CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 24 NOVEMBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
In occasione dell'elaborazione del regime di quote di produzione dell'acciaio, di cui già si è parlato in una serie di procedimenti, veniva accertato che la domanda presentava una tendenza ascendente per determinati tubi. Ciò forniva l'occasione per esentare dalla decisione n. 2794/80 (GU n. L 291 del 31 ottobre 1980, pag. 1 e segg.) determinati semilavorati destinati alla fabbricazione di tubi. Perciò l'art. 6 della suddetta decisione dispone che le imprese non sono sottoposte ad alcuna quota di produzione per i seguenti prodotti da trasformare all'interno delle Comunità:
«b)
le lamiere grosse e medie da quarto destinate alla produzione di tubi saldati,
c)
i “coils” e i nastri destinati alla produzione di tubi saldati;
d)
i “coils” destinati alla produzione di banda stagnata;
e)
i lingotti, i tondi e quadri per tubi senza saldatura».
I produttori di acciaio rimanevano però anche in questo settore obbligati, nei confronti della Commissione, a fornire i dati informativi, come risulta dall'art. 11 della decisione n. 2794/80.
Poiché i suddetti semilavorati possono essere usati anche per altri prodotti, sembrava necessario alla Commissione — nell'interesse del buon funzionamento della disciplina delle quote — garantire che soltanto il materiale effettivamente usato conformemente all'art. 6 restasse escluso dalla disciplina di quote. A tal fine, il 13 febbraio 1981, veniva emanata — in forza dell'art. 95 del Trattato CECA — la decisione n. 385/81 «relativa ad alcuni obblighi dei produttori di tubi d'acciaio» (GU n. L 42, 14 febbraio 1981, pag. 17). Essa statuiva all'art. 1:
«I produttori di tubi sono tenuti a fornire alla Commissione, mensilmente e per la prima volta per il mese di febbraio 1981, al più tardi il sesto giorno del mese successivo, alcune informazioni concernenti la loro produzione di tubi nonché la provenienza dei semilavorati utilizzati per tali tubi...»
L'art. 2 disponeva:
«La Commissione, nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dall'articolo 47 del Trattato, verifica l'esattezza delle informazioni fornite dai produttori di tubi che cono tenuti a consentire tali verifiche senza che sia necessaria una decisione individuale. Il mandato del controllore deve riferirsi alla presente disposizione ed indicare le informazioni fornite dai produttori di tubi che è incaricato di verificare. In caso di violazione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 47 del Trattato...».
Questa decisione, ai sensi dell'art. 3, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, cioè il 14 febbraio 1981, e sarebbe scaduta, ai sensi del medesimo articolo, con effetto dal 30 giugno 1981.
Le attrici nella causa principale, che appartengono alla cerchia dei produttori di tubi considerati dalla decisione n. 385/81, sono dell'opinione che a torto la Commissione abbia loro imposto degli obblighi perché esse non rientrano nell'ambito del Trattato CECA e non sono collegate alle imprese che svolgono attività produttiva nel settore del carbone e dell'acciaio. Diversamente da altre imprese in situazioni simili, sin dal marzo 1981 esse non trasmettevano le informazioni richieste. La Commissione reagiva quindi con l'invio di intimazioni nel giugno 1981. Non si giungeva però alle sanzioni o anche soltanto ad avviare il procedimento per infliggerne, né all'attuazione di controlli presso le ricorrenti.
Il 6 aprile 1981 le ricorrenti adivano la Corte di giustizia chiedendo l'annullamento della decisione n. 385/81, e in via subordinata, quanto meno la disapplicazione della stessa nei loro confronti.
Ecco il mio parere in proposito:
1.
Come già detto, la decisione contestata è scaduta il 30 giugno 1981. Dopo questo momento la disciplina delle quote — per mezzo della decisione n. 1831/81 (GU n. L 180 del 1° luglio 1981, pag. 1) — veniva mantenuta in vigore in una certa misura. Questa decisione prevedeva anch'essa eccezioni per determinati materiali destinati alla produzione nella Comunità di tubi (art. 4), ed inoltre la possibilità di adeguare le quote di produzione, qualora si trattasse di materiali che vengono usati per la produzione di certi tubi saldati (art. 10). Non veniva però di nuovo introdotta una normativa corrispondente alla decisione n. 385/81. Ciò è stato spiegato anzitutto col fatto che, in occasione dell'applicazione della decisione n. 385/81 — confronto delle informazioni dei produttori dei semilavorati con le informazioni dei produttori di tubi e attuazione di alcuni controlli — era risultato che la normativa eccezionale non aveva dato luogo ad alcuna contestazione. In secondo luogo, la struttura della decisione n. 1831/81, nei punti che qui c'interessano, presenterebbe una sostanziale novità. Inoltre, varrebbe come presupposto della normativa eccezionale e della possibilità di adeguare le quote di produzione ai sensi dell'art. 10, il fatto che sia fornita la prova — e ciò chiaramente dai produttori di acciaio — che i semilavorati sono stati effettivamente usati nel modo previsto.
