CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 21 GENNAIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Oggi dobbiamo nuovamente occuparci di una questione che ci è già nota — almeno nelle grandi linee — in seguito al procedimento n. 112/80 (Ditta Anton Dürbeck, Francoforte sul Meno, contro Hauptzollamt Francoforte sul Menoaeroporto, sentenza 5 maggio 1981, non ancora pubblicata).
Si tratta delle misure di salvaguardia all'importazione di mele dal Cile, che vennero adottate all'inizio del 1979 con i regolamenti n. 687/79 (GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 18), n. 797/79 (GU n. L 101 del 24. 4. 1979, pag. 7) e n. 1152/79 (GU n. L 144 del 13. 6. 1979, pag. 13).
A causa di tali misure, la ricorrente adiva il Finanzgericht dell'Assia, e questo, con ordinanza 24 marzo 1980, proponeva alla Corte di giustizia una domanda concernente la validità dei tre regolamenti sopra menzionati. In seguito ad un procedimento condotto con molto scrupolo, bisogna dirlo — infatti per ben due volte la Corte, rivolgendo domande alle parti, ha voluto chiarire accuratamente la situazione —, il 5 maggio 1981 veniva emanata la sentenza pregiudiziale la quale dichiarava che, dall'esame della questione proposta, non era emerso alcunché che potesse mettere in dubbio la validità dei tre regolamenti citati.
Ancor prima della conclusione del suddetto procedimento — vale a dire il 21 gennaio 1981 — la ricorrente si è rivolta direttamente alla Corte di giustizia con un'altra domanda, relativa al risarcimento dei danni a norma dell'art. 215 del Trattato CEE, ed ha iniziato così la presente causa. L'oggetto della controversia è descritto alla pagina 1 dell'atto introduttivo: si tratta del risarcimento dei danni, presenti e futuri, subiti dalla ricorrente a causa dell'adozione di misure di salvaguardia all'importazione di mele da tavola originarie del Cile, adozione avvenuta in forza del combinato disposto del regolamento n. 687/79 e dei regolamenti modificativi nn. 797/79 e 1152/79.
In particolare (vedi pag. 10 e segg. dell'atto introduttivo) la Commissione avrebbe recato alla ricorrente i seguenti danni:
—
a causa del mancato ritiro di una rimanenza di mele acquistate, essa sarebbe tenuta a risarcire il fornitore cileno nella misura di dollari USA 300 000;
—
a causa dello storno del contratto di nolo, essa dovrebbe pagare dollari USA 100 000;
—
il lucro cessante dovuto alla mancata vendita della rimanenza di mele, pari a DM 169500, cioè — al cambio di DM 1,75 per dollaro USA — un importo di dollari USA 96 850;
—
essa avrebbe poi subito altre perdite, per dollari USA 10000, dovute al fatto che un concorrente, in forza del secondo regolamento di modifica, n. 1152/79, ha potuto ancora importare mele cilene nei mesi di maggio e giugno 1979, e quindi essere, per un certo periodo, l'unico ad offrire merce cilena sul mercato comunitario.
Addizionando tutto ciò, si ricava una somma di dollari USA 506850. Secondo la domanda principale originariamente proposta, la Commissione doveva essere condannata a pagare alla ricorrente il suddetto importo, nonché gli interessi del 6 % dalla data della domanda giudiziale. Successivamente la ricorrente, di fronte all'eccezione della Commissione secondo cui fino a quel momento non le era derivato alcun danno, nella replica integrava la domanda chiedendo, in via subordinata, la condanna della Commissione a versarle il summenzionato risarcimento, nel momento in cui la ricorrente avesse assunto un'obbligazione o fosse intervenuta una pronunzia giudiziaria.
A parte ciò, la ricorrente teme l'insorgere di ulteriori danni poiché in primo luogo la ditta fornitrice cilena le ha reso noto che l'armatore della nave noleggiata le ha notificato un danno e poiché, in secondo luogo, attraverso l'associazione degli armatori tedeschi viene reclamato un determinato importo, attualmente ancora contestato nel Cile. Considerato tutto ciò, essa ha inoltre chiesto che la convenuta sia condannata a risarcirle tutti i danni ulteriori che possano ancora derivarle dall'adozione delle impugnate misure di salvaguardia.
