CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 22 OTTOBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il procedimento odierno verte sull'interpretazione dell'art. 51 del regolamento n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
Il problema si presenta quindi complesso, data la pluralità di norme cui si deve far ricorso per stabilire in definitiva l'ammontare delle spettanze.
Vediamo in breve gli antefatti.
Antonino Sinatra, cittadino italiano, coniugato, ha prestato lavoro subordinato in Italia dal 1948 al 1956, poi ha lavorato come minatore al fondo nel Belgio dal 1957 al 1970, cioè per oltre 10 anni.
Queste attività gli hanno consentito di fruire di una pensione di invalidità in Italia, di una pensione di invalidità in Belgio e, inoltre, in virtù della sola legislazione belga, di una rendita per malattia professionale contratta nel Belgio.
L'entità di dette prestazioni, dal 1970, ha subito variazioni, o per adeguamenti obiettivi, o per modifica della situazione familiare dell'interessato, oppure ancora per decisione del Fonds national de retraite des ouvriers mineurs che, riesaminando la posizione globale del Sinatra, ha constatato di avergli corrisposto «indebitamente» BFR 38000 per il periodo gennaio 1976 — gennaio 1979. Di qui l'azione esperita dall'interessato dinanzi al Tribunal du travail di Charleroi, poi dinanzi alla Cour du travail di Mons, e le questioni sottopostevi da questo giudice.
I — Per meglio comprendere questo delicato problema interpretativo delle norme anticumulo, mi pare opportuno esaminare cronologicamente il succedersi delle prestazioni corrisposte.
1.
Dal 1° dicembre 1970 il Sinatra riscuote una pensione italiana a norma dell'art. 45 del regolamento del Consiglio, pensione la cui entità varia a seconda della durata dei periodi assicurativi.
Questa prestazione è stata più volte rivalutata per tener conto dell'inflazione e dei provvedimenti adottati in seguito alle oscillazioni della lira italiana.
A norma dell'art. 51, n. 1, del regolamento, detta modifica non implicava alcun nuovo calcolo ai sensi dell'art. 46.
2.
Dal 1° aprile 1971, l'interessato fruiva pure di una pensione belga di invalidità, autonoma, secondo la tariffa per i minatori al fondo coniugati, a norma del regio decreto belga 19 novembre 1970 (artt. 1 e 4, regime pensionistico dei minatori).
Secondo questa normativa, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi assicurativi, a condizione però di aver maturato un minimo di 5 o 10 anni.
Il 10 maggio 1971, il Fonds national de retraite des ouvriers mineurs riduceva l'importo della pensione, a causa dell'attribuzione al Sinatra di una rendita per malattia professionale.
Per l'esame di questa normativa mi permetto di richiamarmi a quanto esposto dall'avvocato generale Warner nelle conclusioni per le cause Manzoni, Mura e Greco (Racc. 1977, pagg. 1672-1673) e ancora Mura (Race. 1979, pagg. 1830-1831), nelle quali vi siete pronunciati con sentenze del 13 ottobre 1977 (Race. 1977, pag. 1647, 1699, 1711) e, rispettivamente, del 16 maggio 1979 (Race. pag. 1819).
3.
Dal gennaio 1976, la pensione belga d'invalidità è stata diminuita, dato il cambiamento intervenuto nella situazione economica del Sinatra, la cui moglie ha cominciato a lavorare e — quindi — non è più stata a carico del marito. L'aliquota cosiddetta «familiare» è stata sostituita dall'aliquota «per scapoli», molto meno favorevole. Ricordo che il cambio di categoria nel Belgio non aveva alcuna ripercussione sull'importo della pensione italiana.
4.
A questo punto il Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ha riesaminato interamente la situazione del Sinatra alla luce della normativa comunitaria giungendo alla conclusione che gli erano stati versati indebitamente FB 38 000.
In realtà, per il periodo 1° aprile 1971 — 1 o luglio 1975, la prestazione belga è stata ridotta dell'importo della pensione italiana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, n. 2, del regolameno n. 3 del Consiglio (cui è subentrato l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71), che riguarda le prestazioni della stessa natura liquidate dagli enti di due o più Stati membri conformemente agli artt. 46, 50 e 51 del regolamento e dell'art. 23, n. 1, del regio decreto.
