CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 15 LUGLIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Dopo aver partecipato ad un concorso nel 1974, il ricorrente nella causa della quale oggi ci occupiamo entrava in servizio presso la commissione di controllo in qualità di dipendente temporaneo inquadrato nel grado A 7, 2o scatto. Con decisione 16 dicembre 1976 veniva nominato — senza modifica dell'inquadramento — dipendente in prova con effetto dal 1e ottobre 1976. La nomina in ruolo nel grado A 7 avveniva con decisione 14 giugno 1977, con effetto dal 1o luglio successivo.
Nel 1978, la Corte dei conti, istituita col trattato 22 luglio 1975 in sostituzione della commissione di controllo, bandiva un concorso per 5 posti della carriera A 7/A 6, ai quali si doveva provvedere, in conformità all'art. 29, n. 1, leu. e), dello Statuto del personale, mediante trasferimento di dipendenti di altre istituzioni. Giacché il ricorrente aveva presentato la propria candidatura, il suo trasferimento alla Corte dei conti veniva deciso con provvedimento di tale istituzione in data 18 aprile 1978, con effetto dal 1o maggio dello stesso anno e con inquadramento nel grado A 7, 3o scatto. Il ricorrente veniva promosso al grado A 6, 1o scatto, con effetto dal 1o maggio 1979 e con anzianità di scatto dal 1o luglio 1977.
In questo periodo, la Corte dei conti aveva pure accresciuto il proprio personale mediante l'assunzione di dipendenti che non erano ancora in servizio presso le Comunità. Il loro inquadramento era regolato, a partire dal 21 febbraio 1980, da una decisione adottata dalla Corte dei conti e, a quanto pare, modificata nel frattempo a due riprese, relativa ai criteri di inquadramento e di nomina del personale. A termini di questa decisione, la nomina in un grado diverso dal grado base della carriera base di una categoria può effettuarsi se, a partire dal conseguimento del diploma che dà accesso alla carriera, il candidato ha maturato una determinata esperienza professionale minima — che è, ad esempio, di quattro anni per il grado A 6 — con la possibilità di ulteriori abbuoni di anzianità di scatto, secondo una tabella allegata alla decisione, in caso di esperienza professionale più lunga.
Secondo il ricorrente, ciò ha avuto in pratica come risultato che i dipendenti inquadrati a norma di tale decisione hanno ottenuto una situazione nettamente più favorevole di quella dei dipendenti trasferiti da altre istituzioni alla Corte dei conti. È questo il motivo per cui il 12 maggio 1980 egli presentava all'autorità che ha il potere di nomina una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale. In tale domanda, egli segnalava che dipendenti entrati da poco in servizio presso la Corte dei conti e con dieci anni di esperienza professionale in meno di lui erano stati inquadrati in A 6, 1o scatto, o in A 6, 2o scatto, cioè nello stesso grado e scatto (A 6/2) che egli aveva frattanto ottenuto; egli chiedeva che si esaminasse se tale anomalia potesse essere sanata.
La domanda non veniva accolta. In una nota del presidente della Corte dei conti in data 25 luglio 1980 veniva negata l'esistenza di una situazione anomala per quanto riguarda l'inquadramento del ricorrente. Certamente, la Corte dei conti aveva stabilito — per il proprio nuovo personale — criteri d'inquadramento propri, basati sull'esperienza professionale; ma, nel caso del ricorrente la Corte dei conti, a proposito del suo avanzamento, aveva dovuto attenersi all'art. 46 dello Statuto del personale, con la conseguenza che aveva dovuto basarsi sull'inquadramento già esistente, senza poter disporre quindi in merito di alcun potere discrezionale.