Anche dopo la pronunzia pregiudiziale, la ricorrente ha tenuto ferme queste domande le quali, secondo la Commissione, vanno dichiarate irricevibili e in ogni caso respinte. All'udienza la ricorrente ha soltanto dichiarato di rinunciare ad una serie di mezzi relativi alla presunta invalidità dei provvedimenti adottati dalla Commissione. Essa rimane tuttavia del parere che la Commissione abbia trasgredito il principio del legittimo affidamento nonché il divieto di discriminazione e che per tale motivo vada condannata a risarcirle i danni. Inoltre, essa ha tentato di dimostrare all'udienza che la sua pretesa è fondata anche se la condotta della Commissione va ritenuta legittima, poiché questa è obbligata, in caso di espropriazione e di intervento nell'attività commerciale, a corrispondere alla ricorrente un compenso per il fatto di essere stata lesa in un modo particolare che la distingue da tutti gli altri importatori.
Ecco il mio parere in proposito :
1.
È chiaro che in origine la domanda è stata prevalentemente concepita come un'azione di risarcimento dei danni causati dalla condotta antigiuridica della Commissione e, precisamente, dall'adozione illegittima dei tre regolamenti menzionati all'inizio. Ciò si desume dalla descrizione dell'oggetto della lite, all'inizio dell'atto introduttivo. In proposito è pure significativo il fatto che la ricorrente abbia chiesto il risarcimento dei danni da essa subiti a causa dell'imposizione del blocco delle importazioni e del rifiuto di adottare una particolare disciplina transitoria, nonché degli altri danni derivanti alla propria posizione concorrenziale, in quanto, a norma del secondo regolamento modificativo, l'autorizzazione ad importare era stata concessa solo ad una ditta concorrente. Inoltre, la parte essenziale della motivazione della domanda, come risulta dall'atto introduttivo nonché dalla replica, è orientata in questo senso. Mi limiterò a ricordare le considerazioni di cui alla pag. 15 dell'atto introduttivo, dove si parla di risarcimento del danno causato dall'adozione delle misure di salvaguardia e dove sono riassunti i motivi per cui l'adozione delle misure di salvaguardia nonché il rifiuto di emanare una disciplina transitoria per la ricorrente sarebbero illegittimi. Mi riferisco pure alla tesi esposta nella replica, secondo cui l'adozione delle misure di salvaguardia costituirebbe una trasgressione grave, le misure in questione non si potrebbero giustificare da nessun punto di vista e si dovrebbe quindi ritenere che la Commissione, nell'adottare i suddetti regolamenti, ha manifestamente travalicato i limiti del suo potere discrezionale.
2.
Mi sembra inoltre evidente che alla ricorrente dev'essere sostanzialmente precluso di ritornare sulla sentenza pregiudiziale 112/80, secondo la quale non è emerso alcunché atto ad inficiare la validità dei tre regolamenti summenzionati; nella presente causa si deve altresì partire dalla validità dei regolamenti a prescindere, nelle allegazioni della ricorrente, da tutto ciò che potrebbe mettere in dubbio quanto stabilito nella sentenza pregiudiziale.
Ritengo tanto più opportuno adottare un siffatto atteggiamento rigoroso in quanto nella causa pregiudiziale 112/80 vi è stata ampia occasione di trattare la questione della validità dei tre regolamenti e poiché giudico inammissibile che una parte, con una determinata tattica processuale — esperimento di un'azione sul piano nazionale con rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177, da un lato, e successiva presentazione di una domanda di risarcimento dei danni, dall'altro — si procuri, per così dire, la possibilità d'impugnare una pronunzia pregiudiziale. Ciò sarebbe in contrasto con il sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato; vi sono inoltre gravi obiezioni sotto il profilo della certezza del diritto, soprattutto se — come nel presente caso — la Corte si è pronunziata in seduta plenaria, mentre il ricorso di risarcimento è stato attribuito ad una sezione.
