficio deve annotare i particolari dei controlli effettuati, conservare un esemplare e rispedire l'altro all'ufficio di partenza (cfr. artt. 1,12, 17, 19 e 26 del regolamento).
«Al fine di assicurare la riscossione dei dazi e degli altri tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario», deve essere di norma prestata una garanzia da parte di chi ha chiesto di effettuare l'operazione di transito della merce. La garanzia, salvo eccezioni che non vengono in rilievo nel nostro caso, deve costituire oggetto di un atto conforme ad uno dei modelli allegati al regolamento e va prestata da persona stabilita nello Stato membro interessato. Il garante si impegna in solido coll'obbligato principale a pagare i dazi e tributi esigibili (artt. 27 e 28).
L'art. 35 del regolamento n. 542/69 inizialmente così disponeva:
«Il garante è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti degli Stati membri il cui territorio è stato toccato in occasione del transito comunitario, quando il documento Τ 1 è appurato dall'ufficio di partenza.»
Il termine «appurare» non viene definito ma sembra riconosciuto corrispondente all'annotazione, in qualsiasi forma ritenuto appropriata, da parte di un funzionario dell'ufficio di partenza, dopo l'esame dell'esemplare del modello Τ 1 trasmessogli dall'ufficio di destinazione, che le merci sono state regolarmente trasportate in conformità alla dichiarazione.
Il regolamento n. 1079/71 aggiungeva un secondo comma così redatto:
«Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di 12 mesi dalla data di allibramento della dichiarazione Τ 1 qualora non sia stato avvisato dall'ufficio di partenza del non appuramento del documento Τ 1.»
Il Tribunale ha accertato che la società Alimentari Molteni di Ambrogio Paolo Molteni aveva estratto dal proprio deposito doganale privato tre partite di carne bovina congelata il 21 novembre e il 21 dicembre 1975 nonché il 2 gennaio 1976. Per ogni partita veniva compilato e allibrato un modello Τ 1 con destinanzione dichiarata Svizzera. Ciascuna partita era coperta da una garanzia prestata dalla Società italiana cauzioni — Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni Spa (SIC) in base a polizza del 5 maggio 1970. In seguito l'ufficio doganale di Milano (ufficio di partenza) riceveva dall'ufficio doganale di Ginevra (ufficio di destinazione) la terza parte del modello Τ 1 recante la pretesa prova del visto dell'ufficio di Ginevra e dell'arrivo delle merci in Svizzera. Tali tre documenti venivano «appurati» rispettivamente il 13 e 30 dicembre 1975 ed il 21 gennaio 1976. Da successive indagini risultava che le registrazioni che si pretendevano effettuate in Svizzera erano falsificate e che la carne non aveva lasciato l'Italia. Il 20 gennaio 1977 veniva data comunicazione alla SIC di tali risultanze. Il 6 settembre 1977 la dogana di Milano ingiungeva il pagamento dei diritti doganali oltre agli interessi e alle spese. Di conseguenza, la SIC proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Milano, avverso l'ingiunzione di pagamento eccependo che, in forza dell'art. 35 del regolamento n. 542/69, essa era liberata dalla propria responsabilità essendo trascorsi più di dodici mesi fra la data dell'appuramento dell'ultimo dei tre modelli T 1 e quella della comunicazione dell'asserita falsificazione dei documenti. L'amministrazione doganale sosteneva che la SIC non poteva richiamarsi all'art. 35 e che la garanzia rimaneva in escare.
Il Tribunale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se con riguardo all'art. 35 del regolamento (CEE) n. 542/69 del 18. 3. 1969, così come integrato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1079/71 del 25. 5. 1971, l'Amministrazione finanziaria, al fine di conservare la garanzia contemplata nella norma medesima, abbia in ogni caso l'onere di avvisare, entro 12 mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T 1, circa il non appuramento di quest' ultimo documento.»
L'amministrazione doganale italiana sostiene che una frode che provochi l'appu-ramento del modello Τ 1 rende invalido ogni atto conseguente. La questione sollevata dal Tribunale non verte sul problema se la frode renda invalido l'appu-ramento stesso così da impedire al garante di richiamarsi all'art. 35, primo comma, ed io non ritengo opportuno esaminare questo punto. La questione da porsi è se il fatto che l'appuramento sia provocato da frode possa impedire di avvalersi dell'art. 35, secondo comma.
