CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 29 OTTOBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il ricorso su cui prendo posizione è diretto contro la determinazione di quote di produzione per il primo trimestre del 1981 a norma della decisione della Commissione 31 ottobre 1980, n. 2794, sull'introduzione di una disciplina di quote di produzione d'acciaio per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 291 del 31 ottobre 1980, pag. 1) e di quella 23 dicembre 1980 n. 3381 (GU L 355 del 30 dicembre 1980, pag. 37) che ha stabilito la riduzione percentuale per il periodo in questione. Dato che la Corte conosce la disciplina delle quote di produzione, posso limitarmi a richiamare le disposizioni relative alla fattispecie in questione.
L'art. 4 della decisione n. 2794/80 indica i metodi per calcolare la produzione di riferimento in base alla quale va stabilita la riduzione percentuale. Mentre i numeri 1 e 2 di tale disposizione portano alla reale produzione di riferimento nel periodo in oggetto, i numeri 3, 4 e 5 riguardano invece le ipotesi in cui è ammessa una correzione della stessa. Il numero 3 recita:
«Se tuttavia durante il periodo luglio 1977 — giugno 1980 il tasso medio di utilizzo delle possibilità di produzione di un'impresa è inferiore di dieci o più punti in percentuale al tasso medio di utilizzo degli stessi impianti registrato presso le altre imprese della Comunità negli anni 1977, 1978 e 1979, la Commissione aumenterà le produzioni di riferimento per l'impresa suddetta fino a un livello corrispondente a un tasso di utilizzo di cinque punti in percentuale al di sotto del summenzionato tasso medio delle altre imprese:
—
se l'impresa ha partecipato dal luglio 1977 al giugno 1980 ai programmi di consegna stabiliti dalla Commissione e
—
se il programma fissato per tale impresa era basato sull'anno 1974 e
—
se nel corso di quest'ultimo anno gli impianti dell'impresa non erano stati messi in servizio o lo erano stati solo parzialmente».
Accanto a questa generale possibilità di correzione, l'art. 14 della decisione n. 2794 prevede una possibilità di rimedio per casi particolari.
Il 1o comma di tale disposizione recita:
«Qualora le limitazioni della produzione o delle consegne imposte dalla presente decisione e le sue misure di applicazione implichino per un'impresa difficoltà particolarmente gravi, tale impresa può rivolgersi alla Commissione presentando tutte le debite prove».
Il 5 gennaio 1981 la ricorrente, Alpha Steel Ltd., che produce e lavora l'acciaio, riceveva una comunicazione, in data 19 dicembre 1980, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della decisione. Come produzione di riferimento per i coils ed i nastri laminati a caldo su treni specializzati, ai sensi del gruppo 1 dell'art. 2 della decisione, venivano prese 102993 tonnellate, il che, dopo la riduzione percentuale del 27,73 %, equivaleva ad una quota di 74433 tonnellate per i prodotti in questione. Per l'acciaio grezzo, veniva adottata una produzione di riferimento di 87500 tonnellate, che in seguito all'applicazione di un tasso di riduzione del pari del 27,73 %, portava, relativamente al primo trimestre del 1981, ad una quota di produzione di 63236 tonnellate. La comunicazione conteneva, parimenti a quella precedente che si riferiva all'ultimo trimestre del 1980, l'espressa menzione che le produzioni di riferimento erano state adeguate ai sensi dell'art. 4 della decisione.
In un telex del 12 dicembre 1980, vale a dire anteriormente alla determinazione delle quote di cui trattasi, la Commissione aveva tuttavia comunicato alla ricorrente che l'art. 4, n. 3, della decisione era stato applicato erroneamente, poiché il programma di consegne stabilito per la ricorrente non era stato determinato con riferimento al 1974. L'adeguamento della produzione di riferimento si fondava pertanto sull'art. 14.
La ricorrente, non essendo d'accordo nemmeno sulla determinazione delle quote per il primo trimestre del 1981, si volgeva alla Commissione con lettera 19 gennaio 1981 in cui chiedeva che da quel momento in poi le quote venissero fissate in rapporto alla capacità generale dell'azienda. Ciò risultava opportuno poiché trattavasi di una azienda nuova che aveva iniziato a produrre nel periodo di riferimento stabilito dalla Commissione, e la cui espansione era stata poi ostacolata dai prezzi minimi in vigore a quell'epoca.
