CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 13 GENNAIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel marzo 1979, (l'«Administration des ponts et chaussées» lussemburghese bandiva una gara d'appalto relativa alla costruzione dell'autostrada per Arlon. A questa gara d'appalto, «aperta» ai sensi della direttiva del Consiglio n. 71/305, partecipava — tra le altre imprese — la ditta Transporoute et Travaux, con sede nel Belgio, la quale presentava indubbiamente l'offerta più bassa. Tuttavia, con provvedimento 7 giugno 1979 il Ministro dei lavori pubblici affidava i lavori non già a detta impresa, bensì ad un gruppo d'imprese rappresentato da un imprenditore lussemburghese, motivando che questo aveva fatto l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Avverso tale decisione, la Transporoute proponeva ricorso, in data 10 ottobre 1979, dinanzi al Consiglio di Stato lussemburghese. L'argomento principale consisteva nel fatto che il provvedimento impugnato era in contrasto con l'art. 33, n. 3 del regolamento granducale 6 novembre 1974«portant: 1. institution d'un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour compte de l'État; 2. fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la commission des soumission»), in forza del quale l'aggiudicazione spetta a chi presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'amministrazione ribatteva richiamandosi del pari all'art. 33 del summenzionato regolamento granducale, in forza del quale aggiudicatarie possono essere solo le imprese che soddisfino le condizioni dell'art. 1 di tale regolamento. Al 4° comma dell'art. 1 è detto che, «sous réserve de dispositions divergentes inscrites dans les conventions internationales et notamment dans les dispositions à venir en application du Traité de Rome», le imprese straniere non stabilite nel Granducato del Lussemburgo devono, prima di ottenere l'aggiudicazione, soddisfare le stesse condizioni cui soggiaciono, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, le imprese nazionali. Ora, il 1o comma stabilisce — e la ricorrente non soddisfa tale condizione, non avendo mai avanzato tale richiesta — che l'appalto può essere aggiudicato solo ad imprese che siano in possesso di una valida autorizzazione di stabilimento, rilasciata dal Governo lussemburghese.
In proposito la ricorrente si rifa all'art. 24 della già citata direttiva del Consiglio n. 71/305 «che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici», dove è detto:
«Ogni imprenditore che voglia partecipare ad un appalto di lavori pubblici può essere invitato a documentare la sua iscrizione nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro dov'è stabilito: per il Belgio, il “Registre du Commerce” — “Handelsregister”,...»
La ricorrente sostiene che le autorità lussemburghesi dovevano considerare i documenti di iscrizione, dinanzi a voi prodotti e rilasciatile dalle autorità belghe, come equipollenti, ai sensi dell'art. 1, 4° comma del già citato regolamento granducale, e che, di conseguenza, non potevano pretendere altro.
L'amministrazione convenuta sosteneva poi che, in realtà, l'offerta della ricorrente non poteva essere considerata la più favorevole dal punto di vista economico. Non se ne era, con ragione, tenuto conto, in quanto parecchi prezzi risultavano eccezionalmente bassi e così poco adeguati all'entità dei lavori che l'amministrazione, non potendo aspettarsi un' esecuzione delle opere a regola d'arte, aveva dovuto considerarli inaccettabili ai sensi dell'art. 32 del regolamento granducale 6 novembre 1974. La ricorrente contesta quanto sopra, e replica che l'amministrazione lussemburghese, in tale contesto, ha violato l'art. 29, n. 5 della direttiva del Consiglio n. 71/305, in quanto non l'ha invitata — benché ciò sia indispensabile in caso di offerte eccezionalmente basse — a presentare le pezze necessarie per verificare le singole voci dell'offerta, e non le ha segnalato quali pezze debbano considerarsi inaccettabili.
