CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 18 febbraio 1982 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
1. I ntroduzione
Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 225, del 4 settembre 1980, a pag. 8, si dava comunicazione del concorso generale COM/LA/315, al fine di costituire una riserva di traduttori aventi come lingua principale quella francese, inglese, italiana, olandese o tedesca. Al punto B.1 si specificava che la partecipazione al concorso era soggetta al seguente limite di età:
«I candidati dovranno essere nati dopo il 15 ottobre 1948. Il limite di età non si applica ai candidati che, al 15 ottobre 19S0, siano funzionari o agenti delle Comunità europee da almeno un anno».
La sig.ra Alaimo, nata nel 1942 e dipendente, dal 1o dicembre 1976, del Centro europeo per lo sviluppo della preparazione professionale, aveva posto la propria candidatura a tale concorso. Essa veniva però informata, con lettera 7 novembre 1980, dal sig. Yves Desbois, capo del servizio «assunzioni» della Commissione, del fatto che la commissione giudicatrice del concorso aveva respinto la domanda, a causa dell'età della candidata. Tale rifiuto presuppone la decisione di non applicare, nel caso della ricorrente, la deroga al limite di età prevista a favore dei candidati che siano dipendenti delle Comunità europee. La sig.ra Alaimo ha proposto ricorso contro tale decisione. La ricevibilità del ricorso non è contestata dalla Commissione.
Il Centro europeo per lo sviluppo della preparazione professionale è stato istituito dal Consiglio, col regolamento 10 febbraio 1975, n. 337 (GU L 39, pag. 1), sulla base dell'art. 235 del Trattato CEE. In base al preambolo di tale regolamento, il Centro ha lo scopo di assistere la Commissione nell'attuazione dell'art. 118 del Trattato, pur essendo distinto dai servizi della Commissione. Il regolamento del Consiglio 29 giugno 1976, n. 1859 (GU L 215, pag. 1), contiene le disposizioni relative al personale del Centro.
2. Sui motivi di ricorso
L'allegato III dello Statuto, intitolato «procedura di concorso», afferma, fra l'altro, all'art. 1 :
«1.
Il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica.
Il bando deve specificare:
a)
...
...
b)
eventualmente, i limiti di età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno».
Non vi è, nella formulazione da me sottolineata, alcuna precisazione, quale, ad esempio, «delle Comunità», o «delle istituzioni». Al contrario, nei bandi di concorso la Commissione aggiunge in tutti i casi la precisazione «agenti delle Comunità europee».
La ricorrente afferma di rientrare, in quanto dipendente del Centro, fra gli «agenti delle Comunità europee». Essa fa valere a questo proposito i seguenti motivi di ricorso:
1.
Il Centro è una persona giuridica di diritto comunitario in quanto è stato creato con un regolamento fondato sull'art. 235 del Trattato, ed ha il compito di dare attuazione ad uno degli obiettivi della Comunità, vale a dire quello il cui perseguimento è affidato, dall'art. 118 del Trattato, alla Commissione.
2.
Secondo il preambolo del regolamento istitutivo (ed in particolare l'ultimo punto di esso), il Centro è stato istituito «nell'ambito delle Comunità».
3.
Il personale del Centro è impiegato nell'attuazione di un obiettivo della Comunità ed è soggetto a disposizioni particolari, stabilite dai regolamenti nn. 1859/76 e 1237/80. La prima parte del terzo motivo di ricorso altro non è, infatti, che una ripetizione del primo.
La ricorrente ha proposto altri tre motivi di ricorso «per il caso che i primi non risultassero sufficienti»:
4.
L'art. 16 del regolamento istitutivo dispone che al Centro si applica il Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità; inoltre, l'art. 55 del regolamento n. 1859/76 sancisce l'applicazione degli artt. 12-16 del regolamento n. 1859/76 agli agenti del Centro.
5.
Gli artt. 55, n. 1, e 56 del regolamento n. 1859/76 prescrivono l'applicazione del regime fiscale comunitario al personale del Centro.
6.
Ai sensi dell'art. 44 del regolamento n. 1859/76, la Corte di giustizia è competente a decidere sulle controversie fra il Centro e i suoi agenti.
La ricorrente fa valere, infine, altri due motivi di ricorso.
1.
Nel preambolo del regolamento n. 1237/80, che modifica il regolamento n. 1859/76 (GU 1980, L 127, pag. 1), si afferma che è opportuno allineare talune disposizioni del regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della preparazione professionale a quelle che si applicano ai dipendenti delle Comunità europee. Perché mai — si domanda la ricorrente — ciò dovrebbe aver luogo, se il personale del Centro non rientrasse fra gli agenti delle Comunità?
2.
Nella risoluzione del 19 settembre 1980 (GU 1980, C 265, pag. 93), il Parlamento europeo ha chiesto una più grande mobilità del personale fra il Centro e le istituzioni comunitarie.