A questa riduzione è stato a sua volta applicato il coefficiente di cui all'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574 (provvedimenti del Fonds national de retraite des ouvriers mineurs in data 5 agosto 1975). La Commissione dichiara nelle sue osservazioni che quest'operazione «mira ad applicare» l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71. Tuttavia, l'applicazione di questo coefficiente pare in contrasto con la vostra sentenza Giuliani del 20 ottobre 1977 (Racc. pag. 1865) con cui avete stabilito che questa disposizione può venire applicata solo nel caso in cui, per l'acquisto del diritto alle prestazioni, ai sensi dell'art. 51, leu. a, del Trattato, è necessario far ricorso al sistema del cumulo dei periodi assicurativi.
Lo stesso Fonds, nelle conclusioni formulate dinanzi al giudice nazionale il 25 aprile 1979, dichiarava che l'art. 7, n. 1, lett. c, corollario dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, non si applica se non è più possibile avvalersi di questa ultima disposizione.
Esso ha perciò riesaminato la prestazione belga e l'ha «ricalcolata» secondo l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 a decorrere dal 1 o gennaio 1975, tenendo conto delle varie modifiche — compreso l'adeguamento al costo della vita — nonché della soppressione dell'aumento per il coniuge.
Quindi, mentre nelle cause sopra ricordate il Fonds si era valso delle norme anticumulo nazionali per ridurre l'importo dovuto dall'ente belga di una somma pari alla prestazione corrisposta dall'ente di un altro Stato membro, nella presente causa esso ha applicato le norme comunitarie per un nuovo calcolo onde ripristinare la proporzionalità di una pensione spettante in forza del solo diritto belga e detrarre l'importo dovuto dall'ente italiano da quello dovuto dall'ente belga.
II — Il Sinatra adiva il Tribunal du travail di Charleroi, in quanto egli contestava, in sostanza, la presa in considerazione della prestazione italiana dal 1° gennaio 1976.
Questo giudice respingeva la domanda osservando che nella fattispecie «ha scarsa importanza il fatto che la prestazione italiana non sia modificata ed è sufficiente il fatto che avrebbe potuto esserlo, come si verifica di frequente in tutti i regimi pensionistici in caso di cambiamento di stato civile».
L'interessato, che si è appellato contro detta sentenza, ha chiesto alla Cour du travail di Mons di sottoporvi la seguente questione pregiudiziale:
«Qualora, conformemente alla legislazione di uno Stato membro, la pensione attribuita secondo l'aliquota “famiglia” sia trasformata in una pensione per “celibi”, se il complesso delle prestazioni debba venir ricalcolato secondo l'art. 46 del regolamento n. 1408/71, anche nel caso in cui la modifica operata dall'ente dello Stato interessato sia irrilevante per la pensione corrisposta in un altro Stato».
Le questioni che vi sono state sottoposte vertono in sostanza sui problemi seguenti:
1.
Se l'applicazione dell'art. 51 del regolamento n. 1408/71 sia limitata all' ipotesi in cui viene aumentato l'importo delle prestazioni,
2.
se un cambiamento nella situazione personale del beneficiario della prestazione implichi, ai sensi dell'art. 51, n. 2, un nuovo calcolo del complesso delle prestazioni di cui esso fruisce, a norma dell'art. 46.
III — L'art. 51. del regolamento n. 1408/71, che figura nel capitolo 3 «vecchiaia e morte (pensioni)», ma che si applica per analogia alla sezione 2 del capitolo 2 «invalidità», è intitolato «rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni». Esso recita:
«1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.
2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell'articolo 46».
Questo articolo fa dunque una netta distinzione — contrapponendole — tra l'ipotesi della rivalutazione — nel cui caso non si deve procedere ad un nuovo calcolo in base all'art. 46 — e l'ipotesi della nuova liquidazione, resa necessaria da una modifica del sistema di determinazione o dalle norme per il calcolo della prestazione, nel qual caso si deve procedere ad un nuovo calcolo a norma dell'art. 46. Il numero uno contempla le variazioni che, senza modificare fondamentalmente le prestazioni, influiscono su di esse aumentandole, poiché costo della vita e stipendi hanno in generale tendenza all'aumento.
