CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 28 GENNAIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il Finanzgericht di Amburgo vi ha proposto una domanda di pronunzia pregiudiziale per l'interpretazione degli artt. 37, 92 e segg. e 95 del Trattato CEE, nonché della disposizione parallela a quest'ultimo articolo dell'Accordo di associazione del 1961 fra la CEE e la Grecia.
Gli antefatti si possono riassumere come segue:
I —
Una causa fra la società Pabst & Richarz KG importatrice di alcool neutro a base di vino (Branntwein aus Wein), e l'amministrazione federale delle finanze.
1°)
La causa trae origine dai provvedimenti provvisori adottati dalle competenti autorità della Repubblica federale di Germania a seguito delle vostre sentenze del febbraio del 1976, in cui avete sostanzialmente statuito che erano contrari al Trattato i divieti di importazione ( 2 ) e le imposte sulle importazioni ( 3 ) a favore dei monopoli nazionali, nonché l'eccedenza dell'imposta di conguaglio sugli alcool importati («Monopolausgleichspitze», «crête du droit compensatoire du monopole», v. sentenza 17 febbraio 1976, Rewe, causa 45/75, Racc. 1976, pag. 181).
In ossequio alle suddette sentenze, le autorità tedesche abolivano immediatamente la protezione degli alcool neutri «Branntwein» all'importazione dagli altri Stati della Comunità. In tal modo detti alcolici potevano essere smerciati a prezzi inferiori a quelli degli alcolici venduti dal monopolio. Per reggere alla concorrenza, l'Amministrazione del monopolio si vedeva costretta a ridurre i prezzi di vendita di DM 150 l'ettolitro di alcool etilico. Ma poiché il monopolio era vincolato da prezzi legali d'acquisto fissati prima della modifica ne risultava inevitabilmente un deficit che poteva essere sanato solo facendo ricorso al bilancio dello Stato. Una modifica della legge sul monopolio del 2 maggio 1976 aumentava quindi, a decorrere dal 18 marzo 1976, l'imposta sull'alcool («Branntweinsteuer») di DM 150 l'ettolitro di alcool etilico. L'imposta passava quindi da DM 1500 a DM 1650 l'ettolitro di alcool etilico.
Al fine di evitare qualsiasi discriminazione, veniva altresì deciso che il tributo sugli alcolici nazionali non soggetti all'obbligo di consegna al monopolio («Branntweinaufschlag»), «surtaxe sur l'alcool», «sovrimposta sull'alcool») e quello sull'alcool importato («Monopolausgleich», «droit compensatoire de monopole», «imposta di conguaglio a favore del monopolio»), in teoria più elevati, fossero immediatamente portati al livello dell'imposta sull'alcool.
Come la Commissione delle finanze del Bundestag dichiara nella relazione sulla modifica della legge sul monopolio dell'alcool (Deutscher Bundestag, doc. 7/4897, pag. 4), spariva quindi ipso facto la parte di tali tributi pari alla differenza fra il loro importo e quello dell'imposta sull'alcool, chiamata «eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio», già menzionata, e, rispettivamente, «eccedenza della sovrimposta sull'alcool» («Branntweinaufschlagspitze»).
L'improvviso aumento dei tributi sui vari tipi di alcolici costringeva le autorità ad adottare provvedimenti speciali per quelli in quel momento giacenti in magazzini. D'un lato, infatti, i suddetti alcolici — qualunque fosse la loro categoria (alcool di monopolio, alcool nazionale non soggetto ad obbligo di consegna al monopolio ed alcool d'importazione) — erano stati acquistati al prezzo anteriore più elevato. D'altro lato, avevano costituito oggetto, secondo la pratica commerciale corrente, di contratti a lungo termine in base a prezzi che non comprendevano l'aumento delle imposte. Non ne era quindi possibile la rivalsa, contrariamente alla prassi in materia di imposte di consumo.
Va altresì precisato che per gli alcolici importati, giacenti nei magazzini d'alcool privati («Branntweineigenlager»), era già stata pagata l'eccedenza d'imposta di conguaglio a favore del monopolio, allorché tale imposta venne abolita.