Per prima cosa si pone quindi la questione se il procedimento volto all'annullamento della decisione n. 385/81 non sia diventato inutile. Questo accade quando viene a mancare l'oggetto della causa, senza che continui a sussistere qualche effetto giuridico, e non è dato di vedere un interesse alla dichiarazione di illegittimità dell'atto di cui inizialmente si chiedeva l'annullamento.
Secondo me, ci troviamo di fronte nella presente fattispecie proprio ad uno stato di cose di questo tipo.
Sotto questo profilo è anizitutto importante il fatto che — contrariamente a quanto temono le ricorrenti — la decisione n. 385/81, dopo che ne è cessata la validità, non può più servire da fondamento giuridico per l'emanazione di un qualsiasi provvedimento — per infliggere sanzioni, per disporre controlli — nemmeno per quanto riguarda il comportamento delle imprese anteriore al 30 giugno 1981. Il rappresentante della Commissione lo ha dichiarato espressamente e, secondo me, in modo convincente nella discussione orale. A questo proposito si può anche far riferimento alla struttura della decisione. Da un lato, infatti, per l'inadempimento dell'obbligo derivante dall'art. 1 essa non prevedeva alcuna sanzione. Dall'altro, ai sensi dell'art. 2 erano previsti soltanto controlli delle informazioni effettivamente fornite, e soltanto qualora questi venissero rifiutati — cosa a cui non si è giunti nel caso delle ricorrenti — si poteva pensare di infliggere sanzioni.
D'altra parte l'interesse alla soluzione delle questioni connesse alla decisione n. 385/81 non può neppure essere basata sulla considerazione che si deve contare sulla reintroduzione di una normativa analoga, perché di fatto la disciplina delle quote continua ad esistere e di nuovo sono previste le eccezioni per i produttori di tubi. Siffatte considerazioni — «rischio di ripristino» — secondo me possono al massimo valere quando non esiste solo una vaga possibilità teorica, ma appare in una certa misura probabile la reintroduzione di una normativa del genere. Di questo però non si può parlare già secondo le dichiarazioni del rappresentante della Commissione relative all'esperienza fatta con la decisione n. 385/81 nell'ambito della prima disciplina delle quote. A ciò si oppone altresì — e questo toglie ogni valore dalla dichiarazione, contenuta nella normativa della decisione n. 385/81, secondo cui è necessario estendere l'applicazione dell'art. 47 del Trattato ai produttori di tubi per la durata del regime delle quote di produzione — il fatto che la nuova disciplina delle quote (decisione n. 1831/81) è formulata molto diversamente nel punto che qui c'interessa. Effettivamente non può più esistere alcuna necessità di pretendere informazioni dai produttori di tubi e di eseguire controlli presso di essi, poiché le eccezioni alla disciplina delle quote dipendono dalla prova, che dev'essere fornita dai produttori di semilavorati, che effettivamente il materiale è stato usato all'interno della Comunità nel modo previsto.
Si può quindi indubbiamente stabilire che è venuto meno l'oggetto della causa, che quindi — come risulta dall'art. 69, § 5, del regolamento di procedura — non vi è luogo a provvedere e si può decidere sulle spese di causa in via equitativa, come stabilisce detta disposizione.
2.
Non voglio tuttavia accontentarmi di queste osservazioni, ma farò ancora aicune considerazioni sulle questioni giuridiche molto interessanti e significative sollevate da questa fattispecie. Non lo faccio solo per il caso in cui non voleste accogliere la tesi da me fin'ora esposta, ma anche perché l'analisi del possibile esito dell'azione appare comunque opportuna ai fini della decisione sulle spese.
a)
Nell'ambito di questo esame — necessariamente soltanto sommario — si pone anzitutto la questione se imprese come le ricorrenti, cioè i produttori di tubi, possano essere considerate legittimate ad agire ai sensi del Trattato CECA.