Prima ancora che si fosse deciso su tale istanza, la ricorrente adiva la Corte di giustizia il 29 gennaio 1981, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Trattato CECA, chiedendo che venisse annullata la decisione del 19 dicembre 1980. Essa lamentava l'insufficiente motivazione della decisione individuale, l'illegittimità della decisione generale n. 2794/80, che ne sostituiva il fondamento, nonché la mancata applicazione dell'art. 4, n. 3, e dell'art. 14 di tale decisione.
Dopo l'introduzione del ricorso, la Commissione comunicava alla ricorrente, con lettera del 24 febbraio 1981, di aver mal interpretato l'art. 4, n. 3, in questione. Nella determinazione delle quote, si sarebbe dovuti partire da una produzione di riferimento di 63537 tonnellate per i prodotti laminati e di 40153 tonnellate per l'acciaio grezzo. In applicazione dell'art. 14 della decisione generale, la riduzione percentuale per entrambi i prodotti era stata ridotta a zero, con la conseguenza che le quote erano state fissate al livello della produzione di riferimento. Tale decisione revocava e sostituiva la precedente decisione del 19 dicembre 1980.
La ricorrente modificava pertanto la domanda nella replica, chiedendo l'annullamento della comunicazione della convenuta del 19 dicembre 1980, nella versione del 24 febbraio 1981, e che le spese del giudizio fossero poste a carico della convenuta.
La Commissione, a sua volta, chiedeva la pronuncia del non luogo a provvedere, come previsto dall'art. 69, § 5, del regolamento di procedura, con liquidazione delle spese del giudizio in via equitativa.
Io adotto in proposito la seguente posizione:
I — Non luogo a provvedere
Ad avviso della Commissione, la domanda di revoca della decisione individuale del 19 dicembre 1980 è divenuta priva di oggetto e perciò non vi è luogo a provvedere. Dato che risultava errata sotto qualsiasi aspetto, la suddetta decisione doveva essere revocata, previo raffronto fra gli interessi della ricorrente e quelli delle altre imprese soggette alla disciplina delle quote. Gli interessi della ricorrente sembrano non averne subito alcun danno, o aver subito solo un danno molto lieve, poiché la revoca è intervenuta in un lasso di tempo ragionevole e la ricorrente, a quell'epoca, aveva usato appena il 10 % delle quote.
Poiché in particolare non era stato possibile applicare alla ricorrente l'art. 4 della decisione e la determinazione stessa della produzione di riferimento con riguardo a tale disposizione si era rivelata erronea, diveniva indispensabile sostituire la decisione originaria con una decisione completamente nuova che differisse dalla precedente tanto nella motivazione, quanto dal punto di vista delle disposizioni applicate, della produzione di riferimento presa come base e della disciplina delle quote. Dato che la decisione del 24 febbraio 1981 non è stata autonomamente impugnata e la prima era stata revocata, si deve dichiarare il non luogo a provvedere in conformità alla giurisprudenza della Corte.
La ricorrente pretende invece che la decisione del 24 febbraio 1981 sia considerata esclusivamente come correzione della decisione originaria, che avrebbe recato la motivazione mancante e quindi portato ad un nuovo calcolo delle quote. Dal telegramma del 12 dicembre 1980, che è pacifico si riferisse all'ultimo trimestre dell'anno precedente, si poteva chiaramente ricavare che l'articolo che andava applicato alla ricorrente non era il. n. 4, bensì il n. 14. La lettera del24 febbraio 1981 ha semplicemente confermato tale constatazione, che doveva logicamente valere anche per il primo trimestre del 1981. Sono invece rimasti immutati la situazione cui si riferisce la domanda principale, nonché l'eccezione d'illegittimità della decisione n. 2794/80, il rifiuto di applicare l'art. 4 della stessa alla ricorrente, e l'erronea applicazione dell'art. 14. In base alla giurisprudenza di alcuni Stati membri risulta inoltre molto dubbio se un'autorità, successivamente all'impugnazione e dopo la scadenza del termine di questa, possa revocare la decisione viziata, al fine di sostituirla con altra meno favorevole.
A mio avviso, ai fini della questione se non vi sia luogo a provvedere in seguito alla comunicazione della Commissione in data 24 febbraio 1981, non occorre in ultima analisi riferirsi a questo provvedimento. Il non luogo a provvedere si ha infatti solo quando sia venuta meno la situazione che ha dato luogo all'introduzione della domanda. Se, d'accordo con la ricorrente, si ravvisa nella lettera del 24 febbraio, non già una decisione autonoma ma una semplice correzione della disciplina delle quote per il primo trimestre del 1981, rimangono pur sempre le censure relative alla legittimità della decisione generale n. 2794/80, alla mancata applicazione dell'art. 4, n. 3, di tale decisione nonché all'errata applicazione dell'art. 14.