2°)
In questo stato di cose il ministro federale delle finanze istituiva, coi decreti («Erlasse») 23 marzo, 15 aprile e 1o luglio 1976, un regime di sgravio per gli alcolici che si trovavano alla data di riferimento del 22 febbraio nei magazzini d'alcool privati («Branntweineigenlager») e nei magazzini doganali («Zollager») in regime di esenzione fiscale provvisoria («unter Steueraufschub»), previa deduzione delle uscite dal magazzino avvenute sino al 17 marzo 1976. È il decreto 15 aprile quello che ha istituito il regime determinante per la causa principale (osservazione, non contestata, della Pabst, pag. 4).
Per l'esame del suddetto regime è opportuno distinguere due diversi sgravi e considerare separatamente il caso degli alcolici giacenti nei magazzini doganali e quello degli alcolici che si trovavano in magazzini privati.
Un primo sgravio («Entlastung»), di DM 70 l'ettolitro di alcool etilico, veniva concesso su un quantitativo definito «quantitativo di riferimento» (Referenzmenge) che corrispondeva ad 1/6 della quantità di alcool uscita da un magazzino privato nel corso dell'esercizio 1974-1975 e, per i magazzini doganali, ad 1/6 della quantità di alcool da essi uscita nel corso dell'esercizio 1975, escluse le partite destinate all'esportazione. Veniva scelto come riferimento il fatturato di due mesi; secondo le stime effettuate, esso corrispondeva alle giacenze di magazzino al momento dell'aumento dei tributi per il quale, a causa dei contratti già conclusi, non era più possibile rivalersi dell'aumento sugli acquirenti. Lo sgravio di DM 70 aveva lo scopo di compensare l'aumento dei tributi a partire dal 18 marzo 1976. Come si vede, lo sgravio consentiva di compensare solo in parte l'aumento dell'imposta di DM 150 l'ettolitro.
Il secondo sgravio, di DM 80 l'ettolitro di alcool etilico, veniva concesso alle sole giacenze dei magazzini privati alla data del 22 febbraio 1976. Non riguardava invece l'alcool dei magazzini doganali. Si applicava però all'intera giacenza e comprendeva quindi la parte che superava il quantitativo di riferimento. Lo sgravio di DM 80 aveva carattere forfettario poiché, secondo'il giudice di rinvio, le eccedenze effettivamente riscosse sull'alcool immagazzinato dopo l'ottobre del 1975 e sino al 22 febbraio 1976 avevano oscillato tra DM 16,05 e DM 99,54 l'ettolitro di alcool etilico. Questo ulteriore sgravio, sempre secondo il giudice di rinvio, rispondeva alla necessità di rimborsare le eccedenze già corrisposte al momento dell'immagazzinamento degli alcolici. Poiché all'uscita dal deposito, dopo il 18 marzo, 1976, le partite dovevano per di più corrispondere l'imposta sull'alcool nel frattempo maggiorata, il rimborso serviva ad impedire che fossero sottoposte ad un onere superiore all'aumento fiscale.
Per dare un'idea complessiva degli effetti dei due sgravi, ho predisposto la seguente tabella:
Magazzini privati
Magazzini doganali
Quantitativo di riferimento
150
70
Giacenze eccedenti il quantitativo di riferimento
80
0
Nonostante le differenze, i due sgravi venivano rimborsati secondo modalità identiche. Per motivi pratici, veniva effettuata la compensazione con le imposte dovute per i mesi successivi all'aprile del 1976.
3°)
L'impresa Pabst & Richarz KG, aveva una distilleria di acquavite di vino. Disponeva di un proprio magazzino di alcool — che esula dalla causa principale — e di un così detto magazzino-cisterna («ein sogenanntes Tanklager») «che è sotto controllo doganale». Alla data di riferimento, la cisterna conteneva hi 13278 di alcool grezzo. Questo proveniva da Stati membri della CEE (Francia ed Italia), nonché dalla Grecia. Al momento dell'immagazzinamento l'impresa aveva pagato sull'alcool l'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio pari, secondo l'ordinanza di rinvio, a DM 80 l'ettolitro di alcool etilico. L'imposta le veniva restituita.
