CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 2 DICEMBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La Commissione delle Comunità europee vi ha sottop.osto cinque ricorsi per inadempimento diretti contro la Repubblica italiana, in quanto tale Stato avrebbe omesso di adottare, nel termine di due anni ad essa impartito, le disposizioni necessarie per conformarsi a cinque direttive attinenti al programma relativo alla protezione dell'ambiente.
Con ordinanza 30 settembre 1981, le cinque cause sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.
Esse riguardano direttive fondate sugli artt. 100 e 235 del Trattato ed intese sia allo smaltimento delle sostanze tossiche (olii usati, rifiuti) e non degradabili (policlorobifenili e policlorotrifenili PBC), sia a salvaguardare la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri e delle acque di balneazione. Si tratta quindi di direttive tendenti a garantire, nell'ambito della Comunità, la parità di tutela per la salute degli individui e per l'ambiente e, inoltre, intese ad abolire talune disparità fra le legislazioni degli Stati membri che potrebbero creare divergenze nelle condizioni di concorrenza.
Come ho già indicato, queste direttive stabilivano un termine di due anni per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni di attuazione di diritto interno. Ora, il Governo italiano non ha presentato osservazioni di sorta alla Commissione, che, dopo la scadenza del suddetto termine, ha regolarmente emesso cinque pareri motivati in cui viene constatato l'inadempimento, da parte delle autorità italiane, degli obblighi ad esse incombenti onde conformarsi alle direttive summenzionate.
Il Governo italiano non ha contestato né in fatto né in diritto la necessità di porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno, in conformità all'obbligo incombente alla Repubblica italiana; esso ha osservato che, fin dal gennaio 1979, è stato presentato al Parlamento un progetto di leggi inteso a delegare al Governo il potere legislativo necessario per l'attuazione di varie direttive comunitarie, e che, in ragione dello scioglimento anticipato delle Camere, il procedimento per l'emanazione delle relative norme non è stato ancora iniziato.
Risulta che questo argomento, attinente alle peculiarità delle vicende parlamentari, pur se fa trasparire la ferma intenzione del Governo italiano di procedere, appena possibile, all'attuazione delle disposizioni comunitarie, è irrilevante nelle fattispecie considerate, data la natura vincolante delle direttive, che è stata sempre sottolineata nella vostra costante giurisprudenza (sentenze 26 febbraio 1976, causa 52/75, Commissione e/Repubblica italiana, Racc. pag. 277; 22 febbraio 1976, causa 10/76, Commissione e/Repubblica italiana; Racc. pag. 1359; 22 febbraio 1979, causa 163/78, Commissione e/Repubblica italiana, Racc, pag. 771; 2 dicembre 1980, causa 42/80, Commissione e/Repubblica italiana, Racc. pag. 3635).
Concludo perciò nel senso che dovreste accogliere le domande della Commissione e condannare la convenuta alle spese.
( 1 ) Traduzioni dal francese.
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