La situazione potrebbe essere eventualmente un po' diversa se si dimostrasse l'esistenza di fatti nuovi. Non è però questo il caso nostro. Quanto dedotto dalla ricorrente nella presente causa corrisponde palesemente a ciò che essa aveva sostenuto nella causa pregiudiziale. In particolare, non si possono considerare fatti nuovi quelli che sono stati così designati nella replica, cioè un colloquio, svoltosi verso la metà del mese di marzo, fra dipendenti della Commissione e rappresentanti degli importatori, a proposito di determinate partite di merce in transito, nonché un telex del segretario generale della «European Union of the Fresh Fruit and Vegetable Import, Export and Wholesaletrade», del 4 aprile 1979, in cui si parlava parimenti di determinate partite in transito e si proponeva alla Commissione di trasmetterle un prospetto quotidiano della situazione di tali partite. In proposito è importante osservare che il primo fatto era già stato menzionato all'udienza della causa pregiudiziale, come risulta a pag. 13 del relativo verbale, e che la stessa cosa sarebbe stata possibile per il telex summenzionato.
Del resto, appare estremamente discutibile che i suddetti fatti potessero indurre la Commissione a valutare diversamente il quantitativo di merce ancora da importare dopo il 5 aprile 1979, e perciò far dubitare della validità del primo regolamento della Commissione. E del pari difficile criticare il fatto che la Commissione non abbia ritenuto sufficienti le informazioni provenienti dall'ambiente commerciale, ma si sia invece attenuta alle comunicazioni ufficiali del paese esportatore, di cui si sapeva tuttavia per certo che, al momento dell'adozione del primo regolamento, non erano in grado di fornire alcuna indicazione precisa sulle partite di merce che dovevano soltanto transitare attraverso la Comunità
3.
È poi lecito ritenere che anche la ricorrente riconosca in sostanza l'esattezza del principio testé formulato, per lo meno in quanto essa ha dichiarato all'udienza di non voler tener fermi i mezzi relativi alla validità dei regolamenti della Commissione, e che le sue allegazioni non miravano a rimettere in questione la sentenza della Corte nella causa pregiudiziale n. 112/80.
Si deve perciò esaminare ora nei dettagli se gli argomenti tenuti fermi restino effettivamente in tale ambito e sia quindi possibile configurare un obbligo di risarcire i danni causati dalla condotta della Commissione, che non consisteva nell' adozione delle suddette misure di salvaguardia, ma ad essa era soltanto in un certo modo collegata — come lo scambio di corrispondenza con la ricorrente, l'emanazione dei successivi regolamenti di modifica, o il comportamento della Commissione anteriore all'adozione delle misure di salvaguardia.
4.
È possibile pronunziarsi in modo ben preciso su quanto la ricorrente ha dedotto a proposito dei punti da 52 a 54 della motivazione della sentenza 112/80.
Questi riguardavano la questione se i regolamenti n. 797/79 e n. 1152/79 potessero considerarsi discriminatori in quanto non avevano tenuto conto anche delle importazioni per le quali la ricorrente aveva chiesto una deroga alle misure di salvaguardia. La questione è stata risolta in senso negativo per il motivo che i regolamenti miravano esclusivamente a modificare l'applicazione della misura di salvaguardia per le merci che, al momento dell'entrata in vigore della misura si trovavano in viaggio, ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2707/72 (GU n. L 291 del 28 dicembre 1972, pag. 3). La merce che la ricorrente voleva importare non si trovava quindi in una situazione analoga.
La ricorrente, sostenendo ora che quanto sopra si basa su errori di fatto — poiché sarebbe noto che la merce di cui era stata autorizzata l'importazione a norma del regolamento n. 1152/79 era stata «avviata» soltanto dopo il 12 aprile 1979 —, vuole giungere alla conclusione che il suddetto regolamento non può essere giustificato nel modo indicato dalla Corte di giustizia, ma va per contro considerato discriminatorio e quindi illegittimo, poiché non ha disposto una ripartizione proporzionale di cui avrebbe potuto fruire anche la ricorrente. Se si concorda con quanto ho esposto sopra, non si possono effettivamente più ammettere questi argomenti della ricorrente.