Il passaggio da una pensione per «coniugato» alla pensione per «celibe», cioè, nell'ipotesi della normativa belga, ad una pensione per un uomo «che non abbia a carico figli di età inferiore ai 16 anni e la cui moglie abbia un reddito professionale o fruisce di prestazioni previdenziali di entità superiore a quelle derivanti dall'attività autorizzata» implica una modifica, nel senso della riduzione, della prestazione e rientra nel numero 2, anche se questa modifica è dovuta all'applicazione di una disposizione di diritto nazionale «relativa all' importo della pensione» e se, «in quanto tali», le norme di diritto nazionale «relative al modo per determinare le prestazioni» non sono mutate.
È dunque evidente che, per dirla col giudice nazionale, «la rivalutazione contemplata nel titolo dell'art. 51 rappresenta la normale sfera d'applicazione del numero 1 di detto articolo, sicché le ipotesi del numero 2 comprendono in particolare l'ipotesi in cui il nuovo calcolo delle prestazioni comporti un peggioramento».
In caso di modifica del sistema di determinazione o delle norme di calcolo delle prestazioni, come pare si verifichi nella fattispecie, si deve effettuare un nuovo calcolo ai sensi dell'art. 46, come interpretato dalla vostra giurisprudenza specie nelle sentenze Greco, del 13 ottobre 1977 (Racc. pag. 1711) e Mura, del 16 maggio 1979 (Racc. pag. 1819). A questo proposito, poco importa che la modifica riguardi la parte proporzionale corrisposta in uno Stato membro: il nuovo calcolo dovrà rifarsi alle prestazioni corrisposte in tutti gli Stati interessati.
Onde fornire una risposta utile al giudice a quo, aggiungerò che, mentre il regolamento n. 1408/71 non osta a che la legislazione nazionale, ivi comprese le disposizioni anticumulo (nella fattispecie l'art. 23, n. 3, del regio decreto 19 novembre 1970) venga applicata per intero ad un pensionato nella posizione dell'appellante, non è lecito, col pretesto di applicare l'art. 52, n. 2, di detto regolamento, prendere in considerazione, onde ridurre la prestazione nazionale «autonoma», le rivalutazioni della pensione corrisposta da un altro Stato membro, che sono disciplinate dall'art. 51, n. 1, né l'art. 46, n. 3 e il suo corollario, l'art. 7, n. 1, lett. c, del regolamento n. 574/72. Siffatto modo di procedere va oltre lo scopo di coordinamento cui mira l'art. 51 del Trattato e rientra nell'armonizzazione delle normative nazionali.
In altri termini, allorché, conformemente alla disciplina di uno Stato membro (Belgio) una pensione di invalidità (spettante in forza del solo diritto belga) liquidata secondo la tariffa «famiglia» viene trasformata in una pensione «per scapoli» e detta trasformazione non influisce su un'altra pensione di invalidità (spettante in Italia in forza del regolamento n. 1408/71), non è possibile, fosse anche solo onde procedere al nuovo calcolo prescritto in questo caso dalla legge belga onde evitare un cumulo indebito, tener conto delle rivalutazioni della pensione (italiana).
Non è lecito ridurre la prestazione belga (e spettante solo in base al diritto belga) tenendo conto della pensione liquidata in Italia a norma della disciplina comunitaria (e degli aumenti della stessa prestazione).
Ciò premesso, concludo proponendovi di risolvere come segue le questioni sottopostevi dalla Cour du travail di Mons:
1.
Non si può applicare l'art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71 ad una prestazione se non nel caso in cui, per la sua liquidazione, è stato necessario valersi del cumulo e della ripartizione proporzionale. Se la riduzione della pensione nazionale è soltanto effetto dell'applicazione dell'art. 12, n. 2, di detto regolamento, non si deve applicare l'art. 51, n. 2.
2.
Allorché l'esercizio di un'attività professionale da parte del coniuge di un pensionato implica la modifica dell'aliquota in base alla quale viene versata una prestazione da parte di uno Stato membro a norma dell'art. 46 di detto regolamento, l'art. 51, n. 2, va interpretato nel senso che gli enti competenti di tutti gli Stati membri interessati devono effettuare un nuovo calcolo delle prestazioni che devono corrispondere a norma degli artt. 46 e 47 del regolamento.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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