All'inizio del 1980 il ricorrente, consultando il proprio fascicolo personale, veniva a conoscenza di una nota che il membro della Corte dei conti responsabile del personale e dell'amministrazione aveva redatto in seguito alla sua domanda e inviato al presidente della Corte dei conti. In questa nota, di cui il ricorrente ha ottenuto una copia — nel frattempo essa era stata tolta dal suo fascicolo personale —, si dice fra l'altro che i criteri d'inquadramento stabiliti dalla Corte dei conti favoriscono i dipendenti che sono entrati in servizio presso la Corte dei conti senza essere stati prima in servizio presso le Comunità, ove si faccia il paragone rispetto all'inquadramento dei dipendenti cui è stato applicato l'art. 46 dello Statuto. Ciò viene illustrato nei particolari per la carriera A 5/A 4 e — a pag. 3 della nota — per il grado A 6.
Il 15 settembre 1980 il ricorrente presentava quindi un reclamo in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina. Egli si richiamava alla summenzionata nota, da cui risultava, a suo parere, che fra tutti i dipendenti di grado A 6 egli si trovava nell'inquadramento più basso — malgrado la sua età e la sua anzianità —, dato che secondo tale nota un dipendente in prova di trent'anni riceveva lo stipendio del grado A 6/4. Una prassi del genere, secondo la quale i dipendenti a contratto, al momento della nomina in ruolo, ottenevano un inquadramento migliore di quello dei dipendenti promossi in forza dell'art. 46 dello Statuto del personale, era in contrasto con l'art. 5, n. 3, dello Statuto; occorreva quindi correggere il suo inquadramento in modo che fosse analogo a quello dei colleghi aventi la sua stessa età e la sua stessa esperienza professionale.
Il reclamo rimaneva esso pure infruttuoso. In una nota del presidente della Corte dei conti in data 13 novembre 1980 gli si faceva notare che egli aveva accettato nel 1974 un certo inquadramento e che non era quindi più possibile correggerlo; il reclamo era perciò irricevibile su questo punto. Non si poteva parlare di trasgressione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto. Il ricorrente aveva avuto ampia possibilità di partecipare a concorsi relativi a posti della carriera A 5/A 4 ed a posti A 3. Infine, la nota menzionata dal ricorrente costituiva solo un parere preparatorio e non poteva quindi essere vincolante per l'autorità che ha il potere di nomina.
Il 14 gennaio 1981 il ricorrente adiva quindi la Corte di giustizia chiedendole di:
—
statuire che i criteri di inquadramento adottati dalla Corte dei conti sono discriminatori in quanto consentono per i nuovi assunti inquadramenti superiori a quelli del personale già in servizio presso le Comunità;
—
statuire che la Corte dei conti dovrà garantire al ricorrente un inquadramento almeno pari a quello dei suoi colleghi della stessa età, in possesso di titoli universitari dello stesso livello e che abbiano la stessa esperienza professionale, e ciò con effetto dalla data della domanda giudiziale;
—
annullare la decisione 13 novembre 1980 e
—
condannare la Corte dei conti — per illecito — a pagare come risarcimento dei danni la somma di 1080000 franchi belgi, più gli interessi del 6 % a partire dalla domanda giudiziale.
La Corte dei conti — convinta che il ricorso fosse irricevibile per diversi motivi
sollevava allora un'eccezione di irricevibilità, giusta l'art. 91 del regolamento di procedura, la quale veniva riunita al merito con ordinanza 19 maggio 1981. La Corte dei conti sostiene inoltre che il ricorso va comunque respinto.
Nella presente causa prendo posizione come segue.
I —
Sulla ricevibilità
La Corte dei conti ha espresso dubbi sotto diversi aspetti, quanto alla ricevibilità del ricorso o di alcuni capi della domanda.
—
Anzitutto, la Corte dei conti sostiene che il ricorso è stato presentato in ritardo. Al ricorrente interessa in primo luogo la legittimità del suo inquadramento; orbene, le decisioni in proposito sono state adottate in precedenza, cioè all'atto dell'assunzione da parte della commissione di controllo, al momento del trasferimento alla Corte dei conti e da ultimo al momento della promozione al grado A 6. Contro tali decisioni egli avrebbe quindi dovuto agire e, dato che non l'ha fatto, non gli è più possibile ritornare ora sui problemi che vi sono connessi.
