CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DELL'11 NOVEMBRE 1981 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il motivo di questa domanda di pronunzia pregiudiziale da parte di un tribunale belga è, analogamente alla causa 269/80 (procedimento penale contro Robert Tymen) sulla quale mi sono appena pronunciato, un procedimento penale riguardante un incidente di pesca, il cui esito dipende dal fatto se, nel periodo in questione, gli Stati membri potessero ancora emanare misure limitanti la pesca nelle acque soggette alla loro sovranità.
Il 7 maggio 1980 il peschereccio olandese K.67 «Christina», stazzante 67 tonnellate lorde, e munito di motore da 300 CV, mentre stava pescando con una rete a strascico, le cui maglie avevano una larghezza media di 79 mm, sogliole, passere e merluzzi, nelle acque territoriali belghe, veniva catturato e condotto nel porto di Ostenda. Previo pagamento di una cauzione di BFR 300000 la nave veniva rilasciata, mentre il pesce veniva venduto all'asta pubblica e le reti venivano sequestrate.
Il comandante olandese della nave, Daniel Bout, veniva imputato dal Rechtbank van eerste aanleg, di Bruges, di aver trasgredito le norme belghe sulla pesca. L'imputazione è di aver violato il regio decreto 23 aprile 1979, che protegge le scorte ittiche e le scorte di crostacei e di molluschi nella zona di pesca belga (houdende maatregelen om de visstand en de schaaldieren- en weeksierenstand in de Belgische visserijzone te beschermen, Belg. Staatsblad n. 93 del 15 maggio 1979, pag. 5791 e segg.) nella versione del regio decreto 20 dicembre 1979 recante provvedimenti provvisori intesi a proteggere le scorte ittiche, le scorte di crostacei e di molluschi nel Mare del Nord (houdende tijdelijke maatregelen om de visstand en de schaaldierenen weekdierenstand in de Nordzee te beschermen, Belg. Staatsblad del 29 febbraio 1979, pag. 2566 e segg.) e la legge 10 ottobre 1978, che costituisce una zona di pesca belga (houdende vaststelling van een Belgische visserijzone), per aver pescato nelle acque territoriali belghe, con un natante superiore alle 50 tonnellate di stazza lorda, e di potenza superiore ai 300 CV, ed aver usato reti fatte di filo doppio le cui maglie hanno una larghezza inferiore agli 80 mm.
La Terza Sezione del Rechtbank van eerste aanleg (Tribunale di prima istanza) di Bruges, avendo dei dubbi sul se, all'epoca dei fatti, il Regno del Belgio fosse ancora competente ad emanare provvedimenti di tal genere e dato che l'imputato ha invocato il fatto che il regolamento del Consiglio (delle Comunità europee) 30 settembre 1980, n. 2527, recante misure tecniche per la conservazione del patrimonio ittico (GU 1o ottobre 1980, n. L 258, pag. 1) contiene disposizioni a lui più favorevoli della normativa belga, ha sospeso il procedimento con sentenza interlocutoria 19 gennaio 1981 ed ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se, all'epoca dei fatti di cui è causa, gli Stati membri avessero ancora il potere di adottare provvedimenti per limitare la pesca, quali il regio decreto23 aprile 1979, recante provvedimenti intesi a proteggere le scorte ittiche e le scorte di crostacei e di molluschi nella zona di pesca belga (Belg. Staatsblad del 15. 5. 1979) e potessero garantirne l'osservanza nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione, tenuto conto degli artt. 30, 34, 38-47 del Trattato CEE in data 25 marzo 1957, dell'art. 102 dell'atto di adesione e dei regolamenti CEE nn. 100/76 e 101/76, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e, rispettivamente, all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU n. 20/1976).
2.
Se si possa attribuire effetto retroattivo al regolamento n. 2527/80, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, o ad eventuali successivi regolamenti che disciplinano la stessa materia».
Sulla materia prendo la seguente posizione:
1.