Se invece si adotta la tesi della convenuta e si considera la comunicazione del 24 febbraio come una nuova decisione che sostituisce la precedente, allora le conclusioni della ricorrente modificate nella replica vanno considerate come un mutamento della domanda, da ritenersi opportuno e perciò lecito per motivi d'economica processuale, data la stretta relazione giuridica e di fatto con la materia originaria del contendere.
A tal proposito non è necessario risolvere la questione se la decisione originaria potesse essere revocata in corso di causa, o dopo la scadenza del termine d'impugnazione, e sostituita da un provvedimento ancor più gravoso. Quello che conta qui è soltanto il fatto che la lettera 24 febbraio 1981 produce effetti giuridici. Poiché la decisione, sotto tale aspetto, lede la ricorrente, non si può pronunciare il non luogo a provvedere.
Sotto tale profilo, non sono pertinenti nemmeno le sentenze della Corte, invocate dalla convenuta, 11 febbraio 1955, causa n. 4/54 — Industrie Siderurgiche Associate (ISA) contro Alta Autorità della CECA (Race. 1954/55, pag. 179), e 1o giugno 1961, cause riunite 5, 7 e 8/60, Meroni e C. e altri contro Alta Autorità della CECA (Race. 1961, pag. 307), nelle quali la Corte ha pronunciato il non luogo a provvedere per mancanza d'interesse.
II — Nel merito
Dato che la ricorrente, all'udienza, ha espressamente rinunziato al primo motivo — violazione del Trattato e di forme essenziali per mancanza o contraddittorietà della motivazione della decisione individuale — posso passare direttamente al secondo motivo il quale, come noto, riguarda l'illegittimità della decisione generale, per violazione di forme essenziali, violazione del Trattato e sviamento di potere.
1. La censura di difetto di motivazione e violazione degli artt. 58, n. 1 e 74 del Trattato CECA
La ricorrente fa carico alla Commissione di aver violato le soprammenzionate disposizioni, per non aver considerato, a proposito dell'istituzione di quote di produzione, la necessità di provvedimenti concomitanti di politica commerciale ai sensi dell'art. 74 del Trattato CECA. L'art. 58 del Trattato CECA prescrive infatti obbligatoriamente, qualora ricorrano i presupposti ivi indicati, l'istituzione di un sistema di quote di produzione, «integrata, per quanto necessario, con i provvedimenti previsti all'art. 74». Le due disposizioni sono strettamente connesse in quanto strumento per far fronte alla crisi e, dal carattere imperativo dell'art. 58 discende necessariamente che esso non può essere applicato senza che venga accertato se non siano necessari provvedimenti ai sensi dell'art. 74. Questa necessità sussisteva nel presente caso. La Commissione, qualora abbia effettuato tale accertamento, ha violato in ogni caso l'obbligo di motivare i propri provvedimenti a norma dell'art. 15 del Trattato CECA, in quanto non ne ha fatto menzione. L'obbligo di motivazione va osservato tanto più rigorosamente — non da ultimo nell'interesse del sindacato giurisdizionale — quanto più ampio è il potere discrezionale.
La Commissione, la quale entra nel merito solo in subordine, oppone che l'istituzione delle quote di produzione è già stata integrata in misura sufficiente da provvedimenti concomitanti di politica commerciale, anche del tipo di quelli di cui all'art. 74. L'esattezza di tale assunto sarebbe stata confermata, fra l'altro, dalla circostanza che l'importazione di laminati è notevolmente diminuita nel corso del 1980.
La Commissione respinge la censura di difetto di motivazione sostenendo che non vi era alcun motivo di menzionare l'art. 74 nella motivazione della decisione generale n. 2794/80, che era basata sull'art. 58. Nelle mie odierne conclusioni in causa 258/80 — Rumi — parte II, n. 3, ho già ampiamente trattato la questione del rapporto fra l'art. 58 e l'art. 74. Per evitare ripetizioni, mi richiamo a quanto ivi detto.
A parte ciò, la ricorrente non ha dedotto censure consistenti, né a proposito dello sviamento di potere, né circa il palese disconoscimento di norme del Trattato.
L'obbligo di motivare diverrebbe eccessivamente gravoso se in questo caso si esigesse l'esposizione nella motivazione del complicato processo decisionale, mentre d'altro canto non si agevolerebbe per nulla il sindacato giurisdizionale se ci si limitasse a dichiarare che è stata esaminata la necessità dei provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'art. 74.