La Commissione sostiene che la qualità di «agente delle Comunità» non può in alcun modo venire attribuita al personale del Centro. Essa appoggia la propria tesi sui seguenti argomenti:
1.
Il Centro non è un'«istituzione» della Comunità, bensì un ente a parte, creato in base all'art. 235 del Trattato.
2.
Il Centro ha personalità giuridica autonoma (cfr. regolamento n. 337/75, art. 1).
3.
Il reclutamento del personale del Centro ha luogo senza le garanzie stabilite per il personale delle «istituzioni».
4.
Nella controreplica, si fa rinvio all'art. 29, lett. c), dello Statuto, il quale contiene, a questo proposito, la seguente formulazione:
« 1.
Per provvedere ai posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato:
a)
...
b)
...
e)
le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee».
Più in generale, può desumersi dalle memorie presentate dalla Commissione che il personale degli enti creati in base all'art. 235 del Trattato ha una posizione del tutto particolare rispetto al vero e proprio personale delle Comunità.
3. Sulle questioni di diritto
3.1.
Nella presente causa si controverte su due questioni giuridiche connesse. Innanzitutto occorre stabilire che cosa si debba intendere per «altri agenti» ai sensi dell'allegato III, art. 1, lett. g), dello Statuto, vale a dire quale sia l'ambito di applicazione territoriale dello Statuto. In secondo luogo, occorre determinare che cosa si debba intendere con l'espressione «delle Comunità europee», utilizzata dalla Commissione nel bando di concorso. I sei motivi di ricorso fatti valere dalla ricorrente vanno vagliati attraverso l'esame di tali due questioni.
3.2.
Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, tale testo si applica alle «istituzioni della Comunità» ed alle persone giuridiche a questa equiparate con espressa statuizione dal 2o comma dello stesso articolo, come il Comitato economico e sociale e la Corte dei conti. Anche nelle altre disposizioni dello Statuto si fa riferimento, come elemento di collegamento, alla nozione di «istituzioni». Tale espressione è chiarita dall'art. 4 del Trattato CEE, nonché dalla Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee e dal Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.
L'art. 1 dello Statuto sancisce espressamente l'equiparazione alle istituzioni del Comitato economico e sociale e della Corte dei conti. Da tale circostanza si può desumere che anche per gli altri enti che non sono istituzioni della Comunità europea si richiede una norma che sancisca espressamente tale equiparazione. Così, non è menzionata nell'art. 1 dello Statuto la Banca europea degli investimenti, ente che ha un proprio regolamento del personale. Per «altri enti» bisogna qui intendere soprattutto le persone giuridiche istituite in base all'art. 235, fra le quali rientra anche il Centro. Alla luce di questa concezione dell'ambito di applicazione territoriale dello Statuto, risulta naturale interpretare in questo senso anche l'espressione «altri agenti» contenuta nell'art. 1, lett. g) dell'allegato III.
Alla luce dei primi tre mezzi si può affermare quanto segue. Il primo degli argomenti della ricorrente, secondo cui il Centro è una persona giuridica di diritto comunitario ed opera per l'attuazione di una politica comunitaria, non ha, di per sè, alcuna rilevanza dal punto di vista dell'ambito di applicazione personale dello Statuto. Tale interpretazione regge anche per quanto riguarda la Banca europea degli investimenti, istituzione, questa, che, come ricordato in precedenza, non rientra certamente nell'ambito di applicazione dello Statuto.
Un'argomentazione di questo genere può essere opposta anche al secondo dei motivi di ricorso della ricorrente, secondo cui il Centro sarebbe stato istituito «nell'ambito delle Comunità». Dal terzo mezzo, quello fondato sul regime speciale creato con i regolamenti nn. 1839/76 e 1237/80, potrebbe trarsi agevolmente perfino un argomento nel senso che l'art. 1 dello Statuto e l'art. 1, lett. g), dell'allegato III, si riferiscono esclusivamente alle istituzioni ed agli enti che sono a queste espressamente equiparati.
3.3.
Già in base alle considerazioni che precedono si può affermare, a mio avviso, che l'art. 1, lett. g), dell'allegato III dello Statuto si riferisce esclusivamente agli enti indicati all'art. 1 dello stesso e, pertanto, non al Centro.
Una complicazione deriva dal fatto che nel bando di concorso, così come formulato dalla Commissione, si trova l'espressione «delle Comunità europee». Senz'altro, dalla memoria risulta che tale espressione è stata intesa con lo stesso significato ch'essa ha nell'art. 1 dello Statuto; vi sono però buoni motivi per ritenere che tale formulazione può, o addirittura deve, venire interpretata in modo più estensivo.
