CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 12 GENNAIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
Le mie conclusioni di oggi riguardano le cause riunite 39, 43, 85 e 88/81, che rimangono dopo la rinuncia agli atti della Metallurgiki Halyps Spa. In queste quattro cause, due produttori d'acciaio greci hanno chiesto, ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA, l'annullamento di decisioni individuali con cui la Commissione ha stabilito, nei loro riguardi, quote di produzione di acciaio grezzo e di prodotti laminati per il primo trimestre del 1981.
Dette decisioni individuali si fondavano sulle decisioni generali della Commissione (CECA) 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU n. L 291 del 1980), che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica e 23 dicembre 1980, n. 3381 (GU n. L 355 del 1980). La ragione essenziale dell'adozione di tali provvedimenti di crisi — come risulta dalla motivazione del primo provvedimento citato — era la brusca diminuzione della domanda d'acciaio sia sul mercato comunitario che sul mercato mondiale nel corso del terzo trimestre del 1980. Il tasso di utilizzo degli impianti delle imprese siderurgiche comunitarie, che nel secondo trimestre del 1980 era di circa il 70 %, era sceso nel mese di settembre, secondo la suddetta motivazione, al 58 %, vale a dire al tasso più basso mai registrato nella Comunità. Le prospettive per il quarto trimestre lasciavano prevedere un ulteriore calo, che poteva portare al di sotto del 55 %.
Tra il gennaio e il settembre del 1980, la contrazione della domanda, sempre secondo detta motivazione, aveva determinato una diminuzione dei prezzi dell'acciaio nella Comunità del 13 %, mentre i costi di produzione aumentavano nello stesso periodo del 5 %. La situazione finanziaria delle imprese si era pertanto ulteriormente deteriorata, il che rischiava di causare danni irreparabili alla struttura dell'industria siderurgica europea.
Per queste ragioni, la Commissione riteneva che l'industria siderurgica europea si trovasse in un periodo di crisi manifesta, ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA. Avendo parimenti constatato, come risulta dalla motivazione della decisione generale, che i mezzi d'azione indiretti di cui disponeva ai sensi dell'art. 57 del suddetto Trattato si erano rivelati inefficaci o insufficienti, essa concludeva nella motivazione che era necessario istituire una disciplina di quote di produzione, secondo il procedimento dell'art. 58. Con la sopra menzionata decisione generale (CECA) 23 dicembre 1980, n. 3381, la Commissione stabiliva, nell'ambito della decisione generale sopra indicata, i tassi di riduzione per il primo trimestre del 1981.
Il ricorso d'annullamento non si fonda sull'errata fissazione delle quote individuali per le imprese greche in questione; esso si basa invece sui due mezzi seguenti, formulati in termini molto generici:
1.
le decisioni generali (CECA) n. 2794/80 e n. 3381/80 non si applicano alle imprese siderurgiche greche; in subordine, sono nulle nei loro confronti ;
2.
anche la decisione generale (CECA) n. 2794/80, che costituisce il fondamento delle decisioni individuali impugnate, è illegittima per violazione di forme essenziali, consistente nell'insufficiente motivazione, o quanto meno, per violazione degli artt. 58, 74 e 14 del Trattato CECA.
Benché formalmente rivolti contro le decisioni che le riguardano individualmente, i ricorsi, per mezzo di un'eccezione d'illegittimità, sono perciò diretti in sostanza contro le già menzionate decisioni generali o persino contro il regime, generalmente ammesso, dell'Atto d'adesione. Non è emerso alcun interesse individuale delle ricorrenti che sarebbe stato leso in tale contesto. Tornerò in seguito sulle questioni che possono sorgere in proposito, per quanto concerne la ricevibilità dei ricorsi. Tali questioni sono state sollevate in corso di causa.
La mia esposizione tratterà anzitutto del primo mezzo, indi del secondo. Infine riassumerò le conclusioni alle quali sono giunto.
Per quanto riguarda le circostanze di fatto concernenti le impugnate decisioni individuali relative alle quote, rinvio alla relazione d'udienza. Come ho già rilevato, le suddette decisioni individuali come tali, nonché i singoli dati sulla produzione e sulle quote che vi si riferiscono, non hanno avuto alcuna parte nel procedimento.