Le sentenze della Corte invocate dalla ricorrente — 20 marzo 1959, causa 18/57, I. Nold KG contro Alta Autorità della CECA (Race. 1958-1959, pag. 87) e 15 luglio 1960, causa riunite 36, 37, 38 e 40/59, «Präsident» e altri contro Alta Autorità della CECA (Race. 1960, pag. 829) non sono pertinenti in quanto la Corte in dette cause doveva pronunziarsi sulla legittimità di autorizzazioni da concedersi ai sensi dell'art. 65, n. 2, del Trattato CECA, le quali possono essere rilasciate solo se ricorrono i presupposti ivi menzionati.
Sono invece pertinenti la sentenza «ISA» e quella del 20 marzo 1957, causa 2/56, «Geitling» contro Alta Autorità della CECA (Race. 1957, pag. 11), dalle quali si ricava chiaramente che vanno indicati solo i motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare la norma in questione. Poiché nessuna disposizione della decisione n. 2794/80 si basa sull'art. 74, non era quindi necessario farne menzione.
Il motivo di violazione del Trattato nonché di forme essenziali va pertanto disatteso.
2. La censura di violazione dell'art. 58, n. 2, del Trattato CECA
a)
Secondo la ricorrente, la decisione generale n. 2794/80 è inoltre incompatibile con l'art. 58, n. 2, a norma del quale l'Alta Autorità stabilisce le quote «equamente». L'istituzione di quote di produzione non è equa ai sensi della suddetta disposizione, poiché è stata collegata alla produzione del periodo di riferimento luglio 1977 — giugno 1980. Ciò danneggia quelle imprese la cui produzione è stata avviata nel periodo soprammenzionato, o che hanno utilizzato solo parzialmente la loro capacità produttiva nel periodo di riferimento. Il sistema ha invece favorito ingiustamente quelle aziende che producono quantità eccessive di acciaio senza alcun riguardo per la redditività, ad esempio per considerazioni di politica occupazionale, e che hanno in ultima analisi provocato la crisi di questo settore. Quanto più eccessiva è stata la produzione di un'impresa, tanto più questa è stata premiata dalla fissazione di quote riferite a tale produzione. Un risultato del genere avrebbe potuto essere evitato qualora si fosse fatta dipendere la disciplina delle quote dalla effettiva capacità produttiva dell'impresa.
La Commissione sostiene invece che solo una disciplina come quella in atto poteva risultare conforme allo spirito dell'istituzione di quote di produzione, cioè al ripristino dell'equilibrio tra domanda ed offerta nel settore comunitario dell'acciaio, tenuto conto dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 4. La riduzione lineare della produzione poteva essere ottenuta nel modo migliore riferendosi alla produzione effettiva delle imprese anziché alla loro capacità produttiva. Il concetto difficilmente definibile di capacità, che al contrario della produzione effettiva si basa su stime, è stato usato solo quando non esistevano o non erano disponibili dati precisi.
Concordo con la Commissione sul fatto che i metodi per calcolare la produzione di riferimento di cui all'art. 4, nn. 1 e 2 della decisione n. 2794/80 non possono essere criticati.
In proposito si deve anzitutto ricordare che l'art. 58 stabilisce unicamente i presupposti in base ai quali si può istituire un sistema di quote di produzione. Per i particolari del sistema, la disposizione si rimette alla Commissione la quale, come per tutti gli atti normativi di diritto comunitario derivato, dispone di un ampio potere discrezionale. La Commissione deve esercitare tale potere, nei limiti stabiliti dal Trattato, in modo tecnicamente corretto, cioè deve tener conto anzitutto dello scopo per cui il potere stesso le è stato attribuito.
Scopo del potere attribuito dall'art. 58 è il far fronte alla diminuzione, in periodo di crisi, della domanda nel campo dell'acciaio, e il ristabilire l'equilibrio fra la domanda e l'offerta sul mercato. Tale scopo può essere raggiunto anzitutto mediante la riduzione dell'eccesso di produzione, imponendo quote di produzione alle singole imprese siderurgiche. Le quote devono essere stabilite — come prescrive il Trattato — «sur une base équitable», tenendo conto dei principi di cui agli l'artt. 2, 3 e 4, fra cui va annoverato in particolare il divieto di discriminazione.