Con sentenza 11 marzo 1981, il Consiglio di Stato lussemburghese ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se le direttive CEE 26 luglio 1971, nn. 71/304 e 71/305, e più particolarmente l'art. 24 della direttiva n. 71/305, ostino a che l'amministrazione aggiudicatrice possa subordinare l'aggiudicazione di un appalto a un offerente stabilito in un altro Stato membro alla condizione che detto offerente, oltre ad essere regolarmente.iscritto nel registro professionale del paese in cui è stabilito, sia in possesso di un'autorizzazione di stabilimento rilasciata dal Governo dello Stato membro nel quale ha luogo l'aggiudicazione.
2.
Se l'art. 29, n. 5, della direttiva CEE n. 71/305 imponga all'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo di chiedere all'offerente le cui offerte, a suo avviso, presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione fornita, la giustificazione dei relativi prezzi prima di verificarne la composizione e di decidere in merito all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero detta norma lasci, in un caso del genere, alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice la valutazione del se chiedere o no queste precisazioni.»
Ecco il mio punto di vista in proposito:
1.
Si deve anzitutto osservare che l'autorizzazione di stabilimento prevista dalla normativa lussemburghese, che ha importanza determinante nella causa principale e che viene rilasciata a norma della legge 2 giugno 1962, modificata nel 1964, alle imprese che non hanno la loro sede nel Lussemburgo, dipende unicamente dalla prova della cosiddetta «buona reputazione» (combinato disposto degli artt. 6 e 20 della legge sopramenzionata). Fra l'altro, si richiede a tale scopo un estratto del casellario giudiziale e l'attestazione che non è pendente alcuna procedura fallimentare. Per quanto riguarda invece le capacità professionali, le persone e le imprese non stabilite nel Lussemburgo non sono manifestamente tenute a comprovarle.
2.
Riguardo alla prima questione, che riguarda in particolare la direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, n. 71/304 «concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di appalti di lavori pubblici e all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali», e la già citata direttiva n. 71/305, nonché il relativo art. 24, si deve tener conto delle seguenti considerazioni.
a)
Ci si deve anzitutto chiedere se, dalla direttiva n. 71/305, in particolare dal titolo IV, sulle norme comuni di partecipazione, e dal capitolo 1 di questo («Criteri di selezione qualitativa»), si possa inferire che l'elenco, ivi contenuto, di documenti ed attestati che vengono richiesti e vanno presentati sia esauriente, nel senso che le autorità nazionali non possono pretenderne altri nemmeno qualora siano prescritti da una normativa non discriminatoria.
A ragione è stato generalmente rilevato che lo scopo di questa direttiva consiste nel provvedere, attraverso il coordinamento delle procedure nazionali, all'eliminazione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici. Appare quindi incompatibile, sia con lo spirito, sia con le ben precise disposizioni della direttiva, che le autorità nazionali fissino ulteriori o diversi requisiti per l'ammissione ad una gara d'appalto.
Così l'art. 23 della direttiva fissa in particolare i casi in cui le imprese possono venir escluse dalla partecipazione. La stessa disposizione stabilisce altresì, in modo estremamente concreto, quali prove debbano considerarsi sufficienti in tale con-testo. A norma dell'art. 24, si può richiedere alle imprese che vogliono partecipare ad un appalto di lavori pubblici di fornire la prova dell'iscrizione nel registro professionale a norma delle leggi dello Stato membro in cui sono stabilite. L'art. 25 determina il modo in cui si deve dimostrare la capacità finanziaria ed economica delle imprese interessate a partecipare alla gara. L'art. 26 contempla il modo di dimostrare la capacità tecnica. Infine, l'art. 28 reca disposizioni riguardanti l'obbligo imposto agli Stati membri, ove esistano elenchi ufficiali di imprese ammesse ad appalti di lavori pubblici, di adattarli alle disposizioni della direttiva, gli effetti dell'iscrizione in detti elenchi — iscrizione certificata dalle competenti autorità — nonché quali certificati siano necessari per l'iscrizione delle imprese di altri Stati negli elenchi stessi.
