CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 22 OTTOBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
Il ricorso della sig.ra Bakke pone all'ordine del giorno il problema alquanto singolare dei criteri che il Consiglio può o deve applicare nel decidere in merito alla promozione di una dattilografa (gradi C 5/C 4), avente la cittadinanza. norvegese, alla carriera di segretaria stenodattilografa (gradi C 3/C 2): Benché, di per sé, il presente caso concreto abbia carattere eccezionale, si vedrà tuttavia ch'esso presenta anche aspetti che possono essere importanti per la politica di promozione in un certo numero di altri casi. Nella fattispecie, la controversia verte sulla questione della lingua e, di conseguenza, dei parametri di velocità secondo cui devono essere valutate le capacità stenografiche della ricorrente.
2. Fatti principali
I fatti rilevanti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento sono stati esposti in modo esauriente ed eccellente nella relazione d'udienza, alla quale posso perciò fare sostanzialmente rinvio. Per far ben comprendere la mia argomentazione, ritengo tuttavia utile ricordare taluni fatti di rilievo. Inoltre, durante la trattazione orale, in risposta a quesiti formulati dal giudice relatore e da parte mia, sono state messe in luce ulteriori circostanze particolari che meritano di essere menzionate.
La sig.ra Bakke è stata assunta come agente ausiliaria presso il centro dattilografico, sezione norvegese, del Consiglio nel 1972, nel momento in cui si stavano svolgendo le trattative per l'adesione alla Comunità (fra altri Stati) della Norvegia. Poiché in definitiva questo Stato non aderiva alla Comunità, l'interessata veniva assegnata come agente temporanea alla sezione inglese del centro dattilografico. In seguito ad un concorso generale per l'assunzione di dattilografe di lingua inglese, essa veniva assunta in prova con effetto dal 1o agosto 1973 e nominata in ruolo il 1o febbraio 1974. L'inquadramento aveva avuto luogo sempre al grado C 4. Per la sua nomina in ruolo era stata necessaria una deroga all'art. 28, lett. a), dello Statuto, deroga che veniva concessa a suo favore dal Consiglio.
Secondo la comunicazione al personale n. 184/79 del 26 settembre 1979, l'idoneità al passaggio nella carriera di segretari stenodattilografi può essere provata, per quanto riguarda le capacità stenografiche, fra l'altro dal superamento di un test di stenografia in una lingua scelta dall'interessato oppure mediante esibizione di un diploma o di un certificato di stenografia. In entrambi i casi dev'essere provata una velocità di 150 sillabe al minuto per un testo dettato in tre minuti. La ricorrente esibiva un siffatto certificato relativo alle sue capacità stenografiche in lingua norvegese. Da questo documento risulta inoltre oh'essa era capace di stenografare alla velocità di 60 parole al minuto in lingua inglese (per un testo dettato in almeno sei minuti, come risulta dalle informazioni fornite nella fase orale del procedimento).
Una delle principali questioni rilevanti nella presente causa è quella del se provate capacità stenografiche in lingua norvegese siano o meno sufficienti a soddisfare le condizioni poste per la promozione, sotto il profilo della stenografia. Si pone però la questione preliminare se il Consiglio, in merito a questo aspetto delle capacità stenografiche, possa stabilire condizioni assolute. Prima di approfondire queste ed altre questioni rilevanti, vorrei richiamare altresì talune precisazioni di fatto che sono state date nel corso della trattazione orale.
In primo luogo, risulta sussistere una divergenza di opinioni sulla questione se l'attestato della scuola norvegese si trovasse o meno nel fascicolo personale dell'interessata durante le sessioni del 1978 e 1979 del Comitato consultivo delle promozioni. In secondo luogo, il Consiglio ha contestato, nella replica, ma soprattutto durante la trattazione orale, che la ricorrente abbia provato, mediante detto attestato, di posserede per la stenografia in inglese la velocità richiesta per una seconda lingua. Questa velocità è di 66 parole al minuto per un testo dettato in tre minuti. La velocità di 60 parole al minuto che, secondo l'attestato norvegese, la ricorrente può sostenere per oltre 6 minuti non sarebbe quindi sufficiente per soddisfare le condizioni poste peiuna seconda lingua.
Più importanti per la definizione della presente controversia mi sembrano, però, altre tre precisazioni in merito alla prassi seguita dal Segretariato del Consiglio, che sono state fornite durante la fase orale del procedimento.