Ora, la disciplina in atto è del tutto adeguata a questo precetto, nella parte in cui si riferisce ad una determinata produzione di riferimento delle imprese. Se si vuole ridurre la produzione effettiva, ci si può attenere soltanto a questi criteri. L'applicazione dei tassi di riduzione percentuale porta anche al fatto che tutte le imprese sono colpite uniformemente dai provvedimenti di riduzione in ragione della loro precedente produzione. Ciò a sua volta fa sì che la diminuzione della produzione si ottenga unitariamente per quanto riguarda le imprese e le regioni e venga con ciò evitato, sotto l'aspetto economico e sociale, ogni squilibrio fra imprese e regioni.
Se si seguisse la proposta della ricorrente e si stabilissero le quote in relazione alla capacità produttiva di un'azienda, un risultato del genere non sarebbe senz'altro garantito. A prescindere dal fatto che tale grandezza, a differenza della produzione effettiva, deve necessariamente basarsi in molto maggior misura su ipotesi e su imponderabili, la riduzione delle capacità produttive delle singole imprese non conduce in ogni caso, dato il diverso grado di sfruttamento, alla voluta riduzione della produzione. Una disciplina delle quote fondata sulla capacità produttiva danneggerebbe quindi quelle imprese che lavorano con un alto grado di sfruttamento, in misura maggiore di quelle che, per qualsivoglia motivo, sfruttano la loro capacità solo in parte. La conseguenza sarebbe una modifica delle quote di mercato di singole imprese e perciò un'interferenza nel libero funzionamento del mercato con l'ulteriore conseguenza che, contrariamente allo scopo stabilito nell'art. 3 e), non si potrebbero escludere licenziamenti dei lavoratori.
Compito della disciplina delle quote, da istituirsi in modo relativamente rapido, non potrebbe infine essere nemmeno quello di risolvere le difficili e complesse questioni attinenti alla capacità concorrenziale di piccole imprese private rispetto alle grandi aziende di Stato. Come ho già accennato nelle mie conclusioni in causa Rumi, per venire a capo della questione degli aiuti alla siderurgia — che del resto la ricorrente si è limitata a sollevare —, occorrono misure di altro genere che non hanno alcun nesso diretto con la disciplina delle quote. In ogni caso la mancanza di tali misure non può causare l'illegittimità della disciplina delle quote da istituirsi a norma dell'art. 58.
Non si può nemmeno criticare il fatto che la decisione tragga il periodo di riferimento dai mesi del trimestre di massima produzione nel periodo luglio 1977 — giugno 1980. Come viene giustamente rilevato nella motivazione della decisione, questo periodo non poteva essere molto remoto, se si voleva tener conto della situazione attuale, e doveva d'altro canto essere abbastanza lungo perché si potesse tener conto dei mesi in cui non si erano avuti incidenti tecnici né scioperi. Dallo scopo della disposizione, che è quello di consentire la presa in considerazione più precisa possibile della produzione effettiva, discende quindi che la disposizione non può essere errata per il fatto che imprese la cui produzione era stata avviata solo in quel periodo, non possono basarsi, per determinare la loro produzione di riferimento, sull'intero periodo.
Ora, per il caso in cui l'applicazione di questa decisione — la quale, come ogni altra norma, ha carattere generale e astratto — implicasse per le imprese la cui produzione non era ancora completamente avviata in quel periodo, eccessive difficoltà, la clausola equitativa dell'art. 14 della direttiva prevede un procedimento che permette di ovviarvi tenendo conto delle circostanze concrete. Poiché tale disposizione discrezionale permette di derogare alla disciplina generale, risultava logico farne dipendere l'applicazione dall'esistenza di inconvenienti straordinari provocati dalla disciplina delle quote. Il diverso trattamento di imprese che non possono comprovare difficoltà simili è per contro del tutto giustificato e quindi, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non può essere criticato dal punto di vista del divieto di discriminazione.
b)
Essendo stato così stabilito che il sistema di quote in atto, il quale si basa sulla produzione di riferimento effettiva, non è di per sé, in contrasto col Trattato, rimane ancora da accertare se il collegamento della disciplina delle quote alla produzione di riferimento fittizia da calcolarsi a norma dell'art. 4, n. 3, sia compatibile con i principi del Trattato.