Ora, si può aggiungere che la rettifica caldeggiata dalla ricorrente non porta necessariamente ad accertare una discriminazione, la quale avrebbe potuto essere evitata solo se i quantitativi autorizzati all'importazione in forza del regolamento n. 1152/79 fossero stati ripartiti, secondo criteri proporzionali, tra tutti gli importatori interessati. Sono convinto che non si possa muovere nessuna censura alla Commissione per il fatto che — avendo accertato, all'inizio di maggio del 1979, dopo aver ottenuto chiarimenti sulle merci in transito, che i quantitativi per cui era stata autorizzata l'importazione dal Cile non erano ancora stati esauriti — si era occupata solo delle merci il cui arrivo nella Comunità era previsto a breve termine, e per non aver disposto — per un'esigua rimanenza di poche migliaia di tonnellate — una precisa ripartizione fra tutta una serie di importatori i quali, per la maggior parte, non avevano ancora preso accordi per l'importazione.
In proposito, tengo fermo quanto ho sostenuto nelle conclusioni per la causa 112/80, e cioè che non si tratta qui di un caso di discriminazione sotto forma di palese disparità di trattamento (che si risolve in uno sviamento di potere) la quale possa giustificare, una volta ammessa l'invalidità del regolamento, anche un'azione di responsabilità amministrativa (pag. 39 della versione tedesca delle conclusioni del 24 febbraio 1980).
5.
A mio avviso, è possibile valutare in modo certo, sotto il profilo che qui interessa — e cioè l'ammissibilità dell'argomento che riguarda la validità delle misure di salvaguardia adottate — pure il motivo, tenuto fermo dalla ricorrente, di discriminazione. Un esame più approfondito dimostra infatti che pure esso, in realtà, mira a far dichiarare l'invalidità dei provvedimenti e che perciò non se ne può tener conto.
Questo vale indubbiamente per la parte dell'atto introduttivo in cui è detto che le misure in questione sono in contrasto col divieto di discriminazione, in quanto in realtà non costituiscono altro che una ritorsione contro il rifiuto del Cile di concludere un accordo di autolimitazione e poiché prevedono per il Cile una percentuale di riduzione maggiore che per gli altri paesi esportatori dell'emisfero australe (pag. 31 del ricorso). In proposito non occorre aggiungere altro, e perciò la ricorrente non è più ritornata su questo punto nemmeno durante l'udienza.
Qualcosa di analogo si deve poi pensare a proposito della censura della ricorrente secondo cui, malgrado le richieste da lei avanzate con i telex del 10 e del 12 aprile 1979, non è stata disposta alcuna particolare disciplina transitoria per la merce che avrebbe dovuto essere imbarcata fra il 18 ed il 20 aprile 1979 e che sarebbe potuta arrivare nella Comunità fra il 10 e il 15 maggio 1979, nonché a proposito dell'argomento secondo cui la misura transitoria adottata col regolamento n. 1152/79 avrebbe ingiustamente favorito un importatore, benché la stessa ricorrente fosse in grado — come si desumerebbe dal telex dal 9 maggio 1979 — di importare nella Comunità la rimanenza di merce contemplata dal contratto entro il 25 maggio. Con ciò essa contesta anzitutto la struttura o, in altre parole, la validità vuoi del regolamento n. 687/79, vuoi del primo regolamento modificativo n. 797/79, il quale — com'è noto — è stato adottato appositamente per le navi già considerate al momento dell'adozione del regolamento n. 687/79, ed il cui arrivo era stato posticipato; in secondo luogo, si tratta chiaramente della validità del secondo regolamento di modifica n. 1152/79. Così va inteso il telex della ricorrente 12 aprile 1979; la stessa cosa si desume dalle osservazioni dell'atto introduttivo secondo cui la ricorrente sarebbe stata ingiustamente esclusa dalle misure transitorie e queste sarebbero in contrasto col divieto di discriminazione. Anche la replica si esprime chiaramente in tal senso, là dove la ricorrente sostiene che la Commissione, nell'adottare il primo regolamento modificativo n. 797/79, si è comportata arbitrariamente omettendo di tener conto degli interessi della ricorrente, o che il regolamento n. 1152/79 ha autorizzato l'importazione di altra merce non ancora avviata verso la Comunità al momento dell'adozione del primo regolamento, escludendo arbitrariamente la ricorrente dall'applicazione della suddetta disciplina — emanata unicamente allo scopo di favorire una ditta — benché la ricorrente stessa avesse potuto importare altra merce — se fosse stata informata in tempo utile — alle condizioni stabilite dal regolamento n. 1152/79. Del resto, nemmeno le deduzioni fatte all'udienza hanno potuto dare un'impressione diversa, poiché vertevano anche esse sulle censure — riguardanti indubbiamente la legittimità dei provvedimenti adottati — secondo cui la Commissione, coi due regolamenti di modifica, avrebbe autorizzato l'importazione di merci che non erano ancora state avviate al momento dell'adozione del primo provvedimento, nel far ciò non avrebbe tenuto conto della ricorrente ed avrebbe omesso di configurare i regolamenti di modifica in modo tale che le partite ivi contemplate fossero ripartite equamente fra tutti gli importatori.