In primo luogo, nell'art. 16 del regolamento n. 337/75, istitutivo del Centro, si afferma che al Centro stesso si applica il Protocollo sui privilegi e sulle immunità. Orbene, il fatto che il titolo completo di questo documento sia «Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee» costituisce un ulteriore argomento nel senso di far rientrare il Centro nell'ambito di queste. Tale argomento è rafforzato dalla seguente considerazione. Il preambolo del Protocollo, nonché l'art. 22, sanciscono l'applicazione di questo testo anche alla Banca europea degli investimenti. Se ne può desumere che, siccome l'art. 4 del Trattato CEE, nonché la Convenzione ed il Trattato relativi alla fusione degli esecutivi, non fanno alcuna menzione di tale ente, per poter estendere al Centro l'applicazione del Protocollo occorrerebbe una specifica norma che sancisse tale equiparazione. Per quanto il Protocollo non contempli una siffatta estensione del proprio ambito di applicazione, tale estensione è stata effettuata dal Consiglio con il citato art. 16 del regolamento costitutivo, adottato in base all'art. 235 del Trattato, presupponendo con ciò chiaramente che anche il Centro rientri nell'ambito delle «Comunità europee». Un'ulteriore conferma di tale argomento può desumersi dalla sentenza della Corte nella causa 110/75 (Mills e/Banca europea degli investimenti, Race. 1976, pag. 955). L'applicazione del Protocollo alla Banca europea degli investimenti viene considerata, secondo quanto risulta dal punto 13 della motivazione di quella sentenza («quindi») come il principale argomento che permette di far rientrare questo ente nella nozione di «Comunità» quale definita dall'art. 179 del Trattato. Infine, che il quinto capitolo del Protocollo (artt. 12-16) dal titolo «funzionari ed agenti delle Comunità europee» si applichi al Centro è affermato espressamente nel regolamento n. 1859/76.
In secondo luogo, è stata stabilita l'applicazione al Centro del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee. Anche l'art. 12 del regolamento tratta separatamente della Banca europea degli investimenti, e manca una norma che sancisca espressamente la possibilità di equiparazione. Cionondimeno, il Consiglio, facendo riferimento all'art. 235 del Trattato, ha fatto rientrare anche il Centro nell'ambito di applicazione di tale regolamento.
In terzo luogo, l'art. 44 del regolamento n. 1859/76 stabilisce che la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare le controversie fra il Centro ed i suoi dipendenti. In base all'art. 179 del Trattato, la Corte di giustizia è «competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi». Anche dai brani da me sottolineati si deve desumere che il Centro viene considerato in tale articolo come rientrante nella nozione di «Comunità».
4. Conclusione
Riassumendo, ritengo pertanto che il Centro rientri nella nozione di «Comunità», o «Comunità europee», quale essa è impiegata nell'art. 179 del Trattato, nel Protocollo e nei regolamenti menzionati. L'uso di questa formulazione nel bando di concorso avrebbe pertanto potuto far sorgere nella ricorrente l'impressione di poter rientrare anch'essa nell'ambito di applicazione dell'art. 1, lett. g), dell'allegato III dello Statuto.
L'uso di tale espressione da parte della ricorrente o qualsiasi altro mezzo od argomento fatti valere dalla ricorrente non costituisce però un motivo per attribuire alla disposizione summenzionata dello Statuto un ambito di applicazione diverso da quello che può desumersi dall'art. 1 di questo. Pertanto, non si può ritenere che l'art. 1, lett. g), dell'allegato III dello Statuto possa riferirsi anche al personale del Centro. Senz'altro, la Commissione va, a mio avviso, condannata a sostenere le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 69, § 3, 1a fase, del regolamento di procedura, per aver suscitato delle aspettative nella ricorrente con la formulazione fuorviante data al bando di concorso. I validi argomenti che inducono ad interpretare la formulazione utilizzata dalla Commissione nel bando di concorso, in sé e per sè considerata, come ha fatto la ricorrente costituiscono una ragione in più per vedere nelle aspettative così suscitate una di quelle specifiche situazioni prese in considerazione dalla disposizione di cui trattasi. La circostanza che da un'analisi esauriente della controversia risulti purtroppo che sarebbe necessaria, per poter accogliere gli argomenti, sotto certi profili molto validi, addotti dalla ricorrente, una modifica dello Statuto, non ha alcun rilievo ai fini della mia conclusione quanto alle spese. In effetti, a mio parere, solamente una modifica dello Statuto renderebbe, tra l'altro, possibile accertare in modo chiaro in qual misura si voglia estendere il regime di favore, sancito per gli «altri agenti» dall'art. 1, n. 1, leu. g), dell'allegato III dello Statuto, alle eterogenee «istituzioni paracomunitarie» stabilite, con diverse motivazioni giuridiche, successivamente all'adozione dell'attuale versione dello Statuto.
Concludo pertanto nel senso che la Corte voglia:
1.
respingere il ricorso;
2.
condannare la Commissione alle spese, comprese quelle della ricorrente.
( 1 ) Tranduzione dall'olandese.
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