CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DELL'8 OTTOBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La causa 29/81 ha ad oggetto un ricorso della Commissione mirante ad ottenere la dichiarazione che la Repubblica italiana non ha ottemperato agli obblighi impostile dal Trattato in quanto non ha adottato i provvedimenti necessari per attuare la direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n. 74/562 (GU n. L 308, del 19 novembre 1974, pag. 23), entro il termine all'uopo stabilito dall'art. 6.
La Repubblica italiana ha fatto presente che era necessario, in questo caso, procedere a consultazioni con le parti interessate e che tale procedura ha inevitabilmente ritardato la presentazione della questione al parlamento italiano. Ancora una volta, mi sembra chiaro, in base alla costante giurisprudenza della Corte, che uno Stato membro non può invocare circostanze o prassi esistenti nel proprio ordinamento giuridico o amministrativo nazionale per giustificarsi del mancato adempimento degli obblighi impostigli da una direttiva.
Anche in questo caso è stato chiesto alla Corte di ritardare la propria decisione e di prorogare il termine per l'attuazione della direttiva. Benché comprenda i motivi esposti dall'agente della Repubblica italiana, non ritengo, per le ragioni esposte nelle mie conclusioni nella causa 28/81, che la Corte sia competente a prorogare i termini, né mi sembra giusto ch'essa differisca la sua decisione.
Conseguentemente, a mio avviso, la declaratoria chiesta dalla Commissione deve essere pronunciata anche in questo caso e la Repubblica italiana deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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