A favore della tesi secondo cui gli Stati membri non possono stabilire requisiti supplementari per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione, si esprime già la lettera della disposizione iniziale dell'art. 20, dove è detto:
«L'aggiudicazione dell'appalto è fatta sulla base di criteri previsti al capitolo 2 del presente titolo, previo accertamento dell'idoneità degli imprenditori non esclusi dalla gara in virtù dell'art. 23, effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli artt. da 25 a 28».
A favore della tesi secondo cui i criteri di esclusione sarebbero esaurientemente elencati nell'art. 23, oltre che sulla lettera dell'art. 20, ci si può basare anche sul fatto che, altrimenti, i numeri 2-4 dell'art. 23 sarebbero privi di senso. È stato sostenuto in proposito, cosa che va considerata come dimostrazione adeguata e che è di particolare interesse, che si tratta in ogni caso di certificati e documenti dello Stato d'origine dell'impresa partecipante, e non di documenti che ci si debba procurare nello Stato che bandisce la gara d'appalto. È inoltre significativo che solo l'art. 25 — in cui si tratta della dimostrazione delle capacità finanziaria ed economica, che è irrilevante ai fini dell'autorizzazione di stabilimento a norma della legislazione lussemburghese, — parli del fatto che l'amministrazione aggiudicatrice deve precisare quali delle referenze, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), e), devono essere fornite, mentre l'art. 26 — che disciplina le diverse possibilità di dimostrare la capacità tecnica — stabilisce soltanto, in ultima analisi, che le amministrazioni aggiudicatrici devono precisare, nel bando di gara o nell'invito a presentare l'offerta, quali referenze debbano essere loro presentate di volta in volta. Non da ultimo, è altresì significativo il fatto che, a norma dell' art. 27 ed in relazione ad eventuali inviti a completare o a chiarire le attestazioni, le amministrazioni aggiudicatrici siano espressamente tenute a restare entro i limiti degli artt. 23-26, e che anche l'art. 28, n. 4, stabilisca, per l'iscrizione degli imprenditori di altri Stati membri negli elenchi ufficiali, la facoltà di richiedere soltanto le prove e le dichiarazioni di cui agli artt. 23-26.
Il Governo lussemburghese oppone che lo scopo della direttiva n. 71/305 consiste soprattutto nel coordinamento delle norme sostanziali, mentre — come si deduce dal preambolo nonché dall'art. 2 — le questioni di procedura possono essere disciplinate dagli Stati membri. Ora, l'autorizzazione di stabilimento lussemburghese, in quanto requisito formale, va inclusa nella seconda categoria. Esso si richiama poi al già citato art. 28 della direttiva n. 71/305 e ribadisce l'idea che l'autorizzazione di stabilimento, prevista anche per altre procedure di aggiudicazione, consiste semplicemente nell'iscrizione in un elenco a norma dell'art. 28, la quale, appunto nel Lussemburgo, ha la particolarità che l'elenco viene tenuto sotto forma di fascicoli, che danno luogo a pubblicazione mensile.
In realtà non si deve in primo luogo dimenticare che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva n. 71/305, cui si riferisce il Governo lussemburghese, le procedure nazionali non restano affatto intangibili, bensì viene stabilito che le amministrazioni aggiudicatrici, nello stipulare gli appalti di lavori pubblici, applicano le loro procedure nazionali, adattandole alla direttiva stessa: inoltre l'autorizzazione di stabilimento, comunque la si voglia chiamare, va chiaramente annoverata nell'ambito dei certificati e documenti disciplinato dettagliatamente dagli artt. 23 e segg. della direttiva, e quindi non può essere considerata come una faccenda degli Stati membri.
D'altra parte, per quanto riguarda l'art. 28 e gli elenchi ufficiali nazionali ivi contemplati, appare già dubbio che la suddetta disposizione si possa effettivamente interpretare nel senso che gli Stati membri possono subordinare la partecipazione ad una gara d'appalto all'iscrizione in un elenco del genere, cioè rendere obbligatoria l'iscrizione stessa. A mio parere esistono fondati motivi — si pensi soltanto alla formula di cui al n. 2: «Per ogni appalto... competente» — per interpretare la suddetta disposizione unicamente nel senso che essa offre una possibilità, vale a dire che essa ha lo scopo di facilitare per le imprese l'esibizione delle prove previste dalla direttiva. Ovviamente l'iscrizione non può più essere imposta se sia già stata effettuata in un elenco analogo nel paese d'origine dell'impresa; in caso contrario non si spiegherebbero i nn. 2 e 3 dall'art. 28, che disciplinano gli effetti giuridici dei certificati relativi all'iscrizione negli elenchi ufficiali di altri Stati membri. Se ciò non bastasse, è arduo sostenere in proposito che l'autorizzazione di stabilimento rappresenti un istituto che rientra fra quelli disciplinati dall'art. 28. Ciò non si basa soltanto su ragioni meramente esterne, — la coesistenza di una pluralità di autorizzazioni di stabilimento può difficilmente considerarsi come una «lista» — oppure sul fatto che il requisito dell'autorizzazione di stabilimento vale per tutte le imprese, e quindi non soltanto per quelle che vogliono partecipare ad una gara d'appalto, o ancora sulla circostanza che il Lussemburgo non ha evidentemente mai inviato agli altri Stati membri la comunicazione, prevista dall'art. 28, n. 5. L'unica cosa che conta è che presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di stabilimento ad imprese straniere è solo l'accertamento della «buona reputazione». Non deve invece dimostrarsi la capacità professionale, cosicché in proposito, come anche circa la capacità finanziaria ed economica di un'impresa, solo la partecipazione ad una gara d'appalto rende possibili attestazioni speciali, non essendo sufficiente la mera autorizzazione di stabilimento.
b)
Una seconda considerazione da tener presente nell'ambito della prima questione ruguarda l'art. 59 del Trattato il quale, secondo la giurisprudenza (sentenza 3 dicembre 1974, in causa 33/74 — Johannes Henricus Maria van Binsbergen c/Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, Race. 1974, pag. 1299), dopo la scadenza del periodo transitorio è direttamente applicabile ed esige la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi. Essa riguarda inoltre la già menzionata direttiva n. 71/304, dai cui artt. 1 e 3 si desume del pari l'obbligo di sopprimere siffatte restrizioni. In proposito la Commissione sostiene che il requisito dell'autorizzazione di stabilimento contemplato dal diritto lussemburghese può essere senz'altro considerato, per le imprese stabilite all'estero, una restrizione del genere, da ritenersi quindi vietata anche in forza delle suddette disposizioni.
È effettivamente difficile sostenere il contrario. In proposito è irrilevante che l'art. 1 del regolamento granducale menzionato all'inizio non contempli differenze secondo la nazionalità, quindi non abbia come oggetto un trattamento discriminatorio ai sensi dell'art. 3, lett. a) della direttiva n. 71/304. L'art. 3 in questione, infatti, il quale precisa gli obblighi degli Stati membri, non solo prescrive la soppressione delle restrizioni che risultano dalle disparità di trattamento fra cittadini e stranieri, ma si riferisce, alla lett. c), anche alle restrizioni che «risultano da disposizioni o pratiche che, sebbene applicabili senza distinzioni basate sulla cittadinanza, ostacolino tuttavia esclusivamente o principalmente l'attività professionale dei cittadini degli altri Stati membri...». Ora, è fuori dubbio che mediante l'autorizzazione di stabilimento in questione si ostacolano soprattutto le imprese che non sono stabilite nel Lussemburgo. Queste, anche per partecipare ad una sola gara d'appalto, devono procurarsi il suddetto documento e a tale scopo sottostare ad un'apposita procedura amministrativa dinanzi ad un'autorità straniera, mentre le imprese stabilite nel Lussemburgo esercitano a tutti gli effetti la loro normale attività economica sulla base della suddetta autorizzazione, e quindi la limitazione a due anni della sua validità non ha per queste ultime la stessa incidenza che ha per le imprese straniere.
Del resto, non sono neppure del parere che possa accogliersi l'obiezione del Governo lussemburghese secondo cui sono in fondo richieste poche formalità la cui osservanza non crea ostacoli particolari. Anche qualora non si ritenga infatti che la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi è indipendente dalla loro onerosità, non si può certo partire dal principio che gli oneri inerenti al conseguimento dell'autorizzazione di stabilimento siano del tutto irrilevanti e assolutamente inidonei ad impedire la partecipazione delle imprese straniere ad una gara d'appalto.
c)
Infine si può ancora richiamare il già citato art. 28 della direttiva n. 71/305, relativo agli elenchi ufficiali, tenuti dagli Stati membri, delle imprese ammesse a partecipare ad appalti di lavori pubblici. Ai sensi del n. 2, gli imprenditori iscritti nei suddetti elenchi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, in relazione ad ogni aggiudicazione, un certificato rilasciato dall'autorità competente. Il n. 3 stabilisce in un primo comma che l'iscrizione, certificata dalle autorità competenti, in tali elenchi costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri, una presunzione di idoneità dell'imprenditore interessato, ai sensi dell'art. 23, lett. a), b), e), d) e g) degli artt. 24 e 25, leu. b) e e) e dell'art. 26 leu. b) e d), per i lavori della sua categoria. A norma del 2° comma, del n. 3, i dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali non possono essere revocati in dubbio. Inoltre il 3° comma del n. 3 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano le precedenti disposizioni soltanto a favore di imprenditori stabiliti nello Stato membro ove esiste un elenco ufficiale.
In corso di causa è stato dedotto che elenchi del genere esistevano, oltre che in Italia, anche nel Belgio. Quivi, per l'iscrizione esisterebbe una legge del 14 luglio 1976, che sarebbe stata adattata alle disposizioni della direttiva, e a norma della quale andrebbero applicati i criteri fissati dalla suddetta, specialmente quelli relativi alla «buona reputazione» di cui all'art. 23. È stato pure sostenuto che la ricorrente nella causa principale era stata iscritta in un elenco del genere e che aveva presentato all'amministrazione aggiudicatrice lussemburghese un certificato a norma dell'art. 28, 2° comma della direttiva.
Se effettivamente le cose stanno così — e l'accertarlo spetta al giudice a quo — il requisito dell'autorizzazione di stabilimento prescritto in via generale dal diritto lussemburghese, quindi senza motivi specifici, il cui rilascio dipende unicamente dall'accertamento della buona reputazione del richiedente, non è sicuramente legittimo. Ciò sarebbe in contrasto con l'art. 28, n. 3, secondo cui la comprovata iscrizione in un elenco ufficiale crea la presunzione che siano soddisfatti i requisiti dell'art. 23, leu. a), b), e), d) e g). Inoltre, ciò stride con l'art. 28, n. 3, 2° comma, secondo cui i dati che si desumono dagli elenchi ufficiali non possono essere revocati in dubbio e possono essere richieste attestazioni supplementari soltanto relativamente al pagamento dei contributi di previdenza sociale.
L'iscrizione della ricorrente in un elenco ufficiale belga e la presentazione del relativo certificato ai sensi della direttiva n. 71/305 è quindi sufficiente per la partecipazione ad una gara d'appalto, e di conseguenza non è ammissibile richiedere, per tutto quanto già risulta dal certificato, altre pezze quali l'autorizzazione di stabilimento lussemburghese.
3.
La seconda questione sollevata dal Consiglio di Stato lussemburghese riguarda l'art. 29, n. 5, della direttiva n. 71/305, il quale recita:
«Qualora, per un determinato appalto, talune offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice ne verifica la composizione prima di decidere in merito all'aggiudicazione dell'appalto. Essa tiene conto del risultato di tale verifica.
All'uopo essa chiede all'offerente di fornire le giustificazioni necessarie, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili.
...»
Si deve perciò chiarire se ciò implichi per l'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo di chiedere al partecipante, la cui offerta sia manifestamente anormalmente bassa, una giustificazione prima di verificare la composizione dell'offerta e di decidere in merito all'aggiudicazione, ovvero si possa prescindere dall'applicazione delle norme sopramenzionate, qualora la richiesta di informazioni appaia fuori luogo. La questione si spiega col fatto che il convenuto nella causa principale si è basato, nel giudicare l'offerta della ricorrente, sull'art. 32 del regolamento granducale 6 novembre 1974, con cui la disposizione della direttiva doveva essere introdotta nell'ordinamento giuridico lussemburghese. A norma di esso non si può tener conto di un'offerta qualora il prezzo ivi indicato sia così basso rispetto all'entità dei lavori appaltati «qu'il ne permet pas de s'attendre raisonnablement à une exécution impeccable». Poiché tali disposizioni non costituiscono chiaramente una vera e propria trasposizione dell'art. 29 della direttiva 71/305, il giudice proponente, il quale parte evidentemente — e con ragione — dal presupposto che la disposizione della direttiva è direttamente applicabile ed è preminente rispetto al diritto nazionale, vorrebbe sapere cosa debba desumersi in proposito direttamente dalla direttiva.
Già la lettera della disposizione sopramenzionata, soprattutto l'uso dell'indicativo, rende a mio parere evidente che l'autorità aggiudicatrice ha l'obbligo di verificare la composizione dell'offerta prima di adottare una decisione, di chiedere all'offerente adeguate giustificazioni e di tener conto del loro risultato, nonché di segnalare particolareggiatamente quelle che considera inaccettabili. Lo stesso orientamento è stato assunto manifestamente anche dal Consiglio di Stato belga relativamente ad un'analoga disposizione di diritto belga emanata in attuazione della direttiva (art. 25 del regio decreto belga 22 aprile 1977). Non vedo invece come si potrebbe giustificare — ad esempio richiamandosi allo spirito della direttiva — la distinzione tra situazioni «normali» e situazioni eccezionali, nelle quali non dovrebbe essere richiesta la giustificazione, poiché i prezzi offerti costituirebbero solo una frazione di quelli normali e perciò non avrebbero alcun rapporto con la realtà. In proposito non si deve anzitutto dimenticare che una situazione che appare a prima vista eccezionale può dare un'altra impressione quando tutte le circostanze di fatto di un'offerta, spesso note solo all'offerente, divengono palesi. In secondo luogo si deve certo partire dal presupposto che una disposizione la quale sancisca un dovere di diligenza e miri ad offrire garanzie di procedura a tutela dell'offerente, va interpretata restrittivamente. Nell'interesse della certezza del diritto sono necessari criteri precisi, ed è perciò difficile sostenere che si possa eccezionalmente fare a meno della loro osservanza, richiamandosi a concetti indeterminati come «situazione normale» o mancanza di rapporto con la realtà, il
che non significherebbe altro se non trasformare un'obbligo preciso in potere discrezionale.
4.
Propongo quindi di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato lussemburghese come segue:
a)
Le direttive n. 71/304 e n. 71/305 escludono che l'amministrazione aggiudicatrice possa subordinare l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici ad un offerente stabilito in un altro Stato membro, alla condizione che questi sia in possesso dell'autorizzazione di stabilimento rilasciatagli dal Governo dello Stato aggiudicatore.
b)
L'autorizzazione di stabilimento non può in particolare richiedersi qualora l'offerente sia iscritto nel proprio paese d'origine in un elenco ufficiale ai sensi dell'art. 28 della direttiva n. 71/305 ed esibisca il relativo certificato ai sensi dell'art. 28, n. 2 della stessa, il quale fa presumere che sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di stabilimento stessa.
c)
L'art. 29, n. 5 della direttiva n. 71/305 impone all'amministrazione aggiudicatrice, la quale ritenga l'offerta manifestamente anormalmente bassa rispetto alla prestazione da fornire, di chiedere all'offerente la giustificazione dell'offerta, prima di verificare la sua composizione e di decidere in merito all'aggiudicazione dell'appalto.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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