CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALESIR GORDON SLYNN
DEL 27 MAGGIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente
signori Giudici,
la presente causa è una causa di danni promossa da una ditta tedesca che in prosieguo denominerò: «Faust».
La Faust è una delle dieci imprese prescelte dalla Taiwan Mushroom Packers United Export Corporation («T.M.») — ente che rappresenta tutti i produttori di conserve di funghi di Formosa — come proprio agente per la distribuzione e la vendita di conserve di funghi nella Repubblica federale di Germania, paese che in generale riceve oltre il 95 % del totale delle importazioni comunitarie di conserve di funghi. La Faust non importa direttamente, ma riceve una provvigione sulle importazioni che passano per le sue mani. Essa sostiene di aver perso, a causa dei provvedimenti adottati dalla Commissione, tutti assertivamente illegittimi, la provvigione che la sarebbe spettata nel 1979 e nel 1980 e che la Comunità è tenuta a compensarla di tale perdita. Invece di restare il secondo esportatore di funghi nella Comunità, come lo era stata per alcuni anni, e avendo raggiunto le 13000 tonnellate all'anno nel periodo compreso fra il 1974 ed il 1978, Formosa non veniva autorizzata ad inviare nella Comunità più di un quantitativo trascurabile di conserve di funghi nel 1979 e solo 1286 tonnellate nel 1980, mentre nel 1979 la Repubblica popolare di Cina veniva autorizzata ad esportarne 29000 tonnellate, e nel 1980 128000 tonnellate la Cina e la Corea del Sud 4800 tonnellate.
La Commissione, giustamente, non cerca di mettere in dubbio la ricevibilità del ricorso.
Come la Corte ha sottolineato molto di recente nelle cause 197-200, 243, 245 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle Erling KG e a. c/ Consiglio e Commissione, sentenza 17 dicembre 1981 (Race. 1981, pag. 3211), la responsabilità extracontrattuale della Comunità è soggetta a tre condizioni:
i)
illegittimità degli atti dell'istituzione convenuta,
ii)
l'esistenza del danno che il ricorrente assume di aver subito, e
iii)
un nesso di causalità diretto fra l'atto illegittimo e l'asserito pregiudizio.
Nella presente causa, la Faust basa la sua domanda sull'illegittimità dei regolamenti (CEE) della Commissione 17 dicembre 1976, n. 3096 (GU L 348 del 18. 12. 1976, pag. 26), 25 maggio 1978, n. 1102 (GU L 139 del 26. 5. 1978, pag. 26) e 28 giugno 1978, n. 1449 (GU L 173 del 29. 6. 1978, pag. 25). Tutti questi regolamenti riguardano provvedimenti di salvaguardia adottati dalla Commissione per evitare gravi perturbazioni del mercato comunitario delle conserve di funghi. La Commissione dispone chiaramente di un margine discrezionale nel decidere alla luce di tutte le circostanze, se sia il caso di adottare o abrogare provvedimenti di salvaguardia e quale sia il tipo di provvedimenti di salvaguardia necessari. Spetta quindi alla Faust dimostrare che, nell'esercizio di tale potere discrezionale, la Commissione ha commesso «una violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli», onde basare la sua domanda sui provvedimenti legislativi che la Commissione ha istituito (vedansi le cause 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77, HNL e/ Consiglio e Commissione, Race. 1978, pag. 1209, 4° punto della motivazione della sentenza, e le conclusioni dell'avvocato generale Capotorti, pag. 1229).
Le normativa in materia
La ricorrente si richiama alle disposizioni legislative precedenti e successive ai regolamenti impugnati. I tratti essenziali possono riassumersi come segue.
In forza del potere, conferitogli dal regolamento CEE del Consiglio 2 luglio 1971, n. 1427 (GU L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5), di emanare provvedimenti di salvaguardia in caso di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione adottava, l'8 agosto 1974, il regolamento (CEE) n. 2107/74 (GU L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54) che subordinava l'importazione di conserve di funghi nella Comunità al possesso di una licenza d'importazione. Le licenze non erano necessarie se i paesi terzi potevano garantire prezzi minimi all'importazione nella Comunità, requisito che, successivamente, veniva sostituito con la garanzia che sarebbero stati rispettati quantitativi massimi (art. 2 del regolamento della Commissione 22 luglio 1975, n. 1869, GU L 190 del 23. 7. 1975, pag. 23).
Col regolamento (CEE) n. 2107/74 veniva dato alla Commissione il potere di limitare le importazioni complessivamente considerate ad un quantitativo espresso in percentuale di una «quantità di riferimento» che, a partire dal 1° agosto 1975, veniva fissata nel quantitativo importato nello stesso periodo del 1973. Le licenze d'importazione dovevano essere rilasciate a chiunque ne facesse richiesta, per quantitativi non eccedenti la percentuale del quantitativo di riferimento fissato dalla Commissione e basato sul quantitativo che l'operatore aveva importato nel 1973. Queste restrizioni all'importazione non erano espressamente in relazione col paese d'origine delle importazioni.
Nel 1976, quando il rischio di perturbazione grave del mercato si era affievolito, la percentuale ammessa veniva elevata al 100 %. Infine, i provvedimenti di salvaguardia erano lasciati cadere quando il regolamento (CEE) n. 3096/76 abrogava il regolamento (CEE) n. 2107/74 con effetto dal 1° gennaio 1977, giacché non ve n'era più bisogno. In seguito, le importazioni di conserve di funghi rimanevano soggette al regime delle licenze d'importazione che era stato istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1975, n. 1927 (GU L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7) per taluni prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Il regime delle licenze d'importazione non imponeva alcun limite alle domande di licenze o all'importazione di merci, ma veniva unicamente usato per controllare gli scambi dei prodotti ch'esso comprendeva.
Nel 1977 non veniva applicato alcun provvedimento di salvaguardia. In tale anno, le disposizioni di base relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli venivano codificate col regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516 (GU L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1). Questo manteneva in vigore il regime delle licenze d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 1927/75 (vedasi art. 10, n. 1) e, all'art. 14, contemplava l'adozione di provvedimenti di salvaguardia in caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato per uno o più prodotti rientranti nell'organizzazione comune dei mercati. L'art. 14, n. 2, conferiva alla Commissione il potere di adottare, in caso di perturbazione, i «provvedimenti necessari».