Scopo dell'azione giudiziaria è l'ottenere un secondo sgravio della medesima entità. Rilevo che non si discute quindi dello sgravio di DM 70 l'ettolitro di alcool etilico, relativo all'alcool che si trovava in magazzini privati, nei limiti del quantitativo di riferimento.
Secondo l'impresa, le misure di sgravio per gli alcolici giacenti nei magazzini privati, pari a DM 150 per il quantitativo di riferimento e a DM 80 per l'eccedenza, hanno causato una discriminazione fra gli alcolici importati e quelli di monopolio, a scapito dei primi. Tale discriminazione sarebbe avvenuta nel modo seguente:
—
per gli alcolici importati, sui quali era stata corrisposta l'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio al momento dell'immagazzinamento, lo sgravio si è limitato ad annullare tale imposta, cosicché, almeno per le giacenze superiori al quantitativo di riferimento, l'aumento di imposta di DM 150 ha prodotto il suo pieno effetto: le imprese hanno pagato su tale alcool DM 1650 l'ettolitro di alcool etilico;
—
viceversa, per gli alcolici di monopolio lo sgravio di DM 80 al di là del quantitativo di riferimento avrebbe implicato, per i quantitativi che ne fruivano, una riduzione dell'imposta sull'alcool che scendeva in tal modo a DM 1650 meno DM 80, cioè a DM 1570 l'ettolitro di alcool etilico. Questo minore importo è dovuto al fatto che lo sgravio non serviva a rimborsare l'imposta versata al momento dell'immagazzinamento poiché a detta dell'impresa, non esiste, per gli alcolici di monopolio, l'equivalente dell'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio.
Siffatta discriminazione le sembra pertanto incompatibile coi diritti che i privati possono far valere in forza del diritto comunitario.
Il Finanzgericht di Amburgo ritiene anch'esso che il provvedimento di cui è causa sia in contrasto con l'ordinamento giuridico comunitario. Onde sincerarsene, vi sottopone tre questioni pregiudiziali dirette ad appurare anzitutto alla stregua di quale norma di diritto comunitario vada valutato il provvedimento de quo e, qualora l'interpretazione da voi data a tale norma inducesse il giudice nazionale a dichiarare l'incompatibilità con la stessa del provvedimento nazionale, se i privati possano trarne dei diritti che egli è tenuto a tutelare.
II —
1Con la prima questione il Finanzgericht chiede se «il provvedimento di uno Stato membro che, in occasione dell'aumento delle imposte sugli alcolici e della concessione di aiuti a determinati produttori nazionali per gli alcolici già esistenti al momento del provvedimento summenzionato, ma non ancora tassati, preveda uno sgravio, da concedersi in sede di accertamento fiscale», vada considerato, d'un lato, un provvedimento fiscale ai sensi dell'art. 95 del Trattato e dell'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione con la Grecia o un provvedimento collegato all'art. 37 del Trattato che disciplina i monopoli nazionali di carattere commerciale, o, d'altro lato, un aiuto ai sensi dell'art. 92 e seguenti del Trattato.
La questione verte quindi principalmente sulla scelta fra le disposizioni comunitarie in materia di aiuti e gli artt. 37 e 95, i quali, come risulta dalla sentenza 10 ottobre 1978, Hansen (causa 148/77, Race. 1978, pag. 1806, punto 14 della motivazione) sono entrambi basati sullo stesso principio, «cioè quello dell'abolizione di qualsiasi discriminazione negli scambi fra Stati membri». Esaminerò tuttavia, ugualmente la questione dei rapporti fra gli artt. 37 e 95, poiché nessuna delle parti nel presente procedimento si è pronunciata a favore delle disposizioni in materia di aiuti, mentre vi è stato contrasto sulla scelta fra l'art. 95 e l'art. 37.