Secondo la struttura del Trattato e in vista del fatto che vanno generalmente considerate come destinatari delle norme nonché destinatari degli atti emessi in base al Trattato soltanto le imprese di produzione definite dagli artt. 80 e 81, nonché dall'allegato I del Trattato, cui non appartengono le imprese di lavorazione come le ricorrenti, nell'ambito dei destinatari privati soltanto le imprese di produzione e le loro associazioni sono legittimate a far sottoporre a controllo giudiziale gli atti d'imperio di questa comunità (art. 33, 2° comma, del Trattato CECA). Ad esse sono equiparate, ai sensi dell'art. 80 e per quanto concerne gli artt. 65 e 66, nonché le informazioni richieste per la loro applicazione, le imprese e gli enti che esercitano abitualmente un'attività di distribuzione diversa dalla vendita ai consumatori domestici ed all'artigianato.
Inoltre la possibilità di ricorrere sussiste solo in una serie di casi particolari. Così, ai sensi dell'art. 63 del Trattato, gli acquirenti di prodotti carbosiderurgici possono agire se la Commissione, dopo aver accertato che essi non hanno adempiuto gli obblighi imposti dalle condizioni di vendita delle imprese e relativi all'osservanza dei prezzi, limita il diritto delle imprese a concludere affari con siffatti acquirenti. In secondo luogo, occorre richiamare l'ambito d'applicazione dell'art. 66 in cui è regolata la concentrazione di imprese, di cui almeno una rientri nell'art. 80 del Trattato, mentre le restanti possono quindi essere estranee al settore carbosiderurgico. Al n. 4 detto articolo prevede il diritto della Commissione all'informazione anche nei confronti di siffatte imprese estranee; in caso d'inosservanza possono essere inflitte ammende, contro le quali ai sensi del n. 6 è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 36 del Trattato. A norma dell'art. 66, n. 5, la Commissione può emettere un ordine di separazione in caso di concentrazione illecita. Contro questo ordine possono ricorrere direttamente tutti gli interessati, quindi anche le imprese estranee al settore. Inoltre al n. 5 è detto che la Commissione, se il suo ordine di separazione non è osservato nel termine stabilito, può imporre una penalità di mora contro cui — come stabilisce l'art. 43, 2° comma, del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CECA — può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 36 del Trattato. Al n. 6 è altresì contemplata l'inflizione di ammende alle persone fisiche o giuridiche che si siano sottratte agli obblighi di cui al n. 1 o abbiano ottenuto i vantaggi di cui al n. 2 per mezzo di informazioni false o travisate; anche a questo proposito spetta il diritto d'impugnazione ai sensi dell'art. 36 del Trattato.
Poiché i produttori di tubi e la presente fattispecie chiaramente non rientrano in alcuna di queste categorie, ci si può effettivamente chiedere se essi possano adire la Corte di giustizia.
Provo una grande riluttanza a risolvere negativamente la questione. Giustamente le ricorrenti hanno in proposito rilevato che il Trattato non autorizza affatto la Commissione a crearsi per così dire uno spazio libero, indirizzando ad imprese non carbosiderurgiche atti per i quali sia escluso il controllo giurisdizionale. E certo che dall'art. 33 non si può desumere che rientrino nell'ambito del Trattato imprese o persone per le quali manca la tutela giurisdizionale. Una tesi siffatta sarebbe certamente incompatibile coi principi costituzionali e con le tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri, che costituiscono una specie di diritto comunitario generale. Si può quindi — come anche la Commissione ha ammesso — desumere dalla disposizione summenzionata il principio, immanente al Trattato CECA, secondo cui ogni qualvolta gli atti d'imperio basati sul Trattato si ripercuotono su imprese estranee al settore carbosiderurgico e queste sono espressamente le destinatarie di determinati provvedimenti, le imprese stesse possono provocare il sindacato giurisdizionale, anche se ciò — come nella presente fattispecie — non è previsto expressis verbis nell'atto «esorbitante». In tal modo diventa irrilevante anche la tesi dedotta dalle ricorrenti in via subordinata, secondo cui dalla mancanza di tutela giurisdizionale per i produttori di tubi, alla luce della struttura generale del Trattato deve dedursi che essi non possono essere giuridicamente i destinatari di provvedimenti come quelli contenuti nella decisione n. 385/81.
b)
Poiché nel caso della decisione n. 385/81 si tratta di un atto normativo, quindi di una decisione generale ai sensi del Trattato, le ricorrenti, nell'adire la Corte di giustizia, si sono fondate sull'art. 33, 2° comma, del Trattato, secondo cui «le imprese o le associazioni di cui all'art. 48 possono proporre, alle medesime condizioni», (cioè quelle di cui al 1° comma) «ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengono viziate da sviamento di potere in loro riguardo». Secondo loro anche nella presente fattispecie è possibile un'azione diretta di questo genere contro l'atto impugnato, alla sola condizione che sia stato adeguatamente dimostrato lo sviamento di potere a danno delle ricorrenti.