Più dettagliate modalità relative all'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia erano contenute nel regolamento CEE del Consiglio 14 marzo 1977, n. 521 (GU L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28). Questo disponeva che il rilascio delle licenze d'importazione poteva essere sospeso, che le domande di licenza potevano essere respinte e che potevano essere imposti prezzi minimi d'importazione (art. 2). L'art. 2, n. 2, stabiliva: «Le misure» di cui sopra «possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessaria. Esse tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini ... L'art. 3 dispone che il regolamento si applica «nel rispetto degli obblighi risultanti da accordi che vincolano la Comunità sul piano internazionale».
Il 3 aprile 1978, veniva stipulato un accordo commerciale fra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese (GU L 123 dell'I 1 maggio 1978, pag. 2) che conteneva articoli destinati ad aumentare gli scambi fra le parti contraenti e che, all'art. 5, contemplava consultazioni al fine di cercare soluzioni per i problemi che potessero insorgere e di adottare provvedimenti per risolvere i problemi stessi.
Poco più di un mese dopo la firma dell'accordo commerciale, la Commissione sospendeva il rilascio di licenze d'importazione per le conserve di funghi (regolamento CEE n. 1102/78, basato sull'art. 14, n. 2, del regolamento CEE n. 516/77). L'art. 2, n. 1, del regolamento CEE n. 1102/78 esentava dalla sospensione del rilascio delle licenze d'importazione i prodotti di paesi terzi «che la Commissione accetta come in grado di garantire che le rispettive esportazioni verso la Comunità non eccedano un determinato quantitativo accettato dalla Comunità». Nell'art. 3 si diceva che «la Repubblica popolare di Cina fruisce dell'applicazione dell'art. 2». Quindi, il regime del «quantitativo di riferimento» non veniva di nuovo adottato.
Formosa non fruiva di una deroga del genere sino all'adozione del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1978, n. 1213 (GU L 150 del 6. 6. 1978, pag. 5). Questo tuttavia veniva abrogato tre settimane più tardi dal regolamento (CEE) n. 1449/78. In seguito, le importazioni da Taiwan restavano vietate sino all'aprile del 1980. Per quanto riguarda la Corea del Sud, solo nel novembre del 1979 veniva concessa la deroga (regolamento (CEE) della Commissione 7 novembre 1979, n. 2447, GU L 279 dell'8 11. 1979, pag. 11). Tale regolamento veniva abrogato con effetto dal 1° gennaio 1980 dal regolamento CEE della Commissione n. 2908/79 (GU L 326 del 22. 12. 1979, pag. 28) il quale, a sua volta, stabiliva che, per il periodo 1° gennaio -29 febbraio 1980, le domande di licenze d'importazione per le conserve di funghi della Repubblica popolare cinese e della Corea del Sud, sarebbero state soddisfatte sino a concorrenza del 24 % del quantitativo importato nel 1977. Nella motivazione del regolamento si diceva che, finché i negoziati con tali paesi al fine di stabilire i quantitativi ch'essi si impegnavano ad esportare nel 1980 nella Comunità non fossero conclusi, non era opportuno interrompere le correnti commerciali con essi e che era quindi opportuno disporre in via provvisoria il rilascio di licenze per l'importazione di quantitativi limitati di funghi.
Il regolamento (CEE) n. 1102/78 veniva abrogato dal regolamento (CEE) della Commissione 4 marzo 1980, n. 547 (GU L 60 del 5. 3. 1980, pag. 16). Nella motivazione di questo regolamento era detto che la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Corea erano i principali fornitori della Comunità ed erano in grado di garantire che le loro esportazioni nella Comunità non superassero quantitativi accettabili per la Commissione; quindi, occorreva consentire il rilascio di licenze d'importazione per le conserve di funghi di tali paesi a partire dal 1° marzo 1980; inoltre, la situazione del mercato era migliorata ed era possibile mitigare temporaneamente i provvedimenti di salvaguardia all'importazione ammettendo l'importazione di quantitativi limitati di conserve da paesi che avevano esportato nel 1977 e nel 1978 esigui quantitativi nella Comunità. Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Corea del Sud non erano soggette ad alcuna restrizione in materia. L'art. 2 prescriveva il rilascio di licenze di importazione per le conserve di funghi di altri paesi sino a concorrenza del 10 % dei quantitativi globali importati nel 1977 e nel 1978. Tuttavia, ciò avveniva espressamente «fatto salvo» il disposto del regolamento (CEE) n. 548/80, che era stato adottato lo stesso giorno (GU L 60, pag. 18). Nella motivazione di tale regolamento è detto che Formosa è «un tradizionale fornitore» della Comunità, ma non era possibile stabilire se essa fosse in grado di limitare le proprie esportazioni. Di conseguenza, l'art. 1 sospendeva il rilascio di licenze d'importazione per le conserve di funghi di Taiwan.
Il regolamento (CEE) n. 548/80 veniva abrogato dal regolamento (CEE) della Commissione 24 aprile 1980, n. 1002 (GU L 107 del 25. 4. 1980, pag. 25). Nella motivazione è detto che «attualmente Taiwan è in grado di garantire che le sue esportazioni verso la Comunità non eccederanno quantitativi accettabili dalla Commissione», di guisa che si può consentire il rilascio di licenze d'importazione.
Regolamenti impugnati dalla Faust
1. Il regolamento n. 3096/76
Il primo atto della Commissione impugnato dalla Faust è il regolamento n. 3096/76. Essa ha in particolare insistito su due argomenti per dimostrare che questo provvedimento era illegittimo:
i)
non vi era nessuna ragione di mercato per giustificare l'abolizione dei provvedimenti di salvaguardia,
ii)
l'abbandono del regime del quantitativo di riferimento per il controllo delle importazioni era in contrasto col principio di uguaglianza e di non discriminazione.
A mio parere, nessuno dei due argomenti è sostenibile. La Faust non ha cercato di contestare nei particolari il punto di vista della Commissione, espresso nella motivazione del regolamento, che la necessità di provvedimenti di salvaguardia era sul punto di scomparire. Dai dati di cui dispone la Corte di giustizia nella presente causa non si desume alcun motivo per dubitare dell'esattezza del punto di vista della Commissione e si può solo concludere che la Commissione, abrogando i provvedimenti di salvaguardia, non ha agito in modo illegittimo. Infatti, se la Commissione aveva ragione nel ritenere che la necessità dei provvedimenti era scomparsa, sarebbe stato illegale mantenerli in vigore (art. 1 del regolamento del Consiglio n. 1427/71).
Anche se il regolamento n. 3096/76 dovesse considerarsi illegittimo, è secondo me impossibile stabilire un nesso di causalità diretto fra il regolamento ed il danno che la Faust asserisce di aver subito nel 1979 e nel 1980. La causa diretta di questa perdita stava nell'imposizione di un divieto totale di importazioni (a parte quelle da paesi che avevano accettato di limitare le loro esportazioni nella Comunità) nel 1978, non già l'abrogazione delle restrizioni all'importazione basate su un quantitativo di riferimento con effetto dall'inizio del 1977.
2. Il regolamento n. 1102/78
Per quanto riguarda il regolamento n. 1102/78, la Faust contesta innanzitutto i fatti su cui è basato il divieto d'importazione. Nella motivazione è detto che il divieto d'importazione era giustificato in quanto (i) le licenze d'importazione rilasciate o chieste sino al 23 maggio 1978 riguardavano un totale di 40914 tonnellate di conserve di funghi, mentre nell'intero 1977 ne erano state importate solo 32900 tonnellate: (ii) i prezzi d'offerta per una parte rilevante delle importazioni erano del 20-30 % al di sotto del costo di produzione dell'industria comunitaria; (iii) le cifre indicavano che il livello delle scorte di conserve di funghi nella Comunità era del 40-50 % superiore a quello del 1977.
È pacifico che dalle informazioni di cui disponeva la Commissione all'epoca dell'adozione del regolamento n. 1102/78 risultava che le licenze d'importazione richieste vertevano su 40914 tonnellate di funghi. Tale cifra era di gran lunga superiore al totale delle importazioni di ciascuno dei due anni precedenti e, secondo le cifre relative alle importazioni fornite alla Corte dalla Faust, il livello delle importazioni nel 1978 era il più alto dal 1959, quando hanno avuto inizio le statistiche. La Faust assume che le cifre ricavate dalle domande di licenze d'importazione inducono in errore e tendono a esagerare l'effettivo livello delle importazioni. Non è certo che fossero domande serie o che riguardassero funghi di Formosa. Anche se ciò è esatto, la Commissione non disponeva a quell'epoca di alcuna altra precisa indicazione del probabile livello delle importazioni. In ogni caso, anche se non erano esatte per quanto riguarda l'esatto livello delle importazioni, i quantitativi per i quali erano state richieste licenze d'importazione provavano chiaramente una tendenza al rialzo delle importazioni che poteva perturbare il mercato.
Quanto al livello dei prezzi, la Faust si basa sulle statistiche ufficiali tedesche le quali mostrano che nel 1978 i prezzi medi praticati dai paesi terzi erano leggermente più alti di quelli dell'industria comunitaria. Cionondimeno, queste confrontavano, a quanto pare, i prezzi di vendita (dazi compresi) dei prodotti di paesi terzi coi prezzi di vendita comunitari. Nella motivazione, la Commissione fa un confronto diverso, cioè fra i prezzi d'offerta dei paesi terzi (senza dazi) e i costi di produzione francesi, di guisa che l'uno non confuta l'altro. Inoltre, le statistiche ufficiali tedesche sulle quali si basa la Faust, forniscono cifre annue, mentre la Commissione sottolinea che, ove si facciano mensilmente i confronti in base alle statistiche tedesche, queste mostrano cionondimeno che, ad eccezione del maggio 1978, i prezzi di vendita medi dei paesi terzi erano inferiori ai prezzi di vendita comunitari.
La Faust sostiene poi che il livello delle scorte non era del 40-50 % superiore a quello del 1977. In proposito essa cita l'allegato II delle osservazioni della Commissione nella causa 126/81, Wünsche c/ Repubblica federale di Germania, sentenza 6 maggio 1982 (non ancora pubblicata). Secondo la Faust, nel maggio del 1977, le scorte nella Comunità erano di 5200 tonnellate e di 5980 tonnellate nel maggio del 1978. Questo chiaramente non è un aumento del 40-50 %. Tuttavia, sembra che tali cifre si riferiscano alle giacenze esistenti in Francia. La Faust non ha quindi dimostrato che il livello delle scorte nella Comunità non avesse subito l'aumento indicato nella motivazione del regolamento.
Non mi persuade l'assunto della Faust secondo cui l'adozione di provvedimenti di salvaguardia era ingiustificata in fatto e il regolamento n. 1102/78 è per questo motivo illegittimo. È stato sostenuto che i fatto che il regolamento sia stato adottato proprio un mese dopo la firma dell'accordo commerciale con la Repubblica popolare cinese indicava che le ragioni addotte per i provvedimenti di salvaguardia servivano unicamente a dissimulare una modifica della politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi in seguito a tale accordo. Non sono convinto che i motivi addotti fossero un semplice pretesto o che, anche se il nuovo accordo era un fattore di cui si era tenuto conto, ciò implicasse che la Commissione si era basata su elementi sui quali essa non poteva lecitamente basarsi in forza dell'art. 1 del regolamento n. 521/77 per decidere se adottare o no provvedimenti di salvaguardia.
La Faust ha pure sostenuto che, dal punto di vista del prezzo e della quantità, è dubbio che le importazioni da Taiwan siano state la causa della perturbazione del mercato: i provvedimenti di salvaguardia non avrebbero quindi affatto dovuto esser loro applicati, o perlomeno non in modo così rigoroso. E vero che il prezzo delle importazioni da Taiwan tendeva ad essere più alto di quello delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, ma l'aumento del livello delle importazioni da Formosa nel 1978 è eloquente: in maggio si erano avute domande di licenza d'importazione per quantitativi superiori al totale delle importazioni da Taiwan nel 1977. Anche se il livello delle importazioni da Formosa non era la ragione principale per adottare provvedimenti di salvaguardia (l'aumento delle importazioni dalla Corea del Sud era in proporzione più alto) non mi pare abbia alcun fondamento la tesi secondo cui la Commissione avrebbe dovuto adottare provvedimenti di salvaguardia solo per le importazioni dagli altri paesi fornitori.
Lasciando questi argomenti di fatto, è stato sostenuto che, dal punto di vista giuridico, il sistema adottato col regolamento n. 1102/78 è illegittimo. La questione può essere divisa in due parti: a) la legittimità del divieto d'importazione accompagnato da deroghe in caso di accordo per l'autolimitazione delle esportazioni; b) la legittimità dell'esclusione di Formosa e della Corea del Sud dalle deroghe.
Anzitutto occorre prendere in esame il regolamento al momento in cui è stato adottato. In primo luogo è stato sostenuto che, in forza dell'art. 40, n. 3, del Trattato CEE, un'organizzazione comune dei mercati «può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 39» e «deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati» nello stesso articolo; nessuno di questi scopi autorizza la Commissione a tener conto di considerazioni riguardanti la politica del commercio estero o ad adottare misure che si riferiscano unicamente e detta politica, quando essa esercita i suoi poteri per adottare provvedimenti di salvaguardia. Cionondimeno, è stato sostenuto, al momento dell'adozione del regolamento n. 1102/78, l'intenzione della Commissione era quella di escludere i fornitori tradizionali di conserve di funghi della Comunità e di favorire il commercio con la Repubblica popolare cinese. La Commissione è perciò andata oltre i suoi poteri. La Commissione non ha negato di essere stata influenzata dalla politica commerciale comunitaria coi paesi terzi. Essa si è espressa in questi termini: la necessità di tener conto di considerazioni di politica commerciale nell'adottare provvedimenti di salvaguardia deriva dell'art. 39, n. 2, leu. e), del Trattato (che recita: «negli Stati membri l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia») e dal penultimo considerando del regolamento n. 516/77 (che recita: «l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli artt. 39 e 110 del Trattato»; l'art. 3 del regolamento n. 521/77 dispone in sostanza che i provvedimenti di salvaguardia devono essere applicati «nel rispetto degli obblighi risultanti da accordi che vincolano la Comunità sul piano internazionale» e l'art. 3 dell'accordo commerciale con la Repubblica popolare cinese dichiara che «le due parti contraenti fanno tutto il possibile per favorire l'armonica espansione dei loro scambi commerciali ...». La politica commerciale applicata ai prodotti agricoli non può quindi essere condotta indipendentemente dal contesto generale del commercio estero e la Commissione ha perciò agito nell'ambito dei suoi poteri quando ha riservato un trattamento favorevole alla Cina.
La politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi non è uno degli scopi di cui all'art. 39, ma negli artt. 39 e 40 non vi è nulla che faccia ritenere che non si possa tener conto della politica commerciale della Comunità nella scelta dei mezzi per conseguire gli scopi di cui all'art. 39. Per la natura stessa delle cose, dubito che il funzionamento di un'organizzazione comune dei mercati possa essere separata dalla politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e dai suoi obblighi sul piano internazionale. Nella sentenza 40/72, Schroeder cl Repubblica federale di Germania (Race. 1973, pag. 125), la Corte di giustizia ha ammesso, almeno tacitamente, ch'era lecito tener conto delle obbligazioni contratte dalla Comunità a livello internazionale nell'applicare provvedimenti di salvaguardia. Questa massima sembra implicita nelle sentenze 21-24/72, International Fruit Company e/ Produktschap voor Groeten en Fruit (Race. 1972, pag. 1219) e nella sentenza 112/80, Dürbeckc/HZA Frankfurt-am-Main (Race. 1981, pag. 1095). La causa Schroeder riguardava l'Accordo di associazione con la Grecia il quale come si desume dalla causa 181/83, Haegeman e/ Regno del Belgio (Race. 1974, pag. 449), non può ovviamente equipararsi all'accordo commerciale con la Cina, ma le differenze fra essi non appaiono decisive ai nostri fini. Non è necessario nel presente caso accertare quale sarebbe la situazione in mancanza di un accordo internazionale in materia. Le circostanze economiche erano tali da giustificare il ricorso a provvedimenti di salvaguardia e mi sembra che, nell'adottare il regolamento n. 1102/78, la Commissione poteva tener conto della politica commerciale della Comunità per decidere quali provvedimenti di salvaguardia scegliere. Ciò facendo, la Commissione ha agito nell'ambito dei suoi poteri.
È stato poi sostenuto che il regime adottato col regolamento n. 1102/78 violava il principio di proporzionalità in quanto favoriva i paesi che erano disposti a limitare le loro esportazioni nella Comunità. L'art. 14, n. 2, del regolamento n. 516/77 e l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 521/77 consentono di adottare solo i provvedimenti strettamente necessari ed unicamente per il periodo di tempo necessario. La Commissione quindi, se era disposta ad ammettere le importazioni, avrebbe dovuto farlo servendosi del regime dei quantitativi di riferimento, dando a ciascuno importatore eque possibilità ed imponendo a ciascuno di essi un onere non più gravoso del necessario per evitare una perturbazione grave del mercato. Invece, escludendo del tutto le importazioni da Formosa, la Commissione ha imposto un onere eccessivo e non necessario a coloro che commerciavano con detto paese.
Nella sentenza Diirbeck la Corte ha ammesso che era compatibile col principio di proporzionalità il cercare di ottenere dai paesi esportatori l'autolimitazione delle loro esportazioni nelle Comunità, prima di adottare provvedimenti coercitivi (vedansi punti 39 e 40 della motivazione). Evidentemente, se un paese esportatore ha accettato di limitare le proprie esportazioni, l'adozione di provvedimenti di salvaguardia non è più strettamente necessaria per evitare una perturbazione grave del mercato. Sarebbe quindi incompatibile col principio di proporzionalità adottare un regime di quantità di riferimento o di quote per i prodotti di tale paese. L'onere eccessivo imposto nel 1979 e nel 1980 agli operatori che erano soliti importare da Formosa non è dovuto al regime adottato in forza del regolamento n. 1102/78, bensì alla mancanza di un accordo di autolimitazione fra tale paese e la Commissione.
La censura mossa dalla Faust non è, quindi, che il regolamento n. 1102/78 violasse ipso facto il principio di proporzionalità, ma la maniera in cui la Commissione l'ha applicato. Tuttavia, ciò non inficia la validità intrinseca del regime adottato in forza del regolamento di cui trattasi.
È stato ancora sostenuto che il regolamento era incompatibile col principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto gli operatori potevano aspettarsi che sarebbero state rispettate le correnti di scambio esistenti al momento dell'adozione dei provvedimenti di salvaguardia.
Questo assunto va pure disatteso. L'accordo commerciale stipulato con la Cina che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, portava a conoscenza degli operatori che le relazioni commerciali fra tale paese e la Comunità erano diverse da quelle esistenti fra la Comunità ed altri paesi terzi, come Formosa o la Corea del Sud, coi quali non sussistevano accordi del genere. Questo fatto, accompagnato dalla mancanza di un obbligo di osservare la parità di trattamento nei rapporti coi paesi terzi (vedasi causa 55/75, Balkan Import Export e/ H2A Berlin Packhof (Race. 1976, pag. 19, punto 14 della motivazione della sentenza) nega l'esistenza di un legittimo affidamento del genere. In ogni caso non è sostenibile che per un accorto uomo d'affari fosse realmente imprevedibile un'iniziativa in seguito al grande aumento delle importazioni dall'esterno della Comunità.