1°)
Secondo l'ordinanza di rinvio, è molto importante per il diritto tedesco la questione se lo sgravio de quo costituisca un provvedimento fiscale o un aiuto. Il Finanzgericht ritiene, tenendo conto in particolare dello scopo perseguito, che esso si configuri, nel diritto tedesco, come un provvedimento di equità fiscale. Viceversa, secondo una pronuncia interlocutoria del Bundesfinanzhof in data 1 o aprile 1980 (VII, R. 17/78), il regime de quo va piuttosto considerato una sovvenzione.
Il giudice di rinvio ritiene però anche che per la soluzione delle questioni sollevate sia decisiva la natura del provvedimento secondo il diritto comunitario. Non posso non condividere questa tesi. Come ha giustamente rilevato la Commissione, anche se lo sgravio de quo fosse per il diritto nazionale un aiuto, tale classificazione non sarebbe vincolante per il diritto comunitario. Come ha rilevato lo stesso Finanzgericht, l'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri presuppone che esso venga interpretato in modo autonomo. Se infatti nel diritto comunitario la natura di un provvedimento adottato da uno Stato membro dipendesse dalla sua qualificazione nel diritto nazionale di detto Stato, il provvedimento potrebbe essere considerato in quello Stato, ad esempio, come un aiuto ed un provvedimento identico, adottato in un altro Stato membro, come la restituzione di un tributo.
La stessa osservazione vale, nella fattispecie, per la qualificazione dello sgravio de quo come aiuto secondo il Bundesfinanzhof, ma anche per il passo della relazione della Commissione delle finanze del Bundestag secondo il quale lo sgravio di cui è causa va considerato come la compensazione del tributo anteriormente riscosso sotto forma di eccedenza della sovrimposta sull'alcool o di eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio.
2°)
Sul piano del diritto comunitario, nessuna delle parti nel presente procedimento ha sostenuto che lo sgravio de quo vada considerato un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato.
L'Oberfinanzdirektion (Direzione superiore delle finanze) di Hannover ritiene che si tratti di un provvedimento compreso nell'ambito della normativa sul monopolio («monopolrechtliche Regelung»), che rientra quindi nell'art. 37 del Trattato; l'impresa Pabst & Richarz e la Commissione propendono, invece, per la classificazione come disposizione fiscale ai sensi dell'art. 95.
Io condivido quest'ultimo punto di vista.
L'art. 95, infatti, come sottolinea la sentenza Hansen (Race. 1978, pag. 1787, già menzionata) e come ribadisce la sentenza 27 febbraio 1980 Commissione e/Francia (causa 168/79, Race. 1980, pag. 347), va interpretato «estensivamente, in modo da consentirne l'applicazione a tutti i regimi fiscali incompatibili con la parità di trattamento fra le merci di produzione nazionale e quelle importate» (causa 169/78, Racc. 1980, pag. 359, punto 5 della motivazione). La suddetta disposizione va quindi interpretata in modo da rendere illegittime rispetto al diritto comunitario tutte le politiche fiscali di carattere protezionistico, qualunque ne sia la forma.
Nella fattispecie è chiaro che lo sgravio de quo ha causato discriminazioni vietate dall'art. 95 del Trattato CEE, nonché dall'art. 53, n. 1, dell'Accordo d'associazione con la Grecia.
Certo, il prezzo pagato per l'alcool di monopolio all'atto dell'immagazzinamento comprendeva un elemento corrispondente all'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio, denominato «Preisspitze», anch'esso, all'epoca degli antefatti, pari a DM 80 l'ettolitro di alcool etilico e a proposito del quale ci si poteva chiedere se non avesse, esso pure, carattere fiscale. Ma al Bundesfinanzhof, che vi aveva sottoposto la questione, avete recentemente risposto «che ai fini del raffronto degli oneri fiscali in conformità all'art. 95 del Trattato può essere preso in considerazione solo l'importo dell'imposta sull'alcool» — e non quindi la «Preisspitze» — «contenuto nel prezzo di vendita dell'alcool di monopolio» (Seconda Sezione, 25 novembre 1981, Andresen, causa 4/81, punto 18 della motivazione).