2. Sul primo mezzo
Il mezzo relativo all'impossibilità di applicare le decisioni generali e, in subordine, alla loro nullità relativa, parte — come risulta dagli argomenti addotti — dall'idea che le decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie nel cosiddetto periodo transitorio — dopo la decisione del Consiglio 24 maggio 1979, relativa all' adesione delle Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ma anteriormente all'adesione stessa — non si applicano alla Grecia, poiché non hanno potuto costituire oggetto di negoziati con riguardo all'Atto di adesione. Le istituzioni dovrebbero perciò dichiarare espressamente — dopo l'adesione della Grecia e quindi d'intesa con questa — che le decisioni si applicano a detto paese.
Il ricorso solleva quindi il problema dell'ambito di applicazione, dopo l'adesione, delle decisioni adottate nel periodo transitorio.
Poiché, come ho detto, il ricorso è diretto contro le decisioni individuali, il primo mezzo deve considerarsi un'eccezione d'illegittimità con riguardo a dette decisioni individuali. Sotto quest'aspetto il primo mezzo può considerarsi ammissibile, come si desume dalla vostra sentenza Meroni (causa 9/56, Race. 1958, pag. 9), anche se, secondo detta sentenza, il mezzo non può portare all'annullamento della decisione generale, come si vorrebbe, in via subordinata, nel primo mezzo. In proposito nella sentenza è detto:
«... l'annullamento di una decisione individuale derivante dalla illegittimità delle decisioni generali su cui si basa, incide solo sugli effetti della decisione generale che si sono concretati nella decisione individuale annullata.»
Nei punti seguenti della motivazione viene del pari precisato che, se solleva l'eccezione d'illegittimità, il ricorrente, nell'impugnare una decisione individuale, può dedurre contro la legittimità della decisione generale su cui si basa quella individuale, tutti e quattro i mezzi elencati dall'art. 33, n. 1. Nella sentenza 15/57 (Race. 1958, pag. 159) ed in numerose altre sentenze, avete confermato tale orientamento. Di conseguenza, anche nel presente caso si potrebbe chiedere l'annullamento delle impugnate decisioni individuali — ma unicamente di queste — se le decisioni generali da cui esse dipendono fossero illegittime per uno dei quattro motivi contemplati dall'art. 33 ed invocati dalle ricorrenti.
Le ricorrenti sostengono, come ho detto, in particolare l'illegittimità o l'impossibilità di applicare le decisioni generali nei loro confronti per violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, in quanto l'estensione alla Grecia delle decisioni adottate durante il cosiddetto periodo transitorio non si ricava né dall'art. 2, né da alcun'altra disposizione dell'Atto di adesione. Oltre all'art. 2, esse citano in proposito, gli artt. 9 e 146 dell'Atto d'adesione. Come ulteriore argomento, esse deducono poi che nella fattispecie la prescritta procedura d'informazione e di consultazione non è stata seguita e che la motivazione delle decisioni generali non ne parla. Si può presumere che le ricorrenti ravvisino in questo argomento ulteriore una violazione di forme essenziali ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA.
Il nocciolo della tesi delle ricorrenti non mi pare accettabile né in base ai principi generali del diritto internazionale, né in base alla lettera ed allo spirito dell'atto di adesione.
Secondo il diritto internazionale, il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato vale a partire dalla ratifica o dall'adesione. Solo nel caso in cui un trattato dichiari espressamente che la firma di questo conferisce di per sé all'atto efficacia obbligatoria, le si può attribuire un effetto del genere (vedi ad esempio l'art. 2, n. 1, lett. b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati:
«b)
i termini “ratifica”, “accettazione”, “approvazione” ed “adesione” indicano, a seconda dei casi, l'atto internazionale così chiamato con il quale lo Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato.»
