CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 28 GENNAIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nelle presente causa di personale dovete pronunciarvi sulla legittimità della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/4/80 di non ammettere a tale concorso la sig.ra Ruske, una dipendente della Commissione di grado C 1. Tale concorso interno «per esami» era stata bandito dalla Commissione delle Comunità europee al fine di costituire una riserva di assistenti aggiunti della carriera Β 5-B 4 per il settore «documentazione e biblioteca».
Come risulta dalle condizioni di ammissione menzionate al punto II1, i requisiti da possedere variavano a seconda che i candidati potessero produrre
A.
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
B.
un diploma di istruzione media inferiore oppure
C.
non possedessero né l'uno né l'altro diploma.
Solo requisito comune per tutti e tre i gruppi era — come precisato ai punti A.3, B.4 e C.3 — che i concorrenti dovevano aver prestato servizio presso le Comunità per un periodo complessivo di quattro anni come dipendenti di ruolo o non. I candidati muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado dovevano inoltre, come risulta dal punto A.2, essere titolari di un diploma di specializzazione nel settore «documentazione» e/o «biblioteca». Per i candidati muniti di diploma di istruzione media inferiore e per quelli che non avevano frequentato scuole di livello superiore alle elementari, era richiesto, al punto B.2 e al punto Ci, un «certificato o un attestato nel settore “documentazione” e/o “biblioteca”». Inoltre questi ultimi — come stabilito sub B.3 e C.2 — dovevano possedere al 30 giugno 1980«un'esperienza, acquisita o no nelle Comunità, in funzioni della categoria C (come commesso principale o commesso) o in funzioni simili in relazione al settore precisato al punto I. Natura delle funzioni» di almeno tre e, rispettivamente, nove anni.
La ricorrente, dipendente della Commissione dal 1960, la quale possiede un diploma di istruzione media inferiore e dal 1971 ha lavorato nel settore documentazione e biblioteca come commessa principale, faceva domanda di partecipazione a questo concorso il 18 settembre 1980. Nell'atto di candidatura ella illustrava brevemente le attività svolte fino allora e precisava in particolare che dall'ottobre 1977 aveva la responsabilità della gestione e dell'organizzazione della nuova biblioteca della Direzione generale III.
Con lettera 25 settembre 1980, il sig. Desbois, capo della divisione «assunzioni» e presidente della commissione giudicatrice, le comunicava che, dopo aver esaminato la sua candidatura, la commissione giudicatrice non aveva potuto ammetterla alle prove poiché ella non possedeva i requisiti di cui ai punti II.l.A.l e III.B.2 del bando di concorso.
La ricorrente si rivolgeva quindi, in data 1° ottobre 1980, al sig. Desbois, con una nota nella quale, tra l'altro, sosteneva che i giudizi contenuti nel suo fascicolo personale nonché la sua esperienza professionale di sette anni nel campo della documentazione e la sua triennale attività di responsabile della biblioteca della Direzione generale III dovevano essere considerati come attestazioni sufficienti ai sensi del punto II.1.B.2 del bando di concorso. Ella allegava una lettera di pari data del direttore della Direzione generale III, sig. Layton, nella quale si attestavano le sue perfette cognizioni nel campo della documentazione.
Nel frattempo, in data 29 settembre 1980, anche il sig. Mulfinger, assistente del direttore generale della Direzione generale III, aveva chiesto al sig. Desbois, con una nota riservata, di riesaminare la decisione e di tener conto del fatto che la ricorrente svolgeva da almeno dieci anni le mansioni di documentalista e di archivista con la massima soddisfazione di tutti i suoi superiori. Come è dichiarato espressamente nella lettera, la ricorrente, dopo la fusione della Direzione generale III con la Direzione generale XI, era stata nominata bibliotecaria della Direzione generale III e svolgeva le funzioni di un dipendente di categoria B.