Vi è pertanto effettivamente una discriminazione fra gli alcolici di monopolio e quelli importati, essendo pacifica la natura dell'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio riscossa sui secondi.
3°)
Stando così le cose, vista la giurisprudenza sui rapporti fra l'art. 95 del Trattato e gli artt. 92-94, non è più necessario accertare se il provvedimento de quo potrebbe pure essere considerato un aiuto.
Come avete dichiarato nella sentenza 21 maggio 1980, Commissione e/Italia (causa 73/79, Race. 1980, pag. 1547, punto 9 della motivazione) «un provvedimento attuato per il tramite di un'imposizione discriminatoria, e che possa essere nello stesso tempo considerato come aiuto ai sensi dell'art. 92, rientra nella sfera d'applicazione sia dell'art. 95, (...), sia delle norme relative agli aiuti statali». In tal caso tuttavia la procedura di cui agli artt. 92 e 93 «non deve mai pervenire ad un risultato contrario alle norme specifiche del Trattato, concernenti, (...), le imposizioni interne» (punto 11 della motivazione, pag. 1547).
La prevalenza dell'art. 95 sugli artt. 92 e 93 è stata confermata dalla sentenza Essevi e Salengo del 27 maggio 1981 (cause riunite 142 e 143/80) in cui avete dichiarato che «secondo il sistema del Trattato, nessun aiuto può essere istituito né autorizzato sotto forma di discriminazione fiscale, da parte di uno Stato membro, nei confronti di prodotti originari di altri Stati membri» (Race. 1981, pag. 1413, punto 28 della motivazione). Pertanto, se è dimostrato che un provvedimento nazionale è discriminatorio ai sensi dell'art. 95 del Trattato, il suo autore non può far valere che il provvedimento stesso potrebbe anche essere considerato un aiuto eventualmente compatibile col mercato comune a norma dell'art. 92, nn. 2 e 3.
4°)
Per quanto riguarda gli artt. 37 e 95, il loro ambito di applicazione rispettivo è stato delimitato, fra l'altro, dalla sentenza Peureux del 13 marzo 1979, la quale afferma che «l'art. 37 riguarda solo le attività intrinsecamente connesse all'esercizio della funzione specifica del monopolio, ma non si applica alle norme nazionali che esulano dall'esercizio di questa specifica funzione» (causa 86/78, Race. 1979, pag. 913, punto 35 della motivazione).
La concessione al proprietario di alcolici di qualsiasi categoria (alcool di monopolio, alcool non soggetto all'obbligo di consegna all'amministrazione del monopolio, alcool importato) di una somma forfettaria come rimborso degli oneri fiscali anteriormente riscossi su taluni di essi, non può evidentemente, secondo me, configurare «un elemento che condizioni l'espletamento della funzione specifica del monopolio», per dirla con la medesima sentenza (punto 36 della motivazione, Race. pag. 914-915).
Pertanto, un provvedimento del tipo di quello descritto dal Finanzgericht può essere considerato solo alla luce dell'art. 95 del Trattato per gli alcolici importati dalla Comunità e alla luce dell'art. 53, n. 1, dell'Accordo d'associazione tra la CEE e la Grecia per quelli di origine elenica.
III —
Con la seconda questione il Finanzgericht chiede, in sostanza, se tali disposizioni abbiano efficacia diretta, come esso propende a ritenere, indipendentemente dalla classificazione e persino dalla legittimità del provvedimento di sgravio secondo il diritto nazionale. La medesima questione viene sollevata per quanto riguarda l'art. 37 del Trattato.
1°)
Anzitutto, l'autonomia del diritto comunitario osta generalmente a che l'efficacia diretta di una norma dell'ordinamento giuridico comunitario dipenda da considerazioni di diritto nazionale.