La Commissione oppone che questa tesi non è sostenibile. Secondo lei, non si può pensare all'applicazione analogica, alle imprese estranee al settore, della disposizione citata, che è fatta apposta per le imprese carbosiderurgiche ai sensi del Trattato e secondo cui l'impugnazione. degli atti generali va considerata eccezionale. Ciò si potrebbe provare con riferimento alla struttura del Trattato, in cui — come già si è detto — sono previste particolari possibilità di azione per le imprese estranee al settore, che altrimenti sarebbero prive di senso. Ora, se ci si orienta su queste norme eccezionali e ci si chiede quale fattispecie espressamente regolata sia più simile a quella in esame, si giungerebbe necessariamente alla conclusione che solo dopo l'emazione di decisioni sanzionatorie individuali può aver luogo il controllo giurisdizionale in occasione del quale — grazie all'art. 36 del Trattato — anche l'atto generale di base può essere sottoposto a sindacato.
Secondo me, la tesi della Commissione ha comunque qualche elemento dalla sua parte. Se si osservano le disposizioni summenzionate relative al diritto d'impugnazione delle imprese estranee al settore, non si riscontra mai l'impugnazione di decisioni generali, e nulla quindi appare più plausibile dell'ammettere nella presente fattispecie un diritto d'impugnazione analogo a quello previsto dall'art. 66, n. 6.
Nell'art. 63, ai sensi del quale possono essere imposti alle imprese siderurgiche determinati obblighi, l'onere principale dei quali, grava sugli acquirenti delle imprese, si è dovuto attribuire a questi, che non sono affatto i destinatari della decisione, il diritto d'impugnazione. Si tratta però sempre di decisioni individuali, come dimostrano chiaramente la struttura generale ed alcune espressioni dell'art. 63, nonché il fatto che siffatte decisioni. — conformemente all'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia — vanno notificate agli acquirenti interessati. Anche se quindi fosse presa in considerazione l'applicazione analogica di questa disposizione — contro la quale nel caso presente già milita la diversità delle circostanze — non se ne potrebbe certo desumere il diritto d'impugnare una decisione generale.
Nell'art. 66, n. 5, secondo cui il diritto d'impugnazione compete direttamente a tutti gli interessati, non si tratta del pari mai di decisioni generali, ma esclusivamente di decisioni individuali, sia allorché si tratta di accertare l'inammissibilità di una concentrazione, sia allorché sono contestati i provvedimenti di separazione e con questo le misure provvisorie connesse, sia allorché sono imposte in questo contesto penalità di mora o sanzioni pecuniarie.