Ad avviso della ricorrente le condizioni ivi richiamate sono studiate per un determinato piccolo gruppo di imprese siderurgiche e le favoriscono rispetto alle imprese le quali, come la ricorrente, hanno del pari volontariamente partecipato a programmi di consegna, ma non possono soddisfare le condizioni prescritte, dato che hanno iniziato a produrre dopo il 1974. La disposizione è quindi compatibile con il divieto di discriminazione previsto dal Trattato solo se viene applicata, contrariamente alla sua lettera, anche alle imprese ultime menzionate. In ogni caso tale disciplina, la quale permette di prendere in considerazione il grado di sfruttamento delle capacità produttive di un'impresa, deve trovare applicazione grazie all'art. 14 se il grado di sfruttamento, già basso a causa della partecipazione volontaria a programmi di consegna durante il periodo di riferimento, viene ulteriormente ridotto dal collegamento della disciplina delle quote alla produzione effettiva durante il periodo di cui trattasi.
La Commissione ribatte che la disposizione in questione, già stando alla sua lettera, non può essere applicata alla ricorrente. Scopo della disposizione è il compensare determinati svantaggi che sono stati volontariamente accettati dalle imprese che soddisfacevano le tre condizioni. Non si può quindi parlare di svantaggio per altre imprese che non possedevano tali requisiti.
Mi sembra che anche su questo punto la Commissione abbia dalla sua i migliori argomenti. Anche qui non si deve perdere di vista che non si può parlare di discriminazione, se un trattamento diverso è giustificato obiettivamente, proprio in vista degli scopi della normativa di cui trattasi.
Ora, lo spirito della produzione di riferimento da calcolarsi fittiziamente a norma dell'art. 4, nn. 3-5, è chiaramente quello di correggere storture che si verificherebbero, se ci si rifacesse all'effettiva produzione di riferimento di determinate imprese. Determinati comportamenti di imprese che hanno favorito il conseguimento degli scopi generali della politica dell'acciaio, non possono risolversi in un danno per le stesse imprese all'atto della determinazione delle quote.
Per comprendere le tre condizioni, che devono essere soddisfatte contemporaneamente perché un'impresa possa fruire dell'art. 4, n. 3, della decisione, occorre sapere che per tutte le imprese che hanno iniziato la produzione posteriormente al 1974, si è tenuto conto sin dal principio delle capacità nei programmi di consegna, giacché non ci si poteva riferire ad una produzione effettiva. Diversa era la situazione di quelle imprese che esistevano già in quell'anno, l'ultimo normale, che era stato quindi preso come periodo di riferimento. Per queste si partiva dalle consegne effettive, senza tener conto degli impianti esistenti ma non ancora in esercizio. Lo scopo dell'art. 4, n. 3, è quello di eliminare gli svantaggi che queste imprese avrebbero subito a causa della disciplina delle quote, per aver accettato volontariamente dei programmi di consegna, pur sapendo che non vi si teneva conto della loro nuova capacità.
Dallo spirito della disposizione discende quindi che è pienamente giustificato correggere la produzione di riferimento solo rispetto a quelle imprese che soddisfano le tre condizioni soprammenzionate e che perciò, nel caso di collegamento della disciplina delle quote alla produzione effettiva, subirebbero un danno, che non colpisce invece altre imprese.
Infine non si può far carico alla Commissione di aver trasgredito il divieto di discriminazione per aver contemplato nella decisione la correzione della produzione di riferimento solo per le ipotesi ivi indicate, non già per il caso descritto dalla ricorrente. In proposito, va detto in via del tutto generica, che lo scopo della decisione — vale a dire l'adeguamento della produzione alla diminuzione della domanda — non può essere vanificato dal favorire eccessivamente le situazioni eccezionali. Perciò si deve considerare sufficiente il fatto che la Commissione abbia privisto, in forma generale ed astratta, la correzione di quegli svantaggi che — prevedibilmente — sarebbero sorti in molti casi, in un certo senso come conseguenze del sistema stesso. Per i disparati inconvenienti nel caso singolo, deve invece bastare che una clausola equitativa permetta di tener conto delle circostanze concrete.
3. La censura di violazione dell'art. 14 del Trattato CECA e altre censure
Secondo la ricorrente vi è motivo, anche sotto altri punti di vista, di dubitare della conformità al Trattato dell'art. 4, n. 3. L'aumento della produzione di riferimento riguarda solo quelle imprese che avevano partecipato volontariamente ai programmi di consegna ivi menzionati, mentre altre imprese che non vi avevano partecipato o non avevano potuto farlo, non possono fruire di tale disciplina. Un siffatto modo di procedere è in contrasto con il principio «nulla poena sine lege», non tiene affatto conto della natura non vincolante dei programmi — che si evince dall'art. 14 del Trattato CECA — e viola inoltre il principio del legittimo affidamento. L'art. 14 del Trattato è leso del resto anche dall'art. 4, n. 4, della decisione in quanto ivi vengono attribuiti effetti giuridici alle prese di posizione negative che sono del pari non vincolanti.