Secondo la vostra costante giurisprudenza, l'art. 95 del Trattato attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenza 16 giugno 1966, Lütticke, causa 57/65, Race. 1966, pagg. 227, 228; sentenza 22 marzo 1977, Iannelli, Race. 1977, pag. 577, punto 22 della motivazione) e lo stesso vale, dalla fine del periodo di transizione, per l'art. 37, n. 1 (sentenza 17 febbraio 1976, Rewe, causa 45/75, punti 22-24 della motivazione, Race. 1976, pagg. 197-198).
2°)
Solo la questione dell'efficacia diretta dell'art. 53, n. 1 dell'Accordo d'associazione fra la CEE e la Grecia merita quindi un esame approfondito.
Ricordo, anzitutto, che avete già statuito che le disposizioni del suddetto accordo «formano ... parte integrante dell'ordinamento comunitario» cosicché avete potuto dichiararvi competenti «a pronunziarvi in via pregiudiziale» sulla loro interpretazione (sentenza 30 aprile 1974, Haegeman, causa 191/73, Race. 1974, pag. 459, punti 5 e 6 della motivazione).
Il riconoscere efficacia diretta ad una disposizione contenuta in un accordo internazionale concluso dalla Comunità dipende, secondo me, da due condizioni. Per soddisfare la prima, la disposizione de qua deve enunciare un precetto chiaro, preciso ed incondizionato che «non è ... subordinato, sia per quanto riguarda la sua osservanza che i suoi effetti, all'emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri» (sentenza 16 giugno 1966, Lütticke, già menzionata, Race. 1966, pag. 227).
La seconda condizione è tratta dalla «ratio» del riconoscimento dell'efficacia diretta di disposizioni siffatte. La ragione per la quale è stato possibile concedere ai singoli, in forza di disposizioni che definirò di diritto comunitario interno, diritti che possono far valere in giudizio è che «la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, con soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini» (sentenza 5 febbraio 1963, van Gend & Loos, causa 26/62, Race. 1963, pag. 23). All'ordinamento giuridico istituito dagli accordi internazionali stipulati dalla Comunità può, a determinate condizioni, essere attribuita un'efficacia analoga.
3°)
Le due condizioni mi sembrano soddisfatte nella fattispecie.
Come si può constatare, la formulazione letterale dell'art. 53, n. 1, 1 o comma dell'Accordo con la Grecia è praticamente identica a quella dell'art. 95, 1 o comma del Trattato:
«Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari».
Ne deriva che i motivi per cui la Corte ha affermato l'efficacia diretta dell'art. 95, 1o comma, del Trattato valgono, mutatis mutandis, per l'art. 53, n. 1, 1o comma, dell'Accordo firmato ad Atene con la Grecia. Come la norma corrispondente del Trattato, l'art. 53, n. 1, 1o comma, dell'Accordo d'Atene imponeva ai suoi destinatari un obbligo chiaro ed assoluto, che non era soggetto a condizioni e non era subordinato nella sua osservanza o nei suoi effetti all'emanazione di alcun atto. Detto obbligo era «quindi assoluto, giuridicamente perfetto e poteva perciò produrre effetti immediati nei rapporti giuridici tra “le Parti contraenti” ed i loro amministrati» (sentenza Lütticke, ” già menzionata, Race. 1966, pag. 227).
4°)
Dato il suo spirito e la sua struttura, l'Accordo di Atene soddisfaceva anche la seconda condizione.
Anzitutto, i fini che si prefiggeva — come si desume dalla premessa — dimostrano chiaramente che esso era molto di più di un accordo di libero scambio di tipo classico con altri paesi terzi. Le Parti contraenti si dichiaravano infatti decise «a stabilire vincoli sempre più stretti tra il popolo ellenico ed i popoli riuniti in seno alla Comunità economica europea», nella prospettiva dell'ulteriore adesione della Grecia alla Comunità.
Tali scopi si riflettono nella sua struttura e nel suo contenuto, ricalcati sul Trattato CEE. L'Accordo d'associazione con la Grecia prevedeva — oltre all'unione doganale, all'adozione in Grecia della tariffa doganale comune, all'abolizione di restrizioni quantitative negli scambi — l'armonizzazione delle politiche agricole, la libera circolazione dei lavoratori e l'alleviamento delle disposizioni relative allo stabilimento e alle prestazioni di servizi e di quelle relative alla concorrenza, alla fiscalità e al ravvicinamento delle normative, nonché il coordinamento delle politiche economiche.