—
Nella parte in cui il ricorrente si richiama all'inquadramento dei dipendenti di recente assunti dalla Corte dei conti, non si tratta di atti che gli recano pregiudizio.
—
Se ed in quanto il ricorrente chiede l'annullamento della decisione adottata in seguito, al suo reclamo, è inoltre evidente che questa non costituisce un atto lesivo impugnabile, ma può considerarsi solo come la conferma di una precedente decisione.
—
Infine, la Corte dei conti sostiene che il ricorso manca di un oggetto valido in quanto il ricorrente non ha indicato un provvedimento che gli rechi pregiudizio; perlomeno, l'oggetto del ricorso viene definito solo in modo molto vago.
Ritengo tuttavia che tutte queste obiezioni non bastino, in ultima analisi, per far ritenere irricevibili il ricorso o singoli capi della domanda.
1.
Ad esempio, il ricorrente non ha sostenuto che le decisioni in precedenza adottate per il suo inquadramento fossero viziate e quindi da correggere, il che ora non sarebbe naturalmente più possibile. Egli assume al contrario che, dopo che la Corte dei conti ha adottato, all'inizio del 1980, una decisione generale che stabilisce i criteri d'inquadramento per il personale di recente entrato in servizio e l'ha messa in pratica con decisioni individuali, vi è motivo, al fine di evitare disuguaglianze di trattamento, di riesaminare pure il suo inquadramento e di adeguarlo ai nuovi criteri con effetto ex nunc. Solo questo egli ha reclamato con la domanda del 12 maggio 1980; egli ha potuto basarsi a tal fine su fatti nuovi, e quindi il provvedimento di rigetto deve poter costituire oggetto di sindacato giurisdizionale.
A mio parere, difficilmente si possono sollevare obiezioni contro una tesi del genere. Non si deve ritenere infatti che le decisioni d'inquadramento, una volta adottate, debbano necessariamente restare per sempre in vigore, ove non siano state tempestivamente impugnate. È perfettamente concepibile, al contrario, che in caso di mutamento di circostanze sostanziali, sia possibile chiederne la modifica perlomeno per l'avvenire, com'è stato ammesso, ad esempio, nella sentenza 28/72 ( 2 ). Ove l'autorità che ha il potere di nomina tenga ferma, in un caso del genere, la decisione in precedenza adottata, occorre ravvisare in ciò una nuova decisione impugnabile, non già unicamente la conferma del provvedimento in precedenza adottato nell'ambito di una diversa situazione giuridica. Nella fattispecie, il ricorrente poteva senza alcun dubbio far valere fatti nuovi. In proposito, nell'esaminare la ricevibilità non si deve ancora accertare se ciò implichi effettivamente un obbligo, per l'autorità che ha il potere di nomina, di correggere l'inquadramento del ricorrente; al contrario, basta che vengano dedotti mezzi pertinenti, che non mancano certo. Il ricorrente ha pure reagito immediatamente ai fatti nuovi, anzi — dopo l'entrata in vigore della decisione del febbraio 1980 — nel termine per il reclamo, benché ciò non sembri indispensabile per la presentazione di una domanda. Inoltre, quando ha ricevuto la decisione di rigetto adottata il 25 luglio 1980, ossia prima dello scadere del termine di quattro mesi previsto dall'art. 90, egli ha proposto reclamo avverso tale decisione nel termine prescritto di tre mesi, il 15 settembre 1980, e dopo che questo era stato respinto, il 13 novembre 1980 prima della scadenza dei quattro mesi, ha adito la Corte di giustizia nel termine d'impugnazione di tre mesi.
Stando così le cose, non si può certo dire che il ricorso sia stato proposto tardivamente.
2.
Quindi, è pure evidente che l'obiezione sollevata dalla Corte dei conti, secondo cui le decisioni relative all'inquadramento del personale di recente assunto non costituiscono atti che recano pregiudizio al ricorrente, non è pertinente. In effetti, il ricorrente non intende impugnare tali decisioni per illegittimità; al contratio, egli ritiene che tali decisioni siano legittime e le invoca a sostegno del suo punto di vista secondo cui, nell'interesse della parità di trattamento, è necessario procedere alla correzione del suo inquadramento.
3.
Nella misura in cui la Corte dei conti assume, per quanto riguarda la domanda del ricorrente di annullamento della decisione relativa al suo reclamo, che tale decisione costituisce solo un atto di conferma — della reiezione della domanda del maggio 1980 — e che essa non è quindi impugnabile, non si può certo darle torto. In proposito, infatti, a parte la vostra giurisprudenza — sentenza nelle cause riunite 33/79 e 75/79 ( 3 ) — ci si può rifare agli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, secondo cui una lite deve riferirsi ad un provvedimento che reca pregiudizio; orbene, si può considerare come tale solo una decisione espressa o l'omissione di una decisione, contro la quale viene presentato reclamo, quindi non la decisione relativa al reclamo. Il ricorrente non ci convince nemmeno quando sostiene di essersi richiamato, nel reclamo del 15 settembre 1980 — cosa che non sarebbe stata ancora possibile nella domanda del 12 maggio 1980 — alla nota nel frattempo redatta da un membro della Corte dei conti circa il problema che qui ci interessa, nonché alle decisioni di inquadramento adottate nel frattempo, le quali sono state pubblicate solo nel maggio del 1980. Questi fatti erano cioè già noti, in ogni caso, all'autorità che ha il potere di nomina, al momento della reiezione della domanda del ricorrente e non erano quindi nuovi quando è stata adottata la decisione relativa al reclamo.
Cionondimeno ritengo che l'argomento della Corte dei conti non sia decisivo nel senso dell'irricevibilità del ricorso. Infatti, dal contenuto complessivo del ricorso e da altri capi della domanda si può senz'altro desumere la vera doglianza del ricorrente — il rifiuto di modificare il suo inquadramento. Non riterrei quindi opportuno dichiarare semplicemente irricevibile il capo della domanda di cui sto trattando; al contrario, si dovrebbe interpretarlo diversamente, nel senso summenzionato, come diretto in realtà all'annullamento della reiezione della domanda presentata dal ricorrente nel maggio del 1980.
4.
Infine, dopo tutto quanto ho detto, non si può nemmeno porre in dubbio la ricevibilità del ricorso per mancanza di valido oggetto del contendere o perchè questo sarebbe descritto in modo troppo vago. Secondo me su questo punto, cioè per quanto riguarda la determinazione dei requisiti prescritti dall'art. 38, § 1, lett. c), del regolamento di procedura, non è opportuno lasciarsi guidare da criteri troppo formalistici. In realtà l'atto introduttivo, richiamandosi a provvedimenti precedenti, rende manifesto che al ricorrente interessa l'obbligo, incombente alla Corte dei conti dopo la fissazione di generosi criteri d'inquadramento per il personale di nuova assunzione, di trattare per il futuro in modo analogo i dipendenti trasferiti da altre istituzioni della Comunità.
II —
Nel merito
Per quanto riguarda il merito del ricorso, occorre anzitutto accertare se la prassi seguita all'inizio del 1980 dalla Corte dei conti in materia d'inquadramento possa dirsi discriminatoria e se ne consegua la necessità di garantire al ricorrente — a partire dalla data della domanda giudiziale — un inquadramento analogo a quello dei dipendenti di recente assunzione. Occorre poi stabilire se si debba attribuire al ricorrente un risarcimento per un illecito commesso dall'amministrazione.
1.
Al fine di giustificare il proprio punto di vista, il ricorrente ha esposto nei particolari l'origine del suo attuale inquadramento. Fin dall'inizio della carriera, non gli era stato attribuito un inquadramento generoso in quanto il suo precedente datore di lavoro, la commissione di controllo, non applicava la decisione della Commissione 6 giugno 1973 relativa agli abbuoni-d'anzianità. Inoltre — contrariamente alla prassi — la commissione di controllo ometteva, nominandolo in ruolo, di promuoverlo al grado A 6, dato che nel 1977 veniva presa la decisione di sospendere le promozioni in attesa della creazione della Corte dei conti. Occorre quindi considerare che, già negli anni 1974-1978, egli era stato inquadrato troppo in basso e in modo non corrispondente alle sue mansioni presso la commissione di controllo.
In secondo luogo, è chiaro che i nuovi dipendenti della Corte dei conti fruiscono sempre di un inquadramento generoso. La decisione del febbraio del 1980, relativa alla fissazione di criteri d'inquadramento, l'ha fatto apparire del tutto chiaramente. Per questo, il personale di recente assunzione fruisce di un trattamento privilegiato e ciò non è cambiato dopo le nomine in ruolo effettuate in esito a concorsi veramente sospetti. Complessivamente, ciò ha implicato che non solo vi sono discriminazioni nel grado del ricorrente (A 6), ma anche che dipendenti di recente assunzione, con un'esperienza e con titoli analoghi, sono arivati a gradi più elevati.
a)
Per quanto riguarda questi argomenti, è innanzittuto necessario individuare tutto ciò che — secondo me — non può essere preso in esame nel presente procedimento.
aa)
Ciò vale certamente per gli argomenti relativi allo svolgimento della carriera del ricorrente in seno alla vecchia commissione di controllo. In realtà, non è più possibile accertare ora se, a suo tempo, tutto si sia svolto correttamente, giacché gli atti relativi e l'ulteriore comportamento della commissione di controllo non sono stati a quell'epoca tempestivamente impugnati. Dobbiamo quindi prendere per legittimi questi provvedimenti e, pertanto, la Corte dei conti non può nemmeno esser obbligata a tener conto di qualsivoglia asserita negligenza da parte della commissione di controllo per quanto riguarda la carriera del ricorrente, e ciò a prescindere dal fatto che una pretesa del genere avrebbe dovuto esser fatta valere al più tardi alla data del trasferimento del ricorrente presso la Corte dei conti.
bb)
Lo stesso deve dirsi delle critiche, velate o espresse, del ricorrente circa lo svolgimento dei concorsi presso la Corte dei conti, i quali avrebbero in certo modo facilitato ai dipendenti a contratto l'accesso a posti vantaggiosi. A parte il fatto che non si vede bene quale sia il senso di questo argomento per quanto riguarda lo scopo perseguito dal ricorrente, non lo si deve prendere in esame già perché i concorsi criticati non sono stati a suo tempo tempestivamente impugnati e il loro svolgimento deve quindi ritenersi ora legittimo.
cc)
Infine, per quanto riguarda il fatto che il ricorrente paragona il proprio inquadramento a quello di dipendenti di gradi più elevati e la conclusione che ne trae, cioè che, dati i suoi titoli e la sua esperienza professionale, sarebbe stato opportuno inquadrarlo in A 5/A 4, se non in A 3, va detto che deve essergli vietato di mirare, nel presente procedimento, ad un risultato del genere.
Vari concorsi sono stati banditi al fine di provvedere ai posti mezionati dal ricorrente; questi ha del resto partecipato a taluni di essi. Come altri interessati, il ricorrente aveva quindi l'occasione di ottenere posti di grado più elevato, ed in proposito si deve ritenere — dato che non è stato proposto alcun reclamo o ricorso — che, per quanto riguarda detti concorsi, tutto si è svolto correttamente. Orbene, stando così le cose, non si può ammettere che il ricorrente abbia un interesse legittimo degno di tutela ad ottenere un grado più elevato invocando il principio della parità di trattamento ed eludendo il procedimento contemplato dallo Statuto.
b)
La sola questione rilevante resta quindi quella del se, richiamandosi alla decisione adottata dalla Corte dei conti circa i criteri d'inquadramento e la prassi che ne risulta, il ricorrente possa pretendere un inquadramento corrispondente nel grado A 6.
A tal fine, il ricorrente invoca la disposizione di base dell'art. 5, n. 3, dello Statuto del personale, che è redatta come segue:
«I funzionari appartenenti ad una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera.»
A suo parere, ne deriva l'obbligo d'applicare gli stessi criteri a tutti i dipendenti, non solo all'atto dell'assunzione, ma anche nell'ulteriore svolgimento della cariera affinché un inquadramento più vantaggioso dei nuovi dipendenti non porti — come presso la Corte dei conti — al blocco delle carriere di quelli trasferiti da altre istituzioni della Comunità. In particolare, il ricorrente deduce di essere in possesso di un diploma in scienze economiche, con specializzazione in scienze finanziarie e in contabilità, e che egli aveva già, al momento dell'entrata in servizio, nel 1974, dodici anni di esperienza professionale.
Egli ha quindi, nell'ambito della carriera A 7/A 6, una migliore preparazione ed una maggiore esperienza in contabilità di altri dipendenti inquadrati in modo più favorevole e possiede, per quanto riguarda la preparazione, meriti superiori a quelli di 53 sui 65 dipendenti incaricati di compiti di controllo.
La Corte dei conti oppone anzitutto di essere stata vincolata, all'atto dell'inquadramento del ricorrente, dall'art. 46 dello Statuto del personale; la situazione del ricorrente non è quindi paragonabile a quella dei dipendenti che sono entrati in servizio in esito a concorsi banditi dalla Corte dei conti e per i quali valeva unicamente la decisione del febbraio del 1980. A parte ciò, la Corte dei conti ha sostenuto nella fase scritta unicamente che a torto il ricorrente sostiene di disporre di una migliore preparazione e di un'esperienza professionale maggiore dei dipendenti di grado A 6 di recente assunti.
Su questo punto, che costituisce il nocciolo della lite, si deve certo ammettere che l'art. 5, n. 3, dello Statuto del personale, il quale pone il principio della parità di trattamento, ha un'importanza tutta particolare per il pubblico impiego. Normalmente esso si traduce in realtà mediante la semplice applicazione delle disposizioni dello Statuto relative al concreto svolgimento delle carriere, fra l'altro in forza dell'art. 46, che si applica alle promozioni, qualora le carriere abbiano avuto inizio in modo uniforme. La situazione può essere diversa qualora un'istituzione di recente creazione si procuri in parte da altre istituzioni della Comunità del personale, le cui carriere sottostanno ad una prassi concreta, e in parte assuma del personale nuovo, applicando norme di inquadramento autonome che non esistevano tali e quali presso altre istituzioni. In una situazione del genere, ove risulti che l'attenersi rigidamente alle norme dello Statuto relative allo svolgimento di una carriera, pur applicando simultaneamente criteri di inquadramento generosi al personale di nuova assunzione non consente di raggiungere lo scopo di cui all'art. 5, n. 3, ritengo che disposizioni come l'art. 46 debbano cedere il passo dinanzi al principio della parità di trattamento, che occorre immediatamente garantire con adeguati provvedimenti correttivi. Dopo aver creato una nuova prassi in fatto d'inquadramento per i dipendenti di recente assunzione, la Corte dei conti non può quindi invocare, nei confronti dei dipendenti le cui carriere sono iniziate in condizioni meno favorevoli, rigide norme dello Statuto per essi vigenti e che giustificherebbero la non comparabilità delle situazioni; al contrario, nell'interesse della parità di trattamento, per la quale la sola cosa che conta sono le mansioni, non già il fatto che la Corte dei conti bandisca degli appositi concorsi, questa istituzione è tenuta a modificare il loro inquadramento tenendo conto dei criteri di recente adozione.
D'altra parte, l'inquadramento del ricorrente nel grado A 6 merita un miglioramento ove si applichino i criteri di cui alla decisione del febbraio del 1980. A termini di tale decisione, il criterio determinante — se non erro — è l'esperienza professionale, cioè quella maturata dopo il conseguimento del diploma che occorre per essere assunti dalla Corte dei conti e per l'esercizio di determinate funzioni. Per contro, l'attuale inquadramento del ricorrente in A 6 si spiega tutt'al più con l'esperienza di circa sei anni maturata al servizio delle Comunità. Tenendo conto dell'esperienza professionale anteriore all'entrata in servizio — il ricorrente parla di dodici anni — occorrerebbe quindi attribuirgli uno scatto più elevato, dato che non è concepibile, e non è stato nemmeno sostenuto, che tale esperienza professionale non andasse presa in considerazione ai fini dell'inquadramento. Questa impressione viene pure confermata dalla nota, già menzionata, redatta dal membro competente della Corte dei conti, che si occupa del problema di discriminazione sollevato dal ricorrente. In tale nota si dice chiaramente che i dipendenti di recente assunzione hanno ottenuto in generale un inquadramento migliore di quello possibile, a norma dell'art. 46 dello Statuto del personale, per i dipendenti trasferiti da altre istituzioni. Per quanto riguarda il grado A 6, ne risulta in particolare una sorprendente divergenza fra l'inquadramento del ricorrente e quello degli altri dipendenti aventi chiaramente le stesse funzioni, e che del resto erano a quell'epoca solo in prova. Mi limito a menzionare il fatto che un dipendente in prova, più giovane di dieci anni, aveva secondo questi criteri lo stesso inquadramento del ricorrente e che erano stati attribuiti ad un altro dipendente in prova, pure più giovane di dieci anni, due scatti in più del ricorrente, il che non può affatto spiegarsi con una maggiore esperienza professionale — i titoli universitari erano fuori questione. Inoltre, ricordo che all'udienza l'agente della Corte dei conti ha senz'altro ammesso che il ricorrente, qualora la decisione del febbraio 1980, dovesse essergli applicata, avrebbe due scatti di più e si troverebbe quindi ora nel grado A 6, 5o scatto.
Stando così le cose, e dato che la Corte dei conti ha lasciato cadere l'idea, contenuta nella nota del giugno 1980, di cercare- un compenso in una promozione preferenziale, ritengo che non si possa fare a meno di accogliere la pretesa del ricorrente che le differenze d'inquadramento vengano soppresse applicandogli i criteri d'inquadramento di cui alla decisione del febbraio del 1980. In proposito, non è certo nostro compito determinare l'esatto inquadramento del ricorrente; ciò riguarda la Corte dei conti, che deve valutare in concreto l'esperienza professionale del ricorrente e — ove ciò avesse rilevanza — i suoi titoli. Possiamo accontentarci — nemmeno le pretese del ricorrente che dobbiamo prendere in esame vanno oltre — di accertare che con ragione il ricorrente ha chiesto, all'inizio del 1980, la correzione del proprio inquadramento e che il rifiuto della Corte dei conti di provvedere in tal senso, cioè di dare al ricorrente un inquadramento analogo a quello dei nuovi dipendenti, non può giustificarsi.
2.
Dopo di che resta da esaminare la domanda di risarcimento dei danni per illecito amministrativo, da ravvisarsi nell'inquadramento discriminatorio.
Qui egli va manifestamente più lontano che nelle pretese che ho appena esaminato. Onde giustificare la somma che reclama (1080000 franchi belgi) egli deduce, nell'atto introduttivo, di aver dovuto già subire, sin dall'entrata in servizio presso la Corte dei conti, perdite di stipendio. Se allora fosse stato inquadrato nella carriera A 5/A 4 — come taluni colleghi che esercitano funzioni analoghe — avrebbe riscosso, per tre anni, circa 30000 franchi belgi in più al mese, il che dà l'importo preteso. Nella replica, egli ha fatto lo stesso conto, riferito ad un inquadramento necessario in A 6, 8o scatto, ed ha pure sostenuto che perlomeno ciò sarebbe opportuno, dato che la Corte dei conti ha inquadrato in modo molto generoso i dipendenti di recente assunzione già prima dell'adozione della decisione del febbraio del 1980.