Nella prima questione viene citato expressis verbis unicamente il regio decreto 23 aprile 1979 inteso ad impedire l'estinzione delle scorte ittiche e di quelle di crostacei e molluschi nella zona di pesca belga. Se si esamina questo provvedimento, richiamato espressamente dal Tribunale in questione, alla luce della situazione giuridica risultante dalle sentenze della Corte, nelle cause 804/79 (sentenza 5 maggio 1981, Commissione e/Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, non ancora pubblicata) e 124/80 (sentenza 2 giugno 1981, procedimento penale contro Impresa Van Dam & Zonen, non ancora pubblicata), non c'è nulla che — come è stato posto in rilievo pure dal Governo belga e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni — metta in dubbio la sua compatibilità col diritto comunitario. Infatti la Commissione è stata consultata per tempo ed ha approvato espressamente il provvedimento come risulta dalla «Comunicazione relativa all'approvazione da parte della Commissione delle misure nazionali di conservazione nel settore della pesca» (GU 4 giugno 1980, n. C 133, pag. 2).
Invece il regio decreto 20 dicembre 1979 — citato solo nella motivazione dell'ordinanza di rinvio — recante provvedimenti provvisori intesi a proteggere le scorte ittiche e le scorte di crostacei e di molluschi nel Mare del Nord, non è mai stato — come sostiene la Commissione — sottoposto alla sua approvazione e non ha perciò nemmeno potuto essere da questa opportunamente esaminato. Mediante il suddetto decreto, la larghezza minima delle maglie delle reti a filo doppio veniva aumentata, rispetto al decreto 23 aprile 1979, da 75 a 80 mm.
Usando reti con maglie della larghezza di 79 mm, l'imputato può quindi aver trasgredito solo il decreto 20 dicembre 1979. Ora, poiché tale decreto è stato emanato contro le disposizioni formali del diritto comunitario, una condanna penale fondata sul predetto, come ho sostenuto nelle conclusioni per la causa 269/80 (procedimento penale contro Robert Tymen) è parimenti in contrasto col diritto comunitario.
2.
Con la seconda questione, il giudice a quo vorrebbe sapere se il regolamento del Consiglio n. 2527/80, emanato in epoca posteriore ai fatti, o altri analoghi regolamenti di diritto comunitario siano dotati di efficacia retroattiva.
Per risolvere tale questione, bisogna tener presente che il regolamento 30 settembre 1980, all'art. 22, fissa la propria entrata in vigore alla data del 1o ottobre 1980 e nello stesso tempo stabilisce la scadenza della propria efficacia. Secondo un principio generale ammesso anche da questa Corte (vedi sentenza 5 luglio 1973, causa 1/73, Westzucker GmbH e/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, Race. 1973, pag. 723; e sentenza 31 marzo 1977, causa 88/76, Société pour l'exportation des sucres SA e/Commissione, Race. 1977, pag. 709) i regolamenti, salvo disposizioni contrarie, spiegano la loro efficacia dalla data della loro entrata in vigore e soltanto per l'avvenire. Come tanto il Governo belga, quanto la Commissione hanno posto in evidenza, nel regolamento non vi sono inoltre appigli per sostenere che il Consiglio abbia inteso attribuirgli efficacia retroattiva. Non mi risulta esistere un altro provvedimento comunitario per la conservazione delle scorte ittiche, emanato successivamente al 30 settembre 1980, il quale potesse retroagire fino al momento dell'incidente di pesca.
In conclusione, propongo pertanto di risolvere le questioni poste come segue:
1.
I provvedimenti meramente nazionali per la conservazione dei patrimoni biologici del mare, come le misure limitatrici adottate dal Regno del Belgio relativamente al 1979, sono compatibili col diritto comunitario soltanto nella misura in cui siano stati adottati a causa dell'inerzia del Consiglio, la Commissione abbia potuto esaminarli adeguatamente e non abbia formulato obiezioni, riserve o condizioni contro la loro entrata in vigore, o li abbia autorizzati espressamente.
2.
L'esame del regolamento del Consiglio 30 settembre 1980, n. 2527, recante misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, nonché quello di provvedimenti comunitari successivi non dà alcuno spunto che permetta di concludere che il Consiglio ha inteso attribuire a tali provvedimenti efficacia retroattiva.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
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