Infine, la Faust assume che il regolamento n. 1102/78 è illegittimo in quanto discrimina a danno di Formosa. Nessun principio di diritto internazionale è stato richiamato a sostegno di quest'argomento. Per quanto riguarda il diritto comunitario, nella sentenza Balkan Import Export, la Corte ha affermato che «i Trattati non sanciscono un principio generale secondo cui la Comunità deve garantire la parità di trattamento, sotto ogni aspetto, anche nell'interscambio extracomunitario e gli operatori economici non possono comunque far valere un siffatto principio generale». La Faust ha cercato di evitare l'ostacolo basandosi sull'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato il quale dispone che l'organizzazione comune dei mercati agricoli «deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità». È stato sostenuto che la discriminazione fra la Cina e Formosa viene risentita dagli importatori e dagli altri operatori economici che hanno sede nella Comunità, taluni dei quali commerciano con la Cina ed altri con Formosa. Di conseguenza, il regolamento discrimina fra «consumatori della Comunità».
Dalla sentenza Diirbeck, ad esempio, si evince chiaramente che un importatore può invocare l'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato CEE. È meno chiaro se un agente di un paese terzo fornitore della Comunità, come la Faust, possa giustamente definirsi produttore o consumatore della Comunità. Tuttavia, a mio parere, la Faust può invocare il principio di non discriminazione, giacché, come la Corte ha sottolineato nelle cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e/ HZA Hamburg-St. Annen (Race. 1977, pag. 1753, punto 7 della motivazione della sentenza) l'art. 40, n. 3 è solo «l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario».
Anche se è sufficiente, perché si abbia violazione dell'art. 40, n. 3, che la disparità di trattamento degli operatori economici stabiliti nella Comunità risulti direttamente dalla disparità di trattamento di paesi terzi, la differenza di trattamento può costituire una discriminazione solo se la posizione dei paesi di cui trattasi è la stessa o è analoga. Sotto il regime istituito dal regolamento, il fattore determinante della differenza di trattamento era l'esistenza o no di un accordo sull'autolimitazione delle esportazioni. La deroga alla sospensione del rilascio di licenze d'importazione, che è giustificata su questa base, non costituisce di per sé una discriminazione illecita in quanto le rispettive posizioni dei paesi che hanno accettato una limitazione delle loro esportazioni nella Comunità e quelli che non l'hanno accettata, sono dissimili. È obiettivamente giustificato l'imporre restrizioni all'importazione dai secondi, ma non dai primi, in quanto solo le importazioni da paesi che hanno rifiutato di limitare le loro esportazioni continuano a costituire una minaccia per il mercato.
Stando così le cose, il fatto che taluni importatori trattino con paesi che acettano una limitazione delle loro esportazioni, mentre altri trattano con paesi che non l'accettano, mostra che le rispettive posizioni non sono in realtà le stesse, né sono paragonabili; inoltre, a mio parere, questo fatto può comunque considerarsi un'obiettiva giustificazione per qualsiasi differenza di trattamento fra tali importatori ed una prova del suo carattere non arbitrario. Di conseguenza, non ritengo che il trattamento di cui la Faust si lagna, possa a buon diritto definirsi una discriminazione fra consumatori della Comunità, vietata dal Trattato.
Per questi motivi, il sistema adottato col regolamento n. 1102/78 non può considerarsi illegittimo o invalido.
Passo ora alla questione della liceità dell'esclusione di Formosa dalla deroga all'art. 1 del regolamento. La Faust sostiene che la Commissione non desiderava pervenire ad un accordo su una ragionevole limitazione delle esportazioni di Formosa nella Comunità e che ciò dimostra la prevenzione che la Commissione aveva nei confronti di Taiwan. La Commissione ribatte che le trattative sono state intavolate con la T. M. solo all'inizio di giugno del 1978, col risultato di un accordo secondo cui nessun prodotto sarebbe più stato esportato nella Comunità. Nel frattempo, naturalmente, il regolamento n. 1102/78 era stato già adottato, ma la Commissione ha posto fine all'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia nei confronti di Taiwan col regolamento n. 1213/78.
La sola prova di cui dispone la Corte è contenuta in una serie di telex a quanto pare scambiati fra la T. M. ed il suo rappresentante in Europa, che sono stati prodotti dalla Faust. Questi confermano che la Commissione ha cercato di ottenere, nell'aprile, la limitazione delle esportazioni da Formosa nella Comunità. Il 17 aprile la T. M. era stata informata per telex dal suo agente che la Commissione aveva accertato che il quantitativo di conserve di funghi di Formosa per i quali erano state richieste licenze d'importazione sino al 17 aprile, ammontava a 6796 tonnellate e che essa aveva intenzione di adottare provvedimenti di salvaguardia. Ai fini di una decisione del genere, la Commissione desiderava conoscere il programma di vendite della T. M. per il 1978. In un telex del 21 aprile, la T. M. veniva informata che, al 18 aprile, il quantitativo per il quale erano state presentate domande ammontava a 10170 tonnellate e che la Commissione desiderava che la T. M. riducesse le proprie esportazioni. Il 25 aprile la T. M. rispondeva chiedendo quali fossero le proposte della Commissione. Il 17 maggio, il rappresentante della T. M. inviava un telex dicendo che l'adozione dei provvedimenti di salvaguardia era imminente in quanto le esportazioni da Formosa avevano raggiunto le 11200 tonnellate e che la Commissione aveva proposto che la T. M. non effettuasse alcuna importazione nel periodo da agosto a novembre. Il telex terminava con una richiesta di istruzioni di guisa che si potessero intavolare negoziati con la Commissione.
Il 19 maggio la T. M. inviava un telex per chiedere al proprio rappresentante di comunicare alla Commissione che, in origine, essa si riprometteva di vendere, nel periodo agosto-novembre 200000 casse, ma che ciò dipendeva dallo stato del mercato. Il 21 maggio il rappresentante della T. M. rispondeva dicendo che la Commissione desiderava una garanzia nel senso che non vi sarebbero state più importazioni a partire dal mese di agosto e che altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti di salvaguardia. Il telex terminava con le parole «Please reply urgent». Il 23 maggio la T. M. inviava un telex nel quale diceva fra l'altro: «per dimostrare la nostra volontà di cooperare con le CC.EE. (la Commissione) garantiamo che non saranno effettuate attualmente vendite attive alla W. G. (Germania occidentale) e promettiamo di consultare le CC.EE. prima di prendere qualsiasi iniziativa». In tale telex, la T. M. ammetteva di aver venduto 11711 tonnellate alla Comunità.
L'avvocato della Faust ha sostenuto che la T. M. aveva con detto telex fornito la garanzia richiesta dalla Commissione. Poiché era stato inviato al rappresentante della T. M. e non direttamente alla Commissione, nulla prova che questa fosse informata che la garanzia era stata data prima dell'adozione del regolamento e, in base a quanto è stato detto, ero propenso a ritenere che la Commissione non fosse stata di fatto informata del telex. Stando così le cose, il fatto che Formosa non sia stata dispensata dalla sospensione del rilascio di licenze non era, a mio parere, illegittimo in quanto dai dati di cui la Corte disponeva non risultava che la Commissione si fosse lasciata guidare da un motivo illecito come l'intenzione di interrompere completamente gli scambi con Formosa, invece di evitare una grave perturbazione del mercato; né sussisteva alcuna prova convincente che, nel corso delle trattative condotte nel 1978, la Commissione avesse adottato un comportamento discriminatorio nei confronti di Formosa o avesse cercato di imporre un onere sproporzionato agli importatori da Formosa. Ad esempio, il patrono della Faust ha sostenuto all'udienza che era stato convenuto che la T. M. avrebbe potuto esportare, nel 1978, 12600 tonnellate nella Comunità, con un aumento del 21,7 ?/o rispetto al quantitativo esportato nel 1977. Secondo l'agente della Commissione, l'accordo concluso con la Cina limitava le esportazioni a 18000 tonnellate, con un aumento di un po' meno del 19 % rispetto al quantitativo esportato nella Comunità nel 1977.
All'udienza per la causa 245/81, Edeka Zentrale c/ Repubblica federale di Germania, l'agente della Commissione ha tuttavia ammesso che questa aveva preso conoscenza del telex del 23 maggio prima di adottare il regolamento n. 1102/78. La tesi della Commissione era che il telex era arrivato troppo tardi e che, se non avesse adottato provvedimenti di salvaguardia, la Commissione avrebbe dovuto permettere l'entrata nella Comunità di tutte le 17528 tonnellate di conserve di funghi di Formosa per le quali erano state richieste, fino al 25 maggio, licenze d'importazione. Le parole «troppo tardi» non significavano, a quanto pare, che, dal punto di vista amministrativo, fosse impossibile comprendere Formosa accanto alla Cina nell'art. 3 del regolamento, bensì che la Commissione aveva ritirato l'offerta assertivamente accettata dai produttori di Formosa col telex del 23 maggio a causa dell'elevato livello di domande di licenze d'importazione. Ammetterei che il fatto di non includere Formosa nell'art. 3 fosse giustificato per entrambi i motivi. Comunque, anche se l'esclusione iniziale di Formosa dall'art. 3 del regolamento n. 1102/78 potesse considerarsi illegittima, l'illegittimità è durata solo una settimana e mezza, giacché la situazione veniva sanata con l'adozione del regolamento 5 giugno 1978, n. 1213 e non poteva esistere alcun nesso di causalità fra ciò ed il pregiudizio assertivamente subito dalla Faust nel 1979 e nel 1980.
3. Il regolamento n. 1449/78
La Faust assume che il regolamento n. 1449/78, il quale ha rimesso in vigore la sospensione del rilascio dei titoli d'importazione tre settimane dopo l'adozione del regolamento n. 1213/78, è illegittimo in quanto
i)
ha trasgredito il principio del divieto di discriminazione;
ii)
non fornisce i motivi dell'abrogazione del regolamento n. 1313/78;
iii)
non è basato sulla valutazione approfondita della situazione, ma è stato adottato per motivi politici.
Nella motivazione del regolamento n. 1449/78 è detto ch'esso è stato adottato perché a causa del rilevante aumento di domande di licenze d'importazione, «la Commissione deve constatare che non sono più soddisfatte le condizioni relative alla non applicazione delle misure di salvaguardia ...». Ciò che risulta essere accaduto è che, quando i provvedimenti di salvaguardia sono stati aboliti, gli importatori hanno chiesto delle licenze d'importazione. Formosa non poteva impedire loro di farlo e, in ogni caso, sembra che vi fossero scorte di conserve di funghi di Formosa sul mercato mondiale di cui Taiwan non poteva evitare l'importazione nella Comunità. Non esiste infatti alcuna prova evidente che la T. M. abbia mancato all'impegno che aveva assunto nei riguardi della Commissione (sebbene sembri che questa lo pensasse in quel momento). Ora, di fronte alle domande di licenze d'importazione che erano state presentate, non si può dire che la Commissione non avesse alcuna giustificazione per adottare di nuovo provvedimenti di salvaguardia onde impedire ulteriori importazioni mentre la questione veniva ulteriormente studiata, indipendentemente da quello che la Commissione riteneva fosse la causa del fenomeno. Non mi riesce di vedere alcuna prova vera e propria che proprio questo cambiamento fosse unicamente basato su fattori politici. In quel momento, solo Formosa e la Cina si erano impegnate nei confronti della Commissione e la minaccia di nuove importazioni era apparsa unicamente rispetto alle conserve di funghi di Formosa.
Tutt'al più si può dire che questa situazione non si sarebbe forse determinata se il sistema delle licenze d'importazione allora in vigore avesse compreso gli elementi più tardi introdotti nel 1980. Ad esempio, nel regolamento n. 547/80, il rilascio di licenze d'importazione per i funghi della Corea del Sud e della Cina era soggetta alla produzione d'un documento, rilasciato dal Governo del paese esportatore o con la sua autorizzazione, che autorizzasse l'esportazione di un determinato quantitativo di funghi. Ove questa elementare precauzione fosse stata presa nel 1978, la Commissione sarebbe stata in grado di sapere con certezza se l'accordo di autolimitazione venisse rispettato o no. Nella situazione di allora, non vi era alcun rapporto obbligato tra il fatto che degli importatori chiedessero delle licenze d'importazione e l'illazione a quanto pare fatta dalla Commissione, che i produttori di Formosa si erano accordati per esportare più conserve di funghi.