Poiché la ricorrente, se non m'inganno, considera l'argomento da ultimo menzionato relativo all'art. 4, n. 4, solo come un esempio, non occorre dilungarsi su questa censura. Essa andrebbe comunque disattesa, essendo stata sollevata per la prima volta nella replica. Oltre a ciò l'ammissibilità di questa censura andrebbe esclusa già per il fatto che né la comunicazione del 19 dicembre 1980, né quella del 24 febbraio 1981 si basano sulla disposizione criticata e perciò non costituiscono un'applicazione concreta di questa norma generale.
Ora, circa la censura di incompatibilità dell'art. 4, n. 3, della decisione con l'art. 14 del Trattato nonché con altri principi giuridici, va detto che la risposta scaturisce già da quanto ho detto sopra a proposito dello spirito di questa disposizione. Su questo punto concordo con la Commissione nel ritenere che la compensazione dello svantaggio subito dalle imprese ricadenti sotto questa disposizione e prorogato dalla disciplina delle quote, non può considerarsi quale sanzione nei confronti delle altre imprese che non hanno sopportato un simile sacrificio. Per questo motivo è del pari fuori luogo parlare di una violazione del principio «nulla poena sine lege» che vige nel diritto penale.
Per quanto riguarda la violazione, denunziata dalla ricorrente, del sistema degli atti delle istituzioni della Comunità, quale risulta in particolare dall'art. 14 del Trattato, si deve concedere alla ricorrente che la Commissione, mediante i programmi, svolge compiti di tipo orientativo e lascia libere le imprese di seguirli o meno. Questo carattere non vincolante non viene sminuito dalla norma di correzione di cui all'art. 4, n. 3, della decisione. Ivi cioè si ricollegano conseguenze unicamente al fatto dello svantaggio conseguito all'attenersi al programma. Per questo motivo non si può parlare di violazione del principio del legittimo affidamento, poiché le imprese che non hanno partecipato al programma, e che non hanno subito alcun danno, non potevano aspettarsi di essere trattate meglio di quelle che avevano accettato quegli svantaggi.
4. La censura di violazione della decisione n. 2794/80
a)
A parte i mezzi d'impugnazione fin qui trattati, i quali si riferiscono alla legittimità della decisione generale, la ricorrente pone in dubbio la compatibilità, con la decisione generale che ne costituiva il fondamento, delle due comunicazioni inviatele. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto applicare nei suoi confronti l'art. 4, n. 3, della decisione, poiché essa aveva parimenti partecipato con i suoi nuovi impianti a programmi di consegna della Commissione, durante il periodo di riferimento. L'anno 1974 non può tuttavia avere rilievo nel suo caso particolare. Di fatto, ci si era inoltre ricollegati alla capacità, dato che in quell'anno la produzione andava equiparata alla capacità delle imprese.
Come abbiamo già visto, la pretesa della ricorrente non si concilia né con la lettera né con lo spirito di questa disposizione. Posso limitarmi qui ad accennare che i programmi menzionati nella disposizione in questione non si riferiscono né alla produzione, né alla capacità delle imprese, bensì alle consegne. A parte ciò, come la Commissione giustamente rileva, la ricorrente non ha neppure soddisfatto la prima condizione, giacché ha partecipato a programmi di consegna non già nel periodo di riferimento ivi indicato, bensì solo a partire dal terzo trimestre del 1978.
b)
Appunto per questo motivo, la Commissione ha rettificato il fondamento giuridico indicato nella comunicazione del 19 dicembre 1980. In questa rettifica del 24 febbraio 1981 va ravvisata, a mio avviso, la revoca in senso sostanziale della decisione erronea del 19 dicembre 1980 e l'emanazione di una decisione discrezionale individuale a norma dell'art. 14. In questo senso milita fra l'altro la considerazione che, a differenza della decisione discrezionale a norma dell'art. 14, l'aumento della produzione di riferimento ai sensi dell'art. 4, n. 3, non richiede alcun esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione, ma implica la semplice applicazione dei criteri ivi indicati. Ora, un atto del genere, consistente nella semplice applicazione del diritto, non può cambiare natura se se ne modifica la motivazione.
Ora, come la Corte di giustizia ha deciso nella sentenza 12 luglio 1957, nelle cause riunite 7/56 e 3-7/57, Dineke Algera e altri quattro ricorrenti contro Assemblea Comune della CECA (Race. 1957, pag. 81), la revoca di un atto amministrativo viziato che abbia attribuito diritti soggettivi, è possibile secondo il diritto di tutti gli Stati membri e perciò anche secondo il diritto comunitario, giacché «l'assenza di base legale oggettiva nell'atto amministrativo ... incide sul diritto soggettivo dell'interessato».