Per il nuovo Stato membro, lo scopo essenziale dell'adesione ad un trattato di diritto internazionale già esistente è di far valere, al momento dell'adesione, diritti ed obblighi identici a quelli dei contraenti originari. Sull'argomento rinvio a Rousseau, «Principes généraux de droit international public», 1944, pag. 279; Rousseau, «Droit International Public», Tome I, 1970, pag. 115; Rousseau, «Droit International Public», 1977, pag. 46 e McNair, «The law of treaties», 1961, pag. 153. Nello stesso senso, l'art. 16 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (Nederlands Tractatenblad 1972, pag. 51) dispone, in materia di adesione ad un trattato già esistente, che:
«A meno che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione accertano il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato al momento:
...
b)
del loro deposito presso il depositario,
...»
L'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee, 24 maggio 1979, relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, stabilisce che l'adesione prende effetto dal 1o gennaio 1981, a condizione che la Repubblica ellenica abbia depositato il suo strumento di adesione a tale data.
Da tutti i testi che ho appena menzionato si ricava che, in linea di massima, la data di adesione, non già una qualsiasi altra data anteriore a questa, è quella rilevante ai fini della determinazione dei diritti e degli obblighi dei nuovi Stati e dei loro sudditi al momento dell'adesione. Risulta del pari che il principio di uguaglianza dei diritti e degli obblighi dei nuovi Stati e degli Stati già in precedenza vincolati al momento dell'adesione, viene considerato una delle caratteristiche fondamentali dell'adesione. Né la dottrina, né la giurisprudenza, né la Convenzione di Vienna del 1969 consentono di affermare l'esistenza di limiti per il diritto di specificare — come è stato fatto nel nostro Atto di adesione — l'ambito dei diritti e delle obbligazioni in vigore al momento dell'adesione. Anche McNair si pronuncia espressamente in tal senso, loc. cit. pag. 149: «the law permits to the parties responsible for the negotiation of a treaty an almost complete discretion in the provisions that they make as to the manner in which States may become parties to it» ( 2 ).
In definitiva, la tesi principale delle ricorrenti deve quindi valutarsi esclusivamente in relazione al contenuto dello stesso Atto di adesione.
Nell'esaminare quest'atto, parto dal presupposto che gli artt. 9 e 146 sono del tutto irrilevanti nella presente causa. L'art. 9 riguarda disposizioni transitorie che si discostano dal diritto comunitario primario e secondario da applicarsi, in lirica di massima, dopo il 1o gennaio 1981, agli Stati interessati. Queste disposizioni di deroga non riguardano l'applicazione dell'art. 58 del Trattato CECA. L'art. 146 disciplina l'adattamento tecnico degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione della Grecia. Nella fattispecie non si tratta però dell'adattamento di tali atti adottati prima dell'adesione, bensì dell'applicabilità e, in subordine, della legittimità di determinate decisioni — adottate prima dell'adesione — in quanto tali, nella misura in cui la Commissione le ha applicate alla Grecia dopo l'adesione.
In definitiva, per quanto concerne l'argomento dell'impossibilità di applicare le decisioni generali CECA n. 2794/80 e n. 3381/80 alle imprese greche, in subordine della loro nullità relativa nei confronti di esse, solo il menzionato testo dell'art. 2 dell'Atto di adesione ha rilevanza. Tale articolo recita:
«Dal momento dell'adesione, le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunità vincolano la Repubblica ellenica e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.»
Orbene, le ricorrenti sostengono che, in mancanza di espressa disposizione in tal senso, non si può ritenere che la Repubblica ellenica abbia accettato per trattato atti giuridici futuri, non conosciuti all'epoca del trattato stesso, di contenuto del tutto indeterminato e da fissarsi unilateralmente in data ulteriore da istituzioni di cui la Grecia non faceva parte a quell'epoca, e senza alcuna facoltà d'intervento da parte sua. Una simile delega di sovranità non sarebbe concepibile senza partecipazione della Grecia alle istituzioni. Solo una disposizione espressa e non equivoca del Trattato d'adesione avrebbe consentito una cessione di sovranità così indeterminata e illimitata.
Tuttavia, già la dottrina di diritto internazionale sopra ricordata — secondo cui il nuovo Stato va posto, al momento dell'adesione, nella stessa situazione giuridica degli Stati membri originari — deve indurci ad interpretare l'art. 2 dell'Atto di adesione nel senso che bisogna intendere per «atti» tutti quelli adottati, anteriormente all'adesione, ivi comprese le decisioni adottate tra il 25 maggio 1979 ed il 1° gennaio 1981. Anche Puissochet osserva, nel suo noto manuale sull'ampliamento delle Comunità europee, che i primi nove articoli dell'Atto relativo all'adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda, di identico tenore al riguardo, costituiscono sotto diversi aspetti una semplice elaborazione del concetto insito nella nozione stessa di adesione. Questo concetto implica che i nuovi Stati membri devono trovarsi, sin dal momento dell'adesione, in una situazione giuridica identica a quella degli Stati membri originari, sottostare agli stessi obblighi e godere degli stessi diritti dei secondi. Il tutto salve restando le disposizioni particolari concordate in proposito (J. P. Puissochet, «L'élargissement des Communautés européennes», Paris 1974, pag. 175). Ho già osservato che dai principi generali del diritto internazionale non si possono trarre conclusioni diverse. Per giungere ad un'interpretazione simile a quella fatta valere dalle ricorrenti, sarebbe stata necessaria una norma espressa.
La Commissione ha inoltre chiaramente sottolineato nel controricorso — secondo me, con ragione — che qualsiasi altra interpretazione sarebbe assurda. Un'interpretazione nel senso suggerito dalle ricorrenti paralizzerebbe infatti il funzionamento e lo sviluppo delle Comunità per l'intero periodo di oltre un anno e mezzo che intercorre tra le decisioni di adesione e l'adesione vera e propria. A parte ciò, essa comporterebbe il rischio che l'estensione alla Grecia dell'ambito di efficacia delle disposizioni di legge adottate durante il suddetto periodo transitorio, e pertanto, la loro applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dopo la data dell'adesione, potrebbe essere colpita da un veto greco. Si creerebbe per lo meno un vuoto nell'ordinamento giuridico fin tanto che non si prendesse una decisione sull'ampliamento dell'ambito di efficacia. Mi sembra infatti evidente che simili conseguenze, ad esempio nel settore della politica agricola comune, sarebbero completamente assurde ed inaccettabili. Non si può quindi sottintendere nell'art. 2 l'intenzione di creare un sistema del genere. Il testo di tale articolo non contiene — come ho detto — alcun limite del genere caldeggiato dalle ricorrenti. L'interpretazione dell'art. 2 da esse sostenuta non trova d'altra parte alcun sostegno neanche nella pratica giuridica dopo il primo ed il secondo ampliamento delle Comunità. Dal richiamo che l'art. 2 fa alle condizioni dei trattati e dell'Atto di adesione si può certo desumere un rinvio a limiti derivanti da altre disposizioni di tali trattati e dell'Atto di adesione, ma non se ne può inferire, come fanno le ricorrenti, che l'art. 2, in mancanza di ulteriore autorizzazione espressa contenuta nelle altre disposizioni (cfr. Puissochet, loc. cit. pag. 180), non si può applicare a decisioni generali del genere di quelle in esame.
Circa l'argomento suppletivo secondo cui il Governo greco, contrariamente alla procedura d'informazione e di consultazione concordata (GU n. L 291 del 1979, pag. 191), non sarebbe stato informato per tempo delle decisioni generali in progetto, rilevo anzitutto che l'accordo concernente la procedura in questione viene menzionato unicamente nell'atto finale e nei seguenti termini: «i plenipotenziari ed il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni» (GU n. L 291 del 1979, pag. 181). A torto quindi le ricorrenti sostengono (a pag. 3 del ricorso) che si tratta di una dichiarazione comune approvata con l'atto finale. Per il diritto internazionale, l'atto finale rappresenta soltanto, secondo McNair (loc. cit. pag. 24), una specie di elenco dei documenti che non implica di per sé l'accettazione degli stessi. L'atto finale non è d'altronde ratificato in quanto tale. Nell'Atto d'adesione vero e proprio non si fa cenno della procedura. A mio parere, questa non può quindi venir considerata come un presupposto per l'applicazione degli atti di cui all'art. 2 dell'Atto di adesione. Giá per questo motivo, nell'ambito della presente causa è inutile invocare gli accordi in materia di informazione e di consultazione, e ciò ad onta del loro evidente interesse politico e pratico.
Infine, le ricorrenti non sono assolutamente riuscite a rendere plausibile l'assunto che la procedura non sia stata seguita. A mio parere, dalle comunicazioni della Commissione si deve piuttosto desumere il contrario. Essa ha sostenuto in proposito che la procedura è stata seguita come prassi standard. A parte ciò, è insito — credo — nella natura stessa della procedura il fatto che dovrebbe essere la Repubblica ellenica a reagire in caso d'inosservanza di questa. Orbene, non risulta affatto che ciò sia avvenuto. Fin tanto che le parti della procedura d'informazione e di consultazione non sostengono il contrario, si deve secondo me presumere che questa sia stata effettivamente seguita. Anche per questo motivo il mezzo va disatteso in quanto giu-ridicamente irrilevante. Per le stesse ragioni si deve del pari respingere il mezzo di difetto di motivazione dedotto dalle parti in questo contesto (vale a dire la mancata menzione, nella motivazione delle decisioni generali, della procedura d'informazione e di consultazione nei confronti della Grecia).
Dato che le decisioni generali di cui trattasi riguardavano, nel momento in cui furono adottate, unicamente le imprese dei nove Stati membri di quell'epoca, e l'Atto di adesione null'altro dice in proposito, al momento dell'adozione di tali disposizioni si dovevano osservare a pena di nullità soltanto le norme sostanziali di procedura vigenti ai sensi del Trattato CECA. Ovviamente le forme essenziali da rispettarsi al momento dell'adozione delle decisioni generali consistevano a quell'epoca solo in garanzie per le imprese dei nove Stati membri di allora, che si volevano vincolare in quel momento. I pareri e i giudizi che la Commissione deve citare nelle proprie decisioni ai sensi dell'art. 15 del Trattato CECA sono esclusivamente — come stabilito dall'art. 58, n. 1 — i pareri del Comitato consultivo e il parere conforme del Consiglio.
3. Sul secondo mezzo
3.1.
Come già detto, col secondo mezzo le ricorrenti deducono che la decisione generale n. 2794/80, la quale costituisce il fondamento delle decisioni individuali impugnate è illegittima per violazione di forme essenziali consistente nell'insufficiente motivazione, o quanto meno, per violazione degli artt. 58, 74 e 14 del Trattato CECA. Anche tale mezzo è espresso sotto forma di eccezione d'illegittimità. Dopo quanto ho già osservato, nell'esaminare il primo mezzo, circa l'ammissibilitá di tale eccezione, mi pare che non si possa mettere in dubbio la ricevibilità di tale secondo mezzo, tenuto conto della vostra giurisprudenza.
Esaminerò ora i diversi elementi di tale mezzo nell'ordine indicato. Nella misura in cui i vizi della motivazione sono già stati fatti valere col primo mezzo, mi ci sono già soffermato nell'esaminare lo stesso. Dato che il secondo mezzo coincide parzialmente col primo sotto tale aspetto, ritornerò su alcuni punti specifici.
3.2. Vizi della motivazione
a)
Circa il primo mezzo, le ricorrenti hanno sostenuto che vi è stata violazione di una forma essenziale in quanto la motivazione della decisione generale n. 2794/80 non menziona l'informazione della Grecia, conformemente alla procedura d'informazione e di consultazione, che ho già citato, relativamente alle decisioni adottate prima dell'adesione. Esse hanno del pari allegato che l'entrata in vigore futura della decisione in Grecia non era stata motivata. Infine, l'impossibilità di applicare tale decisione generale nella Repubblica ellenica sarebbe confermata dalla mancanza di qualsiasi considerazione sulla situazione economica del paese atta a giustificare l'applicazione della decisione generale in questo nuovo Stato membro.
Riguardo a tali argomenti, rinvio anzitutto a ciò che ho già osservato nell'esa-minare il primo mezzo. Le decisioni, dato che si basavano esclusivamente sul Trattato CECA, dovevano rispettare unicamente le forme essenziali in tale ambito.
Non vi era neppure bisogno che la decisione motivasse la sua entrata in vigore futura in Grecia. Questa consegue automaticamente dall'art. 2 dell'Atto di adesione.
Anche ammettendo il contrario — e quindi solo in subordine — ritengo infine, con la Commissione, che la motivazione di una dicisione generale, come quella in esame, non deve occuparsi delle circostanze particolari di ciascuno Stato membro. Tutte le imprese siderurgiche, infatti, fanno parte di un'unica Comunità dotata di un mercato comune. La sola cosa che conta, ai sensi dell'art. 58, è se la Comunità nel suo insieme si trovi in una situazione di crisi manifesta e se le altre condizioni per l'applicazione dell'art. 58 siano soddisfatte rispetto alla Comunità nel suo complesso. È irrilevante determinare se anche ciascun paese individualmente considerato si trovi in istato di crisi. Rinvio in proposito anche alle sentenze «tondi per cemento», Race. 1980, pag. 907, punto 22 della motivazione. Del resto, l'interdipendenza tra il mercato nazionale greco, il mercato comunitario ed il mercato mondiale, che esiste anche per i produttori greci, implica che il brusco crollo della domanda tanto sul mercato comunitario quanto sul mercato mondiale, menzionato nella motivazione, deve inevitabilmente ripercuotersi anche in Grecia. Ma ciò che anche qui conta soprattutto, è che — per le ragioni sopra indicate — sin dall'adesione della Grecia, le imprese siderurgiche greche — fatte salve le eccezioni espressamente convenute — avevano gli stessi diritti e gli stessi obblighi delle altre imprese della Comunità. Dato che si tratta di un principio generale che governa l'applicazione dell'intero diritto comunitario, non è necessario menzionarlo ancora una volta expressis verbis o motivarlo in occasione dei singoli provvedimenti. Tale principio generale impedisce del pari di inferire dalla mancanza di una siffatta motivazione che la decisione non poteva applicarsi alla Grecia.
b)
In secondo luogo, le ricorrenti considerano come violazione di forme esserìziali il fatto che la decisione generale non specifichi perché non si applica contemporaneamente l'art. 74 del Trattato CECA, il quale consente di adottare provvedimenti di politica commerciale. La Commissione osserva tuttavia al riguardo — a mio parere, con ragione — che dal disposto dell'art. 58 si desume chiaramente che solo l'applicazione simultanea di provvedimenti di cui all'art. 74 avrebbe dovuto essere motivata. Anch'io ritengo che la mancata applicazione dell'art. 74 non vada motivata.
3.3. Violazione degli arti. 58, n. 1, e 74
Le ricorrenti sostengono che l'applicazione non simultanea dell'art. 74 costituisce nella fattispecie violazione degli artt. 58, n. 1, e 74. Sarebbe infatti non solo evidente che il calo della produzione nell'ambito della Comunità non basta per adottare alla domanda i quantitativi prodotti nella stessa Comunità, ma anche e soprattutto che, dal primo trimestre del 1981, in mancanza di adeguati provvedimenti di politica commerciale, unilaterali o concordati, la diminuzione della produzione nell'ambito degli Stati membri provocherebbe necessariamente un incremento della quota di mercato dei produttori di paesi terzi. Circa questa parte del secondo mezzo, mi associo completamente a quanto già esaurientemente esposto dall'avvocato generale Reischl, a proposito di tesi analoghe sostenute dalle ricorrenti nelle cause 258/80 (Rumi) e 14/81 (Alphasteel) (non ancora pubblicate). In quell'occasione egli si è richiamato alla vostra giurisprudenza in materia. Come la Commissione ha giustamente sostenuto anche nella presente causa, nell'esercitare la propria discrezionalità in materia essa deve tener conto non solo delle importazioni di acciaio, ma anche delle esportazioni, nonché degli obblighi della Comunità nell'ambito del GATT, così come delle possibili misure di ritorsione di paesi terzi in caso di limitazione unilaterale delle importazioni da parte della Comunità. Nemmeno nelle presenti cause le ricorrenti hanno addotto argomenti atti a dimostrare che la Commissione, nel valutare tutte le circostanze rilevanti nella fattispecie, abbia agito in contrasto con una norma giuridica superiore.
3.4. Discriminazione
La parte del secondo mezzo in cui si sostiene che vi è stato un trattamento iniquo, soprattutto a causa della discriminazione di cui sarebbero state oggetto le imprese greche è stata a mio parere confutata in modo convincente dalla Commissione. Vorrei tuttavia anche qui rinviare alle conclusioni dell'avvocato generale Reischl, del 29 ottobre 1981 per la causa 14/81, Alphasteeel. La ricorrente in quella causa aveva addotto argomenti parzialmente simili a quelli svolti dalle imprese siderurgiche greche.
Per mettere un punto finale a questa parte delle mie conclusioni, osservo tuttavia ancora quanto segue. È risaputo che il valore di un albero si valuta in base ai frutti. Questo è anche il motivo per cui, nella fase orale, la Commissione ha tenuto — secondo me, con ragione — a dimostrare, dati alla mano, l'incidenza pratica della normativa contestata per le imprese siderurgiche greche. I dati forniti dimostrano chiaramente che le quote loro attribuite, lungi dall'essere inique, tenevano largamente conto delle loro possibilità di produzione e di vendita. Non è affatto risultato che le quote abbiano implicato la riduzione di dette possibilità. Al contrario, nessuna impresa siderurgica greca ha esaurito la sua quota nel corso del trimestre di cui trattasi nella presente causa. Tali dati non sono d'altronde contestati dalle ricorrenti. Non è stato in alcun modo dimostrato che, basando il regime delle quote sulla capacità produttiva anziché sulla produzione effettiva durante il periodo di riferimento, si sarebbero ottenuti risultati migliori e più equi per le imprese greche. Per non parlare poi delle obiezioni che sono state con ragione formulate dalla Commissione contro il sistema caldeggiato dalle ricorrenti, con riguardo allo scopo perseguito di adattare l'offerta alla domanda ed alle considerazioni di economia di mercato su cui il Trattato CECA è fondato. Un regime di quote basato sulla capacità produttiva scoraggia infatti la necessaria eliminazione delle eccedenze di capacità anziché favorirla. E, oltretutto, finisce coll'attribuire un vantaggio relativo alle imprese meno efficienti con una percentuale di sfruttamento degli impianti relativamente bassa.
I dati forniti dalla Commissione sollevano, a parte ciò, la questione se le ricorrenti avessero effettivamente un interesse ragionevole a proporre un ricorso fondato esclusivamente sull'eccezione d'illegittimità. In questo contesto sorge del pari la questione se l'idea, in generale del tutto ragionevole, che l'interesse dell'impresa destinataria di una decisione individuale possa presumersi nell'ipotesi di un'eccezione d'illegittimità, sia sempre ragionevole. Tale questione solleva a sua volta quella se, ai fini della ricevibilità dell'eccezione di legittimità, non debba essere reso plausibile un ragionevole interesse della ricorrente, qualora questo non possa senz'altro presumersi. Dal momento che la vostra giurisprudenza non fornisce alcun appiglio al riguardo e la ricevibilità dei presenti ricorsi non è stata contestata dalla Commissione, ritengo sia inopportuno dare un seguito a tali questioni nell'ambito delle presenti cause. Osservo però che, in linea di principio, siffatti rischi di abuso di procedura e siffatte considerazioni di economia dei processi possono avere rilievo qui come nei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 215, n. 2, contro disposizioni di portata generale. Rinvio al riguardo alle mie recenti conclusioni per le cause Walzmühle Erling e altri (cause 197-200, 243, 245 e 247/80, non ancora pubblicate).
4. Conclusioni finali
In base alle constatazioni alle quali sono giunto mi limiterò, riassumendo, a concludere che i ricorsi vanno respinti e che le ricorrenti vanno condannate alle spese.
( 1 ) Traduzione dall'olandesi.
( 2 ) N.d.T. in inglese nel testo:
«La legge concede alle parti, responsabili della negozia/ione di un trattato, una libertà pressoché totale, quanto alla definizione delle modalità di adesione degli Stali a tale trattato.»
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