6.
Non è possibile esprimere un giudizio tanto categorico e semplice su quanto è stato sostenuto nell'ambito del mezzo, pure tenuto fermo, relativo alla trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento.
a)
Indubbiamente, si può sostenere che una parte degli argomenti riguarda in realtà la legittimità delle misure adottate dalla Commissione e che non se ne può quindi più tener conto.
A mio parere, ciò vale per l'assunto secondo cui la Commissione, quando si tratta di contratti già in corso e il suo intervento non era prevedibile — come nel presente caso, per quanto riguarda i dati relativi alle importazioni degli anni precedenti — sarebbe obbligata ad adottare disposizioni transitorie e, a torto, non avrebbe osservato tale obbligo quando ha adottato le misure di salvaguardia all'inizio del 1979. Ciò vale anche per la censura secondo cui la Commissione non avrebbe tenuto conto di tale esigenza nemmeno in occasione della successiva modifica, poiché ha rifiutato di configurarla in modo tale da mettere anche la ricorrente in condizione di importare il quantitativo residuo di merce che aveva acquistato. Che si tratti effettivamente di questioni relative alla legittimità delle misure adottate lo si desume chiaramente dall'atto introduttivo, che parla d'inosservanza del principio della tutela dell'affidamento nell'adottare la misura di salvaguardia (pag. 29) e sottolinea (pag. 30) il fatto che la ricorrente è stata lesa una seconda volta dall'adozione dei successivi regolamenti di modifica.
b)
La stessa cosa va detta della tesi sostenuta dalla ricorrente all'udienza a proposito della tutela dell'affidamento, secondo cui essa si era fidata della dichiarazione della Commissione che sarebbe stata autorizzata l'importazione solo della merce che era già stata avviata verso la Comunità mentre la Commissione non ne ha tenuto conto nell'adottare il secondo regolamento di modifica.
Ora, se le tesi della ricorrente andassero interpretate — almeno in parte — nel senso che la Commissione, con le risposte date ai telex della ricorrente non avrebbe dovuto indurla ad adottare un certo tipo di condotta, vale a dire a stornare i contratti, ma piuttosto lasciarle intendere che il blocco delle importazioni non era forse ancora definitivo e che anche la merce imbarcata dopo il 12 aprile 1979 avrebbe potuto eventualmente essere ancora importata, ci si deve subito chiedere se la pretesa di risarcimento possa essere motivata in questo modo. All'epoca in cui rispose al telex della ricorrente dell'inizio di aprile del 1979, la Commissione si basava infatti — e non avrebbe potuto fare altrimenti, in vista dei dati comunicatile dal Governo cileno — sul fatto che le partite di merce che avevano lasciato il Cile il 12 aprile 1979 avevano esaurito la quota attribuita a questo paese. Una riserva nel senso voluto dalla ricorrente non sarebbe stata opportuna e quindi il fatto di non averla espressa non può considerarsi un'indebita omissione. La ricorrente avrebbe difficilmente potuto approfittare di un cenno del tutto vago alla mera eventualità di autorizzare altre importazioni. Questo non l'avrebbe senz'altro distolta dallo storno del contratto e non avrebbe perciò potuto evitarle il danno che ne è conseguito.