Nell'art. 66, n. 4, — si tratta delle concentrazioni cui possono partecipare anche imprese estranee al settore — è prevista del pari la facoltà di chiedere informazioni alle imprese estranee al settore. A questo proposito è stata adottata la decisione n. 26/54 (GU 11 maggio 1954, pag. 350) la quale dispone anzitutto che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a notificare determinate operazioni d'acquisto (art. 2) e ai sensi dell'art. 7 della quale l'Alta Autorità può, con specifica richiesta, ottenere dalle persone di cui all'art. 1 qualsiasi informazione necessaria all'applicazione dell'art. 66 del Trattato. Se queste informazioni non sono fornite, a norma dell'art. 66, n. 6, può essere inflitta una ammenda impugnabile ai sensi dell'art. 36 del Trattato. Ciò può essere interpretato solo nel senso che anche in questo caso è offerta alle imprese estranee al settore il diritto d'impugnazione unicamente contro le decisioni individuali che infliggono delle sanzioni. In caso contrario, infatti, cioe accettando la tesi delle ricorrenti secondo cui la tutela giurisdizionale non sarebbe affatto predisposta in relazione alla richiesta di informazioni ad imprese estranee al settore e bisognerebbe quindi pensare, a proposito dell'art. 66, n. 4, all'applicazione delle disposizioni generali sulla tutela giurisdizionale, il richiamo all'art. 36 del Trattato contenuto nell'art. 6.6, n. 6, che può riferirsi solo alle imprese estranee al settore, non avrebbe alcun senso. Del resto bisogna ammettere che, di tutte le disposizioni speciali in fatto di diritto d'impugnazione che possono valere per le imprese estranee al settore, l'art. 66, n. 6, è il primo da prendere in considerazione. Anche se non si può negare che vi siano obiettive differenze nella configurazione dei fatti, poiché la decisione n. 385/81 prevede anche poteri di controllo e poiché nel caso della concentrazione cui partecipino imprese estranee al settore queste si sottomettono volontariamente al Trattato CECA, appare logico ammettere come rimedio giuridico rispetto alla decisione n. 385/81, secondo l'esempio dell'art. 66, n. 6, solo l'impugnazione delle decisioni di esecuzione individuali, ad esclusione del ricorso diretto contro la decisione generale. Poiché in proposito non valgono eventuali obiezioni di diritto costituzionale — è infatti assodato che il diritto comunitario non conosce un diritto d'impugnazione generale e che anche per le imprese carbosiderurgiche l'impugnazione di decisioni generali costituisce l'eccezione — la possibilità che il presente ricorso fosse accolto va esclusa, poiché l'azione dei produttori di tubi contro una decisione generale è irricevibile.
c)
Se non si vuole seguire questa tesi e — poiché si teme che altrimenti non si potrebbe parlare di adeguata tutela giurisdizionale — si ritiene invece opportuna l'applicazione analogica al caso presente dell'art. 33, 2° comma, ciò non implica certo che il ricorso sia senz'altro ricevibile. Poiché si tratta indubbiamente di una decisione generale, è necessario secondo la giurisprudenza che le ricorrenti denuncino in modo attendibile le ragioni per cui sostengono uno sviamento di potere nei loro confronti (sentenza 9 giugno 1964 nelle cause riunite 55-59 e 61-63, Acciaierie Fonderie Ferriere di Modena ed altre 7 ricorrenti e/l'Alta Autorità, Racc. 1964, pagg. 413, 446).
Se si considerano le allegazioni del ricorso da questo punto di vista, si trova in primo piano la censura di sviamento di procedura, che secondo il parere delle ricorrenti deve essere considerato come uno sviamento di potere. Di questo si potrebbe parlare quando una norma processuale sia utilizzata per provvedimenti per i quali non è destinata, in particolare quando sia stata applicata una procedura semplice per evitarne una più onerosa. Ai fini della presente fattispecie sarebbe importante che i legislatori nazionali abbiano stabilito quale cerchia di persone sia soggetta alla CECA. Poiché certamente i produttori di tubi non rientrano nell'ambito del Trattato CECA, questo avrebbe potuto essere esteso ad essi solo mediante emendamento — soggetto a ratifica — del Trattato ai sensi dell'art. 96 di questo, non già secondo la procedura dell'art. 95, che sarebbe stata di fatto seguita. Del tutto inamissibile sarebbe stato l'emanare la decisione — come è evidentemente avvenuto — secondo la procedura dell'art. 95, 1° comma. Per la così detta «piccola revisione» del Trattato ai sensi dell'art. 95, 3° e 4° comma — che è più ampia e dipende da pres.upposti più rigorosi — varrebbe il limite che essa può riguardare solo la modifica di poteri già esistenti, non già la creazione di poteri del tutto nuovi e che inoltre non possono essere cambiati né la struttura generale del Trattato, né il rapporto tra i poteri demandati alla Comunità e quelli riservati agli Stati membri. Se di ciò occorre tener conto già nel caso della piccola revisione, siffatti limiti dovrebbero senza dubbio valere anche per il procedimento — più semplice e che ammette un margine discrezionale più ridotto — di cui all'art. 95, 1° comma; nemmeno in questo caso si potrebbe affatto giungere all'estensione dell'ambito di validità personale del Trattato CECA e alla creazione di poteri del tutto nuovi come si sarebbe proposta l'impugnata decisione.