Nella sua lettera di risposta 2 ottobre 1980, il sig. Desbois precisava al riguardo che, secondo l'ufficio interessato, l'espletamento delle mansioni di documentalista o di bibliotecario a livello di categoria Β richiede una specifica preparazione teorica. Anche la competente commissione paritetica e l'autorità che ha il potere di nomina avevano riconosciuto tale esigenza. A buon diritto, pertanto, la commissione giudicatrice aveva respinto la candidatura della Ruske, per quanto grandi potessero essere gli altri suoi meriti. Egli aggiungeva inoltre di non avere niente in contrario a che tale nota venisse comunicata alla Ruske in guisa di risposta alla sua lettera del 1°ottobre 1980.
Non essendo rimasta soddisfatta di tale risposta, la Ruske, con una nuova nota in data 14 ottobre 1980, chiedeva al sig. Desbois che la commissione giudicatrice si occupasse della sua obiezione.
Il 28 ottobre 1980, ella presentava un reclamo amministrativo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, contro la sua esclusione dal concorso di cui trattasi. Poiché non le perveniva alcuna risposta nel termine contemplato nella suddetta disposizione, ella, il 2 aprile 1981, ha proposto un ricorso con cui chiede, in via principale, che venga annullata la decisione della commissione giudicatrice e che sia disposta la riapertura del concorso per quanto le concerne, nonché, in subordine, l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione al suo reclamo e infine la condanna della Commissione alle spese.
Circa tali domande osserverò quanto segue:
La ricorrente deduce, in via principale, che la decisione di rigetto è insufficientemente motivata, è basata su considerazioni erronee, misconosce il contenuto del bando di concorso ed è viziata da sviamento di potere. In subordine ella sostiene che la decisione è incompatibile col principio di uguaglianza e di non discriminazione, in quanto i requisiti per l'ammissione al concorso interno erano più rigorosi di quelli del concorso esterno COM/B/185 (GU n. C 134 del 5 giugno 1980, pag. 7), svoltosi contemporaneamente al primo ed anch'esso inteso alla costituzione di una riserva di assistenti aggiunti della carriera Β 5-B 4 per il settore documentazione e biblioteca.
1.
Per quanto concerne innanzitutto la censura formale relativa all'insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che la lettera-tipo con cui le è stato comunicato che ella non possedeva i requisiti di cui ai punti II.l.A.l e II.1.B.2 del bando di concorso non soddisfa le esigenze proprie, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, di una corretta motivazione. A suo parere, tenuto conto del fatto che i requisiti per l'ammissione non erano formulati molto chiaramente e del numero relativamente esiguo (43) dei candidati, la motivazione doveva essere più particolareggiata.
Tale opinione non può a mio parere essere accolta, avuto riguardo in particolare alla funzione dell'obbligo di motivazione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, che qui è superfluo citare in modo dettagliato, le decisioni delle commissioni giudicatrici devono essere adeguatamente e sufficientemente motivate, al fine di consentire in primo luogo all'interessato, ma anche alla Corte di giustizia, di stabilire se la decisione sia fondata o invece sia viziata. La Corte ha perciò, tra l'altro anche nelle sentenze — invocate dall'attrice a sostegno della sua opinione — nelle cause riunite Salerno e altri ( 2 ) e nella causa Sonne ( 3 ), sempre dichiarato la motivazione insufficiente nei casi in cui era stato fatto riferimento solo in generale, a mezzo di una lettera-tipo, alla mancanza di uno dei requisiti stabiliti dal bando di concorso e tale requisito non era chiaro. Orbene, le cause suddette avevano tutte in comune il fatto che il richiamo al requisito non soddisfatto nel suo complesso non indicava chiaramente quale elemento venisse considerato mancante.
A differenza di queste cause, nel presente caso risulta però chiaramente dalla lettera di rifiuto, alla quale era allegato un modulo del bando di concorso COM/B/4/80, che la commissione giudicatrice, dopo aver escluso la sussistenza dei requisiti di cui al gruppo A — istruzione di grado superiore —, non ha voluto riconoscere i documenti presentati dall'attrice né come certificati né come attestati nel settore «documentazione» e/o «biblioteca» ai sensi del punto II.1.B.2.
Poiché il requisito sub II.1.B.2 era definito in termini identici a quelli usati per descrivere il requisito di cui al punto II.1.C.1, doveva inoltre essere chiaro per la ricorrente che ella, secondo la commissione giudicatrice, non possedeva neanche i requisiti menzionati sub C anche se tale difetto non era stato espressamente rilevato nella decisione di rifiuto.