In primo luogo, è pacifico fra le parti che solo eccezionalmente ad un concorso generale per dattilografi di lingua inglese partecipano candidati aventi una diversa madrelingua. La carriera iniziale della ricorrente costituiva perciò, sotto questo profilo, un'eccezione rispetto alla norma generale di assunzione. Questa carriera iniziale aveva confermato il fatto che la ricorrente, come risulta del resto anche dal suo fascicolo personale, aveva un'approfondita conoscenza di una delle lingue delle Comunità ed una sufficiente conoscenza di una seconda lingua comunitaria al momento della sua assunzione. Questa constatazione è importante in relazione a quanto disposto dall'art. 28, leu. f), dello Statuto.
In secondo luogo, al momento della fase orale, anche il Consiglio ha ammesso che una parte notevole (une partie considérable) dei lavori dattilografici viene effettuata in una lingua diversa dalla madrelingua e che, in particolare nelle Direzioni generali, per i lavori dattilografici predominano e il francese e l'inglese. Questa constatazione è importante in relazione alla velocità meno elevata che viene richiesta nella comunicazione n. 114/79 del 29 maggio 1979 per una lingua diversa dalla madrelingua.
In terzo luogo, entrambe le parti hanno confermato che i dipendenti i quali effettuano normalmente lavori dattilografici in francese o in inglese vengono tuttavia generalmente valutati, per quanto riguarda la promozione, in base alla velocità alla quale essi possono stenografare nella madrelingua.
Su altri fatti che possono essere rilevanti per la vostra pronunzia ritornerò (se necessario) nello svolgere le mie considerazioni sul merito.
3. Fondamento del ricorso
Poiché l'elenco redatto dal Comitato consultivo di promozione non comprendeva il nome della ricorrente, questa, con una nota del 15 febbraio 1980, si rivolgeva all'autorità che ha il potere di nomina per chiederne la modifica. In seguito ad una risposta negativa a questa lettera che il Consiglio considerava come una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, la ricorrente proponeva, il 29 maggio 1980, un reclamo ai sensi dell'art. 91, n. 2, dello Statuto, reclamo registrato il 12 giugno 1980. Il successivo ricorso giurisdizionale proposto dall'interessata a questa Corte il 30 dicembre 1980 dev'essere considerato ricevibile a norma degli artt. 90 e 91 dello Statuto. La sua ricevibilità non viene del resto contestata dal Consiglio.
4. Portata, contenuto essenziale e reciproca connessione dei mezzi dedotti
Il ricorso in esame è inteso :
a)
all'annullamento della nota 27 marzo 1980, con cui il Consiglio ha respinto la domanda 15 febbraio 1980 della ricorrente, nonché il silenzio-rifiuto opposto dal Consiglio al reclamo della ricorrente in data 29 maggio 1980;
b)
alla condanna del Consiglio a riaprire, per quanto riguarda la ricorrente, il procedimento di promozione al grado C 3 della sessione 1978 o, quantomeno, della sessione 1979;
e)
alla condanna del Consiglio alle spese di causa.
Per una esauriente esposizione dei tre mezzi dedotti dalla ricorrente rimandò ancora una volta all'eccellente relazione d'udienza. Tuttavia, per una migliore comprensione dell mie ulteriori conside-. razioni, ritengo anche qui opportuno un breve riassunto di tali mezzi. In generale il ricorso è basato sulla violazione dello Statuto del personale, e in particolare degli artt. 5, n. 3, e 45, n. 1; sull'eccesso di potere e sulla violazione di taluni principi generali del diritto, richiamati nell'atto introduttivo. I mezzi dedotti dall'interessata sono i seguenti:
Col primo mezzo la ricorrente lamenta che a) il Consiglio non abbia tenuto conto delle sue capacità stenografiche in lingua norvegese e b) abbia espresso la sua valutazione nei confronti dell'interessata con riguardo alla seconda lingua di questa, e cioè all'inglese, attenendosi al parametro stabilito per la prima lingua (o madrelingua). In pratica, quindi, questo primo mezzo si suddivide in due parti, che ho indicato con le lettere a) e b).
Il secondo mezzo, dedotto dalla ricorrente in subordine, è in pratica una precisazione della parte a) del primo mezzo. Con esso la ricorrente lamenta il fatto che il Consiglio non abbia tenuto conto delle sue capacità stenografiche nella madrelingua, poiché questa lingua non è una lingua ufficiale o di lavoro delle istituzioni comunitarie. Il miglior modo di procedere è quello di trattare questo secondo mezzo in diretta connessione con la parte a) del primo mezzo.
Il terzo mezzo, dedotto dalla ricorrente in via ulteriormente subordinata, consiste nel sostenere che il Consiglio ha valutato le capacità stenografiche della ricorrente in lingua inglese non già secondo il parametro stabilito per una seconda lingua, bensì alla stregua di quello vigente per la prima lingua (o madrelingua). In pratica, perciò, questo mezzo è una precisazione della parte b) del primo mezzo. Sarà pertanto opportuno esaminarlo in connessione con questo.
Per chiarezza, dopo questo riassunto dei mezzi dedotti dall'interessata, vorrei aggiungere che, nel riassumere il primo ed il terzo mezzo, ho aggiunto, dopo le parole «prima lingua» l'espressione («o madrelingua»). Questa equiparazione risponde anzitutto alle finalità dei suddetti mezzi; d'altra parte, essa viene manifestamente ammessa anche nella comunicazione del Consiglio al personale n. 114/79 del 29 maggio 1979.
5. Valutazione dei mezzi dedotti
Nelle mie considerazioni relative al merito mi soffermerò dapprima brevemente, per ragioni di logica, su una parte degli argomenti svolti dalla ricorrente quanto al suo secondo mezzo. La ricorrente mette in dubbio che sia ammissibile il fatto che il Consiglio, per la promozione ad un posto di segretaria stenodattilografa, ponga condizioni riguardanti le capacità stenografiche. In pratica, i lavori di stenografia sarebbero trascurabili nelle sezioni danese ed olandese. Anche per le sezioni tedesca ed italiana ad essi dovrebbe essere attribuita importanza soltanto marginale. Riguardo a questo problema preliminare, non vorrei — almeno nel presente procedimento — contestare la facoltà del Consiglio di esigere, per ragioni d'interesse del servizio, determinate capacità stenografiche ai fini della promozione a posti di segretaria stenodattilografa. Ritengo superfluo affrontare in questo contesto la questione se detta condizione — ad esempio, per tener conto del principio di uguaglianza — possa essere ammessa come conditio sine qua non per la promozione anche nei casi in cui sia accertato che lo svolgimento delle mansioni di cui trattasi non implica mai lavori stenografici. È comunque pacifico che un'ipotesi del genere non si presenta nella fattispecie. In particolare è accertato che dalla ricorrente si richiede effettivamente ch'essa svolga, oltre alle sue ulteriori, e probabilmente più importanti, diverse attività di segretariato, anche lavori stenografici in inglese e in francese.
Per il resto, tratterò congiuntamente i tre mezzi dedotti dalla ricorrente. Il suo secondo mezzo costituisce infatti, come già osservato, una precisazione della prima parte del primo mezzo, ed il terzo mezzo una precisazione della seconda parte dello stesso primo mezzo. La ricorrente lamenta, come già detto, anzitutto il fatto che il Consiglio non abbia tenuto conto delle sue capacité stenografiche in lingua norvegese. Col secondo mezzo, dedotto in subordine, essa contesta, in proposito, il fatto che il Consiglio non abbia tenuto conto delle sue capacità stenografiche nella madrelingua poiché questa non è né una lingua ufficiale né una lingua di lavoro delle istituzioni comunitarie. Col terzo mezzo, dedotto in subordine rispetto ai primi due, la ricorrente sostiene che, nel suo caso, il Consiglio avrebbe valutato le capacità stenografiche in lingua inglese secondo il parametro stabilito per la prima lingua, non già secondo quello vigente per la seconda lingua. Benché questo mezzo coincida in pratica con la seconda parte del primo mezzo — nel mio riassunto indicata con b) —, tratterò questo punto solo congiuntamente col terzo mezzo.
Nell'esame dei tre mezzi dedotti dalla ricorrente vorrei mettere in rilievo che, in un caso come quello di specie, è particolarmente difficile conciliare, da una parte, il principio stabilito dall'art. 5, n. 3, dello Statuto, secondo cui tutti i dipendenti che rientrano in una stessa categoria o quadro devono fruire di identiche condizioni di sviluppo di carriera e, dall'altra, l'interesse del servizio. In particolare, nella fattispecie si presenta il problema di stabilire quali soggetti o quali capacità debbano essere messi a confronto per poter parlare di identiche condizioni di sviluppo di carriera. La nozione di «interesse del servizio» dev'essere interpretata, in tale contesto, essenzialmente alla luce dell'art. 45 dello Statuto, relativo alle, promozioni.