Le ricorrenti deducono poi lo sviamento di potere sotto forma di inosservanza degli scopi degli artt. 2, 3 e 4 nonché di ampliamento ingiustificato del potere d'informazione e di controllo. Esse rilevano a questo proposito che il richiamo contenuto nella decisione ai suddetti articoli non ha alcun autonomo significato, perché essi sono già inclusi nell'art. 95. L'inammissibile ampliamento dell'ambito di validità del Trattato CECA andrebbe pertanto contemporaneamente considerato come una violazione dei menzionati scopi del Trattato, perché la loro realizzazione sarebbe certo limitata al mercato del carbone e dell'acciaio e per questo varrebbe il limite indicato nell'art. 3.
Non si potrebbe infine — secondo le ricorrenti — mettere in dubbio che lo sviamento di potere sia stato commesso nei confronti delle ricorrenti e che esse — come risulta necessario in base alla giurisprudenza (sentenza 16 luglio 1956, nella causa 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique c/Alta Autorità, Race. 1955-1956, pagg. 197, 221) — ne siano state le vittime e l'oggetto. Evidentemente esse sarebbero state lese dall'ob-bligo di informazione e dal dovere di consentire i controlli. Esse sarebbero persino colpite in modo particolare in quanto legate ai loro fornitori da accordi a lunga scadenza, che escluderebbero un diverso uso del materiale fornito, ed i fornitori disporrebbero così di possibilità di controllo che renderebbero superflui gli ulteriori controlli diretti presso le ricorrenti.
Come la Commissione, io però dubito molto che quanto allegato dalle ricorrenti sia sufficiente ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del Trattato CECA.
aa)
Ciò vale soprattutto per il requisito del dedurre in modo attendibile che nei loro confronti è stato commesso uno sviamento di potere.
Cosa implichi questo requisito non è sufficientemente messo in evidenza dalla formulazione usata nella sentenza 16 luglio 1956 nella causa 8/55 (Race. 1955-1956, pagg. 197, 221) secondo cui si deve trattare di una impresa che costituisce l'oggetto o almeno la vittima dello sviamento di potere da essa asserito. Una spiegazione supplementare si trova già nella medesima sentenza, la quale indica che in un siffatto caso deve prevalere il fattore individuale. Ancora più precisa è poi la sentenza 9 giugno 1964 nelle cause riunite 55-59 e 61-63/63 (Racc. 1964, pagg. 413-451). Secondo questa il ricorrente deve sostenere di essere stato direttamente leso nei suoi interessi e che i suoi interessi personali sono stati direttamente danneggiati; non è comunque sufficiente che l'atto impugnato incida nella stessa misura su tutti i destinatari.
Secondo me le ricorrenti non hanno comprovato di essere proprio loro le vittime della normativa impugnata e che venga loro imposto un sacrificio particolare, che le distingue dalla cerchia generale dei produttori di tubi. A tal fine può difficilmente bastare il richiamo all'esistenza di contratti di fornitura a lungo termine con i produttori d'acciaio, perché in tal modo tutt'al più è stata messa in dubbio la necessità di un particolare regime di controllo nei confronti delle ricorrenti, ma non può invece essere dimostrato che con ciò sia stato imposto alle ricorrenti un sacrificio particolare. Non si può inoltre ignorare che dalle loro allegazioni — cosa certamente inammissibile — non emerge con chiarezza se l'esistenza di contratti di fornitura a lungo termine rendesse effettivamente superflui ulteriori controlli, per esempio con riguardo alle consegne al di fuori dei contratti o di altri fornitori, e ciò a prescindere completamente dal fatto che particolari rapporti di questo genere con i produttori di acciaio non sono certamente limitati alle ricorrenti, ma sono forse molto diffusi presso i produttori di tubi.
bb)
Oltre a ciò sono ancora giustificati dubbi sul se sia stato effettivamente dedotto in modo attendibile lo sviamento di potere.
— Circa il fatto che le ricorrenti adducono uno sviamento di procedura vorrei ricordare che l'avvocato generale Roemer nelle conclusioni del 1° giugno 1965, per le cause 3-4/64 — Chambre syndicale de la siderurgie française e 16 altri ricorrenti e/Alta Autorità (Race. 1965, pagg. 826, 846) ha espresso dubbi sul punto «se la censura di sviamento di procedura, parificabile in generale allo sviamento di potere, possa essere accolta nella categoria speciale del “détournement de pouvoir à leur égard”». Siffatti dubbi appaiono del tutto giustificati, in ogni caso ove — come nella presente fattispecie — si tratti dell'applicazione di una procedura generale e non di una procedura speciale, prevista per un gruppo determinato di destinatari. Si può inoltre ritenere che si possa parlare di sviamento di potere sotto forma di sviamento di procedura solo se una procedura viene seguita al posto di un'altra nell'ambito della sfera di competenza di un determinato organo. Ciò vale comunque nelle cause 2/57 (Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse c/Alta Autorità, sentenza 13 giugno 1958, Race. 1958, pag. 121) e 8/57, Groupement des Hauts Fourneaux et Aciéries Belges e/Alta Autorità, sentenza 13 giugno 1958, Race. 1958, pag. 213) in cui era stato sostenuto che invece dell'art. 59 e per eludere le disposizioni di tutela ivi contenute era stato applicato l'art. 53. Nella presente fattispecie, al contrario, la principale censura delle ricorrenti è che la Commissione non è affatto competente nei loro confronti e che, per quanto concerne le imprese di lavorazione, sono tuttora competenti gli Stati membri. Anche se si deve ammettere che non è stata con ciò dedotta la violazione di norme sulla competenza in senso vero e proprio — come le ricorrenti hanno sostenuto all' udienza a proposito del problema della ripartizione dei poteri tra gli Stati e la Comunità — non si può negare che una siffatta censura rientra nell'incompetenza e nella violazione del Trattato anziché nello sviamento di potere. Così, in una fattispecie che si configurava in modo simile a quella presente (sentenza 8 luglio 1965 nelle cause riunite 3-4/64, Chambre syndicale de la sidérurgie française e altri 16 ricorrenti e/Alta Autorità, Race. 1965, pag. 825) in merito alla censura — qualificata dai ricorrenti come sviamento di potere — secondo cui la Commissione si sarebbe arrogata dei poteri nei confronti di imprese commerciali, che non erano affatto soggette al Trattato, la Corte, accogliendo le conclusioni dell'avvocato generale che aveva evidenziato il problema, ha osservato che siffatta censura rientra effettivamente nella categoria dell'incompetenza. Benché d'altra parte nella sentenza 15 luglio 1960, causa 20/59 (Governo della Repubblica italiana e/Alta Autorità, Racc. 1960, pagg. 639, 671) — su cui le ricorrenti hanno molto insistito e in cui era in discussione anche il problema della carenza di potere legislativo della Commissione in merito all'art. 70 del Trattato CECA — la Corte di giustizia abbia parlato fra l'altro di sviamento della procedura d'esecuzione di cui all'art. 88, il quale non consente di emanare norme giuridiche nei settori per i quali gli Stati membri non hanno rinunciato alla loro sovranità, non si può tuttavia ignorare che si trattava del ricorso di uno Stato membro. Perciò non occorreva affrontare il problema se uno sviamento di procedura del tipo descritto potesse effettivamente essere considerato come uno sviamento di potere ai sensi dell'art. 33, 2° comma.
— Circa il fatto che le ricorrenti parlano inoltre di uno sviamento di potere sotto forma di una inosservanza ai norme materiali (cioé degli scopi degli artt. 2, 3 e 4), è evidente che nemmeno questo può portare ad un diverso risultato. Ad un più attento esame si può cioè comprendere che anche su questo punto non è stato posto in rilievo null'altro che l'estensione inammissibile del Trattato CECA ai produttori di tubi. Ora — come si è già detto — questo può difficilmente essere considerato come «sviamento di potere»; è qui molto più ovvia la qualificazione della censura come violazione del Trattato o incompetenza.
ce)
Di conseguenza, il ricorso non può essere considerato ricevibile neppure in caso di applicazione analogica dell'art. 33, 2° comma. A parte ciò, le possibilità di accoglimento vanno considerate inesistenti quanto meno perché le ricorrenti non hanno dedotto in modo attendibile che la normativa impugnata contiene uno sviamento di potere proprio nei loro confronti.
d)
Sebbene dopo di ciò non occorra più soffermarsi sul merito della domanda, vorrei ancora con pochissime parole esprimere il mio parere in proposito.
aa)
Se ci si ferma soltanto alla censura di sviamento di potere e alla classica definizione datane nella giurisprudenza, secondo cui l'indagine deve vertere in sostanza sullo scopo effettivo e sullo scopo d'istituto di un provvedimento (sentenza 21 giugno 1958 nella causa 8/57, Groupement des Hauts Fourneaux et Aciéries Belges e/Alta Autorità, Race. 1958, pag. 212), si può difficilmente ammettere che la decisione impugnata sia stata posta in essere con sviamento di potere.