La mancanza nel sistema istituito dalla Commissione nel 1978, di una disposizione che consentisse di stabilire tale rapporto con un grado ragionevole ed ammissibile di certezza è, visto a posteriori, particolarmente deplorevole ma, a mio parere, non è tale da inficiare l'intero sistema.
Non sono convinto che sia stato provato che il regolamento n. 1449/78 era illegittimo. Anche se lo era, non vi è alcun nesso di causalità diretta fra il regolamento e la perdita che la Faust sostiene di aver subito nel 1979 e nel 1980. Esso era stato adottato in vista delle garanzie, date dalla T. M., di non effettuare più vendite nel 1978. Il mantenimento in vigore dei provvedimenti di salvaguardia nel 1979 era dovuto alla mancata conclusione in tale anno di un accordo per la limitazione delle esportazioni da Formosa nella Comunità. Analogamente, la perdita subita nel 1980 era dovuta al fatto che le trattative hanno solo portato ad un accordo sull'esportazione nella Comunità, in aprile, di un modesto quantitativo.
Gli avvenimenti successivi al 1978
Ove si ammetta che non vi è nulla che dimostri che il sistema adottato col regolamento n. 1102/78 era invalido al momento della sua adozione, si può forse cionondimeno sostenere che il regolamento non poteva più esser validamente applicato (o anche ch'esso cessava automaticamente di produrre i suoi effetti in forza dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 516/77 e dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 521/77), una volta che la situazione del mercato, nel 1979 e nel 1980, era divenuta tale che il mantenimento in vigore di provvedimenti di salvaguardia non era necessario per evitare una grave perturbazione? Non è stato sostenuto né provato che di fatto non vi fosse alcun motivo per applicare, in questi due anni, provvedimenti di salvaguardia. Né ritengo che vi sia alcun indizio atto a mettere in dubbio l'intenzione originale rifacendosi a quanto è accaduto negli anni successivi. Le critiche della Faust riguardano le trattative della Commissione con Formosa ed il trattamento riservato a tale paese nel 1979 e nel 1980. Se nessun accordo di limitazione delle esportazioni era stato raggiunto, non vi era chiaramente alcun motivo per applicare l'art. 2 del regolamento n. 1102/78, in modo da esentare Formosa, a meno che si possa dire che, rispetto ad altri paesi, le esigenze della Commissione nei confronti di Formosa costituivano un'applicazione del tutto assurda del sistema.
Per la maggior parte del 1979, la Cina era il solo fornitore esentato dal divieto d'importazione. L'agente della Commissione ha detto che la ragione ne era che unicamente la Cina era disposta a limitare le proprie esportazioni a 20000 tonnellate. Tuttavia, alla fine dell'anno, la Corea del Sud ha accettato di esportare 1500 tonnellate ed è stata quindi esentata dal divieto d'importazione per tale quantitativo. Le 1500 tonnellate consistevano, a quanto pare, in una o più partite che, in origine, erano state esportate negli Stati Uniti d'America, ma la cui entrata era stata vietata per motivi sanitari, e che in seguito erano state immagazzinate a Brema.
Le statistiche delle importazioni per il 1979 non indicano che esse siano state importate nella Comunità, perlomeno in tale anno. Sembra che la Commissione non fosse disposta ad ammettere più di 1000 tonnellate di Taiwan, quantitativo che le pareva adeguato data la situazione del mercato. Il produttori di Formosa non accettavano ciò e nessun accordo veniva raggiunto per quell'anno. Cionondimeno, per una ragione o per un'altra, la Commissione permetteva alla Cina d'importare quasi 10000 tonnellate in più del quantitativo convenuto.
La cronaca del 1980 è sostanzialmente la stessa. A Formosa venivano di nuovo offerte 1000 tonnellate, che alla fine erano accettate. Il patrono della Faust ha detto che tale accettazione non era del tutto volontaria e, all'udienza, l'agente della Commissione non l'ha contraddetto.
Nella causa Edeka, era stato dichiarato dinanzi la Corte che il 23 gennaio 1979 era stato concluso un accordo con la Cina, per la limitazione delle sue esportazioni nella Comunità a 20000 tonnellate. Ciò teneva conto dell'accordo commerciale del 1978 e del saldo degli scambi tra la Comunità e la Cina. Cionondemeno, le parti avevano convenuto che il quantitativo poteva essere aumentato o diminuito se il mercato lo consentiva o lo esigeva. L'11 aprile si avevano trattative con la Corea del Sud. Questa all'inizio proponeva di limitarsi a 6500 tonnellate, ma la Commissione era disposta ad accettare un limite annuo di 4000 tonnellate nel caso in cui la situazione del mercato rientrasse nella normalità. Nessun accordo veniva perciò concluso quella volta. Nel luglio, si avevano con la Cina nuove trattative che portavano ad un aumento di 2500 tonnellate del quantitativo convenuto. Ciò era dovuto al fatto che la Commissione riteneva che il mercato potesse assorbire ulteriori 4000 tonnellate senza subire alcuna perturbazione. Non è certo, ma è possibile che tale quantitativo fosse quello inizialmente offerto alla Corea del Sud e da questa rifiutato. Nell'agosto, la Commissione permetteva l'importazione di oltre 6500 tonnellate dalla Cina. Queste consistevano in conserve di funghi che erano già in corso di spedizione nella Comunità. Alla fine di settembre, un accordo veniva raggiunto con la Corea del Sud sulla limitazione delle sue esportazioni a 1500 tonnellate, a quanto pare, il quantitativo restante dopo l'accordo di luglio con la Cina. Non sembra che la Corea del Sud abbia esaurito tale quantitativo e, alla fine dell'anno, la Commissione avviava trattative con Formosa per la limitazione delle sue esportazioni a 1000 tonnellate. I produttori di Formosa avevano, a quanto pare, proposto di esportare nella Comunità 11000 tonnellate, ma pare che fossero disposti a trattare. Cionondimeno, secondo le allegazioni dinanzi alla Corte, la Commissione non faceva alcuna offerta prima della fine dell'anno in quanto, a causa del profluvio d'importazioni nell'anno precedente, del quantitativo convenuto con la Cina e delle effettive consegne di questa, la situazione del mercato non consentiva ulteriori importazioni.
Stando alle cifre presentate alla Corte, nel 1979 la Cina ha esportato nella Comunità circa 29 604,9 tonnellate, la Corea del Sud 37,3 e Taiwan 55,3 tonnellate.