L'ammistrazione doganale assume che, nel caso in cui, dopo un controllo del modello Τ 1, questo apparentemente dimostri che le operazioni relative alla merce sono state effettuate in conformità alla dichiarazione, non può esservi alcun obbligo di inviare l'avviso di non appura-mento. Essa si chiede come l'amministrazione possa inviare tale avviso nel caso in cui, dopo un debito riscontro, vi sia stato un appuramento basato sull'apparente validità del documento. Di conseguenza essa sostiene che il termine di dodici mesi non inizia a decorrere in presenza di un riscontro del documentò da cui non risultino irregolarità. Non ci si potrebbe attendere che l'amministrazione doganale svolga complesse indagini sulla regolarità della terza parte del modulo, altrimenti si verificherebbero interminabili ritardi. Il termine di dodici mesi potrebbe iniziare a decorrere solo nel caso in cui la contraffazione sia conosciuta e venga omesso l'avviso al garante ovvero nel caso in cui non venga eseguito alcun controllo.
Tali argomenti sono a mio parere erronei. Il secondo comma dell'art. 35, a chiare note, libera il garante dalla responsabilità derivante dalla garanzia allo scadere del termine di dodici mesi dalla data di allibramento della dichiarazione Τ 1 (da parte dell'ufficio di partenza) salvo che durante tale periodo il garante sia stato avvisato dall'ufficio di partenza del non appuramento del documento Τ 1. Tale norma è posta a tutela del garante: essa non implica indagini in ordine a mancanze, omissioni o inerzia da parte dell'ufficio di partenza. Non vi è alcun obbligo di inviare un avviso di appuramento. La questione è solo di fatto e consiste nello stabilire se l'ufficio di partenza abbia dato l'avviso del non appuramento entro il termine. In caso negativo non può più essere richiesto il pagamento al garante. Queste chiare parole mi sembra che mettano in pratica semplicemente la finalità della modifica che viene esposta nella motivazione, vale a dire, quella di garantire la certezza del diritto assicurando ai garanti la certezza di essere liberati dai loro obblighi allo scadere di un termine determinato, cioè dodici mesi dalla data di allibramento della dichiarazione di transito comunitario.
Tale finalità favorisce la libertà di movimento delle merci nel quadro del sistema istituito dal Trattato in quanto rende possibile l'estensione ad altre operazioni della garanzia ovvero delle somme corrispondenti. Il termine di garanzia viene a scadere indipendentemente dal fatto che il garante sia stato avvisato dell'appura-mento: egli continua ad essere responsabile solo se avvisato del non appuramento. L'argomento secondo cui dalle indagini possono non emergere frodi, o secondo cui le stesse potrebbero risultare lunghe e complesse, non porta alla conclusione contraria. Se sorgono sospetti sulla regolarità dell'appuramento, esso può essere annullato dando avviso di non appuramento: in ogni caso si può ancora disporre di un'azione nei confronti dell'obbligato principale.
Nel caso in esame non sussiste traccia di frode da parte della SIC. Qualora, in una particolare fattispecie, potesse dimostrarsi un comportamento fraudolento da parte del garante nell'indurre l'ufficio di partenza a non inviare l'avviso di non appuramento, vi sarebbe adito a considerazioni diverse che avrebbero rilievo sulla materia all'esame della Corte.
Di conseguenza, a mio parere, alla questione sollevata dal Tribunale nel presente procedimento va data soluzione secondo il seguente criterio:
In mancanza di comportamento fraudolento da parte del garante che induca l'amministrazione doganale a non avvisare circa il non appuramento ai sensi dell'art. 35, 2° comma, del regolamento 18 marzo 1969, n. 542, modificato dall'art. 1 del regolamento 25 maggio 1971, n. 1079, il garante viene liberato dagli obblighi derivanti dalla garanzia allo scadere del termine di dodici mesi dalla data di allibramento del documento Τ 1, a meno che il garante riceva dall'ufficio di partenza l'avviso del non appuramento dei documenti Τ 1 entro il termine suddetto.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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