Sul piano istituzionale, esso creava un Consiglio d'associazione dotato del potere di adottare decisioni di carattere obbligatorio per la realizzazione dei fini perseguiti e nei casi previsti (art. 65). La soluzione delle controversie era disciplinata non solo col rinvio al Consiglio d'associazione, ma anche per la via giurisdizionale, la quale comprendeva l'eventuale ricorso alla Corte (art. 67). Esso non conteneva disposizioni in merito alla sua disdetta.
Infine, si evince dalla sua stessa formulazione che l'art. 53, n. 1, 1o comma, imponeva agli Stati membri della Comunità, a questa ed alla Grecia obblighi reciproci.
Dal complesso delle suddette considerazioni si desume che l'Associazione tra la Comunità e la Grecia era sufficientemente stretta perché le si riconosca la qualità d'ordinamento giuridico i cui soggetti non erano solo le Parti contraenti, ma anche i loro cittadini.
IV —
In considerazione della soluzione da me data alla prima questione, esaminerò solo in via subordinata se il diritto comunitario attribuisca ad un importatore, in forza del principio generale di uguaglianza, il diritto a che gli alcolici importati da altri Stati membri fruiscano delle medesime sovvenzioni degli alcolici prodotti o smerciati su piano nazionale.
La soluzione, secondo me, può essere solo negativa.
Ai sensi della sentenza 22 marzo 1977 Steinike & Weinlig e/Germania (causa 78/76, Racc. 1977, pag. 595) è possibile per i singoli «contestare la compatibilità di un aiuto col diritto comunitario avanti ai giudici nazionali» e «chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale od incidentale, sull'eventuale incompatibilità» (punto 10, 1o comma, della motivazione, pag. 610) solo «dal momento che le disposizioni di cui all'art. 92 si siano concretate in atti di carattere generale ai sensi dell'art. 94, ovvero in decisioni, nei casi particolari contemplati dall'art. 93, n. 2» (punto 10, 2° comma, della motivazione, pag. 610).
Al di fuori delle suddette ipotesi, risulta dal compito attribuito alla Commissione ed al Consiglio dagli artt. 93 e 94 nell'esame degli aiuti nazionali ai fini della loro compatibilità col Trattato (sentenza Steinike & Weinlig, punti 6-9 della motivazione, pagg. 609-610), che i singoli non hanno alcun diritto di ottenere dal giudice nazionale un aiuto concesso ai loro concorrenti.
Concludendo, propongo di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate dal Finanzgericht:
1.
L'art. 95, 1° comma del Trattato CEE e l'art. 53, n. 1, 1° comma dell'Accordo che istituisce una associazione fra la CEE e la Grecia, firmato ad Atene il 9 luglio 1961, vanno interpretati nel senso che va valutata alla stregua delle loro disposizioni la norma nazionale la quale contempli uno sgravio, da concedersi in sede di accertamento fiscale, qualora essa sia in relazione con un aumento delle imposte sull'alcool e della concessione di aiuti a determinati produttori nazionali per gli alcolici già esistenti, ma non ancora tassati, al momento in cui essa entra in vigore.
2.
Tali disposizioni vanno interpretate nel senso che esse attribuiscono all'importatore il diritto a che gli alcolici importati da altri Stati membri vengano esonerati dall'imposta di consumo nello stesso modo in cui gli alcolici nazionali lo sono in forza di direttive generali.
3.
L'art. 92 del Trattato CEE non attribuisce all'importatore il diritto a che le merci importate da altri Stati membri ottengano sovvenzioni analoghe a quelle di cui fruiscono taluni prodotti nazionali concorrenti.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Sentenza 3 febbraio 1976, Manghera, causa 59/75, “Race. 1976, pag. 91.
( 3 ) Sentenza 17 febbraio 1976, Miritz, causa 91/75, Racc. 1976, pag. 217.
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