Per il 1980, la Commissione sembra aver deciso di limitare le importazioni a 32000 tonnellate. Il 4 febbraio, essa conveniva con la Corea del Sud la limitazione delle esportazioni a 5000 tonnellate ed il 22 febbraio seguiva un accordo analogo con la Cina per 23000 tonnellate. La Commissione aveva deciso di riservare 3000 tonnellate ad altri paesi terzi fornitori (a parte la Cina, la Corea del Sud e Taiwan) e quindi offriva solo 1000 tonnellate a Formosa. Questa offerta veniva accettata il 24 aprile ed i provvedimenti di salvaguardia venivano abrogati. Nel 1980 la Cina esportava nella Comunità 27957,4 tonnellate, la Corea del Sud 4408,6 e Formosa 1286,7 tonnellate.
La sola spiegazione che la Commissione ha fornito per questi due anni è che, in seguito al nuovo orientamento della politica commerciale della Comunità, espresso nell'accordo commerciale del 1978 con la Cina, la Commissione riteneva di dover favorire gli scambi con la Cina e quindi offrirle la maggior parte del quantitativo totale di conserve di funghi che pensava potesse essere importato nella Comunità. Il risultato era che non restava più molto per gli altri. Il quadro è solo parziale giacché la Commissione è stata pure generosa con la Corea del Sud, ma restrittiva nei confronti di Formosa. Il quantitativo che aveva offerto come base d'accordo nel 1979 (che la Corea del Sud non aveva accettato) superava di circa il 35 % il quantitativo che la Corea del Sud aveva esportato nella Comunità nel 1977 e in quell'anno si registrava il livello più alto dal 1974 delle esportazioni della Corea del Sud, a parte l'anno record 1978. Per converso, le offerte fatte a Formosa nel 1979 e nel 1980 rappresentavano una riduzione di più del 90 % delle esportazioni (dall'inizio degli anni '60, il solo anno nel quale Formosa aveva esportato nella Comunità meno di 10000 tonnellate fu il 1976).
Passando alla giustificazione fornita dalla Commissione per la propria politica, a mio parere, era giusto che la Commissione tenesse conto degli obblighi internazionali della Comunità nell'elaborare la sua politica di trattative, proprio come ciò era giusto, come ho detto sopra, nell'adottare i provvedimenti di salvaguardia.
Benché gli artt. 1, 3 e 5 dell'accordo commerciale con la Cina non richiedano necessariamente il grado di trattamento preferenziale che la Commissione le ha accordato, questo fatto non significa di per sé che la Commissione fosse andata al di là del potere discrezionale che l'art. 3 del regolamento n. 521/77 le conferisce.
Le cifre fornite, le quali mostrano in quale modo precipitoso sia caduta la quota di mercato di Formosa, sollevano cionondimeno dei dubbi quanto al se la Commissione abbia trattato Formosa in modo equo e ragionevole, anche ammettendo che alla Cina andasse riservata la maggior parte. Non basta dire semplicemente che non era stato raggiunto alcun accordo di autolimitazione. La giustificazionę della mancata accettazione da pane di Formosa può dipendere in parte dalle cifre ed in particolare dalla percentuale di mercato che le era stata offerta considerata in relazione a quella di cui Taiwan fruiva prima. Non ritengo ancora convincente la spiegazione fornita dalla Commissione in merito alla percentuale accordata a Formosa nel 1980, in relazione non tanto alla Cina, quanto alla Corea del Sud. Cionondimeno, la restrizione imposta a Formosa non è, a mio parere, una trasgressione del principio di proporzionalità strìdo sensu, cioè non aver fatto in modo che l'onere imposto agli operatori economici non sia maggiore di quello necessario per raggiungere lo scopo perseguito, dato che il limite complessivo che si voleva imporre non era irragionevole, ma è piuttosto il risultato della discriminazione fatta dalla Commissione nei cofronti di Formosa nel raggiungere questo limite. Per i motivi già indicati, non ritengo che una discriminazione fra paesi terzi costituisca un atto illegittimo che la Faust possa invocare.
In generale, le posizioni rispettive degli importatori che hanno relazioni con paesi terzi che accettano di limitare le loro importazioni e di quelli che non ne hanno, non sono identiche o paragonabili. Qualsiasi differenza di trattamento può obiettivamente giustificarsi con la minaccia di perturbazioni del mercato da parte di paesi terzi che non hanno accettato di limitare le loro esportazioni. Il mancato accordo di limitazione delle esportazioni, anche quando è dovuto ad una discriminazione arbitraria da parte della Commissione, non costituisce tuttavia una discriminazione illecita tra importatori in quanto la Commissione non è giuridicamente tenuta ad accordare la parità di trattamento a paesi terzi. Naturalmente, esistono numerosi casi nei quali la Corte ha ritenuto che le norme relative alla parità di trattamento si applicano anche alle pratiche discriminatorie dissimulate o indirette. Questi riguardavano in generale atti i cui effetti si facevano sentire unicamente nell'ambito della Comunità. Il risultato della trasposizione di questi casi alla situazione diversa delle relazioni commerciali della Comunità con paesi terzi, sarebbe l'obbligare la Comunità ad accordare la parità di trattamento ai paesi terzi in generale, in quanto gli effetti di qualsiasi trattamento differenziato avrebbero, per forza di cose, un'incidenza su qualche gruppo di persone nell'ambito della Comunità, siano essi importatori, altri operatori economici o consumatori, ė si potrebbe sempre dire, in tal caso, che esso costituisce discriminazione dissimulata o indiretta tra loro. Nessuno dei precedenti giurisprudenziali citati corrobora il punto di vista secondo cui la semplice incidenza sulla situazione degli operatori economici di un trattamento riservato a paesi terzi, che sia diverso, ma non illegittimo, costituirebbe senz'altro una discriminazione illegittima.
Non vi è alcun dubbio che la Faust abbia subito una perdita commerciale e che, se fosse possibile stabilire un nesso diretto fra questa e gli atti adottati dalla Commisione, qualora dovessero rivelarsi illegittimi, la Comunità sarebbe tenuta al risarcimento. Tuttavia, non sono convinto che i dati forniti dalla Faust indichino l'esatta entità del danno. La quota di mercato che la Faust assume di aver avuto non tiene conto del fatto che taluni provvedimenti di salvaguardia sarebbero stati necessari e sarebbero stati adottati. Se, perciò, si pervenisse alla conclusione che la Faust ha diritto al risarcimento, sarebbe necessario accertare l'ammontare probabile del danno.
Per le ragioni sopra esposte, sono però del parere che il ricorso va respinto e che la Faust deve sopportare le spese di causa.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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