Essa è stata adottata nel contesto della disciplina delle quote per l'acciaio e allo scopo di garantirne la corretta applicazione, cioé di far sì, mediante adeguati controlli, che la normativa eccezionale, cui, in ossequio al principio di proporzionalità, non si poteva rinunziare, restasse limitata ai semilavorati che effettivamente fossero trasformati in tubi. Soltanto a tal fine apparvero necessari alla Commissione determinati provvedimenti nei confronti dell'industria di trasformazione, per cui il Trattato, in particolare all'art. 58, non forniva alcuna base giuridica. Non risulta affatto che la Commissione abbia perseguito ulteriori scopi — si è parlato dell'inclusione dell'intera industria di trasformazione nell'ambito del Trattato CECA —. Perciò, non si può affatto sostenere che la Commissione abbia usato dei poteri, di cui riteneva di potersi valere ai sensi del Trattato, per scopi diversi da quelli espressamente indicati.
bb)
Un'indagine più ampia, cioé dal punto di vista della inosservanza dei limiti posti dall'art. 95, non mi sembra ammissibile nel presente procedimento. Se si volesse in proposito seguire le ricorrenti ad estendere ex officio il sindacato giurisdizionale ad altri asseriti gravi errori e marchiane illegalità, la legittimazione ad agire del singolo si avvicinerebbe di fatto a quella contemplata per gli Stati membri. Ciò non è compatibile col sistema di tutela giurisdizionale del Trattato CECA, secondo l'art. 33, 2° comma, del quale i singoli possono impugnare le decisioni generali soltanto entro limiti rigorosamente tracciati. Nemmeno la giurisprudenza — che ha sollevato d'ufficio determinate questioni — fornisce alcun appiglio a questo proposito.
cc)
Certo, se si seguissero le ricorrenti su questo punto, si potrebbero difficilmente eliminare gravi dubbi circa la legittimità della decisione n. 385/81. Non voglio ora approfondire oltre questo argomento, ma accontentarmi di questa osservazione generale. Ricorderò soltanto quello che, sotto diversi punti di vista, è emerso in corso di causa circa la questione della necessità di adottare la decisione n. 385/81, le allegazioni relative all'art. 95, 1° comma e ai limiti ad esso inerenti, nonché la giurisprudenza addotta dalle ricorrenti circa la piccola revisione del Trattato ai sensi dell'art. 95, 3° e 4° comma, con le sue massime sull'opportunità di non cambiare il rapporto tra le competenze della Comunità e quelle degli Stati membri (parere n. 1/60, Racc. 1960, pag. 111) massime che naturalmente possono valere anche per l'applicazione dell'art. 95, 1° comma.
3.
Dopo di questo occorre ancora dire una parola a proposito delle spese, sulle quali — come già detto — ai sensi dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura in un caso come quello in esame si deve provvedere in via equitativa. Se si accetta la mia valutazione delle probabilità di accoglimento del ricorso, esse potrebbero essere poste a carico delle ricorrenti. Cionondimeno, ci si potrebbe anche rifare alla giurisprudenza sull'art. 69, § 3, secondo cui per motivi eccezionali è possibile derogare alla norma. Ciò è vero in particolare quando sono in discussione difficili e complesse questioni giuridiche o si tratta di una situazione giuridica incerta (sentenza 13 luglio 1961, cause riunite 2 e 3/60, Niederrheinische Bergwerks-Aktiengesellschaft ed altri c/Alta Autorità, Racc. 1961, pagg. 249, 280; sentenza 23 aprile 1956, cause riunite 7 e 9/54, Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises c/Alta Autorità, Racc. 1955-1956, pagg. 53, 103); sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 46 e 47/59, Meroni e C., Milano c/Alta Autorità, Racc. 1962, pagg. 763, 810; sentenza 2 giugno 1974, causa 175/73, Union syndicale — Service public européen — Bruxelles, Denise Massa e Roswitha Kortner c/ Consiglio, Racc. 1974, pag. 917, 926). Abbiamo qui senza dubbio a che fare con un caso di questo tipo, per il quale — se non m'inganno — non esiste alcun precedente e che la Commissione stessa all'udienza ha definito «una vertenza giudiziaria con problemi fuori dell'ordinario». Riterrei quindi opportuno che fosse deciso nel senso che ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese.
4.
Concludendo propongo perciò di dichiarare che non vi è luogo a provvedere e di disporre che le spese di causa siano compensate.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy