CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 9 FEBBRAIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Punto di partenza della presente causa, in cui di nuovo si tratta dell'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, è un procedimento penale promosso dalle autorità belghe contro l'albergatore e ristoratore belga Joseph Blesgen. Questi veniva condannato — con sentenza del Tribunale penale di Verviers 21 dicembre 1977 — per trasgressione degli artt. 1, 2 e 14 della legge belga 29 agosto 1919 sul regime degli alcolici (cosiddetta legge Vandervelde) per avere, come recidivo e in qualità di titolare di uno spaccio di bevande da consumare sul posto, detenuto e venduto bevande alcoliche con gradazione superiore a 22 gradi alla temperatura di 15 gradi centigradi.
Dopo che la sentenza era stata confermata dalla Cour d'appel di Liegi, sezione penale, l'imputato proponeva ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation belga, sostenendo che gli artt. 1 e 2 della legge di cui sopra, anche se sono applicati senza distinzione ai prodotti nazionali e a quelli importati e non hanno lo scopo di proteggere la produzione nazionale, costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione di bevande alcoliche fra gli Stati membri, ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE, poiché creano restrizioni del consumo delle bevande stesse. Tali disposizioni non sarebbero neppure giustificate da uno dei motivi di cui all'art. 36 del Trattato CEE, specialmente quello della tutela della salute e della vita delle persone, poiché in merito alla tutela di tali beni non vi sarebbe alcuna necessità attuale concretizzabile che possa come tale essere ammessa nell'intera Comunità.
La Cour de cassation belga che deve decidere sulla compatibilità degli artt. 1 e 2 della legge belga col diritto comunitario, con pronuncia 18 marzo 1981 ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se la nozione di “misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione”, cui fa riferimento l'art. 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, vada interpretata nel senso che rientrano nel divieto contemplato da tale norma:
a)
i provvedimenti di carattere legislativo che vietano il consumo, la vendita o l'offerta, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche (vale a dire di bevande la cui gradazione sia superiore a 22 gradi alla temperatura di gradi centigradi) da consumarsi sul posto nei luoghi aperti al pubblico, vale a dire negli spacci di bevande, negli alberghi, nei ristoranti, nei locali di divertimento, nei magazzini, nei chioschi, sui battelli, sui treni, sui tram, nelle stazioni, nelle officine o cantieri, nonché sulla pubblica via, anche qualora tale divieto si applichi indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati e non abbia lo scopo di proteggere la produzione nazionale;
b)
i provvedimenti legislativi che vietino ai rivenditori di bevande per il consumo sul posto di detenere quantitativi di bevande alcoliche (nell'accezione indicata in precedenza) tanto nelle parti del locale aperte al pubblico quanto nelle altre parti dello stesso, nonché nell'abizione attigua, anche qualora tale divieto si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati e non abbia la scopo di proteggere la produzione nazionale».
In caso di soluzione affermativa della prima questione:
«2.
Se la nozione di misure di effetto equivalente “giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone” cui fa riferimento l'art. 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, vada interpretata nel senso che provvedimenti quali descritti alle lettere a) e b) della questione 1 possano o debbano ritenersi giustificati dai motivi indicati sopra nel dispositivo della presente pronunzia».
Ecco il mio parere in proposito:
I — Sulla prima questione
1.
Alla lettera a) il giudice proponente desidera conoscere i criteri d'interpretazione che gli consentano di giudicare se un divieto come quello dell'art. 1 della legge Vandervelde — l'art. 3 della medesima legge stabilisce soltanto che sono considerate bevande alcoliche tutte le bevande con gradazione superiore a 22 gradi alla temperatura di 15 gradi centigradi — rientri nel novero delle restrizioni quantitative all'importazione o delle misure di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE. Mentre la questione indicata alla lett. b) deve consentire al giudice proponente di pronunciarsi sulla compatibilità dell'art. 2 della legge belga con l'art. 30 del Trattato CEE.
Le due disposizioni della legge belga sul regime degli alcolici (in prosieguo dirò semplicemente la «legge») hanno in comune il fatto che non vietano la vendita o la detenzione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 22 gradi in se stessa e in generale nel Regno del Belgio, ma solo il consumo e la detenzione dei prodotti de quibus nei luoghi in esse indicati. Perciò non si tratta di una normativa sullo smercio, ma viene solo limitato l'uso degli alcolici in questione nelle ipotesi sopra menzionate. Il divieto di detenzione di cui all'art. 2 della legge serve evidentemente a garantire l'osservanza del divieto di consumo, che altrimenti non potrebbe essere veramente controllata dalle competenti autorità. Tale destinazione ad uno scopo preciso giustifica la trattazione congiunta delle due norme. Se dovesse, in altre parole, risultare che il divieto di consumo va considerato una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE, ciò varrebbe ugualmente per il divieto di detenzione di cui all'art. 2 della legge e viceversa.
2.
Nell'esaminare se la normativa de qua vada considerata una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE, va anzitutto ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( 2 ), in mancanza di una disciplina comunitaria della produzione e dello smercio di un prodotto, compete agli Stati membri emanare per il loro territorio tutte le disposizioni relative alla produzione, alla vendita e al consumo del prodotto stesso. In merito alla legge del 1919 in esame va inoltre osservato che le restrizioni ivi contemplate — come mettono in rilievo il giudice proponente e le altre parti in causa — servono tanto alla tutela della salute del corpo e della mente, quanto alla lotta contro l'alcolismo in generale, specialmente con riferimento ai suoi effetti criminogeni, che sono oggi ancora più gravi a causa della circolazione stradale, nonché ai gravi oneri che ne derivano sotto il profilo sociale, morale e materiale per l'economia e per le famiglie. Poiché la Comunità non ha potuto adottare, né ha adottato, in questo settore alcuna disposizione, si deve in via generale ammettere che per la disciplina dello spaccio e della detenzione di alcolici sono rimasti competenti i singoli Stati membri e che sono perciò possibili normative diverse per i singoli Stati.
Il presupposto è tuttavia, come ha altresì sottolineato la Corte di giustizia in numerose sentenze, che tali disposizioni non ostacolino il commercio nell'ambito della Comunità, dovendo essere considerate misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE. È quindi essenziale accertare se la normativa de qua vada considerata un ostacolo per il commercio ai sensi della detta disposizione.
Tanto l'imputato nel procedimento principale, quanto i Governi britannico e francese, nonché la Commissione, chiedono che la questione sia risolta affermativamente, prendendo per base la formula scelta della Corte per la prima volta nella sentenza Dassonville ( 3 ) e spesso ripetuta, secondo cui «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative». Stando a questa ampia formula — che in seguito, come dimostra ad esempio la sentenza Vriend ( 4 ), è stata persino estesa a «qualsiasi normativa nazionale» che abbia le stesse caratteristiche — secondo i suddetti partecipanti al procedimento non si può escludere che la normativa de qua ostacoli la vendita degli alcolici importati nel Belgio da altri Stati membri.
Le opinioni divergono solo per quanto riguarda la giustificazione delle asserite misure di effetto equivalente. Alla luce delle sentenze della Corte Cassis de Dijon, Gilli e Keldermann ( 5 ) è pacifico che tali norme possono essere giustificate qualora siano «necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori». Secondo il Governo francese e, in ultima analisi, anche secondo quello belga, le disposizioni di cui trattasi servono anzitutto alla lotta contro l'alcolismo e sono quindi assolutamente necessarie per la salute pubblica ai sensi della suddetta massima.
L'imputato nella causa principale ed il Governo britannico negano invece in sostanza siffatto motivo di giustificazione. A prescindere dal fatto che sarebbe dubbio che la normativa de qua persegua ancora oggi il medesimo scopo come al momento della sua promulgazione, si dovrebbe comunque partire dal principio che essa non costituis'ce il modo più semplice per raggiungere tale scopo, come dimostrano i sistemi di concessione degli altri Stati membri. Quindi il provvedimento andrebbe in realtà considerato come una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri. La Commissione infine rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta agli Stati membri dimostrare che la normativa è necessaria per la tutela della salute pubblica e che tale prova non è stata in fin dei conti fornita dal Regno del Belgio.
Infine, tutti concordano sul fatto che, qualora si volesse ricercare la giustificazione nell'art. 36 del Trattato CEE, gli argomenti addotti dovrebbero valere anche per questa disposizione.
3.
Ora, contrariamente a tali proposte di soluzione le quali, prendendo per base la «formula Dassonville», ne desumono tutte più o meno che la legge belga va considerata una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 e si concentrano quindi sull'esame dei motivi di giustificazione, a me sembra più che dubbio che la normativa di cui trattasi, che vale indistintamente per gli alcolici importati e per quelli nazionali, rientri nell'ambito d'applicazione dell'art. 30 del Trattato CEE. Già secondo la lettera del suddetto articolo sono vietate fra gli Stati metnbrì solo «le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». Ciò sta a provare che tale disposizione vale solo nel caso in cui le norme nazionali ostacolano il traffico di confine delle merci, vuoi che sia contrastata o resa del tutto impossibile la stessa importazione di merci da altri Stati membri, vuoi che sia solo reso difficile lo smercio dei prodotti importati. Per questo anche l'art. 30, come le altre libertà fondamentali contenute nel Trattato, in quanto specifica espressione di un divieto generale di discriminazione, deve impedire che le merci importate ricevano all'atto dello smercio un trattamento peggiore «de jure» o anche «de facto» rispetto ai prodotti nazionali analoghi. Questa considerazione porta già alla conclusione che possono rientrare nell'ambito d'applicazione dell'art. 30 solo i provvedimenti nazionali che sono in modo specifico atti a pregiudicare gli scambi commerciali tra gli Stati, o che, per dirla con l'art. 36, costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri.
A questo proposito è in fin dei conti indifferente, come si desume da numerose sentenze della Corte, che la discriminazione abbia luogo in forza di norme diverse — per i prodotti nazionali e, rispettivamente, per quelli stranieri — ovvero in forza di disposizioni uniformi che si applichino nello stesso modo ai prodotti nazionali e a quelli stranieri. Una differenza fra le norme diverse e quelle uniformi sussiste solo in quanto le prime, nel caso in cui portano ad una discriminazione nello smercio dei prodotti importati, richiedono sempre una giustificazione per il trattamento differenziato, mentre non ve ne è bisogno per le norme uniformi, le quali di fatto non portano ad una discriminazione delle merci importate rispetto a quelle nazionali.
Se non m'inganno, anche la Corte si è finora chiesta se una disposizione fosse giustificata dai motivi indicati nell'art. 36 o da ulteriori motivi, solo quando era certo quanto meno che la norma in esame, anche se formalmente applicata in modo uniforme, portava di fatto ad un diverso trattamento delle merci nazionali rispetto a quelle importate. Lo scopo — prevenire le discriminazioni nella libera circolazione delle merci — è tuttavia emerso — come si deve ammettere — solo in più o meno ampia misura. Mentre inizialmente, come ad esempio nella sentenza «Sekt» e «Weinbrand» ( 6 ), la lotta contro le discriminazioni era posta in primo piano, in una serie di sentenze successive, cominciando con la causa Cassis de Dijon o anche nelle sentenze Gilli e Kaldermann, tale intento non è più così chiaramente espresso. In queste cause, che avevano ad oggetto una normativa nello smercio applicata in modo uniforme, la Corte ha riconosciuto che vi sono scopi di interesse generale, in particolare l'efficacia dei controlli fiscali, la protezione della salute pubblica, la lealtà dei negozi commerciale e la difesa dei consumatori, che possono prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci. Tuttavia, anche nelle suddette cause la Corte è partita dal principio che le norme nazionali erano atte ad ostacolare direttamente od indirettamento, in atto o in potenza gli scambi intracomunitari, impedendo, come si può presumere, lo smercio di prodotti stranieri.
Ad esempio, nella causa Gilli, era chiaro che il divieto di mettere in commercio prodotti che contengano acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino rendeva impossibile la vendita in Italia di altre specie di aceto di frutta. Nella causa Keldermann la Corte ha affermato che «l'estensione, ai prodotti importati, dell'obbligo di contenere un certo quantitativo di materia secca può escludere la distribuzione nello Stato di cui trattasi di pane originario di altri Stati membri». Anche nella causa Cassis de Dijon la Corte è partita dal presupposto che le prescrizioni relative alla gradazione minima delle bevande alcoliche hanno carattere discriminatorio, affermando che «l'effetto pratico di prescrizioni di tal genere consiste principalmente nel garantire un vantaggio alle bevande con alta gradazione alcolica, allontanando dal mercato nazionale i prodotti di altri Stati membri non rispondenti a questa specificazione».
In un altro gruppo di sentenze, che avevano ad oggetto discipline nazionali dei prezzi, non si trattava invece della questione che le merci straniere, le quali in quanto tali non' potevano possedere determinate caratteristiche prescritte, fossero escluse dal mercato nazionale, bensì che per determinati prodotti vi era una disciplina nazionale dei prezzi. Nell'accertare se tale disciplina di prezzi andasse considerata una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE la Corte — tanto nella causa INNO, quanto nelle cause van Tiggele e Danis ( 7 ) — ha ribadito la definizione di misura di effetto equivalente già contenuta nella sentenza Dassonville. Essa ha però chiaramente affermato nelle tre sentenze che una disciplina nazionale dei prezzi applicata indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati «non può come tale costituire una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione». Una siffatta disciplina dei prezzi però — come è detto nelle sentenze sopra menzionate — può avere un effetto del genere se è configurata in modo da rendere impossibile lo smercio dei prodotti importati o da ostacolarlo rispetto ai prodotti nazionali analoghi. Sulla scorta delle suddette sentenze diventa secondo me particolarmente chiaro che la Corte vuole che una normativa nazionale applicata senza distinzioni venga considerata una misura di effetto equivalente solo qualora, al momento della vendita, i prodotti importati siano discriminati rispetto a quelli nazionali analoghi.
Infine, nella causa Groenveld ( 8 ), la Corte ha avuto la possibilità di precisare ancora meglio la nozione di misure di effetto equivalente. In detta causa si trattava di giudicare una norma nazionale, con cui solo ad un determinato gruppo di produttori, cioè ai fabbricanti di salumi, veniva vietato di lavorare carne equina e di detenerne scorte, senza che fosse fatta una distinzione tra i prodotti destinati all'esportazione e quelli destinati alla vendita nel paese. La Corte affermava che «l'art. 34 del Trattato riguarda i provvedimenti nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale od al mercato interno dello Stato interessato, a detrimento della produzione o del commercio di altri Stati membri». Coll'ulteriore criterio delle restrizioni specifiche delle correnti di esportazione la Corte ha chiaramente fatto intendere che le norme nazionali applicate indistintamente, le quali non abbiano di per sé nulla a che fare col passaggio di confine delle merci e tutt'al più producano effetti secondari per il commercio tra gli Stati membri, non possono ricadere sotto il divieto di cui agli artt. 30 e segg. del Trattato CEE.
Conseguentemente, anche nella già menzionata sentenza United Foods (v. nota 1) è detto che l'art. 30 mira tra l'altro all'eliminazione degli ostacoli che «riguardano specificamente i prodotti importati».
Facendo specifico riferimento alla formula usata nella sentenza Groenveld, la Corte ha poi dichiarato nella causa Oebel ( 9 ) che gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE non ostano alla normativa nazionale che vieti durante la notte la fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria, poiché questa rientra nell'ambito della politica economica e sociale e si applica, secondo criteri obiettivi, a tutte le imprese di un settore determinato, stabilite sul territorio nazionale, senza creare alcuna differenza di trattamento in ragione della nazionalità degli operatori e senza distinguere tra il commercio interno dello Stato interessato e quello di esportazione.
Secondo me, questo criterio della specifica restrizione delle importazioni recentemente elaborato dalla Corte collima in particolare con la nozione di misure di effetto equivalente posta a base della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50/CEE (GU n. L 13, 19 gennaio 1970, pag. 29). Ai sensi dell'art. 3, 1o comma, di tale direttiva possono cioè rientrare nel divieto dell'art. 30 del Trattato CEE le disposizioni, relative alla distribuzione di merci, applicate indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati, «i cui effetti restrittivi sulla libera circolazione della merci eccedono il contesto degli effetti propri di una regolamentazione commerciale». Ciò in particolare avviene secondo l'art. 3, 2o comma, della direttiva, «quando gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci sono sproporzionati rispetto al risultato perseguito» oppure «quando il medesimo obiettivo può essere raggiunto con altro mezzo che intralci in minor misura gli scambi». Anche qui è detto chiaramente che possono rientrare nell'ambito d'applicazione dell'art. 30 del Trattato CEE solo le disposizioni nazionali che sono atte a ostacolare gli scambi tra gli Stati, mettendo in svantaggio al momento della distribuzione i prodotti importati rispetto a quelli nazionali.
In questa prospettiva, circa la normativa belga in esame — la quale rientra senza dubbio nell'ambito della politica sanitaria e sociale e persegue lo scopo di impedire lo spaccio di alcolici ad alta gradazione nei luoghi ivi indicati — resta anzitutto da dire che con ciò non viene ostacolato lo smercio degli alcolici come tali nel territorio belga. Di conseguenza, non vengono neppure ostacolati gli scambi commerciali tra gli Stati come tali con la sola limitazione che gli alcolici ad alta gradazione, determinati secondo criteri obiettivi che valgono tanto per i prodotti nazionali, quanto per quelli importati, non devono essere esitati né, rispettivamente, detenuti nei locali indicati dalla legge belga.
4.
Rimane quindi solo da accertare se la normativa — nonostante la sua validità indiscriminata — miri a determinare o determini una specifica restrizione delle correnti di esportazione, danneggiando in tal modo di fatto i prodotti importati rispetto a quelli nazionali. Un effetto protezionistico del genere potrebbe al massimo aversi se, come sostengono l'imputato nella causa principale ed il Governo inglese, il divieto di vendita fosse configurato in modo da includervi in primo luogo ed in misura predominante i prodotti stranieri.
Ora, come ci è stato detto, la legge che risale al 1919 ha tra l'altro avuto la conseguenza di far regredire la produzione belga di acquavite. Nonostante tale regresso, però, come dimostra uno sguardo alla statistica esibita dalla Commissione, sull'importazione ed il consumo di acquavite negli Stati membri della Comunità, buona parte degli alcolici ad alta gradazione consumati nel Belgio sono di produzione nazionale. Così ad esempio nel 1978 il consumo ammontava complessivamente a 234000 ettolitri di alcool puro. Per contro venivano importati solo 146000 hi, di cui 140000 hi provenivano da Stati membri della Comunità. Nel 1979 erano consumati 220000 hl di alcool puro, dei quali venivano importati 152000 hi: 146000 hi da Stati membri. Infine l'anno 1980 indica un consumo di 234000 hi di alcool puro ed un'importazione complessiva di 174000 hi, di cui 170000 hi dai paesi della Comunità.
Queste cifre dimostrano anzitutto l'esistenza di una notevole produzione nazionale di acquaviti, che ai fini della normativa ricevono lo stesso trattamento dei prodotti importati. In secondo luogo la statistica dimostra un aumento tutt'altro che trascurabile delle importazioni di fronte ad un consumo più o meno costante di alcolici ad alta gradazione. Anche questa circostanza parla a favore della tesi che la normativa de qua, ammesso che sia in grado di influenzare le correnti di importazione, non agisce a danno dello smercio di prodotti stranieri.
Del pari è insostenibile la tesi che il divieto di vendita di alcolici con gradazione superiore a 22 gradi favorisca Industria belga della birra. Già dallo spirito dell'art. 30 si desume che possono essere considerate misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione solo le norme che danneggiano i prodotti importati rispetto a quelli nazionali analoghi o che si trovino con essi in concorrenza e determinano quindi un vantaggio concorrenziale per i secondi. Cosa che la Corte — accogliendo le mie conclusioni 2 luglio 1980 — ha confermato con sentenza 10 luglio 1980, nella causa 152/78, concernente la pubblicità delle bevande alcoliche ( 10 ). Essa si è espressamente richiamata, per quanto riguarda l'analogia ed il rapporto di concorrenza dei prodotti allora in questione, alla sentenza 27 febbraio 1980 nella causa 168/78 relativa al regime fiscale delle acquaviti ( 11 ). Ora, da tale sentenza si evince che le acquaviti costituiscono, nell'ambito del più esteso gruppo delle bevande alcoliche, un gruppo che può essere distinto in quanto dotato di particolari caratteristiche, quali la produzione per distillazione, un contenuto alcolico relativamente alto, ecc. Ne consegue, per converso, che la birra, la quale è ottenuta da un semplice processo di fermentazione ed è caratterizzata da un tasso alcolico relativamente basso, non va considerata analoga all'acquavite né, per quanto riguarda il consumo, si trova in concorrenza con essa. Non si può quindi neppure sostenere che il divieto di vendita ostacoli lo smercio dell'acquavite importata a favore della birra nazionale.
Contro tale effetto protezionistico parla inoltre, come ha giustamente rilevato il Governo belga, il fatto che tutte le bevande alcoliche ottenute con un semplice processo di fermentazione, quindi anche il vino — che non viene affatto prodotto nel Belgio — possono essere vendute liberamente. Perciò, se si volesse ritenere esistente un effetto protezionistico, ne potrebbero trarre profitto anche i prodotti stranieri.
La normativa non va infine neppure ritenuta una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, per il fatto che il divieto di vendita esisterebbe solo nel Belgio, mentre tutti gli altri Stati membri della Comunità combatterebbero l'alcolismo con un diverso sistema di licenze o concessioni per le mescite. Come la Corte ha affermato nella sentenza van Dam ( 12 ) nonché nella sentenza Oebel, l'applicazione di disposizioni nazionali non può essere considerata una trasgressione del principio fondamentale di non discriminazione solo perché altri Stati membri applicano disposizioni meno rigorose.
Per questi motivi, tenuto conto della menzionata giurisprudenza, giungo alla conclusione che la normativa in questione, applicata indistintamente, non è in se stessa atta a limitare in modo specifico l'importazione di prodotti alcolici ad alta gradazione. In particolare i prodotti importati non vengono discriminati nello smercio rispetto ai prodotti nazionali analoghi. La normativa non va quindi considerata una misura vietata di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE.
II — Di conseguenza non è necessario accertare se il provvedimento sia giustificato dai motivi indicati nell'art. 36 del Trattato CEE o da quelli elaborati dalla giurisprudenza della Corte.
Per il caso che la Corte non dovesse accogliere la mia tesi, mi permetto in via subordinata di osservare che la valutazione — prescritta dalla giurisprudenza — degli interessi contrapposti (la libera circolazione delle merci, da un lato, e gli scopi di politica sanitaria e sociale perseguiti dalla normativa nazionale, dall'altra), deve far ritenere giustificato il provvedimento. Nel medesimo senso si è pronunciata del resto anche la Commissione, contrariamente alla tesi che ha qui sostenuto, nella risposta del 27 gennaio 1978 all'interrogazione scritta dell'on. Cousté relativa alla vendita di bevande alcoliche nel Belgio (GU n. C 56, 6 marzo 1978, pag. 8).
III — Propongo pertanto di risolvere come segue la questione pregiudiziale:
L'art. 30 del Trattato CEE non preclude un provvedimento di carattere legislativo come quello di cui all'art. 1, n. 1, e agli artt. 2 e 3 della legge belga 29 agosto 1919 sul regime degli alcoli, nella versione della legge 2 aprile 1965.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Fra le recenti sentenze si indicano qui: la sentenza 7 aprile 1981, causa 132/80, NV United Foods e/Stato belga, Race. 1981, pag. 995; la sentenza 17 giugno 1981, causa 113/80, Commissione e/Irlanda, Race. 1981, pag. 1625; la sentenza 17 dicembre 1981, causa 272/80, procedimento penale a carico di Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten BV, non ancora pubblicata.
( 3 ) Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Benoit e Gustave Dassonville, Race. 1974, pag. 837.
( 4 ) Sentenza 26 febbraio 1980, causa 94/79, procedimento penale a carico di Pieter Vriend, Race. 1980, pag. 327.
( 5 ) Sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentrale AG e/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Race. 1979, pagg. 649, 662, punto 8 della motivazione; sentenza 26 giugno 1980, causa 788/79, procedimento penale a carico di Herbert Gilli e Paul Andres, Race. 1980, pag. 2071; sentenza 19 febbraio 1981, causa 130/80, procedimento penale a carico di Fabriek voor Hoogwaardige Voedingsprodukten Keldermann B.V., Race. 1981, pag. 527.
( 6 ) Sentenza 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione e/Repubblica federale di Germania, Race. 1975, pae. 181.
( 7 ) Sentenza 16 novembre 1977, causa 13/77, GB INNO BM e/Vereniging van de Kleinhandelaars in Tabak (ATAB), Race. 1977, pag. 2115; sentenza 24 gennaio 1978, causa 82/77, Pubblico ministero del Regno dei Paesi Bassi e/Jacobus Philippus van Tiggele, Race. 1978, pag. 25; sentenza 6 novembre 1979, cause riunite 16-20/79 — procedimenti penali a carico di Joseph Danis ed altri; Race. 1979, pag. 3327.
( 8 ) Sentenza 8 novembre 1979, causa 15/79, P.B. Groenveld c/Produktschap voor Vee en Vlees, Race. 1979, pag. 3409.
( 9 ) Sentenza 14 luglio 1981, causa 155/80, Sergius Oebel, Race. 1981, pag. 1993.
( 10 ) Sentenza 10 luglio 1980, causa 152/78, Commissione e/Repubblica francese, Race. 1980, pag. 2299.
( 11 ) Semenza 27 febbraio 1980, causa 168/78, Commissione e/Repubblica francese, Race. 1980, pag. 347.
( 12 ) Sentenza 3 luglio 1979, cause riunite 185-204/78, procedimenti penali contro la Ditta J. van Dam en Zonen, Race. 1979, pag. 2345.
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