Tuttavia, difficilmente possiamo seguire il ricorrente per questa via, giacché non si vede come potrebbe in concreto giustificarsi la correzione del suo inquadramento per il periodo anteriore al deposito della domanda del febbraio del 1980.
Ove si calcoli all'indietro, a partire dalla data della domanda giudiziale, ne risulta un periodo di tre anni, per il quale il ricorrente chiede in un certo qual modo gli arretrati di stipendio non versati, giacché egli ritiene che un inquadramento più elevato si imponeva sin dall'inizio del 1978, quindi anteriormente al trasferimento presso la Corte dei conti, il quale, come sapete, è avvenuto nel maggio del 1978. In proposito, si pone giustamente la questione del perché la Corte dei conti devrebbe dare un compenso per un inquadramento assertivamente inadeguato di cui essa, a quell'epoca, non era affatto responsabile.
Ove ci si riferisca alla data del trasferimento del ricorente alla Corte dei conti, la tesi su cui si basa la sua domanda significa in realtà che a suo tempo era stato effettuato un inquadramento scorretto. Non vi è però alcun indizio che il trasferimento non sia avvenuto regolarmente. Si può inoltre affermare che il ricorrente, il quale non ha impugnato allora il suo inquadramento, non può cercare di ottenere ora un risultato equivalente mediante una domanda di risarcimento dei danni.
Infine, per quanto riguarda la questione se dopo l'adozione di una nuova prassi in fatto d'inquadramento vi fosse motivo di correggere retroattivamente l'inquadramento del ricorrente, possiamo solo constatare che nessun argomento decisivo è stato addotto a tal fine e in particolare che, per una omissione del genere, non si può certamente muovere alla Corte dei conti l'addebito di aver commesso un illecito.
In proposito occorre del resto sottolineare, per quanto riguarda l'inquadramento da attribuire al ricorrente rispettando il principio della parità di trattamento, che non si può ritenere necessario l'inquadramento nel grado A 5, come già ho cercato di dimostrare nella prima parte della disamina del merito. A parte ciò, non è nemmeno provato che sussista la necessità di un inquadramento nell'8o scatto del grado A 6. Al contrario, resta il fatto che tale precisa questione non può essere risolta dal giudice, bensì dalla Corte dei conti tenendo conto di tutti gli elementi del caso.
Occorre quindi tenere per fermo che la pretesa del ricorrente basata sulla responsabilità amministrativa va considerata infondata. Se ed in quanto si debba parlare di un inquadramento discriminatorio del ricorrente, una compensazione adeguata sarà costituita dalla correzione dell'inquadramento cui, ne sono convinto, la Corte dei conti deve procedere. In proposito, si può tutt'al più desumere dalla domanda di risarcimento dei danni che una correzione del genere va effettuata non solo a partire dalla data della domanda giudiziale, ma a partire dalla data della domanda amministrativa del ricorrente e che gli arretrati di stipendio comprendono pure gli interessi con decorrenza dalle singole scadenze.
III —
Propongo quindi che, in accoglimento della domanda del ricorrente, statuiate che la Corte dei conti è tenuta a correggere l'inquadramento dello stesso, con effetto dal maggio del 1980, rispettando i criteri della decisione del febbraio dello stesso anno, ed a versare gli arretrati di stipendio che risultano da tale correzione, con gli interssi del 6 % dalle singole scadenze. Dando questa soluzione alla controversia, la Corte dei conti, che è rimasta soccombente nella parte essenziale, va pure condannata alle spese.
( 1 ) Traduzioni dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 12 luglio 1973, causa 28/72, Leandro Tontodonati e/Commissione, Race. 1973, pag. 779.
( 3 ) Sentenza 28 maggio 1980 nelle cause riunite 33 e 75/79, Richard Kuhner c/Commissione, Race. 1980, pag. 1677.
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