In particolare, nel caso in esame la revoca era giustificata già per il fatto che l'interesse pubblico alla revoca dell'atto viziato (la ricorrente ne avrebbe tratto un ingiusto vantaggio a carico della disciplina delle quote nel suo complesso) prevaleva sull'interesse degno di tutela della ricorrente, la quale nel trimestre in questione ha usato complessivamente le quote attribuitele solo per un 10 %. Ora, un motivo per tutelare l'affidamento della ricorrente sarebbe esistito solo se ed in quanto essa avesse potuto confidare nella legittimità della comunicazione 19 dicembre 1980, il che tuttavia non è avvenuto, poiché la ricorrente, già in seguito al telex del 12 dicembre 1980, poteva basarsi sull'illegittimità di tale comunicazione — ed in realtà vi si è basata — come dimostra il suo successivo comportamento. Non esiste del pari alcun motivo per riconoscere una tutela dell'affidamento nel senso che non verrà adottato alcun altro atto amministrativo più gravoso.
Ora, riguardo ai presupposti per l'esercizio del diritto di revoca, la Corte di giustizia già nella causa Algera aveva ammesso in linea di principio, previa approfondita analisi comparativa del diritto, la possibilità di revocare gli atti amministrativi illegittimi «quantomeno entro un termine ragionevole». In tale sentenza la Corte ha dichiarato espressamente — a proposito di una delle censure dedotte dalla ricorrente — che il diritto francese esige «che l'atto illegale sia revocato prima della scadenza del termine per l'impugnazione in sede giurisdizionale e, in caso d'impugnazione, prima dell'emanazione della sentenza». Ora, nel presente caso la revoca del provvedimento 19 dicembre 1980 è avvenuta in corso di causa, quindi prima della sentenza.
Dato che la ricorrente in quel momento aveva poi usato le sue quote, comprese quelle nuove, solo in minima parte, non si può assolutamente negare che il termine fosse ragionevole.
e)
Da quanto detto sin qui emerge infine la valutazione da darsi all'ultima censura della ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe mal esercitato il potere discrezionale attribuitole dall'art. 14 della decisione, non avendo essa aumentato la produzione effettiva in modo conforme all'art. 4, n. 3. Posso qui limitarmi a dire che — come anche la Commissione rileva — lo spirito di questa disposizione non consiste nell'introdurre nella decisione generale, come grandezza di riferimento e in contrasto con le restanti disposizioni, la capacità produttiva in luogo della produzione effettiva. Al contrario la Commissione doveva esercitare il proprio potere discrezionale tenendo conto da un lato dello scopo della decisione generale — cioè la riduzione della produzione effettiva — e dall'altro degli inconvenienti che potevano derivarne nel caso singolo. Non si può certo criticare il fatto che, dato che la riduzione normale avrebbe portato nel caso della ricorrente ad una percentuale di sfruttamento del 17,6 %, essa abbia ammesso l'esistenza di difficoltà straordinarie, e quindi abbia rinunziato a qualsiasi riduzione. D'altro canto, non vi era alcun motivo per la Commissione — a prescindere dalla questione se l'art. 14 consenta un siffatto modo di procedere — di aumentare la produzione di riferimento al di sopra della produzione effettiva, in vista dell'esigua percentuale di sfruttamento delle quote da parte della ricorrente.
Possiamo quindi ritenere che la Commissione ha correttamente interpretato, nella comunicazione 24 febbraio 1981, l'art. 14 della decisione, e che non si può sostenere che essa avrebbe dovuto applicare l'art. 4, n. 3.
III — Le spese
Nel decidere sulle spese si deve quindi tener presente che il ricorso è infondato.
D'altro canto si deve pure tener conto del fatto che il ricorso contro la comunicazione 19 dicembre 1980 era fondato, quanto meno riguardo all'erronea motivazione. Senza che occorra pronunziare il non luogo a provvedere, a causa della modifica della domanda, mi sembra opportuno, applicando il principio fondamentale di cui all'art. 69, § 5, del regolamento dįj procedura, porre a carico della convenuta, benché vittoriosa, un terzo delle spese di causa.
IV —
Propongo quindi che il ricorso sia respinto e che due terzi delle spese siano posti a carico della ricorrente ed un terzo a carico della convenuta.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy