CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 10 DICEMBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La sig.ra Colette Novi, ricorrente nella presente causa in materia d'impiego, è dipendente di grado B 2 e presta servizio presso la Commissione dal 1965.
Nel periodo tra l'aprile del 1972 e la fine di marzo del 1975 veniva messa in aspettativa per motivi personali, rinnovata a due riprese, perché potesse assumere l'incarico di impiegato amministrativo e finanziario presso il Controllore delegato del Fondo europeo per lo sviluppo a Yaounde (Camerun). Base di tale impiego era un contratto con l'Associazione europea per la cooperazione, stipulato il 10 marzo 1972. La suddetta associazione, di diritto belga, è stata istituita al solo scopo di mettere a disposizione della Commissione il personale necessario per l'amministrazione dei progetti del Fondo per lo sviluppo.
Al termine del periodo di aspettativa, la ricorrente veniva reintegrata, con provvedimento 6 giugno 1975, nella Direzione generale «Sviluppo e cooperazione» della Commissione, e con altro provvedimento, recante la stessa data, veniva comandata, nell'interesse del servizio, presso il suo precedente datore di lavoro, vale a dire il Controllore delegato del Camerun. Nel provvedimento è espressamente stabilito che sia la retribuzione della Novi, sia tutti gli altri oneri supplementari derivanti dal comando non sono a carico della Commissione. Del pari, nel provvediménto 26 gennaio 1977 di proroga del comando è detto espressamente che il pagamento della Novi e tutti gli oneri supplementari causati dal comando sono a carico del Fondo europeo per lo sviluppo.
Con provvedimento 12 maggio 1978, infine, la Commissione revocava tutti i precedenti provvedimenti di aspettativa, nonché quello di reintegrazione, stabilendo allo stesso tempo che, nell'interesse del servizio, la Novi fosse comandata con effetto retroattivo presso il Controllore delegato del Fondo europeo per lo sviluppo, in veste di impiegato amministrativo e finanziario, nel periodo 1o aprile 1972 - 30 aprile 1975, e che gli oneri finanziari, anche per il suddetto periodo, erano a carico del Fondo per lo sviluppo.
Al termine del comando (31 ottobre 1979), la Novi, con lettera 24 gennaio 1980, chiedeva, ai sensi dell'art. 38, lett. d), dello Statuto del personale — secondo il quale il dipendente comandato per esigenze di servizio «... ha diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando» — il pagamento di complessivi 220205 BFR. Queste spese, relative al trasporto dei suoi mobili in un apposito magazzino, al deposito ivi degli stessi, ed al trasporto in uscita, erano dovute al fatto che essa, prima di partire per il Camerun aveva lasciato l'abitazione che occupava in Bruxelles, sua sede di servizio.
Con lettera 1o aprile 1980, la Commissione respingeva tale richiesta in quanto, fra l'altro, il trasloco non era stato a suo tempo autorizzato e inoltre le spese — del resto largamente coperte dall'indennità di nuova sistemazone, pari a 182421 BFR — erano dovute unicamente all'iniziativa della ricorrente. In seguito al rigetto — con lettera 14 maggio 1980 — di una nuova domanda, l'8 agosto 1980 la ricorrente inoltrava reclamo amministrativo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale.
Poiché neppure tale reclamo ebbe seguito, I'11 marzo 1981 la Novi proponeva ricorso chiedendo la condanna della Commissione al pagamento di 220205 BFR, oltre agli interessi legali ed alle spese di causa.
In relazione a ciò assumo la posizione seguente:
1.
La Commissione, nella fase scritta, ha sollevato l'eccezione di irricevibilità del ricorso poiché, a suo avviso, i provvedimenti del 6 giugno 1975 e del 12 maggio 1978 debbono considerarsi provvedimenti che recano pregiudizio, contro i quali il reclamo amministrativo avrebbe dovuto essere inoltrato tempestivamente a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale. In quei provvedimenti era infatti espressamente stabilito che gli oneri supplementari non erano a carico della Commissione, bensì a carico dell'Associazione europea per la cooperazione.