Manifestamente la ricorrente, come dimostra la nota da lei inviata al sig. Desbois il 1o ottobre 1980, ha compreso la decisione di rifiuto della commissione giudicatrice anche in tal senso. Inoltre risulta parimenti chiaro dalla nota di risposta che il sig. Desbois ha indirizzato al sig. Mulfinger e il cui contenuto è stato reso noto alla ricorrente, che la commissione d'esame non ha voluto considerare come certificato o attestato ai sensi del bando di concorso né l'attestazione rilasciata dal sig. Layton dopo la decisione di rifiuto né la nota del sig. Mulfinger in cui si sottolineavano le capacità della ricorrente.
2.
Poiché, come si è visto, la decisione impugnata non è criticabile dal punto di vista formale, rimane da esaminare se essa non sia inficiata da vizi di diritto sostanziale. La ricorrente sostiene principalmente al riguardo che dalle condizioni di ammissibilità non risulta che, come la convenuta ha succesivamente sostenuto, al concorso avrebbero potuto essere ammessi solo i candidati che potessero dimostrare di avere una preparazione teorica nel settore documentazione e/o biblioteca. Anzi i requisiti per l'ammissione di cui ai punti II.1.B.2 e II.1.C.1 sarebbero descritti in modo così generico che, sussistendo gli altri presupposti di ammissione, avrebbe dovuto essere ammesso qualsiasi candidato che avesse fornito la prova di una preparazione nel settore documentazione e/o biblioteca. A suo parere, dovevano comunque essere considerate come prova al riguardo i giudizi dei suoi superiori dai quali risulterebbe la sua idoneità al posto messo a concorso.
La convenuta si richiama per contro all'ampio potere discrezionale che spetta alla commissione giudicatrice in sede di fissazione delle condizioni del concorso. Orbene, nella pratica si sarebbe riscontrato che soddisfacevano le condizioni stabilite solo quei candidati che possedevano anche cognizioni teoriche nei settori di cui trattasi. Perciò si sarebbe deciso di richiedere, per l'ammissione dei candidati al concorso, la prova di una qualsiasi preparazione teorica. Il lettore attento potrebbe senz'altro evincere tale esigenza già dalla lettera del bando di concorso nonché, in particolare, dalla posizione delle singole condizioni di ammissione nel testo del bando stesso.
Per quanto riguarda questo argomento, bisogna innanzitutto convenire in sostanza con la Commissione che, come anche la Corte ha messo in evidenza nella sentenza della causa Deboeck ( 4 ), l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale nella determinazione dei criteri di idoneità ai posti di nuova creazione e nello stabilire quindi, in base a tali criteri e nell'interesse del servizio, le condizioni del concorso. Di conseguenza, non tocca alla Corte di giustizia, purché i limiti di tale potere discrezionale non vengano superati, sostituirsi all'autorità che ha il potere di nomina.
Inoltre bisogna anche considerare che, come la Corte ha dichiarato nella causa Szemerey ( 5 ), nulla osta in via di principio a che, per determinati posti o determinate categorie di posti, vengano stabilite dal bando di concorso condizioni più severe delle condizioni minime contemplate dall'art. 5 dello Statuto del personale per la categoria di cui trattasi, indipendentemente dal se si debba coprire un determinato posto vacante o costituire una riserva destinata alla copertura dei posti di una determinata categoria. Pertanto, non è in via di principio criticabile il fatto che per lo svolgimento di funzioni di esecuzione e di inquadramento della categoria Β venga richiesta la prova del possesso di cognizioni teoriche.
Tale requisito deve tuttavia essere chiaramente riconoscibile per il candidato. Ciò deriva già dalla considerazione che, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, il lavoro della commissione giudicatrice consiste, nella fase iniziale, nel confronto fra i titoli presentati dai candidati ed i requisiti stabiliti nel bando di concorso. Un tale confronto deve avvenire in base a dati obiettivi e noti a ciascuno dei candidati ( 6 ).