La fondamentale importanza del principio di uguaglianza per la carriera dei dipendenti è stata sottolineata dalla Corte fra l'altro nelle sentenze 15/63, 97/63, 55-76/71, 86, 87 e 95/71. Ad esempio, nella causa 97/63, la Corte ha già affermato che «per quanto esteso sia il suo potere di apprezzamento, in caso di promozione l'amministrazione deve procedere allo scrutinio comparativo del merito di ciascun candidato, di cui all'art. 45, n. 1, 1o comma, dello Statuto, su un piede di parità e basandosi su fonti d'informazione comparabili». Dalla motivazione della suddetta sentenza risulta inoltre che l'amministrazione deve fondare la propria valutazione in particolare sui «fascicoli personali dei candidati, nei quali devono in ispecie figurare i pareri dei superiori gerarchici». Quest'ultima condizione assume particolare rilievo anche nella presente causa. Il parere dei superiori gerarchici dell'interessata è infatti, a quanto risulta dal fascicolo personale di questa, senz'altro positivo, fra l'altro proprio per quanto riguarda le sue capacità stenografiche in inglese e in francese.
La più importante obiezione del Consiglio per quanto riguarda la possibilità di tener conto delle capacità stenografiche della ricorrente in lingua norvegese è di carattere giuridico-formale. Secondo il Consiglio, un siffatto criterio di valutazione sarebbe in contrasto con l'art. 28 dello Statuto, che ammette una deroga alla condizione della cittadinanza di uno degli Stati membri soltanto in relazione all'assunzione. Non può invece essere concessa alcuna deroga alla condizione stabilita dall'art. 28, lett. f), secondo cui l'interessato deve provare di possedere una approfondita conoscenza di una delle lingue delle Comunità ed una soddisfacente conoscenza di un'altra lingua delle Comunità.
A mio avviso, questo argomento, da me tratto quasi letteralmente dalle difese orali dei rappresentanti del Consiglio, è di per sé esatto. Vorrei invece mettere in evidenza che non lo ritengo rilevante per la soluzione della presente controversia. L'art. 28 riguarda infatti, in base al suo chiaro tenore letterale, condizioni che devono essere soddisfatte per una eventuale assunzione. Nella fattispecie è inconstetato che la ricorrente soddisfaceva tali condizioni al momento della sua assunzione, in quanto aveva provato di possedere un' approfondita conoscenza della lingua inglese ed una soddisfacente conoscenza della lingua francese. Quanto alle condizioni cui può essere subordinata la promozione, è decisivo non già l'arti. 28, bensì l'art. 45 dello Statuto.
Si ritorna così al problema generale del contemperamento dell'interesse del servizio, da una parte, con l'esigenza della parità di condizioni nello sviluppo di carriera per i dipendenti che, sotto questo profilo, si trovano in condizioni comparabili, dall'altra.
Quanto all'interesse del servizio, esso ha trovato espressione concreta, per casi come quello di specie, nella comunicazione al personale n. 184/79 del 26 settembre 1979, il cui testo francese è stato prodotto in causa come allegato n. 9 del ricorso. Riguardo a questa comunicazione osserverò anzitutto che il suo tenore letterale non esclude affatto la possibilità di provare la richiesta velocità in stenografia nella lingua norvegese. Come ho già detto, la precedente comunicazione del Consiglio n. 114/79 parla espressamente, in proposito, di capacità stenografiche nella madrelingua. Inoltre, ho già osservato che una siffatta impossibilità di assumere la conoscenza della stenografia norvegese come criterio rilevante per la promozione non si può neppure implicitamente desumere dall'art. 28 dello Statuto. Aggiungerò ora che il rendere più gravosa la condizione della conoscenza della stenografia esigendo che questa debba essere provata in una lingua comunitaria non trova alcun chiaro fondamento neppure nell'art. 45 dello Statuto.
Ai fini della soluzione della controversia si deve perciò accertare, in particolare, se altre considerazioni attinenti all'interesse del servizio possano eventualmente escludere la possibilità di provare la conoscenza della stenografia in lingua norvegese, senza che venga in tal modo violato il principio della parità di condizioni nello sviluppo di carriera per tutti i dipendenti che, in un caso concreto, si trovino in situazioni comparabili e che abbiano maturato il necessario minimo di anzianità nel loro grado.
L'art. 45 stabilisce che, a tal fine, si deve procedere allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, nonché all'esame dei rapporti informativi di cui essi sono oggetto. È pacifico che i rapporti informativi riguardanti la sig.ra Bakke non ostano in alcun modo alla sua promozione. L'interessata è manifestamente un'ottima segretaria («une secrétaire particulièrement douée, dont les connaissances et les aptitudes sont remarquables»). La sua approfondita conoscenza dell'inglese e del francese, nonché la sua capacità di usare queste lingue anche per la stenografia e per altri lavori scritti, sono provate altresì dal rapporto informativo prodotto in causa. Anche qualora l'art. 28, lett. f), dovesse applicarsi pure nel caso della promozione, nella fattispecie non sarebbe stata necessaria la concessione di alcuna deroga alla condizione di cui trattasi. Inoltre, risulta che la ricorrente può lavorare anche in danese, in tedesco e in italiano. Come risulta dal suddetto rapporto informativo, essa possiede quindi un ottimo livello di preparazione come segretaria stenodattilografa e, con riguardo alle sue possibilità di espressione orale e scritta, capacità addirittura eccezionali (outstanding). Né il Consiglio contesta questa valutazione positiva.
La discussione si concentra perciò sull'interpretazione della nozione di «meriti» di cui all'art. 45. Nonostante un minuzioso esame della giurisprudenza relativa a tale nozione, non mi è riuscito di trovare rilevanti sentenze della Corte in proposito. Dalle mie precedenti considerazioni emerge che non intendo contestare la facoltà del Consiglio di dare preciso contenuto concreto a tale nozione nell'interesse del servizio dell'istituzione stessa. Tuttavia, a mio avviso, questa facoltà dev'essere esercitata in modo tale che il Consiglio, nella sua discrezionalità da me riconosciuta, poteva ragionevolmente giungere, nella fattispecie, a ritenere che i criteri da applicare nel raffronto dei meriti degli interessati sono dettati dall'interesse del servizio. In particolare, deve sussistere un rapporto funzionale tra i requisiti stabiliti e le attività da svolgere.
Soltanto per memoria, poiché non è necessario ai fini del mio ragionamento, ricordo la questione — non espressamente trattata nel corso del procedimento — del se l'art. 45 consenta di attribuire importanza interamente decisiva ad interessi del servizio diversi da quelli presi in considerazione nei rapporti informativi e dalle corrispondenti eventuali valutazioni positive, come è statoE fatto nel caso in esame dal Consiglio. È proprio nell'ambito di una siffatta problematica che potrebbe assumere rilievo il principio di uguaglianza richiamato dalla ricorrente.
Come ho già osservato, lo stesso Consiglio ha ammesso, durante la trattazione orale, che in generale la stenografia viene richiesta, per una parte notevole dei lavori, anche al di fuori del centro dattilografico, prevalentemente in francese ed in inglese. Nel soppesare, da un lato, l'interesse del servizio e, dall'altro, il principio della parità di condizioni nello sviluppo di carriera si sarebbe quindi dovuto tener conto della circostanza che detti lavori stenografici in francese e in inglese vengono spesso effettuati da stenodattilografe che non sono di madrelingua, francese o inglese. Si può pensare, in proposito, alle stenodattilografe danesi, tedesche, italiane, olandesi e, ormai, anche greche.
Ora, partendo dal principio che le condizioni stabilite devono avere un rapporto funzionale obiettivo con le attività da svolgere, ritengo che il Consiglio non possa obiettivamente imporre alla ricorrente, oltre i requisiti relativi alla velocità nella madrelingua stabiliti nella comunicazione 114/79, l'ulteriore condizione che la madrelingua sia una lingua comunitaria. La madrelingua, infatti, non solo per la ricorrente, ma anche per altri dipendenti la cui lingua materna sia diversa dall'inglese o dal francese, non presenta alcun diretto rapporto funzionale con le attività da svolgere nella maggior parte dei casi. Essa costituisce perciò una specie di criterio accademico, dal quale si può desumere solo indirettamente la probabilità di una sufficiente velocità nella stenografia in una seconda lingua effettivamente usata. Poiché la prova della velocità stenografica ha un siffatto carattere accademico, non vedo alcun plausibile motivo per non prendere in considerazione la prova della velocità nella stenografia in lingua norvegese. Precisamente in quanto una siffatta condizione ha carattere accademico o teorico, e nella maggior parte dei casi è priva di ogni diretta rilevanza per il lavoro, il principio della parità nelle condizioni di sviluppo di carriera esige che i cittadini di paesi terzi i quali abbiano superato l'ostacolo dell'assunzione vengano trattati allo stesso modo dei cittadini di Stati membri che non siano di madrelingua francese o inglese. Ciò vale sicuramente per un caso come quello di specie, in cui l'interessata lavora non già nell'ambito del centro dattilografico, bensì in una delle Direzioni generali, ove, come già osservato, secondo lo stesso Consiglio il lavoro si svolge prevalentemente in francese e in inglese.
Per tutti i dipendenti che in pratica lavorano in una lingua diversa dalla propria lingua materna può, del resto, rispondere ad un criterio funzionale il fatto che le loro prestazioni vengano valutate almeno sussidiariamente in base a questa altra lingua diversa dalla loro madrelingua. E questa, a quanto mi consta, è anche la prassi normale nella politica delle promozioni relative ai dipendenti delle categorie A e B. In tale contesto non viene attribuita importanza decisiva ad una conoscenza della suddetta seconda lingua che non sia così perfetta come quella che ne hanno.i dipendenti per i quali questa seconda lingua è la lingua materna. Non si capisce perché, per motivi d'interesse del servizio, ciò non possa valere anche per la promozione a segretaria stenodattilografa.
Mi spingerò anche oltre affermando espressamente che il Consiglio non può, su basi obiettive, rifiutare di fondare in via sussidiaria la propria valutazione delle capacità stenografiche dell'aspirante al posto di segretaria stenodattilografa sulle capacità stenografiche dell'interessata nella lingua da questa effettivamente usata per il lavoro, qualora si tratti di una lingua diversa dalla sua lingua matèrna.
E senz'altro lecito richiedere un'adeguata conoscenza di questa seconda lingua. La comunicazione del Consiglio n. 114/79 stabilisce in proposito criteri ai quali anche la ricorrente si riferisce in subordine nella seconda parte del suo primo mezzo, nonché in alcuni punti del terzo.
In effetti, l'esperienza prova che le capacità stenografiche si perdono se non vengono mantenute in esercizio. Al limite, perciò, a determinate condizioni, l'applicazione di un siffatto criterio di valutazione delle capacità stenografiche, stabilito in via sussidiaria dalla comunicazione 114/79 e non contestato dal Consiglio nel corso del procedimento, potrebbe essere vantaggioso anche per le stenodattilografe danesi, tedesche, greche, italiane e olandesi. Appare poi in contrasto col principio di uguaglianza il fatto di rifiutare ad un dipendente la cui madrelingua non sia una lingua comunitaria l'applicazione di tale criterio sussidiario contemplato dalla comunicazione 114/79. Sia il testo di questa comunicazione, sia considerazioni generali relative alle finalità degli artt. 5 e 45 dello Statuto implicano infatti la necessità di valutare allo stesso modo, per dare attuazione al principio della parità di trattamento, tutti i casi in cui la valutazione ha luogo con riferimento ad una lingua diversa dalla madrelingua.
Dopo queste osservazioni di carattere più generale, torno a considerare il caso concreto.
Da quanto ho detto in precedenza dovrebbe risultare che ritengo fondato tanto il primo mezzo della ricorrente, quanto il secondo, da essa dedotto in subordine. Il rifiuto del Consiglio di prendere in considerazione un certificato relativo alle capacità stenografiche in lingua norvegese non trova infatti alcun sostegno nell'art. 28 dello Statuto, a tal fine richiamato in via principale dal Consiglio. Già in ragione del peso che il Consiglio manifestamente attribuisce a questo argomento, la pretesa della ricorrente dovrebbe essere accolta. Il rifiuto di tener conto delle capacità stenografiche in lingua norvegese non trova sostegno in alcun'altra norma dello Statuto, né nella giurisprudenza della Corte. Tale rifiuto è inoltre in contrasto col fatto che il Consiglio tiene invece conto delle capacità stenografiche in lingue comunitarie che in pratica non vengono neppur esse usate per lo svolgimento delle mansioni degli interessati. Questa differenza di trattamento per ragioni di cittadinanza mi sembra in contrasto col principio della parità di condizioni nello sviluppo di carriera, dal momento che la ricorrente, prima della sua assunzione in ruolo, ha ottenuto, parecchi anni fa, una deroga alla condizione posta dall'art. 28, leu. a), relativamente alla cittadinanza di uno Stato membro, mentre era stata allora considerata in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 28, leu. a). Non sono stati prospettati convincenti motivi attinenti all'interesse del servizio, né principi giuridici generali che nella fattispecie possano giustificare una siffatta violazione del principio della parità di condizioni nello sviluppo di carriera.
In base alle mie precedenti considerazioni, anche il terzo motivo, dedotto in subordine dalla ricorrente, appare fondato. Il rifiuto del Consiglio di valutare le capacità della ricorrente, in via sussidiaria, secondo i parametri stabiliti per una seconda lingua risulta anch'esso contrastante col principio della parità di condizioni nello sviluppo di carriera. E certo che, qualora tale seconda lingua sia una lingua effettivamente usata nel lavoro, il principio di uguaglianza esige che, applicando questo criterio sussidiario, almeno tutti i dipendenti la cui lingua di lavoro non è la loro madrelingua vengano valutati in base ai parametri stabiliti per questa seconda lingua. Il fatto che la ricorrente, nell'ambito d'applicazione del principio di uguaglianza mediante questo criterio sussidiario, venga posta sullo stesso piano dei dipendenti di madrelingua inglese risulta inoltre in contrasto con il tenore della comunicazione del Consiglio n. 114/79. Per l'interessata, infatti, alle condizioni poste da tale comunicazione si aggiunge una condizione supplementare, incompatibile con il principio di uguaglianza.
Le considerazioni da me finora svolte non significano affatto che la Corte debba o possa imporre al Consiglio una determinata soluzione per problemi come quello di cui trattasi. Il potere discrezionale del Consiglio, deve, anche sotto questo profilo, essere rispettato. Rimando in proposito ad una analoga considerazione contenuta nelle conclusioni dell'avvocato generale Mayras nella causa 24/79 (Oberthiir, Race. 1980, pag. 1761). D'altra parte, si deve riconoscere che, ad un accurato esame, gli argomenti addotti dal Consiglio a sostegno della propria tesi non appaiono sostenibili, mentre i principali della ricorrente sembrano fondati.
Infine, la questione se l'attestato della scuola norvegese si trovasse o meno nel fascicolo personale della ricorrente mi sembra avere importanza del tutto marginale ai fini della vostra pronunzia. Per quanto riguarda la sessione 1978, essa sembra irrilevante, perché il criterio di valutazione basato su un siffatto certificato è stato introdotto soltanto nel 1979. Relativamente alla sessione 1979, essa mi sembra di secondaria importanza, perché, su questo punto, le pretese della ricorrente vanno già accolte per altri motivi. Così pure mi sembra trascurabile la questione della velocità alla quale la ricorrente ha provato in definitiva di poter dattilografare in lingua inglese. Alla Corte non è stato chiesto di pronunciarsi su questo punto della controversia, riguardante circostanze di fatto, e si deve presumere che il Consiglio, dopo l'annullamento delle sue precedenti decisioni, troverà una soluzione obiettiva della questione suddetta, tenendo conto, in caso di persistenti dubbi, anche del giudizio positivo sulla conoscenza delle lingue contenuto nel rapporto informativo.
6. Conclusione
Concludo pertanto come segue:
1.
Il ricorso è ricevibile e fondato.
2.
La nota 27 marzo 1980 con cui il Consiglio ha respinto la domanda 15 febbraio 1980 della ricorrente, nonché il silenzio-rifiuto opposto dal Consiglio al reclamo della ricorrente in data 29 maggio 1980, registrato il 12 giugno 1980 presso l'amministrazione del Segretariato generale del Consiglio, vanno perciò annullati.
3.
Il Consiglio dev'essere condannato a riaprire il procedimento di promozione al grado C 3 — posto di segretaria stenodattilografa — per la sessione 1979.
4.
Il Consiglio va condannato alle spese del presente procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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