Ad avviso della ricorrente, invece, queste disposizioni non potevano né dovevano comportare una deroga ai diritti garantitile dall'art. 38, leu. d), dello Statuto del personale, ma dovevano considerarsi solo come una ripartizione di oneri tra la Commissione e l'Associazione europea per la cooperazione.
Nella fase orale, tuttavia, la Commissione non si è ulteriornente soffermata sull'argomento ed ha perciò manifestamente rinunciato — secondo me, con ragione — all'eccezione d'irricevibilità. Ai sensi dell'art 90, n. 1, dello Statuto del personale, qualsiasi persona, cui lo Statuto stesso si applica, può infatti chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di adottare una decisione nei suoi confronti. Il rigetto espresso o tacito di tale domanda dà la possibilità di inoltrare un reclamo per via gerarchica, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Se, come nella presente fattispecie, un dipendente ha presentato una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, e l'autorità che ha il potere di nomina l'ha respinta espressamente, resta da accertare nel merito la legittimità di tale rigetto. Poiché sia il reclamo per via gerarchica, sia il ricorso, sono stati proposti entro il termine previsto dallo Statuo e non sussistono altre particolari eccezioni di tipo processuale, il ricorso deve considerarsi ricevibile.
2.
Nel merito, la ricorrente sostiene che il deposito dei mobili nel magazzino di Bruxelles è stato la «logica conseguenza» del comando a Yaounde. Dato il suo trasferimento, non sussisteva alcun ragionevole motivo per conservare una abitazione nel luogo della sede di servizio, tanto più che essa possedeva da sempre un'abitazione nel suo luogo di origine nel sud della Francia, che considera tuttora il centro dei suoi interessi. Non essendole possibile portare con sé i mobili nel Camerun, non le era rimasta quindi altra soluzione se non il deposito degli stessi in un apposito magazzino. Pertanto le spese di tale deposito devono considerarsi oneri economici supplementari derivanti dal comando, che vanno rimborsati ai sensi dell'art. 38, leu. d), dello Statuto.
La Commissione parte invece dal presupposto che tali spese non costituiscono una conseguenza diretta del comando, né possono considerarsi un onere finanziario supplementare ai sensi della disposizione in questione. Nel caso non si condivida tale opinione, si dovrebbe comunque tener conto del fatto che le suddette spese sono state rimborsate alla ricorrente in misura pari a 226307 BFR, sotto forma di indennità per il servizio oltre mare e di espatrio, nonché di prima sistemazione e di nuova sistemazione.
A mio parere, per dirla subito, si deve accogliere la tesi principale della Commissione. Senza bisogno di soffermarsi sulla questione se, in base alle soprammenzionate clausole contrattuali, la ricorrente possa addirittura avanzare delle pretese nei confronti della Commissione ai sensi dell'art. 38, già dalla lettera di tale disposizione emerge infatti chiaramente che al dipendente vanno risarcite soltanto le spese supplementari conseguenti al comando.
Ora, si può parlare di onere supplementare solo nel caso in cui, anteriormente al comando, il dipendente non doveva sostenere spese del genere. Di conseguenza, solo dall'obiettivo raffronto tra la situazione della ricorrente prima del comando e quella durante lo stesso si può desumere se sia stata soddisfatta tale condizione. Nel far ciò, come ha giustamente rilevato la ricorrente, non si possono sommare semplicemente i singoli elementi di cui constano le retribuzioni complessive, onde accertare quale sia la differenza, bensì vanno presi in considerazione unicamente quegli elementi delle retribuzioni che, tenuto conto del loro scopo, possono paragonarsi fra loro.