c)
A proposito di un terzo punto — che riguarda la tutela dell'affidamento — si deve infine ammettere che esso non riguarda la legittimità delle misure di salvaguardia adottate e che perciò non si può fare a meno di esaminarlo anche se — come si può desumere dalle mie conclusioni per la causa n. 112/80, pag. 33 — era già stato discusso nel procedimento pregiudiziale. Mi riferisco all'assunto della ricorrente secondo cui, già nell'ottobre del 1978, la Commissione avrebbe dovuto poter fare le prime stime del raccolto e, già a quell'epoca, sarebbero stati effettuati i primi sondaggi sulle importazioni prevedibili, nonché alla censura, a ciò collegata, secondo cui la Commissione non avrebbe accennato alle misure di salvaguardia in progetto, né in occasione delle sedute del Comitato consultivo per gli ortofrutticoli, svoltesi nel gennaio e nel febbraio del 1979, né in occasione di un incontro, avvenuto nel marzo 1979, tra suoi dipendenti e gl'importatori interessati.
È tuttavia evidente che, nemmeno con l'ausilio della tesi secondo cui la Commissione, mediante tempestive informazioni, avrebbe dovuto impedire alla ricorrente di concludere contratti di acquisto e di nolo, evitandole così le relative conseguenze, si potrebbe motivare la domanda di risarcimento — senza contare che si tratterebbe solo di una parte del danno lamentato.
Stando a quanto è stato sostenuto dalla stessa ricorrente — mi riferisco alla dichiarazione nell'atto introduttivo secondo cui i contratti di acquisto e di nolo erano già stati conclusi nell'ottobre e nel novembre del 1978, e al contenuto del telex dalla ricorrente del 12 aprile 1979, secondo cui la conclusione dei suddetti contratti era avvenuta nel dicembre 1978/gennaio 1979 —, è chiaro che eventuali accenni in proposito della Commissione in occasione delle sedute del Comitato consultivo per gli ortofrutticoli nel gennaio/febbraio 1979 sarebbero giunte comunque troppo tardi. Ora, non si può assolutamente far carico alla Commissione di non aver accennato alla possibile adozione di misure di salvaguardia già nell'ottobre del 1978. Sembra invece plausibile che un giudizio maturo, com'è necessario per adottare misure di salvaguardia sotto diversi profili, ad esempio a norma del regolamento n. 2707/72, si è reso possibile solo nel marzo del 1979, quando si è avuta una chiara visione della situazione del mercato della Comunità (magazzinaggi, ritiri dal mercato, andamento dei prezzi). Ora, dopo tale momento, la Commissione non ha indebitamente tardato nell'adottare misure di salvaguardia.
7.
Essendo con ciò assodato che la domanda di risarcimento del danno causato alla ricorrente dal blocco delle importazioni e di quello subito a causa dell'asserito carattere discriminatorio del regolamento n. 1152/79 non può essere accolta né in base alle allegazioni contenute nel ricorso e nella replica, né in base alle osservazioni supplementari svolte all'udienza, resta ora da esaminare solo la questione di come si debba considerare il nuovo mezzo, dedotto all'udienza, secondo cui la Comunità sarebbe tenuta al risarcimento del danno anche in caso di comportamento legittimo della Commissione, poiché alla ricorrente sarebbe stato imposto un sacrificio particolare.
La stessa ricorrente ammette che il richiamo alla giurisprudenza in materia di tutela della proprietà, di risarcimento in caso d'interventi di tipo espropriativo, nonché alla nozione d'intervento nell'attività commerciale, costituisce un mezzo completamente nuovo. Effettivamente non vi è traccia di tutto ciò nell'atto introduttivo. È altresì difficile ammettere che tali argomenti siano stati validamente introdotti nella replica, ad esempio insieme al mezzo — diretto a dimostrare l'invalidità delle misure adottate dalla Commissione — secondo cui questa avrebbe limitato il diritto, attribuito alla ricorrente dagli artt. 2 e 12 della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, di esercitare liberamente la propria attività, o insieme alla tesi, sviluppata a pag. 41 della replica, secondo cui la ricorrente ha diritto, anche nel caso in cui fosse ammessa la validità del regolamento n. 687/79, al risarcimento del danno subito a causa della «violazione grave e manifesta del legittimo affidamento e del principio della parità di trattamento».
a)
In proposito si pone quindi anzitutto il problema, sollevato anche dalla Commissione, dell' ammissibilità di un simile mezzo nuovo, che si deve certamente considerare come una modifica della domanda, anche se con ciò — come sostiene la ricorrente — non si fuoriesce dall'ambito dell'art. 215 del Trattato CEE.
Ho grandissima difficoltà ad ammettere tale ricevibilità, anche qualora si riconosca il principio — non esiste ancora una giurisprudenza ben chiara in proposito — che nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia non sono completamente escluse le modifiche della domanda. Tuttavia, la modifica della domanda dovrebbe per lo meno facilitare lo svolgimento del procedimento — nel diritto tedesco, a questo proposito si usa la nozione di «Sachdienlichkeit» (opportunità). La tesi proposta dalla ricorrente implica invece complicate questioni giuridiche che richiedono approfondite ricerche di diritto comparato e sulle quali non esiste ancora giurisprudenza, se si prescinde da alcuni accenni relativi alla responsabilità in caso di comportamento non illegittimo per danni particolari e anormali, contenuti nelle sentenze delle cause riunite da 54 a 60/76 ( 2 ) nonché delle cause riunite da 9 a 11/71 ( 3 ). Non si può pretendere che la convenuta si esprima su tali questioni giuridiche solo nel corso della fase orale. In proposito è pure importante il fatto che, al momento in cui la causa venne attribuita alla sezione, il problema non era ancora stato sollevato e che è difficile ammettere che la Corte di giustizia — dopo aver già respinto la domanda di risarcimento del danno nella sentenza 112/77 ( 4 ), motivando che la disciplina in questione era legittima — abbia voluto affidare ad una sezione la soluzione della questione relativa alla responsabilità in caso di comportamento legittimo.
D'altra parte, non appare convincente nemmeno l'assunto della ricorrente secondo cui, quando presentò il ricorso, non era stata ancora dichiarata la validità dei regolamenti e non le era quindi parso necessario svolgere argomenti partendo da tale presupposto. La Commissione ha ribattuto con ragione che, poiché manifestamente non vi era alcun rischio di prescrizione dell'azione, la ricorrente poteva perfettamente differire la presentazione del ricorso per danni fino alla conclusione della causa vertente sulla validità dei regolamenti n. 687/79, n. 797/79 en. 1152/79.
b)
A parte ciò, ho l'impressione che gli argomenti della ricorrrente non forniscano comunque un motivo sufficiente per condannare la Commissione. Essa infatti, a mio parere, non ha dimostrato chiaramente che il mancato concretarsi di un affare — nel suo caso, non si tratta di null'altro — vada considerato di per sé un intervento nell'esercizio di un'attività commerciale già avviata, comprensiva delle relazioni d'affari con i fornitori cileni e della posizione di mercato, e non ha nemmeno provato che un fatto simile vada considerato come una sorta di espropriazione implicante l'obbligo di risarcimento. In particolare non ci ha dimostrato — e con quest'osservazione voglio concludere — che esista un principio, comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, per cui fatti del genere implicano un obbligo di risarcimento.
8.
Concludendo, non mi resta che proporre di respingere il ricorso — nella parte in cui non è irricevibile — e condannare la ricorrente alle spese.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 31 marzo 1977, Compagnie industrielle et agricole du Comté de Loheac e altri e/Consiglio e Commissione, Racc. 1977, pag. 645.
( 3 ) Sentenza 13 giugno 1972, Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA e Grands Moulins de Paris SA c/ Commissione, Racc. 1972, pag. 391.
( 4 ) Sentenza 3 maggio 1978, August Töpfer & Co. GmbH c/Commissione, Racc. 1978, a pag. 1033.
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