Di conseguenza, nella sentenza in causa Heirwegh ( 7 ), la Corte ha anche stabilito criteri rigorosi per quanto concerne i requisiti indicati nei bandi di concorso. La funzione essenziale che il bando di concorso ha secondo lo Statuto — si dichiara in questa sentenza — «consiste precisamente nell'informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura»; a tale proposito è sufficiente che il candidato possa rendersi conto, attraverso l'attenta lettura del bando, dell'esistenza di tali requisiti.
Ha perciò importanza decisiva l'interpretazione dei punti II.1.B.2 e II.1.C.1 — certificati o attestati nel settore «documentazione» e/o «biblioteca». Bisogna quindi stabilire se un candidato leggendo attentamente il bando di concorso di cui trattasi, potesse comprendere che esso esigeva la prova di una preparazione teorica completa nel settore suddetto.
Al riguardo non posso essere d'accordo con la convenuta quando sostiene che già dal testo sì deduce l'esigenza di detta prova. La differenza testuale rispetto al requisito di cui al punto II.1.A.2, in cui si parla di un diploma, è semplicemente intesa secondo la Commissione, ad indicare che nell'ambito dei gruppi di requisiti Β e C non è richiesto alcun diploma di istruzione, e che in tal caso deve essere sufficiente un certificato attestante la partecipazione a un corso di formazione teorica. Tuttavia, tale interpretazione sarebbe sostenibile tutt'al più per quanto concerne la nozione di «certificato» — nella versione francese si parla di «certificat», in quella inglese di «certificate» — ma è sicuramente inaccettabile per quanto riguarda il documento richiesto come alternativa, che dovrebbe relativizzare la suddetta nozione. Nella versione francese si parla in proposito di «attestation», nel testo inglese di «other acceptable statement of qualification», mentre nella versione olandese viene richiesto solo un «bewijs of getuigschrift». Se ci si basa sui termini dei testi tedesco ed inglese relativi a quest'ultimo requisito — i quali, come a me sembra, ne esprimono più precisamente il significato — deve concludersi solo che è richiesta la prova di capacità specifiche nel campo della documentazione o biblioteca. Orbene, i giudizi dei superiori gerarchici prodotti dalla ricorrente soddisfano tali condizioni testuali. Ammesso perfino che occorresse fornire la prova di possedere specifiche cognizioni teoriche, non è affatto detto che queste possano essere ottenute solo attraverso la partecipazione a corsi organizzati da istituti di istruzione specializzati e non anche autodidatticamente.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, neanche l' "interpretazione sistematica del bando di concorso porta ad un diverso risultato. In particolare, dal fatto che nell'ambito del gruppo A venga richiesta, oltre alla preparazione scolastica generale, una completa preparazione teorica specifica, non deriva necessariamente che ciò debba valere anche per i gruppi Β e C. Infatti, il gruppo A si differenzia dagli altri sostanzialmente perché accanto ad un diploma di istruzione secondaria non viene richiesta alcuna specifica esperienza professionale. L'esigenza di un'ulteriore e specifica preparazione teorica è perciò in questo caso ragionevole. Il caso potrebbe tuttavia presentarsi diversamente qualora fosse richiesta, come nei gruppi Β e C, anche un'esperienza professionale in materia. In tal caso si potrebbe ritenere, in particolare avuto riguardo ai diversi termini impiegati, che la prova della capacità nel settore «documentazione e/o biblioteca» può essere fornita anche attraverso un certificato dell'attuale superiore gerarchico.
Tale certificato, che fornisce informazione sulle specifiche capacità del candidato, non è neanche da confondere con la prova di una specifica esperienza professionale, richiesta ai punti II.1.B.3 e II.1.C.2 Il candidato può infatti fornire tale prova semplicemente dimostrando di aver prestato servizio per il periodo prescritto nel settore specifico, senza dover produrre un giudizio sulle sue capacità.
Da queste considerazioni risulta già che il requisito di cui ai punti II.1.B.2 e II.1.C.1 del bando di concorso, ove non si fa menzione di una specifica preparazione teorica, non può essere interpreato nel senso in cui lo intende la convenuta. Al riguardo è inoltre significativo il fatto che 39 candidati, esclusi dalle prove, non hanno nemmeno loro — a quanto risulta — inteso il suddetto requisito nel senso che la convenuta gli attribuisce. Una diversa interpretazione si risolverebbe, per contro, nel leggere nella detta condizione molte cose che non vi sono espressamente menzionate, con la conseguenza che la commissione giudicatrice avrebbe un potere discrezionale praticamente illimitato.
Infine, l'esclusione della ricorrente dal concorso interno per esami è anche in contrasto, specie tenuto conto degli aspetti particolari del presente caso, con lo scopo del bando di concorso, cioè la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di personale qualificato. Condivido al riguardo l'opinione, manifestata dal sig. Mulfinger nella lettera 29 settembre 1980, che si perverrebbe ad un risultato assurdo se la ricorrente, la quale, come risulta dagli attestati rilasciatile, svolge da diversi anni nei settori di cui trattasi le funzioni di un dipendente di categoria Β con piena soddisfazione dei suoi superiori gerarchici, non venisse ammessa ad un concorso per posti di categoria B, mentre al contrario la semplice presentazione di un qualunque certificato attestante la partecipazione ad un corso teorico consentisse, sussistendo gli altri presupposti, di partecipare al concorso.
In questo contesto è in particolare da considerare che il concorso per esami, come risulta dal bando di concorso, deve servire proprio a valutare le cognizioni del candidato nel settore «documentazione, biblioteca». L'esame della preparazione teorica della ricorrente avrebbe potuto quindi pur sempre aver luogo nell'ambito del procedimento di concorso.
Poiché quindi da un esame assennato risulta che il punto II.1.B.2 del bando di concorso interno COM/B/4/80 non può essere interpretato, sotto alcun profilo, nel senso che esso stabiliva la condizione della prova di una preparazione teorica nel settore «documentazione» e/o «biblioteca», la commissione giudicatrice, rifiutando alla ricorrente l'ammissione al concorso con la motivazione che ella non soddisfaceva detta condizione, ha basato la sua decisione su criteri diversi da quelli indicati nel bando di concorso e quindi ha violato l'art. 5, Io comma, dell'allegato III dello Statuto del personale, secondo cui tutti i candidati che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso devono essere inseriti nell'elenco dei concorrenti.
A questo punto non è più necessario esaminare gli altri mezzi di gravame.
3.
Oltre all'annullamento della decisione di non ammissione della commissione giudicatrice è sufficiente, a tutela degli interessi della ricorrente dichiarare, in conformità alla sua domanda, che il concorso deve essere ricominciato per quanto la concerne.
4.
Suggerisco perciò di annullare la decisione con la quale la commissione giudicatrice del concorso COM/B/4/80 ha rifiutato di ammettere la ricorrente alle prove e di imporre alla convenuta di riaprire il concorso per la ricorrente. Poiché la convenuta è risultata soccombente, essa va condannata alle spese ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 30 novembre 1978 nelle cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno e altri c/Commissione, Racc. 1978, pag. 2403.
( 3 ) Sentenza 5 aprile 1979, causa 112/78, Dorotea Sonne in Kobor c/Commissione, Race. 1979, pag. 1573.
( 4 ) Sentenza 16 ottobre 1975, causa 90/74, Franane Deboeck c/Commissione, Racc. 1975, pag. 1123.
( 5 ) Sentenza 2 ottobre 1979, causa 178/80, John Szemerey c/Commissione, Racc. 1979, pag. 2855.
( 6 ) Sentenza 14 giugno 1972, causa 44/71, Anionio Marcato c/Commissione, Racc. 1972, pag. 427;
Sentenza 15 marzo 1973, causa 37/72, Antonio Marcato c/Commissione, Racc. 1973, pag. 361;
Sentenza 4 dicembre 1975, causa 31/75, Mario Costacueta c/Commissione, Racc. 1975, pag. 1563;
Sentenza 28 febbraio 1980, causa 89/79, Francesco Bona c/Consiglio, Racc. 1980, pag. 553).
( 7 ) Sentenza 28 giugno 1979, causa 255/78, Andrée Heirwegh in Anselme e Roger Constant c/Commissione, Racc. 1979, pag. 2323.
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