Se procediamo ad un siffatto raffronto, rileviamo che i diritti attribuiti dallo Statuto del personale corrispondono a quelli attribuiti alla ricorrente, nei confronti dell'Associazione europea per la cooperazione, dal contratto con questa stipulato, per quanto riguarda lo stipendio base e gli assegni familiari. A parte ciò, alla ricorrente spettava per contratto l'indennità per il servizio oltremare, l'indennità di espatrio da corrispondersi in valuta locale, nonché la gratuita messa a disposizione di un'abitazione ammobiliata e persino il rimborso delle spese di energia elettrica.
Per contro, lo Statuto del personale non contempla alcuna particolare compensazione per le spese dell'abitazione che, a norma dell'art. 20 dello Statuto, il dipendente deve avere nel luogo della sede di servizio. Di conseguenza, se la ricorrente — per motivi del tutto plausibili sotto l'aspetto economico — ha lasciato la propria abitazione di Bruxelles ed ha posto i mobili, dato che non poteva portarli con sé nel Camerun, in un magazzino che le costava meno, ciò non consente di sostenere che le siano derivati oneri economici supplementari in relazione alle spese di abitazione. In proposito si deve anche tener conto della circostanza che fu messa contemporaneamente a gratuita disposizione della ricorrente un'abitazione ammobiliata nel nuovo luogo di servizio. In fin dei conti, grazie al rilascio della propria abitazione, la ricorrente ha perciò ottenuto un vantaggio economico pari alla differenza tra il canone d'affitto e le spese di deposito. Ora, lo scopo della disposizione in questione, come già si ricava dalla lettera della stessa, non consiste nell'attribuire al dipendente comandato un trattamento economico più favorevole rispetto alla situazione precedente. Si vuole soltanto evitare che dal comando derivi un peggioramento della situazione finanziaria.
Infine, il vantaggio sopramenzionato non è nemmeno stato annullato, come sostiene la ricorrente, dalla soppressione dell'indennità di dislocazione. A prescindere dal fatto che, nel corso della trattazione orale, non si è potuto chiarire se la ricorrente, che è cittadina francese, abbia ricevuto tale indennità sino al momento del comando, resta solo da dire che lo scopo dell'indennità di dislocazione, come la Corte ha chiarito nelle sentenze 20 febbraio 1975 (causa 21/74, Jeanne Airola c/Commissione, Race. 1975, pag. 221) e 16 ottobre 1980 (causa 147/79, René Hochstrass c/Corte di giustizia delle Comunità europee, Race. 1980, pag. 3005) consiste nel compensare i particolari oneri e svantaggi provocati dall'entrata in servizio presso la Comunità, qualora il dipendente, che non ha la cittadinanza del paese dove presta servizio, sia costretto in relazione a ciò ad un mutamento di residenza. Dallo scopo dell'indennità di dislocazione, che non va confusa con un'indennità di residenza, consegue che non vi era più alcun motivo di corrisponderla dato che la ricorrente aveva lasciato la propria abitazione nel luogo della sede di servizio ed i particolari oneri, ad esempio quelli del servizio oltremare, erano stati compensati da una serie di altre indennità speciali che, considerate globalmente, superavano in ogni caso l'indennità di dislocazione.
Da quanto detto deriva inoltre, volendo aggiungere un ulteriore argomento contro le pretese della ricorrente, che le spese per il deposito nel magazzino non derivavano dal comando ma erano state sostenute solo in occasione del comando. Ora, lo spirito della disposizione non può nemmeno consistere nel risarcire qualsiasi onere finanziario che sia in relazione, anche molto lontana, con il comando, bensì, per determinare il campo di applicazione della norma, si deve esigere che detti oneri siano conseguenze del comando necessarie nell'interesse del servizio. A queste esigenze non rispondono le spese effettuate al solo scopo di consentire alla ricorrente di realizzare cospicui risparmi.
3.
In conclusione non mi resta che proporre di respingere il ricorso e di decidere sulle spese di causa ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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