CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 18 FEBBRAIO 1982 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Siete investiti in questa causa di una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof e relativa alle restituzioni all'esportazione di «granelli di orzo periato».
I fatti sono i seguenti:
La società Ludwig Wünsche & Co. di Amburgo otteneva all'inizio del 1966, il 4 marzo, il 9 e il 13 aprile, l'approvazione dell'Ufficio federale per l'organizzazione dei mercati agricoli al fine di fruire di restituzioni all'esportazione di orzo periato in paesi terzi. La suddetta agevolazione era prevista dalla normativa comunitaria relativa alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali allora vigente (art. 20, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 19/62; art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio 21 ottobre 1964, n. 141; regolamento della Commissione 29 ottobre 1964, n. 164; regolamento della Commissione 3 febbraio 1966, n. 11).
In quello stadio di graduale ravvicinamento dei mercati, l'opportunità di corrispondere delle restituzioni e la determinazione del loro importo erano lasciate alla discrezione degli Stati membri, i quali erano poi rimborsati in base a quella che si suole chiamare la restituzione media più bassa.
Le restituzioni potevano avvenire sia sotto forma di versamento in denaro per i prodotti cerealicoli esportati in paesi terzi, sia, per i prodotti importati da paesi terzi e destinati ad essere riesportati al di fuori della Comunità dopo essere stati trasformati (traffico di perfezionamento), sotto forma di importazione in franchigia da prelievo una quantità di orzo grezzo pari a quella usata per produrre il prodotto trasformato. Nel caso di specie era stata adottata la forma di restituzione in natura: per kg 100 di granelli d'orzo periato (prodotto trasformato), la Wünsche era stata autorizzata ad importare in franchigia da prelievo kg 220 di orzo grezzo (prodotto base).
Siffatto regime era stato istaurato nella Repubblica federale di Germania con decreto 24 novembre 1964 (art. 6).
L'entità della restituzione dipendeva dalla qualità del prodotto trasformato: l'operatore poteva fruire del vantaggio massimo solo se il prodotto trasformato era esattamente conforme ai criteri vigenti — fissati peraltro tenendo conto delle industrie nazionali di trasformazione meno competitive — altrimenti il tasso di conversione in prodotto base sarebbe stato alterato a vantaggio del trasformatore.
Basandosi sulle relazioni d'analisi svolte dai servizi ufficiali, l'ente tedesco riteneva che il prodotto effettivamente esportato dalla Wünsche non fosse orzo periato e pertanto revocava in due casi l'autorizzazione concessa alla società, cosicché questa fruiva in definitiva solo di un coefficiente di trasformazione meno favorevole, cioè kg 160 di orzo grezzo per 100 di prodotto trasformato.
Fondandosi sulle relazioni dei suoi periti giurati, la Wünsche impugnava le decisioni di revoca. La causa è stata portata sino al giudice supremo tedesco che vi chiede, in sostanza, di definire la portata delle espressioni «orzo periato o granelli di orzo periato aventi un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, superiore all'1 %», espressione usata dal regolamento della' Commissione n. 11/66; esso vorrebbe in particolare sapere se il tenore di ceneri inferiore all'I % implichi necessariamente che si tratta di granelli di orzo periato. Se ciò non fosse, il giudice tedesco chiede altresì se, per configurare tale nozione di «granelli d'orzo periato» basti constatare che oltre il 50 % dei chicchi è stato quasi interamente spogliato del pericarpo e che le due estremità sono state arrotondate, ai sensi delle note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles, e se la suddetta proporzione debba essere riferita al peso 0 al numero dei chicchi.
Nell'ambito dell'art. 177 non è vostro compito procedere alla classificazione del prodotto de quo, e neppure dichiarare, come sostiene la Wünsche, che le partite per cui è causa erano effettivamente costituite di «granelli d'orzo periato» ai sensi della sottovoce 11.02 Β III a (ora 11.02 C III) della TDC. Dovete invece fornire al giudice nazionale tutte le indicazioni utili per consentirgli di pronunciarsi sulla fattispecie.
1 —
Secondo le note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (detta Nomenclatura di Bruxelles) dalle quali prendiamo queste precisazioni (n. 10.03),
«l'orzo, che ha chicchi più grossi di quelli del frumento, viene usato principalmente per la produzione di malto e, sotto forma d'orzo mondato o periato, per minestre e vivande.
L'orzo differisce dalla maggior parte degli altri cereali in quanto, in molte varietà (orzi vestiti), le brattee o pellicole che aderiscono fortemente al chicco non se ne distaccano con semplice battitura o vagliatura. I diversi tipi di orzo di questa specie hanno colore giallo paglia e sono affilati alle due estremità. Rientrano nella voce in esame solo se presentati con le brattee aderenti. Privati di queste con l'operazione di mondatura (passaggio alla mola) che li priva talvolta anche di una parte del pericarpo, rientrano nella voce 11.02 ...»
Le parti nella causa principale sono d'accordo nell'ammettere che il tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, dei campioni prelevati era inferiore all'I %.
Tuttavia, l'Ufficio federale afferma che le perizie d'ufficio hanno dimostrato che i campioni d'orzo analizzati non erano omogenei: insieme a granelli che si potevano indubbiamente considerare «periati», ve ne erano altri che presentavano un grado minimo di trattamento o che erano talvolta persino ancora muniti di brattee, che andavano quindi considerati tutt'al più decorticati o mondati.
Se ci si richiama alle summenzionate note esplicative, nella versione del luglio 1976, alla voce 11.02 della TDC si legge:
«Questa voce comprende tutti i prodotti non preparati provenienti dalla macinazione e dal trattamento dei cereali, escluse le farine ed i residui ...
I prodotti compresi nella presente voce sono:
...
3)
i cereali mondati, cioè spogliati in parte della pellicola propria (peri-carpo) e, nel caso specifico dell'orzo vestito ..., quelli liberati dagli involucri o brattee che aderiscono fortemente al chicco anche dopo la battitura e la vagliatura; il nucleo farinoso dei granelli mondati è generalmente visibile.
4)
I cereali periati, specialmente d'orzo, che consistono in granelli mondati privati della quasi totalità del peri-carpo e che hanno subito, inoltre, un trattamento diretto ad arrotondarne le due estremità.»
Un parere del 15 aprile 1966 pubblicato sul Bundesanzeiger 19 aprile 1966, n. 73, specificava, in merito alla differenziazione dell'orzo periato, che:
«Costituisce orzo periato solo il prodotto con tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, non superiore all'1 % in peso (senza talco), mondato ed arrotondato per levigatura in modo che i granelli non presentino né solchi profondi, né spigoli vivi, né germi, né resti di brattee e che le cellule di aleurone siano state eliminate in misura tale che le cellule d'amido, per oltre la metà delle stesse, siano visibili su tutta la superficie del chicco. Il prodotto deve avere una curvatura uniforme e la larghezza dei granelli (scartamento laterale), per almeno il 70 % dei chicchi, non può presentare differenze superiori a 0,5 mm e a 1 mm sulla totalità dei granelli (tale accertamento avviene per granulometria mediante un calibro a fori rotondi o per misurazione di 200 chicchi)...»
È certo esatto, come sostiene la Wünsche, che il tenore di ceneri costituisce un indice del grado di elaborazione del prodotto poiché i principi minerali e la cellulosa grezza che danno origine alle ceneri si trovano in prevalenza nell'involucro (brattee, pericarpo) e nel germe. Il tenore di ceneri del granello intero d'orzo, calcolato sulla materia secca, ammonta a circa 2,6/2,8 %.
Benché sia necessario tener conto del criterio del tenore di ceneri, ciò non è però sufficiente.
In origine, il suddetto criterio era stato introdotto nel diritto comunitario per le farine (art. 4 del regolamento della Commissione 25 luglio 1962, n. 91).
Ricompariva nel regolamento del Consiglio 28 gennaio 1963, n. 5, che stabilisce le modalità di calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione di crusche al fine di prevenire le frodi.
Se ne teneva conto per i granelli d'orzo periato oltre che per le farine e i fiocchi al fine di limitare l'importo della restituzione massima calcolata in base all'elemento mobile del prelievo, concessa all'esportazione di detto prodotto (regolamento della Commissione 3 febbraio 1966, n. 11).
Tuttavia, il criterio del tenore di ceneri, esteso in tal modo ai granelli d'orzo dal suddetto regolamento n. 11/66 (ancora in vigore al momento dei fatti) non può soppiantare l'altro criterio — enunciato nelle note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles — che gli Stati membri dovevano seguire per distinguere l'orzo periato dall'orzo solo mondato.
Tale criterio, che potremmo chiamare «visivo» in quanto si riferisce all'aspetto del chicco, sembra peraltro obbligatorio in considerazione della stessa denominazione dei prodotti. In proposito la versione tedesca è più precisa di quella francese.
Mentre il testo francese parla di chicchi «décortiqués», «pelés», «mondés» o «perlés» (decorticati, pilati, mondati o perlati), il testo tedesco reca «entspelzt», «geschält», «geschliffen» o «periförmig geschliffen», la cui traduzione letterale è «brillato in forma di perla». Alla presa in considerazione del criterio relativo alla forma ed alla dimensione dei chicchi, la Wünsche oppone due tesi:
1)
Essa eccepisce anzitutto che le note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles sono posteriori ai fatti di causa.
La Corte ha però affermato più volte (Brodersen, 15. 12. 1971, Race. 1971, pag. 1069; Merkur, 8. 4. 1976, Race. 1976, pag. 531) che qualora i regolamenti agricoli non definiscano o definiscano in modo incompleto i prodotti ai quali si applicano, è lecito ricorrere alle definizioni date dalla tariffa doganale comune, ai criteri interpretativi applicati nel settore doganale, nonché alle precisazioni fornite dalla sua giurisprudenza, anche se date solo dopo che è avvenuta l'esportazione di cui si discute.
In particolare, finché le voci della TDC non hanno costituito oggetto di note esplicative adottate nell'ambito comunitario, fanno stato quale valido mezzo d'interpretazione, quelle della Nomenclatura di Bruxelles. Il fatto che a quell'epoca esistessero solo le versioni inglese e francese delle suddette note non può far sorgere il «legittimo affidamento» degli ambienti interessati col pretesto che non ne erano al corrente (Bakels, 8. 12. 1970, Race. 1970, pag. 1001; Henck, 14. 7. 1971, Race. 1971, pag. 744 e più recentemente, Wünsche, 16. 7. 1981, Race. 1981, pag. 2161).
2)
In secondo luogo la Wünsche deduce che le note sono state stilate da persone incompetenti e che l'ulteriore esigenza di un criterio visivo è contraddittoria o costituisce un doppione del criterio relativo al tenore di ceneri.
L'eliminazione delle brattee sarebbe di solito sufficiente per garantire che il tenore di ceneri non superi l'I %. Non vi è alcun motivo di sottoporre il prodotto ad un ulteriore trattamento, in quanto togliendo il pericarpo si verrebbe ad eliminare una parte della mandorla ed a ridurre quindi il valore nutritivo del prodotto.
Perché i chicchi siano considerati «periati» basterebbe che la quasi totalità del pericarpo sia stata tolta, mentre, perché siano considerati mondati, occorrerebbe che ne siano stati completamente privati. Infatti, dopo le modifiche introdotte nel gennaio del 1978, le note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles definiscono granelli mondati i granelli «trattati per essere privati in tutto o parte della pellicola ...». Poiché i chicchi sono stati per lo meno mondati, sarebbero automaticamente e necessariamente periati.
Mi sembra che questa parziale concordanza tra chicchi mondati e periati si spiega col fatto che, per quanto riguarda l'orzo, non vi è distinzione fra l'eliminazione delle brattee e la mondatura: le brattee dell'orzo sono in parte aderenti al pericarpo; se la mondatura non è effettuata in profondità, viene eliminata solo la quasi totalità delle brattee, se invece la mondatura è spinta, viene eliminata anche una parte del pericarpo.
Quanto al valore nutritivo del prodotto avete affermato (Wünsche, 16 luglio 1981, punto 21 della motivazione, Race. 1981, pag. 2161) «che la funzione alimentare di un prodotto costituisce soltanto uno degli elementi che possono essere presi in considerazione per collocarlo in una certa voce della tariffa doganale comune».
Il prendere in considerazione la forma e le dimensioni del chicco mi sembra utile nel caso dei cereali vestiti, affilati o allungati, come l'orzo, l'avena o il riso che vanno decorticati per essere liberati dell'involucro fibroso; l'avena deve inoltre essere spuntata. Vi è quindi una differenza tra l'orzo decorticato, ma solo mondato, e l'orzo mondato ed inoltre periato.
Di conseguenza, il tenore di ceneri inferiore all'1 % dimostra certo che una parte del pericarpo è stata eliminata, ma non sempre che lo sia stata la quasi totalità, né che i chicchi siano stati arrotondati alle estremità. Ora, questo requisito è chiaramente indicato dalle note esplicative che ho citato.
La Commissione e l'Ufficio federale hanno quindi ragione nel ritenere che, anche se il tenore di ceneri del prodotto de quo dipende dall'eliminazione più o meno completa del pericarpo e dall'arrotondamento più o meno marcato dei chicchi d'orzo alle estremità, non è possibile presumere, se detto tenore è inferiore all'1 %, che si tratti necessariamente di granelli d'orzo periato ai sensi della normativa comunitaria.
3)
Infine, l'interpretazione di una voce doganale deve tener conto, in caso di dubbio, sia della funzione della tariffa doganale stessa rispetto alle esigenze del regime di organizzazione dei mercati, sia della sua funzione puramente doganale (Henck, 14. 7. 1971, Race. 1971, pag. 752, punto 9 della motivazione).
Non va dimenticato che l'esportazione degli altri prodotti derivati dalla trasformazione dei granelli d'orzo (i germi, in particolare) potevano dar diritto a restituzione e non erano quindi perduti.
In un'epoca in cui il regime delle restituzioni all'esportazione nei paesi terzi era ancora in ampia misura sottoposto alla competenza nazionale, la restituzione aveva lo scopo di compensare lo scarto esistente fra i prezzi dei prodotti di base all'interno dello Stato membro esportatore ed i prezzi praticati sul mercato mondiale. Èra quindi legittimo che gli Stati membri stabilissero condizioni rigorose per la concessione delle restituzioni.
Questo imperativo è stato fatto proprio dalla Comunità quando il regime di restituzioni è diventato comunitario ed il criterio «visivo» è stato formalmente adottato.
Il regolamento della Commissione 28 giugno 1968, n. 821, relativo alla definizione da applicarsi per la concessione della restituzione all'esportazione dei cereali mondati e dei cereali periati, dichiara nella motivazione quanto segue:
«la restituzione all'esportazione deve tener conto della qualità del prodotto trasformato dai cereali che beneficia di detta restituzione, in modo da evitare che il pubblico denaro contribuisca all'esportazione dei prodotti di qualità inferiore ...».
Inoltre occorreva evitare che la concorrenza fra i produttori degli Stati membri fosse alterata sul mercato mondiale: i prodotti agricoli dei paesi terzi trasformati dalle industrie degli Stati membri non dovevano essere avvantaggiati rispetto ai medesimi prodotti originari della Comunità.
Il regolamento della Commissione n. 11/66 è anch'esso chiaramente diretto a limitare l'importo massimo, calcolato in base all'elemento mobile del prelievo, della restituzione concessa all'esportazione di granelli d'orzo periato:
«Il quantitativo di materia prima, realmente utilizzato per la fabbricazione di alcuni prodotti, può variare considerevolmente secondo l'utilizzazione finale di ciascun prodotto; ... inoltre, le restituzioni inerenti ai vari prodotti provenienti da uno stesso processo di trasformazione possono cumularsi, ... l'applicazione di un importo massimo (della restituzione) ... potrebbe rendere possibili delle esportazioni nei paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale ...».
II —
Il Bundesfinanzhof vi ha sottoposto una questione subordinata: quale sia, in una data partita, la proporzione di granelli che conferisce al prodotto il carattere di orzo periato.
L'ente federale tedesco sostiene che si ha orzo periato quando la quasi totalità, in numero, dei granelli di una data partita corrisponde al criterio «visivo» e che, qualora bastasse una proporzione di oltre il 50 %, tale rapporto dovrebbe essere riferito al peso e non al numero dei granelli.
È materialmente impossibile che la quasi totalità dei chicchi di una data partita abbia le suddette caratteristiche. Ma, peraltro, non si possono escludere le manipolazioni artificiose dirette a soddisfare appena le condizioni poste al fine di ottenere la restituzione massima mescolando all'orzo periato orzo solo mondato.
Si può ammettere che doveva applicarsi per analogia la regola generale 3b per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune secondo la quale «qualora ... una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci ... i prodotti misti ... devono essere classificati ... secondo la materia ... che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale». È quindi sufficiente che i chicchi periati siano predominanti, cioè che entrino in proporzione di oltre il 50 % nella partita considerata.
Tale proporzione non può tuttavia essere riferita al numero dei granelli, perché sarebbe facile ottenere più del 50 % di granelli d'orzo periato mescolando frammenti di chicchi conformi ai prescritti requisiti a granelli che non vi rispondono. È quindi necessario che il prodotto soddisfi tali condizioni per oltre il 50 % in peso sul secco.
Vi propongo pertanto di risolvere come segue le questioni che vi sono state sottoposte :
Ai fini della concessione anticipata nel marzo-aprile 1966 delle restituzioni previste per l'orzo periato dai regolamenti del Consiglio n. 19/62 e n. 141/64, era necessario che oltre il 50 % in peso sul secco delle partite fosse costituito da chicchi conformi ai requisiti posti dalle note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 11.02 della tariffa doganale comune.
( *1 ) Traduzione dal francese.
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